Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral
Corte IV D-1551/2015
Sentenza d e l 2 9 agosto 2017 Composizione Giudici Daniele Cattaneo (presidente del collegio), Yanick Felley, Gérald Bovier, cancelliera Sebastiana Bosshardt.
Parti A._______, nata il (…), Gibuti, alias B._______, nata il (…), alias C._______, nata il (…), Somalia, e sua figlia D._______, nata il (…), alias E._______, nata il (…), Gibuti, ricorrenti,
contro
Segreteria di Stato della migrazione (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore.
Oggetto Asilo ed allontanamento; decisione della SEM del 4 febbraio 2015 / N (…).
D-1551/2015 Pagina 2
Fatti: A. A._______ è giunta in Svizzera in data 27 luglio 2014 depositandovi il medesimo giorno domanda d'asilo. La richiedente ha dichiarato di essere di etnia e cittadinanza somala e di essere nata a Mogadiscio. All'età di sei anni sarebbe espatriata con la famiglia in Etiopia dove avrebbe vissuto fino al 2004 quando si sarebbe trasferita in Gibuti. In tale Paese avrebbe lavorato quale domestica per dieci anni. In seguito avrebbe raggiunto l'Egitto e la Libia da dove si sarebbe imbarcata per l'Italia (cfr. verbale d'audizione del 29 luglio 2014 [di seguito: verbale 1], pag. 2 seg.; verbale d'audizione del 27 gennaio 2015 [di seguito: verbale 2], D32). B. Il 29 luglio 2014, in occasione dell'esercizio del diritto di essere sentito in merito all'applicazione dell'art. 31a cpv. 1 lett. b della legge sull'asilo (LAsi, RS 142.31), l'interessata è stata inoltre confrontata al riscontro dattiloscopico CS-VIS dal quale risulterebbe che ella avrebbe richiesto un visto francese presso l'Ambasciata francese di Gibuti presentando un passaporto gibutiano con la sua identità. Ella ha dapprima negato di aver richiesto ed ottenuto un passaporto salvo poi dichiarare di averlo comprato tramite delle persone che la volevano aiutare. C. Con decisione del 4 febbraio 2015, notificata alla richiedente in data 6 febbraio 2015 (cfr. atto A25/1), la Segreteria di Stato della migrazione (SEM, già Ufficio federale della migrazione, UFM) ha respinto la succitata domanda d'asilo, pronunciato contestualmente l'allontanamento dell'interessata dalla Svizzera e ritenuto l'esecuzione dell'allontanamento ammissibile, ragionevolmente esigibile e possibile. D. Il 9 marzo 2015 (cfr. timbro del plico raccomandato; data d'entrata: 11 marzo 2015), A._______ è insorta con ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale), postulando l'annullamento della decisione impugnata e la concessione dell'asilo in Svizzera ed in subordine la concessione dell'ammissione provvisoria. Altresì, ha presentato una domanda di esenzione dal pagamento anticipato delle spese di giustizia.
D-1551/2015 Pagina 3 E. Con scritto spontaneo del 24 marzo 2015 la ricorrente ha inoltrato al Tribunale i seguenti mezzi di prova: – Tre ecografie in originale accompagnate da un certificato medico della Dr.ssa med. F._______ del 18 marzo 2015 il quale attesta lo stato di gravidanza della ricorrente e rileva che si tratta di una gravidanza a rischio a causa della presenza di un fibroma. – Un rapporto di degenza dell'Ospedale di Giorno dell'Ospedale G._______ del 26 novembre 2014 il quale attesta l'intervento di de-infibulazione. F. Con ordinanza del 31 marzo 2015, il Tribunale ha trasmesso alla SEM una copia del ricorso e dello scritto del 24 marzo 2015 come pure i documenti allegati, invitandola ad inoltrare una risposta. G. La SEM con risposta del 10 aprile 2015 ha rilevato che l'atto ricorsuale non conterebbe fatti o mezzi di prova nuovi che potrebbero giustificare una modifica della sua posizione ed ha proposto la reiezione del gravame. L'autorità inferiore ha comunque colto l'occasione per presentare alcune osservazioni. H. Con scritto del 13 maggio 2015, trasmesso dalla SEM al Tribunale, la ricorrente ha allegato un certificato medico della Dr.ssa med. F._______ dell'8 maggio 2015 attestante l'impossibilità di intraprendere un viaggio a causa della gravidanza a rischio ed ha informato le autorità dell'imminente matrimonio con il signor H._______ (N […]), residente nel cantone I._______ e padre di sua figlia. I. Il (…) è nata la figlia della ricorrente D._______. J. Con ordinanza del 10 agosto 2016 l'insorgente è stata invitata a fornire un aggiornamento sulla sua situazione famigliare producendo: il certificato di nascita della figlia, l'atto di riconoscimento da parte del padre; ad indicare il/i titolare/i dell'autorità parentale e la residenza famigliare ed infine ad informare il Tribunale sulla sua situazione finanziaria.
D-1551/2015 Pagina 4 K. Con scritto del 22 agosto 2016 l'insorgente ha ottemperato alla richiesta del Tribunale fornendo le informazioni necessarie ed allegando una copia del suo permesso N e del certificato di nascita della figlia. L. Con osservazioni del 16 settembre 2016 la SEM ha preso posizione in merito al summenzionato scritto della ricorrente e reiterato la proposta di respingimento del ricorso. M. In data 5 ottobre 2016 all'insorgente è stata data facoltà di esprimersi in merito alle osservazioni della SEM. Il termine è tuttavia trascorso infruttuoso. N. Il 12 gennaio 2017 la ricorrente si è unita in matrimonio con H._______ (N […]), presso lo stato civile di J._______ e la SEM ha susseguentemente accolto la domanda dei ricorrenti di cambiamento di cantone in data 11 maggio 2017. O. Ulteriori fatti ed argomenti addotti dalle parti negli scritti verranno ripresi nei considerandi qualora risultino decisivi per l'esito della vertenza.
Diritto: 1. 1.1 Le procedure in materia d'asilo sono rette dalla PA, dalla LTAF e dalla LTF, in quanto la legge sull'asilo (LAsi, RS 142.31) non preveda altrimenti (art. 6 LAsi). Fatta eccezione per le decisioni previste all'art. 32 LTAF, il Tribunale, in virtù dell'art. 31 LTAF, giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 PA prese dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF. La SEM rientra tra dette autorità (art. 105 LAsi). L'atto impugnato costituisce una decisione ai sensi dell'art. 5 PA. La ricorrente ha partecipato al procedimento dinanzi all'autorità inferiore, è particolarmente toccata dalla decisione impugnata e vanta un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modificazione della stessa (art. 48 cpv. 1 lett. a-c PA). Pertanto è legittimata ad aggravarsi contro di essa.
D-1551/2015 Pagina 5 I requisiti relativi ai termini di ricorso (art. 108 cpv. 1 LAsi), alla forma e al contenuto dell'atto di ricorso (art. 52 cpv. 1 PA) sono soddisfatti. Occorre pertanto entrare nel merito del ricorso. 1.2 La figlia D._______, nata dopo l'inoltro del ricorso, viene inclusa nella presente procedura. 2. Con ricorso al Tribunale, possono essere invocati la violazione del diritto federale e l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi) e, in materia di diritto degli stranieri, pure l'inadeguatezza ai sensi dell'art. 49 PA (cfr. DTAF 2014/26 consid. 5). Il Tribunale non è vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle argomentazioni delle parti (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2). 3. 3.1 Nella decisione impugnata la SEM ha considerato che l'interessata avrebbe palesemente tentato di ingannare le autorità in merito alla sua identità e, di riflesso, ai suoi motivi d'asilo. Durante la prima audizione avrebbe infatti indicato di essere cittadina somala e di aver lasciato il Paese d'origine all'età di 6 anni a causa della guerra e di aver vissuto in Etiopia dal 1990 al 2013 e dappoi in Sudan e Libia. In tale audizione non avrebbe mai menzionato il fatto di aver soggiornato per qualche tempo in Gibuti. Nel corso della seconda audizione tuttavia, ella avrebbe addotto di aver vissuto per sei anni in Somalia e poi aver soggiornato in Etiopia fino al 2004, dopodiché in Gibuti laddove avrebbe abitato per dieci anni fino all'espatrio. Sennonché si sarebbe poi smentita affermando di aver fatto ritorno in Etiopia per dieci giorni nel mese di marzo del 2013. Invitata ad esprimersi in merito all'inganno sull'identità la ricorrente avrebbe semplicemente addotto di essere stata stanca durante la prima audizione e di non sapere perché non avrebbe detto tutto. In seguito, le allegazioni in merito ai motivi di fuga dal Gibuti sarebbero pure contraddittorie e dunque inverosimili. Durante il racconto libero ella avrebbe indicato di essere stata picchiata diverse volte dai famigliari del suo ragazzo, allorché in seguito avrebbe evocato unicamente una sola aggressione. Esortata a dettagliare tale episodio, ella avrebbe eluso la domanda e raccontato unicamente dell'avvertimento proferito nei suoi confronti. Dipoi, la SEM ha pure considerato inverosimile, poiché incompatibile con l'esperienza generale di vita o la logica dell'agire, il comportamento adottato dall'interessata a seguito delle minacce ricevute.
D-1551/2015 Pagina 6 Se l'interessata avesse effettivamente temuto la messa in atto di tali minacce non sarebbe rimasta a vivere per diversi anni presso la sua datrice di lavoro dove sarebbe stata facilmente reperibile. Pertanto all'interessata non potrebbe essere riconosciuta la qualità di rifugiato. L'autorità di prime cure, ha dunque pronunciato il suo allontanamento dalla Svizzera e ritenuto che non vi sarebbero ostacoli all'esecuzione dell'allontanamento. In particolare, non vi sarebbero elementi per ritenere che ella rischierebbe di essere esposta concretamente e seriamente ad una pena o ad un trattamento vietati dall'art. 3 CEDU ed inoltre, né la situazione politica vigente nel suo paese d'origine, né altri motivi si opporrebbero al suo ritorno. La richiedente sarebbe giovane, in buona salute e disporrebbe di esperienza lavorativa consolidata come domestica ed alla luce delle inverosimiglianze delle allegazioni, non potrebbe essere esclusa la presenza di una solida e densa rete famigliare in Patria. 3.2 Con ricorso, richiamati i fatti esposti in corso di procedura, l'insorgente contesta l'inganno sull'identità e ritiene verosimili i suoi motivi d'asilo. Ella sarebbe infatti cittadina somala e la SEM non sembrerebbe per altro aver messo in dubbio la sua origine somala. Per quanto concerne il passaporto del Gibuti, malgrado riportasse l'identità della ricorrente, non sarebbe stato un vero passaporto e non corrisponderebbe alla realtà dei fatti. Circa i motivi d'asilo, l'insorgente ritiene che le piccole contraddizioni non andrebbero interpretate come tali poiché non verterebbero su aspetti essenziali della domanda d'asilo, ma bensì si tratterebbe di semplici precisazioni che avrebbe menzionato nel corso della seconda audizione. Per quanto riguarda l'esecuzione dell'allontanamento, la SEM non avrebbe espresso alcuna considerazione in merito alla situazione in Somalia. Data la situazione attuale in tale Paese, un suo eventuale allontanamento sarebbe contrario alle disposizioni internazionali dal momento che rischierebbe di essere sottoposta a trattamenti inumani e degradanti. Pertanto, alla ricorrente andrebbe concessa l'ammissione provvisoria. Infine, l'autorità inferiore non avrebbe tenuto in considerazione la presenza in Svizzera del marito. L'allontanamento dell'insorgente violerebbe dunque il principio dell'unità della famiglia. 3.3 Con risposta al ricorso la SEM rileva che l'infibulazione subita in passato dalla richiedente non costituirebbe un motivo atto a riconoscerle l'asilo o un ostacolo al suo allontanamento giacché, essendosi tale pratica già prodotta, non sussisterebbe più alcun timore oggettivo. Per quanto riguarda invece lo stato di salute della ricorrente, l'autorità inferiore consi-
D-1551/2015 Pagina 7 dera che la richiedente potrebbe attivarsi per preparare il suo ritorno in Gibuti laddove vi sarebbero le strutture e le cure sanitarie adeguate per far fronte alla personale situazione medica. 3.4 In sede di replica l'insorgente osserva che, come confermato dal certificato medico allegato, non potrebbe intraprendere alcun viaggio. A ciò l'interessata aggiunge che a breve, ella fornirebbe i documenti relativi al matrimonio con H._______, padre di sua figlia. 3.5 Su richiesta del Tribunale, la ricorrente indica che la figlia non sarebbe stata riconosciuta dal padre e l'autorità parentale sarebbe esclusivamente sua. D._______ vivrebbe inoltre con l'insorgente presso la K._______ di L._______, la quale coprirebbe tute le spese necessarie. 3.6 Con osservazioni successive alle informazioni fornite dalle ricorrenti, la SEM ritiene che la nascita in Svizzera di D._______, figlia della ricorrente, non costituirebbe un ostacolo all'allontanamento giacché l'autorità parentale sarebbe esclusivamente della madre. Per di più l'interessata potrebbe attivarsi al fine di procurarsi e/o ottenere i documenti di viaggio per sé e per la figlia dato che avrebbe già posseduto un passaporto. La bambina sarebbe inoltre in età per poter viaggiare e non sarebbe stato sollevato alcun problema di natura medica che impedirebbe il loro ritorno in Patria. Dipoi, la SEM ritiene che non sussisterebbero nemmeno ostacoli maggiori che impedirebbero l'allontanamento. Data l'inverosimiglianza delle dichiarazioni della ricorrente, in particolar modo sulla sua identità, sarebbe palese che la stessa abbia deliberatamente tentato di fuorviare l'autorità per aggirare un eventuale rimpatrio. Le interessate avrebbero una valida rete sociale che potrà sostenerle durante il periodo di ricerca di un'attività lavorativa nonché di inserimento in Gibuti. 4. La Svizzera, su domanda, accorda asilo ai rifugiati secondo le disposizioni della LAsi (art. 2 LAsi). L'asilo comprende la protezione e lo statuto accordati a persone in Svizzera in ragione della loro qualità di rifugiato. Esso include il diritto di risiedere in Svizzera. Giusta l'art. 3 cpv. 1 LAsi, sono rifugiati le persone che, nel Paese d'origine o d'ultima residenza, sono esposte a seri pregiudizi a causa della loro razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le loro opinioni politiche, ovvero hanno fondato timore d'essere esposte a tali pregiudizi. Sono pregiudizi seri segnatamente l'esposizione a pericolo della vita, dell'integrità fisica o della libertà, nonché le misure che
D-1551/2015 Pagina 8 comportano una pressione psichica insopportabile (art. 3 cpv. 2 LAsi). Occorre altresì tenere conto dei motivi di fuga specifici della condizione femminile (art. 3 cpv. 2 2ª frase LAsi). A tenore dell'art. 7 cpv. 1 LAsi, chiunque domanda asilo deve provare o per lo meno rendere verosimile la sua qualità di rifugiato. La qualità di rifugiato è resa verosimile se l'autorità la ritiene data con una probabilità preponderante (art. 7 cpv. 2 LAsi). Sono inverosimili in particolare le allegazioni che su punti importanti sono troppo poco fondate o contraddittorie, non corrispondono ai fatti o si basano in modo determinante su mezzi di prova falsi o falsificati (art. 7 cpv. 3 LAsi). È pertanto necessario che i fatti allegati dal richiedente l'asilo siano sufficientemente sostanziati, plausibili e coerenti fra loro; in questo senso dichiarazioni vaghe, quindi suscettibili di molteplici interpretazioni, contraddittorie in punti essenziali, sprovviste di una logica interna, incongrue ai fatti o all'esperienza generale di vita, non possono essere considerate verosimili ai sensi dell'art. 7 LAsi. È altresì necessario che il richiedente stesso appaia come una persona attendibile, ossia degna di essere creduta. Questa qualità non è data, in particolare, quando egli fonda le sue allegazioni su mezzi di prova falsi o falsificati (art. 7 cpv. 3 LAsi), omette fatti importanti o li espone consapevolmente in maniera falsata, in corso di procedura ritratta dichiarazioni rilasciate in precedenza o, senza motivo, ne introduce tardivamente di nuove, dimostra scarso interesse nella procedura oppure nega la necessaria collaborazione. Infine, non è indispensabile che le allegazioni del richiedente l'asilo siano sostenute da prove rigorose; al contrario, è sufficiente che l'autorità giudicante, pur nutrendo degli eventuali dubbi circa alcune affermazioni, sia persuasa che, complessivamente, tale versione dei fatti sia in preponderanza veritiera. Il giudizio sulla verosimiglianza non deve, infatti, ridursi a una mera verifica della plausibilità del contenuto di ogni singola allegazione, bensì dev'essere il frutto di una ponderazione tra gli elementi essenziali a favore e contrari ad essa; decisivo sarà dunque determinare, da un punto di vista oggettivo, quali fra questi risultino preponderanti nella fattispecie (cfr. DTAF 2013/11 consid. 5.1 e relativi riferimenti). 5. Nel caso di specie le allegazioni della ricorrente risultano anzitutto manifestamente inverosimili ai sensi dell'art. 7 LAsi. Per il resto, i suoi motivi d'asilo non risultano rilevanti ai sensi dell'art. 3 LAsi.
D-1551/2015 Pagina 9 5.1 Innanzitutto il Tribunale ritiene che l'insorgente abbia deliberatamente tentato di ingannare le autorità dissimulando la sua vera origine. Segnatamente, ella ha asserito di essere di etnia e cittadinanza somala (cfr. verbale 1, pag. 3; verbale 2, D4-D6). Tale affermazione è tuttavia risultata in evidente contrasto con i riscontri dattiloscopici CS-VIS nonché con i documenti consegnati allo Stato civile di J._______ e trasmessi alla SEM. Dai riscontri dattiloscopici è infatti risultato che la ricorrente aveva richiesto con un passaporto del Gibuti con la sua identità il rilascio di un visto all'Ambasciata francese (cfr. atto A5/1). Confrontata a tale fatto nell'ambito del diritto di essere sentito, l'interessata ha acconsentito ad essere registrata quale cittadina del Gibuti (cfr. atto A9/3). Mentre per quanto riguarda i documenti presentati innanzi allo Stato civile, la ricorrente ha consegnato una carta d'identità del Gibuti in originale e l'atto di nascita dal quale risulta che ella è nata in Gibuti ed è cittadina di questo Paese. A ciò si aggiungono inoltre delle dichiarazioni fortemente incongruenti in merito alla socializzazione della ricorrente ed ai diversi luoghi in cui ha vissuto. L'interessata ha difatti inizialmente allegato di aver vissuto in Somalia fino all'età di sei anni, di essersi poi trasferita in Etiopia dal 1990 al 2003, dipoi in Sudan per alcuni mesi ed infine, sempre nel 2003, in Libia (cfr. verbale 1, pag. 5). La stessa ha tuttavia immediatamente rettificato le sue allegazioni, asserendo di aver vissuto in Etiopia dal 1990 al 2013 ed infine, dopo aver transito dal Sudan, in Libia fino a maggio 2014 (cfr. verbale 1, pag. 5). Nel corso della prima audizione ella non ha tuttavia mai menzionato un soggiorno in Gibuti. Il racconto risulta quindi in evidente contraddizione con quanto allegato in sede di audizione federale, giacché l'interessata ha dichiarato di aver vissuto i primi sei anni della sua infanzia in Somalia, per poi risiedere in Etiopia fino al 2004 ed in seguito in Gibuti fino all'espatrio (cfr. verbale 2, D32). Alla luce del riscontro dattiloscopico e dei documenti d'identità presentati allo Stato civile, nonché delle dichiarazioni contraddittorie, il Tribunale considera che è a giusto titolo che l'autorità inferiore ha ritenuto la ricorrente cittadina del Gibuti. 5.2 Proseguendo ora nell'analisi dei motivi d'asilo, le allegazioni della ricorrente risultano anzitutto tardive e contraddittorie e pertanto inverosimili. In particolare, nel corso della prima audizione l'insorgente ha dichiarato di essere espatriata dalla Somalia, suo asserito paese d'origine, in ragione della guerra (cfr. verbale 1, pag. 9). Per contro, nel corso della seconda audizione, ella ha allegato una versione divergente dei fatti, ovvero di aver lasciato il Gibuti a causa delle violenze e dei maltrattamenti subiti dai famigliari del fidanzato M._______ i quali non approvavano la loro relazione (cfr. verbale 2, D29, D81, D85). Interrogata in merito, la ricorrente non è
D-1551/2015 Pagina 10 stata in grado di giustificare in maniera convincente questa iniziale omissione, limitandosi ad asserire di essere stata un po' stanca, ma di aver detto sicuramente qualcosa (cfr. verbale 2, D103-D104). Ora, pur considerando il carattere sommario dell'audizione sulle generalità, la contraddizione risulta su un punto talmente essenziale dei motivi d'asilo che la stessa può essere ritenuta determinante (cfr. Giurisprudenza ed informazioni della Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo [GICRA] 1993 n. 3). Per quanto riguarda le vessazioni subite, le dichiarazioni dell'insorgente rilasciate in sede d'audizione sui motivi d'asilo non risultano meno incongruenti. Ella ha dapprima asserito di essere stata più volte vittima di percosse da parte dei famigliari del fidanzato (cfr. verbale 2, D29), salvo poi allegare a domanda specifica una sola aggressione (cfr. verbale 2, D76, D85). In seguito, risultano pure incoerenti le dichiarazioni inerenti alle visite del fratello di M._______ La ricorrente ha infatti inizialmente asserito di essere venuta a conoscenza dei problemi psichici del fidanzato e di essere stata picchiata dal fratello nella medesima occasione nel 2011 (cfr. verbale 2, D76), salvo poi indicare che il fratello aveva dapprima informato l'insorgente e la sua datrice di lavoro della malattia di M._______ e di averla aggredita con un sasso ed un bastone solo due o tre giorni dopo tale visita (cfr. verbale 2, D79-D83) ed infine contraddirsi nuovamente indicando di non essere venuta direttamente a conoscenza della malattia del fidanzato ma bensì di essere stata informata alla sua datrice di lavoro (cfr. verbale 2, D96). Infine, non collimanti risultano le dichiarazioni dell'insorgente in merito all'espatrio. Ella ha in un primo tempo allegato di aver deciso di espatriare dopo l'aggressione (cfr. verbale 2, D79), salvo poi allegare che la decisione di espatriare è stata presa dalla sua datrice di lavoro la quale le ha preparato i documenti dopo che la madre di M._______ le aveva chiesto di mandare via la ricorrente (cfr. verbale 2, D87). 5.3 Proseguendo nell'analisi dei motivi dell'insorgente, per ciò che concerne il rischio di subire un'infibulazione (D._______ per la prima volta e nuovamente per la ricorrente), il Tribunale rileva anzitutto che delle persecuzioni ad opera di terze persone non sono in principio rilevanti in materia d'asilo. Esse lo sono unicamente qualora lo Stato non adempia il suo obbligo di protezione oppure qualora non sia in grado di garantire protezione. In casu, va innanzitutto osservato che tale pratica è proibita in Gibuti. Invero, il codice penale prevede una pena privativa di libertà fino ad un anno
D-1551/2015 Pagina 11 ed una multa di 100'000 franchi gibutiani (DJF) (cfr. United States [US], 23 May 2016, Central Intelligence Agency [CIA], "Djibouti", The World Factbook, < https://www.cia.gov/library/publications/the-worldfactbook/geos/dj.html >, citato in: IRB – Immigration and Refugee Board of Canada: Djibouti: The practice of female genital mutilation [FGM], including the legislation prohibiting the practice, state intervention and the prevalence among the general population, the Midgan [Gaboye] and other ethnic groups or clans [2013-May 2016] [DJI105514.FE], < http://www.ecoi.net/local_link/326371/452967_en.html > consultato il 20.07.2017). Lo Stato è inoltre impegnato a combattere le mutilazioni genitali femminili in particolare con una campagna pubblicitaria nazionale (cfr. Department of State, 13 April 2016, "Djibouti", Country Reports on Human Rights Practices for 2015, < http://www.state.gov/documents/organization/252887.pdf >, consultato il 20.07.2017). A ciò si aggiungono inoltre la campagna di promozione e di protezione dei diritti dell'uomo dell'UNICEF in collaborazione con l'UNFPA (Fondo delle Nazioni Unite per la popolazione; cfr. Fédération GAMS [Groupe pour l'abolition des mutilations sexuelles, des mariages forcés et autres pratiques traditionnelles néfastes à la santé des femmes et des enfants], 30 May 2016, citato nel rapporto dell'IRB; La Nation. 12 January 2016. "Déclaration publique d'abandon de toutes formes d'excision : Synergie et prise de décision collective des communautés parties-prenantes.", < http://www.lanationdj.com/declaration-publique-dabandon-detoutes-formes-dexcision-synergie-et-prise-de-decision-collective-descommunautes-parties-prenantes/# >, consultato il 20.07.2017). Alla luce di ciò, si può ritenere che lo Stato gibutiano abbia la volontà e la capacità di garantire loro una protezione. Di conseguenza, tali pratiche non risultano nel caso di specie rilevanti in materia d'asilo. 5.4 Visto tutto quanto precede, il ricorso in materia di concessione dell'asilo e di riconoscimento della qualità di rifugiato non merita tutela e la decisione impugnata va confermata. 6. Se respinge la domanda d'asilo o non entra nel merito, la SEM pronuncia, di norma, l'allontanamento dalla Svizzera e ne ordina l'esecuzione; tiene però conto del principio dell'unità della famiglia (art. 44 LAsi). Le insorgenti non adempiono le condizioni in virtù delle quali la SEM avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla Svizzera (art. 14 cpv. 1 e 2 nonché 44 LAsi come pure art. 32 dell'ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311]); cfr. DTAF 2013/37 consid. 4.4 e 2011/24 consid. 10.1).
