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Bundesverwaltungsgericht 23.04.2007 D-1670/2007

23 avril 2007·Italiano·CH·CH_BVGE·PDF·1,913 mots·~10 min·1

Résumé

Asilo (non entrata nel merito) e allontanamento | la decisione del 28 febbraio 2007 in materia di no...

Texte intégral

Corte IV D-1670/2007 {T 0/2} Sentenza del 23 aprile 2007 Composizione: Giudici Valenti, Haefeli e Lang Cancelliere Poretti A._______, _______, Nigeria, Ricorrente contro Ufficio federale della migrazione (UFM), Quellenweg 6, 3003 Berna, Autorità inferiore concernente la decisione del 28 febbraio 2007 in materia di non entrata nel merito, allontanamento ed esecuzione dell'allontanamento / N _______ Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal

2 Ritenuto in fatto: A. Il richiedente ha presentato una domanda d’asilo in Svizzera il 5 febbraio 2007. Ha dichiarato, nella sostanza e per quanto qui di rilievo (cfr. verbali d'audizione del 13 e 21 febbraio 2007), d'essere fuggito dalla Nigeria perché, al suo rifiuto d'accettare la carica di nuovo capo di una setta occulta locale, sarebbe stato aggredito e picchiato nonché minacciato di morte. Non avrebbe sporto denuncia in quanto i menzionati problemi non sarebbero presi a carico dalle forze dell'ordine. B. Il 28 febbraio 2007, l'UFM non è entrato nel merito della succitata domanda ai sensi dell’art. 32 cpv. 2 lett. a della legge sull'asilo del 26 giugno 1998 (LAsi, RS 142.31). L'autorità inferiore ha pure pronunciato l’allontanamento dell'interessato dalla Svizzera nonché l’esecuzione dell’allontanamento medesimo siccome lecita, esigibile e possibile. C. Il 5 marzo 2007, l'interessato ha inoltrato ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo federale (TAF) contro la citata decisione dell'UFM. Ha chiesto l’annullamento della decisione impugnata e la conseguente entrata nel merito della domanda d’asilo. Ha altresì presentato una domanda di dispensa dal versamento dell'anticipo a copertura delle presumibili spese processuali. Considerato in diritto: 1. Il TAF decide definitivamente in merito ai ricorsi contro le decisioni dell'UFM in materia d'asilo (art. 31 e art. 33 lett. d della legge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005 [LTAF, RS 173.32)], art. 105 cpv. 1 LAsi e art. 83 lett. d della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 [LTF, RS 173.110]). 2. V'è motivo d'entrare nel merito del ricorso che adempie le condizioni d'ammissibilità di cui all'art. 48 e all'art. 52 della legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021) nonché all'art. 108a LAsi. 3. Nella decisione impugnata, l'UFM ha osservato che il ricorrente non ha presentato alcun documento di viaggio o d'identità e non ha addotto alcun motivo suscettibile di giustificare la mancata consegna di un simile documento. L'esibito certificato di nascita, emesso da un ospedale, non sarebbe un documento ai sensi di legge in quanto privo di fotografia e non emesso da un'autorità statale. Non avrebbe pertanto lo scopo d'identificare la persona ivi menzionata. L'UFM ha inoltre ritenuto siccome manifestamente inconsistenti le allegazioni decisive in materia d'asilo rese dall'interessato. In particolare, non avrebbe saputo fornire indicazioni concrete e precise in merito alla setta ed al suo precedente capo nonché all'aggressione che avrebbe subito. Secondo l'autorità inferiore non sarebbero inoltre necessari degli ulteriori chiarimenti né ai fini dell'accertamento della qualità di rifugiato né dell'esistenza di un impedimento all'esecuzione dell'allontanamento. 4. Nel ricorso, l'insorgente fa valere che il certificato di nascita esibito dev'essere considerato sufficiente ai fini della sua identificazione, come peraltro ritenuto nell'accordo di riammissione tra Svizzera e Nigeria. Peraltro, sarebbero pure

3 necessari degli ulteriori chiarimenti ai fini dell'accertamento della qualità di rifugiato o dell'esistenza di un impedimento all'esecuzione dell'allontanamento sulla scorta delle convincenti dichiarazioni da lui rese in corso di procedura (in caso di rimpatrio rischierebbe d'essere ucciso). L'UFM non avrebbe dunque potuto pronunciare una decisione di non entrata nel merito. 5. Giusta l'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi, non si entra nel merito di una domanda d’asilo se il richiedente non consegna alle autorità alcun documento di viaggio o d’identità entro 48 ore dalla presentazione della domanda. Giusta l'art. 32 cpv. 3 LAsi, il cpv. 2 lett. a non si applica se il richiedente può rendere verosimile di non essere in grado, per motivi scusabili, di consegnare documenti di viaggio o d'identità entro 48 ore dalla presentazione della domanda (lett. a), se la qualità di rifugiato del ricorrente è accertata in base all'audizione, nonché in base agli art. 3 e 7 LAsi (lett. b), o se l'audizione rileva che sono necessari ulteriori chiarimenti per accertare la qualità di rifugiato o l'esistenza di un impedimento all'esecuzione dell'allontanamento (lett. c). 5.1 Il TAF osserva che il ricorrente non ha tempestivamente presentato documenti di viaggio o d'identità ai sensi di legge, benché l'UFM l'abbia invitato ad esibirli sin dal 5 febbraio 2007. Bisogna altresì convenire con l’autorità inferiore che egli non ha fornito valide giustificazioni per la mancata esibizione di siffatti documenti. Non v’è, infatti, ragione di ritenere che se il ricorrente avesse effettuato dei seri e concreti tentativi per procurarsi tempestivamente simili documenti, questi tentativi non avrebbero potuto avere esito favorevole, ritenuta segnatamente la presenza di stretti parenti in patria. La censura giusta la quale il certificato di nascita esibito sarebbe un documento valido ai sensi dell'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi è priva di ogni e benché minimo fondamento, a prescindere dalla questione di sapere quale tipo di documento possa essere rilevante ai sensi di detta norma. In effetti, il certificato di nascita esibito è manifestamente inautentico. Non è infatti possibile che un certificato di nascita che sarebbe stato emesso il _______ del 1983 menzioni un indirizzo di posta elettronica del fornitore di servizi Internet B._______. Non è altresì possibile che detto documento sia un duplicato, come allegato in sede di prima istanza, considerato che non vi è apposta la data in cui sarebbe intervenuta tale operazione, ma comporta unicamente un timbro in originale con la data del _______ 1983. Il certificato di nascita in esame è dunque confiscato ai sensi dell'art. 10 cpv. 4 LAsi. Peraltro, ritenuto che l'insorgente non ha fatto valere persecuzioni statuali, avrebbe potuto e dovuto, usando della necessaria diligenza, rivolgersi ad una rappresentanza nigeriana all'estero per ottenere un documento ai sensi di legge. Inoltre, se un richiedente non aveva motivi validi per giustificare la mancata esibizione di documenti di viaggio o d'identità in procedura di prima istanza, non vi è motivo d’annullare la decisione di non entrata nel merito quand’anche avesse a presentare un siffatto documento in sede di ricorso (v. Giurisprudenza ed informazioni della Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo [GICRA] 1999 n. 16). 5.2 Il TAF rileva, altresì, che il ricorrente non ha presentato argomenti o prove suscettibili di giustificare una diversa valutazione, rispetto a quella di cui all’impugnata decisione, delle allegazioni decisive presentate. Le stesse s'esauriscono, in effetti, in mere affermazioni di parte, non corroborate da alcun elemento della benché minima consistenza, in sostanza per le ragioni indicate nel

4 provvedimento litigioso e cui può essere rimandato (art. 109 cpv. 3 LTF in relazione all'art. 6 LAsi, all'art. 37 LTAF e all'art. 4 PA). Basti ancora rilevare che il racconto dell'insorgente è insussistente pure a causa della quasi totale assenza di riferimenti temporali precisi. 5.3 5.3.1 Ritenuta l'inconsistenza manifesta delle citate allegazioni decisive (v. considerando 5.2 del presente giudizio), non v'è neppure necessità d'ulteriori accertamenti ai fini della determinazione della qualità di rifugiato del ricorrente medesimo. 5.3.2 Per i medesimi motivi, non emergono altresì neppure elementi da cui dedurre che l’esecuzione dell’allontanamento del ricorrente possa violare l'art. 25 cpv. 2 della Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 (Cost., RS 101), l'art. 33 della Convenzione sullo statuto dei rifugiati del 28 luglio 1951 (Conv., RS 0.142.30), l'art. 5 LAsi (divieto di respingimento) nonché l'art. 14a cpv. 3 della legge federale concernente la dimora e il domicilio degli stranieri del 26 marzo 1931 (LDDS, RS 142.20) o esporre il ricorrente in patria al rischio reale ed immediato di trattamenti contrari all'art. 3 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali del 4 novembre 1950 (CEDU, RS 0.101) o all'art. 3 della Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 10 dicembre 1984 (Conv. tortura, RS 0.105). 5.3.3 Per il resto, può essere lasciata indecisa la questione di sapere se per impedimenti all'esecuzione dell'allontanamento ai sensi dell'art 32 cpv. 3 lett. c LAsi debbano intendersi anche quelli di diritto nazionale (riguardanti l'esigibilità e la possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento) oltre a quelli di diritto internazionale pubblico (esaminati al precedente considerando 5.3.2). In effetti, anche in materia d'esigibilità e di possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento non emerge dalle carte processuali alcun elemento suscettibile d'imporre degli ulteriori chiarimenti, ritenuto altresì che il ricorrente non ha indicato nel gravame che tipo d'accertamenti sarebbero ancora necessari. 5.3.4 Premesso ciò, con riferimento agli ostacoli all'esecuzione dell'allontanamento riconducibili all'art. 14a cpv. 4 LDDS, s'osserva che in Nigeria non vige attualmente una situazione di guerra, guerra civile o violenza generalizzata che coinvolge l'insieme della popolazione nella totalità del territorio nazionale. Da questo profilo, gli accadimenti di cui al recente fine settimana elettorale non giustificano un diverso apprezzamento. Inoltre, il ricorrente è giovane, celibe e ha dell’esperienza professionale. Peraltro, non emerge dagli atti di causa che egli soffra di problemi di natura medica suscettibili d'ostare alla pronuncia dell’esecuzione dell’allontanamento (v. sulla problematica GICRA 2003 n. 24). In siffatte circostanze, l’autorità inferiore ha rettamente ritenuto siccome adempiti i presupposti per formulare una prognosi favorevole con riferimento alle effettive possibilità per l’insorgente di un adeguato reinserimento sociale in Nigeria. 5.3.5 Non risultano impedimenti neppure dal profilo della possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 14a cpv. 2 LDDS). Peraltro, usando della dovuta diligenza, il ricorrente potrà procurarsi ogni documento necessario al rimpatrio. L'esecuzione dell'allontanamento è dunque pure possibile.

5 6. Da quanto esposto, discende che in materia di non entrata nel merito il ricorso, destituito d’ogni e benché minimo fondamento, non merita tutela e la decisione impugnata va confermata. 7. Il ricorrente non adempie le condizioni in virtù delle quali l'UFM avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla Svizzera (art. 14 cpv. 1 e 2, art. 44 cpv. 1 LAsi nonché art. 32 dell'Ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311]). 8. L'esecuzione dell'allontanamento è lecita, esigibile e possibile per le ragioni indicate al consid. 5.3. 9. Di conseguenza, anche in materia d'allontanamento ed esecuzione dell’allontanamento il gravame va disatteso e la querelata decisione confermata. 10. Il ricorso, manifestamente infondato, è deciso in procedura semplificata (art. 111 cpv. 1 e 3 LAsi). 11. Il TAF avendo statuito nel merito del ricorso, la domanda d’esenzione dal versamento dell’anticipo a copertura delle presumibili spese processuali è divenuta senza oggetto. 12. Visto l’esito della procedura, le spese processuali, che seguono la soccombenza, sono poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 3 lett. b del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale dell'11 dicembre 2006 [TS-TAF, RS 173.320.2]). (dispositivo alla pagina seguente)

6 Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia: 1. Il ricorso è respinto. 2. La domanda di dispensa dal versamento dell'anticipo a copertura delle presumibili spese processuali è divenuta senza oggetto. 3. Le spese processuali, di fr. 600.--, sono poste a carico del ricorrente. 4. Il certificato di nascita del _______ 1983 è confiscato. 5. Comunicazione: - al ricorrente (plico raccomandato) - all'autorità inferiore (in copia, n. di rif. N _______; allegato: incarto UFM) - al C._______ (in copia) Il Giudice: Il Cancelliere: Vito Valenti Marco Poretti Data di spedizione:

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