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Bundesverwaltungsgericht 11.03.2011 D-1477/2011

11 mars 2011·Italiano·CH·CH_BVGE·PDF·3,600 mots·~18 min·1

Résumé

Asilo (non entrata nel merito / inganno sull'identità) e allontanamento | Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento; decisione dell'UFM del 4 marzo 2011

Texte intégral

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Corte IV D-1477/2011 Sentenza dell'11 marzo 2011 Composizione Giudice Pietro Angeli-Busi, giudice unico, con l'approvazione della giudice Gabriela Freihofer; cancelliera Lydia Lazar Köhli. Parti A._______, nato il (…), dichiaratosi originario della Palestina, ricorrente, contro Ufficio federale della migrazione (UFM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore. Oggetto Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento; decisione dell'UFM del 4 marzo 2011 / N (…).

D-1477/2011 Pagina 2 Visto: la domanda d'asilo che l'interessato ha presentato il (…) in Svizzera, il verbale d'audizione del 31 gennaio 2011 (cfr. act. A5, di seguito: verbale 1) al Centro di registrazione e di procedura di B._______ durante il quale il richiedente ha dichiarato di essere nato a C._______ (Palestina) e di non possedere alcuna cittadinanza, l'analisi LINGUA effettuata l'(…), il relativo rapporto del (…) dell'esaminatore che l'ha effettuata (cfr. act. A11/1-6), nonché la nota agli atti del secondo esperto espressosi sulle risultanze di detta analisi (cfr. act. A11/7), il verbale d'audizione del 4 marzo 2011 (cfr. act. A17, di seguito: verbale 2), in occasione del quale al richiedente è stato conferito il diritto di essere sentito sulle risultanze del rapporto LINGUA, nonché in merito all'applicazione dell'art. 32 cpv. 2 lett. b della legge del 26 giugno 1998 sull'asilo (LAsi, RS 142.31), il verbale della decisione dell'UFM del 4 marzo 2011, notificata oralmente all'interessato il medesimo giorno (cfr. avviso di notifica e di ricevuta da lui sottoscritto, cfr. act. A19), il ricorso inoltrato al Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale) il 7 marzo 2011 (cfr. timbro del plico raccomandato), l'incarto dell'UFM pervenuto via fax al Tribunale l'8 marzo 2011, i fatti del caso di specie che, se necessario, verranno ripresi nei considerandi che seguono, e considerato: che le procedure in materia d'asilo sono rette dalla legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA, RS 172.021), dalla legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale (LTAF, RS 173.32) e dalla legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF, RS 173.110), in quanto la LAsi non preveda altrimenti (art. 6 LAsi),

D-1477/2011 Pagina 3 che il Tribunale giudica definitivamente i ricorsi contro le decisioni dell'UFM in materia d'asilo (artt. 31 e 33 lett. d LTAF, nonché art. 105 LAsi e art. 83 lett. d cpv. 1 LTF), che, nell'ambito di ricorsi contro decisioni di non entrata nel merito ai sensi dell'art. 32 cpv. 2 lett. b LAsi, l'oggetto suscettibile d'essere impugnato non può essere esteso alla questione della concessione dell'asilo, che presuppone una decisione nel merito della domanda stessa, che, per conseguenza, la conclusione ricorsuale tendente alla concessione dell'asilo è inammissibile, che, nei citati limiti, v'è motivo d'entrare nel merito del ricorso che adempie le condizioni d'ammissibilità di cui agli artt. 48 cpv. 1 e 52 PA nonché 108 cpv. 2 LAsi, che, nella decisione del 4 marzo 2011, l'UFM ha considerato che, in virtù delle risultanze del rapporto sull'esame LINGUA e delle dichiarazioni del ricorrente, il medesimo avrebbe ingannato le autorità svizzere in materia d'asilo sulla propria identità ai sensi dell'art. 32 cpv. 2 lett. b LAsi, essendo verosimile che non sia originario della Palestina, bensì che la sua socializzazione sia avvenuta in ambiente maghrebino, che, di conseguenza, l'autorità inferiore non è entrata nel merito della citata domanda ai sensi dell'art. 32 cpv. 2 lett. b LAsi, pronunciando nel contempo l'allontanamento dell'interessato dalla Svizzera e la sua esecuzione verso l'Algeria, siccome lecita, esigibile e possibile, che, nel ricorso, il ricorrente è dell'avviso che lo svolgimento dell'esame LINGUA presenti vizi formali, che giustificherebbero già da soli l'annullamento della decisione impugnata; che, per quanto attiene alla conclusione dell'esperto LINGUA in merito alla sua provenienza, afferma di essere cittadino palestinese e ritiene che il fatto che la sua parlata presenti elementi importanti tipici dell'arabo maghrebino, dovuti al suo soggiorno pluriennale in Algeria e Tunisia, non sia sufficiente ad escludere che provenga dalla Palestina; che, oltretutto, la giovane età in cui avrebbe vissuto in detto Paese spiegherebbe le sue risposte lacunose in merito ad aspetti politici dello stesso, che, in conclusione, il ricorrente ha chiesto, in via principale, l'annullamento della decisione impugnata e la trasmissione degli atti

D-1477/2011 Pagina 4 all'autorità inferiore per una nuova decisione nel merito della sua domanda d'asilo e, in via sussidiaria, la concessione dell'asilo, rispettivamente dell'ammissione provvisoria; che ha, altresì, presentato una domanda d'esenzione dal versamento di un anticipo a copertura delle presumibili spese processuali, che giusta l'art. 32 cpv. 2 lett. b LAsi, non si entra nel merito di una domanda d'asilo se il richiedente inganna le autorità sulla propria identità e tale fatto è stabilito dai risultati dell'esame dattiloscopico o da altri mezzi di prova, che, in casu, va esaminata la fondatezza della conclusione dell'UFM secondo cui l'insorgente non proverrebbe dalla Palestina, bensì dall'Algeria, che l’esame LINGUA va sussunto al mezzo di prova dell’informazione giusta l’art. 12 lett. c PA (cfr. Giurisprudenza ed informazioni della Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo [GICRA] 2003 n. 14, tuttora applicabile); che esso soggiace al libero apprezzamento delle prove e costituisce peraltro un mezzo idoneo a dimostrare l’inganno sull’identità ai sensi dell’art. 32 cpv. 2 lett. b LAsi (cfr. GICRA 1999 n. 19 e n. 20 e GICRA 1998 n. 34) e, dunque, a giustificare la pronuncia di una decisione di non entrata nel merito di una domanda d’asilo; che è tuttavia consentito ammettere un inganno sull’identità solo allorquando l’esame LINGUA consenta di escludere inequivocabilmente che il richiedente l’asilo provenga dal Paese di cui sostiene di possedere la cittadinanza (GICRA 2004 n. 4), che, a titolo preliminare, per quanto attiene alle censure formali del ricorrente, egli ha denunciato di non aver potuto avere accesso integrale al relativo rapporto del 21 febbraio 2011 (di seguito: rapporto LINGUA, act. A11), che la relativa registrazione telefonica non sarebbe stata acquisita agli atti e, da ultimo, che la persona che l'avrebbe esaminato sarebbe esperta dell'Algeria, ma non della Palestina, ragione per cui non sarebbe stata sufficientemente qualificata per smentire la sua allegata provenienza dalla Palestina (cfr. ricorso pagg. 2-3), che, per quel che concerne un rapporto LINGUA come quello stilato nella fattispecie, la giurisprudenza ammette un interesse pubblico preponderante alla sua segretezza, rispettivamente alla segretezza delle integrali e precise informazioni che hanno permesso di stabilire l'infondatezza delle allegazioni del ricorrente, potendo queste essere, in

D-1477/2011 Pagina 5 futuro, utilizzate abusivamente da altri richiedenti l'asilo (cfr. GICRA 2004 n. 28 consid. 7 e GICRA 1998 n. 34 consid. 9); che il rispetto del diritto di essere sentito comporta, tuttavia, che il richiedente sia messo a conoscenza del contenuto essenziale del rapporto LINGUA, per potersi esprimere in merito ed apportare eventuali mezzi di prova (cfr. GICRA 1998 n. 34 consid. 9); che, al fine di garantire il rispetto del principio dell'equo processo e quindi di garantire un corretto esercizio del diritto di difesa, in tale contesto è sufficiente la messa a disposizione al ricorrente di una relazione riassuntiva dei risultati acquisiti dall'esame LINGUA; che, in altre parole, tale relazione – che può essere comunicata oralmente o per iscritto – non deve essere una trascrizione completa degli stessi, bensì deve riportare il contenuto essenziale dell'esame LINGUA medesimo (cfr. art. 28 PA): segnatamente deve contenere le domande poste dal consulente, la sostanza delle risposte ottenute dal richiedente (quelle favorevoli, come pure quelle contrarie all'evocata provenienza), nonché l'indicazione precisa di ogni ulteriore elemento probatorio acquisito alle carte processuali per fondare l'apprezzamento cui perviene il consulente (GICRA 2003 n. 14, consid. 9), che, nella fattispecie, dalle carte processuali risulta che, in occasione dell'audizione espressamente prevista per l'esercizio del diritto di essere sentito del ricorrente in merito all'applicazione dell'art. 32 cpv. 2 lett. b LAsi, la relazione riassuntiva sulle risultanze del rapporto esame LINGUA è stata sottoposta oralmente al ricorrente, con particolare riferimento sia alle domande postegli, che alle sue risposte e alle conclusioni dell'esaminatore, e pertanto del contenuto essenziale di tale rapporto, di cui ha pertanto potuto prendere conoscenza e sulle quali ha potuto esprimersi (cfr. verbale 2 pagg. 1-3); che, di conseguenza, non vi è motivo di concludere all'esistenza di un vizio grave – quale la violazione del diritto di essere sentito e del principio dell'equo processo – suscettibile di un intervento d'ufficio da parte del TAF medesimo, che, in considerazione di quanto precede, la richiesta del ricorrente di prendere integralmente visione del rapporto LINGUA non può essere accolta, che, per quanto attiene alla censura in merito alle qualifiche dell'esperto LINGUA, l'esame telefonico dell'insorgente è stato effettuato dall'esperto D._______ (cfr. act. A11/1), il quale, come si evince dagli atti, proviene dal Vicino Oriente, è cognito, in particolare, dell'arabo e dei dialetti arabi, lingue con le quali intrattiene un contatto da oltre 43 anni, ed ha esaminato le dichiarazioni dell'insorgente con particolare riferimento alla

D-1477/2011 Pagina 6 Palestina ed ambienti palestinesi, al Libano ed alla Libia (cfr. act. A11/8); che, secondariamente, il rapporto stilato da D._______ è stato trasmesso per ulteriore determinazione all'esperto E._______ (cfr. act. A11/7), il quale è originario dall'Algeria, vanta conoscenze dell'arabo e dei dialetti arabi della regione del Maghreb ed un contatto con tali ambienti da oltre 33 anni, ed ha analizzato le risposte date dal ricorrente con riferimento all'Algeria e alla zona di confine con il Marocco (cfr. act. A11/9); che, pertanto, l'esame LINGUA dell'UFM, a differenza di quanto sollevato dall'autore del gravame, non è stato effettuato da un esaminatore dell'Algeria con solo riferimento all'Algeria, bensì, tramite la prima analisi del perito D._______, anche da una persona esperta dell'arabo e del Vicino Oriente, tra cui la Palestina, miratamente ad una sua possibile provenienza, tra l'altro, da detto Paese (cfr., per questo ultimo aspetto, act. A11/2/§3); che, oltremodo, fondandosi la decisione impugnata sulle conclusioni sia dell'esperto D._______, che dell'esperto E._______, nulla può essere rimproverato all'UFM, ragione per cui anche tale censura non può essere condivisa, che, quanto al fondo delle contestazioni del ricorrente in merito alle risultanze dell'esame LINGUA, egli ha allegato in un primo momento di essere nato a C._______, ma di non essere originario di alcun Paese e, pertanto, di non possedere nessuna cittadinanza (cfr. verbale 1 pagg. 1, 2 e 5), rispettivamente di ignorare la sua etnia (cfr. ibidem pag. 3), per poi, in sede ricorsuale, dichiarare più volte di essere palestinese (cfr. ricorso pagg. 2-3), che dalle risultanze dell'esame LINGUA, da un lato, è emerso con certezza che la socializzazione principale del ricorrente è avvenuta nel Maghreb e, molto probabilmente, in Algeria (senza escludere che abbia vissuto anche un certo tempo in Tunisia) e, dall'altro lato, è stato escluso con altrettanta certezza che la stessa sia avvenuta a C._______, rispettivamente in un ambiente palestinese (cfr. act. A11/1, 5 e 7), che, infatti, l'esaminatore che ha svolto l'analisi telefonica ha indicato che, sebbene l'insorgente abbia allegato di essere nato e vissuto per undici anni in un quartiere specifico di C._______, ha mostrato di non avere né conoscenze geografiche della F._______, né familiarità con elementi di attualità per quanto attiene alla cultura e alla politica di detta zona, presentando, piuttosto, conoscenze specifiche attinenti al Maghreb, ragione per cui sarebbe da escludere che sia stato socializzato in un ambiente palestinese (cfr. act. A11/4/§3); che, difatti, non è stato in grado di localizzare l'allegato quartiere di origine, né menzionare altri quartieri di

D-1477/2011 Pagina 7 C._______ (cfr. act. A11/2/§3); che, inoltre, ha dichiarato di non conoscere il centro governativo sito vicino all'allegato quartiere di provenienza, né i campi profughi palestinesi, rispettivamente gli insediamenti israeliani del passato nelle vicinanze di C._______, benché gli stessi siano, di norma, conosciuti anche da palestinesi non provenienti da detto centro, in ragione della loro frequente menzione nei notiziari (cfr. ibidem); che non è altresì stato in grado di indicare ulteriori città o villaggi della F._______ (cfr. act. A11/3/§3); che, nonostante i palestinesi della predetta regione dispongano di regola di un atto di nascita, ha affermato di non saper descrivere né detto certificato, né i documenti d'identità palestinesi, in quanto non li avrebbe mai visti (cfr. ibidem); che dall'esame svolto è altresì emerso che il ricorrente presenta lacune importanti in merito ad elementi politici legati alla Palestina, quali il significato della dicitura "Autorità autonoma palestinese" ed il nome di politici di rilievo di norma conosciuti nella F._______ (cfr. ibidem); che, in tale contesto, ha reso un nominativo sbagliato circa la maniera con cui i palestinesi chiamano Arafat e, esortato ad indicare organizzazioni politiche palestinesi, ha menzionato il gruppo "Hizbullah", il quale, tuttavia, è un gruppo libanese (cfr. ibidem); che a ciò si aggiunge che ha mostrato di avere ristrette conoscenze della cultura e della vita quotidiana palestinesi, ignorando ad esempio il nome della valuta in uso, l'inno nazionale ed il significato di tre note feste di commemorazione palestinesi (cfr. ibidem); che, interrogato circa il nome di tre tipici giochi praticati dai bambini palestinesi, ben conosciuti nella F._______, ha affermato di ignorarli (cfr. ibidem); che, tuttavia, ha dichiarato di conoscere la denominazione di un gioco appartenente al vocabolario tunisino-algerino, generalmente sconosciuto in Palestina (cfr. ibidem); che, oltremodo, ha reso una descrizione scorretta della bandiera palestinese e, interpellato in relazione al termine palestinese indicante il copricapo maschile, ha fornito il termine dell'arabo moderno standard (cfr. ibidem); che, inoltre, nonostante abbia affermato di avere vissuto 11 anni con la madre palestinese, non è stato in grado di elencare pietanze tipiche palestinesi o il pasto di norma consumato dai palestinesi per colazione, non riconoscendo nemmeno il nome di tre piatti tipici della F._______ e di due spezie particolarmente utilizzate in detta zona (cfr. ibidem), che, per quanto attiene alla parlata dell'insorgente, l'esperto ha messo in evidenza come, da un punto di vista fonologico, morfologico e lessicale, il suo modo di esprimersi non presenti elementi caratteristici dell'arabo parlato nella F._______, bensì, in contraddizione con le sue allegazioni circa la sua provenienza, vari elementi linguistici tipici dell'arabo utilizzato nel Maghreb, di cui alcuni lasciano concludere ad una socializzazione in

