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Corte IV D-1533/2017
Sentenza d e l 7 novembre 2018 Composizione Giudici Daniele Cattaneo (presidente del collegio), Emilia Antonioni Luftensteiner, Claudia Cotting-Schalch, cancelliere Lorenzo Rapelli.
Parti A._______, nato il (…), Eritrea, patrocinato dall Sig. Rosario Mastrosimone, SOS Antenna Profughi, ricorrente,
contro
Segreteria di Stato della migrazione (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore.
Oggetto Asilo ed allontanamento; decisione della SEM del 16 febbraio 2017 / N (…).
D-1533/2017 Pagina 2 Fatti: A. A._______, cittadino eritreo con ultimo domicilio a B._______ (nome ufficiale locale: C._______), nella regione del sud (Zoba Debub), è espatriato nell’ottobre del 2014 giungendo poi in Svizzera il 10 luglio 2015, data nella quale ha depositato la propria domanda d’asilo (cfr. atto A8). Sentito sui motivi alla base della stessa, egli ha dichiarato di aver svolto la dodicesima classe alla scuola Warsay Yikelao, situata nel campo di addestramento di Sawa, presso il quale avrebbe anche ottenuto un primo addestramento militare. Dopo aver ricevuto un congedo di un mese nell’estate del 2014, egli sarebbe dovuto tornare a Sawa al fine di farsi assegnare ad un’unita militare civile a dipendenza del punteggio ottenuto nel corso dell’anno scolastico precedente. Sennonché, conscio che, in virtù delle sue scarse doti di studente, avrebbe con ogni probabilità dovuto integrare l’apparato militare, egli si sarebbe deciso a non fare ritorno al campo di addestramento nonostante le autorità avessero iniziato a richiamare in servizio i giovani del suo girone. Dopo aver lasciato il paese, l’interessato avrebbe appreso dalla madre che le autorità gli avrebbero trasmesso un invito a ripresentarsi a Sawa (cfr. atto A8). B. Con decisione del 16 febbraio 2017, notificata al richiedente il giorno seguente (cfr. atto A28), la Segreteria di Stato della migrazione (di seguito: SEM) ha respinto la succitata domanda d’asilo, pronunciando contestualmente il suo allontanamento dalla Svizzera ed ordinandone l’esecuzione siccome lecita, esigibile e possibile C. Il 13 marzo 2018 (cfr. timbro del plico raccomandato; data d’entrata: 14 marzo 2018), l’interessato è insorto contro detta decisione con ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale). In via principale egli ha postulato l’annullamento della decisione impugnata, il riconoscimento dello statuto di rifugiato e la concessione dell’asilo. In primo subordine ha chiesto la ritrasmissione degli atti alla SEM per una nuova valutazione di tali aspetti. In via ancor più subordinata di essere ammesso provvisoriamente in Svizzera dopo constatazioni della presenza di ostacoli all’esecuzione dell’allontanamento. Altresì ha presentato, secondo il senso, una domanda di assistenza giudiziaria, come esenzione dal versamento delle spese processuali e del relativo anticipo.
D-1533/2017 Pagina 3 Contestualmente al proprio ricorso, l’insorgente, oltre agli allegati d’uso, ha fatto pervenire al Tribunale diverse fotografie che lo ritraggono in divisa ed una copia del certificato di iscrizione alla scuola Warsay Yikelao. D. Con ulteriore scritto del 31 marzo 2017, il ricorrente ha versato agli atti il summenzionato certificato in originale. E. Il 26 luglio 2018 il Tribunale ha accolto la domanda di assistenza giudiziaria ed ha trasmesso gravame e mezzi di prova alla SEM. F. Con osservazioni del 6 agosto 2018, l’autorità intimata ha presentato la propria risposta all’allegato ricorsuale. G. Il 29 agosto 2018, il ricorrente si è espresso in replica. H. Lo scambio scritti si è concluso con la duplica della SEM del 19 settembre 2018, trasmessa per conoscenza all’insorgente. Ulteriori fatti ed argomenti addotti dalle parti saranno ripresi nei considerandi qualora risultino decisivi per l’esito della vertenza.
Diritto: 1. Le procedure in materia d’asilo sono rette dalla PA, dalla LTAF e dalla LTF, in quanto la legge sull’asilo non preveda altrimenti (art. 6 LAsi). Fatta eccezione per le decisioni previste all’art. 32 LTAF, il Tribunale, in virtù dell’art. 31 LTAF, giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell’art. 5 PA prese dalle autorità menzionate all’art. 33 LTAF. La SEM rientra tra dette autorità (art. 105 LAsi). L’atto impugnato costituisce una decisione ai sensi dell’art. 5 PA. Il ricorrente ha partecipato al procedimento dinanzi all’autorità inferiore, è particolarmente toccato dalla decisione impugnata e vanta un interesse degno di protezione all’annullamento o alla modificazione della stessa (art. 48 cpv. 1 lett. a-c PA). Pertanto è legittimato ad aggravarsi contro di essa.
D-1533/2017 Pagina 4 I requisiti relativi ai termini di ricorso (art. 108 cpv. 1 LAsi), alla forma e al contenuto dell’atto di ricorso (art. 52 cpv. 1 PA) sono soddisfatti. Occorre pertanto entrare nel merito del ricorso. 2. 2.1 Con ricorso al Tribunale possono essere invocati, in materia d’asilo, la violazione del diritto federale e l’accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi). Il Tribunale non è vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle argomentazioni delle parti (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2). I principi della massima inquisitoria e dell’applicazione d’ufficio del diritto sono tuttavia limitati: l’autorità competente procede difatti spontaneamente a constatazioni complementari o esamina altri punti di diritto solo se dalle censure sollevate o dagli atti risultino indizi in tal senso (cfr. DTF 122 V 157 consid. 1a; DTF 121 V 204 consid. 6c; DTAF 2007/27 consid. 3.3). 2.2 Nelle procedura d’asilo – così come nelle altre procedure di natura amministrativa – si applica il principio inquisitorio. Ciò significa che l’autorità competente deve procedere d’ufficio all’accertamento esatto e completo dei fatti giuridicamente rilevanti (art. 6 LAsi in relazione con l’art. 12 PA, Art. 106 cpv. 1 lett. b LAsi). In concreto, l’autorità deve occuparsi del corretto e completo accertamento della fattispecie, procurarsi la documentazione necessaria alla trattazione del caso, accertare le circostanze giuridiche ed amministrare in tal senso le opportune prove a riguardo (cfr. DTAF 2012/21 consid. 5). D’un lato, v’è un accertamento inesatto dei fatti quando la decisione si fonda su fatti incorretti e non conformi agli atti, e dall’altro lato, v’è un accertamento incompleto dei fatti quando non è tenuto conto di tutte le circostanze di fatto giuridicamente rilevanti (cfr. DTAF 2015/10 consid. 3.2 con rinvii; KÖLZ/HÄNER/BERTSCHI, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 3a ed. 2013, n. 1043, pag. 369 segg.). 3. 3.1 Nella querelata decisione, l’autorità di prime cure ha considerato integralmente inverosimile il racconto dell’interessato. A mente della SEM, il richiedente asilo avrebbe reso asserzioni inconsistenti in merito alla sua esperienza a Sawa. Egli non sarebbe stato in misura di descrivere attendibilmente né il suo arrivo, né il suo soggiorno, né tantomeno il periodo trascorso nel campo di addestramento. Le sue spiegazioni in merito al viaggio verso tale luogo si sarebbero rivelate insufficienti. Anche quo alle “fattezze” di Sawa, il suo resoconto sarebbe stato lacunoso, di modo che l’autorità di
D-1533/2017 Pagina 5 prime cure è giunta persino a mettere in dubbio che l’interessato vi abbia soggiornato. A comprova di ciò, ha proseguito l’autorità di prime cure, andrebbero annoverate anche le vaghe e stereotipate affermazioni del richiedente asilo in merito alla sua permanenza in loco. La caratterizzazione dell’addestramento iniziale e del successivo periodo di studio sarebbe invero stata proposta per il tramite di una superficiale descrizione delle giornate tipo. Egli non sarebbe segnatamente stato in misura di dettagliare il contenuto dell’addestramento iniziale, il tenore delle lezioni e le materie insegnate così come l’istruzione militare finale e le relative simulazioni di combattimento. Oltremodo, ha concluso l’autorità di prima istanza, le allegazioni riguardanti la diserzione sarebbero inconsistenti e contrastanti. L’insorgente avrebbe infatti dapprima asserito che le autorità militari avrebbero iniziato a cercarlo in quanto non avrebbe rispettato i termini del congedo, sicché gli avrebbero mandato un richiamo. Successivamente, egli si sarebbe però smentito, affermando che il richiamo non sarebbe mai arrivato a casa e che avrebbe appreso delle ricerche solo dopo l’espatrio. Dipoi, durante l’audizione sulle generalità, l’interessato nemmeno sarebbe stato in misura di descrivere il momento del recapito della comunicazione alla madre né tantomeno il suo contenuto. Inoltre, nel corso dell’audizione sulle generalità il richiedente asilo avrebbe affermato di doversi recare a Sawa per sapere il luogo in cui sarebbe stato mandato mentre in seguito avrebbe ricondotto tale necessità al fatto di ottenere informazioni circa il suo punteggio dell’anno precedente. Su tali presupposti, l’asserito espatrio illegale non sarebbe rilevante in materia d’asilo. 3.1.1 Con ricorso, l’insorgente contesta le valutazioni dell’autorità di prime cure. A suo dire, la descrizione del viaggio non presenterebbe alcun indizio dal quale poter inferire elementi d’inverosimiglianza. Lo stesso varrebbe del resto anche quanto alla caratterizzazione dell’area di Sawa, che, per quanto scarna, corrisponderebbe alle informazioni note sulla realtà paesaggistica (effettivamente povera) del luogo. Oltremodo, prosegue il ricorrente, la descrizione temporale di una giornata tipo da lui fornita sarebbe stata minuziosa. Egli avrebbe inoltre reso indicazioni concludenti circa la sua incorporazione e le generalità del suo insegnante. Per quanto succinta, la sua esposizione circa l’addestramento le attività fisiche svolte non giustificherebbe un giudizio di inverosimiglianza. Una tale conclusione rischierebbe infatti di essere fuorviante, in particolare laddove si consideri la stringatezza quale aspetto della personalità del richiedente asilo; aspetto che trasparirebbe dagli stessi verbali. Ove si consideri il complesso delle allegazioni emergerebbe invece che le stesse siano tali da permettere di concludere che l’insorgente abbia realmente vissuto tali circostanze. Sarebbe
D-1533/2017 Pagina 6 infatti difficile immaginare ch’egli fosse in misura di delucidare l’autorità interrogante a proposito dei differenti aspetti della vita militare senza essere effettivamente stato incorporato. Oltracciò, conclude l’interessato, le presunte contraddizioni circa il recapito o meno del richiamo a rientrare in servizio, pur potendosi effettivamente evincere dai verbali, non sarebbero affatto riconducibili ad un tentativo di avvalersi di un costrutto fittizio ai fini della causa. La frase potrebbe infatti essere stata mal interpretata ed inoltre, il richiedente asilo avrebbe immediatamente chiarito la corretta cronologia dei fatti, senza che nulla gli fosse stato contestato. In quel momento, le indicazioni incriminate non sarebbero state in contrasto con nessuna delle allegazioni precedenti. Mal si comprenderebbe invero come mai egli avrebbe rettificato le sue dichiarazioni se effettivamente intento a escogitare una “storia” in quel preciso istante. Allo stesso modo, quo alla divergenza sul motivo per il quale egli si sarebbe dovuto recare nuovamente a Sawa, il ricorrente avrebbe semplicemente voluto indicare che, conto tenuto delle sue difficoltà scolastiche, sarebbe senz’altro stato assegnato ad un percorso in ambito militare. Nel prosieguo del gravame egli rinvia quindi ai mezzi di prova prodotti, che, congiuntamente alle sue allegazioni nel complesso, renderebbero verosimile la sua versione dei fatti. I motivi d’asilo addotti soddisferebbero del resto pienamente le condizioni di cui all’art. 3 LAsi. 3.2 Nell’ambito della propria risposta al gravame, l’autorità intimata ha in parte rivisto la propria valutazione del caso. Ritenuti in particolare i documenti prodotti, la SEM ha infatti considerato plausibile che l’insorgente sia effettivamente stato nel campo di addestramento di Sawa. Tuttavia, dal momento che permarrebbero ugualmente dubbi insormontabili quanto al periodo successivo, non sarebbe comunque dato a sapersi se l’interessato aspettasse ancora una convocazione o fosse di fatto già stato esentato. 3.3 In sede di replica, l’insorgente sottolinea come l’ipotesi avanzata dalla SEM circa l’eventuale esenzione dal servizio nazionale sarebbe il frutto di impressioni soggettive non supportate da sufficienti riscontri. Essa non avrebbe infatti sostenuto che l’esenzione gli sarebbe stata concessa poiché già attivo nel servizio nazionale precedentemente all’emanazione della “Proclamation on National Service” o in quanto partecipante alla guerra civile. Al contrario, la licenza cui avrebbe fatto riferimento l’insorgente dovrebbe essere compresa come quella successiva agli esami del dodicesimo anno. Secondo le fonti riportate nella presa di posizione, tale congedo avrebbe effettivamente la durata di un mese e sarebbe spesso utilizzato dagli studenti per lasciare il paese. Apparrebbe pertanto verosimile che l’insorgente, che temeva di essere assegnato alla parte militare del servizio
D-1533/2017 Pagina 7 nazionale in caso di ritorno a Sawa, abbia disertato o si sia sottratto all’obbligo di leva. La probabilità che i fatti si siano svolti diversamente sarebbe invero estremamente bassa. 4. 4.1 La Svizzera, su domanda, accorda asilo ai rifugiati secondo le disposizioni della LAsi (art. 2 LAsi). L’asilo comprende la protezione e lo statuto accordati a persone in Svizzera in ragione della loro qualità di rifugiato. Esso include il diritto di risiedere in Svizzera. Giusta l’art. 3 cpv. 1 LAsi, sono rifugiati le persone che, nel Paese d’origine o d’ultima residenza, sono esposte a seri pregiudizi a causa della loro razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le loro opinioni politiche, ovvero hanno fondato timore d’essere esposte a tali pregiudizi. Sono pregiudizi seri segnatamente l’esposizione a pericolo della vita, dell’integrità fisica o della libertà, nonché le misure che comportano una pressione psichica insopportabile (art. 3 cpv. 2 LAsi). Occorre altresì tenere conto dei motivi di fuga specifici della condizione femminile (art. 3 cpv. 2 2ª frase LAsi). A tenore dell’art. 7 cpv. 3 LAsi, chiunque domanda asilo deve provare o per lo meno rendere verosimile la sua qualità di rifugiato. La qualità di rifugiato è resa verosimile se l’autorità la ritiene data con una probabilità preponderante (art. 7 cpv. 2 LAsi). Sono inverosimili in particolare le allegazioni che su punti importanti sono troppo poco fondate o contraddittorie, non corrispondono ai fatti o si basano in modo determinante su mezzi di prova falsi o falsificati (art. 7 cpv. 3 LAsi). 4.2 Il timore di essere sanzionati per renitenza o diserzione è oggettivamente fondato allorquando il richiedente è in contatto con le autorità militari (cfr. Giurisprudenza ed informazioni della Commissione svizzera di ricorso in materia d’asilo [GICRA] 2006 n. 3 consid. 4.10 pag. 39). Detto contatto è presunto se la diserzione è intervenuta durante il servizio attivo oppure se la persona ha ricevuto un ordine di marcia (cfr. GICRA 2006 n. 3 consid. 4.10 pag. 40). Al contrario, il solo rischio di dover probabilmente effettuare il servizio nazionale nel contesto eritreo non costituisce un pregiudizio determinante ai sensi dell’art. 3 LAsi. Dal canto suo, l’espatrio illegale dall’Eritrea è invece da considerarsi rilevante solo in presenza di elementi supplementari che lascino presupporre che la persona sia malvista dalle autorità (cfr. sentenza del Tribunale D-7898/2015 del 30 gennaio 2017 [pubblicata come sentenza di riferimento] consid. 5.1). 4.3 In una recente sentenza in ambito di ammissibilità dell’esecuzione dell’allontanamento il Tribunale ha tra le altre cose rilevato che il reclutamento per il servizio nazionale avviene in genere nel corso dell’ultimo anno
D-1533/2017 Pagina 8 della scuola secondaria. Di norma, tutti gli studenti sono tenuti ad assolvere il dodicesimo anno di scuola presso il campo di addestramento di Sawa, laddove ricevono un basilare addestramento militare, terminano la loro formazione scolastica e sostengono gli esami di fine ciclo. I diplomati migliori hanno quindi la possibilità di accedere a degli studi superiori, per poi essere assegnati al servizio nazionale civile. Gli studenti con valutazioni più basse ricevono invece una formazione professionale all’interno o all’esterno del campo di addestramento; in seguito ed a seconda dei casi e delle valutazioni, sono incorporati nel servizio nazionale civile o militare (cfr. sentenza del Tribunale D-2311/2016 del 17 agosto 2017 [pubblicata come sentenza di riferimento] consid. 12.2 e riferimenti citati). 5. 5.1 Ora, visto quanto precede, il Tribunale ritiene che le allegazioni dell’interessato a proposito del suo primo anno a Sawa possano iscriversi in un contesto di generale plausibilità. Su tali aspetti la versione del ricorrente risulta pure esente da contraddizioni in punti essenziali e, nonostante l’autorità di prima istanza sia del parere contrario, può altresì dirsi sufficientemente sostanziata. Le fotografie prodotte in sede ricorsuale avvalorano tale tesi in quanto raffigurano incontestabilmente il ricorrente in un contesto apparentabile al campo di addestramento citato. Inoltre, il certificato di iscrizione agli esami presso la scuola interna allo stesso Sawa risulta conforme al materiale comparativo in possesso del Tribunale e come tale può essere considerato un valido mezzo di prova a sostegno delle sue dichiarazioni. Si può dunque partire dal presupposto che il ricorrente abbia effettivamente svolto il dodicesimo anno di scuola a Sawa ricevendo anche una prima formazione militare. Del resto, la SEM, nell’ambito della propria risposta al gravame, ha a sua volta ritenuto plausibile tale aspetto, riconsiderando de facto buona parte della motivazione contenuta nella decisione impugnata. 5.2 Sennonché, l’autorità di prime cure permane dell’opinione che i successivi avvenimenti, e meglio, il congedo e la riconvocazione al campo di addestramento non sarebbero verosimili. Ora, la versione dell’interessato sembra effettivamente differire sui alcuni aspetti dal momento che nel corso dell’audizione sulle generalità, egli pare aver dapprima asserito che le autorità avrebbero iniziato a cercarlo e che gli avrebbero mandato un richiamo salvo poi, di lì a poco, affermare di non aver ricevuto nulla al domicilio e di aver semplicemente appreso che le stesse “stavano facendo il giro”. Tuttavia, a mente del Tribunale, tale presunta dissonanza non permette ad essa sola di giungere con la necessaria preponderanza ad un giudizio d’inverosimiglianza. In primo luogo, le dichiarazioni in questione
D-1533/2017 Pagina 9 sono state rilasciate nell’ambito di un’audizione volta ad accertare le generalità del ricorrente e non i suoi motivi d’asilo (tanto che l’interessato non è stato questionato al riguardo ma unicamente a proposito del percorso formativo). Inoltre, a ben guardare si potrebbe altresì ritenere che il ricorrente, più che rendere asserti contradditori, abbia voluto precisare quanto asserito poc’anzi, finanche ch’egli avesse potuto omettere di distinguere tra il periodo di permanenza nel paese d’origine e quello successivo. Non di meno, alla luce delle fonti disponibili, la durata del congedo estivo da lui indicata sembra a sua volta plausibile. Lo stesso può dirsi quanto al fatto di doversi ripresentare onde ottenere i risultati del dodicesimo anno e conoscere il suo percorso futuro in seno al servizio nazionale. Del resto, anche le ulteriori considerazioni della SEM (che ha intravisto dell’incongruenze a proposito del motivo per il quale l’interessato si sarebbe dovuto recare nuovamente a Sawa) sembrano d’acchito ingiustificate. Le due questioni (il fatto di conoscere il punteggio del dodicesimo anno e di sapere il settore di futura assegnazione) sono infatti strettamente correlate. Menzionando alternativamente le due circostanze, l’insorgente non ha dunque reso dichiarazioni contrastanti bensì ha elencato due aspetti interdipendenti della medesima contingenza. 5.3 Sia quel che sia, quanto appare indubbio in specie è che l’autorità di prime cure sia incappata in un accertamento inesatto delle circostanze giuridicamente rilevanti. Ciò mettendo dapprima a torto in dubbio il vissuto dell’insorgente a Sawa (salvo poi correggersi in sede ricorsuale a fronte dei mezzi di prova prodotti) e successivamente ritenendo inverosimili gli avvenimenti susseguenti sulla sola scorta di valutazioni poco convincenti. Ciò detto, il Tribunale ritiene giudizioso rinviare la presente causa alla SEM perché quest’ultima abbia a verificare dettagliatamente e sulla base di un giudizio di probabilità preponderante (tenente conto anche dei succitati aspetti di plausibilità) se il ricorrente possa o meno essere considerato quale renitente/disertore. In buona sostanza, l’autorità è chiamata ad accertare se, dopo lo svolgimento del dodicesimo anno di formazione, l’interessato sia stato effettivamente esentato dalla leva o se, al contrario, non si sia ripresentato in servizio nonostante fosse tenuto a farlo. 6. Pertanto, il ricorso è accolto e la decisione della SEM del 2 marzo 2017 è annullata. Gli atti di causa sono trasmessi alla SEM (art. 61 cpv. 1 PA) affinché la stessa proceda, in termini ragionevoli (art. 29 cpv. 1 Cost.), a pronunciare una nuova decisione rispettosa dei considerandi della presente sentenza, eventualmente dopo ulteriori misure d’istruzione.
D-1533/2017 Pagina 10 Su tali presupposti, il Tribunale può esimersi dal passare in rivista le ulteriori censure ricorsuali, segnatamente per quanto concerne gli aspetti relativi all’esecuzione dell’allontanamento. 7. 7.1 Visto l’esito della procedura non si prelevano spese processuali (art. 63 cpv. 1 seg. PA). 7.2 Giusta l’art. 64 PA, l’autorità di ricorso se ammette il ricorso in tutto o in parte, può, d’ufficio o a domanda, assegnare al ricorrente un’indennità per le spese indispensabili e relativamente elevate che ha sopportato. La parte vincente ha diritto alle ripetibili per le spese necessarie derivanti dalla causa (art. 7 cpv. 1 del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]). Le parti che chiedono la rifusione di ripetibili devono presentare al Tribunale, prima della pronuncia della decisione, una nota particolareggiata delle spese ed il Tribunale fissa l’indennità dovuta alla parte sulla base di tale nota. In difetto di tale nota il Tribunale fissa l’indennità sulla base degli atti di causa (cfr. art. 14 TS-TAF). 8. Nella fattispecie, in difetto di una nota particolareggiata, l’indennità per spese ripetibili è fissata d’ufficio dal Tribunale sulla base degli atti di causa in CHF 1050.– (disborsi e indennità supplementare in rapporto all’IVA compresi) (art. 14 cpv. 2 TS-TAF, art. 9 cpv. 1 lett. c TS-TAF, art. 7 TS-TAF). 9. La presente decisione non concerne persone contro le quali è pendente una domanda d’estradizione presentata dallo Stato che hanno abbandonato in cerca di protezione, per il che non può essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF). La pronuncia è quindi definitiva. (dispositivo alla pagina seguente)
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Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia: 1. Il ricorso è accolto. La decisione della SEM del 16 febbraio 2017 è annullata e gli atti di causa le sono ritrasmessi per la pronuncia di una nuova decisione ai sensi dei considerandi. 2. Non si prelevano spese processuali. 3. La SEM rifonderà al ricorrente complessivamente CHF 1050.– a titolo di indennità ripetibili. 4. Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all’autorità cantonale competente.
Il presidente del collegio: Il cancelliere:
Daniele Cattaneo Lorenzo Rapelli
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