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Bundesverwaltungsgericht 20.03.2017 D-1330/2015

20 mars 2017·Italiano·CH·CH_BVGE·PDF·5,985 mots·~30 min·1

Résumé

Asilo ed allontanamento | Asilo ed allontanamento; decisione della SEM del 19 febbraio 2015

Texte intégral

Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral

Corte IV D-1330/2015

Sentenza d e l 2 0 marzo 2017 Composizione Giudici Daniele Cattaneo (presidente del collegio), Emilia Antonioni Luftensteiner, Walter Lang, cancelliera Sebastiana Stähli.

Parti A._______, nato il (…), Stato sconosciuto, alias B._______, nato il (…), alias C._______, nato il (…), alias D._______, nato il (…), alias E._______, nato il (…), Sudan, ricorrente,

contro

Segreteria di Stato della migrazione (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore.

Oggetto Asilo ed allontanamento; decisione della SEM del 19 febbraio 2015 / N (…).

D-1330/2015 Pagina 2

Fatti: A. L'interessato, dichiaratosi cittadino sudanese, di etnia araba e religione musulmana, avrebbe vissuto dalla nascita fino all'età di quattro anni nel campo profughi Wad Sherifey nei pressi di Cassala (Sudan) ed in seguito ad Aweil, nella regione di Bahr Al Ghazal (dapprima Sudan e ora Sudan del Sud), fino all'espatrio avvenuto nel 2010. Il 26 giugno 2012 egli è entrato illegalmente in Svizzera ed ha depositato domanda d'asilo (cfr. verbale d'audizione sulle generalità del 3 luglio 2012 [di seguito: verbale 1], pag. 3 segg.). B. Sentito sui motivi d'asilo, il richiedente ha dichiarato in sostanza e per quanto è qui di rilievo, di essere espatriato in quanto i suoi famigliari, appartenenti alla tribù degli Halanga, a Cassala sarebbero stati implicati in un conflitto con la tribù Hadandawa. In una disputa per soldi, un membro degli Hadandawa sarebbe rimasto ucciso. Questi si sarebbero dunque vendicati uccidendo il cugino del richiedente. In un altro episodio, il padre avrebbe poi inavvertitamente causato la morte di un giovane Hadandawa. Di conseguenza, temendo nuovamente la loro vendetta il padre avrebbe portato l'interessato ad Awil. Ivi egli avrebbe avuto però problemi con le autorità, le quali l'avrebbero picchiato e fratturato una gamba poiché sospettato di sostenere l'opposizione (cfr. verbale 1, pag. 8 seg.; verbale d'audizione sui motivi d'asilo del 25 giugno 2014 [di seguito: verbale 2], Q50). A sostegno della sua domanda d'asilo il richiedente ha fornito la copia del certificato di valutazione dell'età. C. A seguito delle presunte lacune in merito alle conoscenze del Sudan del Sud emerse nell'audizione sui motivi d'asilo del 25 giugno 2014 e al fine di determinare la provenienza dell'interessato (in particolare la socializzazione), l'allora Ufficio federale della migrazione (UFM; ora Segreteria di Stato della migrazione, SEM) ha ritenuto opportuno intraprendere delle misure istruttorie complementari ordinando una consulenza tecnica sulle conoscenze geografiche, culturali, economiche, politiche e linguistiche dell'interessato (di seguito: esame-LINGUA). In data 17 settembre 2014 un esperto ha dunque condotto con il richiedente un colloquio telefonico della durata di 51 minuti ed ha in seguito redatto un rapporto concernente le sue conoscenze del Sudan del Sud ed in particolare della regione di Aweil.

D-1330/2015 Pagina 3 D. Con scritto del 28 gennaio 2015, la SEM ha inviato al richiedente i risultati dell'esame-LINGUA del 17 settembre 2014, nonché il percorso professionale e le competenze dell'esperto, concedendogli il diritto di essere sentito in merito. E. Il richiedente, con scritto del 10 febbraio 2015, ha trasmesso all'autorità inferiore le proprie osservazioni. F. Con decisione del 19 febbraio 2015, notificata il 23 febbraio 2015 (cfr. atto A36/1), la SEM ha respinto la succitata domanda d'asilo, pronunciato contestualmente l'allontanamento dell'interessato dalla Svizzera e l'esecuzione dell'allontanamento siccome ammissibile, ragionevolmente esigibile e possibile. G. Con scritto del 26 febbraio 2015, trasmesso dall'autorità di prime cure al Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale), l'interessato ha inoltrato alla SEM una lettera di doglianza relativa alla summenzionata decisione. H. Con decisione incidentale del 6 marzo 2015, notificata il 13 marzo 2015 (cfr. risultanze processuali), il Tribunale ha invitato l'interessato a regolarizzare lo scritto tramite l'esposizione, in maniera chiara e comprensibile, dei motivi e delle conclusioni entro un termine di sette giorni con comminatoria d'irricevibilità del ricorso in caso d'inosservanza. I. In data 13 marzo 2015, il richiedente ha rilevato che lo scritto precedente non costituiva un ricorso, bensì unicamente uno scritto di lamentele. J. Il 23 marzo 2015 (cfr. timbro del plico raccomandato; data d'entrata: 24 marzo 2015) l'interessato è insorto contro la decisione della SEM del 19 febbraio 2015 con ricorso dinanzi al Tribunale concludendo all'annullamento della decisione, al riconoscimento della qualità di rifugiato, alla concessione dell'asilo ed in subordine dell'ammissione provvisoria. Altresì, ha presentato una domanda di assistenza giudiziaria nel senso della dispensa

D-1330/2015 Pagina 4 dal versamento delle spese processuali e del relativo anticipo, con protestate spese e ripetibili. A sostegno del ricorso egli ha allegato l'originale del certificato di valutazione dell'età consegnato all'autorità inferiore. K. Con decisione incidentale del 9 settembre 2015 il Tribunale ha respinto la domanda di concessione dell'assistenza giudiziaria ed ha invitato l'insorgente a versare, entro il 24 settembre 2015, un anticipo di CHF 600.– a copertura delle presunte spese processuali. L. Con versamento del 24 settembre 2015 il ricorrente ha tempestivamente pagato il suddetto anticipo. M. In data 1° ottobre 2015 il Tribunale ha invitato la SEM a presentare una risposta al ricorso. N. Con osservazioni del 15 ottobre 2015 l'autorità di prime cure ha proposto la reiezione del gravame considerando che non erano stati presentati fatti o mezzi di prova nuovi che permettessero una modifica della decisione impugnata. O. Con replica del 4 novembre 2015 il ricorrente si è pienamente riconfermato nelle argomentazioni e nelle conclusioni già contenute nell'atto di ricorso. P. Ulteriori fatti ed argomenti addotti dalle parti negli scritti verranno ripresi nei considerandi qualora risultino decisivi per l'esito della vertenza.

Diritto: 1. Le procedure in materia d'asilo sono rette dalla PA, dalla LTAF e dalla LTF, in quanto la legge sull'asilo (LAsi, RS 142.31) non preveda altrimenti (art. 6 LAsi). Fatta eccezione per le decisioni previste all'art. 32 LTAF, il Tribunale, in virtù dell'art. 31 LTAF, giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi

D-1330/2015 Pagina 5 dell'art. 5 PA prese dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF. La SEM rientra tra dette autorità (art. 105 LAsi). L'atto impugnato costituisce una decisione ai sensi dell'art. 5 PA. Il ricorrente ha partecipato al procedimento dinanzi all'autorità inferiore, è particolarmente toccato dalla decisione impugnata e vanta un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modificazione della stessa (art. 48 cpv. 1 lett. a-c PA). Pertanto è legittimato ad aggravarsi contro di essa. I requisiti relativi ai termini di ricorso (art. 108 cpv. 1 LAsi), alla forma e al contenuto dell'atto di ricorso (art. 52 cpv. 1 PA) sono soddisfatti. Occorre pertanto entrare nel merito del ricorso. 2. Con ricorso al Tribunale possono essere invocati, in materia d'asilo, la violazione del diritto federale e l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi). Il Tribunale non è vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle argomentazioni delle parti (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2). 3. 3.1 Dalle conclusioni dell'esame-LINGUA del 17 settembre 2014, trasmesse al richiedente con scritto del 28 gennaio 2015 risulterebbero lacunose le sue conoscenze dell'asserita regione di socializzazione. Anzitutto, l'interessato non sarebbe stato in grado di nominare delle personalità politiche, indicare una regione amministrativa del Sudan del Sud oppure citare le due città più importanti del Paese o il nome di alcuni corsi d'acqua. In seguito, egli avrebbe comparato il clima a quello europeo, ignorando per di più l'inizio e la fine della stagione delle piogge. Oltracciò, l'interessato non avrebbe dato delle risposte soddisfacenti né riguardo all'agricoltura del Sudan del Sud, né in merito ai cibi comunemente consumati. Egli avrebbe poi correttamente indicato il nome della montagna più conosciuta in Sudan, situandola tuttavia erroneamente nella sua regione. Risulterebbe inoltre poco probabile il trasferimento da Cassala ad Aweil, fermo considerato che la regione si trovava in una zona di conflitto, nonché la frequentazione di una scuola coranica essendoci pochi musulmani nella regione. Infine, dall'analisi linguistica non risulterebbero affinità morfologiche e lessicali con il "Juba Arabic", parlato in Sudan del Sud, ma bensì con il "Sudanese Colloquial Arabic" parlato in Sudan. Pertanto, egli è sarebbe sicuramente stato socializzato in Sudan e probabilmente non ad Aweil.

D-1330/2015 Pagina 6 3.2 Nelle osservazioni del 10 febbraio 2015 l'interessato ha contestato le considerazioni della SEM ritenendo di aver indicato nel corso del colloquio diverse personalità politiche appartenenti al Sudan del Sud e puntualizzando che al momento del suo espatrio non era ancora stata dichiarata l'indipendenza del Sudan del Sud. L'interessato ha in seguito rilevato che non gli sarebbero state poste delle domande sulle regioni amministrative del Sudan del Sud bensì domande unicamente sulle città, alle quali sarebbe peraltro stato in grado di rispondere. Egli non ricorderebbe alcuna domanda sui corsi d'acqua e ad ogni modo non avendo fatto grandi studi non conoscerebbe i loro nomi pur essendo a conoscenza della loro esistenza. Non avrebbe saputo indicare il nome di montagne perché dove viveva non ve n'erano. Per quanto riguarda i gruppi tribali l'interessato avrebbe fornito all'interprete più di un nome di tribù del nord del Sudan, mentre nulla gli sarebbe stato chiesto a proposito dei gruppi del Sud. Quo al clima avrebbe indicato che assomiglierebbe un poco a quello europeo senza tuttavia indicare un'assoluta somiglianza. La sua incapacità di indicare l'inizio ed la fine della stagione delle piogge sarebbe poi dovuta alla sua ignoranza in merito al nome dei mesi in lingua araba. Circa l'agricoltura ed i cibi tipici, il richiedente si sarebbe limitato a riferire quanto conosceva. Contrariamente a quanto ritenuto nell'esame-LINGUA, ad Aweil non vigeva una situazione di conflitto ed il 40% degli abitanti sarebbe di religione musulmana, ragione per cui sarebbe altamente probabile e corrispondente alla realtà che egli abbia frequentato una scuola coranica. Infine, il richiedente parlerebbe poi la medesima lingua parlata in Sudan del Sud. 3.3 Nella querelata decisione, la SEM ha considerato le allegazioni dell'interessato circa la sua socializzazione inverosimili. Anzitutto, egli avrebbe allegato soltanto una copia del certificato di valutazione dell'età per provare la sua identità e non saprebbe dove si trova la sua carta d'identità, ciò che sarebbe sorprendente vista l'importanza di tale documento. Non sarebbe poi credibile che il ricorrente non abbia potuto rivolgersi a nessun membro della famiglia per farsi spedire questa documento. Secondariamente, l'esame-LINGUA avrebbe evidenziato che egli sarebbe stato socializzato in Sudan e molto probabilmente non ad Aweil. Di conseguenza, la sua allegazione secondo la quale vi avrebbe vissuto non corrisponderebbe alla realtà. Per questo, i motivi d'asilo riguardanti Aweil sarebbero pure sprovvisti di fondamento. Oltracciò, le allegazioni sarebbero inconsistenti, in particolare quelle attinenti ai problemi tribali, agli oppositori politici che si sarebbero regolarmente recati dallo zio ed infine quelle attinenti alle persone armate che avrebbero fatto irruzione in casa sua.

D-1330/2015 Pagina 7 La SEM ha dunque respinto la domanda d'asilo dell'interessato. Con ricorso, richiamati i fatti esposti in corso di procedura, l'insorgente contesta la decisione della SEM circa l'inverosimiglianza dei suoi motivi d'asilo. Egli rileva innanzitutto che la decisione impugnata sarebbe essenzialmente fondata sull'esame-LINGUA. La SEM tuttavia, non avrebbe preso in considerazione le osservazioni del ricorrente ed in particolare non avrebbe indicato per quale motivo le stesse non sarebbero in grado di modificare i risultati dell'analisi. Su questo punto, il querelato provvedimento non sarebbe dunque sufficientemente motivato. Infine, la decisione sarebbe basata su un accertamento incorretto dei fatti rilevanti poiché il certificato di valutazione dell'età attesterebbe la sua nascita ad Aweil. 4. 4.1 A titolo preliminare, per ciò che è della lingua della decisione impugnata, il Tribunale rileva che giusta l'art. 16 cpv. 2 LAsi, le decisioni e le decisioni incidentali della SEM sono notificate nella lingua ufficiale del luogo di residenza del richiedente. Ai sensi dell'art. 16 cpv. 3 LAsi eccezionalmente a SEM può derogare alla disposizione del capoverso 2 se: il richiedente l'asilo o il suo rappresentante legale para un'altra lingua ufficiale (lett. a); in considerazione del numero di domande presentate o della situazione a libello del personale, ciò è provvisoriamente necessario per un disbrigo efficiente e tempestivo delle domande (lett. b); il richiedente l'asilo è sentito direttamente in un centro di registrazione e di procedura ed è assegnato a un Cantone con un'altra lingua ufficiale (lett. c). Nel caso in disamina, la decisione impugnata è stata resa in francese, mentre il richiedente l'asilo è stato attribuito al cantone F._______, cantone di lingua italiana. La SEM non ha indicato nella decisione impugnata il motivo per doversi scostare dal principio generale di cui all'art. 16 cpv. 2 LAsi e dalle tavole processuali non si evince che il ricorrente disponga di conoscenze della lingua francese. A ciò si aggiunge poi il fatto che l'insorgente non è rappresentato e che la decisione è stata notificata per mezzo della posta, per il che può essere escluso che l'autorità inferiore abbia proceduto alla traduzione orale della decisione in una lingua comprensibile al ricorrente. Ciò detto, va comunque rilevato che l'interessato è insorto dinanzi al Tribunale e dal contenuto dall'atto ricorsuale nonché dagli scambi di scritti successivi, si può dedurre che egli abbia sufficientemente compreso il provvedimento impugnato – avendo egli puntualmente contestato le motivazioni

D-1330/2015 Pagina 8 della SEM – ed abbia potuto difendersi adeguatamente. Inoltre, l'insorgente non ha censurato in sede ricorsuale l'erroneità della lingua della decisione impugnata. Nel caso in disamina pertanto, non si giustifica la cassazione del giudizio litigioso per il semplice fatto che sia stato redatto in lingua francese (cfr. DTAF 2013/23 consid. 5; Giurisprudenza ed informazioni della Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo [GICRA] 2004 n. 29 consid. 11.2 pag. 196), ma che ciò non significa che la SEM abbia tutta la latitudine di prendere le sue decisioni in una lingua che non sia quella stabilita dalla regola primaria giusta l'art. 16 cpv. 2 LAsi. 4.2 Per quanto attiene alla lingua del presente procedimento, ai sensi dell'art. 33a cpv. 2 PA, applicabile per rimando dell'art. 6 LAsi e dell'art. 37 LTAF, nei procedimenti su ricorso è determinante la lingua della decisione impugnata. Se le parti utilizzano un'altra lingua ufficiale, il procedimento può svolgersi in tale lingua. Nella fattispecie, malgrado la decisione impugnata sia stata resa in francese, il ricorso è stato inoltrato in lingua italiana. Pertanto, la presente sentenza può essere redatta in italiano, ciò che appare a maggior ragione giustificato dal fatto che la decisione querelata avrebbe dovuto essere notificata in italiano (cfr. supra consid. 4.1). 5. La Svizzera, su domanda, accorda asilo ai rifugiati secondo le disposizioni della LAsi (art. 2 LAsi). L'asilo comprende la protezione e lo statuto accordati a persone in Svizzera in ragione della loro qualità di rifugiato. Esso include il diritto di risiedere in Svizzera. Giusta l'art. 3 cpv. 1 LAsi, sono rifugiati le persone che, nel Paese d'origine o d'ultima residenza, sono esposte a seri pregiudizi a causa della loro razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le loro opinioni politiche, ovvero hanno fondato timore d'essere esposte a tali pregiudizi. Sono pregiudizi seri segnatamente l'esposizione a pericolo della vita, dell'integrità fisica o della libertà, nonché le misure che comportano una pressione psichica insopportabile (art. 3 cpv. 2 LAsi). A tenore dell'art. 7 cpv. 1 LAsi, chiunque domanda asilo deve provare o per lo meno rendere verosimile la sua qualità di rifugiato. La qualità di rifugiato è resa verosimile se l'autorità la ritiene data con una probabilità preponderante (art. 7 cpv. 2 LAsi). Sono inverosimili in particolare le allegazioni che su punti importanti sono troppo poco fondate o

D-1330/2015 Pagina 9 contraddittorie, non corrispondono ai fatti o si basano in modo determinante su mezzi di prova falsi o falsificati (art. 7 cpv. 3 LAsi). È pertanto necessario che i fatti allegati dal richiedente l'asilo siano sufficientemente sostanziati, plausibili e coerenti fra loro; in questo senso dichiarazioni vaghe, quindi suscettibili di molteplici interpretazioni, contraddittorie in punti essenziali, sprovviste di una logica interna, incongrue ai fatti o all'esperienza generale di vita, non possono essere considerate verosimili ai sensi dell'art. 7 LAsi. È altresì necessario che il richiedente stesso appaia come una persona attendibile, ossia degna di essere creduta. Questa qualità non è data, in particolare, quando egli fonda le sue allegazioni su mezzi di prova falsi o falsificati (art. 7 cpv. 3 LAsi), omette fatti importanti o li espone consapevolmente in maniera falsata, in corso di procedura ritratta dichiarazioni rilasciate in precedenza o, senza motivo, ne introduce tardivamente di nuove, dimostra scarso interesse nella procedura oppure nega la necessaria collaborazione. Infine, non è indispensabile che le allegazioni del richiedente l'asilo siano sostenute da prove rigorose; al contrario, è sufficiente che l'autorità giudicante, pur nutrendo degli eventuali dubbi circa alcune affermazioni, sia persuasa che, complessivamente, tale versione dei fatti sia in preponderanza veritiera. Il giudizio sulla verosimiglianza non deve, infatti, ridursi a una mera verifica della plausibilità del contenuto di ogni singola allegazione, bensì dev'essere il frutto di una ponderazione tra gli elementi essenziali a favore e contrari ad essa; decisivo sarà dunque determinare, da un punto di vista oggettivo, quali fra questi risultino preponderanti nella fattispecie (cfr. DTAF 2013/11 consid. 5.1 e relativi riferimenti). 6. Nel caso che ci occupa, il Tribunale ritiene le allegazioni dell'insorgente inerenti alla sua socializzazione in Sudan del Sud ed ai suoi motivi d'asilo inverosimili. 6.1 In primo luogo, come rettamente ritenuto dall'autorità inferiore, il ricorrente non ha reso verosimile di essere stato socializzato ad Aweil, in Sudan del Sud. L'insorgente ha affermato di essere nato ad Aweil, nella regione di Bahr Al Ghazal, territorio appartenente al Sudan del Sud con l'avvenuta indipendenza nel 2011, e di avervi vissuto dall'età di quattro o cinque anni fino a fine 2010 (cfr. verbale 1, pag. 3; verbale 2, Q46).

D-1330/2015 Pagina 10 6.1.1 Tuttavia, le conoscenze del ricorrente circa le infrastrutture della città non corrispondono a quelle che ci si potrebbe attendere da una persona che vi ha vissuto per dieci anni. A titolo d'esempio, alla richiesta di menzionare i mezzi di trasporto presenti ad Aweil l'interessato ha nominato unicamente le automobili e gli asini (cfr. verbale 2, Q40), omettendo di indicare il treno e l'aereo. La città dispone infatti di un aeroporto ed è attraversata dalla linea ferroviaria Babanousa (Sudan) – Wau (anche Wāw, Sudan del Sud), costruita tra il 1959 e il 1962 e nuovamente messa in funzione nel 2010 dopo le operazioni di sminamento condotte dopo la fine della seconda guerra civile sudanese (cfr. BBC News, South Sudan gets back on track, 10 aprile 2010, < http://news.bbc.co.uk/2/hi/africa/8612499.stm >, consultato il 26.01.2017). Dappoi, egli ha erroneamente indicato Juba quale località importante più vicina ad Aweil. Juba – capitale del Sudan del Sud – si trova difatti a più di 850 km di distanza, mentre Wau, seconda città dello Stato con una popolazione di 136'000 abitanti, dista poco meno di 150 km (< http://www.wissen.de/lexikon/wau-stadt >, consultato il 27.01.2016). 6.1.2 A ciò si aggiungono poi i risultati dell'esame-LINGUA del 17 settembre 2014, il quale, benché non costituisca una perizia, può definirsi una consulenza tecnica di parte che può essere sussunta a mezzo di prova ai sensi dell'art. 12 lett. c PA (cfr. DTAF 2014/12 consid. 4.1.2). Ove le qualifiche, l'obbiettività, la neutralità dell'esperto nonché la coerenza siano date, il Tribunale le attribuisce un alto valore probatorio (cfr. DTAF 2014/12 consid. 4.2.1 e relativi riferimenti). Nel caso in disamina, l'analisi summenzionata ha chiaramente evidenziato le lacune dell'interessato concernenti le conoscenze del Sudan del Sud, in particolare circa la politica, le suddivisioni amministrative, la geografia di città, fiumi e montagne, le tribù implicate nel conflitto, l'agricoltura ed i cibi tipici della regione. Tali lacune hanno quindi indotto l'esperto a concludere che il ricorrente è stato sicuramente socializzato in Sudan e molto probabilmente non ad Aweil. Le osservazioni dell'insorgente del 10 febbraio 2015 nonché le argomentazioni ricorsuali non permettono allo scrivente Tribunale di distanziarsi dai risultati dell'analisi né di giustificare un'altra valutazione. Da una parte va effettivamente rilevato che una fuga da Cassala ad Aweil risulta plausibile come addotto dall'interessato. Invero, nel corso della guerra civile, diverse città fortificate, inclusa Aweil, risultavano attrattive da persone in fuga da raid e da carestie (cfr. Martina Santschi, Encountering and 'capturing' hakuma: Negotiating statehood and authority in Northern Bahr el-Ghazal State, South Sudan, 2016). D'altra parte però, per il resto il ricorrente non

D-1330/2015 Pagina 11 ha addotto argomenti convincenti, limitandosi ad indicare di non ricordare determinate domande oppure cercando di relativizzare le risposte date. A titolo d'esempio, l'aver comparato il clima di Aweil con il clima europeo denota delle gravi lacune in merito alle conoscenze dell'asserita città. Il clima della regione di Aweil infatti, non ha nulla a che vedere con il clima europeo, ma bensì risulta essere tropicale/semi-tropicale e pertanto caratterizzato dalla stagione delle piogge, ciò che ha come conseguenza l'aumento considerevole della popolazione città con l'arrivo degli abitanti della piana in fuga dalle inondazioni (cfr. Flammarion, Dictionnaire de géopolitique, 1993, Soudan). In questo senso, non giova neppure al ricorrente il fatto di indicare di non conoscere il nome dei mesi in arabo per giustificare la sua ignoranza circa l'inizio e la fine delle piogge. Infine, risulta anche poco plausibile che egli non abbia saputo perlomeno citare il nome di almeno uno dei due fiumi confluenti nelle vicinanze di Aweil (a titolo d'esempio il fiume Lol dista meno di 10 km: cfr. < http://fortuneofafrica.com/southsudan/rivers-in-south-sudan/ >, consultato il 26.01.2017; coordinate 8°51'59.0"N 27°29'54.7"E < www.google.ch/maps >). Ora, visto quanto sopra e non essendoci agli atti elementi probatori contrari, ne discende che non vi è motivo alcuno di dubitare dell'imparzialità, dell'oggettività e dell'attendibilità dell'esame-LINGUA effettuato nella fattispecie. 6.1.3 Infine, il Tribunale rileva che l'insorgente non ha ossequiato il suo dovere di collaborare, in effetti, a tuttora non ha prodotto alcun documento d'identità ufficiale oppure un altro mezzo di prova atto a sostenere le sue allegazioni ed ha oltretutto fornito dichiarazioni contraddittorie in merito. Circa la carta d'identità, l'interessato ha dapprima dichiarato di non averla mai avuta giacché quest'ultima verrebbe rilasciata soltanto dopo il servizio di leva (cfr. verbale 1, pag. 6). Ciò non corrisponde tuttavia a quanto dichiarato in seguito, ovvero di non aver preso con sé il documento al momento dell'espatrio e di non sapere se la stessa si trovi dal padre o dalla madre (cfr. verbale 2, Q3-Q4). Per quanto attiene al certificato di valutazione dell'età, va anzitutto osservato che esso non è stato rilasciato da un'autorità ufficiale bensì dall'ospedale di al Shurta. In secondo luogo, l'insorgente ha dichiarato di non essere presente al momento del rilascio allorché il certificato lo menziona quale richiedente. Oltracciò, la data di nascita indicata non corrisponde alla data di nascita dichiarata dall'interessato. Infine, quand'anche si dovesse ammettere l'autenticità del documento, contrariamente a quanto dichiarato dal

D-1330/2015 Pagina 12 ricorrente in sede ricorsuale, esso non attesterebbe comunque in alcun modo la sua nascita ad Aweil, rispettivamente che sia stato socializzato in questa città, giacché tali informazioni non vi figurano. 6.1.4 Di conseguenza, posto che il ricorrente non ha consegnato alcun documento d'identità e che le dichiarazioni circa la sua socializzazione e cittadinanza sono contraddittorie e contrarie alle conoscenze in possesso del Tribunale, ne consegue che vi sono sufficienti elementi per dubitare dell'origine sud-sudanese dello stesso. Pertanto lo scrivente Tribunale ha ragione di concludere che il ricorrente sia stato socializzato all'infuori del Sudan del Sud e che abbia violato il suo obbligo di collaborare stabilito all'art. 8 LAsi, ponendo così le autorità nell'impossibilità di determinare con certezza il suo Paese di origine, nonché la sua identità. 6.2 In secondo luogo, si rileva che l'inverosimiglianza della socializzazione del ricorrente ad Aweil rende, già solo per questo motivo, le sue allegazioni determinanti in materia di asilo inequivocabilmente inconsistenti. Per di più, le stesse si esauriscono in affermazioni contraddittorie ed imprecise non adempiendo pertanto alle condizioni di verosimiglianza di cui all'art. 7 LAsi. Risultano segnatamente divergenti le dichiarazioni dell'insorgente in merito al conflitto tribale a Cassala in seguito al quale egli si sarebbe trasferito ad Aweil. In un primo tempo, il ricorrente ha affermato che le due tribù implicate erano gli Halanga – a cui lui appartiene – e gli Hadandawa (cfr. verbale 1, pag. 8), per contro in un secondo tempo ha dichiarato che erano le tribù Hadandawa – a cui lui appartiene – ed i Tigré (cfr. verbale 2, Q53- Q54). Altresì contraddittorie risultano poi le allegazioni circa l'episodio di violenza subito ad Aweil: il ricorrente ha dichiarato che nel cortile di casa vi erano quattro ragazzi e che egli era entrato con il suo asino contemporaneamente alla polizia la quale aveva iniziato a picchiare tutti, fratturandogli così una gamba (cfr. verbale 1, pag. 9). In seguito ha invece allegato che un gruppo armato era entrato in casa dello zio alla ricerca di oppositori e aveva picchiato tutti coloro che si trovavano all'interno, ovvero lo zio, i suoi figli e altri quattro parenti, dando pure fuoco alla casa (cfr. verbale 2, Q102 segg.). Messo di fronte all'incongruenza, egli ha confermato quanto detto nel corso della prima audizione, ripetendo di essere entrato all'interno con l'asino e di essere stato in seguito percosso (cfr. verbale 2, Q135). Alla luce di ciò, il Tribunale rileva che le contraddizioni non risultano pertanto dissipate dalla spiegazione dell'insorgente, ma bensì rafforzate dal fatto stesso che nel corso della prima audizione egli ha indicato chiaramente di essere entrato

D-1330/2015 Pagina 13 nel cortile e non in casa, così come ha indicato un'identità diversa delle persone presenti. Infine, non collimanti risultano pure essere le dichiarazioni in merito alle cure ospedaliere ricevute a seguito della frattura alla gamba. Il ricorrente ha dapprima affermato che la madre era venuta a prenderlo ad Aweil e l'aveva portato in un'altra provincia, segnatamente ad al-Ubayyid – capitale dello stato del Kordofan settentrionale (Sudan) – per curarlo (cfr. verbale 1, pag. 9), per poi invece dichiarare in un secondo tempo che la madre l'aveva portato all'ospedale a Khartoum dove era rimasto ricoverato per un mese (cfr. verbale 2, Q146-Q150, Q156). Pertanto, ritenute le summenzionate divergenze su punti importanti del racconto e non avendo il ricorrente presentato in sede ricorsuale argomenti o prove suscettibili di giustificare una diversa valutazione rispetto a quella di cui all'impugnata decisione, va concluso che le dichiarazioni inerenti ai motivi d'asilo dell'insorgente non soddisfano le condizioni di verosimiglianza giusta l'art. 7 LAsi. 6.3 Di conseguenza, visto tutto quanto precede, il ricorso in materia di concessione dell'asilo non merita tutela e la decisione impugnata va confermata. 7. Se respinge la domanda d'asilo o non entra nel merito, la SEM pronuncia, di norma, l'allontanamento dalla Svizzera e ne ordina l'esecuzione; tiene però conto del principio dell'unità della famiglia (art. 44 LAsi). L'insorgente non adempie le condizioni in virtù delle quali la SEM avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla Svizzera (art. 14 cpv. 1 e 2 nonché 44 LAsi come pure art. 32 dell'ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311]; cfr. DTAF 2013/37 consid. 4.4 e 2011/24 consid. 10.1). Pertanto, anche sul punto di questione della pronuncia dell'allontanamento, il ricorso non merita tutela e la decisione impugnata va confermata. 8. 8.1 Per quanto concerne l'esecuzione dell'allontanamento, l'art. 83 LStr prevede che la stessa sia ammissibile (cpv. 3), ragionevolmente esigibile (cpv. 4) e possibile (cpv. 2). In caso di non adempimento d'una di queste

D-1330/2015 Pagina 14 condizioni, la SEM dispone l'ammissione provvisoria (art. 44 LAsi ed art. 83 cpv. 1 e 7 LStr). Secondo prassi costante del Tribunale, circa l'apprezzamento degli ostacoli all'allontanamento, vale lo stesso apprezzamento della prova consacrato al riconoscimento della qualità di rifugiato, ovvero il ricorrente deve provare o per lo meno rendere verosimile l'esistenza di un ostacolo all'esecuzione dell'allontanamento (cfr. DTAF 2011/24 consid. 10.2 e relativo riferimento). 8.2 Nella decisione impugnata la SEM ha considerato ammissibile, ragionevolmente esigibile e possibile l'esecuzione dell'allontanamento. Il principio di respingimento non sarebbe infatti applicabile nella fattispecie e d'altronde, avendo l'insorgente violato il suo obbligo di collaborare, non sarebbe compito delle autorità ricercare eventuali ostacoli all'esecuzione del suo rinvio verso un Paese africano ipotetico. L'insorgente contesta tale posizione. Egli non avrebbe infatti più notizie dei genitori dopo l'espatrio e non avrebbe altri parenti nel suo Paese, pertanto l'esecuzione dell'allontanamento non sarebbe ragionevolmente esigibile e gli andrebbe concessa l'ammissione provvisoria. 8.3 Innanzitutto, malgrado l'insorgente abbia violato il suo obbligo di collaborare (cfr. supra consid. 6.1) – ponendo così le autorità nell'impossibilità di determinare con certezza il suo Paese di origine così come l'esistenza di ostacoli all'esecuzione dell'allontanamento – il Tribunale parte dal presupposto che il ricorrente possa essere di origine sudanese, essendo egli stato probabilmente socializzato in tale Paese (cfr. ibidem). Pertanto, l'esecuzione dell'allontanamento viene qui di seguito esaminata verso il Sudan, senza tuttavia poter escludere che l'insorgente provenga o sia originario di un altro Paese. 8.4 A norma dell'art. 83 cpv. 3 LStr l'esecuzione dell'allontanamento non è ammissibile quando comporterebbe una violazione degli impegni di diritto internazionale pubblico della Svizzera. Detta norma non si esaurisce nella massima del divieto di respingimento, bensì anche altri impegni di diritto internazionale possono essere ostativi all'esecuzione del rimpatrio, in particolare l'art. 3 CEDU o l'art. 3 della Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 10 dicembre 1984 (Conv. tortura, RS 0.105). L'applicazione di tali disposizioni presuppone, peraltro, l'esistenza di serie e concrete ragioni per ritenere che lo straniero possa essere esposto, nel Paese verso il quale sarà allontanato, a dei trattamenti contrari a detti articoli. Spetta all'interessato di rendere plausibile https://www.swisslex.ch/DOC/ShowLawViewByGuid/a9c93e17-07c7-4ad9-ac08-f9da47f8f369/3572bcc7-d292-44fd-99ab-e2d1f3eca9a5?source=document-link&SP=5|zpixhk https://www.swisslex.ch/DOC/ShowLawViewByGuid/eddc4ea5-1065-4aad-aa7b-5ff005425730/fc6cfec2-3fa0-431b-8b5f-c337b1753da9?source=document-link&SP=5|zpixhk

D-1330/2015 Pagina 15 l'esistenza di siffatte serie e concrete ragioni (DTAF 2008/34 consid. 10; Giurisprudenza ed informazioni della Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo [GICRA] 2005 n. 4 consid. 6.2 e GICRA 1996 n. 18 consid. 14b lett. ee). Nel caso in esame, visto che l'interessato non è riuscito a dimostrare l'esistenza di seri pregiudizi o il fondato timore di essere esposto a tali pregiudizi ai sensi dell'art. 3 LAsi, il principio del non respingimento non trova applicazione nella fattispecie ed il rinvio dell'insorgente verso il Sudan è dunque ammissibile sotto l'aspetto dell'art. 5 cpv. 1 LAsi. In siffatte circostanze non v'è inoltre motivo di considerare l'esistenza di un rischio personale, concreto e serio per l'insorgente di essere esposto, nel suo Paese d'origine ad un trattamento proibito ai sensi dell'art. 3 CEDU o dell'art. 1 Conv. tortura. Conformemente alla CorteEDU ed il Comitato dell'ONU contro la tortura, spetta all'interessato rendere plausibile l'esistenza di un reale rischio ("real risk") di essere sottoposto a trattamenti contrari a detti articoli (sentenza della CorteEDU [Grande Camera] Saadi contro Italia del 28 febbraio 2008, 37201/06, §§ 125 e 129 e relativi riferimenti). Pertanto, l'esecuzione dell'allontanamento in Sudan è ammissibile ai sensi delle norme di diritto internazionale pubblico nonché della LAsi. 8.5 Giusta l'art. 83 cpv. 4 LStr, l'esecuzione non può essere ragionevolmente esigibile qualora, nello Stato d'origine o di provenienza, lo straniero venisse a trovarsi concretamente in pericolo in seguito a situazioni quali guerra, guerra civile, violenza generalizzata o emergenza medica. Tale disposizione si applica principalmente ai "réfugiés de la violence", ovvero agli stranieri che non adempiono le condizioni della qualità di rifugiato, poiché non sono personalmente perseguiti, ma che fuggono da situazioni di guerra, di guerra civile o di violenza generalizzata. Essa vale anche nei confronti delle persone per le quali l'allontanamento comporterebbe un pericolo concreto, in particolare perché esse non potrebbero più ricevere le cure delle quali hanno bisogno o che sarebbero, con ogni probabilità, condannate a dover vivere durevolmente e irrimediabilmente in stato di totale indigenza e pertanto esposte alla fame, ad una degradazione grave del loro stato di salute, all'invalidità o persino la morte. Per contro, le difficoltà socio-economiche che costituiscono l'ordinaria quotidianità d'una regione, in particolare la penuria di cure, di alloggi, di impieghi e di mezzi di formazione, non sono sufficienti, in sé, a concretizzare una tale esposizione al pericolo. L'autorità alla quale incombe la decisione deve dunque, in ogni singolo caso, stabilire se gli aspetti umanitari legati alla situazione nella https://www.swisslex.ch/Doc/ShowDocComingFromCitation/9dcf644c-8e05-49f0-80ec-96058ef72196?citationId=8fc92d9b-d745-4328-8362-0f6c8d48a370&source=document-link&SP=5|zpixhk https://www.swisslex.ch/DOC/ShowLawViewByGuid/e8f08574-029f-4d59-8938-1a2257fed308/f6f553e0-74ab-449e-8ec4-7866703a3c28?source=document-link&SP=5|zpixhk https://www.swisslex.ch/DOC/ShowLawViewByGuid/e8f08574-029f-4d59-8938-1a2257fed308/3bdfbef1-15f8-4d95-a515-43fd5e28525c?source=document-link&SP=5|zpixhk

D-1330/2015 Pagina 16 quale si troverebbe lo straniero in questione nel suo Paese sono tali da esporlo ad un pericolo concreto (cfr. DTAF 2014/26 consid. 7.6-7.7 e relativi riferimenti). Si tratta, dunque, di esaminare se l'allontanamento dell'insorgente è ragionevolmente esigibile, tenuto conto della situazione generale vigente attualmente in Sudan da un lato e dalla sua situazione personale dall'altro. 8.5.1 Innanzitutto, dalle conoscenze di questo Tribunale, all'infuori della regione del Darfur, la situazione in Sudan non è caratterizzata da guerra, guerra civile o violenza generalizzata che coinvolga l'insieme della popolazione nell'integralità del territorio nazionale (cfr. DTAF 2013/5). 8.5.2 In secondo luogo, neppure dalla sua situazione personale emergono indizi che permettano di ritenere che egli sarà concretamente in pericolo in caso di ritorno in Sudan. Invero, egli è giovane, dispone di esperienza professionale quale lustrascarpe e trasportatore di persone (cfr. verbale 1, pag. 4) e di una buona rete sociale, ritenuto che a Khartoum risiede la famiglia della nonna paterna (cfr. verbale 2, Q50). Inoltre, le autorità di asilo possono esigere nell'ambito dell'esecuzione dell'allontanamento un certo sforzo da parte di persone in giovane età e in buona salute che permettano loro, in caso di ritorno, di superare le difficoltà iniziali legate all'alloggio e alla ricerca di un impiego assicurante il minimo vitale (DTAF 2010/41 consid. 8.3.5 e relativi riferimenti). Infine, il ricorrente non ha preteso nel gravame di soffrire di gravi problemi di salute che possano giustificare la sua ammissione provvisoria (cfr. DTAF 2011/50 consid. 8.1-8.3; 2009/2 consid. 9.3.2). 8.5.3 In considerazione di quanto precede, l'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente è ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStr in relazione all'art. 44 LAsi). 8.6 In ultima analisi, non risultano impedimenti neppure dal profilo della possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 83 cpv. 2 LStr in relazione all'art. 44 LAsi). L'insorgente, usando della necessaria diligenza, potrà procurarsi ogni documento indispensabile al rimpatrio (cfr. art. 8 cpv. 4 LAsi; DTAF 2008/34 consid. 12). L'esecuzione dell'allontanamento è dunque pure possibile.

D-1330/2015 Pagina 17 8.7 Sulla scorta delle considerazioni che precedono, l'esecuzione dell'allontanamento è ammissibile, ragionevolmente esigibile e possibile. Di conseguenza, anche su questo punto la querelata decisione dell'autorità inferiore va confermata. 9. La SEM, con la decisione impugnata, non ha pertanto violato il diritto federale né abusato del suo potere d'apprezzamento ed inoltre non ha accertato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi), per il che il ricorso va respinto. 10. Visto l'esito della procedura, le spese processuali di CHF 600.–, che seguono la soccombenza, sono poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 3 lett. b del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]) e sono prelevate sull'anticipo di CHF 600.– versato il 24 settembre 2015. 11. La presente decisione non concerne persone contro le quali è pendente una domanda d'estradizione presentata dallo Stato che hanno abbandonato in cerca di protezione, per il che non può essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF). La pronuncia è quindi definitiva.

(dispositivo alla pagina seguente)

D-1330/2015 Pagina 18 Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia: 1. Il ricorso è respinto. 2. Le spese processuali di CHF 600.– sono poste a carico del ricorrente. Esse sono prelevate sull'anticipo spese versato il 24 settembre 2015. 3. Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all'autorità cantonale competente.

Il presidente del collegio: La cancelliera:

Daniele Cattaneo Sebastiana Stähli

Data di spedizione:

D-1330/2015 — Bundesverwaltungsgericht 20.03.2017 D-1330/2015 — Swissrulings