D-1551/2015 Pagina 12 Pertanto, anche sul punto di questione della pronuncia dell'allontanamento, il ricorso non merita tutela e la decisione impugnata va confermata. 7. Per quanto concerne l'esecuzione dell'allontanamento, l'art. 83 LStr prevede che la stessa sia ammissibile (cpv. 3), ragionevolmente esigibile (cpv. 4) e possibile (cpv. 2). In caso di non adempimento d'una di queste condizioni, la SEM dispone l'ammissione provvisoria (art. 44 LAsi ed art. 83 cpv. 1 e 7 LStr). Le condizioni previste ai cpv. 2-4 dell'art. 83 LStr sono di natura alternativa. Qualora una delle suddette condizioni non fosse adempiuta, l'autorità giudicante si esime dall'analisi delle restanti condizioni (cfr. DTAF 2009/51 consid. 5.4). Secondo prassi costante del Tribunale, circa l'apprezzamento degli ostacoli all'allontanamento, vale lo stesso apprezzamento della prova consacrato al riconoscimento della qualità di rifugiato, ovvero il ricorrente deve provare o per lo meno rendere verosimile l'esistenza di un ostacolo all'allontanamento (cfr. DTAF 2011/24 consid. 10.2 e relativo riferimento). 8. Giusta l'art. 12 PA, l'autorità accerta d'ufficio i fatti. Quest'ultima deve procedere all'accertamento esatto e completo dei fatti giuridicamente rilevanti. D'un lato, v'è un accertamento inesatto dei fatti quando la decisione si fonda su fatti incorretti e non conformi agli atti, e dall'altro lato, v'è un accertamento incompleto dei fatti quando non è tenuto conto di tutte le circostanze di fatto giuridicamente rilevanti (cfr. DTAF 2012/21 consid. 5.1; KÖLZ/HÄNER/BERTSCHI, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 3a ed. 2013, n. 1043, pagg. 369 seg.). Tuttavia, il principio inquisitorio è limitato dall'obbligo di collaborare delle parti (art. 13 PA ed art. 8 LAsi; cfr. CHRISTOPH AUER, in: Auer/Müller/Schindler [ed.], Kommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren VwVG, 2008, ad art. 12 PA, n. 8, pagg. 192 seg.). 9. 9.1 Giusta l'art. 83 cpv. 4 LStr, l'esecuzione non può essere ragionevolmente esigibile qualora, nello Stato d'origine o di provenienza, lo straniero venisse a trovarsi concretamente in pericolo in seguito a situazioni quali guerra, guerra civile, violenza generalizzata o emergenza medica.
D-1551/2015 Pagina 13 Tale disposizione si applica principalmente ai "réfugiés de la violence", ovvero agli stranieri che non adempiono le condizioni della qualità di rifugiato, poiché non sono personalmente perseguiti, ma che fuggono da situazioni di guerra, di guerra civile o di violenza generalizzata. Essa vale anche nei confronti delle persone per le quali l'allontanamento comporterebbe un pericolo concreto, in particolare perché esse non potrebbero più ricevere le cure delle quali esse hanno bisogno o che sarebbero, con ogni probabilità, condannate a dover vivere durevolmente e irrimediabilmente in stato di totale indigenza e pertanto esposte alla fame, ad una degradazione grave del loro stato di salute, all'invalidità o persino la morte. Per contro, le difficoltà socio-economiche che costituiscono l'ordinaria quotidianità d'una regione, in particolare la penuria di cure, di alloggi, di impieghi e di mezzi di formazione, non sono sufficienti, in sé, a concretizzare una tale esposizione al pericolo. L'autorità alla quale incombe la decisione deve dunque, in ogni singolo caso, stabilire se gli aspetti umanitari legati alla situazione nella quale si troverebbe lo straniero in questione nel suo Paese sono tali da esporlo ad un pericolo concreto (cfr. DTAF 2014/26 consid. 7.6-7.7 con rinvii). 