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Bundesverwaltungsgericht 27.03.2009 D-1580/2009

27 mars 2009·Italiano·CH·CH_BVGE·PDF·3,190 mots·~16 min·3

Résumé

Asilo (non entrata nel merito) e allontanamento | Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento; ...

Texte intégral

Corte IV D-1580/2009 {T 0/2} Sentenza d e l 2 7 marzo 2009 Giudice Claudia Cotting-Schalch, giudice unica, con l'approvazione della giudice Muriel Beck Kadima; cancelliera Chiara Piras. A._______, alias B._______, alias C._______, Nigeria, ricorrente, contro Ufficio federale della migrazione UFM, Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore. Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento; decisione dell'UFM del 9 marzo 2009 / N [...]. Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Composizione Parti Oggetto

D-1580/2009 Visto: la domanda d'asilo presentata dall'interessato in data 5 gennaio 2009 in Svizzera, il documento che l'UFM ha rimesso all'interessato il medesimo giorno e mediante il quale lo ha reso attento circa la necessità di consegnare, entro le 48 ore successive all'inoltro della loro istanza, un documento d'identità o di viaggio, con comminatoria che, in caso di mancata consegna e in assenza di motivi scusabili, non si entra nel merito della loro domanda d'asilo, i verbali d'audizione del 21 gennaio 2009 e del 13 febbraio 2009, la decisione dell'UFM del 9 marzo 2009, notificata all'interessato il medesimo giorno (cfr. avviso di notifica e ricevuta sottoscritto dall'interessato), il ricorso inoltrato dall'insorgente l'11 marzo 2009 (cfr. timbro del plico raccomandato), i fatti del caso di specie che, se necessari, verranno ripresi nei considerandi che seguono, e considerato : che le procedure in materia d'asilo sono rette dalla legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021), dalla legge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005 (LTAF, RS 173.32) e dalla legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 (LTF, RS 173.110), in quanto la legge sull'asilo del 26 giugno 1998 (LAsi, RS 142.31) non preveda altrimenti (art. 6 LAsi), che il TAF giudica definitivamente i ricorsi contro le decisioni dell'UFM in materia d'asilo (art. 31 e art. 33 lett. d LTAF, nonché art. 105 LAsi e art. 83 lett. d LTF), che, nell'ambito di ricorsi contro decisioni di non entrata nel merito nei sensi dell'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi, l'oggetto suscettibile d'essere impugnato non può essere esteso alla questione della concessione dell'asilo, che presuppone una decisione nel merito della domanda Pagina 2

D-1580/2009 stessa (cfr. Decisione del Tribunale amministrativo federale [DTAF] 2007/8), che, per conseguenza, la conclusione ricorsuale tendente alla concessione dell'asilo è inammissibile, che, nei citati limiti, v'è motivo d'entrare nel merito del ricorso che adempie le condizioni d'ammissibilità di cui all'art. 48 cpv. 1 e all'art. 52 PA nonché all'art. 108 cpv. 2 LAsi, che, giusta l'art. 33a cpv. 2 PA, applicabile per rimando dell'art. 6 LAsi e dell'art. 37 LTAF, nei procedimenti su ricorso è determinante la lingua della decisione impugnata. Se le parti utilizzano un'altra lingua, il procedimento può svolgersi in tale lingua, che, nel caso concreto, la decisione impugnata è stata resa in italiano ed il ricorso è stato presentato in tale lingua, di modo che la presente sentenza è redatta in italiano, che, nell'ambito delle audizioni sui motivi della domanda d'asilo, l'interessato ha dichiarato di essere cittadino nigeriano, nato e vissuto ad D._______, E._______ (Nigeria) fino al suo espatrio, che, l'interessato ha dichiarato di essere espatriato per paura di essere ucciso da una società occulta di nome F._______, la quale avrebbe precedentemente ucciso la madre ed il fratello a causa del rifiuto del ricorrente di uccidere una persona, che l'interessato non ha esibito sino ad oggi alcun documento d'identità, che, nella decisione del 9 marzo 2009, l'UFM ha considerato, da un lato, che il richiedente non ha consegnato alle autorità competenti in materia d'asilo nessun documento d'identità o di viaggio valevole ai sensi dell'art. 1 lett. b e c dell'ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni pregiudiziali dell'11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311]; dall'altro lato, detto Ufficio ha ritenuto che nessuna delle eccezioni previste all'art. 32 al. 3 LAsi è realizzata nel caso di specie, che, di conseguenza, l'UFM non è entrato nel merito della citata domanda ai sensi dell'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi. L'autorità inferiore ha Pagina 3

D-1580/2009 pure pronunciato l'allontanamento dell'interessato dalla Svizzera e l'esecuzione dell'allontanamento siccome lecita, esigibile e possibile, che, nel ricorso, l'insorgente ha ribadito sostanzialmente di non aver mai posseduto né un passaporto, né una carta d'identità, in quanto dalle sue parti solo pochissime persone li utilizzano, e poiché, al momento della sua fuga, non avrebbe avuto né il tempo, né sarebbe stato nelle condizioni di procurarseli. Avrebbe quindi viaggiato senza documenti e gli sarebbe oggettivamente impossibile far arrivare qualsivoglia documento dalla Nigeria, che, inoltre, il ricorrente ha addotto - come già riferito in corso di procedura - che non potrebbe rientrare in Nigeria dove la sua vita sarebbe in grave pericolo, in quanto sua madre e suo fratello sarebbero già stati uccisi, che, in conclusione, il ricorrente ha chiesto, in via principale, l'annullamento della decisione impugnata e la trasmissione degli atti di causa all'autorità inferiore per una nuova decisione nel merito della sua domanda d'asilo e, in via sussidiaria, la concessione dell'asilo o dell'ammissione provvisoria. Ha altresì presentato una domanda d'esenzione dal versamento di un anticipo a copertura delle presumibili spese processuali, che, giusta l'art. 7 cpv. 2 OAsi 1, per il richiedente l'asilo minorenne, che non è accompagnato, viene nominata una persona di fiducia per la durata della procedura d'asilo o d'allontanamento, ma al massimo fino alla nomina di un curatore o di un tutore, oppure fino al raggiungimento della maggiore età. La designazione di una persona di fiducia presuppone tuttavia la dimostrazione da parte del richiedente l'asilo, perlomeno nel senso della probabilità preponderante, dell'allegata minorità (v. Giurisprudenza ed Informazioni della Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo [GICRA] 2001 n. 22 e relativo riferimento). Nell'ambito dell'accertamento dei fatti è altresì possibile ricorrere all'ausilio di metodi scientifici (art. 7 cpv. 1 OAsi 1), che, nella fattispecie, il TAF osserva che, da un lato, l'insorgente non ha saputo fornire indicazioni suscettibili di rendere altrimenti plausibile la dichiarata minore età. In particolare, nel corso dell'audizione del 21 gennaio 2009 si è contraddetto sulla sua data di nascita (pag. 1) e si è espresso in modo vago ed esitante in merito alla domande sulla sua età e su quella dei propri familiari (pag. 6). Dall'altro lato, Pagina 4

D-1580/2009 dall'esame radiologico, effettuato l'(...), risulta un'età ossea del ricorrente superiore ai 18 anni e nettamente maggiore all'allegata età di 15 anni e 8 mesi. Per di più, non ha fornito valide giustificazioni per la mancata produzione di documenti d'identità o di viaggio ed è stato impreciso sulla sua biografia e sull'età dei propri genitori (cfr. verbale d'audizione del 21 gennaio 2009 pag. 6). Di conseguenza e conto tenuto dell'insieme delle circostanze del caso di specie, segnatamente della genericità ed imprecisione delle argomentazioni ricorsuali, non v'è ragione di censurare la mancata designazione al ricorrente di una persona di fiducia ai sensi dell'art. 17 cpv. 3 LAsi, in quanto l'insorgente non è stato in grado di corroborare l'allegata minorità, che, giusta l'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi, non si entra nel merito di una domanda d'asilo se il richiedente non consegna alle autorità alcun documento di viaggio o d'identità entro 48 ore dalla presentazione della domanda. Giusta l'art. 32 cpv. 3 LAsi, il cpv. 2 lett. a non si applica se il richiedente può rendere verosimile di non essere in grado, per motivi scusabili, di consegnare documenti di viaggio o d'identità entro 48 ore dalla presentazione della domanda (lett. a), se la qualità di rifugiato del ricorrente è accertata in base all'audizione, nonché in base all'art. 3 e all'art. 7 LAsi (lett. b), o se l'audizione rileva che sono necessari ulteriori chiarimenti per accertare la qualità di rifugiato o l'esistenza di un impedimento all'esecuzione dell'allontanamento (lett. c), che, sono documenti di viaggio e d'identità ai sensi di legge quelli ufficiali, segnatamente il passaporto e la carta d'identità, che permettono un'identificazione certa del richiedente l'asilo (in particolare della sua cittadinanza) e che ne assicurano il rimpatrio senza necessità di particolari formalità amministrative. Per contro, non sono documenti validi giusta l'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi quelli emessi per altri scopi, come la licenza di condurre, la carta professionale, il certificato di nascita, la carta scolastica o l'attestato di fine degli studi (cfr. DTAF 2007/7 consid. 6), che, nel caso concreto, l'insorgente non ha esibito alcun documento che adempia i citati criteri, che il ricorrente ha allegato di esseresi recato a Lagos, dove avrebbe trascorso quattro giorni da una persona a lui sconosciuta (cfr. verbale d'audizione del 21 gennaio 2009 pag. 7) e si sarebbe imbarcato su una nave mercantile, nascosto nella stiva (cfr. verbale d'audizione Pagina 5

