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Bundesverwaltungsgericht 01.02.2017 D-1463/2015

1 février 2017·Italiano·CH·CH_BVGE·PDF·3,794 mots·~19 min·1

Résumé

Asilo (senza esecuzione dell'allontanamento) | Asilo (senza allontanamento); decisione della SEM del 2 febbraio 2015

Texte intégral

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Corte IV D-1463/2015

Sentenza d e l 1 ° febbraio 2017 Composizione Giudici Daniele Cattaneo (presidente del collegio), Hans Schürch, Walter Lang, cancelliere Lorenzo Rapelli.

Parti A._______, nato il (…), B._______, nata il (…), Siria, ricorrenti,

contro

Segreteria di Stato della migrazione (SEM; già Ufficio federale della migrazione, UFM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore.

Oggetto Asilo (senza allontanamento); decisione della SEM del 2 febbraio 2015 / N (…).

D-1463/2015 Pagina 2

Fatti: A. A.a A._______, cittadino siriano di religione cristiana e confessione siroortodossa nonché di etnia assira, è nato e cresciuto ad al-Qamishli (arabo) rispettivamente Qamişlo (curdo) nella provincia di al-Hasaka (arabo) rispettivamente Hesiçe (curdo) e vi ha vissuto fino all'espatrio avvenuto il 22 ottobre 2013. Munito di un visto Schengen per visita familiare (tipo C) rilasciato dalla rappresentanza svizzera a Beirut per la durata di 90 giorni è entrato legalmente unitamente alla moglie in territorio elvetico il 2 novembre 2013. In data 8 novembre 2013 i coniugi hanno presentato domanda d'asilo in Svizzera (cfr. verbale di audizione del 13 novembre 2013 di A._______ [di seguito: verbale 1/Y.T.], pagg. 1 e 3-7). Sentito sui motivi d'asilo, il richiedente ha dichiarato in sostanza e per quanto è qui di rilievo, di essere espatriato per timore di essere ucciso o sequestrato da gruppi JIhadisti in quanto cristiano (cfr. verbale 1/Y.T., pag. 7 e verbale di audizione del 15 luglio 2014 di A._______ [di seguito: verbale 2/Y.T.], pag. 6). A.b La moglie B._______, a sua volta cittadina siriana di religione cristiana, confessione siro-ortodossa e etnia assira, è nata e cresciuta ad al-Qamishli dove ha vissuto fino al suo espatrio. Sentita separatamente ha indicato di essere espatriata a causa dei terroristi che perseguiterebbero i cristiani e per la situazione di insicurezza e precarietà causata dal conflitto in essere (cfr. verbale di audizione del 13 novembre 2013 di B._______ [di seguito: verbale 1/L.C.], pagg. 1 e 3-7 e verbale di audizione del 15 luglio 2014 di B._______ [di seguito: verbale 2/L.C., pag. 6]). B. Con decisione del 2 febbraio 2015, notificata ai richiedenti in data 3 febbraio 2015 (cfr. atto A20/1), la Segreteria di Stato della migrazione (SEM, già Ufficio federale della migrazione, UFM) ha respinto la succitata domanda d'asilo, mentre ha ritenuto attualmente non ragionevolmente esigibile l'esecuzione dell'allontanamento verso la Siria concedendogli l'ammissione provvisoria. C. In data 5 marzo 2015 (cfr. timbro del plico raccomandato; data d'entrata: 6 marzo 2015) gli interessati sono insorti contro detta decisione con ricorso

D-1463/2015 Pagina 3 dinanzi al Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale), chiedendo l'accoglimento del ricorso, l'annullamento della decisione impugnata, il riconoscimento della qualità di rifugiato e la concessione dell'asilo. Altresì hanno presentato, secondo il senso, istanza di concessione dell'assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese di giustizia e del relativo anticipo, con protestate tasse, spese e ripetibili. D. Il Tribunale, con decisione incidentale dell'11 marzo 2015, ha accolto la domanda di assistenza giudiziaria a condizione che fosse dimostrata con un'attestazione d'indigenza e su riserva di un eventuale cambiamento della situazione finanziaria dei ricorrenti. Pertanto ha invitato gli insorgenti a produrre un'attestazione di indigenza oppure a versare un anticipo di CHF 600.– a copertura delle presunte spese processuali, entro il 26 marzo 2015 con comminatoria d'inammissibilità del ricorso in caso di inosservanza. Il 17 marzo 2015 i ricorrenti hanno tempestivamente pagato il suddetto anticipo. E. Con ordinanza del 23 marzo 2015, il Tribunale ha trasmesso alla SEM una copia del gravame ed ha invitato la Segreteria di Stato a presentare una risposta al ricorso entro il 7 aprile 2015. F. In data 31 marzo 2015, la SEM ha inoltrato la risposta al ricorso nella quale ha proposto di respingere il gravame. Tale risposta è stata trasmessa per conoscenza ai ricorrenti. Ulteriori fatti ed argomenti addotti dalle parti negli scritti verranno ripresi nei considerandi qualora risultino decisivi per l'esito della vertenza.

Diritto: 1. Le procedure in materia d'asilo sono rette dalla PA, dalla LTAF e dalla LTF, in quanto la legge sull'asilo (LAsi, RS 142.31) non preveda altrimenti (art. 6 LAsi). Fatta eccezione per le decisioni previste all'art. 32 LTAF, il Tribunale, in virtù dell'art. 31 LTAF, giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 PA prese dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF. La SEM rientra tra dette autorità (cfr. art. 105 LAsi). L'atto impugnato costituisce una decisione ai sensi dell'art. 5 PA.

D-1463/2015 Pagina 4 I ricorrenti hanno partecipato al procedimento dinanzi all'autorità inferiore, sono particolarmente toccati dalla decisione impugnata e vantano un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modificazione della stessa (art. 48 cpv. 1 lett. a-c PA). Pertanto sono legittimati ad aggravarsi contro di essa. I requisiti relativi ai termini di ricorso (art. 108 cpv. 1 LAsi), alla forma e al contenuto dell'atto di ricorso (art. 52 PA) sono soddisfatti. Occorre pertanto entrare nel merito del ricorso. 2. Con ricorso al Tribunale, possono essere invocati la violazione del diritto federale e l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi) e, in materia di diritto degli stranieri, pure l'inadeguatezza ai sensi dell'art. 49 PA (cfr. DTAF 2014/26 consid. 5). Il Tribunale non è vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle argomentazioni delle parti (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2). 3. Preliminarmente il Tribunale osserva che, essendo stati i ricorrenti posti al beneficio dell'ammissione provvisoria per inesigibilità dell'esecuzione dell'allontanamento con decisione del 2 febbraio 2015, oggetto del litigio in questa sede risulta pertanto essere esclusivamente la decisione riguardante il rifiuto della loro domanda d'asilo nonché la pronuncia dell'allontanamento. 4. La Svizzera, su domanda, accorda asilo ai rifugiati secondo le disposizioni della LAsi (art. 2 LAsi). L'asilo comprende la protezione e lo statuto accordati a persone in Svizzera in ragione della loro qualità di rifugiato. Esso include il diritto di risiedere in Svizzera. Giusta l'art. 3 cpv. 1 LAsi, sono rifugiati le persone che, nel Paese d'origine o d'ultima residenza, sono esposte a seri pregiudizi a causa della loro razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le loro opinioni politiche, ovvero hanno fondato timore d'essere esposte a tali pregiudizi. Sono pregiudizi seri segnatamente l'esposizione a pericolo della vita, dell'integrità fisica o della libertà, nonché le misure che comportano una pressione psichica insopportabile (art. 3 cpv. 2 LAsi). Occorre altresì tenere conto dei motivi di fuga specifici della condizione femminile (art. 3 cpv. 2 2ª frase LAsi).

D-1463/2015 Pagina 5 5. 5.1 Nella querelata decisione, la SEM ha considerato le allegazioni circa i motivi d'asilo degli interessati irrilevanti ai sensi dell'art. 3 LAsi. 5.1.1 In particolare, la SEM ha indicato che i problemi allegati dagli insorgenti quali l'insicurezza vigente nella loro regione, le precarie condizioni di vita, il timore per la sorte dei loro figli, le uccisioni di cittadini, i furti e la distruzione delle abitazioni di cristiani come pure dei simboli cristiani da parte di gruppi Jihadisti sarebbero l'espressione della drammatica situazione generale che regna in Siria e non sarebbe quindi rilevante in materia d'asilo, in quanto non vi sarebbero indizi di una volontà da parte dello stato o di terzi di perseguitare individualmente gli interessati. 5.1.2 La SEM ha inoltre negato la sussistenza di una persecuzione collettiva dei cristiani in Siria. In Siria, stato laico, la percentuale di cristiani sull'insieme della popolazione sarebbe stimata attorno al dieci per cento. In linea di massima la popolazione cristiana residente nelle zone controllate dal governo siriano non avrebbe motivo di temere persecuzioni di natura prettamente religiosa. Nelle zone cadute in mano ai ribelli sarebbero invece rimasti pochissimi cristiani anche se tale esodo non sarebbe da ricondurre in primis a persecuzioni per motivi religiosi. Ad ogni modo, i cristiani residenti nelle zone controllate dall'opposizione avrebbero possibilità molto limitate di praticare la loro fede nelle chiese. Sebbene il governo e l'opposizione tentino di ottenere il supporto da parte della comunità cristiana, la maggior parte dei cristiani manterrebbe una posizione neutra, riuscendo ad ottenere un accomodamento con entrambi a seconda della regione di residenza. Tornando quindi alle situazione nelle zone controllate dal regime di al-Assad, la SEM ha riportato che vi sarebbero effettivamente evidenze quanto all’esistenza di singoli casi di cristiani caduti nel mirino delle autorità siriane per aver sostenuto l'opposizione. Ella ha rilevato come tuttavia il carattere di tale persecuzione sarebbe di tipo politico e non religioso e ha concluso pertanto che non vi sarebbero gli estremi per riconoscere una persecuzione sistematica dei cristiani da parte delle autorità della Repubblica Araba di Siria. Diversa sarebbe la situazione della comunità cristiana residente nelle regioni controllate dal sedicente "Stato Islamico" laddove giungerebbero evidenze circa l’esistenza di conversioni forzate di non-musulmani, soprattutto di cristiani e iazidi e di imposizione di particolari tasse a sfondo religioso, il tutto corroborato dal divieto di praticare in pubblico una religione non musulmana. In ragione di ciò quasi tutti i cristiani residenti in tali regioni sarebbero fuggiti verso altre regioni della Siria. Il terrore non colpirebbe soltanto

D-1463/2015 Pagina 6 le minoranze religiose, bensì anche importanti gruppi islamici sunniti e sciiti. Ad ogni modo non si avrebbero dati attendibili riguardo al numero di vittime dello "Stato islamico" né vi sarebbero indicatori di esecuzioni pubbliche di cristiani. Le vittime di esecuzioni pubbliche sarebbero piuttosto combattenti di gruppi ribelli avversi o di attivisti politici che avrebbero opposto resistenza. In generale, in Siria sarebbero inoltre avvenuti pochissimi assassini di cristiani per motivi religiosi. Per queste ragioni, secondo la SEM, la situazione dei cristiani in Siria e quindi la minaccia che pesa su di essi varierebbe da una regione all'altra. Solo una piccola parte dei cristiani sarebbe stata vittima di abusi. Le condizioni per il riconoscimento di una persecuzione collettiva della popolazione cristiana non sarebbero pertanto soddisfatte. 5.2 Con ricorso, gli insorgenti, dopo aver presentato il contesto della guerra civile siriana ed in particolare la situazione dei cristiani, contestano l'insussistenza di una persecuzione collettiva dei cristiani in Siria. Le condizioni di sicurezza atte a tutelare dal punto di vista fisico le minoranze cristiane, nonché le garanzie per permettere a queste ultime di esercitare liberamente la propria fede sarebbero all'evidenza venute meno con l'inesorabile conquista del territorio da parte di gruppi fondamentalisti di matrice islamica. I cristiani sarebbero divenuti bersagli diretti dei gruppi Jihadisti, i quali avrebbero conquistato la maggior parte del territorio siriano e compiendo atti di pulizia etnica nei confronti dei cristiani, i quali avrebbero dovuto condurre la SEM a riconoscere lo statuto di rifugiato ai ricorrenti. Non si tratterebbe infatti più di una semplice esposizione a pericolo generale grave dovuto alla guerra civile ma bensì di “una seria esposizione a pericolo della propria vita e della propria libertà, a causa della semplice appartenenza alla religione cristiana”, situazione che avrebbe tra l’altro spinto il Parlamento Europeo ed il Consiglio di sicurezza dell’ONU ad emanare delle risoluzioni contro lo “Stato Islamico” ed avrebbe portato la comunità internazionale ad intervenire militarmente. 5.3 Nel suo atto responsivo la SEM ha unicamente indicato che il ricorso non conterrebbe nessun elemento o mezzo di prova nuovo suscettibile di modificare il suo punto di vista ed ha quindi proposto le reiezione del ricorso. 6. Come si evince dall'atto ricorsuale, i ricorrenti contestano unicamente l'insussistenza di una persecuzione collettiva dei cristiani in Siria.

D-1463/2015 Pagina 7 6.1 Va qui dunque rilevato che una persona può eccezionalmente allegare a fondamento della sua domanda d'asilo il timore di subire delle persecuzioni non mirate personalmente contro di lei. Tale è il caso in cui il richiedente l'asilo nel suo Paese d'origine o di provenienza appartiene ad un determinato gruppo di persone esposto in maniera effettiva ed intensa a persecuzioni rilevanti ai sensi dell'asilo (cfr. DTAF 2014/32 consid. 6.1; 2013/21 consid. 9). 6.2 Per invalsa prassi, il Tribunale riconosce la sussistenza di una persecuzione collettiva solo a condizioni molto restrittive tant’è che la sola appartenenza ad un determinato gruppo vittima di persecuzioni non è sufficiente per motivare la qualità di rifugiato. Per essere rilevante ai fini dell'asilo, la persecuzione in ragione della sola appartenenza ad un determinato gruppo di persone deve soddisfare le condizioni previste all'art. 3 LAsi circa l'intensità dei pregiudizi o il timore fondato. In primo luogo la persona interessata deve dimostrare la sua appartenenza ad un determinato gruppo di persone. Dipoi v'è da verificare la sussistenza di una persecuzione mirata verso tale gruppo, ovvero bisogna valutare se i provvedimenti esistenti sono indirizzati contro un determinato gruppo di persone oppure in egual misura contro il resto della popolazione. I provvedimenti devono essere caratterizzati da una considerevole intensità. Quest'ultima è data allorquando il provvedimento implica un intervento che compromette la vita, lede l'integrità fisica, nonché, in caso di restrizione della libertà, è di considerevole durata e frequenza. Questi pregiudizi intensi e mirati devono avere l'obiettivo di colpire quanto più possibile tutti i membri di un determinato gruppo ed essere di una portata considerevole in relazione alla grandezza della comunità ("Verfolgungsdichte"). In tale contesto per apprezzare la verosimiglianza della persecuzione è di rilievo soppesare i gravi pregiudizi effettivamente subiti in passato da una porzione considerevole dello stesso gruppo di persone (cfr. DTAF 2014/32 consid. 7.2 con rinvii; 2013/12 consid. 6 con rinvio; 2013/11 consid. 5.4.2 con rinvii). Solo ove le misure di persecuzione siano dirette contro tutti i membri della comunità, e siano nel contempo frequenti e persistenti, i singoli individui facenti parte di tale comunità potranno far valere con successo l'esistenza di un fondato timore di future persecuzioni (cfr. Giurisprudenza ed informazioni della Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo [GICRA] 1995 n. 1 consid. 6a). 6.3 In specie, l’appartenenza dei ricorrenti alla comunità cristiana siriana non è posta in discussione.

D-1463/2015 Pagina 8 6.4 Quo all’esistenza di una persecuzione collettiva, il Tribunale, vista la frammentazione del territorio susseguente alla guerra civile, ha ritenuto opportuno, adottare un approccio regionale (cfr. sentenza del TAF D- 1495/2015 del 21 marzo 2016 consid. 9.4, pubblicata come sentenza di riferimento e riguardante la città di al-Qamishli). 6.5 Il Tribunale ha inoltre già avuto modo di esaminare e constatare la precarietà della situazione in Siria a seguito della perdurante guerra civile (cfr. DTAF 2015/3 consid. 6.2.1-6.2.2). Secondo le frammentarie fonti disponibili, sin dall'inizio delle manifestazioni contro il governo, i cristiani e le altre minoranze avrebbero cercato di rimanere neutrali. Con l'intensificarsi del conflitto queste ultime si sarebbero tuttavia viste obbligate a schierarsi, sostenendo alternativamente il regime o l'opposizione. Seppur non si possa partire dal principio che tutti i cristiani siano sostenitori del regime, è verosimile ritenere che la maggioranza di quest’ultimi risulterebbe essere rimasta fedele ad al-Assad (cfr. sentenza D-1495/2015, consid. 9.2.2 e fonti citate). Con lo scoppio della guerra sembra che i cristiani più abbienti abbiano potuto espatriare dalla Siria e recarsi in Libano oppure nei paesi occidentali, mentre gli altri si sarebbero invece spostati all’interno del territorio siriano verso città o regioni dove la situazione era meno pericolosa (cfr. sentenza D-1495/2015 consid. 9.2.3 e fonti citate). I principali motivi di fuga andrebbero ricondotti ai rischi derivanti dalle operazioni militari, ai bombardamenti, alla povertà e alla criminalità. Oltre ai motivi derivanti dalla situazione di violenza generalizzata, per i cristiani la fuga potrebbe trarre motivazioni anche dal timore di essere presi di mira per la sola appartenenza religiosa. In quanto minoranza, la situazione per questi ultimi sarebbe infatti precaria dal momento che i vari attori agenti nel conflitto li sospetterebbero di sostenere la fazione opposta. Ad aggravare il di per sé già teso contesto è la presenza dell’organizzazione terrorista autoproclamatosi "Stato Islamico" e di altri gruppi Jihadisti. Le minoranze religiose presenti in Siria, tra cui quindi anche i cristiani, temerebbero infatti di essere uccisi o perseguitati da questi attori allorché il governo siriano dovesse cadere (cfr. sentenza D- 1495/2015 consid. 9.2.4 e fonti citate). Il quadro sarebbe reso ancor peggiore a causa dell'ubicazione delle zone da loro abitate, le quali avrebbero acquisito una certa importanza a livello strategico e militare (cfr. Ibidem). 6.6 Gli atti di violenza subiti dai cristiani, quali omicidi, minacce, espulsioni e rapimenti non sarebbero, in linea generale, mossi da motivi religiosi, ma piuttosto da ascrivere alla situazione di violenza generalizzata causata

D-1463/2015 Pagina 9 dalla guerra civile. Nell’integralità del territorio siriano sarebbero relativamente poche le uccisioni di cristiani documentate e riconducibili esclusivamente dall'appartenenza religiosa. Le fonti non sono tuttavia lineari: se da un lato alcuni indicano che gli attacchi di stampo religioso contro i cristiani sarebbero rari e che vi sarebbero inoltre evidenze quanto al fatto che alcuni musulmani avrebbero protetto questi ultimi dai Jihadisti stranieri, dall'altro lato, la fuga massiva dei cristiani dalla Siria lascerebbe presagire una situazione di assoluta precarietà che sembra andare al di là delle mere risultanze della situazione di violenza generalizzata causata dalla guerra civile (cfr. sentenza D-1495/2015 consid. 9.3 e fonti citate). 6.7 In casu va rilevato che i ricorrenti provengono da al-Qamishli nella provincia di al-Hasaka. Ora, il Tribunale in una recente sentenza ha già avuto modo di esaminare nel dettaglio la situazione dei cristiani nella provincia di al-Hasaka, concludendo all’inesistenza di una persecuzione mirata nei loro confronti (cfr. sentenza del TAF E-7028/2014 del 6 dicembre 2016, pubblicata come sentenza di riferimento, consid. 10; sono escluse da tale analisi alcune zone nel sud della provincia ancora sotto il controllo di alcuni gruppi Jihadisti). A pari conclusione giunge anche una precedente e già citata sentenza riguardante proprio la città di al-Qamishli, laddove è stato concluso che essendo tale centro controllato dalle forze filogovernative, non vi sia modo di riconoscere l’esistenza di una persecuzione collettiva all’indirizzo dei cristiani in loco (cfr. sentenza D-1495/2015, pubblicata come sentenza di riferimento, consid. 9). 6.8 Alla luce di quanto precede e considerato il fatto che la situazione non si sia al momento modificata in modo sostanziale e meglio che la città di al-Qamishli così come la grande maggioranza della provincia di al-Hasaka non siano attualmente controllate da gruppi Jihadisti noti per il rischio di perpetramento di violenze sui cristiani (cfr. VAN LINGE THOMAS, the Situation in Syria, 8 Gennaio 2017, consultato su < http://acloser lookonsyria.shoutwiki.com/wiki/File:Situation_in_Syria.png >, consultato il 17 gennaio 2017), occorre concludere anche in questa sede all’insussistenza, per i ricorrenti, di un rischio di subire delle persecuzioni per il semplice fatto della loro appartenenza alla minoranza cristiana. 6.9 Senza pregiudizio alcuno per quanto esposto sin qui, occorre quantomeno rilevare il fatto che sia innegabile che la popolazione cristiana del luogo abbia dovuto e debba attualmente far fronte a carenze nella protezione contro degli atti di violenza perpetrati da entità criminali – le quali possono in parte essere ricondotte anche ad attori attivi nel conflitto (segnatamente il rischio di essere oggetto di rapimenti e violenze da parte di

D-1463/2015 Pagina 10 gruppi terroristici) – così come, più genericamente, al peggioramento delle condizioni di sussistenza e di sicurezza. Occorre tuttavia prendere atto del fatto che, come rettamente concluso dall’autorità di prime cure, queste ultime vicissitudini vanno classificate quali conseguenze del conflitto in essere, che, seppur spiacevoli e di indubbia gravità, non possono essere ricondotte a una persecuzione intensa e mirata contro la minoranza religiosa, non essendo peraltro l’appartenenza alla confessione decisiva. Pure l’incontestabile vicinanza con i vari fronti di guerra e le relative conseguenze nefaste, che, come si può ben comprendere, ha causato timori importanti nei ricorrenti, e più in generale, nei residenti della regione presa in esame, non può, ad essa sola, essere ritenuta fondante atti persecutori mirati nei confronti della popolazione cristiana. Queste ultime vicissitudini possono semmai essere prese in conto nell’ambito della valutazione dell’esigibilità dell’allontanamento (cfr. sentenze del Tribunale D-1163/2015 del 22 gennaio 2016 consid. 5.4 e D-1948/2015 del 19 aprile 2016 consid. 6.4), come del resto avvenuto nel caso che ci occupa, laddove la stessa non è stata considerata data dall’autorità di prime cure. Ne consegue che sul punto di questione della qualità di rifugiato il ricorso non merita tutela e la decisione impugnata va confermata. 7. Se respinge la domanda d'asilo o non entra nel merito, la SEM pronuncia, di norma, l'allontanamento dalla Svizzera e ne ordina l'esecuzione; tiene però conto del principio dell'unità della famiglia (art. 44 LAsi). Gli insorgenti non adempiono le condizioni in virtù delle quali la SEM avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla Svizzera (art. 14 cpv. 1 seg. nonché 44 LAsi come pure art. 32 dell'ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311]; DTAF 2013/37 consid. 4.4). Pertanto, anche sul punto di questione della pronuncia dell'allontanamento, il ricorso non merita tutela e la decisione impugnata va confermata. 8. Ne discende che la SEM con la decisione impugnata non ha violato il diritto federale né abusato del suo potere d'apprezzamento ed inoltre non ha accertato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi), altresì, per quanto censurabile, la decisione non è inadeguata (art. 49 PA).

D-1463/2015 Pagina 11 9. Visto l'esito della procedura, le spese processuali di CHF 600.–, che seguono la soccombenza, sono poste a carico dei ricorrenti e prelevate sull'anticipo spese, di CHF 600.–, versato dai ricorrenti il 17 marzo 2015 (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 3 lett. b del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]). 10. La presente decisione non concerne persone contro le quali è pendente una domanda d’estradizione presentata dallo Stato che hanno abbandonato in cerca di protezione, per il che non può essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF). La pronuncia è quindi definitiva.

(dispositivo alla pagina seguente)

D-1463/2015 Pagina 12 Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia: 1. Il ricorso è respinto. 2. Le spese processuali, di CHF 600.–, sono poste a carico dei ricorrenti e prelevate sull'anticipo versato il 17 marzo 2015. 3. Questa sentenza è comunicata ai ricorrenti, alla SEM e all'autorità cantonale competente.

Il presidente del collegio: Il cancelliere:

Daniele Cattaneo Lorenzo Rapelli

Data di spedizione:

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