9.2 Nella fattispecie, preso atto delle considerazioni della decisione impugnata e dei successivi scambi di scritti, la SEM non ha in concreto effettuato un esame dell'esigibilità dell'esecuzione dell'allontanamento delle interessate. L'assenza di violenza generalizzata non costituisce infatti l'unica condizione per ritenere l'esecuzione dell'allontanamento ragionevolmente esigibile. L'autorità di prime cure non ha segnatamente tenuto conto della situazione generale del Gibuti dal punto di vista socioeconomico né la situazione delle donne sole con figli. In particolare, non ha determinato la possibilità concreta per le donne sole con figli di trovare un lavoro, un alloggio, o di ottenere sostegno dallo Stato. Tali condizioni sono fondamentali per poter effettuare l'analisi dell'esecuzione dell'allontanamento. Il fatto che l'interessata abbia infatti mentito sulla propria identità non impedisce all'autorità inferiore di effettuare un esame concreto, ritenuta in più la presenza di una bambina di appena due anni. L'interesse superiore del fanciullo risulta invero di importanza primordiale e nella fattispecie non è stato preso in conto. Invero, l'argomentazione della SEM secondo cui la madre detiene l'autorità parentale della bambina non è in alcun modo rilevante e non ha nulla a che vedere con l'esigibilità dell'esecuzione dell'allontanamento. Di conseguenza, difettando questo esame, la SEM ha accertato in modo incompleto i fatti giuridicamente rilevanti. Per il che il Tribunale ritiene giudizioso rinviare la presente causa alla SEM con istruzioni vincolanti per
D-1551/2015 Pagina 14 l'emanazione di una nuova decisione, giacché non può nella fattispecie ed in questa sede essere compito del Tribunale accertare fatti giuridicamente rilevanti precludendo di conseguenza ai ricorrenti un'eventuale istanza di ricorso. 10. Alla luce di quanto precede, il ricorso è accolto limitatamente all'esecuzione dell'allontanamento e per il resto è respinto. Gli atti di causa sono trasmessi alla SEM (art. 61 cpv. 1 PA), la quale si pronuncerà nuovamente sull'esecuzione dell'allontanamento delle ricorrenti verso il Gibuti, analizzando dapprima la situazione generale delle donne sole con figli in tale Paese per poi esaminare concretamente la situazione delle insorgenti tenendo in debita considrerazione anche l'intersse superiore della bambina. L'autorità inferiore non mancherà neppure di determinare l'esistenza di una vita famigliare ai sensi dell'art. 8 CEDU tra le ricorrenti ed il loro marito, rispettivamente padre. 11. Avendo il Tribunale statuito nel merito del ricorso, la domanda di esenzione dal versamento di un anticipo equivalente alle presunte spese processuali è divenuta senza oggetto. 12. 12.1 Visto l'esito della procedura che vede le ricorrenti soccombere sulla questione del riconoscimento della qualità di rifugiato e della concessione dell'asilo, le spese processuali ridotte di CHF 375.– sono da porre a loro carico (art. 63 PA cpv. 1 e 5 nonché art. 3 lett. b del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]). 12.2 Alle ricorrenti, non patrocinate in questa sede e che non hanno sopportato spese indispensabili relativamente elevate, non viene assegnata alcuna indennità di spese ripetibili (art. 64 cpv. 1 PA in relazione all'art. 7 cpv. 1 TS-TAF).
La presente decisione non concerne persone contro le quali è pendente una domanda d'estradizione presentata dallo Stato che hanno abbandonato in cerca di protezione, per il che non può essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF). La pronuncia è dunque definitiva.
D-1551/2015 Pagina 15 Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia: 1. Il ricorso è accolto limitatamente all'esecuzione dell'allontanamento. I punti 4 e 5 della decisione della SEM del 4 febbraio 2015 sono annullati e gli atti di causa sono trasmessi all'autorità inferiore per la pronuncia di una nuova decisione ai sensi dei considerandi. Per il resto il ricorso è respinto. 2. Le spese processuali ridotte di CHF 375.– sono poste a carico delle ricorrenti. Tale ammontare deve essere versato alla cassa del Tribunale amministrativo federale entro un termine di 30 giorni dalla data di spedizione della presente sentenza. 3. Non si attribuiscono spese ripetibili. 4. Questa sentenza è comunicata alle ricorrenti, alla SEM e all'autorità cantonale competente.
Il presidente del collegio: La cancelliera:
Daniele Cattaneo Sebastiana Bosshardt
Data di spedizione: