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Bundesverwaltungsgericht 12.03.2010 D-1395/2010

12 mars 2010·Italiano·CH·CH_BVGE·PDF·3,286 mots·~16 min·2

Résumé

Asilo (non entrata nel merito) e allontanamento | Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento; ...

Texte intégral

Corte IV D-1395/2010/cac {T 0/2} Sentenza d e l 1 2 marzo 2010 Giudice Daniele Cattaneo, giudice unico, con l'approvazione del giudice Thomas Wespi; cancelliere Carlo Monti; A._______, nato l'8 luglio 1985, alias, B._______, nato l'8 luglio 1985, Georgia, Ufficio federale della migrazione, c/o Centro di registrazione e di procedura, Via Motta 1b, 6830 Chiasso, ricorrente, contro Ufficio federale della migrazione (UFM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore; Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento; decisione dell'UFM del 3 marzo 2010 / N (...). Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Composizione Parti Oggetto

D-1395/2010 Visti: la domanda d'asilo che l'interessato ha presentato in data 8 febbraio 2010 in Svizzera; il documento che l'Ufficio federale della migrazione (UFM) ha rimesso al richiedente il medesimo giorno e mediante il quale l'ha reso attento circa la necessità di consegnare, entro le 48 ore successive all'inoltro della sua istanza, un documento d'identità o di viaggio, con la comminatoria che, in caso di mancata consegna e in assenza di motivi scusabili, non si entra nel merito della sua domanda d'asilo; i verbali d'audizione dell'interessato del 19 febbraio 2010 e del 3 marzo 2010; la decisione dell'UFM del 3 marzo 2010, notificata al richiedente il medesimo giorno (cfr. risultanze processuali); il ricorso del 5 marzo 2010 ed i relativi allegati (cfr. timbro del plico raccomandato, data d'entrata 8 marzo 2010); la copia degli atti dell'UFM trasmessi al Tribunale amministrativo federale (TAF) tramite fax in data 8 marzo 2010; ulteriori fatti ed argomenti addotti dalle parti negli scritti che verranno ripresi nei considerandi qualora risultino decisivi per l'esito della vertenza; e considerato: che le procedure in materia d'asilo sono rette dalla legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021), dalla legge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005 (LTAF, RS 173.32) e dalla legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 (LTF, RS 173.110), in quanto la legge sull'asilo del 26 giugno 1998 (LAsi, RS 142.31) non preveda altrimenti (art. 6 LAsi); che fatta eccezione delle decisioni previste all'art. 32 LTAF, il TAF, in virtù dell'art. 31 LTAF, giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 PA prese dalle autorità menzionate agli art. 33 e 34 LTAF; che l'UFM rientra tra dette autorità (cfr. art. 105 LAsi); Pagina 2

D-1395/2010 che l'atto impugnato costituisce una decisione ai sensi dell'art. 5 PA; che il ricorrente è toccato dalla decisione impugnata e vanta un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modificazione della stessa (art. 48 PA) e che è pertanto legittimato ad aggravarsi contro di essa; che, nell'ambito di ricorsi contro decisioni di non entrata nel merito nei sensi dell'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi, l'oggetto suscettibile d'essere impugnato non può essere esteso alla questione della concessione dell'asilo, che presuppone una decisione nel merito della domanda stessa; che, per conseguenza, la conclusione ricorsuale tendente alla concessione dell'asilo è inammissibile; che i requisiti relativi ai termini di ricorso (art. 50 PA e art. 108 LAsi), alla forma ed al contenuto dell'atto di ricorso (art. 52 PA) sono soddisfatti e che gli altri presupposti processuali sono parimenti adempiuti; che nei citati limiti occorre pertanto entrare nel merito del ricorso; che, giusta l'art. 33a cpv. 2 PA, applicabile per rimando dell'art. 6 LAsi e dell'art. 37 LTAF, nei procedimenti su ricorso è determinante la lingua della decisione impugnata e che, se le parti utilizzano un'altra lingua, il procedimento può svolgersi in tale lingua; che, nel caso concreto, la decisione impugnata è stata resa in italiano ed il ricorso è stato presentato in tale lingua; che, pertanto, la presente sentenza va redatta in italiano; che, nell'ambito delle audizioni sui motivi della domanda d'asilo, l'interessato ha dichiarato di essere cittadino giorgiano, nato a C._______, nella regione dell'D._______, dove avrebbe vissuto dalla nascita fino al 24 o 25 dicembre 2009 (cfr. verbali d'audizione del 19 febbraio 2010, pagg. 1-2 e del 3 marzo 2010, pag. 6); che il richiedente avrebbe lasciato il suo Paese d'origine per il timore di essere arrestato da un corpo di polizia denominato “E._______” o “F._______” per aver filmato la demolizione, tramite cariche esplosive, - a suo dire organizzata dal governo - di un monumento a C._______ il 19 dicembre 2009 che avrebbe causato molte vittime; che, inoltre, sa- Pagina 3

D-1395/2010 rebbe espatriato per sottrarsi ai suoi creditori, i quali l'avrebbero picchiato (cfr. verbali d'audizione del 19 febbraio 2010, pagg. 5-6 e del 3 marzo 2010, pagg. 5 e 9); che il richiedente sarebbe fuggito da C._______ il 24 o il 25 dicembre 2009 e si sarebbe recato a G._______ dove sarebbe rimasto per otto giorni a casa della madre di un suo amico; che, in seguito, sarebbe espatriato, oppure avrebbe soggiornato a H._______ per circa un mese e sarebbe poi espatriato in un autobus - nascosto tra i bagagli attraversando il confine con la Turchia in un luogo a lui sconosciuto; che, dopo un viaggio di due giorni e mezzo, sarebbe arrivato in Grecia, a I._______, oppure in un luogo a lui ignoto dove sarebbe rimasto per un giorno; che avrebbe poi raggiunto l'Italia a J._______ a bordo di una nave; che avrebbe quindi preso un treno per K._______ da dove ne avrebbe preso un altro per giungere in Svizzera il giorno successivo in data 8 febbraio 2010 (cfr. verbali d'audizione del 19 febbraio 2010, pagg. 2, 7 e 8 nonché del 3 marzo 2010, pagg. 3 e 5); che l'interessato non ha esibito sino ad oggi alcun documento d'identità; che, nella decisione impugnata, l'UFM ha considerato, da un lato, che il richiedente non ha consegnato alle autorità competenti in materia d'asilo alcun documento d'identità o di viaggio valevole ai sensi dell'art. 1a lett. b e c dell'ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 (OAsi 1, RS 142.311); dall'altro lato, detto Ufficio ha ritenuto che nessuna delle eccezioni previste all'art. 32 cpv. 3 LAsi è realizzata nel caso di specie; che, di conseguenza, l'UFM non è entrato nel merito della citata domanda ai sensi dell'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi nonché pronunciato l'allontanamento dell'interessato dalla Svizzera e l'esecuzione dell'allontanamento verso la Georgia siccome lecita, esigibile e possibile; che, nel ricorso, l'insorgente ha allegato, in sostanza e per quanto qui di rilievo, di contestare la decisione dell'UFM, in quanto il suo passaporto gli sarebbe stato trattenuto dal passatore e non avrebbe quindi modo per recuperarlo, mentre la carta d'identità sarebbe rimasta a casa sua a C._______; che, in tale ambito, ha affermato che sua nonna non sarebbe in grado di fargliela pervenire essendo lei anziana e casa sua chiusa; che, inoltre, avrebbe perso l'agenda con i numeri di telefono in Grecia, ragione per cui non sarebbe in grado di contattare Pagina 4

D-1395/2010 nessuno; che ciò non gli sarebbe neppure possibile tramite internet, in quanto non avrebbe trovato un luogo d'accesso fino alla data in cui ha redatto il ricorso; che, peraltro, ha ribadito i suoi motivi d'asilo presentati già in sede d'audizione e vi ha aggiunto un link di un sito internet dove avrebbe depositato il suo filmato -, e tre articoli di giornale a riprova delle sue affermazioni circa la suddetta demolizione (cfr. ricorso, pagg. 2-3); che, in conclusione, l'autore del gravame ha chiesto, in via principale, l'annullamento della decisione impugnata, la trasmissione degli atti di causa all'autorità inferiore per una nuova decisione nel merito della sua domanda d'asilo, la concessione dell'asilo e, in via sussidiaria, l'ammissione provvisoria congiuntamente ad una domanda d'esenzione dal versamento dell'anticipo a copertura delle presumibili spese processuali; che, giusta l'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi, non si entra nel merito di una domanda d'asilo, se il richiedente non consegna alle autorità alcun documento di viaggio o d'identità entro 48 ore dalla presentazione della domanda; che, giusta l'art. 32 cpv. 3 LAsi, il cpv. 2 lett. a non si applica se il ri chiedente può rendere verosimile di non essere in grado, per motivi scusabili, di consegnare documenti di viaggio o d'identità entro 48 ore dalla presentazione della domanda (lett. a), se la qualità di rifugiato del ricorrente è accertata in base all'audizione, nonché in base all'art. 3 e all'art. 7 LAsi (lett. b), o se l'audizione rileva che sono necessari ulteriori chiarimenti per accertare la qualità di rifugiato o l'esistenza di un impedimento all'esecuzione dell'allontanamento (lett. c); che sono documenti di viaggio e d'identità ai sensi di legge quelli ufficiali, segnatamente il passaporto e la carta d'identità, che permettono un'identificazione certa del richiedente l'asilo (in particolare della sua cittadinanza) e che ne assicurano il rimpatrio senza necessità di particolari formalità amministrative; che, per contro, non sono documenti validi giusta l'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi quelli emessi per altri scopi, come la licenza di condurre, la carta professionale, il certificato di nascita, la carta scolastica o l'attestato di fine degli studi (cfr. DTAF 2007/7, consid. 6); Pagina 5

D-1395/2010 che, nel caso concreto, il ricorrente, a distanza di un mese dalla presentazione della domanda d'asilo, non ha esibito alcun documento che adempia i citati criteri; che, inoltre, si è semplicemente limitato a dichiarare di non essere in grado di farsi spedire la carta d'identità, in quanto non avrebbe accesso ad internet, perché sua nonna sarebbe troppo anziana e casa sua sarebbe chiusa e che avrebbe perso la sua agenda con i numeri telefonici in Grecia (cfr. verbale d'audizione del 3 marzo 2010, pag. 2 e ricorso, pag. 2); che, a mente di questo Tribunale, quelle addotte dal ricorrente non possono essere ritenute valide ragioni per non presentare tempestivamente i documenti di viaggio o d'identità ai sensi di legge; che, oltre a ciò, interrogato sul suo itinerario, egli ha dichiarato di essere espatriato legalmente munito del suo passaporto; che, nonostante ciò, egli ha affermato di essersi nascosto tra i bagagli di un autobus, cosa che non risulta essere un modo d'agire logico anche se il passatore avesse realmente preso il suo passaporto (cfr. verbali d'audizione del 19 febbraio 2010, pag. 7 e del 3 marzo 2010, pagg. 3-4); che, inoltre, si è contraddetto sul luogo in cui si sarebbe fermato in Grecia, indicando nella prima audizione I._______ per poi, nella seconda audizione, dichiarare di non sapere in quale località sarebbe sceso dall'autobus (cfr. verbali d'audizione del 19 febbraio 2010, pag. 7 e del 3 marzo 2010, pag. 4); che, peraltro, non ha saputo dove avrebbe attraversato il confine con la Turchia (cfr. verbale d'audizione del 3 marzo 2010, pag. 3); che, infine, ha dapprima allegato di aver avuto il suo ultimo domicilio in patria a G._______ per poi asserire di aver soggiornato a H._______ prima dell'espatrio (cfr. verbale d'audizione del 19 febbraio 2010, pagg. 2 e 7); che già, a tutt'oggi, varcare il confine Schengen senza subire alcun controllo, come il ricorrente ha dichiarato di aver fatto, non è privo di difficoltà (cfr. ibidem, pag. 7); che, per di più, l'autore del gravame non ha fornito alcuna spiegazione circa l'apprezzamento dell'autorità inferiore in merito alle modalità del suo viaggio (cfr. ricorso); che vista l'inverosimiglianza e l'inattendibilità dell'insieme di tali dichiarazioni, questo Tribunale ha ragione di considerare che l'insorgente Pagina 6

D-1395/2010 non possa avere viaggiato nelle condizioni descritte per il che v'è regione di ritenere che egli dissimuli i documenti d'identità per i bisogni della causa; che, in conclusione, non avendo né esibito alcun documento d'identità, né fornito una valida giustificazione per la mancata produzione degli stessi, l'eccezione prevista all'art. 32 cpv. 3 lett. a LAsi a favore dell'insorgente non è applicabile; che, in assenza di documenti d'identità, occorre inoltre esaminare se, in applicazione della seconda eccezione dell'art. 32 cpv. 3 lett. b LAsi, in base agli art. 3 e 7 LAsi nonché all'audizione è accertata la qualità di rifugiato del richiedente; che con la modifica della LAsi del 16 dicembre 2005, il legislatore ha pure introdotto una procedura d'esame materiale, accelerata e sommaria, delle domande che si fondano su allegazioni manifestamente inconsistenti o manifestamente irrilevanti; che la manifesta irrilevanza può risultare, fra l'altro, dalla palese assenza di una sufficiente intensità dei pregiudizi, dall'inattualità degli stessi nonché dall'evidente esistenza di un'alternativa di rifugio interna dalle persecuzioni statali oppure di un'appropriata protezione statale contro l'agire illegittimo di terzi (DTAF 2007/8, consid. 5.6.4 e 5.6.5); che l'insorgente ha dichiarato sostanzialmente di essere espatriato dalla Georgia per il timore di esser ucciso da parte di terzi; che il ricorrente non ha presentato, all'infuori di generiche censure, argomenti o prove suscettibili di giustificare una diversa valutazione, rispetto a quella di cui all'impugnata decisione (di non entrata nel merito della domanda d'asilo giusta l'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi); che, basti rilevare, che per quanto riguarda il filmato su internet, quest'ultimo - contrariamente a quanto dichiarato dal ricorrente - non è stato pubblicato un giorno dopo la demolizione del monumento, bensì due giorni dopo, ossia in data 21 dicembre 2009 (cfr. verbali d'audizione del 19 febbraio 2010, pag. 5 e del 3 marzo 2010, pag. 5); che, inoltre, non ha saputo dimostrare che l'utente di nome “L._______”, raffigurato sul sito internet fornito tramite link nel suo ricorso, sia proprio l'insorgente; che, per di più, il nome del filmato non è “M._______” come allegato dall'autore del gravame -, ma “N._______” (cfr. verbale Pagina 7

D-1395/2010 d'audizione del 19 febbraio 2010, pag. 5); che, oltre a ciò, si è contraddetto circa le vittime che avrebbe visto indicando dapprima di aver visto una donna e suo figlio, per poi passare alla versione di una madre e sua figlia (cfr. verbali d'audizione del 19 febbraio 2010, pag. 5 nonché del 3 marzo 2010, pagg. 5 e 8); che poteva sbagliare tale fatto non avendo l'insorgente dichiarato di aver filmato egli stesso quanto accaduto il 19 dicembre 2009; che, inoltre, il ricorrente, oltre a ribadire i suoi motivi d'asilo ed a presentare i succitati mezzi di prova, non ha contestato le contraddizioni rilevate dall'UFM in merito a quanto dichiarato dallo stesso in sede d'audizione; che, premesso ciò, codesto Tribunale non può che concludere che quanto allegato, ossia la demolizione del monumento e le conseguenze per l'insorgente, è inverosimile; che, per quanto concerne il motivo d'asilo legato ai suoi creditori, v'è modo di rilevare che il racconto addotto è palesemente irrilevante in materia d'asilo ai sensi dell'art. 3 LAsi, trattandosi di persecuzioni da parte di terzi; che, in tale ambito, non v'è motivo di ritenere che egli non possa ricevere in patria, se opportunamente sollecitata, un'appropriata protezione contro l'eventuale futuro agire illegittimo di terzi nei suoi confronti; che, di conseguenza, a mente di questo Tribunale, i motivi d'asilo evocati sono - per quanto riguarda la faccenda dei creditori - irrilevanti e sono altresì stati rettamente ritenuti come inverosimili dall'autorità inferiore, giusta l'art. 32 cpv. 3 lett. b LAsi; che, in considerazione di quanto precede, non risultano elementi ai sensi dell'art. 32 cpv. 3 lett. c LAsi da cui dedurre la necessità di ulteriori accertamenti ai fini della determinazione della qualità di rifugiato dell'insorgente medesimo; che, in aggiunta, non si giustificano neppure delle misure di istruzione complementari ai fini di accertare l'esistenza di un eventuale impedimento all'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente (art. 32 cpv. 3 lett. c LAsi); che, da quanto esposto, ne discende che rettamente l'UFM non è entrato nel merito della domanda d'asilo ai sensi dell'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi; Pagina 8

D-1395/2010 che, di conseguenza, in materia di non entrata nel merito, il ricorso, destituito d'ogni e benché minimo fondamento, non merita tutela e la decisione impugnata va confermata; che l'insorgente non adempie le condizioni in virtù delle quali l'UFM avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla Svizzera (art. 14 cpv. 1 e 2 come pure 44 cpv. 1 LAsi nonché art. 32 OAsi 1); che l'esecuzione dell'allontanamento è regolata all'art. 83 della legge federale del 16 dicembre 2005 sugli stranieri (LStr, RS 142.20) giusto il quale l'esecuzione dell'allontanamento deve essere possibile (art. 83 cpv. 2 LStr), ammissibile (art. 83 cpv. 3 LStr) e ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStr); che dalle carte processuali non emergono elementi da cui desumere che l'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente in Georgia possa violare l'art. 25 cpv. 2 della Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 (Cost., RS 101), l'art. 33 della Convenzione sullo statuto dei rifugiati del 28 luglio 1951 (Conv., RS 0.142.30), l'art. 5 LAsi (divieto di respingimento) nonché l'art. 83 cpv. 3 LStr o possa esporre l'insorgente in patria al rischio reale ed immediato di trattamenti contrari all'art. 3 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali del 4 novembre 1950 (CEDU, RS 0.101) o all'art. 3 della Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 10 dicembre 1984 (Conv. tortura, RS 0.105); che, pertanto, l'esecuzione dell'allontanamento dell'insorgente è ammissibile; che, inoltre, notoriamente, la situazione vigente in Georgia non appare caratterizzata da guerra, guerra civile o violenza generalizzata che coinvolga l'insieme della popolazione nell'integralità del territorio nazionale; che, quanto alla situazione personale del ricorrente, egli è giovane ed ha un'esperienza professionale quale operaio edile; che, inoltre, dispone di una rete sociale intatta in patria, segnatamente sua nonna e gli amici della sua defunta madre, i quali si sarebbero sempre presi cura del ricorrente (cfr. verbale d'audizione del 19 febbraio 2010, pagg. 2-3); Pagina 9

D-1395/2010 che l'insorgente non ha nemmeno preteso nel gravame di soffrire di gravi problemi di salute che possano giustificare la sua ammissione provvisoria (cfr. GICRA 2003 n. 24); che, peraltro, da un esame d'ufficio degli atti di causa non emerge la necessità di una permanenza in Svizzera per motivi medici; che, anche da questo punto di vista, l'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente nel suo Paese d'origine è ragionevolmente esigibile; che, infine, non risultano impedimenti neppure dal profilo della possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 83 cpv. 2 LStr); che il ricorrente, usando della necessaria diligenza, potrà procurarsi ogni documento indispensabile al rimpatrio; che l'esecuzione dell'allontanamento è dunque pure possibile; che ne discende che l'esecuzione dell'allontanamento è ammissibile, ragionevolmente esigibile e possibile; che, di conseguenza, sulla base di quanto precede, anche in materia d'allontanamento e relativa esecuzione, il gravame va disatteso e la querelata decisione dell'autorità inferiore confermata; che il ricorso, manifestamente infondato, è deciso in procedura semplificata (art. 111a LAsi) dal giudice unico, con l'approvazione di un secondo giudice (art. 111 lett. e LAsi); che, avendo il TAF statuito nel merito del ricorso, la domanda d'esenzione dal versamento di un anticipo equivalente alle presumibili spese processuali è divenuta senza oggetto; che, visto l'esito della procedura le spese processuali, di CHF 600.-, che seguono la soccombenza, sono poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 3 lett. a del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]); che la presente decisione non può essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d LTF); che la pronuncia è quindi definitiva. Pagina 10

D-1395/2010 Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia: 1. Nella misura in cui ammissibile, il ricorso è respinto. 2. La domanda d'esenzione dal versamento dell'anticipo a copertura delle presunte spese processuali è divenuta senza oggetto. 3. Le spese processuali, di CHF 600.-, sono poste a carico del ricorrente. Tale ammontare dev'essere versato alla cassa del TAF, entro un termine di 30 giorni dalla spedizione della presente sentenza. 4. Comunicazione a: - ricorrente, tramite il Centro di registrazione e di procedura di O._______ (Raccomandata; allegato: bollettino di versamento) - all'UFM, Centro di registrazione e di procedura di O._______ (via fax, per l'incarto N 537 296, con preghiera di notificare la sentenza al ricorrente e di ritornare l'avviso di ricevimento allegato al Tribunale amministrativo federale) - P._______ (via fax) Il giudice unico: Il cancelliere: Daniele Cattaneo Carlo Monti Data di spedizione: Pagina 11

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