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Bundesverwaltungsgericht 23.03.2011 D-1654/2011

23 mars 2011·Italiano·CH·CH_BVGE·PDF·2,374 mots·~12 min·2

Résumé

Asilo (non entrata nel merito / safe country) e allontanamento | Asilo (non entrata nel merito) e allontanamento; decisione dell'UFM del 16 marzo 2011

Texte intégral

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Corte IV D-1654/2011 Sentenza del 23 marzo 2011 Composizione Giudice Daniele Cattaneo, giudice unico, con l'approvazione del giudice Gérald Bovier; cancelliere Carlo Monti. Parti A._______, Albania, ricorrente, contro Ufficio federale della migrazione (UFM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore. Oggetto Asilo (non entrata nel merito) e allontanamento; decisione dell'UFM del 16 marzo 2011 / N […].

D-1654/2011 Pagina 2 Visto: la domanda d'asilo che l'interessato ha presentato in data 4 febbraio 2011 in Svizzera; i verbali dell'audizione sommaria (di seguito: verbale 1) del 21 febbraio 2011 e dell'audizione sui motivi d'asilo del 7 marzo 2011 (di seguito: verbale 2); la decisione dell'Ufficio federale della migrazione (UFM) del 16 marzo 2011; il ricorso inoltrato dal ricorrente al Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale) il 16 marzo 2011 (cfr. timbro del plico raccomandato; data d'entrata: 17 marzo 2011); la copia dell'incarto dell'UFM, trasmessa via fax a codesto Tribunale in data 17 marzo 2011; ulteriori fatti ed argomenti addotti dalle parti negli scritti che verranno ripresi nei considerandi qualora risultino decisivi per l'esito della vertenza; e considerato che le procedure in materia d'asilo sono rette dalla legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA, RS 172.021), dalla legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale (LTAF, RS 173.32) e dalla legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF, RS 173.110), in quanto la legge sull'asilo del 26 giugno 1998 (LAsi, RS 142.31) non preveda altrimenti (art. 6 LAsi); che fatta eccezione delle decisioni previste all'art. 32 LTAF, il Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale), in virtù dell'art. 31 LTAF, giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 PA prese dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF; che l'UFM rientra tra dette autorità (art. 105 LAsi); che l'atto impugnato costituisce una decisione ai sensi dell'art. 5 PA;

D-1654/2011 Pagina 3 che il ricorrente ha partecipato al procedimento dinanzi all'autorità inferiore, è particolarmente toccato dalla decisione impugnata e vanta un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modificazione della stessa (art. 48 cpv. 1 lett. a-c PA), per il che è legittimato ad aggravarsi contro di essa; che i requisiti relativi ai termini di ricorso (art. 108 cpv. 2 LAsi), alla forma e al contenuto dell'atto di ricorso (art. 52 PA) sono pure soddisfatti; che occorre pertanto entrare nel merito del ricorso; che i ricorsi manifestamente infondati, ai sensi dei motivi che seguono, sono decisi in procedura semplificata (art. 111a LAsi) dal giudice unico, con l’approvazione di un secondo giudice (art. 111 lett. e LAsi) e la decisione è motivata soltanto sommariamente (art. 111a cpv. 2 LAsi); che, ai sensi dell’art. 111a cpv. 1 LAsi, si rinuncia allo scambio degli scritti; che, nell'ambito delle audizioni sui motivi d'asilo, il ricorrente ha dichiarato di essere cittadino albanese, di etnia musulmana, di aver avuto ultimo domicilio a B._______ nella provincia di Berat e di essere espatriato il 21 gennaio 2011 per il timore di essere ucciso sia da suo cognato sia dai familiari maschi di sua moglie nonché per motivi economici (cfr. verbale 1, pag. 5; verbale 2, pagg. 3 e 11); che, in particolare, il richiedente si sarebbe recato su richiesta di suo padre a casa di sua sorella, la quale sarebbe stata minacciata di morte da suo marito, in data 3, 4 o 5 gennaio 2010 per portarla in salvo; che, mentre si trovava in casa di sua sorella, sarebbe arrivato suo cognato alcolizzato e drogato, il quale l'avrebbe minacciato di morte; che in seguito suo cognato avrebbe aggredito sua sorella davanti ad un tribunale per il che l'interessato, dopo essersi sposato tra marzo e aprile 2010, l'avrebbe portata in Grecia; che, rimproverato da suo suocero, il quale non riteneva serie le intenzioni del richiedente verso sua figlia, l'interessato sarebbe tornato in Albania per dimostrare il contrario il 25 ottobre, oppure novembre 2010; che avrebbe spiegato al suocero di non poter fare una grande festa di matrimonio, poiché i suoi familiari si troverebbero all'estero e che, per i problemi di sua sorella, non potrebbero rientrare facilmente in patria; che di conseguenza, suo suocero si sarebbe rifiutato di dargli sua figlia per il che l'interessato si sarebbe quindi nuovamente recato in Grecia in data 21 gennaio 2011;

D-1654/2011 Pagina 4 che, in seguito, sarebbe stato minacciato dal fratello di sua moglie ragion per cui si sarebbe recato in Svizzera dove ha presentato domanda d'asilo in data 4 febbraio 2011 a Chiasso; che, nella decisione del 16 marzo 2011, l'UFM ha constatato, da un lato, che il Consiglio federale ha inserito, con decisione del 5 ottobre 1993, l'Albania nel novero dei Paesi sicuri e, dall'altro, che le allegazioni in materia d'asilo presentate dal richiedente sarebbero inverosimili, di modo che non emergerebbero dalle carte processuali degli indizi d'esposizione dell'interessato a persecuzioni in caso di rientro in patria; che, di conseguenza, l'UFM non è entrato nel merito della citata domanda ai sensi dell'art. 34 cpv. 1 LAsi; che l'autorità inferiore ha pure pronunciato l'allontanamento del ricorrente dalla Svizzera e l'esecuzione dell'allontanamento siccome lecita, esigibile e possibile; che, nel ricorso, l'insorgente fa valere che, contrariamente a quanto ritenuto dall'UFM, i suoi motivi d'asilo dovrebbero essere considerati nel loro insieme come verosimili; che sarebbe nota la cultura albanese ed il suo approccio a queste tematiche per il che non riuscirebbe a comprendere il motivo per cui l'autorità inferiore dubiti delle sue dichiarazioni; che, inoltre, ribadisce quanto già asserito in sede di audizione ed allega di essere tornato in Albania mettendo a repentaglio la sua vita per dimostrare le sue serie intenzioni alla famiglia di sua moglie; che non capirebbe quindi il motivo per cui l'UFM consideri questo atteggiamento come privo di sostanza; che, in aggiunta, non si sarebbe rivolto alle forze dell'ordine poiché davanti a queste problematiche non si riuscirebbe ad ottenere una protezione adeguata; che, infine, ribadisce che la sua vita sarebbe in pericolo per il che dovrebbe essergli concessa l'ammissione provvisoria, in quanto sarebbe inesigibile l'allontanamento verso l'Albania; che, in conclusione, il ricorrente ha chiesto, in via principale, l'annullamento della decisione impugnata e la trasmissione degli atti all'autorità inferiore per una nuova decisione nel merito della sua domanda d'asilo e, in via sussidiaria, la concessione dell'ammissione provvisoria; che ha, altresì, presentato una domanda d'esenzione dal versamento di un anticipo a copertura delle presumibili spese processuali; che, giusta l’art. 34 cpv. 1 LAsi, non si entra nel merito di una domanda d’asilo, se il richiedente proviene da uno Stato che il Consiglio federale ha

D-1654/2011 Pagina 5 designato come sicuro secondo l'art. 6a cpv. 2 lett. a LAsi, a meno che non risultino indizi di persecuzione; che, da un lato, giova rilevare che allorquando il Consiglio federale ha inserito un Paese nel novero dei Paesi sicuri, sussiste di massima una presunzione d’assenza di persecuzioni in detto Paese; che incombe al richiedente l’asilo d’invalidare siffatta presunzione per quanto attiene alla sua situazione personale; che, dall'altro lato, la nozione d’indizi di persecuzione ai sensi dell’art. 34 cpv. 1 LAsi s’intende in senso lato: comprende non soltanto i seri pregiudizi previsti dall’art. 3 LAsi, ma pure gli ostacoli all’esecuzione dell’allontanamento, di cui all’art. 44 cpv. 2 LAsi, imputabili all'agire umano (cfr. Giurisprudenza ed informazioni della Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo [GICRA] 2003 n. 18); che, per ammettere l'esistenza di indizi di persecuzione che implicano l'entrata nel merito di una domanda d'asilo, vale un grado di verosimiglianza ridotto (cfr. GICRA 2004 n. 35 consid. 4.3 pag. 247), che, siccome il Consiglio federale ha effettivamente inserito, in data 6 ottobre 1993, l'Albania nel novero dei Paesi esenti da persecuzioni, sussiste di massima una presunzione d'assenza di persecuzioni in detto Paese; che, nella fattispecie, il ricorrente non è riuscito ad invalidare la presunzione d'assenza di persecuzioni, ritenuto segnatamente che dagli atti di causa non emergono indizi di persecuzione; che, in particolare, il ricorrente non ha presentato, all'infuori di generiche censure, argomenti o prove suscettibili di giustificare una diversa valutazione, rispetto a quella di cui all'impugnata decisione; che le allegazioni decisive in materia di asilo si esauriscono, infatti, in mere affermazioni di parte non corroborate da alcun elemento della benché minima consistenza, in sostanza per le ragioni indicate nel provvedimento litigioso, cui può essere rimandato; che, per quanto concerne il timore dell'insorgente di una vendetta da parte del cognato, occorre rilevare che nulla ha impedito l'insorgente di denunciare tali atti alla polizia, cosa che avrebbe senz'altro fatto, secondo l'esperienza di vita, una persona nella sua situazione prima di decidere di espatriare; che, in tale circostanza, non lo soccorre la generica dichiarazione secondo cui la polizia avrebbe informato la persona denunciata peggiorando in tal modo la faccenda (cfr. verbale 2, pag. 7);

D-1654/2011 Pagina 6 che pare pure alquanto incredibile che egli informi il sindaco della vicenda nonostante non gli dia affidamento (cfr. ibidem); che, inoltre, interrogato sul fatto che non si sarebbe neanche interessato di chiedere al sindaco dei risvolti del caso, egli si è limitato ad asserire che non voleva che lo trovassero (cfr. ibidem); che, contrariamente a ciò, non solo ha aspettato ben quattro mesi prima di espatriare verso la Grecia, bensì è tornato in patria per soggiornarvi per ulteriori tre o quattro mesi, prima di espatriare nuovamente (cfr. verbale 1, pag. 6; verbale 2, pagg. 2-3); che tale comportamento non rispecchia di certo quello di una persona che teme di essere uccisa; che, in tale contesto, non v'è motivo di ritenere che il ricorrente non possa ottenere dalle competenti autorità in patria, se opportunamente sollecitate, un'appropriata protezione contro l'eventuale futuro agire illegittimo da parte di terzi nei suoi confronti; che la stessa conclusione si impone per gli allegati timori circa un'ipotetica vendetta da parte dei familiari maschi di sua moglie; che, peraltro, per quanto riguarda il problema socio-economico fatto valere dall'insorgente, ossia il desiderio di poter trovare lavoro in Svizzera al fine di poter sostenere la sua famiglia (cfr. verbale 1, pagg. 5-6; verbale 2, pag. 3), non costituisce già di per sé stesso un motivo atto a giustificare la qualità di rifugiato; che, in aggiunta, non ha fornito alcun dettaglio concreto in merito al suo racconto, oppure a chiarire le contraddizioni sollevate dall'UFM in sede di ricorso; che, in considerazione di quanto suesposto, l'autorità inferiore ha rettamente considerato quali inverosimili le dichiarazioni del richiedente per il che non sussistono seri pregiudizi ai sensi degli art. 3 e 18 LAsi; che non emergono dalle carte processuali neppure elementi da cui desumere che l'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente in Albania possa violare l'art. 25 cpv. 2 della Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 (Cost., RS 101), l'art. 33 della convenzione del 28 luglio 1951 sullo statuto dei rifugiati (Conv., RS 0.142.30), l'art. 5 LAsi (divieto di respingimento) nonché l'art. 83 cpv. 3 della legge federale del 16 dicembre 2005 sugli stranieri (LStr, RS 142.20) o esporre il ricorrente in patria al rischio reale ed immediato di trattamenti contrari all'art. 3 CEDU, o all'art. 3 della

D-1654/2011 Pagina 7 convenzione del 10 dicembre 1984 contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti (Conv. tortura, RS 0.105); che, premesso ciò, quanto agli ostacoli all'esecuzione dell'allontanamento riconducibili all’art. 44 cpv. 2 LAsi e all'art. 83 cpv. 4 LStr, in Albania non vige attualmente una situazione di guerra, guerra civile o violenza generalizzata che coinvolga l'insieme della popolazione nella totalità del territorio nazionale; che, nel caso di specie, non risultano manifestamente esservi indizi di persecuzione ai sensi dell'art. 34 cpv. 1 LAsi; che, di conseguenza, l'UFM rettamente non è entrato nel merito della domanda d'asilo secondo l'art. 34 cpv. 1 LAsi, di modo che, su questo punto, il ricorso, destituito d'ogni e benché minimo fondamento, non merita tutela e la decisione impugnata va confermata; che il ricorrente non adempie le condizioni in virtù delle quali l'UFM avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla Svizzera (art. 14 e 44 cpv. 1 LAsi come pure art. 32 dell'ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni pregiudiziali dell'11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311]; GICRA 2001 n. 21); che dalle carte processuali non emergono neppure ostacoli dal profilo dell'esigibilità dell'allontanamento quanto alla situazione personale del l'insorgente; che, infatti, è ancora giovane, ha una discreta formazione scolastica ed ha pure un'esperienza lavorativa avendo lavorato saltuariamente, tra l'altro, come operaio nell'edilizia, pittore, muratore e cameriere (cfr. verbale 1, pag. 2); che, inoltre, dispone di una solida rete familiare in patria segnatamente sua moglie a C._______ e due zii paterni, di cui uno a B._______ e l'altro ad D._______ (cfr. verbale 1, pag. 3); che l'insorgente non ha preteso nel gravame di soffrire di gravi problemi di salute che possano giustificare la sua ammissione provvisoria (cfr. GICRA 2003 n. 24), senza che da un esame d'ufficio degli atti emerga la necessità di una permanenza in Svizzera per motivi medici; che, per le ragioni sopraindicate, l'autorità inferiore ha rettamente ritenuto siccome ammissibile e ragionevolmente esigibile l'esecuzione dell'allontanamento;

D-1654/2011 Pagina 8 che, infine, non risultano impedimenti neppure dal profilo della possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 44 cpv. 2 LAsi ed art. 83 cpv. 2 LStr); che il ricorrente, usando la necessaria diligenza, potrà procurarsi ogni documento indispensabile al rimpatrio (art. 8 cpv. 4 LAsi; cfr. DTAF 2008/34 consid. 12 pagg. 513-515); che l'esecuzione dell'allontanamento è dunque pure possibile; che, di conseguenza, anche in materia d'allontanamento e relativa esecuzione, il gravame va disatteso e la querelata decisione confermata; che l’UFM con la decisione impugnata non ha pertanto violato il diritto federale né abusato del suo potere d’apprezzamento; che esso non ha accertato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti ed inoltre la decisione non è inadeguata (art. 106 LAsi), per il che il ricorso va respinto; che, avendo il Tribunale statuito nel merito del ricorso, la domanda d'esenzione dal versamento di un anticipo equivalente alle presumibili spese processuali è divenuta senza oggetto; che, visto l'esito della procedura le spese processuali, di CHF 600.–, che seguono la soccombenza, sono poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 3 lett. a del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]); che la presente decisione non può essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d LTF); che la pronuncia è quindi definitiva. (Dispositivo alla pagina seguente)

D-1654/2011 Pagina 9 il Tribunale amministrativo federale pronuncia: 1. Il ricorso è respinto. 2. Le spese processuali, di CHF 600.–, sono poste a carico del ricorrente. Tale ammontare dev'essere versato alla cassa del Tribunale amministrativo federale, entro un termine di 30 giorni dalla spedizione della presente sentenza. 3. Questa sentenza è comunicata al ricorrente, all'UFM e all'autorità cantonale competente. Il giudice unico: Il cancelliere: Daniele Cattaneo Carlo Monti Data di spedizione:

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