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Bundesverwaltungsgericht 16.03.2015 D-1511/2015

16 mars 2015·Italiano·CH·CH_BVGE·PDF·1,860 mots·~9 min·2

Résumé

Asilo (non entrata nel merito / procedura Dublino) ed allontanamento | Asilo (non entrata nel merito / procedura Dublino) ed allontanamento; decisione della SEM del 7 gennaio 2015

Texte intégral

Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral

Corte IV D-1511/2015

Sentenza d e l 1 6 marzo 2015 Composizione Giudice Daniele Cattaneo, giudice unico, con l'approvazione del giudice Sylvie Cossy; cancelliera Sebastiana Stähli.

Parti A._______, nato (…), alias B._______, nato (…), alias C._______, nato (…), Georgia, alias D.________, nato (…), Bulgaria, (…), ricorrente,

contro

Segreteria di Stato della migrazione (SEM; già Ufficio federale della migrazione, UFM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore.

Oggetto Asilo (non entrata nel merito / procedura Dublino) ed allontanamento; decisione della SEM del 7 gennaio 2015 / N (…).

D-1511/2015 Pagina 2

Visto: la domanda d'asilo che A._______ ha presentato in Svizzera il 26 ottobre 2014; l'audizione sulle generalità del 31 ottobre 2014 nella quale, tra le altre cose, al richiedente è stato concesso il diritto di essere sentito circa un'eventuale evasione della sua domanda d'asilo tramite una decisione di non entrata nel merito ai sensi dell'art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi (RS 142.31) con il relativo trasferimento verso l'Austria, la Slovacchia, la Francia o l'Italia; la decisione della Segreteria di Stato della migrazione (SEM; già Ufficio federale della migrazione, UFM) del 7 gennaio 2015, notificata il 4 marzo 2015 (cfr. risultanze processuali), mediante la quale la SEM non è entrata nel merito della domanda d'asilo ai sensi dell'art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi ed ha pronunciato il trasferimento dell'interessato verso l'Austria; il ricorso del 5 marzo 2015 (data d'entrata: 10 marzo 2015) inoltrato dinanzi al Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale) contro la menzionata decisione della SEM con il quale il ricorrente ha concluso, secondo il senso, all'annullamento della decisione impugnata; la ricezione dell'incarto originale della SEM da parte del Tribunale in data 11 marzo 2015; i fatti del caso di specie che, se necessari, verranno ripresi nei considerandi che seguono;

e considerato: che presentato tempestivamente (art. 108 cpv. 2 LAsi) contro una decisione in materia di asilo della SEM (art. 6 e 105 LAsi; art. 31‒33 LTAF), il ricorso è di principio ammissibile sotto il profilo degli art. 5, 48 cpv. 1 lett. a‒ c e art. 52 PA; che i ricorsi manifestamente infondati, ai sensi dei motivi che seguono, sono decisi in procedura semplificata (art. 111a LAsi) dal giudice unico, con l'approvazione di un secondo giudice (art. 111 lett. e LAsi) e la decisione è motivata soltanto sommariamente (art. 111a cpv. 2 LAsi);

D-1511/2015 Pagina 3 che, giusta l'art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi, di norma non si entra nel merito di una domanda di asilo se il richiedente può partire alla volta di uno Stato terzo cui compete, in virtù di un trattato internazionale, l'esecuzione della procedura di asilo e allontanamento; che, a questo proposito, il regolamento (UE) n. 604/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide (rifusione) (Gazzetta ufficiale dell'Unione europea [GU] L 180/31 del 29.6.2013; di seguito: Regolamento Dublino III) è applicabile; che, nel caso di specie, le investigazioni effettuate dalla SEM in data 27 ottobre 2014 hanno rivelato, dopo consultazione dell'unità centrale del sistema europeo «EURODAC», che l'interessato ha depositato domanda d'asilo in Austria il (…) agosto 2007; che il 17 dicembre 2014, la SEM ha presentato alle autorità austriache competenti, nei termini fissati agli art. 23 par. 2 e art. 24 par. 2 Regolamento Dublino III una prima richiesta, fondata sull'art. 18 par. 1 lett. d Regolamento Dublino III, di ripresa in carico; che il 18 dicembre 2014 le autorità austriache hanno respinto la richiesta di ripresa in carico; che il 30 dicembre 2014, la SEM ha sollecitato le autorità austriache per un riesame della richiesta di ripresa in carico ai sensi dell'art. 5 par. 2 del regolamento (CE) n. 1560/2003 della Commissione del 2 settembre 2003 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 343/2003 del Consiglio che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda d'asilo presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo (GU L 222 del 5.9.2003; modificato da ultimo dal regolamento di esecuzione (UE) n. 118/2014 della Commissione del 30 gennaio 2014 [GU L 39/1 del 8.2.2014]); che il 2 gennaio 2015, queste autorità hanno riesaminato la richiesta di ripresa in carico ed hanno espressamente accettato il trasferimento del ricorrente verso l'Austria, in applicazione della stessa disposizione (art. 18 par. 1 lett. d Regolamento Dublino III);

D-1511/2015 Pagina 4 che, quindi, l'Austria ha riconosciuto la propria competenza nella trattazione della domanda di asilo in questione; che il ricorrente non ha contestato né di aver depositato una domanda di asilo in Austria, né che questo Stato sia competente per trattare la sua domanda; che egli ha unicamente affermato la sua volontà di far ritorno in Georgia; che tuttavia, la Svizzera non è competente per eseguire tale allontanamento essendo bensì l'Austria – competente per l'esecuzione della procedura d'asilo e d'allontanamento (art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi); che non vi sono fondati motivi di ritenere che in Austria sussistano carenze sistemiche nella procedura di asilo e nelle condizioni di accoglienza dei richiedenti, che implichino il rischio di un trattamento inumano o degradante ai sensi dell'art. 4 della CartaUE (cfr. art. 3 par. 2 2a frase del Regolamento Dublino III); che, peraltro, il paese in questione è firmatario della CartaUE, della Convenzione del 4 novembre 1950 per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali (CEDU, RS 0.101), della Convenzione del 10 dicembre 1984 contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti (Conv. tortura, RS 0.105), della Convenzione del 28 luglio 1951 sullo statuto dei rifugiati (Conv. rifugiati, RS 0.142.30), oltre che del relativo Protocollo aggiuntivo del 31 gennaio 1967 (RS 0.142.301) e ne applica le disposizioni; che, con l'allegazione ricorsuale secondo cui in caso di ritorno in Austria passerebbe dei mesi in prigione, il ricorrente fa implicito riferimento alla clausola di sovranità di cui all'art. 17 par. 1 del Regolamento Dublino III (clausola discrezionale di sovranità); che nulla permette di concludere che in Austria la domanda sia stata trattata in modo lacunoso e che con la pronuncia dell'allontanamento lo Stato di destinazione non ha rispettato il principio del divieto di respingimento; che, in tutta evidenza, il trasferimento del ricorrente in Austria non lo espone al rischio di respingimento a catena, quindi di rinvio in un paese dove la sua vita, integrità corporale o libertà sarebbero seriamente minacciate; che tramite l'esame della domanda da parte di un unico Stato membro («one chance only») il Regolamento Dublino III intende far fronte al fenomeno delle domande di asilo multiple («asylum shopping»);

D-1511/2015 Pagina 5 che agli atti non figurano elementi tali da indurre a concludere che un trasferimento nello Stato in questione esporrebbe il ricorrente al rischio di essere privato del sostentamento minimo e di subire delle condizioni di vita indegna in violazione della direttiva accoglienza, dell'art. 4 della CartaUE, dell'art. 3 CEDU o dell'art. 3 Conv. tortura; che, ad ogni modo, appartiene al ricorrente sollevare l'eventuale violazione dei suoi diritti fondamentali, utilizzando le adeguate vie di diritto dinanzi alle autorità dello Stato in questione; che i problemi di tossicodipendenza dell'interessato non costituiscono un impedimento al trasferimento; che, invero, è notorio che lo Stato di destinazione dispone di infrastrutture mediche sufficienti e potrà dunque prendere in carico l'interessato; che l'insorgente può dunque essere trasferito in Austria; che, del resto, non vi è motivo di dubitare che l'autorità preposta comunichi allo Stato in questione la situazione medica del ricorrente (art. 31 e 32 del Regolamento Dublino III); che, pertanto, non vi è motivo di applicare la clausola discrezionale di cui all'art. 17 par. 1 (clausola di sovranità) del Regolamento Dublino III; che, per gli stessi motivi, non vi è neppure motivo di applicare la clausola umanitaria prevista all'art. 29a cpv. 3 dell'ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali (OAsi 1, RS 142.311); che, di conseguenza, in mancanza dell'applicazione di tale norma da parte della Svizzera, l'Austria è competente dell'esame della domanda di asilo del ricorrente ai sensi del Regolamento Dublino III ed è tenuto a riprenderlo in carico in ossequio alle condizioni poste agli art. 23, 24, 25, 29 del Regolamento Dublino III; che, quindi, è a giusto titolo che il SEM non è entrato in materia della domanda di asilo del ricorrente, in applicazione dell'art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi ed ha pronunciato il suo trasferimento verso l'Austria conformemente all'art. 44 LAsi, posto che il ricorrente non possiede un'autorizzazione di soggiorno in Svizzera (cfr. art. 32 lett. a dell'Ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali [OAsi 1, RS 142.311]); che, in siffatte circostanze, non vi è più luogo di esaminare in maniera distinta le questioni relative all'esistenza di un impedimento all'esecuzione del trasferimento per i motivi giusta i cpv. 3 e 4 dell'art. 83 LStr (RS 142.20),

D-1511/2015 Pagina 6 dal momento che detti motivi sono indissociabili dal giudizio di non entrata nel merito nel quadro di una procedura Dublino (cfr. DTAF 2010/45 consid. 10); che, visto quanto precede, il ricorso deve essere respinto e la decisione del SEM, che rifiuta l'entrata in materia della domanda di asilo e pronuncia il trasferimento dalla Svizzera verso l'Austria, confermata; che, visto l'esito della procedura, le spese processuali di CHF 600.– che seguono la soccombenza sono poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 3 lett. a del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]); che la decisione è definitiva e non può, in principio, essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF).

(dispositivo alla pagina seguente)

D-1511/2015 Pagina 7 Il Tribunale amministrativo federale pronuncia: 1. Il ricorso è respinto. 2. Le spese processuali, di CHF 600.–, sono poste a carico del ricorrente. Tale ammontare deve essere versato alla cassa del Tribunale amministrativo federale, entro un termine di 30 giorni dalla spedizione della presente sentenza. 3. Questa sentenza è comunicata al ricorrente, al SEM e all'autorità cantonale.

Il presidente del collegio: La cancelliera:

Daniele Cattaneo Sebastiana Stähli

Data di spedizione:

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