Skip to content

Bundesverwaltungsgericht 18.03.2011 D-1569/2011

18 mars 2011·Italiano·CH·CH_BVGE·PDF·2,103 mots·~11 min·3

Résumé

Asilo (altro) | Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento; decisione dell'UFM del 7 marzo 2011

Texte intégral

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Corte IV D-1569/2011 Sentenza del 18 marzo 2011 Composizione Giudice Pietro Angeli-Busi, giudice unico, con l'approvazione del giudice Bruno Huber; cancelliere Andrea Pedrazzini. Parti A._______, nato il (…), Italia e Tunisia, ricorrente, contro Ufficio federale della migrazione (UFM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore. Oggetto Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento; decisione dell'UFM del 7 marzo 2011 / N (…).

D-1569/2011 Pagina 2 Visto: la domanda di asilo che il ricorrente ha presentato in data (…) 2011 in Svizzera, i verbali di audizione del 12 gennaio 2011 (di seguito: verbale 1) e del 10 febbraio 2011 (di seguito: verbale 2), la decisione dell'UFM del 7 marzo 2011, notificata al ricorrente il medesimo giorno (cfr. risultanze processuali), il ricorso inoltrato dal ricorrente l'11 marzo 2011 (cfr. timbro del plico raccomandato), la copia dell'incarto dell'UFM, trasmessa via fax al Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale) in data 14 marzo 2011, i fatti del caso di specie che, se necessari, verranno ripresi nei considerandi che seguono, e considerato: che le procedure in materia di asilo sono rette dalla legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA, RS 172.021), dalla legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale (LTAF, RS 173.32) e dalla legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF, RS 173.110), in quanto la legge del 26 giugno 1998 sull'asilo (LAsi, RS 142.31) non preveda altrimenti (art. 6 LAsi), che il Tribunale giudica definitivamente i ricorsi contro le decisioni dell'UFM in materia di asilo (art. 31 e art. 33 lett. d LTAF, nonché art. 105 LAsi e art. 83 lett. d cpv. 1 LTF), che, nell'ambito di ricorsi contro decisioni di non entrata nel merito ai sensi dell'art. 32 cpv. 1 LAsi, l'oggetto suscettibile di essere impugnato non può essere esteso alla questione della concessione dell'asilo, che presuppone una decisione nel merito della domanda stessa,

D-1569/2011 Pagina 3 che, per conseguenza, la conclusione ricorsuale tendente alla concessione dell'asilo è inammissibile, che, nei citati limiti, v'è motivo di entrare nel merito del ricorso che adempie le condizioni di ammissibilità di cui all'art. 48 cpv. 1 e all'art. 52 PA nonché all'art. 108 cpv. 2 LAsi, che, giusta l'art. 33a cpv. 2 PA, applicabile per rimando dell'art. 37 LTAF, nei procedimenti su ricorso è determinante la lingua della decisione impugnata; che se le parti utilizzano un'altra lingua, il procedimento può svolgersi in tale lingua, che, nel caso concreto, la decisione impugnata è stata resa in italiano ed il ricorso è stato presentato in tale lingua, di modo che la presente sentenza va redatta in italiano, che, nell'ambito delle audizioni sui motivi di asilo, il ricorrente ha dichiarato di essere cittadino tunisino e italiano, originario di B._______ (Tunisia), che l'insorgente avrebbe vissuto in Tunisia fino al 1995 e, in seguito, sarebbe partito per l'Italia al fine di trovare un lavoro; che avrebbe vissuto in Italia dal 1998 fino al 2008, quando sarebbe tornato in Tunisia, per assistere suo padre malato, e vi sarebbe rimasto fino al (…) 2010; che, sarebbe poi andato a C._______ (Francia), a D._______ (Svezia) e a E._______ (Danimarca), alla ricerca di un lavoro; che, infine, sarebbe tornato in Italia, prima di recarsi a F._______, dove ha depositato la sua domanda di asilo, che il ricorrente ha dichiarato di aver lasciato l'Italia, rispettivamente di aver richiesto l'asilo in Svizzera, al fine di trovare un lavoro e un alloggio (cfr. verbale 1, pag. 5), che, nella decisione del 7 marzo 2011, l'UFM ha considerato, da un lato, che il ricorrente non ha inoltrato domanda di asilo ai sensi dell'art. 18 LAsi, in quanto egli non ha espresso la volontà di cercare dalla Svizzera una protezione contro le persecuzioni, che, di conseguenza, l'UFM non è entrato nel merito della citata domanda ai sensi dell'art. 32 cpv. 1 LAsi; che l'autorità inferiore ha pure pronunciato l'allontanamento del ricorrente dalla Svizzera e la relativa esecuzione siccome lecita, esigibile e possibile,