D-1580/2009 del 13 febbraio 2009 pag. 4) ed ha affermato in seguito di essere sceso in un Paese a lui sconosciuto accompagnato dal passatore ed altresì senza subire controlli (cfr. verbale d'audizione del 21 gennaio 2009 pag. 7 e 8), che l'insorgente non è stato in grado di indicare né il Paese in cui sarebbe sbarcato, né la persona che lo avrebbe accompagnato o la durata del viaggio (cfr. verbali d'audizione del 21 gennaio 2009 pag. 7), che non soccorrono l'insorgente nemmeno le dichiarazioni rese circa la continuazione del viaggio di espatrio secondo cui, dal luogo in cui si trovava, egli ha raggiunto in un camioncino la Svizzera grazie all'aiuto del passatore, senza subire controlli (cfr. verbale d'audizione del 13 febbraio 2009 pag. 4), che, pertanto, questo Tribunale ritiene che il ricorrente non può aver viaggiato nelle circostanze descritte, che, d'altronde non soccorrono l'insorgente le vaghe e stereotipate allegazioni, secondo le quali non gli sarebbe possibile consegnare dei documenti, poiché sostanzialemente non ne avrebbe mai posseduti (cfr. ricorso pag. 2) ed essendo fuggito dal suo Paese, non avrebbe avuto il tempo e non sarebbe stato nelle condizioni di procurarseli (cfr. ibidem). Inoltre, il ricorrente ha affermato di avere voluto procurarsi una carta d'identità durante il censimento del 2006, ma di non averlo potuto fare, visto che in tale occasione durante una rissa era stato distrutto il computer. In seguito e per motivi di lavoro non avrebbe più tentato di procurarsi tale documento (cfr. verbale d'audizione del 13 febbraio 2009 pag. 3). Tali asserzioni, infatti, non costituiscono ragioni valide per giustificare la mancata esibizione di documenti ai sensi di legge, che, vista l'inverosimiglianza delle circostanze del viaggio d'espatrio, nonché l'inconsistenza e l'inattendibilità delle suddette dichiarazioni del ricorrente circa il possesso dei documenti d'identità, il TAF ha ragione di concludere che l'insorgente dissimuli i suoi documenti d'identità per i bisogni della causa, che, in conclusione, non avendo né esibito alcun documento d'identità, né fornito una valida giustificazione per la mancata produzione degli stessi, l'eccezione prevista all'art. 32 cpv. 3 lett. a LAsi a favore dell'insorgente non è applicabile, Pagina 6

D-1580/2009 che, in assenza di documenti d'identità, occorre inoltre esaminare se, in applicazione della seconda eccezione dell'art. 32 cpv. 3 lett. b LAsi, in base agli art. 3 e 7 LAsi nonché all'audizione, è accertata la qualità di rifugiato del richiedente, che, inoltre, con la modifica della LAsi del 16 dicembre 2005, il legislatore ha pure introdotto una procedura d'esame materiale, accelerata e sommaria, delle domande che si fondano su allegazioni manifestamente inconsistenti o manifestamente irrilevanti. La manifesta irrilevanza può risultare, fra l'altro, dalla palese assenza di una sufficiente intensità dei pregiudizi, dall'inattualità degli stessi nonché dall'evidente esistenza di un'alternativa di rifugio interna dalle persecuzioni statali oppure di un'appropriata protezione statale contro l'agire illegittimo di terzi (DTAF 2007/8 consid. 5.6.4 e 5.6.5), che l'insorgente ha dichiarato sostanzialmente di essere espatriato dalla Nigeria per il timore di essere ucciso da membri di una società occulta di nome F._______, alla quale avrebbe aderito involontariamente nell'(...). Un suo cliente di nome G._______, di cui non conosce il cognome, lo avrebbe, infatti, iscritto a tale società in data (...). Lo stesso giorno, G._______ avrebbe preteso dal ricorrente di uccidere una persona mostrandogli la foto. L'insorgente si sarebbe rifiutato di eseguire tale compito e sarebbe, in seguito, stato minacciato una prima volta nel mese di (...) e una seconda volta il (...), giorno nel quale, tornando dalle compere avrebbe trovato in casa la madre ed il fratello uccisi (cfr. verbale d'audizione del 13 febbraio 2009 pag. 5 a 9), che, codesto Tribunale ritiene che il ricorrente non ha presentato, all'infuori di generiche censure, argomenti o prove suscettibili di giustificare una diversa valutazione, rispetto a quella di cui all'impugnata decisione (di non entrata nel merito della domanda d'asilo giusta l'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi), che, infatti, le allegazioni decisive in materia d'asilo s'esauriscono in mere affermazioni di parte non corroborate da alcun elemento della benché minima consistenza, in sostanza per le ragioni indicate nel provvedimento litigioso, cui può essere rimandato (art. 109 cpv. 3 LTF in relazione all'art. 6 LAsi, all'art. 37 LTAF ed all'art. 4 PA), che, in relazione alle considerazioni rettamente evidenziate dall'autorità inferiore, codesto Tribunale osserva che la vicenda Pagina 7

D-1580/2009 raccontata dall'insorgente a sostegno della sua domanda d'asilo è inverosimile. Basti rilevare innanzitutto che il ricorrente si è espresso in modo molto vago e succinto sugli eventi che lo avrebbero indotto a lasciare il proprio Paese. A titolo d'esempio, non sarebbe stato al corrente del nome esatto del cliente G._______, il quale lo avrebbe iscritto alla summenzionata società di culto (cfr. verbale d'audizione del 13 febbraio 2009 pag. 5) e non è riuscito, in modo concreto, a riportare le minaccie espresse da due persone, le quali si sarebbero presentate al suo posto di lavoro in sua assenza nell'(...) (cfr. ibidem pag 6), inoltre, va sottolineato che il comportatmento del ricorrente, il quale sarebbe fuggito da casa, senza attendere l'arrivo della polizia o occuparsi dei funerali della madre e del fratello (cfr. verbale d'audizione del 13 febbraio 2009 pag. 6) è contrario ad ogni esperienza di vita, al punto tale che non può essere escluso che tale avvenimenti siano stati consapevolmente costruiti ad arte per i bisogni della causa, che, vista l'inattendibilità e l'inverosimiglianza delle dichiarazioni rese dal ricorrente circa la vicenda raccontata a sostegno della sua domanda d'asilo, non v'è motivo di ritenere che l'insorgente non possa ottenere in Nigeria, se opportunamente sollecitata, un'appropriata protezione contro l'eventuale futuro agire illegittimo di terzi nei suoi confronti, che, per conseguenza, l'UFM ha rettamente considerato come, inverosimili, con riferimento all'art. 32 cpv. 3 lett. b LAsi, le dichiarazioni rese dal ricorrente, che, pertanto, non risultano elementi ai sensi dell'art. 32 cpv. 3 lett. c LAsi da cui dedurre la necessità d'ulteriori accertamenti ai fini della determinazione della qualità di rifugiato dell'insorgente medesimo, che, inoltre, non si giustificano neppure delle misure di istruzione complementari ai fini di accertare l'esistenza di un eventuale impedimento all'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente (art. 32 cpv. 3 lett. c LAsi), che, da quanto esposto, ne discende che l'UFM non è rettamente entrato nel merito della domanda d'asilo ai sensi dell'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi , Pagina 8

D-1580/2009 che, di conseguenza, in materia di non entrata nel merito, il ricorso, destituito d'ogni e benché minimo fondamento, non merita tutela e la decisione impugnata va confermata, che l'insorgente non adempie le condizioni in virtù delle quali l'UFM avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla Svizzera (art. 14 cpv. 1 e cpv. 2, art. 44 cpv. 1 LAsi nonché art. 32 dell'Ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311]), che l'esecuzione dell'allontanamento è regolamentata all'art. 83 della legge federale del 16 dicembre 2005 sugli stranieri (LStr, RS 142.20), entrata in vigore il 1° gennaio 2008. Giusta suddetta norma, l'esecuzione dell'allontanamento deve essere possibile (art. 83 cpv. 2 LStr), ammissibile (art. 83 cpv. 3 LStr) e ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStr), che non emergono dalle carte processuali elementi da cui desumere che l'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente in Nigeria possa violare l'art. 25 cpv. 2 della Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 (Cost., RS 101), l'art. 33 della Convenzione sullo statuto dei rifugiati del 28 luglio 1951 (Conv., RS 0.142.30), l'art. 5 LAsi (divieto di respingimento) nonché l'art. 83 cpv. 3 LStr od esporre il ricorrente in Patria al rischio reale ed immediato di trattamenti contrari all'art. 3 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali del 4 novembre 1950 (CEDU, RS 0.101) od all'art. 3 della Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 10 dicembre 1984 (Conv. tortura, RS 0.105), che, inoltre, la situazione vigente in Nigeria non appare, notoriamente, caratterizzata da guerra, guerra civile o violenza generalizzata che coinvolga l'insieme della popolazione nell'integralità del territorio nazionale, che, quanto alla situazione personale dell'insorgente, il TAF osserva che egli è giovane, ha una formazione scolastica di base, nonché un'esperienza professionale quale meccanico d'auto (cfr. verbale d'audizione del 21 gennaio 2009 pag. 2). Inoltre, in Patria egli può beneficiare di una rete sociale (cfr. ibidem pag. 3), Pagina 9

D-1580/2009 che, d'altra parte, il ricorrente non ha fatto valere in sede di ricorso dei problemi medici suscettibili d'ostare alla pronuncia dell'esecuzione dell'allontanamento (v. GICRA 2003 n. 24), senza che ad un esame d'ufficio degli atti di causa emerga la necessità di una permanenza dell'insorgente in Svizzera per motivi medici, che, pertanto, l'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente nel suo Paese d'origine è ragionevolmente esigibile, che, infine, non risultano impedimenti neppure dal profilo della possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 83 cpv. 2 LStr). Il ricorrente, usando della necessaria diligenza, potrà procurarsi ogni documento indispensabile al rimpatrio. L'esecuzione dell'allontanamento è dunque pure possibile, che ne discende che l'esecuzione dell'allontanamento è ammissibile, ragionevolmente esigibile e possibile. Per conseguenza, anche in materia d'allontanamento e relativa esecuzione, il gravame va disatteso e la querelata decisione dell'autorità inferiore confermata, che il ricorso, manifestamente infondato, è deciso in procedura semplificata (art. 111a LAsi) dal giudice unico, con l'approvazione di un secondo giudice (art. 111 lett. e LAsi), che, avendo il TAF statuito nel merito del ricorso, la domanda d'esenzione dal versamento di un anticipo equivalente alle presumibili spese processuali è divenuta senza oggetto, che, visto l'esito della procedura le spese processuali, che seguono la soccombenza, sono poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e cpv. 5 PA nonché art. 3 lett. a del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]). (dispositivo alla pagina seguente) Pagina 10

D-1580/2009 Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia: 1. Nella misura in cui ammissibile, il ricorso è respinto. 2. La domanda d'esenzione dal versamento dell'anticipo a copertura delle presumibili spese processuali è divenuta senza oggetto. 3. Le spese processuali, di CHF 600.-, sono poste a carico del ricorrente. Tale ammontare dev'essere versato alla cassa del Tribunale amministrativo federale, entro un termine di 30 giorni dalla spedizione della presente sentenza. 4. Comunicazione a: - ricorrente (plico raccomandato; allegato: bollettino di versamento) - UFM, Divisione soggiorno (in copia; n. di rif. N [...]) - H._______ (in copia) La giudice unica: La cancelliera: Claudia Cotting-Schalch Chiara Piras Data di spedizione: Pagina 11

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