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Bundesverwaltungsgericht 13.03.2009 D-1403/2009

13 mars 2009·Italiano·CH·CH_BVGE·PDF·3,088 mots·~15 min·2

Résumé

Asilo (non entrata nel merito) e allontanamento | Asilo (non entrata in merito) ed allontanamento; d...

Texte intégral

Corte IV D-1403/2009 {T 0/2} Sentenza d e l 1 3 marzo 2009 Giudice Claudia Cotting-Schalch, giudice unico, con l'approvazione del giudice Bruno Huber; cancelliera Chiara Piras. A._______, Niger, alias B._______, Niger, ricorrente, contro Ufficio federale della migrazione UFM, Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore. Asilo (non entrata in merito) ed allontanamento; decisione dell'UFM del 24 febbraio 2009 / N [...]. Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Composizione Parti Oggetto

D-1403/2009 Fatti: A. L'8 giugno 2008, l'interessato – dichiaratosi minorenne ed originario di C._______ (Niger) – ha presentato una domanda d'asilo in Svizzera. Ha dichiarato, in sostanza e per quanto è qui di rilievo (cfr. verbali d'audizione del 25 giugno 2008 e del 2 febbraio 2009), di essere espatriato dopo la morte del padre nel (...) per paura di essere ucciso dagli abitanti del suo villaggio. Come primo genito avrebbe, infatti, dovuto prendere il posto del padre come “principe” dell'oracolo “D._______” ed effettuare dei riti e dei sacrifici umani a beneficio dell'oracolo. Sua madre avrebbe però deciso di sottrarlo a tale compito e lo avrebbe aiutato ad espatriare. Con l'aiuto di un uomo bianco, si sarebbe recato a E._______, dove avrebbe preso l'aereo per F._______. Arrivato in Francia, avrebbe preso un treno diretto per la Svizzera, dove sarebbe arrivato in data 8 giugno 2008. B. Il 24 febbraio 2009, l'UFM non è entrato nel merito della citata domanda ai sensi dell'art. 32 cpv. 2 lett. a della legge sull'asilo del 26 giugno 1998 (LAsi, RS 142.31). Detto Ufficio ha anche pronunciato l'allontanamento dell'interessato dalla Svizzera e l'esecuzione dell'allontanamento siccome lecita, esigibile e possibile. C. Il 4 marzo 2009, l'interessato ha inoltrato ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo federale (TAF) contro la menzionata decisione dell'UFM. Ha chiesto l'annullamento della decisione impugnata e la trasmissione degli atti di causa all'autorità inferiore per una nuova decisione nel merito. Ha altresì presentato una domanda d'esenzione dal versamento dell'anticipo a copertura delle presumibili spese processuali. Diritto: 1. Il TAF giudica definitivamente i ricorsi contro le decisioni dell'UFM in materia d'asilo (art. 31 e art. 33 lett. d della legge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005 [LTAF, RS 173.32], Pagina 2

D-1403/2009 art. 105 LAsi e art. 83 lett. d della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 [LTF, RS 173.110]). 2. V'è motivo d'entrare nel merito del ricorso che adempie le condizioni d'ammissibilità di cui all'art. 48 cpv. 1 e all'art. 52 della legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021) nonché all'art. 108 cpv. 2 LAsi. 3. 3.1 Giusta l'art. 33a cpv. 2 PA, applicabile per rimando dell'art. 37 LTAF, nei procedimenti su ricorso è determinante la lingua della decisione impugnata. Se le parti utilizzano un'altra lingua, il procedimento può svolgersi in tale lingua. 3.2 Nel caso concreto, la decisione impugnata è stata resa in italiano ed il ricorso è stato presentato in tale lingua, di modo che la presente sentenza va redatta in italiano. 4. Nella decisione impugnata, l'UFM ha sottolineato che il ricorrente non ha consegnato alle autorità in materia d'asilo dei documenti d'identità o di viaggio entro il termine previsto dalla legge. Inoltre, egli non avrebbe addotto motivi scusabili per giustificare la mancata consegna di tali documenti. Nell'ambito delle audizioni, l'insorgente avrebbe, infatti, dichiarato di non essere mai stato in possesso di un documento d'identità o di viaggio e di non essere in grado di contattare la madre in Patria. L'autorità inferiore ha però sottolineato che le modalità di viaggio asserite dal ricorrente, secondo cui avrebbe transitato dalla Francia con l'aiuto di un passatore senza avere subito dei controlli personali, sarebbero stereotipate e di conseguenza inverosimili al punto tale che il fatto di non avere prodotto il passaporto utilizzato per il viaggio sarebbe da ritenere come indizio che il ricorrente ha dissimulato i documenti di viaggio per il beneficio della causa. Inoltre, l'UFM ha constatato che le allegazioni riportate dal ricorrente in riguardo ai motivi d'asilo sarebbero inconsistenti e non comporterebbero indizi reali e concreti. Infine, l'UFM ha ritenuto possibile per il ricorrente recarsi in un altro villaggio del proprio Paese, ritenuto che i problemi addotti sarebbero circoscritti localmente, in particolare al villaggio di C._______. Pagina 3

D-1403/2009 5. Nel gravame, il ricorrente ha ribadito di non essere in possesso di un documento d'identità o di viaggio e di non avere né visto i documenti utilizzati dal passatore, che lo avrebbe accompagnato in Europa, né subito controlli alle frontiere. Di conseguenza, avrebbe presentato motivi che giustificherebbero la mancata presentazione dei documenti d'identità in modo tale che l'UFM avrebbe dovuto entrare nel merito della sua domanda d'asilo. Inoltre, avrebbe presentato un racconto coerente e dettagliato, rispondendo in modo preciso a tutte le domande poste dal collaboratore dell'UFM. Di conseguenza, per la necessità di svolgere ulteriori accertamenti per la determinazione della qualità di rifugiato, l'autorità inferiore avrebbe dovuto entrare nel merito della sua domanda d'asilo. Infine, l'insorgente ha sottolineato di essere minorenne e che sarebbe, dunque, stato necessario nominare una persona di fiducia. 6. 6.1 Giusta l'art. 7 cpv. 2 dell'Ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 (OAsi 1, RS 142.311), per il richiedente l'asilo minorenne, che non è accompagnato, viene nominata una persona di fiducia per la durata della procedura d'asilo o d'allontanamento, ma al massimo fino alla nomina di un curatore o di un tutore, oppure fino al raggiungimento della maggiore età. La designazione di una persona di fiducia presuppone tuttavia la dimostrazione da parte del richiedente l'asilo, perlomeno nel senso della probabilità preponderante, dell'allegata minorità (v. Giurisprudenza ed Informazioni della Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo [GICRA] 2001 n. 22 e relativo riferimento). Nell'ambito dell'accertamento dei fatti è altresì possibile ricorrere all'ausilio di metodi scientifici (art. 7 cpv. 1 OAsi 1). 6.2 Nella fattispecie, il TAF osserva che, da un lato, l'insorgente non ha saputo fornire indicazioni suscettibili di rendere altrimenti plausibile la dichiarata minore età. In particolare, nel corso dell'audizione del 25 giugno 2008 si è contraddetto sulla sua data di nascita, asserendo in un primo momento di essere nato nel (...), per poi ribadire di essere nato nel (...) (cfr. verbale d'audizione del 25 giugno 2008 pag. 5). Dall'altro lato, dall'esame radiologico, effettuato il (...), risulta un'età ossea del ricorrente superiore ai 18 anni e nettamente maggiore all'allegata età di 16 anni e 5 mesi. Per di più, non ha fornito valide Pagina 4

D-1403/2009 giustificazioni per la mancata produzione di documenti d'identità o di viaggio ed è stato impreciso sulla sua biografia e sull'età dei propri genitori (cfr. verbale d'audizione del 25 giugno 2008 pag. 4 e 5). Di conseguenza e conto tenuto dell'insieme delle circostanze del caso di specie, segnatamente della genericità ed imprecisione delle argomentazioni ricorsuali, non v'è ragione di censurare la mancata designazione al ricorrente di una persona di fiducia ai sensi dell'art. 17 cpv. 3 LAsi, in quanto l'insorgente non è stato in grado di corroborare l'allegata minorità. 7. 7.1 Giusta l'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi, non si entra nel merito di una domanda d'asilo se il richiedente non consegna alle autorità alcun documento di viaggio o d'identità entro 48 ore dalla presentazione della domanda. Giusta l'art. 32 cpv. 3 LAsi, il cpv. 2 lett. a non si applica se il richiedente può rendere verosimile di non essere in grado, per motivi scusabili, di consegnare documenti di viaggio o d'identità entro 48 ore dalla presentazione della domanda (lett. a), se la qualità di rifugiato del ricorrente è accertata in base all'audizione, nonché in base all'art. 3 e all'art. 7 LAsi (lett. b), o se l'audizione rileva che sono necessari ulteriori chiarimenti per accertare la qualità di rifugiato o l'esistenza di un impedimento all'esecuzione dell'allontanamento (lett. c). 7.2 Sono documenti di viaggio e d'identità ai sensi di legge quelli ufficiali, segnatamente il passaporto e la carta d'identità, che permettono un'identificazione certa del richiedente l'asilo (in particolare della sua cittadinanza) e che ne assicurano il rimpatrio senza necessità di particolari formalità amministrative. Per contro, non sono documenti validi giusta l'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi quelli emessi per altri scopi, come la licenza di condurre, la carta professionale, il certificato di nascita, la carta scolastica o l'attestato di fine degli studi (Decisioni del Tribunale amministrativo federale svizzero [DTAF] 2007/7 consid. 6). 7.3 Inoltre, con la modifica della LAsi del 16 dicembre 2005, il legislatore ha pure introdotto una procedura d'esame materiale, accelerata e sommaria, delle domande che si fondano su allegazioni manifestamente inconsistenti o manifestamente irrilevanti. La manifesta irrilevanza può risultare, fra l'altro, dalla palese assenza di una sufficiente intensità dei pregiudizi, dall'inattualità degli stessi Pagina 5

D-1403/2009 nonché dalla evidente esistenza di un'alternativa di rifugio interna dalle persecuzioni statali oppure di un'appropriata protezione statale contro l'agire illegittimo di terzi (DTAF 2007/8 consid. 5.6.4 e 5.6.5). 8. Il ricorrente, senza valide ragioni, non ha tempestivamente presentato documenti di viaggio o d'identità ai sensi di legge, benché l'UFM l'abbia invitato ad esibirli al momento dell'inoltro della sua domanda d'asilo, l'8 giugno 2008 (cfr. formulario agli atti A 3/1). Egli ha dichiarato di non avere mai posseduto né la carta d'identità, né il passaporto e di non avere modo di procurarseli, in quanto non saprebbe dove e come contattare la madre (cfr. verbale d'audizione del 2 febbraio 2009 pag. 3). Peraltro, egli ha dichiarato di avere viaggiato in compagnia di una persona, senza conoscerne il nome e senza essere al corrente del prezzo pagato per il viaggio. Inoltre, avrebbe raggiunto la Svizzera viaggiando in aereo da E._______ (Niger) a F._______ (Francia), dove avrebbe trascorso un giorno, prima di raggiungere Zurigo in treno. Non saprebbe, altresì, né l'identità con la quale avrebbe viaggiato, né avrebbe subito controlli passando le frontiere (cfr. ibidem pag. 6). Questo Tribunale osserva che varcare il confine Schengen, come avrebbe fatto il ricorrente, senza alcun documento d'identità o di viaggio valido, costituisce al momento attuale un'impresa pressoché impossibile. Oltre a ciò, vale rilevare che il ricorrente si è espresso in modo molto vago ed evasivo nel merito al suo spostamento dal Niger in Svizzera (cfr. verbale d'audizione del 2 febbraio 2009 pag. 10 e 11). Non soccorrono, infatti, l'insorgente le dichiarazioni rese circa le circostanze del suo viaggio di espatrio, secondo cui avrebbe viaggiato senza documenti, senza sapere il prezzo del viaggio o il nome del passatore. A tale proposito il ricorrente non è riuscito a fornire alcun riferimento concreto, per esempio quanto all'aeroporto di partenza e di arrivo, alla data ed alla durata del volo ed al copolinea del treno (cfr. ibidem). Di conseguenza, e vista l'inconsistenza e l'inattendibilità dell'insieme di tali dichiarazioni, questo Tribunale ritiene che l'insorgente non possa avere viaggiato nelle condizioni descritte e v'è dunque ragione di concludere che egli dissimuli i documenti d'identità per i bisogni della causa. Infine, questo Tribunale rileva che se un richiedente non aveva ragioni valide per giustificare la mancata esibizione di documenti ai sensi di legge in procedura di prima istanza, non v'è motivo d'annullare la decisione di non entrata nel merito Pagina 6

D-1403/2009 quand'anche avesse a presentare un siffatto documento in sede di ricorso (v. sentenza del Tribunale amministrativo federale D-8199/2007 del 18 dicembre 2007 consid. 8 e relativo riferimento). 9. Il TAF rileva, inoltre, che il ricorrente non ha presentato, all'infuori di generiche censure, argomenti o prove suscettibili di giustificare una diversa valutazione, rispetto a quella di cui all'impugnata decisione. Le allegazioni decisive in materia d'asilo s'esauriscono, infatti, in mere affermazioni di parte non corroborate da alcun elemento della benché minima consistenza, in sostanza per le ragioni indicate nel provvedimento litigioso (art. 109 cpv. 3 LTF in relazione all'art. 6 LAsi, all'art. 37 LTAF ed all'art. 4 PA). Basti rilevare che il ricorrente ha dichiarato sostanzialmente di essere espatriato per il timore di essere ucciso dagli abitanti del suo villaggio a causa del suo rifiuto di subentrare al padre come “principe” dell'oracolo “D._______”. Come rettamente evidenziato dall'autorità inferiore, questo Tribunale osserva che la vicenda raccontata dell'insorgente a sostegno della sua domanda d'asilo è del tutto inverosimile, in particolare riguardo alle asserite persecuzioni – di cui pretenderebbe essere vittima – da parte degli abitanti del proprio villaggio. Il ricorrente si è, infatti, espresso in modo vago e stereotipato sul compito di “principe” che avrebbe dovuto assumere e sulla morte del padre avvenuta nel (...) del (...). I suoi timori si basano, infatti, esclusivamente sul fatto che egli sarebbe il primo genito (cfr. verbale d'audizione del 2 febbraio 2009 pag. 7) e che quindi, rischierebbe di essere ucciso. Vale sottolineare, che il ricorrente ha affermato di essere nato per servire l'oracolo e che resta, dunque, incomprensibile come la madre abbia potuto decidere di farlo espatriare al posto di fargli assumere tale compito (cfr. verbale d'audizione del 2 febbraio 2009 pag. 7). Inoltre, questo Tribunale rileva che il ricorrente ha dichiarato di non avere denunciato le asserite persecuzioni alle autorità statali, preferendo rifugiarsi all'estero (cfr. verbale d'audizione del 2 febbraio 2009 pag. 10). Tale comportamento risulta palesemente inverosimile e contro ogni logica di vita e non spiega il perché il ricorrente non abbia deciso di recarsi in un altro luogo in Patria (cfr. verbale d'audizione del 2 febbraio 2009 pag. 10), invece di intraprendere un viaggio verso l'Europa. Per di più, non v'è manifestamente motivo di ritenere che il ricorrente non possa ottenere in patria, se opportunamente sollecitata, un'appropriata protezione contro l'eventuale futuro agire illegittimo di terzi nei suoi confronti. Di conseguenza, le generiche affermazioni del ricorrente sono da Pagina 7

D-1403/2009 ritenersi come manifestamente carenti, inverosimili e quindi poco credibili, come, peraltro, lo è anche il resto del suo racconto (cfr. considerandi 6.2 e 8 del presente giudizio), al punto tale che non può essere escluso che il resoconto sia stato consapevolmente costruito ad arte per i bisogni della causa. 10. Ritenuta la manifesta inconsistenza delle allegazioni decisive presentate dal ricorrente (v. consid. 9 del presente giudizio), non risultano elementi da cui dedurre la necessità d'ulteriori accertamenti ai fini della determinazione della qualità di rifugiato. Inoltre, non si giustificano neppure delle misure di istruzione complementari ai fini di accertare l'esistenza di un eventuale impedimento all'esecuzione dell'allontanamento ai sensi dell'art. 32 cpv. 3 lett. c LAsi (v. consid. 13 del presente giudizio). 11. Di conseguenza, in materia di non entrata nel merito, il ricorso, destituito d'ogni e benché minimo fondamento, non merita tutela e la decisione impugnata va confermata. 12. Il ricorrente non adempie le condizioni in virtù delle quali l'UFM avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla Svizzera (art. 14 cpv. 1 e cpv. 2, art. 44 cpv. 1 LAsi nonché art. 32 Oasi 1). 13. L'esecuzione dell'allontanamento è regolamentata all'art. 83 della legge federale del 16 dicembre 2005 sugli stranieri (LStr, RS 142.20), entrata in vigore il 1° gennaio 2008. Questa disposizione ha rimpiazzato l'art. 14a dell'abrogata legge federale del 16 marzo 1931 concernente la dimora e il domicilio degli stranieri (LDDS, RS 142.20). 13.1 Giusta l'art. 83 cpv. 1 LStr, l'esecuzione dell'allontanamento deve essere possibile (art. 83 cpv. 2 LStr), ammissibile (art. 83 cpv. 3 LStr) e ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStr). 13.2 Dalle carte processuali non emergono elementi da cui desumere che l'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente in Niger possa violare l'art. 25 cpv. 2 della Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 (Cost., RS 101), l'art. 33 della Pagina 8

D-1403/2009 Convenzione sullo statuto dei rifugiati del 28 luglio 1951 (Conv., RS 0.142.30), l'art. 5 LAsi (divieto di respingimento) nonché l'art. 83 cpv. 3 LStr o esporre il ricorrente in patria al rischio reale ed immediato di trattamenti contrari all'art. 3 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali del 4 novembre 1950 (CEDU, RS 0.101) o all'art. 3 della Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 10 dicembre 1984 (Conv. tortura, RS 0.105). 13.3 Premesso ciò, quanto agli ostacoli all'esecuzione dell'allontanamento riconducibili all'art. 83 cpv. 4 LStr, il TAF osserva che in Niger non vige attualmente una situazione di guerra civile o violenza generalizzata che coinvolga l'insieme della popolazione nella totalità del territorio nazionale. Inoltre, il ricorrente è giovane, celibe ed ha una certa esperienza professionale (come manovale nei cantieri edili; cfr. verbale d'audizione del 25 giugno 2008 pag. 2). Egli non ha altresì preteso nel gravame di soffrire di gravi problemi di salute tali da giustificare un'ammissione provvisoria (v. sulla problematica GICRA 2003 n. 24), senza che ad un esame d'ufficio degli atti di causa emerga la necessità di una permanenza dell'insorgente in Svizzera per motivi medici. In siffatte circostanze, l'autorità inferiore ha rettamente ritenuto siccome adempiti i presupposti per formulare una prognosi favorevole con riferimento alle effettive possibilità per l'insorgente di un adeguato reinserimento sociale nel suo Paese d'origine. 13.4 Infine, non risultano impedimenti neppure dal profilo della possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 83 cpv. 2 LStr). Il ricorrente, usando della necessaria diligenza, potrà procurarsi ogni documento indispensabile al rimpatrio. L'esecuzione dell'allontanamento è dunque pure possibile. 14. L'esecuzione dell'allontanamento è ammissibile, esigibile e possibile per le ragioni indicate al considerando 13 del presente giudizio. Per conseguenza, anche in materia d'allontanamento e relativa esecuzione, il gravame va disatteso e la querelata decisione confermata. 15. Il ricorso, manifestamente infondato, è deciso in procedura Pagina 9

D-1403/2009 semplificata (art. 111a LAsi) dal giudice unico, con l'approvazione di un secondo giudice (art. 111 lett. e LAsi). 16. Il TAF, avendo statuito nel merito del ricorso, la domanda d'esenzione dal versamento di un anticipo equivalente alle presumibili spese processuali, è divenuta senta oggetto. 17. Visto l'esito della procedura, le spese processuali, che seguono la soccombenza, sono poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e cpv. 5 PA nonché art. 3 lett. a del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]). (dispositivo alla pagina seguente) Pagina 10

D-1403/2009 Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia: 1. Il ricorso è respinto. 2. La domanda d'esenzione dal versamento dell'anticipo a copertura delle presumibili spese processuali è divenuta senza oggetto. 3. Le spese processuali, di CHF 600.-, sono poste a carico del ricorrente. Tale ammontare dev'essere versato alla cassa del Tribunale amministrativo federale, entro un termine di 30 giorni dalla spedizione della presente sentenza. 4. Comunicazione a: - ricorrente (plico raccomandato; allegato: bollettino di versamento) - UFM, Divisione Soggiorno (in copia; n. di rif. N [...]) - G._______ (in copia) Il giudice unico: La cancelliera: Claudia Cotting-Schalch Chiara Piras Data di spedizione: Pagina 11

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