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Bundesverwaltungsgericht 17.02.2015 D-1379/2014

17 février 2015·Italiano·CH·CH_BVGE·PDF·3,521 mots·~18 min·2

Résumé

Asilo ed allontanamento | Asilo ed allontanamento; decisione dell'UFM del 10 febbraio 2014

Texte intégral

Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral

Corte IV D-1379/2014

Sentenza d e l 1 7 febbraio 2015 Composizione

Giudice Daniele Cattaneo, giudice unico, con l'approvazione del giudice Gabriela Freihofer; cancelliera Sebastiana Stähli.

Parti

A._______, nato il (…), Stato sconosciuto, alias B._______, nato il (…), Repubblica Popolare di Cina, ricorrente,

contro

Segreteria di Stato della migrazione, (SEM; già Ufficio federale della migrazione, UFM) Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore.

Oggetto

Asilo ed allontanamento; decisione dell'UFM del 10 febbraio 2014 / N […].

D-1379/2014 Pagina 2

Visto: la domanda d'asilo che l'interessato ha presentato in Svizzera in data 21 agosto 2013; i verbali d'audizione del 10 settembre 2013 (di seguito: verbale 1) e del 18 novembre 2013 (di seguito: verbale 2); la decisione dell'Ufficio federale della migrazione (di seguito: UFM; ora Segreteria di Stato della migrazione, SEM) del 10 febbraio 2014, notificata al richiedente il 12 febbraio 2014 (cfr. atto A23/1); il ricorso del 14 marzo 2014 (cfr. timbro del plico raccomandato; data d'entrata: 17 marzo 2014); ulteriori fatti ed argomenti addotti dalle parti negli scritti che verranno ripresi nei considerandi qualora risultino decisivi per l'esito della vertenza;

e considerato: che presentato tempestivamente (art. 108 cpv. 1 LAsi [RS 142.31]) contro una decisione in materia d'asilo dell'UFM (art. 6 e 105 LAsi, art. 31- 33 LTAF), il ricorso è di principio ammissibile sotto il profilo degli art. 5, 48 cpv.1 lett. a-c e 52 PA; che occorre pertanto entrare nel merito del ricorso; che i ricorsi manifestamente infondati, ai sensi dei motivi che seguono, sono decisi dal giudice in qualità di giudice unico, con l'approvazione di un secondo giudice (art. 111 lett. e LAsi) e la decisione è motivata soltanto sommariamente (art. 111a cpv. 2 LAsi); che, ai sensi dell’art. 111a cpv. 1 LAsi, si rinuncia allo scambio degli scritti; che, con ricorso al Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale), possono essere invocati la violazione del diritto federale e l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi); che il Tribunale non è vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né

D-1379/2014 Pagina 3 dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle argomentazioni delle parti (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2); che nel corso dell'audizione sulle generalità il richiedente ha dichiarato di essere di etnia tibetana, di provenire dal villaggio di C._______ nel comune di D._______ del distretto di E._______, prefettura Shigatse e di essere quindi cittadino della Repubblica Popolare Cinese (cfr. verbale 1, pag. 3); che sarebbe espatriato poiché dopo aver partecipato ad un'attività politica contro il regime cinese, sarebbe ricercato dalla polizia cinese (cfr. verbale 1, pag. 8; verbale 2, F57, pag. 6); che nella decisione impugnata l'UFM ha considerato inverosimili le allegazioni dell'interessato circa i suoi motivi d'asilo; che, in particolare, l'autorità inferiore nutrendo dei dubbi circa la provenienza, la cittadinanza e le modalità d'espatrio asserite dal richiedente, ha ritenuto necessario richiedere ad un esperto esterno di effettuare un test di valutazione delle sue effettive conoscenze della vita quotidiana in Tibet (di seguito: esame LINGUA); che, alla luce delle risultanze di tale esame, le probabilità che l'interessato sia effettivamente stato socializzato e provenga dalla regione asserita apparirebbero quasi nulle; che, infatti, le dichiarazioni rilasciate dal richiedente in merito alla sua vita da pastore e all'attività pastorizia sarebbero errate, in particolare egli non avrebbe cognizione delle tecniche di mungitura e tosatura delle pecore, né dei vari utilizzi dello yak caratteristici della regione del Tibet; che, di una maniera generale, le informazioni che egli ha fornito sarebbero tipiche di una persona estranea a tali attività; che, altresì, le sue conoscenze geografiche della regione e delle strutture scolastiche presenti sul territorio sarebbero vaghe; che, infine, il ricorrente possiederebbe delle competenze molto povere della lingua cinese e ciò non sarebbe giustificabile vista la forte influenza di questo idioma sulla lingua tibetana parlata nella regione da egli indicata come sua regione di provenienza; che, in secondo luogo, nella decisione contestata, l'UFM ritiene superficiali, vaghe, poco circostanziate e stereotipate le dichiarazioni rilasciate dal richiedente circa gli avvenimenti che hanno portato al suo espatrio; che la decisione di diventare attivista politico, improvvisamente e all'età di 37 anni, si scontrerebbe con la logica dell'agire considerando che fino a quel momento egli avrebbe esclusivamente svolto l'attività di pastore e, a suo dire, sarebbe sempre stato suo fratello a mantenere ogni contatto con il mondo; che, a tal proposito, il richiedente avrebbe descritto le attività politiche alle quali avrebbe partecipato, in una maniera che l'autorità inferiore ritiene essere tipica di chi tali attività non le ha mai svolte; che, in ultima

D-1379/2014 Pagina 4 analisi, anche la descrizione del suo viaggio verso la Svizzera e le relative tempistiche non sarebbero realistiche; che, basandosi sui risultati dell'esame LINGUA e sulle dichiarazioni dell'interessato relative al suo luogo di provenienza, l'UFM è giunto alla conclusione che il luogo di socializzazione del richiedente non sarebbe il Tibet, bensì una comunità tibetana in esilio; che neppure dalla risposta al diritto d'esprimersi in merito all'esame LINGUA non emergerebbe alcun argomento o mezzo di prova suscettibile di modificare tali conclusioni; che, in base alle sue dichiarazioni vaghe e poco circostanziate, l'UFM ha concluso a che l'interessato non avrebbe nemmeno vissuto nella regione dichiarata e perciò non sarebbe espatriato illegalmente dal Tibet e, di conseguenza, dalla Repubblica Popolare Cinese; che pertanto egli non rientrerebbe nella categoria di persone che, avendo lasciato illegalmente la Repubblica Popolare di Cina, al loro rientro potrebbero essere considerate sostenitrici del Dalai Lama e perciò, in quanto oppositori separatisti, avrebbero motivo di temere la carcerazione e maltrattamenti con una rilevanza ai fini dell'asilo, come stabilito dal Tribunale nella DTAF 2009/29; che, siccome il Tribunale ha ripetutamente constatato che l'inganno sulla provenienza o sul luogo di socializzazione non presuppone per forza un inganno anche sulla cittadinanza, l'autorità inferiore si è interrogata separatamente circa la veridicità di quest'ultima; che, le dichiarazioni rilasciate dal richiedente in tal senso, la mancata consegna di documenti d'identità e i motivi addotti per giustificarla, come pure le dichiarazioni vaghe e contraddittorie circa le modalità di ottenimento di una carta d'identità non sarebbero sufficienti a fugare ogni dubbio e a rendere verosimile la sua cittadinanza cinese; che pertanto, in casu, l'autorità inferiore considera la cittadinanza del richiedente come sconosciuta; che le sue dichiarazioni non soddisferebbero i criteri dell'art. 7 LAsi e, di conseguenza, l'autorità inferiore non ha riconosciuto la qualità di rifugiato del richiedente, ha respinto la domanda d'asilo ed ha pronunciato l'allontanamento dell'interessato dalla Svizzera e l'esecuzione dello stesso siccome lecita, esigibile e possibile; che, tuttavia in virtù della cittadinanza e provenienza sconosciute, l'autorità inferiore ha escluso un rinvio verso la Repubblica Popolare di Cina; che infine, l'allontanamento è ritenuto essere possibile sul piano tecnico e pratico, potendo infatti il richiedente recarsi alla competente rappresentanza del proprio Paese d'origine onde procurarsi i documenti di viaggio necessari;

D-1379/2014 Pagina 5 che, nel ricorso, l'insorgente ha contestato la decisione dell'UFM circa l'inverosimiglianza rilevata dei suoi motivi d'asilo, ribadendo inoltre di essere cittadino cinese e di provenire dal Tibet; che, innanzitutto, il ricorrente dubita delle conoscenze concrete dello specialista incaricato di effettuare l'esame LINGUA circa l'asserita regione di provenienza e l'attività di pastore nomade; che, in secondo luogo, l'insorgente ritiene illogico si possa concludere all'inverosimiglianza della sua provenienza tibetana per il semplice fatto che egli non conosca i metodi di mungitura e tosatura delle pecore che sarebbero tradizionalmente utilizzati in quella particolare regione del Tibet; che, infatti, egli avrebbe descritto la maniera in cui la sua famiglia svolgerebbe tali attività e, per di più, metterebbe in dubbio l'esistenza di tali pratiche standardizzate; che, circa le sue conoscenze della lingua cinese, il ricorrente ha addotto che egli non padroneggerebbe tale idioma poiché non sarebbe mai andato a scuola; che per quanto attiene la decisione improvvisa di partecipare ad attività politiche, questa sarebbe imputabile ad un sentimento di opposizione alla repressione cinese che sarebbe scattato nell'insorgente in un particolare momento della sua vita e non dovrebbe, perciò, essere considerata come contraria alla logica dell'agire; che, in particolare, il ricorrente accusa l'autorità inferiore di non aver debitamente tenuto conto delle sue spiegazioni in merito a queste ultime due questioni; che, in conclusione, il ricorrente ha chiesto, in via principale, l'annullamento della decisione dell'UFM del 10 febbraio 2014 ed il riconoscimento della qualità di rifugiato, nonché la concessione dell'asilo; che, in via subordinata, ha chiesto di dichiarare non esigibile l'esecuzione del suo allontanamento dalla Svizzera nonché l'ammissione provvisoria ed ha altresì presentato una domanda di esenzione dal versamento di un anticipo a copertura delle presunte spese processuali con protestate spese e ripetibili; che, giusta l'art. 2 cpv. 1 LAsi, la Svizzera, su domanda, accorda asilo ai rifugiati; che l'asilo comprende la protezione e lo statuto accordati a persone in Svizzera in ragione della loro qualità di rifugiato; che esso include il diritto di risiedere in Svizzera; che, giusta l'art. 3 cpv. 1 LAsi, sono rifugiati le persone che, nel Paese d'origine o di ultima residenza, sono esposte a seri pregiudizi a causa della loro razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le loro opinioni politiche, ovvero hanno fondato timore di essere esposte a tali pregiudizi; che sono pregiudizi seri segnatamente l'esposizione a pericolo della vita, dell'integrità fisica o della libertà, nonché le misure che comportano una pressione psichica insopportabile (art. 3 cpv. 2 LAsi);

D-1379/2014 Pagina 6 che, a tenore dell'art. 7 cpv. 1 LAsi, chiunque domanda l'asilo deve provare o per lo meno rendere verosimile la sua qualità di rifugiato; che la qualità di rifugiato è resa verosimile se l'autorità la ritiene data con una probabilità preponderante (art. 7 cpv. 2 LAsi); che sono inverosimili in particolare le allegazioni che su punti importanti sono troppo poco fondate o contraddittorie, non corrispondono ai fatti o si basano in modo determinante su mezzi di prova falsi o falsificati (art. 7 cpv. 3 LAsi); che, in altre parole, per poter ammettere la verosimiglianza, ai sensi dei summenzionati disposti, delle dichiarazioni determinanti rese da un richiedente l'asilo, occorre che le stesse abbiano insito un grado di convinzione logica tale da prevalere in modo preponderante sulla possibilità del contrario, così che quest'ultima risulti secondaria; che le dichiarazioni devono essere attendibili, cioè resistenti alle obiezioni, precise, ovvero non generiche e non suscettibili di diversa interpretazione (altrettanto o più verosimile), e concordanti, o meglio non in contrasto fra loro e nemmeno con altri dati o elementi certi; che, peraltro, il giudizio sulla verosimiglianza dev'essere il frutto d'una valutazione complessiva, e non esclusivamente atomizzata, delle singole allegazioni decisive, in modo da consentire di limitare al minimo il rischio dell'approssimazione, ovvero il pericolo di fondare il giudizio valorizzando, contro indiscutibili postulati di civiltà giuridica, semplici impressioni dell'autorità giudicante (cfr. DTAF 2013/11 consid. 5.1 e riferimenti ivi citati); che, come rettamente ritenuto nella querelata decisione, questo Tribunale ritiene che il ricorrente non abbia reso verosimile di essere stato socializzato in Tibet né di provenire da questa stessa regione e, conseguentemente, di possedere la cittadinanza cinese, ciò che rende inequivocabilmente inconsistente il suo racconto sui motivi d'asilo; che, preliminarmente, circa le competenze e l'idoneità dell'esaminatore LINGUA, va specificato che queste sono provate sulla base delle sue qualificazioni, la sua erudizione e le sue conoscenze linguistiche, geografiche, culturali ed economiche della regione di provenienza del richiedente l'asilo; che all'occorrenza, l'esaminatore è un collaboratore esterno dell'UFM, proveniente dalla regione di Kahm (Tibet), dove è nato ed ha vissuto fino all'età di ventisette anni ed è inoltre di lingua madre tibetana e cinese; che, nonostante il ricorrente asserisca di provenire dalla regione dell'Ü-Tsang, nel caso in disamina gli elementi invocati si basano su attività e conoscenze che possono essere comuni ad entrambe le regioni; che pertanto, non essendoci elementi probatori contrari, ne discende che non vi è motivo alcuno di dubitare dell'imparzialità, dell'oggettività e dell'attendibilità dell'esame

D-1379/2014 Pagina 7 LINGUA effettuato nella fattispecie; che, in primo luogo, le descrizioni fornite dal ricorrente circa i metodi di tosatura e mungitura delle pecore, gli utilizzi del pelo di yak e la vendita di questo animale non corrispondono a quelli tradizionalmente in uso nella regione del Tibet dalla quale egli sostiene di provenire; che, interrogato a questo proposito egli si è giustificato, con estremo semplicismo, dicendo di aver descritto la maniera in cui la sua famiglia svolgeva tali attività (cfr. verbale 2, F89, pag. 9 e F91-92, pag. 10); che, inoltre, appare alquanto atipico come una persona che si dichiara essere un pastore nomade (cfr. verbale 2, F85, pag. 9) e perciò svolgerebbe un'attività a stretto contatto con il territorio, non conosca i corsi d'acqua presenti nei dintorni del villaggio di C.________ (cfr. verbale 2, F86, pag. 9), le distanze che separano quest'ultimo dai villaggi limitrofi (cfr. verbale 2, F87, pag. 9) e nemmeno il sistema scolastico vigente in questa regione (cfr. verbale 2, F96, p.10); che, in aggiunta, nonostante egli faccia valere che le seguenti lacune siano dovute al fatto che fosse suo fratello maggiore ad occuparsi delle relazioni con il mondo esterno (cfr. verbale 2, F80, pag. 8), non si spiega come il ricorrente, dopo aver vissuto nella Repubblica Popolare di Cina per 37 anni, non conosca il nome della valuta ivi utilizzata (cfr. verbale 2, F32-33, pag. 4), il termine tibetano per indicare il sapone per lavare il corpo (cfr. verbale 2, F94, p.10), il prezzo di un bene di prima necessità quale il tè (cfr. verbale 2, F93, pag. 10) e, inoltre, possieda conoscenze soltanto molto povere della lingua cinese (cfr. verbale 2, F79, pag.8 e F97, pag. 10); che, in secondo luogo, il racconto del ricorrente in merito alle circostanze che portarono al suo espatrio è superficiale e non sufficientemente motivato; che, innanzitutto, la decisione di prendere parte per la prima volta all'età di 37 anni ad un'attività politica contro il regime cinese appare inverosimile, non tanto per il carattere improvviso dell'avvenimento, ma piuttosto per la descrizione vera e propria dei fatti accaduti, che si riduce ad una narrazione impersonale e stereotipata, priva di qualsivoglia elemento emozionale (cfr. verbale 2, F57, pag. 6); che inoltre, tale partecipazione appare quantomeno singolare considerando che, nell'audizione sui motivi d'asilo, il ricorrente si è dichiarato essere una persona che malvolentieri esce di casa (cfr. verbale 2, F97, pag. 10); che, altresì, la descrizione del suo viaggio di espatrio è lacunosa e superficiale (cfr. verbale 1, pag. 7), l'insorgente non ha saputo menzionare i nomi delle città in cui è atterrato e in cui ha fatto scalo durante il suo viaggio verso l' Europa (cfr. verbale 1, pag. 7); che, pertanto, appare inverosimile che egli sia effettivamente stato socializzato nella Repubblica Popolare di Cina e tanto meno che provenga da

D-1379/2014 Pagina 8 questo Paese; che perciò, come rettamente considerato dall'autorità inferiore, le conclusioni contenute nella DTAF 2009/29 consid. 6.2-6.6 non sono nel caso di specie applicabili, ragione per cui non possono neppure essere ritenuti dei motivi soggettivi insorti dopo la fuga in relazione alla Repubblica Popolare di Cina; che, infine, il ricorrente non ha fornito alle autorità alcun documento d'identità atto a corroborare la sua ipotesi di essere cittadino cinese (cfr. verbale 1, pag. 5); che, in particolare, egli ha addotto, in maniera totalmente stereotipata, di aver perso la sua carta d'identità durante il viaggio verso la Svizzera (cfr. verbale 2, F50-52, pag. 5-6); che, sia come sia, non essendo il ricorrente nemmeno a conoscenza delle modalità di rilascio e ottenimento di un documento d'identità cinese (cfr. verbale 2, F44-45, pag. 5, F54, pag.6, F81, pag. 8), non può essere ritenuto verosimile che egli sia effettivamente cittadino cinese; che in virtù di quanto sopra, il ricorrente ha violato il suo obbligo di collaborare stabilito all'art. 8 LAsi, ponendo le autorità nell'impossibilità di determinare con certezza il suo Paese d'origine, nonché la sua identità; che, pertanto, appare irreprensibile la decisione dell'autorità inferiore di considerare la cittadinanza del ricorrente come sconosciuta; che, a questo proposito, la sentenza del Tribunale DTAF 2014/12 fa una precisazione della giurisprudenza, segnatamente della Giurisprudenza ed informazioni della Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo [GICRA] 2005 n. 1, e prevede che per le persone di etnia tibetana che dissimulano o nascondono la loro vera origine, si può presumere che non ci siano persecuzioni rilevanti in materia d'asilo e che non ci siano impedimenti ad un allontanamento verso il loro luogo di soggiorno precedente (cfr. DTAF 2014/12 consid. 5.10); che in conclusione, dalla sua narrazione non sono emersi elementi che giustifichino una diversa valutazione della fattispecie rispetto a quella di cui all'impugnata decisione; che, per il resto, onde evitare ulteriori ripetizioni, si rimanda alle considerazioni della decisione dell'UFM; che, in considerazione di quanto esposto, il ricorso in materia di riconoscimento della qualità di rifugiato e di concessione dell'asilo, destituito di fondamento, non merita tutela e la decisione impugnata va confermata; che se respinge la domanda d'asilo o non entra nel merito, l'UFM pronuncia, di norma, l'allontanamento dalla Svizzera e ne ordina l'esecuzione; che tiene però conto del principio dell'unità della famiglia (art. 44 LAsi); che l'insorgente non adempie le condizioni in virtù delle quali l'UFM

D-1379/2014 Pagina 9 avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla Svizzera (art. 14 cpv. 1 seg., art. 44 LAsi nonché art. 32 OAsi 1; cfr. DTAF 2013/37 consid. 4.4; 2011/24 consid. 10.1); che codesto Tribunale è pertanto tenuto a confermare la pronuncia dell'allontanamento; che l'esecuzione dell'allontanamento è regolamentata all'art. 83 LStr (RS 142.20), giusta il quale l'esecuzione dell'allontanamento dev'essere possibile (art. 83 cpv. 2 LStr), ammissibile (art. 83 cpv. 3 LStr) e ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStr); che, come indicato in precedenza, avendo l'insorgente violato l'obbligo di collaborare previsto all'art. 8 LAsi, egli ha posto le autorità nell'impossibilità di determinare con certezza il suo Paese d'origine, così come l'esistenza di ostacoli all'allontanamento; che, pertanto, l'esecuzione dell'allontanamento è ammissibile ai sensi delle norme di diritto pubblico internazionale nonché della LAsi; che, inoltre, dissimulando il vero Paese d'origine, il ricorrente ha reso impossibile la ricerca di pericoli concreti e suscettibili di minacciarlo rispettivamente ostacoli al suo reinserimento nell'effettivo Paese d'origine; che, in aggiunta, il ricorrente non ha preteso nel gravame di soffrire di gravi problemi di salute che possano giustificare la sua ammissione provvisoria (cfr. DTAF 2011/50 consid. 8.1-8.3; 2009/2 consid. 9.3.2); che, pertanto, l'esecuzione dell'allontanamento deve essere altresì considerata come ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStr in relazione all'art. 44 LAsi); che, infine, non risultano impedimenti neppure dal profilo della possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 83 cpv. 2 LStr in relazione all'art. 44 LAsi); che l'insorgente, usando della necessaria diligenza, potrà procurarsi ogni documento indispensabile al rimpatrio (cfr. art. 8 cpv. 4 LAsi; DTAF 2008/34 consid. 12); che l'esecuzione dell'allontanamento è dunque pure possibile; che, in casu, essendo il ricorrente di etnia tibetana e non potendo essere escluso che lo stesso possieda la nazionalità cinese, l'esecuzione dell'allontanamento verso la Repubblica Popolare di Cina è, ai sensi dell'art. 45 cpv. 1 lett. d LAsi, esclusa; che l’UFM con la decisione impugnata non ha pertanto violato il diritto fe-

D-1379/2014 Pagina 10 derale né abusato del suo potere d’apprezzamento ed inoltre non ha accertato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi), per il che il ricorso va respinto; che, avendo il Tribunale statuito nel merito del ricorso, la domanda di esenzione dal versamento di un anticipo equivalente alle presunte spese processuali è divenuta senza oggetto; che, visto l'esito della procedura, le spese processuali di CHF 600.–, che seguono la soccombenza, sono poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 3 lett. b del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS- TAF, RS 173.320.2]); che la decisione è definitiva e non può, in principio, essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF);

(dispositivo alla pagina seguente)

D-1379/2014 Pagina 11 il Tribunale amministrativo federale pronuncia: 1. Il ricorso è respinto. 2. Le spese processuali, di CHF 600.─, sono poste a carico del ricorrente. Tale ammontare deve essere versato alla cassa del Tribunale amministrativo federale entro un termine di 30 giorni dalla spedizione della presente sentenza. 3. Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all'autorità cantonale competente.

Il giudice unico: La cancelliera:

Daniele Cattaneo Sebastiana Stähli

Data di spedizione:

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