D-1569/2011 Pagina 4 che, nel ricorso, l'insorgente fa valere che con la sua domanda di asilo, egli avrebbe comunque inteso domandare protezione alla Svizzera; che, d'altronde, come risulterebbe dai verbali, la sua domanda dovrebbe essere considerata una vera e propria domanda di protezione in quanto avrebbe spiegato di "aver esaurito le sue riserve economiche" e di "non essere disposto a commettere dei crimini"; il ricorrente afferma che, a causa dei servizi sociali italiani, egli si sarebbe ritrovato in una situazione di estrema povertà; che per tale motivo sarebbe venuto in Svizzera erroneamente convinto che con una domanda di asilo avrebbe potuto cominciare subito a lavorare; che, peraltro, nell'ipotesi di un suo allontanamento in Italia, l'insorgente fa valere di non potersi stabilire a casa di sua suocera, dove vivrebbe sua moglie, in quanto la suocera non lo accetterebbe; che ciò implicherebbe la concreta probabilità di essere costretto a vivere per strada e, viste le sue condizioni fisiche, porterebbe pregiudizio alla sua integrità fisica, con grave rischio per la sua stessa vita; che, inoltre, egli soffrirebbe di problemi medici, segnatamente avrebbe riportato gravi ferite ad una (…) che avrebbero reso necessario un intervento chirurgico; che si muoverebbe a stento e solo con l'ausilio di stampelle; che dovrebbe presentarsi dal suo medico a (…) per un controllo e una valutazione delle condizioni della sua gamba, motivo aggiuntivo per il quale la decisione impugnata dovrebbe essere annullata, che, in conclusione, il ricorrente ha chiesto, in via principale, l'annullamento della decisione impugnata e la trasmissione degli atti all'autorità inferiore per una nuova decisione nel merito della sua domanda di asilo e, in via sussidiaria, la concessione dell'asilo o dell'ammissione provvisoria; che ha, altresì, presentato una domanda di esenzione dal versamento di un anticipo a copertura delle presumibili spese processuali, che, giusta l'art. 32 cpv. 1 LAsi, non si entra nel merito di domande di asilo che non soddisfano le condizioni fissate dall'art. 18 LAsi, che, ai sensi dell'articolo 18 LAsi, è considerata come domanda di asilo ogni dichiarazione con cui una persona manifesta di voler ottenere dalla Svizzera una protezione contro le persecuzioni; che la nozione di persecuzione presuppone un pregiudizio ad opera di terze persone; che, pertanto, non rientrano in questa definizione i pregiudizi indipendenti dall'agire umano; che, di conseguenza, le domande di protezione fondate unicamente sulla situazione personale del richiedente l'asilo, in assenza di agenti esterni di persecuzione, non soddisfano tali condizioni; che, per contro, sono compresi nella nozione di persecuzione, ai sensi

D-1569/2011 Pagina 5 dell'art. 18 LAsi, in senso lato, non soltanto i seri pregiudizi previsti all'art. 3 LAsi (qualità di rifugiato), ma pure gli ostacoli all'esecuzione dell'allontanamento di cui all'art. 44 cpv. 2 LAsi (cfr. Giurisprudenza ed informazioni della Commissione svizzera di ricorso in materia di asilo [GICRA] 2003 n. 18), che sono rifugiate le persone che, nel Paese di origine o di ultima residenza, sono esposte a seri pregiudizi a causa della loro razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le loro opinioni politiche, ovvero hanno fondato timore di essere esposte a tali pregiudizi (art. 3 LAsi); che tale definizione di rifugiato, così come stabilita all'art. 3 cpv. 1 LAsi, è esaustiva, nel senso che esclude tutti gli altri motivi, suscettibili di condurre una persona a lasciare il proprio Paese di origine o di residenza, quali per esempio le difficoltà derivanti da una situazione di crisi socio-economica (povertà, condizioni di vita precarie, difficoltà a trovare un impiego o un alloggio, redditi insufficienti) o dalla disorganizzazione, o dalla mancanza di infrastrutture o da problemi analoghi, ai quali ogni persona, nel Paese in questione, può essere confrontata, che, nella fattispecie, il ricorrente non ha chiesto alla Svizzera protezione contro delle persecuzioni, non avendo egli allegato di essere esposto personalmente e concretamente o di avere fondato timore di essere esposto in un futuro prevedibile, in caso di rientro nel suo Paese di origine, a seri pregiudizi a causa della sua razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le sue opinioni politiche (art. 3 LAsi), che, infatti, la motivazione addotta dal ricorrente per giustificare il suo espatrio è legata esclusivamente a delle ragioni di ordine economico, ovvero alla sua situazione di grave precarietà economica (cfr. verbale 1, pag. 5; verbale 2, pag. 2 D5), rispettivamente al fatto che "avrebbe finito le sue riserve economiche" (cfr. ricorso pag. 2); che tali motivi, come manifestamente riconoscibile, non rientrano, in tutta evidenza, nella definizione di persecuzione in senso lato giusta l'art. 18 cpv. 1 LAsi, che, inoltre, il ricorrente si è limitato ad asserire in modo generico che, in caso di rientro in Patria, rischierebbe di essere "costretto a vivere per strada" (cfr. ricorso, pag. 2), che, peraltro, dalle carte processuali non emergono elementi da cui desumere che l'insorgente in Italia possa essere confrontato al rischio

D-1569/2011 Pagina 6 reale ed immediato di trattamenti contrari all'art. 3 della convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali del 4 novembre 1950 (CEDU, RS 0.101) o all'art. 3 della convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 10 dicembre 1984 (Conv. tortura, RS 0.105), che, per di più, la situazione, in Italia, non è caratterizzata da guerra, guerra civile o violenza generalizzata che coinvolga l’insieme della popolazione nell’integralità del territorio nazionale, che, da quanto esposto, l'UFM rettamente non è entrato nel merito della domanda di asilo ai sensi dell'art. 32 cpv. 1 LAsi, che, di conseguenza, in materia di non entrata nel merito, il ricorso, destituito di ogni e benché minimo fondamento, non merita tutela e la decisione impugnata va confermata, che il ricorrente non adempie le condizioni in virtù delle quali l'UFM avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla Svizzera (art. 14 cpv. 1 e cpv. 2, art. 44 cpv. 1 LAsi nonché art. 32 dell'ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni pregiudiziali dell'11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311]), che l'esecuzione dell'allontanamento è regolamentata all'art. 83 LStr; che, giusta suddetta norma, l'esecuzione dell'allontanamento deve essere possibile (art. 83 cpv. 2 LStr), ammissibile (art. 83 cpv. 3 LStr) e ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStr), che, per i motivi sopraesposti, nella misura in cui codesto Tribunale ha confermato la decisione di non entrata nel merito dell'UFM relativa alla domanda di asilo del ricorrente, quest'ultimo non può prevalersi del principio del divieto di respingimento (art. 5 cpv. 1 LAsi), generalmente riconosciuto nell'ambito del diritto internazionale pubblico ed espressamente enunciato all'art. 33 della convenzione del 28 luglio 1951 sullo statuto dei rifugiati (Conv., RS 0.142.30), nonché degli impegni di diritto internazionale assunti dalla Svizzera (v. GICRA 1996 n. 18 consid. 14b lett. e pag. 186 e ivi riferimenti), che pertanto l'esecuzione dell'allontanamento è ammissibile, che, quanto alla situazione personale dell'insorgente, egli vanta una formazione quale (…) nonché un'esperienza professionale di (…) (cfr. verbale 1, pag. 2); che, inoltre, secondo le sue dichiarazioni, il ricorrente

D-1569/2011 Pagina 7 dispone in Italia di una rete familiare, segnatamente sua moglie, i suoi due figli e i genitori di sua moglie (cfr. verbale 2, pag. 3, D12), che il ricorrente non ha, altresì, preteso nel gravame di soffrire di gravi problemi di salute che possano giustificare la sua ammissione provvisoria (cfr. sulla problematica GICRA 2003 n. 24), senza che da un esame d'ufficio degli atti di causa emerga la necessità di una permanenza in Svizzera per motivi medici; che, infatti, le eventuali cure necessarie all'insorgente per la sua frattura (…) sono senza dubbio ottenibili in Italia, che, pertanto, l'esecuzione dell'allontanamento in Italia è ragionevolmente esigibile, che, infine, non risultano impedimenti neppure dal profilo della possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 83 cpv. 2 LStr), che, infatti, il ricorrente, usando della necessaria diligenza, potrà procurarsi ogni documento indispensabile al rimpatrio (DTAF 2008/34 consid. 12 pagg. 513-515), che l'esecuzione dell'allontanamento è dunque pure possibile, che, di conseguenza, anche in materia di allontanamento e relativa esecuzione, il gravame va disatteso e la querelata decisione dell'autorità inferiore confermata, che il ricorso, manifestamente infondato, è deciso in procedura semplificata (art. 111a LAsi) dal giudice unico, con l'approvazione di un secondo giudice (art. 111 lett. e LAsi), che, avendo il Tribunale statuito nel merito del ricorso, la domanda di esenzione dal versamento di un anticipo equivalente alle presumibili spese processuali è divenuta senza oggetto, che, visto l'esito della procedura le spese processuali, di CHF 600.-, che seguono la soccombenza, sono poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e cpv. 5 PA nonché art. 3 lett. a del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]),

D-1569/2011 Pagina 8 Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia: 1. Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso è respinto. 2. Le spese processuali, di CHF 600.-, sono poste a carico del ricorrente. Tale ammontare deve essere versato alla cassa del Tribunale amministrativo federale, entro un termine di 30 giorni dalla spedizione della presente sentenza. 3. Questa sentenza è comunicata al ricorrente, all'UFM e all'autorità cantonale competente. Il giudice unico: Il cancelliere: Pietro Angeli-Busi Andrea Pedrazzini Data di spedizione:

D-1569/2011 — Bundesverwaltungsgericht 18.03.2011 D-1569/2011 — Swissrulings