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Corte IV D-1678/2015
Sentenza d e l 3 1 marzo 2015 Composizione Giudice Daniele Cattaneo, giudice unico, con l'approvazione del giudice Martin Zoller; cancelliera Zoe Cometti.
Parti A._______, nato il (…), alias B._______, nato il (…), Nigeria, ricorrente,
contro
Segreteria di Stato della migrazione (SEM; già Ufficio federale della migrazione, UFM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore.
Oggetto Asilo ed allontanamento; decisione della SEM del 13 febbraio 2015 / N […].
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Visto: la domanda d'asilo che l'interessato ha presentato in Svizzera in data 10 ottobre 2014; i verbali d'audizione del 15 ottobre 2014 (di seguito: verbale 1) e del 13 febbraio 2015 (di seguito: verbale 2); il verbale della decisione della Segreteria di Stato della migrazione (SEM, già Ufficio federale della migrazione, UFM) del 13 febbraio 2015, notificata al richiedente il medesimo giorno (cfr. atto A18/1); il ricorso del 16 marzo 2015 (cfr. timbro del plico raccomandato; data d'entrata: 17 marzo 2015); ulteriori fatti ed argomenti addotti dalle parti che verranno ripresi nei considerandi qualora risultino decisivi per l'esito della vertenza;
e considerato: che presentato tempestivamente (art. 108 cpv. 1 LAsi [RS 142.31]) contro una decisione in materia d'asilo della SEM (art. 6 e 105 LAsi, art. 31-33 LTAF), il ricorso è di principio ammissibile sotto il profilo degli art. 5, 48 cpv. 1 lett. a-c e 52 cpv. 1 PA; che occorre pertanto entrare nel merito del ricorso; che i ricorsi manifestamente infondati, ai sensi dei motivi che seguono, sono decisi dal giudice in qualità di giudice unico, con l’approvazione di un secondo giudice (art. 111 lett. e LAsi) e la decisione è motivata soltanto sommariamente (art. 111a cpv. 2 LAsi); che, ai sensi dell’art. 111a cpv. 1 LAsi, si rinuncia allo scambio degli scritti; che con ricorso al Tribunale possono essere invocati, in materia d'asilo, la violazione del diritto federale e l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi) e, in materia di diritto degli stranieri, pure l'inadeguatezza ai sensi dell'art. 49 PA (cfr. DTAF 2014/26 consid. 5);
D-1678/2015 Pagina 3 che il Tribunale non è vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle argomentazioni delle parti (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2); che nel corso dell'audizione sulle generalità il richiedente ha dichiarato di essere cittadino nigeriano e di aver vissuto dall'infanzia fino al 2011 a C._______ e poi a D._______ in Nigeria (cfr. verbale 1, pagg. 1 e 4); che sarebbe espatriato poiché più volte aggredito, insultato e discriminato a causa del suo orientamento sessuale (cfr. verbale 1, pagg. 6 seg. e verbale 2, pag. 3); che, nella decisione impugnata, la SEM ha considerato inverosimili le dichiarazioni dell'interessato circa i suoi motivi d'asilo; che, in particolare, il richiedente si sarebbe contraddetto sull'evento decisivo che l'avrebbe indotto all'espatrio, ossia l'invito da parte del di lui zio a lasciare la casa, dopo aver appreso della sua relazione con tale E._______; che avrebbe dapprima situato suddetta relazione nel 2012 per poi situarla nel 2014; che altresì avrebbe indicato che la relazione con E._______ sarebbe durata una settimana oppure sei mesi o pure ancora un giorno; che le aggressioni che avrebbe subito risalirebbero a molti anni addietro la data dell'espatrio e ugualmente circa tali eventi la SEM ha riscontrato numerose incongruenze; che, pertanto, la SEM ha respinto la domanda d'asilo ed ha pronunciato l'allontanamento dell'interessato dalla Svizzera e l'esecuzione dello stesso verso la Nigeria siccome lecita, esigibile e possibile; che, nel ricorso, l'insorgente ha contestato la decisione della SEM circa l'inverosimiglianza rilevata dei suoi motivi d'asilo; che infatti, le contraddizioni rilevate dalla SEM sarebbero di poco conto ed interrogato a proposito avrebbe saputo fornire una spiegazione atta a giustificare le incongruenze; che inoltre, l'esecuzione dell'allontanamento non sarebbe ragionevolmente esigibile poiché la Nigeria avrebbe introdotto una legge anti omosessualità che prevedrebbe delle pene durissime; che pertanto qualora facesse rientro in Nigeria rischierebbe di essere esposto a trattamenti inumai e degradanti a causa della sua omosessualità; che, in conclusione, il ricorrente ha chiesto, in via principale, l'annullamento della decisione impugnata, il riconoscimento della qualità di rifugiato non-
D-1678/2015 Pagina 4 ché la concessione dell'asilo; che in via sussidiaria ha chiesto la concessione dell'ammissione provvisoria; che ha altresì chiesto la concessione dell'assistenza giudiziaria, nel senso dell'esenzione dal versamento delle spese processuali e del relativo anticipo, con protestate spese e ripetibili; che, giusta l'art. 2 cpv. 1 LAsi, la Svizzera, su domanda, accorda asilo ai rifugiati; che l'asilo comprende la protezione e lo statuto accordati a persone in Svizzera in ragione della loro qualità di rifugiato; che esso include il diritto di risiedere in Svizzera; che, giusta l'art. 3 cpv. 1 LAsi, sono rifugiati le persone che, nel Paese d'origine o di ultima residenza, sono esposte a seri pregiudizi a causa della loro razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le loro opinioni politiche, ovvero hanno fondato timore di essere esposte a tali pregiudizi; che sono pregiudizi seri segnatamente l'esposizione a pericolo della vita, dell'integrità fisica o della libertà, nonché le misure che comportano una pressione psichica insopportabile (art. 3 cpv. 2 LAsi); che, a tenore dell'art. 7 cpv. 1 LAsi, chiunque domanda l'asilo deve provare o per lo meno rendere verosimile la sua qualità di rifugiato; che la qualità di rifugiato è resa verosimile se l'autorità la ritiene data con una probabilità preponderante (art. 7 cpv. 2 LAsi); che sono inverosimili in particolare le allegazioni che su punti importanti sono troppo poco fondate o contraddittorie, non corrispondono ai fatti o si basano in modo determinante su mezzi di prova falsi o falsificati (art. 7 cpv. 3 LAsi); che è pertanto necessario che i fatti allegati dal richiedente siano sufficientemente sostanziati, plausibili e coerenti fra loro; che in questo senso dichiarazioni vaghe, quindi suscettibili di molteplici interpretazioni, contraddittorie in punti essenziali, sprovviste di una logica interna, incongrue ai fatti o all'esperienza generale di vita, non possono essere considerate verosimili ai sensi dell'art. 7 LAsi; che è altresì necessario che il richiedente stesso appaia come una persona attendibile, ossia degna di essere creduta; che questa qualità non è data, in particolare, quando egli fonda le sue allegazioni su mezzi di prova falsi o falsificati (art. 7 cpv. 3 LAsi), omette fatti importanti o li espone consapevolmente in maniera falsata, in corso di procedura ritratta dichiarazioni rilasciate in precedenza o, senza motivo, ne introduce tardivamente di nuove, dimostra scarso interesse nella procedura oppure nega la necessaria collaborazione; che infine, non è indispensabile che le allegazioni del richiedente l'asilo siano sostenute da prove rigorose; che al contrario, è sufficiente che l'autorità giudicante, pur nutrendo degli eventuali dubbi circa alcune affermazioni, sia persuasa che, complessivamente, tale versione dei fatti sia in preponderanza veritiera;
D-1678/2015 Pagina 5 che il giudizio sulla verosimiglianza non deve, infatti, ridursi a una mera verifica della plausibilità del contenuto di ogni singola allegazione, bensì dev'essere il frutto di una ponderazione tra gli elementi essenziali a favore e contrari ad essa; che decisivo sarà dunque determinare, da un punto di vista oggettivo, quali fra questi risultino preponderanti nella fattispecie (cfr. DTAF 2013/11 consid. 5.1 e giurisprudenza ivi citata); che, come rettamente ritenuto nella querelata decisione, questo Tribunale ritiene che le dichiarazioni decisive rese dal ricorrente in corso di procedura sono inverosimili, giacché contraddittorie e non corroborate da elementi consistenti, limitandosi, quo ai fatti evocati, ad esprimere delle congetture non fondate su un indizio oggettivo; che avantutto, le dichiarazioni dell'insorgente circa la data d'espatrio sono palesemente contraddittorie: in un primo tempo ha indicato d'essere espatriato nel marzo del 2012 per poi indicare di essere espatriato nel 2014 (cfr. verbale 1, pagg. 5e7e verbale 2, pagg. 6 e 8); che quo i problemi incontrati a causa del suo orientamento sessuale egli ha indicato che sarebbe stato costretto a cambiare diverse volte casa; che infatti non appena la gente del posto veniva a conoscenza della sua omosessualità egli temeva di essere aggredito e pertanto già allorquando risiedeva a C._______ sarebbe stato costretto a cambiare più volte casa (cfr. verbale 1, pag. 6 e verbale 2, pag. 3); che a C._______ sarebbe stato aggredito due volte (cfr. verbale 1, pag. 6 e verbale 2, pagg. 4 seg.); che nel 1994 sarebbe stato aggredito da più di venti persone a mani nude e con i bastoni (cfr. verbale 1, pag. 6 e verbale 2, pag. 5); che successivamente sarebbe stato aggredito nel 2005 da cinque parenti di un ragazzo, tale F._______, con il quale avrebbe avuto una relazione (cfr. verbale 1, pag. 6 e verbale 2, pagg. 5 seg.); che tale aggressione sarebbe avvenuta a G._______ nel cortile di fronte a casa (cfr. verbale 2, pag. 6); che ciononostante, secondo le sue stesse indicazioni, egli nel 2005 avrebbe vissuto in un altro settore della città C._______ (cfr. verbale 1, pag. 6); che altresì, l'ultima relazione che avrebbe intrattenuto in Nigeria, più precisamente a D._______, sarebbe stata con E._______, il quale avrebbe rivelato la loro relazione alla sua famiglia (cfr. verbale 1, pagg. 6 seg. e verbale 2, pag. 3); che interrogato su tale questione l'insorgente ha indicato che la relazione con E._______ sarebbe durata una settimana (cfr. verbale 1, pag. 7); che chiestogli nuovamente quanto tempo fosse durata la suddetta relazione egli ha indicato sei mesi (cfr. verbale 2, pag. 7); che interrogato su tale contraddizione egli ha indicato che la relazione con E._______ sarebbe iniziata sei mesi dopo d'essersi conosciuti (cfr. verbale 2, pag. 8); che quest'ultima spiegazione,
D-1678/2015 Pagina 6 contrariamente da quanto indicato nell'atto ricorsuale, non soccorre l'insorgente giacché in seguito improvvisamente egli ha indicato che la relazione sarebbe durata un giorno (cfr. verbale 2, pag.9); che essendo le conseguenze di questa relazione ad aver obbligato l'insorgente all'espatrio, mal si comprende che lo stesso si sia contraddetto in maniere lampante su eventi tanto importanti; che ad ogni modo, egli ha poi indicato che una volta invitato a lasciare la casa dello zio a D._______, non avrebbe avuto nessun altro posto dove poter recarsi all'infuori della Svizzera; che sorprende come non abbia pensato di recarsi dalla madre residente a tuttora in Nigeria a H._______, Edo State, e con la quale avrebbe un buon rapporto ed abbia invece pensato alla Svizzera come unica soluzione (cfr. verbale 1, pag. 4 e verbale 2, pagg. 4 e 6 seg.); che, per il resto, onde evitare ulteriori ripetizioni, si rimanda alle considerazioni della decisione della SEM; che per sovrabbondanza si aggiunga, che a mente di questo Tribunale, in Nigeria, l'omosessualità era di per sé già penalmente punibile dal codice penale prima dell'entrata in vigore della legge Same Sex Marriage (Prohibition) Act in gennaio 2014; che l'introduzione di tale legge ha avuto soprattutto un effetto di maggiore stigmatizzazione degli omosessuali in Nigeria da parte della società e dei famigliari; che ciononostante lo stesso non ha subito condanne a causa del suo orientamento sessuale e, come visto più sopra, lo stesso ha un buon rapporto con la madre; che, in considerazione di quanto esposto, il ricorso in materia di riconoscimento della qualità di rifugiato e di concessione dell'asilo, destituito di fondamento, non merita tutela e la decisione impugnata va confermata; che se respinge la domanda d'asilo o non entra nel merito, la SEM pronuncia, di norma, l'allontanamento dalla Svizzera e ne ordina l'esecuzione; che tiene però conto del principio dell'unità della famiglia (art. 44 LAsi); che l'insorgente non adempie le condizioni in virtù delle quali la SEM avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla Svizzera (art. 14 cpv. 1 seg., art. 44 LAsi nonché art. 32 dell'ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311]; cfr. DTAF 2013/37 consid. 4.4); che codesto Tribunale è pertanto tenuto a confermare la pronuncia dell'allontanamento;
D-1678/2015 Pagina 7 che l'esecuzione dell'allontanamento è regolamentata all'art. 83 LStr (RS 142.20), giusta il quale l'esecuzione dell'allontanamento dev'essere possibile (art. 83 cpv. 2 LStr), ammissibile (art. 83 cpv. 3 LStr) e ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStr); che nella misura in cui codesto Tribunale ha confermato la decisione della SEM relativa alla domanda d'asilo dell'insorgente, quest'ultimo non può prevalersi del principio del divieto di respingimento (art. 5 cpv. 1 LAsi), generalmente riconosciuto nell'ambito del diritto internazionale pubblico ed espressamente enunciato all'art. 33 della Convenzione sullo statuto dei rifugiati del 28 luglio 1951 (Conv., RS 0.142.30); che, in siffatte circostanze, non v'è motivo di considerare l'esistenza di un rischio personale, concreto e serio per il ricorrente di essere esposto, in caso di allontanamento nel suo Paese d'origine ad un trattamento proibito, in relazione all'art. 3 CEDU o all'art. 3 della Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 10 dicembre 1984 (Conv. tortura, RS 0.105); che, pertanto, l'esecuzione dell'allontanamento è ammissibile (cfr. art. 83 cpv. 3 LStr in relazione all'art. 44 LAsi); che, inoltre, malgrado si verifichino occasionalmente degli scontri violenti, la situazione vigente in Nigeria non risulta caratterizzata da guerra, guerra civile o violenza generalizzata che coinvolga l'insieme della popolazione nell'integralità del territorio nazionale; che nonostante il suo orientamento sessuale e la possibile stigmatizzazione sociale egli ha potuto frequentare (…) anni di scuola ottenendo il diploma di tecnico (…) ed ha un'esperienza professionale decennale in tale ambito (cfr. verbale 1, pag. 4); che, inoltre la madre, con la quale ha buoni rapporti, risiede a tuttora nel Paese d'origine (cfr. verbale 1, pag. 4 e verbale 2, pag. 4); che, avendo vissuto dall'infanzia fino al 2011 a C._______ e dal 2011 a sicuramente il 2012 a D._______ (cfr. verbale1, pag. 4), si può partire dal presupposto che abbia una buona rete sociale in Patria; che, in aggiunta, il ricorrente non ha preteso nel gravame di soffrire di gravi problemi di salute che possano giustificare la sua ammissione provvisoria (cfr. DTAF 2011/50 consid. 8.1-8.3; 2009/2 consid. 9.3.2);
D-1678/2015 Pagina 8 che, pertanto, l'esecuzione dell'allontanamento dell'insorgente nel suo Paese d'origine è ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStr in relazione all'art. 44 LAsi); che, infine, non risultano impedimenti neppure dal profilo della possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 83 cpv. 2 LStr in relazione all'art. 44 LAsi); che l'insorgente, usando della necessaria diligenza, potrà procurarsi ogni documento indispensabile al rimpatrio (cfr. art. 8 cpv. 4 LAsi; DTAF 2008/34 consid. 12); che l'esecuzione dell'allontanamento è dunque pure possibile; che ne discende che l'esecuzione dell'allontanamento è ammissibile, ragionevolmente esigibile e possibile; che, di conseguenza, anche su questo punto la querelata decisione dell'autorità inferiore va confermata; che di conseguenza, la SEM con la decisione impugnata non ha violato il diritto federale né abusato del suo potere d’apprezzamento ed inoltre non ha accertato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi), altresì, per quanto censurabile, la decisione non è inadeguata (art. 49 PA); che pertanto il ricorso va respinto; che, visto l'esito della procedura, le spese processuali di CHF 600.–, che seguono la soccombenza, sono poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 3 lett. b del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]); che la presente decisione non concerne persone contro le quali è pendente una domanda d’estradizione presentata dallo Stato che hanno abbandonato in cerca di protezione (art. 83 lett. d cifra 1 LTF); che la decisione non può essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d LTF); che la pronuncia è quindi definitiva;
(dispositivo alla pagina seguente)
D-1678/2015 Pagina 9 il Tribunale amministrativo federale pronuncia: 1. Il ricorso è respinto. 2. Le spese processuali, di CHF 600.–, sono poste a carico del ricorrente. Tale ammontare deve essere versato alla cassa del Tribunale amministrativo federale entro un termine di 30 giorni dalla spedizione della presente sentenza. 3. Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all'autorità cantonale competente.
Il giudice unico: La cancelliera:
Daniele Cattaneo Zoe Cometti
Data di spedizione: