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Bundesverwaltungsgericht 21.07.2016 D-1480/2015

21 juillet 2016·Italiano·CH·CH_BVGE·PDF·3,924 mots·~20 min·2

Résumé

Asilo (senza esecuzione dell'allontanamento) | Asilo (senza allontanamento); decisione della SEM del 3 febbraio 2015

Texte intégral

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Corte IV D-1480/2015

Sentenza d e l 2 1 luglio 2016

Composizione Giudici Daniele Cattaneo (presidente del collegio), David Wenger, Walter Lang, cancelliere Lorenzo Rapelli.

Parti A._____, nata il (…), Siria, rappresentata dal lic. iur. Mario Amato, ricorrente,

contro

Segreteria di Stato della migrazione (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore.

Oggetto Asilo (senza allontanamento); decisione della SEM del 3 febbraio 2015 / N (…).

D-1480/2015 Pagina 2

Fatti: A. L'interessata, musulmana sunnita di etnia curda, è nata in Siria a B._____ nella provincia di al-Hasaka (arabo) rispettivamente Hesiçe (curdo) e vi avrebbe vissuto fino all'espatrio avvenuto il 2 ottobre 2013. Munita di un visto Schengen per visita familiare (tipo C) rilasciato dalla rappresentanza svizzera a Istanbul per la durata di 90 giorni è entrata legalmente in territorio elvetico il 26 ottobre 2013. In data 30 ottobre 2013 ha presentato domanda d'asilo in Svizzera (cfr. verbale di audizione del 15 novembre 2013 [di seguito: verbale 1], pagg. 1, 3 seg. e 6). Sentita sui motivi d'asilo, la richiedente ha dichiarato in sostanza e per quanto è qui di rilievo, di essere espatriata per la situazione d'insicurezza causata dal conflitto in essere e per essere stata minacciata da membri di partiti curdi, anch'essi impegnati per la causa curda (cfr. verbale 1, pagg. 6 seg.; verbale di audizione del 9 settembre 2014 [di seguito: verbale 2], pag. 8). A sostegno della sua domanda d'asilo, l'interessata ha prodotto un certificato del 28 maggio 2014 redatto dal partito curdo per l'unione democratica (Partiya Yekitîya Demokrat [PYD]) - sezione europea attestante la sua qualità di simpatizzante del partito. B. Con decisione del 3 febbraio 2015, notificata alla richiedente in data 4 febbraio 2015 (cfr. atto A21/1), la Segreteria di Stato della migrazione (di seguito: SEM) ha respinto la succitata domanda d'asilo, pronunciando contestualmente l'allontanamento dell'interessata dalla Svizzera. Non di meno ha ritenuto attualmente l'esecuzione dell'allontanamento verso la Siria non ragionevolmente esigibile, ammettendola quindi provvisoriamente. C. In data 6 marzo 2015 (cfr. timbro del plico raccomandato; data d'entrata: 9 marzo 2015) l'interessata è insorta contro detta decisione con ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale), chiedendo l'accoglimento del ricorso e la concessione dell'asilo. Subordinatamente ha chiesto la trasmissione degli atti all'autorità inferiore per una nuova decisione. Altresì ha presentato istanza di esenzione dal versamento di un anticipo equivalente alle presunte spese processuali con protestate spese e ripetibili.

D-1480/2015 Pagina 3 A sostegno dell'atto ricorsuale, l'insorgente ha prodotto ventidue facsimili di fotografie ritraenti la ricorrente nell'esercizio delle sue funzioni d'insegnante di lingua curda e nel corso di manifestazioni, alcune delle quali svoltesi in Svizzera. D. Il Tribunale, con decisione incidentale del 13 marzo 2015, ha respinto la domanda di dispensa dal versamento di un anticipo equivalente alle presunte spese processuali ed ha invitato l'insorgente a versare un anticipo di CHF 600.– a copertura delle presunte spese processuali, indicando che in caso d'inosservanza il ricorso sarebbe stato dichiarato inammissibile. In seguito all'accoglimento della richiesta di pagamento rateale, l'insorgente ha tempestivamente pagato il suddetto anticipo. E. Con risposta del 15 maggio 2015, l'autorità inferiore ha rinviato alla decisione impugnata, cogliendo tuttavia l'occasione per presentare le sue osservazioni circa il ricorso ed i relativi allegati. F. In data 19 giugno 2015 la ricorrente si è espressa in replica, presentando le osservazioni in merito alla risposta al ricorso ed allegando dodici fotografie della stessa durante una manifestazione svoltasi in Svizzera a Bellinzona e un certificato del 1° marzo 2015 redatto dal PYD, sezione europea attestante la sua qualità di membro del partito. G. La SEM, con duplica del 7 luglio 2015, ha sottolineato la contraddittorietà tra i due certificati del PYD, sezione europea prodotti dall'insorgente e proposto la reiezione del gravame. H. Con scritto del 31 luglio 2015, la ricorrente ha prodotto un terzo certificato del PYD, sezione europea del 20 aprile 2015 redatto in lingua straniera con relativa traduzione come pure ulteriori fotografie. Ulteriori fatti ed argomenti addotti dalle parti negli scritti verranno ripresi nei considerandi qualora risultino decisivi per l'esito della vertenza.

D-1480/2015 Pagina 4 Diritto: 1. Le procedure in materia d'asilo sono rette dalla PA, dalla LTAF e dalla LTF, in quanto la legge sull'asilo (LAsi, RS 142.31) non preveda altrimenti (art. 6 LAsi). Fatta eccezione per le decisioni previste all'art. 32 LTAF, il Tribunale, in virtù dell'art. 31 LTAF, giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 PA prese dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF. La SEM rientra tra dette autorità (cfr. art. 105 LAsi). L'atto impugnato costituisce una decisione ai sensi dell'art. 5 PA. La ricorrente ha partecipato al procedimento dinanzi all'autorità inferiore, è particolarmente toccata dalla decisione impugnata e vanta un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modificazione della stessa (art. 48 cpv. 1 lett. a-c PA). Pertanto è legittimata ad aggravarsi contro di essa. I requisiti relativi ai termini di ricorso (art. 108 cpv. 1 LAsi), alla forma e al contenuto dell'atto di ricorso (art. 52 PA) sono soddisfatti. Occorre pertanto entrare nel merito del ricorso. 2. Con ricorso al Tribunale, possono essere invocati la violazione del diritto federale e l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi) e, in materia di diritto degli stranieri, pure l'inadeguatezza ai sensi dell'art. 49 PA (cfr. DTAF 2014/26 consid. 5). Il Tribunale non è vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle argomentazioni delle parti (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2). 3. Preliminarmente il Tribunale osserva che, essendo stata la ricorrente posta al beneficio dell'ammissione provvisoria per inesigibilità dell'esecuzione dell'allontanamento con decisione del 3 febbraio 2015, oggetto del litigio in questa sede risulta pertanto essere esclusivamente la decisione riguardante il rifiuto della sua domanda d'asilo nonché la pronuncia dell'allontanamento. 4. 4.1 La Svizzera, su domanda, accorda asilo ai rifugiati secondo le disposizioni della LAsi (art. 2 LAsi). L'asilo comprende la protezione e lo statuto accordati a persone in Svizzera in ragione della loro qualità di rifugiato. Esso include il diritto di risiedere in Svizzera. Giusta l'art. 3 cpv. 1 LAsi,

D-1480/2015 Pagina 5 sono rifugiati le persone che, nel Paese d'origine o d'ultima residenza, sono esposte a seri pregiudizi a causa della loro razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le loro opinioni politiche, ovvero hanno fondato timore d'essere esposte a tali pregiudizi. Sono pregiudizi seri segnatamente l'esposizione a pericolo della vita, dell'integrità fisica o della libertà, nonché le misure che comportano una pressione psichica insopportabile (art. 3 cpv. 2 LAsi). Occorre altresì tenere conto dei motivi di fuga specifici della condizione femminile (art. 3 cpv. 2 2ª frase LAsi). 4.2 A tenore dell'art. 7 cpv. 1 LAsi, chiunque domanda asilo deve provare o per lo meno rendere verosimile la sua qualità di rifugiato. La qualità di rifugiato è resa verosimile se l'autorità la ritiene data con una probabilità preponderante (art. 7 cpv. 2 LAsi). Sono inverosimili in particolare le allegazioni che su punti importanti sono troppo poco fondate o contraddittorie, non corrispondono ai fatti o si basano in modo determinante su mezzi di prova falsi o falsificati (art. 7 cpv. 3 LAsi). È pertanto necessario che i fatti allegati dal richiedente l'asilo siano sufficientemente sostanziati, plausibili e coerenti fra loro; in questo senso dichiarazioni vaghe, quindi suscettibili di molteplici interpretazioni, contraddittorie in punti essenziali, sprovviste di una logica interna, incongrue ai fatti o all'esperienza generale di vita, non possono essere considerate verosimili ai sensi dell'art. 7 LAsi. È altresì necessario che il richiedente stesso appaia come una persona attendibile, ossia degna di essere creduta. Questa qualità non è data, in particolare, quando egli fonda le sue allegazioni su mezzi di prova falsi o falsificati (art. 7 cpv. 3 LAsi), omette fatti importanti o li espone consapevolmente in maniera falsata, in corso di procedura ritratta dichiarazioni rilasciate in precedenza o, senza motivo, ne introduce tardivamente di nuove, dimostra scarso interesse nella procedura oppure nega la necessaria collaborazione. Infine, non è indispensabile che le allegazioni del richiedente l'asilo siano sostenute da prove rigorose; al contrario, è sufficiente che l'autorità giudicante, pur nutrendo degli eventuali dubbi circa alcune affermazioni, sia persuasa che, complessivamente, tale versione dei fatti sia in preponderanza veritiera. Il giudizio sulla verosimiglianza non deve, infatti, ridursi a una mera verifica della plausibilità del contenuto di ogni singola allegazione, bensì dev'essere il frutto di una ponderazione tra gli elementi essenziali a favore e contrari ad essa; decisivo sarà dunque determinare, da un punto di vista oggettivo, quali fra questi risultino preponderanti nella fattispecie (cfr. DTAF 2013/11 consid. 5.1 e giurisprudenza ivi citata).

D-1480/2015 Pagina 6 5. 5.1 Nella querelata decisione, la SEM ha considerato inverosimili le allegazioni a fondamento della domanda d'asilo dell'interessata: ella avrebbe fornito dichiarazioni contraddittorie circa le attività svolte in Siria prima del suo espatrio. Interrotti gli studi nel 2010 oppure nel 2011 si sarebbe dedicata alla difesa della lingua curda, contribuendo alla promozione ed all'insegnamento, ed avrebbe svolto la funzione di direttrice amministrativa nella formazione di futuri insegnanti in circa 25 villaggi nei quali si sarebbe recata accompagnata da agenti del servizio di sicurezza. Tuttavia tali dichiarazioni sarebbero in piena contraddizione con le dichiarazioni anteriori, giusta le quali ella avrebbe frequentato la scuola fino al suo espatrio avvenuto il 2 ottobre 2013 ed avrebbe avuto paura di uscire di casa, spostandosi esclusivamente accompagnata da giovani curdi. Se da un lato avrebbe indicato di essere stata minacciata per una sua apparizione televisiva, dall'altro lato la stessa avrebbe rettificato tale affermazione, precisando di essere stata unicamente rimproverata da conoscenti. Per la SEM poi, l'avere menzionato solo in sede di audizione federale sui motivi d'asilo di appartenere ad un'istituzione che fa capo al PYD e di considerarsi membro del PYD, sarebbe, oltre che un'allegazione esposta tardivamente, una dichiarazione incompatibile con quanto sostenuto anteriormente. Circa il certificato del 28 maggio 2014 del PYD, sezione europea, la SEM ha sottolineato come l'interessata sarebbe conosciuta come simpatizzante e non membro contrariamente a quanto indicato dalla stessa. Infine, la SEM ha messo in dubbio la sua candidatura alla presidenza della municipalità e le susseguenti minacce di morte subite da dei membri di due famiglie che si sarebbero opposte alla sua presidenza poiché, allorquando invitata ad indicare gli autori delle minacce subite, ella avrebbe asserito di non essere mai stata minacciata in modo preciso e diretto. Nell'insieme quindi, le dichiarazioni dell'interessata non soddisferebbero le condizioni di verosimiglianza previste all'art. 7 LAsi. Pertanto la SEM non le ha riconosciuto la qualità di rifugiato, ha respinto la sua domanda d'asilo ed ha pronunciato il suo allontanamento dalla Svizzera. 5.2 Con ricorso l'insorgente ha contestato la decisione della SEM circa l'inverosimiglianza dei suoi motivi d'asilo. Contrariamente a quanto ritenuto dall'autorità inferiore ella avrebbe fornito dichiarazioni collimanti durante le due audizioni. L'unica sostanziale differenza sarebbe da ricondurre al fatto che, per la sua natura approfondita, avrebbe fornito dettagli unicamente durante l'audizione sui motivi d'asilo. A suo parere, sarebbe dunque da considerarsi come verosimile sia l’attività di insegnate di lingua curda da lei svolta, cosi come il fatto di essere stata scortata da giovani curdi in quanto entrambi gli accadimenti sarebbero stati indicati sia in occasione di

