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Bundesverwaltungsgericht 21.03.2012 D-1498/2012

21 mars 2012·Italiano·CH·CH_BVGE·PDF·2,168 mots·~11 min·1

Résumé

Asilo (non entrata nel merito / nuova procedura d'asilo per la Svizzera) e allontanamento | Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento; decisione dell'UFM del 9 marzo 2012

Texte intégral

Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral

Corte IV D-1498/2012

Sentenza d e l 2 1 marzo 2012 Composizione

Giudice Pietro Angeli-Busi, giudice unico, con l'approvazione del giudice Kurt Gysi, cancelliere Gilles Fasola.

Parti

A._______, nato il (…), Marocco,

ricorrente,

contro

Ufficio federale della migrazione (UFM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore.

Oggetto

Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento; decisione dell'UFM del 9 marzo 2012 / N […].

D-1498/2012 Pagina 2

Visto: la prima domanda di asilo che l'interessato ha presentato in data (…) in Svizzera, la decisione dell'UFM del 20 ottobre 2011, mediante la quale detto Ufficio non è entrato nel merito della citata domanda di asilo ai sensi dell'art. 32 cpv. 2 lett. a della legge del 26 giugno 1998 sull'asilo (LAsi, RS 142.31) ed ha pronunciato l'allontanamento dell'interessato dalla Svizzera, nonché l'esecuzione dell'allontanamento medesimo, la sentenza del 2 novembre 2011 del Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale) che ha respinto il ricorso inoltrato dal ricorrente contro la suddetta decisione, la seconda domanda di asilo in Svizzera che l'interessato ha presentato in data (…), il verbale di audizione del 15 febbraio 2012 (di seguito: verbale 1), nonché quello relativo al diritto di essere sentito in merito all'applicazione dell'art. 32 cpv. 2 lett. e LAsi del medesimo giorno (di seguito: verbale 2), la decisione dell'UFM del 9 marzo 2012, notificata all'interessato il 12 marzo 2012 (cfr. risultanze processuali), il ricorso inoltrato il 16 marzo 2012 (cfr. timbro del plico raccomandato), l'incarto originale dell'UFM, pervenuto al Tribunale in data 19 marzo 2012, i fatti del caso di specie che, se necessari, verranno ripresi nei considerandi che seguono, e considerato: che le procedure in materia di asilo sono rette dalla legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA, RS 172.021), dalla legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale (LTAF, RS 173.32) e dalla legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF, RS 173.110), in quanto la legge del 26 giugno 1998 sull'asilo (LAsi, RS 142.31) non preveda altrimenti (art. 6 LAsi),

D-1498/2012 Pagina 3 che il Tribunale giudica definitivamente i ricorsi contro le decisioni dell'UFM in materia di asilo, salvo se è stata depositata una domanda di estradizione da parte dello Stato abbandonato dal richiedente l'asilo in cerca di protezione (art. 31 e art. 33 lett. d LTAF, nonché art. 105 LAsi e art. 83 lett. d cpv. 1 LTF), che, nell'ambito di ricorsi contro decisioni di non entrata nel merito ai sensi dell'art. 32 cpv. 2 lett. e LAsi, l'oggetto suscettibile di essere impugnato non può essere esteso alla questione della concessione dell'asilo, che presuppone una decisione nel merito della domanda stessa, che, di conseguenza, la conclusione ricorsuale tendente alla concessione dell'asilo è inammissibile, che, nei citati limiti, vi è motivo d'entrare nel merito del ricorso che adempie le condizioni d'ammissibilità di cui all'art. 48 cpv. 1 e all'art. 52 PA nonché all'art. 108 cpv. 2 LAsi, che, giusta l'art. 33a cpv. 2 PA, applicabile per rimando dell'art. 6 LAsi e dell'art. 37 LTAF, nei procedimenti su ricorso è determinante la lingua della decisione impugnata; che, se le parti utilizzano un'altra lingua, il procedimento può svolgersi in tale lingua, che, nel caso concreto, la decisione impugnata è stata resa in italiano ed il ricorso è stato presentato in tale lingua; che, pertanto, la presente sentenza va redatta in italiano, che l'interessato ha dichiarato di essere cittadino marocchino nato a B._______ (Marocco) e di avere vissuto a C._______ (Marocco) sino al suo espatrio nel (…) (cfr. verbale 1, pag. 3-4), che egli ha affermato di avere lasciato la Svizzera nel (…), dopo la conclusione infruttuosa della sua procedura di asilo, e di non essere tornato nel proprio Paese di origine, bensì in Italia (cfr. verbale 1, pag. 5); che egli ha, altresì, dichiarato di non avere nuovi motivi di asilo (cfr. verbale 1, pag. 7 e verbale 2, pag. 1), che, nell'ambito dell'audizione in merito al diritto di essere sentito a riguardo dell'applicazione dell'art. 32 cpv. 2 lett. e LAsi, egli ha dichiarato di essere stato picchiato in Italia da suoi connazionali a causa della sua conversione al cristianesimo; che nell'asserito pestaggio avrebbe riportato la rottura di (…); che non avrebbe denunciato il fatto alle autorità italiane

D-1498/2012 Pagina 4 per timore procuratogli dalle minacce di morte che avrebbe subito (cfr. verbale 2, pag. 1), che, nella decisione del 9 marzo 2012, l'UFM ha considerato che la prima procedura di asilo è definitivamente conclusa e che i fatti addotti dall'interessato nella presente procedura non sono propri a motivare la qualità di rifugiato o determinanti per la concessione della protezione provvisoria; che, inoltre, i motivi relativi la conversione al cristianesimo sarebbero già stati ritenuti inverosimili nel corso della prima procedura di asilo, che, di conseguenza, l'UFM non è entrato nel merito della citata domanda ai sensi dell'art. 32 cpv. 2 lett. e LAsi; che l'autorità inferiore ha pure pronunciato l'allontanamento del ricorrente dalla Svizzera e l'esecuzione dell'allontanamento verso il Marocco, siccome lecita, esigibile e possibile, che, nel ricorso, il ricorrente fa valere che l'UFM avrebbe dovuto entrare nel merito della sua domanda di asilo in quanto l'autorità inferiore non avrebbe avuto alcuna considerazione in merito a quanto accadutogli in Italia; che, a suo dire, vi sarebbero fatti nuovi rispetto alla problematica sollevata nel corso della prima domanda di asilo; che la fattispecie necessiterebbe quindi di ulteriori chiarimenti; che, infine, andrebbe riconsiderata l'esigibilità dell'esecuzione del suo allontanamento dalla Svizzera concedendogli, in ragione dei gravi rischi a cui sarebbe esposto in caso di ritorno nel Paese di origine, l'ammissione provvisoria, che, in conclusione, il ricorrente ha chiesto, in via principale, l'annullamento della decisione impugnata e la trasmissione degli atti all'autorità inferiore per una nuova decisione nel merito della sua domanda d'asilo, la concessione dell'asilo, e, in via sussidiaria, l'ammissione provvisoria; che ha, altresì, presentato una domanda di esenzione dal versamento di un anticipo a copertura delle presumibili spese processuali, che, giusta l'art. 32 cpv. 2 lett. e LAsi, non si entra nel merito di una domanda di asilo se il richiedente è già stato oggetto in Svizzera di una procedura di asilo terminata con decisione negativa o se, mentre era pendente la procedura di asilo, è rientrato nel Paese di origine o di provenienza, a meno che dall'audizione non vi siano indizi che siano intervenuti nel frattempo fatti propri a motivare la qualità di rifugiato o determinanti per la concessione della protezione provvisoria,

D-1498/2012 Pagina 5 che la precedente procedura di asilo si è definitivamente conclusa con la crescita in giudicato della decisione dell'UFM del 20 ottobre 2011, a seguito della sentenza del 2 novembre 2011 del Tribunale con la quale è stato respinto il ricorso dell'insorgente, che il ricorrente non ha presentato, all'infuori di generiche censure, argomenti o prove suscettibili di giustificare una diversa valutazione, rispetto a quella di cui all'impugnata decisione (di non entrata nel merito della domanda d'asilo giusta l'art. 32 cpv. 2 lett. e LAsi), che, innanzitutto, il ricorrente ha espressamente dichiarato di non essere rientrato nel suo Paese di origine tra la crescita in giudicato della decisione del 20 ottobre 2011 e l'inoltro della seconda domanda di asilo in Svizzera e di fare valere gli stessi motivi già invocati nel corso del primo procedimento di asilo (cfr. verbale 1, pagg. 5e7e verbale 2, pag. 1), che, d'altronde, le dichiarazioni del ricorrente in merito al pestaggio o alle minacce che avrebbe subito in Italia a causa della sua adotta conversione al cristianesimo non sono credibili, ritenuto che la sua conversione è già stata ritenuta inverosimile da parte del Tribunale, che, alla luce di quanto evocato, vi è ragione di concludere che non vi siano indizi che siano intervenuti nel frattempo fatti propri a motivare la qualità di rifugiato o determinanti per la concessione della protezione provvisoria ai sensi della giurisprudenza (cfr. DTAF 2009/53 consid. 4.2, pag. 769 e i relativi riferimenti), che, di conseguenza, l'UFM ha rettamente considerato che i fatti nuovamente addotti dal ricorrente nella presente procedura di asilo, non sono propri a motivare la qualità di rifugiato o determinanti per la concessione della protezione provvisoria, che, da quanto esposto, discende che in materia di non entrata nel merito il ricorso, destituito di ogni e benché minimo fondamento, non merita tutela e la decisione impugnata va confermata, che il ricorrente non adempie le condizioni in virtù delle quali l'UFM avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla Svizzera (art. 14 cpv. 1 e 2 LAsi e art. 44 cpv. 1 LAsi nonché art. 32 dell'Ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311]; cfr. DTAF 2009/50 consid. 9, pag. 733),

D-1498/2012 Pagina 6 che l'esecuzione dell'allontanamento è regolamentata all'art. 83 della legge federale del 16 dicembre 2005 sugli stranieri (LStr, RS 142.20); che, giusta suddetta norma, l'esecuzione dell'allontanamento deve essere possibile (art. 83 cpv. 2 LStr), ammissibile (art. 83 cpv. 3 LStr) e ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStr), che non emergono dalle carte processuali elementi da cui desumere che l'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente in Marocco possa violare l'art. 25 cpv. 2 della Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 (Cost., RS 101), l'art. 33 della convenzione del 28 luglio 1951 sullo statuto dei rifugiati (Conv., RS 0.142.30), l'art. 5 LAsi (divieto di respingimento) nonché l'art. 83 cpv. 3 LStr o esporre il ricorrente in Patria al rischio reale ed immediato di trattamenti contrari all'art. 3 della convenzione del 4 novembre 1950 per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU, RS 0.101) o all'art. 3 della Convenzione del 10 dicembre 1984 contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti (Conv. tortura, RS 0.105), che, in considerazione di quanto precede, l'esecuzione dell'allontanamento è ammissibile, che, inoltre, la situazione in Marocco, non è notoriamente caratterizzata da guerra, guerra civile o violenza generalizzata che coinvolga l'insieme della popolazione nell'integralità del territorio nazionale, che, quanto alla situazione personale dell'insorgente, egli è giovane ed ha lavorato come (…) (cfr. verbale 1, pag. 4); che, inoltre, dispone in Patria di una rete familiare, segnatamente, i genitori, tre fratelli, due sorelle ed un figlio che vive con i nonni (cfr. verbale 1, pag. 6), che il ricorrente non ha, altresì, preteso nel gravame di soffrire di gravi problemi di salute che possano giustificare la sua ammissione provvisoria (cfr. DTAF 2009/2 consid. 9.3.3, pag. 21 e relativi riferimenti), che, pertanto, l'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente nel suo Paese di origine è ragionevolmente esigibile, che, infine, non risultano impedimenti neppure dal profilo della possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 83 cpv. 2 LStr); che il ricorrente, usando della necessaria diligenza, potrà procurarsi ogni documento indispensabile al rimpatrio (cfr. DTAF 2008/34 consid. 12, pagg. 513-515); che l'esecuzione dell'allontanamento è dunque pure possibile,

D-1498/2012 Pagina 7 che ne discende che l'esecuzione dell'allontanamento è ammissibile, ragionevolmente esigibile e possibile; che, di conseguenza, anche in materia di allontanamento e relativa esecuzione, il gravame va disatteso e la querelata decisione dell'autorità inferiore confermata, che il ricorso, manifestamente infondato, è deciso in procedura semplificata (art. 111a LAsi) dal giudice unico, con l'approvazione di un secondo giudice (art. 111 lett. e LAsi), che, avendo il Tribunale statuito nel merito del ricorso, la domanda di esenzione dal versamento di un anticipo equivalente alle presumibili spese processuali è divenuta senza oggetto, che, visto l'esito della procedura le spese processuali, di CHF 600.-, che seguono la soccombenza, sono poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e cpv. 5 PA nonché art. 3 lett. a del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]).

(dispositivo alla pagina seguente)

D-1498/2012 Pagina 8 Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia: 1. Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso è respinto. 2. Le spese processuali, di CHF 600.-, sono poste a carico del ricorrente. Tale ammontare deve essere versato alla cassa del Tribunale amministrativo federale, entro un termine di 30 giorni dalla spedizione della presente sentenza. 3. Questa sentenza è comunicata al ricorrente, all'UFM e all'autorità cantonale competente.

Il giudice unico: Il cancelliere:

Pietro Angeli-Busi Gilles Fasola

Data di spedizione:

D-1498/2012 — Bundesverwaltungsgericht 21.03.2012 D-1498/2012 — Swissrulings