D-1477/2011 Pagina 8 ambito algerino (cfr. act. A11/5/§4); che, in particolare, è emerso che non usa vocaboli tipicamente palestinesi, bensì vocaboli ed espressioni impiegati per lo più nell'arabo tunisino ed algerino, e non conosce il significato di determinate parole di uso tipicamente palestinese (cfr. act. A11/5/§4); che denomina i termini "calze" e "orecchini" con vocaboli tipicamente algerini, di norma non utilizzati né in Palestina, né in Tunisia, ed elenca i mesi in lingua francese, tipico per la Tunisia, l'Algeria ed il Marocco, ma del tutto atipico per la Palestina, dove i mesi dell'anno sono chiamati altrimenti (cfr. ibidem); che anche il secondo esperto chiamato ad esprimersi sulla parlata del ricorrente è giunto, sulla base della fonologia, della morfosintassi e del lessico impiegati, alla conclusione che il Paese di socializzazione principale è molto probabilmente l'Algeria (cfr. act. A11/7), che, oltretutto, il ricorrente ha mostrato di possedere conoscenze corrette inerenti alla Tunisia e all'Algeria, quali i quartieri in cui ha allegato di avere vissuto, le bandiere di detti Paesi, alcune pietanze tipiche algerine, come pure il nome di politici algerini di rilievo (cfr. act. A11/6/§6), che, d'altronde, il ricorrente, sia in occasione del diritto di essere sentito, sia in sede di ricorso, non ha fatto valere alcun argomento o mezzo di prova scuscettibile di contestare la fondatezza dell'esame LINGUA, rispettivamente delle risultanze dello stesso a cui è giunto l'esaminatore e, pertanto, della decisione impugnata; che, in particolare, la dichiarazione secondo cui soffrirebbe di un'amnesia, a causa della quale non sarebbe stato in grado di rispondere alle domande dell'esperto (cfr. verbale 2 pag. 2), è una mera affermazione di parte non corroborata da alcunché; che, inoltre, in considerazione di quanto esposto in precedenza, non soccorrono le allegazioni secondo cui la sua giovane età durante il soggiorno in Palestina ed il fatto che non vi avrebbe frequentato la scuola esplicherebbero le lacune in merito agli aspetti testati dall'esperto e che la sua parlata presenterebbe elementi dell'arabo maghrebino, perché avrebbe trascorso diversi anni in Tunisia ed in Algeria, dove sarebbe cresciuto e diventato adulto (cfr. ibidem pag. 3); che, difatti, a differenza di quanto invocato in sede ricorsuale (cfr. ricorso pag. 2), non è verosimile che, benché egli abbia trascorso i suoi primi undici di anni in Palestina con la madre palestinese, egli non disponga di alcuna conoscenza in merito alla geografia del Paese (quali, ad esempio, il nome di città oltre a quella di C._______) e non sia in grado di nominare né i giochi tipici ivi praticati dai bambini, e, pertanto, anche da lui (menzionando, invece, un gioco sconosciuto in detto Paese), né i piatti tipici e gli ingredienti caratterizzanti la prima colazione palestinese, ossia

D-1477/2011 Pagina 9 olio di oliva e timo; che, oltremodo, sebbene abbia asserito di aver lasciato la Palestina ad undici anni, è inverosimile che, dopo detto lasso di tempo vissuto in un contesto palestinese, egli non presenti più alcuna accezione linguistica dell'arabo d'uso in detto Paese, rispettivamente non utilizzi, e, addirittura, ignori il significato di determinate parole di uso tipicamente palestinese, che da una persona che vi ha vissuto oltre dieci anni, benché nell'infanzia, ci si potrebbe attendere conosca e rammenti per il corso della vita, che, in ragione di quanto esposto, il Tribunale ritiene inverosimile che l'insorgente provenga dalla Palestina; che, pertanto, lo stesso ha celato la sua vera identità; che non vi è quindi motivo di scostarsi dalla decisione dell'autorità di prime cure, che, in virtù di quanto precede, la presa di conoscenza diretta da parte del Tribunale del contenuto della registrazione telefonica dell'esame LINGUA non risulta necessaria, che, in virtù delle emergenze processuali, ne discende che l’UFM ha rettamente considerato siccome adempiti i presupposti per la pronuncia di una decisione di non entrata nel merito ai sensi dell’art. 32 cpv. 2 lett. b LAsi per inganno sull'identità giusta l'art. 1a lett. a dell'ordinanza 1 dell'11 agosto 1999 sull'asilo relativa a questioni procedurali (OAsi 1, RS 142.311), che, pertanto, in materia di non entrata nel merito il ricorso, destituito d'ogni e benché minimo fondamento, non merita tutela e la decisione impugnata va confermata, che il ricorrente non adempie le condizioni in virtù delle quali l'UFM avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla Svizzera (artt. 14 cpv. 1-2 e 44 cpv. 1 LAsi nonché art. 32 OAsi 1), che l'esecuzione dell'allontanamento è regolamentata all'art. 83 della legge federale del 16 dicembre 2005 sugli stranieri (LStr, RS 142.20); che, giusta suddetta norma, l'esecuzione dell'allontanamento deve essere possibile, ammissibile e ragionevolmente esigibile; che la questione del carattere possibile, ammissibile e esigibile dev'essere esaminata d'ufficio; che, tuttavia, questo principio è limitato dall'obbligo del ricorrente di collaborare all'accertamento dei fatti giusta l'art. 8 cpv. 1 LAsi (cfr. Sentenza del Tribunale D-3975/2007 del 15 giugno 2007, consid. 3.4; Walter Kälin, Grundriss des Asylverfahrens, Basile e Francoforte sul

D-1477/2011 Pagina 10 Meno, 1990, pag. 262); che trattasi di un tipico caso d'applicazione dell'art. 13 cpv. 1 lett. c PA, che, avendo il ricorrente violato l'obbligo di collaborare segnatamente con riferimento all'indicazione della sua vera cittadinanza, a lui senza dubbio nota, non spetta alle autorità in materia d'asilo determinare il suo vero Paese d'origine ed eventuali ostacoli all'esecuzione dell'allontanamento verso suddetto Paese, che, nella misura in cui codesto Tribunale ha confermato la decisione di non entrata nel merito dell'UFM relativa alla domanda d'asilo dell'insorgente, quest'ultimo non può prevalersi del principio del divieto di respingimento (art. 5 cpv. 1 LAsi), generalmente riconosciuto nell'ambito del diritto internazionale pubblico ed espressamente enunciato all'art. 33 della Convenzione del 28 luglio 1951 sullo statuto dei rifugiati (Conv., RS 0.142.30), che, in siffatte circostanze, non v'è motivo di considerare l'esistenza di un rischio personale, concreto e serio per il ricorrente di essere esposto, in caso di allontanamento nel suo Paese d'origine, ad un trattamento proibito, in relazione all'art. 3 della Convenzione del 4 novembre 1950 per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU, RS 0.101) o all'art. 3 della Convenzione del 10 dicembre 1984 contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti (Conv. tortura, RS 0.105; cfr. GICRA 1996 n. 18), che, pertanto, l'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente è ammissibile (art. 44 cpv. 2 LAsi e art. 83 cpv. 3 LStr), che, d'altronde, in relazione all'art. 83 cpv. 4 LStr, avendo dissimulato la sua nazionalità, il ricorrente ha reso impossibile la ricerca di pericoli concreti e suscettibili di minacciarlo nel suo effettivo Paese d'origine, che, pertanto, l'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente nel suo Paese d'origine deve essere altresì considerata ragionevolmente esigibile (art. 44 cpv. 2 LAsi e art. 83 cpv. 4 LStr), che, infine, non risultano impedimenti neppure dal profilo della possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 44 cpv. 2 LAsi e art. 83 cpv. 2 LStr); che il ricorrente, usando della necessaria diligenza, potrà procurarsi ogni documento indispensabile al rimpatrio (art. 8 cpv. 4 LAsi; cfr. Decisone del Tribunale amministrativo federale

D-1477/2011 Pagina 11 svizzero [DTAF] 2008/34 consid. 12 pagg. 513-515); che l'esecuzione dell'allontanamento è dunque pure possibile, che ne discende che l'esecuzione dell'allontanamento è ammissibile, ragionevolmente esigibile e possibile; che per conseguenza, anche in materia d'allontanamento e relativa esecuzione, il gravame va disatteso e la querelata decisione dell'autorità inferiore confermata, che il ricorso, manifestamente infondato, è deciso in procedura semplificata (art. 111a LAsi) dal giudice unico, con l'approvazione di un secondo giudice (art. 111 lett. e LAsi), che, avendo il Tribunale statuito nel merito del ricorso, la domanda d'esenzione dal versamento di un anticipo equivalente alle presumibili spese processuali è divenuta senza oggetto, che, visto l'esito della procedura le spese processuali, di CHF 600.-, che seguono la soccombenza, sono poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 3 lett. a del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]), (dispositivo alla pagina seguente)

D-1477/2011 Pagina 12 Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia: 1. Nella misura in cui ammissibile, il ricorso è respinto. 2. Le spese processuali, di CHF 600.-, sono poste a carico del ricorrente. Tale ammontare dev'essere versato alla cassa del Tribunale amministrativo federale, entro un termine di 30 giorni dalla spedizione della presente sentenza. 3. Questa sentenza è comunicata al ricorrente, all'UFM e all'autorità cantonale competente. Il giudice unico: La cancelliera: Pietro Angeli-Busi Lydia Lazar Köhli Data di spedizione:

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