Skip to content

Bundesverwaltungsgericht 30.03.2016 D-1631/2016

30 mars 2016·Italiano·CH·CH_BVGE·PDF·3,217 mots·~16 min·1

Résumé

Asilo ed allontanamento | Asilo ed allontanamento; decisione della SEM del 19 febbraio 2016

Texte intégral

Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral

Corte IV D-1631/2016

Sentenza d e l 3 0 marzo 2016 Composizione Giudice Daniele Cattaneo, giudice unico, con l'approvazione del giudice Hans Schürch; cancelliera Sebastiana Stähli.

Parti A._______, nato il (…), alias B._______, nato il (…), Tunisia, ricorrente,

contro

Segreteria di Stato della migrazione (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore.

Oggetto Asilo ed allontanamento; decisione della SEM del 19 febbraio 2016 / N (…).

D-1631/2016 Pagina 2

Visto: la domanda d'asilo che l'interessato ha presentato in Svizzera in data 18 gennaio 2016, i verbali d'audizione del 26 gennaio 2016 (di seguito: verbale 1) e del 15 febbraio 2016 (di seguito: verbale 2), la decisione della Segreteria di Stato della migrazione (di seguito: SEM) del 19 febbraio 2016, notificata al richiedente il medesimo giorno (cfr. atto A14/1), il ricorso del 14 marzo 2016 (timbro del plico raccomandato: 15 marzo 2016; data d'entrata: 16 marzo 2016), i fatti del caso di specie che, se necessari, verranno ripresi nei considerandi che seguono,

e considerato: che presentato tempestivamente (art. 108 cpv. 1 LAsi [RS 142.31]) contro una decisione in materia d'asilo della SEM (art. 6 e 105 LAsi, art. 31-33 LTAF), il ricorso è di principio ammissibile sotto il profilo degli art. 5, 48 cpv. 1 lett. a-c e 52 PA, che occorre pertanto entrare nel merito del ricorso, che i ricorsi manifestamente infondati, ai sensi dei motivi che seguono, sono decisi dal giudice in qualità di giudice unico, con l'approvazione di un secondo giudice (art. 111 lett. e LAsi) e la decisione è motivata soltanto sommariamente (art. 111a cpv. 2 LAsi), che, ai sensi dell'art. 111a cpv. 2 LAsi, si rinuncia allo scambio degli scritti, che con ricorso al Tribunale possono essere invocati, in materia d'asilo, la violazione del diritto federale e l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi) e, in materia di diritto degli stranieri, pure l'inadeguatezza ai sensi dell'art. 49 PA (cfr. DTAF 2014/26 consid. 5),

D-1631/2016 Pagina 3 che il Tribunale non è vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle argomentazioni delle parti (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2), che nel corso dell'audizione sulle generalità il richiedente ha dichiarato di essere cittadino tunisino, di etnia araba e cresciuto C._______, D._______ (Tunisia) (cfr. verbale 1, pagg. 3-4), che sarebbe espatriato poiché avrebbe ricevuto delle minacce di morte da parte dei fratelli della ragazza che frequentava (cfr. verbale 1, pag. 6; verbale 2, D6, pag. 2), che nella decisione impugnata la SEM ha considerato inverosimili le dichiarazioni dell'interessato circa i suoi motivi d'asilo poiché contraddittorie, che invero sarebbero divergenti le allegazioni inerenti al luogo in cui si trovava al momento della prima minaccia; che una volta avrebbe dichiarato di essersi trovato a scuola mentre un'altra volta avrebbe dichiarato di essersi trovato a casa della fidanzata; che si sarebbe giustificato in maniera inconsistente dichiarando che la stava accompagnando a casa, la quale non distava molto dalla scuola, che in un primo tempo avrebbe poi dichiarato di trovarsi all'ospedale al momento della seconda minaccia, mentre in un secondo tempo avrebbe indicato di trovarsi al liceo; che reso attento sulla contraddizione si sarebbe limitato a confermare la prima versione dei fatti, che inoltre, sarebbe divergente il numero delle minacce subite; che sarebbe stato minacciato due, rispettivamente tre-quattro volte, limitandosi poi a confermare la seconda versione dei fatti; che ciò sarebbe inaccettabile, quanto più le minacce sarebbero anche delle minacce di morte, che pertanto, le contraddizioni demolirebbero integralmente e definitivamente la credibilità della motivazione addotta riguardante il movente che l'avrebbe spinto ad espatriare dalla Tunisia, che le sue dichiarazioni non soddisferebbero dunque le condizioni di verosimiglianza previste all'art. 7 LAsi, che di conseguenza, la SEM ha respinto la domanda d'asilo ed ha pronunciato l'allontanamento dell'interessato dalla Svizzera e l'esecuzione dello stesso siccome lecita esigibile e possibile; che in particolare, né la situa-

D-1631/2016 Pagina 4 zione politica vigente in Tunisia, né altri motivi si opporrebbero al suo ritorno; che non prevarrebbe una situazione di guerra o violenza generalizzata ed inoltre egli sarebbe giovane, in buona salute, con esperienza professionale come falegname e potrebbe contrare su una solida rete famigliare in Tunisia, che nel ricorso l'insorgente, richiamati i fatti esposti in corso di procedura, contesta le considerazioni dell'autorità inferiore in quanto frutto di una lettura frammentaria e parziale dei verbali, che invero, nel corso della prima audizione avrebbe risposto alle domande poste dall'auditore inerenti alle minacce di morte; che nel corso dell'audizione federale avrebbe invece avuto modo di menzionare anche le altre minacce – non di morte – subite, che l'incongruenza inerente al luogo della prima minaccia sarebbe addebitabile ad una svista della SEM, poiché avrebbe correttamente dichiarato di aver accompagnato la ragazza a casa e non di trovarsi a casa sua; che pertanto non vi sarebbe alcuna contraddizione, che per quanto attiene alla numerazione delle minacce, non vi sarebbe alcuna contraddizione in quanto nell'audizione sulle generalità avrebbe parlato di due minacce di morte, mentre nell'audizione federale avrebbe indicato quattro minacce totali; che sarebbe inoltre stato interpellato in maniera ambigua dall'auditore che non si sarebbe accorto che la numerazione delle minacce nel loro complesso e delle sole minacce di morte sarebbe diversa, che l'incongruenza inerente al momento in cui si trovava in ospedale sarebbe di nuovo frutto di una svista della SEM, inoltre non avrebbe potuto esprimersi e raccontare questo episodio poiché l'autorità inferiore avrebbe iniziato a confrontarlo alle incongruenze, che dappoi, le sue allegazioni non sarebbero inconsistenti o superficiali, al contrario, superficiale sarebbe la motivazione della decisione impugnata, che non vi sarebbe neppure una contraddizione che resisterebbe ad una lettura pacata e oggettiva dei verbali d'audizione; che pertanto la decisione sarebbe meritevole di annullamento, che per quanto attiene all'esecuzione dell'allontanamento, il ricorrente sostiene che sia per ragioni generali relative alla drammaticità della situazione in Tunisia, costellata da continui conflitti e violenze, sia per ragioni

D-1631/2016 Pagina 5 personali connesse all'eccezionale difficoltà del suo vissuto, un rinvio in Tunisia non sarebbe né lecito né ragionevolmente esigibile, che in conclusione, il ricorrente chiede in via principale l'accoglimento del ricorso, l'annullamento della decisione impugnata il riconoscimento della qualità di rifugiato e la concessione dell'asilo; che in subordine, chiede che gli atti siano restituiti alla SEM per nuovo esame o che gli venga accordata l'ammissione provvisoria in Svizzera; che ha altresì presentato, secondo il senso, una domanda di assistenza giudiziaria nel senso dell'esenzione dal versamento delle spese processuali e del relativo anticipo, che, giusta l'art. 2 cpv. 1 LAsi, la Svizzera, su domanda, accorda asilo ai rifugiati; che l'asilo comprende la protezione e lo statuto accordati a persone in Svizzera in ragione della loro qualità di rifugiato; che esso include il diritto di risiedere in Svizzera; che, giusta l'art. 3 cpv. 1 LAsi, sono rifugiati le persone che, nel Paese d'origine o di ultima residenza, sono esposte a seri pregiudizi a causa della loro razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le loro opinioni politiche, ovvero hanno fondato timore di essere esposte a tali pregiudizi; che sono pregiudizi seri segnatamente l'esposizione a pericolo della vita, dell'integrità fisica o della libertà, nonché le misure che comportano una pressione psichica insopportabile (art. 3 cpv. 2 LAsi), che, a tenore dell'art. 7 cpv. 1 LAsi, chiunque domanda l'asilo deve provare o per lo meno rendere verosimile la sua qualità di rifugiato; che la qualità di rifugiato è resa verosimile se l'autorità la ritiene data con una probabilità preponderante (art. 7 cpv. 2 LAsi); che sono inverosimili in particolare le allegazioni che su punti importanti sono troppo poco fondate o contraddittorie, non corrispondono ai fatti o si basano in modo determinante su mezzi di prova falsi o falsificati (art. 7 cpv. 3 LAsi), che è pertanto necessario che i fatti allegati dal richiedente siano sufficientemente sostanziati, plausibili e coerenti fra loro; che in questo senso dichiarazioni vaghe, quindi suscettibili di molteplici interpretazioni, contraddittorie in punti essenziali, sprovviste di una logica interna, incongrue ai fatti o all'esperienza generale di vita, non possono essere considerate verosimili ai sensi dell'art. 7 LAsi; che è altresì necessario che il richiedente stesso appaia come una persona attendibile, ossia degna di essere creduta; che questa qualità non è data, in particolare, quando egli fonda le sue allegazioni su mezzi di prova falsi o falsificati (art. 7 cpv. 3 LAsi), omette fatti importanti o li espone consapevolmente in maniera falsata, in corso di procedura ritratta dichiarazioni rilasciate in precedenza o, senza motivo, ne

D-1631/2016 Pagina 6 introduce tardivamente di nuove, dimostra scarso interesse nella procedura oppure nega la necessaria collaborazione; che infine, non è indispensabile che le allegazioni del richiedente l'asilo siano sostenute da prove rigorose; che al contrario, è sufficiente che l'autorità giudicante, pur nutrendo degli eventuali dubbi circa alcune affermazioni, sia persuasa che, complessivamente, tale versione dei fatti sia in preponderanza veritiera; che il giudizio sulla verosimiglianza non deve, infatti, ridursi a una mera verifica della plausibilità del contenuto di ogni singola allegazione, bensì dev'essere il frutto di una ponderazione tra gli elementi essenziali a favore e contrari ad essa; che decisivo sarà dunque determinare, da un punto di vista oggettivo, quali fra questi risultino preponderanti nella fattispecie (cfr. DTAF 2013/11 consid. 5.1 e giurisprudenza ivi citata), che, come rettamente ritenuto nella querelata decisione, questo Tribunale ritiene inverosimili, poiché poco sostanziate, tardive e contraddittorie in più punti, le dichiarazioni decisive in materia d'asilo rese dal ricorrente in corso di procedura, che innanzitutto, pur tenendo conto della spiegazione ricorsuale secondo cui non vi sono contraddizioni in merito al numero di minacce di morte in quanto nel corso della prima audizione ha parlato soltanto delle due minacce di morte mentre nel corso della seconda audizione, oltre alle due minacce di morte ha pure avuto modo di allegare due altre minacce meno gravi (cfr. ricorso, pagg. 3 seg.), rimane comunque ingiustificata la tardività delle allegazioni inerenti alle minacce meno gravi, che invero, egli non ha spiegato il perché nel corso della prima audizione abbia iniziato a parlare direttamente di minacce di morte senza indicare le altre due minacce semplici (verbale 2, D69-D70, pag. 7), che inoltre, nel corso dell'audizione federale, confrontato dall'autorità inferiore sulle presunte contraddizioni, per esempio sul numero totale di minacce subite, non è stato in grado di spiegare che in realtà non vi sono delle divergenze, rispondendo incongruentemente che viveva in un posto in cui si può essere minacciati tutti i giorni (cfr. verbale 2, D72, pag. 8), che tutto ciò malgrado le due audizioni siano avvenute ad una decina di giorni di distanza l'una dall'altra, che pertanto, egli ha dato prova di non ricordarsi neppure che nel corso della prima audizione aveva indicato soltanto le minacce di morte senza

D-1631/2016 Pagina 7 fare menzione delle due ulteriori minacce, ciò che appare alquanto improbabile se le avesse davvero subite, che ambigue appaiono le dichiarazioni del ricorrente e non le domande dell'auditore, che già per questi motivi le allegazioni del ricorrente sono inverosimili, che dappoi, sono contraddittorie le allegazioni inerenti al suo ricovero in ospedale ed alla denuncia presentata dal cugino, che invero, egli ha indicato di non aver potuto denunciare i due fratelli che l'avevano picchiato perché si trovava all'ospedale e pertanto il cugino ha depositato, verso fine ottobre, la denuncia (cfr. verbale 1, pag. 7); che nel corso della medesima audizione ha invece indicato di essere espatriato ad inizio novembre 2015 e, a causa delle minacce subite, di aver passato gli ultimi tre mesi prima dell'espatrio in un'altra città dove ha lavorato e risparmiato dei soldi (cfr. verbale 1, pagg. 5 seg.), che inoltre, inizialmente ha indicato che la prima minaccia di morte è avvenuta nel 2014, nel corso degli esami di maturità (cfr. verbale 1, pag. 7), mentre successivamente ha affermato di essere stato minacciato di morte dopo aver avuto una relazione sessuale con la ragazza (cfr. verbale 2, D57-D60, pag. 6); che nel corso della prima audizione non ha menzionato questo punto; che soltanto nel corso dell'audizione federale ha indicato la relazione sessuale quale elemento che ha aggravato la situazione, poiché dalle semplici minacce i fratelli sono passati alle minacce di morte (cfr. verbale 2, D41, pag. 5), che infine, le allegazioni dell'insorgente appaiono poco sostanziate; che alla domanda di spiegare in maniera più precisa che cosa intendesse che dapprima è stato minacciato verbalmente e dappoi sono passati ai fatti, egli non ha saputo che cosa dire, che cosa chiarire (cfr. verbale 2, D44, pag, 5), che di conseguenza, per tutte queste ragioni, le dichiarazioni dell'insorgente sono inverosimili ai sensi dell'art. 7 LAsi, per il che, il ricorso in materia di riconoscimento della qualità di rifugiato e di concessione dell'asilo, destituito di fondamento, non merita tutela e la decisione impugnata va confermata, che se respinge la domanda d'asilo o non entra nel merito, la SEM pronuncia, di norma, l'allontanamento dalla Svizzera e ne ordina l'esecuzione; tiene però contro del principio di unità della famiglia (art. 44 LAsi),

D-1631/2016 Pagina 8 che l'insorgente non adempie le condizioni in virtù delle quali la SEM avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla Svizzera (art. 14 cpv. 1 seg., art. 44 LAsi nonché art. 32 dell'ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311]; cfr. DTAF 2013/37 consid. 4.4; 2011/24 consid. 10.1), che lo scrivente Tribunale è pertanto tenuto a confermare la pronuncia dell'allontanamento, che l'esecuzione dell'allontanamento è regolamentata, in relazione all'art. 44 LAsi, all'art. 83 della legge federale sugli stranieri (LStr, RS 142.20), giusta il quale l'esecuzione dell'allontanamento dev'essere possibile (art. 83 cpv. 2 LStr), ammissibile (art. 83 cpv. 3 LStr) e ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStr), che, giusta l'art. 83 cpv. 3 LStr, l'esecuzione non è possibile se la prosecuzione del viaggio dello straniero verso lo Stato d'origine o di provenienza o verso uno Stato terzo è contraria agli impegni di diritto internazionale pubblico della Svizzera, che nella misura in cui codesto Tribunale ha confermato la decisione della SEM relativa alla domanda d'asilo dell'insorgente, quest'ultimo non può prevalersi del principio del divieto di respingimento (art. 5 cpv. 1 LAsi), generalmente riconosciuto nell'ambito del diritto internazionale pubblico ed espressamente enunciato all'art. 33 della Convenzione sullo statuto dei rifugiati del 28 luglio 1951 (Conv., RS 0.142.30), che, in siffatte circostanze, non v'è motivo di considerare l'esistenza di un rischio personale, concreto e serio per il ricorrente di essere esposto, in caso di allontanamento nel suo Paese d'origine ad un trattamento proibito, in relazione all'art. 3 CEDU o all'art. 3 della Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 10 dicembre 1984 (Conv. tortura, RS 0.105), che pertanto, l'esecuzione dell'allontanamento è ammissibile ai sensi delle norme di diritto internazionale pubblico nonché della LAsi (cfr. art. 83 cpv. 3 LStr in relazione all'art. 44 LAsi), che ai sensi dell'art. 83 cpv. 4 LStr, l'esecuzione non può essere ragionevolmente esigibile qualora, nello Stato d'origine o di provenienza, lo straniero venisse a trovarsi concretamente in pericolo in seguito a situazioni quali guerra, guerra civile, violenza generalizzata o emergenza medica,

D-1631/2016 Pagina 9 che la situazione vigente in Tunisia non è caratterizzata da guerra, guerra civile o violenza generalizzata che coinvolge l'insieme della popolazione nell'integralità del territorio nazionale, che inoltre, neanche dalla situazione personale dell'insorgente emergono indizi da cui desumere che egli sarà concretamente in pericolo in caso di ritorno in Tunisia; che invero, egli è giovane, ha esperienza professionale come falegname, operaio e aiuto pasticcere (cfr. verbale 1, pag. 4); che inoltre, nel Paese d'origine dispone di una solida rete sociale, ritenuto che vi risiedono i genitori, tre fratelli, nonché diversi zii e cugini (cfr. verbale 1, pag. 4), che in aggiunta, il ricorrente non ha preteso nel gravame di soffrire di gravi problemi di salute che possano giustificare la sua ammissione provvisoria (cfr. DTAF 2011/50 consid. 8.1-8.3; 2009/2 consid. 9.3.2), che pertanto, l'esecuzione dell'allontanamento dell'insorgente nel suo Paese d'origine è ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStr in relazione all'art. 44 LAsi), che, infine, non risultano impedimenti neppure dal profilo della possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 83 cpv. 2 LStr in relazione all'art. 44 LAsi); che il ricorrente, usando della necessaria diligenza, potrà procurarsi ogni documento indispensabile al rimpatrio (cfr. art. 8 cpv. 4 LAsi; DTAF 2008/34 consid. 12); che l'esecuzione dell'allontanamento è dunque pure possibile, che ne discende che l'esecuzione dell'allontanamento è ammissibile, ragionevolmente esigibile e possibile; che, di conseguenza, anche in materia di allontanamento e relativa esecuzione, il gravame va disatteso e la querelata decisione dell'autorità inferiore confermata, che di conseguenza, la SEM con la decisione impugnata non ha violato il diritto federale né abusato del suo potere d’apprezzamento ed inoltre non ha accertato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi), altresì, per quanto censurabile, la decisione non è inadeguata (art. 49 PA); che pertanto il ricorso va respinto, che, avendo il Tribunale statuito nel merito del ricorso, la domanda d'esenzione dal versamento di un anticipo equivalente alle presunte spese processuali è divenuta senza oggetto,

D-1631/2016 Pagina 10 che essendo le allegazioni ricorsuali sprovviste di probabilità d'esito favorevole, la domanda d'assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal pagamento delle spese processuali, è respinta (art. 65 cpv. 1 PA), che, visto l'esito della procedura, le spese processuali di CHF 600.–, che seguono la soccombenza, sono poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 3 lett. b del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS- TAF, RS 173.320.2]), che la presente decisione non concerne persone contro le quali è pendente una domanda d’estradizione presentata dallo Stato che hanno abbandonato in cerca di protezione (art. 83 lett. d cifra 1 LTF), che la decisione non può essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d LTF), che la pronuncia è quindi definitiva,

(dispositivo alla pagina seguente)

D-1631/2016 Pagina 11 il Tribunale amministrativo federale pronuncia: 1. Il ricorso è respinto. 2. La domanda d'assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal pagamento delle spese processuali, è respinta. 3. Le spese processuali di CHF 600.– sono poste a carico del ricorrente. Tale ammontare deve essere versato alla cassa del Tribunale amministrativo federale, entro un termine di 30 giorni dalla spedizione della presente sentenza. 4. Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all'autorità cantonale competente.

Il giudice unico: La cancelliera:

Daniele Cattaneo Sebastiana Stähli

Data di spedizione:

D-1631/2016 — Bundesverwaltungsgericht 30.03.2016 D-1631/2016 — Swissrulings