D-1480/2015 Pagina 7 dell’audizione sulle generalità sia in quella susseguente e riguardante i motivi d’asilo. Sempre in tal senso anche le minacce e il clima d'intimidazione creato dai partiti filo curdi trasparirebbero in maniera lineare dalle audizioni. Inoltre, la contraddizione circa il termine dei suoi studi sarebbe assolutamente infondata poiché la ricorrente non avrebbe mai dichiarato di averli terminati nel 2010 o nel 2011, ma si sarebbe invece limitata ad asserire di essersi iscritta ad una scuola chiamata "Institut de banque". Nel gravame l'insorgente ha anche sottolineato di non aver mai sostenuto essere membro oppure simpatizzante del PYD, ma bensì indicato che la sua famiglia sarebbe stata da tempo affiliata allo stesso. Circa le minacce l'insorgente è dell’avviso che, nonostante non lo abbia espresso chiaramente, ella si sarebbe riferita a due tipi di minacce: le prime formulate da partiti avversi filo curdi a causa delle sue apparizioni televisive ed al suo ruolo d'insegnante e le altre proferite invece da conoscenti a causa della sua candidatura a presidente della municipalità. I facsimili delle fotografie prodotti in sede ricorsuale, oltre a comprovare la verosimiglianza delle attività svolte in Siria, mostrerebbero la sua partecipazione durante delle manifestazioni, alcune delle quali svoltesi in Svizzera. 5.3 Nel suo atto responsivo la SEM ha sottolineato che l'insorgente avrebbe confermato di avere ottenuto il diploma di maturità nel 2010 o nel 2011 in occasione dell'audizione federale sui motivi d'asilo. A precisa domanda, la richiedente avrebbe tuttavia omesso d'indicare di aver intrapreso una successiva formazione dopo l'ottenimento di detto diploma. Sempre in tale sede l'autorità inferiore ha poi comunicato come durante l'audizione sulle generalità non sia stata fatta alcuna menzione circa l’esistenza di minacce – anche solo indirette – relazionabili al suo ruolo d'insegnante e ancor di meno di affiliata al PYD o di aspirante presidente della municipalità. Tali allegazioni, sollevate solo in sede di impugnativa, non troverebbero alcun riscontro nemmeno nella successiva audizione, laddove la ricorrente si sarebbe limitata ad informare gli intervistatori circa alcuni rimproveri e minacce generiche di cui sarebbe stata oggetto in ragione delle frequenti apparizioni televisive alle quali avrebbe preso parte. Quanto alla documentazione prodotta ulteriormente, l'autorità inferiore ritiene che la stessa sia di scarsa qualità e priva di qualsivoglia indicazione utile in quanto esente di riferimenti geografici e temporali. In tal senso la lettera dell'SZK (Sazia Zmané Kurdi) attesterebbe unicamente una sua partecipazione a corsi di curdo e la buona valutazione ricevuta in occasione di quest’ultimi, partecipazione che non avrebbe alcun interesse nell’ottica dell’evasione del gravame.

D-1480/2015 Pagina 8 5.4 Circa la scarsa qualità dei mezzi probatori addotti, l'insorgente ha indicato, in sede di replica, come la stessa sarebbe da ricondurre al fatto che il materiale digitale sarebbe stato salvato su di un dispositivo di memoria USB mentre le fotografie sarebbero state stampate su semplice carta comune. Nel medesimo atto processuale ed a riprova di quanto sostenuto pocanzi, la ricorrente ha prodotto un secondo certificato del PYD, sezione europea, atto ad attestare la sua qualità di membro e delle fotografie di buona qualità che la ritrarrebbero durante una manifestazione dello stesso a Bellinzona. 5.5 Nelle osservazioni in duplica, la SEM ha messo in evidenza come quest’ultimo certificato rilasciato dal PYD, sezione europea e che attesterebbe la sua qualità di membro e non più di semplice simpatizzante, sarebbe anch’esso antecedente al gravame ricorsuale, nel quale l'insorgente si sarebbe dichiarata simpatizzante del partito. In tal senso la SEM non comprenderebbe come l'insorgente abbia omesso di indicare la sua qualità di membro nel ricorso, giungendo pure a negare di avere asserito di essere membro oppure simpatizzante. In ragione di ciò, le allegazioni ricorsuali contraddirebbero il contenuto riportato nel secondo certificato tant’è che le stesse lascerebbero intendere che quest’ultimo sarebbe stato datato anteriormente per i bisogni della causa, ovvero per comprovare delle attività politiche mai effettuate. 5.6 A suo volta in sede di duplica, l'insorgente ha contestato l'interpretazione fornita dalla SEM circa il certificato del PYD, sezione europea prodotto in sede di replica: lo stesso non sarebbe un documento di compiacenza poiché al momento dell'inoltro del ricorso la ricorrente non sarebbe stata in possesso dello stesso. Ad ogni buon conto, la data del certificato non sarebbe rilevante nella presente fattispecie, ma andrebbe invece fatto riferimento al contenuto dello stesso, contenuto, quest’ultimo, che comproverebbe l’entità delle attività svolte per conto del PYD. Producendo un terzo ed ulteriore documento rilasciato dal PYD, sezione europea e datato al 20 aprile 2015, l'insorgente ha quindi inteso dissipare ogni dubbio circa le sue attività svolte per il partito. Tale documento attesterebbe inoltre che l'insorgente avrebbe avuto problemi con le autorità siriane a causa della sua qualità d'insegnate della lingua curda. Oltre a ciò la ricorrente ha prodotto un’altra serie di fotografie che la ritrarrebbero durante un'apparizione televisiva che l'avrebbe esposta a persecuzioni rilevanti in materia d'asilo.

D-1480/2015 Pagina 9 6. A mente di questo Tribunale, come rettamente ritenuto dall'autorità inferiore nella querelata decisione, le dichiarazioni rese dalla ricorrente circa i motivi d'asilo si esauriscono in affermazioni poco sostanziate, contraddittorie e quindi inverosimili. Innanzitutto la ricorrente non ha saputo fornire dichiarazioni sostanziate circa le minacce subite: dapprima ha indicato di essere stata minacciata in maniera imprecisa e indiretta da membri di gruppi terroristici quali l’ISIL e Al-Nusra ma anche da degli affiliati ad altri partiti curdi, i quali avrebbero avuto la finalità di ottenere la maggioranza dei consensi a discapito del PYD (cfr. verbale 1, pag. 6 e verbale 2, pag. 8). Chiestole se avesse menzionato tutti i motivi per i quali sarebbe espatriata ella avrebbe risposto positivamente (cfr. verbale 1, pag. 7). Ciononostante, durante l'audizione federale sui motivi d'asilo, l'insorgente ha aggiunto che sarebbe stata minacciata di morte da due famiglie curde le quali si sarebbero opposte alla sua elezione come presidente della municipalità (cfr. verbale 2, pag. 9). Ciò posto, sorprende che l’interessata abbia omesso di riportare tali minacce di morte subite direttamente in occasione della prima audizione. Chiestole il motivo per cui avesse in un primo momento indicato unicamente le minacce subite indirettamente, ella ha fornito una risposta evasiva (cfr. ibidem). Nemmeno l'allegazione ricorsuale, secondo la quale tale fatto sarebbe stato omesso a causa del carattere sommario dell'audizione sulle generalità, può soccorrere l'insorgente su questo punto, vista la portata ora diretta e concreta delle asserite minacce. Non diradano i dubbi circa la verosimiglianza le sue dichiarazioni prive di dettagli e stereotipate a tal punto da potere concludere che il vero motivo d'espatrio sia da ricondurre alla situazione d'insicurezza causata dal conflitto in essere, come d'altronde esplicitamente indicato dalla stessa a più riprese (cfr. verbale 1, pag. 6 e verbale 2, pagg. 8 e 10). In tal senso, pur considerando la frammentazione del territorio facente seguito alla guerra civile siriana e il fatto che, conseguentemente, sullo stesso territorio sarebbero potute essere attive diverse fazioni, difficilmente le stesse avrebbero potuto proferire minacce – pur indirette – nei confronti dell’insorgente in uno tale stato di fatto. È utile qui rilevare che i pregiudizi subiti dalla popolazione civile vittima delle conseguenze indirette e ordinarie di atti di guerra non sono rilevanti ai sensi dell'asilo, nella misura in cui non sono dettati dalla volontà di persecuzione mirata per uno dei motivi previsti all'art. 3 LAsi. Quo ai tre certificati del PYD, sezione europea, prodotti dalla ricorrente nei suoi allegati ricorsuali, va rilevato come gli stessi vadano considerati, alla stregua di quanto ritenuto dalla SEM, ad esiguo valore probatorio. Ritenute

D-1480/2015 Pagina 10 altresi le incongruenze del loro contenuto, essi non giungono a rendere verosimili le dichiarazioni dell’insorgente. In tal senso, occorre rilevare come nel terzo certificato del 20 aprile 2015 è riportato d'un lato, che la ricorrente sarebbe stata uno dei membri attivi del PYD – il che, di per sé, – non spiegherebbe la qualità di simpatizzante indicata nel primo certificato , e dall'altro lato, che avrebbe subito molte persecuzioni da parte delle autorità di sicurezza siriane, che l'avrebbero considerata come una minaccia. Orbene, tale certificato getta ombra sulla verosimiglianza del racconto nel suo insieme tant’è che lo stesso va ritenuto alla stregua di un documento di compiacenza. Infatti, alla luce del primo certificato che attestava la semplice qualità di simpatizzante del partito, il ruolo di membro attivo ora addotto è da ritenersi quantomeno dubbio, considerato anche come nel racconto, già di per sé privo di dettagli, la ricorrente non abbia mai indicato di avere subito delle persecuzioni da parte delle autorità siriane, sostenendo invece di avere potuto insegnare il curdo presso una scuola gestita dalle autorità siriane (cfr. verbale 2, pag. 8). Nemmeno le fotografie prodotte dall'insorgente conducono il Tribunale ad un esito distinto. Le stesse ritraggono infatti la ricorrente durante delle manifestazioni in Svizzera e durante alcune attività svolte quale insegnante di lingua curda in Siria. Tali fotografie, come manifestamente ravvisabile, non sono atte a dimostrare la verosimiglianza delle minacce subite. Per sovrabbondanza, vista l'assenza di censura ricorsuale, il Tribunale rileva che l'insorgente non ha un profilo di oppositrice del regime tale da riconoscerle la qualità di rifugiato per le sue partecipazioni alle manifestazioni su suolo Svizzero a sostegno della causa curda (cfr. sulla questione, sentenza di riferimento del TAF D-3839/2013 del 28 ottobre 2015 consid. 6.3.6). Ciò posto, questo Tribunale ritiene quindi che la SEM ha rettamente considerato che le dichiarazioni della ricorrente non soddisfano le condizioni di verosimiglianza giusta l'art. 7 LAsi. Ne consegue che, sul punto di questione dell'asilo, il ricorso non merita tutela e la decisione impugnata va confermata. 7. Se respinge la domanda d'asilo o non entra nel merito, la SEM pronuncia, di norma, l'allontanamento dalla Svizzera e ne ordina l'esecuzione; tiene però conto del principio dell'unità della famiglia (art. 44 LAsi). L'insorgente non adempie le condizioni in virtù delle quali la SEM avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla Svizzera (art. 14

D-1480/2015 Pagina 11 cpv. 1 seg. nonché 44 LAsi come pure art. 32 dell'ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311]; DTAF 2013/37 consid. 4.4). Pertanto, anche sul punto di questione della pronuncia dell'allontanamento, il ricorso non merita tutela e la decisione impugnata va confermata. 8. Ne discende che la SEM con la decisione impugnata non ha violato il diritto federale né abusato del suo potere d'apprezzamento ed inoltre non ha accertato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi), altresì, per quanto censurabile, la decisione non è inadeguata (art. 49 PA), per il che il ricorso va respinto. 9. Visto l'esito della procedura, le spese processuali di CHF 600.–, che seguono la soccombenza, sono poste a carico della ricorrente e prelevate sull'anticipo spese, di CHF 600.–, versato dalla ricorrente il 15 aprile 2015 (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 3 lett. b del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]). 10. La presente decisione non concerne persone contro le quali è pendente una domanda d’estradizione presentata dallo Stato che hanno abbandonato in cerca di protezione, per il che non può essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF). La pronuncia è quindi definitiva.

(dispositivo alla pagina seguente)

D-1480/2015 Pagina 12 Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia: 1. Il ricorso è respinto. 2. Le spese processuali, di CHF 600.–, sono poste a carico della ricorrente e prelevate sull'anticipo versato il 15 aprile 2015. 3. Questa sentenza è comunicata alla ricorrente, alla SEM e all'autorità cantonale competente.

Il presidente del collegio: Il cancelliere:

Daniele Cattaneo Lorenzo Rapelli

Data di spedizione:

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