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Corte IV D-1322/2011
Sentenza d e l 2 8 marzo 2012 Composizione
Giudici Daniele Cattaneo (presidente del collegio), Nina Spälti Giannakitsas, Walter Lang, cancelliera Zoe Cometti.
Parti
A._______, nata il (…), alias B._______, nata il (…), Eritrea, rappresentata dal lic. iur. Mario Amato, Soccorso operaio svizzero (SOS), ricorrente,
contro
Ufficio federale della migrazione (UFM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore.
Oggetto
Asilo (senza allontanamento); decisione dell'UFM del 24 gennaio 2011 / N (…).
D-1322/2011 Pagina 2
Fatti: A. L'interessata, di etnia tigrina e originaria di C._______ (Eritrea), ha presentato domanda di asilo il 12 agosto 2010. Interrogata sui motivi d'asilo, ella ha dichiarato, nella sostanza e per quanto è qui di rilievo, (cfr. verbali d'audizione del 25 agosto 2010 [di seguito: verbale 1] e del 6 settembre 2010 [di seguito: verbale 2]), di essere espatriata per sfuggire a un membro del regime, tale D._______, il quale voleva costringerla a sposarlo. La ricorrente, rimasta vedova dopo la morte di suo marito avvenuta nel 2004, ha infatti dichiarato che, due anni prima del suo espatrio, D._______, rappresentante dell'amministrazione comunale e incaricato dei controlli dei commercianti, ha iniziato a infastidirla chiedendo che l'interessata lo sposasse. Siccome l'interessata non voleva saperne di lui, questo ha fatto in modo che la ricorrente avesse dei problemi a vendere la sua merce, in particolare accusandola di contrabbando e confiscando detta merce (cfr. verbale 2, pag. 7). L'interessata, in data non precisata, avrebbe inoltre subito un tentativo di stupro da parte dell'uomo in questione e in seguito, nel mese di febbraio 2010, sarebbe stata arrestata e messa in prigione per un mese, o secondo un'altra versione per due settimane, perché accusata di contrabbando (cfr. verbale 2, pag. 11). Dopo essere stata liberata, la ricorrente ha deciso di espatriare in data 3 marzo 2010 per il Sudan, dove vi ha soggiornato per quattro mesi. Il 12 agosto 2010 l'interessata è entrata in Svizzera. A sostegno della sua domanda di asilo, la richiedente ha depositato i seguenti documenti: – copia del certificato medico riguardante la liberazione del servizio militare per gravidanza del 7 luglio 1997; – copia del certificato di morte del marito del 12 gennaio 2006. B. Con decisione del 24 gennaio 2011 (notificata alla ricorrente il 26 gennaio 2011), l'Ufficio federale della migrazione (di seguito: UFM)
D-1322/2011 Pagina 3 ha ritenuto inverosimili le dichiarazioni dell'interessata concernenti i problemi con D._______. Le ha riconosciuto la qualità di rifugiato in quanto ella ha lasciato illegalmente l'Eritrea ed è in età di prestare servizio militare obbligatorio. Non è stato concesso l'asilo all'interessata in quanto divenuta rifugiata soltanto con la partenza dal Paese d'origine. C. In data 25 febbraio 2011 (cfr. plico raccomandato; data d'entrata: 28 febbraio 2011), l'interessata ha inoltrato ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale) chiedendo, in via principale, in accoglimento del ricorso, l'annullamento della decisione impugnata, il riconoscimento della qualità di rifugiato e la concessione dell'asilo e, in via sussidiaria, la trasmissione degli atti di causa all'autorità inferiore per un nuovo esame delle allegazioni. Ella ha altresì presentato una domanda d'esenzione dal pagamento anticipato delle spese di giustizia. D. Il Tribunale, con decisione incidentale del 2 marzo 2011, ha invitato l'UFM a presentare una risposta al ricorso. E. Con risposta del 21 marzo 2011, trasmessa alla ricorrente per conoscenza, l'UFM ha proposto la reiezione del gravame. F. Ulteriori fatti ed argomenti addotti dalle parti negli scritti verranno ripresi nei considerandi qualora risultino decisivi per l'esito della vertenza.
Diritto: 1. Le procedure in materia d'asilo sono rette dalla legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021), dalla legge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005 (LTAF, RS 173.32) e dalla legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 (LTF, RS 173.110), in quanto la legge federale sull'asilo del 26 giugno 1998 (LAsi, RS 142.31) non preveda altrimenti (art. 6 LAsi). Fatta eccezione delle decisioni previste all'art. 32 LTAF, il Tribunale, in virtù dell'art. 31 LTAF, giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 PA prese dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF.
D-1322/2011 Pagina 4 L'UFM rientra tra dette autorità (cfr. art. 105 LAsi). L'atto impugnato costituisce una decisione ai sensi dell'art. 5 PA. La ricorrente ha partecipato al procedimento dinanzi all'autorità inferiore, è particolarmente toccata dalla decisione impugnata e vanta un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modificazione della stessa (art. 48 cpv.1 lett. a-c PA); è pertanto legittimata ad aggravarsi contro di essa. I requisiti relativi ai termini di ricorso (art. 108 cpv. 1 LAsi), alla forma e al contenuto degli atti di ricorso (art. 52 PA) sono soddisfatti. