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Bundesverwaltungsgericht 18.04.2018 D-1636/2018

18 avril 2018·Italiano·CH·CH_BVGE·PDF·2,332 mots·~12 min·5

Résumé

Asilo ed allontanamento (termine del ricorso accorciato) | Asilo ed allontanamento (termine del ricorso accorciato); decisione della SEM del 5 marzo 2018

Texte intégral

Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral

Corte IV D-1636/2018 inm

Sentenza d e l 1 8 aprile 2018 Composizione Giudice Daniele Cattaneo, giudice unico, con l’approvazione del giudice Hans Schürch, cancelliere Lorenzo Rapelli.

Parti A._______, nato il (…), Ghana, ricorrente,

contro

Segreteria di Stato della migrazione (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore.

Oggetto Asilo ed allontanamento (termine del ricorso accorciato); decisione della SEM del 5 marzo 2018 / N (…)

D-1636/2018 Pagina 2

Visto: la domanda d’asilo che l’interessato ha presentato in Svizzera il 5 febbraio 2018, i verbali d’audizione del 16 febbraio 2018 (di seguito: verbale 1) e del 1° marzo 2018 (di seguito: verbale 2), la decisione della Segreteria di Stato della migrazione (di seguito: SEM) del 5 marzo 2018, notificata all’interessato il 9 marzo 2018 (cfr. risultanze processuali), con cui tale autorità ha respinto la succitata domanda d’asilo e pronunciato l’allontanamento del richiedente dalla Svizzera nonché l’esecuzione dello stesso in quanto ammissibile, esigibile e possibile, il ricorso del 16 marzo 2018 (cfr. timbro del plico raccomandato; data d’entrata: 19 marzo 2017), con cui il ricorrente ha postulato l’annullamento della decisione impugnata e la ritrasmissione degli atti all’autorità di prima istanza per l’emanazione di una nuova decisione; contestualmente ha altresì presentato una domanda di assistenza giudiziaria nel senso della dispensa dal versamento delle spese processuali e del relativo anticipo, il tutto con protesta di spese e ripetibili, i fatti del caso di specie che, se necessari, verranno ripresi nei considerandi che seguono,

e considerato: che presentato tempestivamente (art. 108 cpv. 1 LAsi [RS 142.31]) contro una decisione in materia d’asilo della SEM (art. 6 e 105 LAsi, art. 31-33 LTAF), il ricorso è di principio ammissibile sotto il profilo degli art. 5, 48 cpv. 1 lett. a-c e 52 PA, che occorre pertanto entrare nel merito del ricorso, che i ricorsi manifestamente infondati, ai sensi dei motivi che seguono, sono decisi dal giudice in qualità di giudice unico, con l’approvazione di un secondo giudice (art. 111 lett. e LAsi) e la decisione è motivata soltanto sommariamente (art. 111a cpv. 2 LAsi), che ai sensi dell’art. 111a cpv. 1 LAsi, si rinuncia allo scambio degli scritti,

D-1636/2018 Pagina 3 che con ricorso al Tribunale possono essere invocati, in materia d’asilo, la violazione del diritto federale e l’accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi) e, in materia di diritto degli stranieri, pure l’inadeguatezza ai sensi dell’art. 49 PA (cfr. DTAF 2014/26 consid. 5), che il Tribunale non è vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle argomentazioni delle parti (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2), che il richiedente si è recato in Svizzera a seguito dell’ottenimento di un visto per studi; che il giorno stesso della scadenza di tale visto, egli ha depositato una domanda d’asilo presso il Centro di registrazione e di procedura di Chiasso (cfr. verbale 1, pag. 1 e segg.), che nel corso dell’audizione sulle generalità il ricorrente ha dichiarato di essere cittadino ghanese con ultimo domicilio nella cittadina di Nkonya Ahenkro, situata nella Regione del Volta (cfr. verbale 1, pag. 4), che l’interessato ha affermato ricercare protezione a causa delle tensioni tribali che da oltre un secolo affliggerebbero Nkonya Ahenkro; che tali vicissitudini, originate da un diatriba immobiliare risalente all’epoca coloniale, sarebbero in varie occasioni sfociate in atti di violenza ed omicidi; che ciò avrebbe riguardato direttamente anche l’interessato, che nel 2012 sarebbe stato attaccato assieme al fratello da membri della tribù rivale, rimanendo ferito alla schiena; che sempre per lo stesso motivo, un amico del richiedente avrebbe trovato la morte in uno scontro, per il che, lui stesso avrebbe in seguito percosso il presunto sospettato; che la spirale di violenza non si sarebbe placata tanto che l’interessato avrebbe nuovamente fatto l’oggetto di un aggressione, risoltasi senza particolari conseguenze grazie al passaggio di una pattuglia delle forze dell’ordine; che successivamente allo svolgersi degli eventi sovraesposti il richiedente avrebbe lasciato Nkonya Ahenkro per non farvi più ritorno (cfr. verbale 2, pag. 4 - 5), che nel paese d'origine egli non avrebbe depositato personalmente alcuna denuncia in quanto si sarebbe stancato delle autorità (cfr. verbale 1, pag. 7); che egli ha inoltre asserito che i membri del suo gruppo si difenderebbero da soli (cfr. verbale 2, pag. 7); che la polizia sarebbe ad ogni modo al corrente dei fatti occorsi ed avrebbe aperto un indagine (cfr. verbale 2, pag. 8),

D-1636/2018 Pagina 4 che durante il suo soggiorno in Svizzera egli avrebbe inoltre appreso che un altro suo amico sarebbe stato ucciso e che lui sarebbe stato verosimilmente il prossimo ad essere colpito; che anche la madre gli avrebbe consigliato di non rientrare in Ghana (cfr. verbale 2, pag. 4 – 5 - 10), che nella querelata decisione, la SEM, dopo aver rammentato che il Ghana rientra tra gli Stati in cui non si rischiano persecuzioni ai sensi dell’art. 6a cpv. 2 lett. a LAsi, ha concluso quanto all’irrilevanza dei motivi d’asilo addotti dall’interessato; che in particolare la SEM ha ricondotto i motivi d’asilo dell’interessato a persecuzioni da parte di terzi; persecuzioni non pertinenti in quanto in Ghana vi sarebbe a disposizione un’efficace protezione statale, che nel ricorso l’insorgente avversa le considerazioni dell’autorità inferiore; ch’egli avrebbe infatti denunciato gli episodi tante volte (testualmente: “tutti noi abbiamo denunciato queste cose”); che non sarebbe pertanto vero ch’egli non si sarebbe rivolto alle autorità; che invero lo avrebbe fatto senza mai ottenere una protezione concreta; che egli illustra quindi l’agire delle autorità ghanesi e la loro inefficacia nel perseguire i crimini commessi; che pertanto la giustizia “fai da te” sarebbe una necessità e non una libera scelta, che la Svizzera, su domanda, accorda asilo ai rifugiati secondo le disposizioni della LAsi (art. 2 LAsi); che l’asilo comprende la protezione e lo statuto accordati a persone in Svizzera in ragione della loro qualità di rifugiato; che esso include il diritto di risiedere in Svizzera, che giusta l’art. 3 cpv. 1 LAsi, sono rifugiati le persone che, nel Paese di origine o di ultima residenza, sono esposte a seri pregiudizi a causa della loro razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le loro opinioni politiche, ovvero hanno fondato timore di essere esposte a tali pregiudizi; che sono pregiudizi seri segnatamente l’esposizione a pericolo della vita, dell’integrità fisica o della libertà, nonché le misure che comportano una pressione psichica insopportabile (art. 3 cpv. 2 LAsi), che secondo la teoria della protezione ("Schutztheorie"; precisata nella sentenza di principio DTAF 2011/51), il riconoscimento della qualità di rifugiato non dipende dall’autore della persecuzione, ma dalla possibilità di ottenere, nel proprio Stato di origine, una protezione adeguata contro tale persecuzione; che l’assenza di protezione, solo a poter condurre a circostanze pertinenti in materia d’asilo, deve estendersi all’insieme del territorio

D-1636/2018 Pagina 5 dello stato d’origine (cfr. OSAR [ed.], Manuel de la procédure d’asile e de renvoi, 2a ed., 2016, nota 65 a pag. 175 e riferimenti citati); che su tali presupposti, allorquando il rischio di esposizione a seri pregiudizi emani da entità non statali, specialmente se circoscritte a livello locale, perché vi sia da ammettere una rilevanza in materia d’asilo, si rende ancora necessario che la persona che se ne avvale non sia in misura di ottenere in patria un’appropriata protezione, se del caso anche nell’ambito di un’alternativa di rifugio in un’altra regione del paese (cfr. DTAF 2008/4 consid. 5.2), che nella presente procedura proprio siffatti presupposti non risultano però adempiuti, che in linea generale la volontà e la capacità di protezione delle autorità ghanesi non può essere messa in discussione; che pertanto quest’ultime non rinunciano di norma a perseguire gli autori di atti reprensibili offrendo conseguentemente una protezione atta ad impedire atti illeciti a prescindere dall’appartenenza etnica o tribale degli autori e delle vittime; che invero, dal 5 ottobre del 1993, il Consiglio federale non ha mai cessato di considerare il Ghana come un paese d’origine sicuro (safe country), cosa che lascia presupporre che le autorità di tale paese siano in misura di garantire la sicurezza a tutti i suoi abitanti (cfr. sentenza del Tribunale D- 6069/2012 del 13 dicembre 2012), che inoltre nel presente caso il ricorrente non ha in alcun modo dimostrato che le autorità rifiuterebbero di accordargli protezione nel caso di un’espressa richiesta in tal senso, che nonostante le allegazioni ricorsuali, v’è luogo di escludere ch’egli abbia inoltrato, stante in particolare le mal celate intenzioni circa la volontà di farsi giustizia da solo per il tramite della violenza, violenza alla quale avrebbe del resto già fatto capo in precedenza aggredendo un rivale senza reali certezze circa la sua reale colpevolezza (cfr. verbale 2, pag. 5: “io e un altro tizio abbiamo sospettato di un certo Usumano; il giorno dopo lo abbiamo attaccato; lo abbiamo picchiato”); che del resto, come lo ha rettamente rilevato l’autorità di prime cure, alle cui valutazioni in proposito appare opportuno rimandare, vi sono in specie numerosi elementi che lasciano intendere quanto alla messa in opera, da parte delle autorità ghanesi, dei necessari provvedimenti atti a far fronte all’escalation di volenza (si veda anche Nkonya-Alavanyo Dispute - Todays Big Story on JoyNews; visionato su < https://www.youtube.com/watch?v=AiFZHiwqIVM > il 10.04.2018),

D-1636/2018 Pagina 6 che infine, nulla vieta al ricorrente di stabilirsi in un altro luogo del paese d’origine, che per quanto riguarda la concessione dell’asilo ed il riconoscimento della qualità di rifugiato v’è pertanto da confermare la decisione della SEM, che se respinge la domanda d’asilo o non entra nel merito, la SEM pronuncia, di norma, l’allontanamento dalla Svizzera e ne ordina l’esecuzione; che tiene però conto del principio dell’unità della famiglia (art. 44 LAsi), che l’insorgente non adempie le condizioni in virtù delle quali la SEM avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l’allontanamento dalla Svizzera (art. 14 cpv. 1 seg., art. 44 LAsi nonché art. 32 dell’ordinanza 1 sull’asilo relativa a questioni procedurali dell’11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311]; cfr. DTAF 2013/37 consid. 4.4; 2011/24 consid. 10.1), che codesto Tribunale è pertanto tenuto a confermare la pronuncia dell’allontanamento, che l’esecuzione dell’allontanamento è regolamentata, per rinvio dell’art. 44 LAsi, dall’art. 83 della legge federale sugli stranieri (LStr, RS 142.20), giusta il quale l’esecuzione dell’allontanamento dev’essere possibile (art. 83 cpv. 2 LStr), ammissibile (art. 83 cpv. 3 LStr) e ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStr), che nella decisione impugnata, la SEM ha ritenuto l’esecuzione dell’allontanamento ammissibile, ragionevolmente esigibile e possibile, che nel proprio gravame, l’insorgente non contesta tale valutazione, che anche agli occhi del Tribunale, non vi sono elementi ostativi all’esecuzione dell’allontanamento del ricorrente verso il Ghana, che anzitutto il ricorrente non può, per i motivi già enucleati, prevalersi del principio del divieto di respingimento (art. 5 cpv. 1 LAsi) né di un rischio personale, concreto e serio di essere esposto ad un trattamento proibito, in relazione all’art. 3 CEDU o all’art. 3 della Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 10 dicembre 1984 (Conv. tortura, RS 0.105), che inoltre, stante il fatto che in Ghana non vige attualmente un contesto di guerra, guerra civile, violenza generalizzata o emergenza medica e che la situazione personale del ricorrente non dia adito a dubbi quanto al rischio

D-1636/2018 Pagina 7 di una messa in pericolo concreta, l’esecuzione dell’allontanamento risulta parimenti ragionevolmente esigibile, che infine, nemmeno risultano impedimenti sotto il profilo della possibilità dell’esecuzione del provvedimento, che di conseguenza, anche in materia di esecuzione dell’allontanamento la decisione dell’autorità inferiore va confermata, che pertanto, con la decisione impugnata la SEM non ha violato il diritto federale né abusato del suo potere d’apprezzamento ed inoltre non ha accertato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi), altresì, per quanto censurabile, la decisione non è inadeguata (art. 49 PA), che avendo il Tribunale statuito nel merito del ricorso, la domanda di esenzione dal versamento di un anticipo equivalente alle presunte spese processuali è divenuta senza oggetto, che infine, ritenute le allegazioni ricorsuali sprovviste di probabilità di esito favorevole, la domanda di assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese processuali, è respinta (art. 65 cpv. 1 PA), che visto l’esito della procedura le spese processuali di CHF 750.– che seguono la soccombenza sono poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 3 lett. b del del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]), che la decisione è definitiva e non può, in principio, essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF),

(dispositivo alla pagina seguente)

D-1636/2018 Pagina 8 il Tribunale amministrativo federale pronuncia: 1. Il ricorso è respinto. 2. Le spese processuali di CHF 750.– sono poste a carico del ricorrente. Tale ammontare dev’essere versato alla cassa del Tribunale amministrativo federale entro un termine di 30 giorni dalla data di spedizione della presente sentenza. 3. Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all’autorità cantonale competente.

Il giudice unico: Il cancelliere:

Daniele Cattaneo Lorenzo Rapelli

Data di spedizione:

D-1636/2018 — Bundesverwaltungsgericht 18.04.2018 D-1636/2018 — Swissrulings