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Bundesverwaltungsgericht 10.03.2017 D-1393/2017

10 mars 2017·Italiano·CH·CH_BVGE·PDF·3,222 mots·~16 min·3

Résumé

Asilo ed allontanamento (termine del ricorso accorciato) | Asilo ed allontanamento (termine del ricorso accorciato); decisione della SEM del 23 febbraio 2017

Texte intégral

Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral

Corte IV D-1393/2017

Sentenza d e l 1 0 marzo 2017 Composizione Giudice Daniele Cattaneo, giudice unico, con l'approvazione del giudice Thomas Wespi; cancelliera Sebastiana Stähli.

Parti A._______, nato il (…), con la moglie B._______, nata il (…), ed i figli C._______, nata il (…), D._______, nato il (…), E._______, nato il (…), Albania, ricorrenti,

contro

Segreteria di Stato della migrazione (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore.

Oggetto Asilo ed allontanamento (termine del ricorso accorciato); decisione della SEM del 23 febbraio 2017 / N (…).

D-1393/2017 Pagina 2

Visto: la seconda domanda d'asilo che gli interessati hanno presentato per iscritto in Svizzera in data 26 luglio 2016, i verbali d'audizione del 17 gennaio 2017 di A._______ (di seguito: verbale 1) e di B._______ (di seguito: verbale 2), la decisione della Segreteria di Stato della migrazione (di seguito: SEM) del 23 febbraio 2017, notificata ai ricorrenti il 24 febbraio 2017 (cfr. risultanze processuali), con la quale la SEM ha respinto la domanda d'asilo senza ulteriori chiarimenti (cfr. art. 40 LAsi [RS 142.31]) ed ha pronunciato l'allontanamento dei richiedenti dalla Svizzera nonché l'esecuzione dell'allontanamento siccome lecita, esigibile e possibile ed ha inoltre indicato che il Consiglio federale ha designato l'Albania come Stato esente da persecuzioni ai sensi dell'art. 6a cpv. 2 lett. a LAsi, il ricorso del 3 marzo 2017 (cfr. timbro del plico raccomandato, data d'entrata: 7 marzo 2017) contro la suddetta decisione, con il quale i ricorrenti hanno concluso secondo il senso alla concessione dell'asilo in Svizzera rispettivamente dell'ammissione provvisoria; in subordine, hanno chiesto la concessione di un termine di tre mesi per organizzare la loro partenza verso un paese extracomunitario, l'incarto originale della SEM, pervenuto al Tribunale l'8 marzo 2017, i fatti del caso di specie che, se necessari, verranno ripresi nei considerandi che seguono,

e considerato: che le procedure in materia d'asilo sono rette dalla PA, dalla LTAF e dalla LTF, in quanto la LAsi non preveda altrimenti (art. 6 LAsi), che fatta eccezione per le decisioni previste all'art. 32 LTAF, il Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale), in virtù dell'art. 31 LTAF, giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 PA prese dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF, che la SEM rientra tra dette autorità (art. 105 LAsi),

D-1393/2017 Pagina 3 che l'atto impugnato costituisce una decisione ai sensi dell'art. 5 PA, che i ricorrenti hanno partecipato al procedimento dinanzi all'autorità inferiore, sono particolarmente toccati dalla decisione impugnata e vantano un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modificazione della stessa (art. 48 cpv. 1 PA) e sono pertanto legittimati ad aggravarsi contro di essa, che giusta l'art. 108 cpv. 2 LAsi, il termine di ricorso contro le decisioni giusta l'art. 40 LAsi in combinato disposto con l'art. 6a cpv. 2 lett. a LAsi è di cinque giorni lavorativi, che detto termine è stato osservato, che i requisiti relativi alla forma e al contenuto dell'atto di ricorso (art. 52 PA) sono pure soddisfatti, che occorre pertanto entrare nel merito del ricorso, che i ricorsi manifestamente infondati, ai sensi dei motivi che seguono, sono decisi dal giudice in qualità di giudice unico, con l'approvazione di un secondo giudice (art. 111 lett. e LAsi) e la decisione è motivata soltanto sommariamente (art. 111a cpv. 2 LAsi), che ai sensi dell'art. 111a cpv. 1 LAsi, si rinuncia allo scambio degli scritti, che con ricorso al Tribunale possono essere invocati, in materia d'asilo, la violazione del diritto federale e l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi) e, in materia di diritto degli stranieri, pure l'inadeguatezza ai sensi dell'art. 49 PA (cfr. DTAF 2014/26 consid. 5), che il Tribunale non è vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle argomentazioni delle parti (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2 e relativi riferimenti), che i richiedenti hanno dichiarato di essere cittadini albanesi di etnia Rom e di aver lasciato il loro Paese d'origine a causa della difficoltà a trovare un alloggio ed a provvedere al sostentamento della famiglia (cfr. verbale 1, F36; verbale 2, F25 segg.), che A._______ allega pure delle discriminazioni nei confronti della comunità Rom in Albania (cfr. verbale 1, F55-F56),

D-1393/2017 Pagina 4 che il Consiglio federale designa come Stati sicuri gli Stati in cui, secondo i suoi accertamenti, non vi è pericolo di persecuzioni (art. 6a cpv. 2 lett. a LAsi), che nel caso di specie, i richiedenti sono cittadini albanesi, che il Consiglio federale ha inserito l'Albania nel novero dei paesi esenti da persecuzioni ai sensi dell'art. 6a cpv. 2 lett. a LAsi (cfr. Lista «Safe Countries» ai sensi dell'art. 6a cpv. 2 lett. a LAsi, SEM, stato: giugno 2014); che la Svizzera, su domanda, accorda asilo ai rifugiati secondo le disposizioni della LAsi (art. 2 LAsi); che sono rifugiati le persone che, nel Paese di origine o di ultima residenza, sono esposte a seri pregiudizi a causa della loro razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le loro opinioni politiche, ovvero hanno fondato timore di essere esposte a tali pregiudizi (art. 3 cpv. 1 LAsi), che chiunque domanda asilo deve provare o perlomeno rendere verosimile la sua qualità di rifugiato (art. 7 cpv. 1 LAsi) e la qualità di rifugiato è resa verosimile quando l'autorità la ritiene data con una probabilità preponderante (art. 7 cpv. 2 LAsi), che sono inverosimili in particolare le allegazioni che, su punti importanti, sono troppo poco fondate o contraddittorie, non corrispondono ai fatti o si basano in modo determinante su mezzi di prova falsi o falsificati (art. 7 cpv. 3 LAsi), che nella querelata decisione la SEM ha considerato irrilevanti in materia d'asilo le allegazioni degli interessati, che invero, situazioni sfavorevoli riconducibili a condizioni di vita politiche, economiche o sociali di carattere generale in uno Stato non costituirebbero una persecuzione ai sensi dell'art. 3 LAsi, che i problemi legati all'assenza di un alloggio e all'insufficienza di reddito necessario per sopperire al sostentamento, sarebbero riferiti alla situazione economica e sociale generalmente precaria prevalente nel Paese d'origine, che malgrado la situazione economica e generale in Albania sia problematica, essa riguarderebbe in egual misura tutti i cittadini albanesi ed i motivi ad essa connessa sarebbero dunque irrilevanti ai fini dell'asilo,

D-1393/2017 Pagina 5 che per quanto riguarda le persecuzioni inflitte da terzi sarebbero pertinenti in materia d'asilo qualora lo Stato si rifiutasse o non fosse in grado di offrire una protezione, che la situazione socio-economica generale dei Rom e le condizioni di vita in Albania sarebbero effettivamente difficili, che tuttavia non vi sarebbero indizi né per ritenere una discriminazione sistematica nei confronti della comunità Rom, né per ritenere che le autorità albanesi non entrerebbero nel merito delle denunce sporte dai Rom, che gli attacchi da parte di terzi potrebbero dunque essere oggetto di denunce presso le autorità di sicurezza albanesi e lo Stato, entro le proprie possibilità, avrebbe volontà e capacità di protezione anche nei riguardi di persone appartenenti a minoranze, che i richiedenti, avendo omesso di sporgere denuncia alle autorità per gli attacchi allegati e non avendo ricorso alle vie legali, non avrebbero esaurito i mezzi previsti dalla legge per far valere i loro diritti, che pertanto, non sarebbe legittimo accusare le autorità albanesi dell'eventuale impunità di determinati reati, che inoltre, per quanto riguarda l'aiuto per l'ottenimento di un alloggio, i richiedenti sarebbero liberi di fare di più per ottenere dalle autorità locali un sostegno; che in particolare, essi avrebbero potuto rivolgersi a delle organizzazioni non governative attive in Albania a favore della comunità Rom, che infine, a fronte della situazione politica in Albania, il Consiglio federale avrebbe peraltro deciso di dichiarare l'Albania uno Stato sicuro (safe country) ai sensi dell'art. 6a cpv. 2 lett. a LAsi, che pertanto, la SEM ha ritenuto che le allegazioni degli interessati non soddisferebbero le condizioni richieste per il riconoscimento della qualità di rifugiato previste dall'art. 3 LAsi ed ha respinto la loro domanda d'asilo, che nel ricorso gli insorgenti rilevano che in Albania i Rom sarebbero discriminati, soggetti a violenza e soprusi e non avrebbero alcuna possibilità di lavorare o di ricevere degli aiuti sociali, che i ricorrenti non hanno presentato argomenti o prove suscettibili di giustificare una diversa valutazione rispetto a quella di cui all'impugnata decisione,

D-1393/2017 Pagina 6 che come rettamente considerato dall'autorità inferiore, il Tribunale ritiene che le dichiarazioni dei ricorrenti riguardo i loro motivi d'asilo siano manifestamente irrilevanti, che la nozione di persecuzione presuppone infatti un pregiudizio ad opera di terze persone; che, pertanto, non rientrano in questa definizione i pregiudizi indipendenti dall'agire umano come ad esempio le difficoltà derivanti da una situazione di crisi socio-economica (povertà, condizioni di vita precarie, difficoltà a trovare un impiego o un alloggio, redditi insufficienti), dalla disorganizzazione o dalla mancanza di infrastrutture o da problemi analoghi, ai quali ogni persona, nel paese in questione, può essere confrontata; che di conseguenza, le domande di protezione fondate unicamente sulla situazione personale del richiedente l'asilo, in assenza di agenti esterni di persecuzione, non soddisfano tali condizioni, che pertanto, i problemi degli insorgenti legati alla difficoltà ad ottenere un alloggio ed a provvedere al sostentamento della famiglia non costituiscono una persecuzione ai sensi dell'art. 3 LAsi poiché inerenti alla situazione economica generale in Albania, che per quanto riguarda le discriminazioni nei confronti dei Rom ed in particolare gli attacchi di cui è stato vittima l'insorgente, va anzitutto da una parte rilevato che essi non raggiugono un'intensità tale da poter essere considerati rilevanti in materia d'asilo, che egli è stato alcune volte insultato ed in un episodio è pure stato schiaffeggiato mentre vendeva degli abiti (cfr. verbale 1, F55-F56), che d'altra parte, come a giusto titolo ritenuto dall'autorità inferiore nella decisione impugnata, i ricorrenti avrebbero avuto la possibilità di rivolgersi alle autorità albanesi per denunciare tali discriminazioni, rispettivamente per ottenere protezione, che la semplice allegazione dell'interessato secondo cui non si sarebbe rivolto alle autorità poiché le stesse sarebbero corrotte non potrebbe giustificare la sua indolenza, che inoltre, gli insorgenti non hanno dimostrato che lo Stato non fosse in grado o non avesse la volontà di proteggerli contro le discriminazioni; che per quanto riguarda la possibilità di ottenere protezione dalle autorità albanesi, per evitare ulteriori ripetizioni, si rinvia alle considerazioni dell'autorità inferiore,

D-1393/2017 Pagina 7 che infine, anche per quanto riguarda la richiesta di aiuti sociali, gli insorgenti si sono rivolti una sola volta ad un ufficio senza neppure inoltrare una richiesta scritta (cfr. verbale 1, F49-F50, F52), che essi non hanno nemmeno tentato di rivolgersi a delle organizzazioni caritative attive in favore della comunità Rom (cfr. verbale 1, F51), che pertanto, data la sussidiarietà della protezione internazionale e non avendo gli insorgenti fatto tutto ciò che era loro possibile per far valere i loro diritti, tali discriminazioni non sono rilevanti in materia d'asilo, che di conseguenza, visto quanto sopra, è a giusto titolo che la SEM ha respinto la loro domanda d'asilo, che se respinge la domanda d'asilo o non entra nel merito, la SEM pronuncia, di norma, l'allontanamento dalla Svizzera e ne ordina l'esecuzione, tenendo però conto del principio dell'unità della famiglia (art. 44 LAsi), che gli insorgenti non adempiono le condizioni in virtù delle quali la SEM avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla Svizzera (art. 14 cpv. 1 e 2 nonché art. 44 LAsi come pure art. 32 dell'ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311]); che per quanto concerne l'esecuzione dell'allontanamento, l'art. 83 della legge federale sugli stranieri del 16 dicembre 2005 (LStr, RS 142.20) prevede che la stessa sia ammissibile (cpv. 3), esigibile (cpv. 4) e possibile (cpv. 2), che in caso di non adempimento di una di queste condizioni, la SEM dispone l'ammissione provvisoria (cfr. art. 83 cpv. 1 LStr in relazione all'art. 44 LAsi), che per invalsa prassi del Tribunale, circa l'apprezzamento degli ostacoli all'esecuzione dell'allontanamento, vale lo stesso apprezzamento della prova consacrato al riconoscimento della qualità di rifugiato, ovvero il ricorrente deve provare o per lo meno rendere verosimile l'esistenza di un ostacolo all'esecuzione dell'allontanamento (cfr. DTAF 2011/24 consid. 10.2 e relativi riferimenti), che nella decisione impugnata la SEM ha considerato l'esecuzione dell'allontanamento come ammissibile, ragionevolmente esigibile e possibile,

D-1393/2017 Pagina 8 che non essendo stata loro riconosciuta la qualità di rifugiato, il principio di non respingimento contemplato dall'art. 5 cpv. 1 LAsi non sarebbe applicabile, che inoltre, non sussisterebbero indizi per ritenere un rischio per i richiedenti di essere esposti ad una pena o ad un trattamento vietati dall'art. 3 CEDU, che né la situazione politica vigente in Albania, né altri motivi individuali si opporrebbero all'esecuzione dell'allontanamento, che in Albania vivrebbero molti parenti i quali potrebbero in un primo tempo sostenere i richiedenti ed eventualmente accoglierli, che inoltre, la SEM rinvia alle considerazioni suesposte riguardanti la possibilità di sollecitare l'aiuto di diverse organizzazioni sul posto, che infine, i richiedenti avrebbero raccolto diverse esperienze professionali che potrebbero essere loro d'aiuto nel costruire una nuova base esistenziale, per il che sarebbero riuniti i presupposti per la creazione di una base finanziaria sufficiente al ritorno in Albania, che in sede ricorsuale gli insorgenti chiedono di poter rimanere in Svizzera avendo oltretutto un datore di lavoro svizzero che assumerebbe subito A._______, che giusta l'art. 83 cpv. 3 LStr l'esecuzione dell'allontanamento non è ammissibile se la prosecuzione del viaggio dello straniero verso lo Stato d'origine o di provenienza o verso uno Stato terzo è contraria agli impegni di diritto internazionale pubblico della Svizzera, che nella misura in cui codesto Tribunale ha confermato la decisione della SEM relativa alla domanda d'asilo degli insorgenti, quest'ultimi non possono prevalersi del principio del divieto di respingimento (art. 5 cpv. 1 LAsi), generalmente riconosciuto nell'ambito del diritto internazionale pubblico ed espressamente enunciato all'art. 33 della Convenzione sullo statuto dei rifugiati del 28 luglio 1951 (Conv., RS 0.142.30); che nel caso di specie non v'è inoltre motivo di considerare l'esistenza di un rischio personale, concreto e serio («real risk») per gli insorgenti di essere esposti, in caso di allontanamento nel loro Paese d'origine ad un trattamento contrario all'art. 3 CEDU o all'art. 3 della Convenzione contro la

D-1393/2017 Pagina 9 tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 10 dicembre 1984 (Conv. tortura, RS 0.105), che pertanto, l'esecuzione dell'allontanamento è ammissibile ai sensi delle norme di diritto pubblico internazionale nonché della LAsi, che giusta l'art. 83 cpv. 4 LStr l'esecuzione dell'allontanamento non è ragionevolmente esigibile qualora, nello Stato d'origine o di provenienza, lo straniero venisse a trovarsi concretamente in pericolo in seguito a situazioni quali guerra, guerra civile, violenza generalizzata o emergenza medica, che la situazione vigente in Albania non risulta caratterizzata da guerra, guerra civile o violenza generalizzata che coinvolga l'insieme della popolazione nell'integralità del territorio nazionale, che oltretutto, il Consiglio federale ha inserito l'Albania nella lista dei «Safe Countries» ai sensi dell'art. 6a cpv. 2 lett. a LAsi e da allora si è attenuto a questa valutazione nell'ambito delle periodiche verifiche giusta l'art. 6a cpv. 3 LAsi, che quo alla situazione personale degli insorgenti, va rilevato che essi sono giovani e dispongono di esperienze lavorative in patria quali venditori di capi d'abbigliamento; che l'insorgente ha pure esperienza quale operaio agricolo; che per quanto attiene alle relazioni sociali in patria, i ricorrenti dispongono di una rete sociale soddisfacente sulla quale poter contare per costruirvi una nuova base esistenziale, ritenuto che vi vivono i genitori, due zie e uno zio dell'interessato oltre ai genitori, due fratelli e due sorelle della ricorrente (cfr. verbale 1, F11-F18; verbale 2, F9 segg.), che inoltre, come rettamente ritenuto nella decisione impugnata, in caso di necessità essi potranno sollecitare un aiuto sociale da parte delle autorità o da parte di diverse organizzazioni attive in Albania in favore dei Rom, che il fatto che il ricorrente verrebbe subito assunto da un datore di lavoro svizzero non risulta rilevante, che i ricorrenti non hanno poi preteso nel gravame di soffrire di gravi problemi di salute che possano giustificare un'ammissione provvisoria senza che da un esame d'ufficio degli atti emerga la necessità di una permanenza in Svizzera per motivi medici (cfr. DTAF 2009/2 consid. 9.3.2),

D-1393/2017 Pagina 10 che per le ragioni sopraindicate, l'esecuzione dell'allontanamento è nella fattispecie ragionevolmente esigibile, che infine non risultano impedimenti neppure dal profilo della possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 83 cpv. 2 LStr in relazione all'art. 44 LAsi), che l'esecuzione dell'allontanamento è dunque pure possibile, che di conseguenza anche in materia di allontanamento e relativa esecuzione la querelata decisione va confermata, che di conseguenza, la SEM con la decisione impugnata non ha violato il diritto federale né abusato del suo potere d'apprezzamento ed inoltre non ha accertato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi), altresì, per quanto censurabile, la decisione non è inadeguata (art. 49 PA); che pertanto il ricorso va respinto, che per quanto attiene alla conclusione ricorsuale tendente all'ottenimento di un termine di tre mesi per l'organizzazione della partenza verso un paese extracomunitario, il Tribunale rileva che essa si riferisce alle modalità dell'esecuzione dell'allontanamento, che nell'ambito di un ricorso in materia d'asilo, l'oggetto suscettibile di essere impugnato non può essere esteso alla questione delle modalità dell'esecuzione dell'allontanamento, che tali modalità saranno ulteriormente stabilite dalle competenti autorità cantonali, che pertanto, la conclusione ricorsuale è inammissibile, che visto l'esito della procedura, le spese processuali di CHF 600.– che seguono la soccombenza, sono poste a carico dei ricorrenti (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 3 lett. b del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]), che la presente decisione non concerne persone contro le quali è pendente una domanda di estradizione presentata dallo Stato che hanno abbandonato in cerca di protezione (art. 83 lett. d cifra 1 LTF),

D-1393/2017 Pagina 11 che la decisione non può essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d LTF), che la pronuncia è quindi definitiva.

(dispositivo alla pagina seguente)

D-1393/2017 Pagina 12 Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia: 1. Per quanto ammissibile, il ricorso è respinto. 2. Le spese processuali, di CHF 600.–, sono poste a carico dei ricorrenti. Tale ammontare deve essere versato alla cassa del Tribunale amministrativo federale, entro un termine di 30 giorni dalla spedizione della presente sentenza. 3. Questa sentenza è comunicata ai ricorrenti, alla SEM e all'autorità cantonale.

Il giudice unico: La cancelliera:

Daniele Cattaneo Sebastiana Stähli

Data di spedizione:

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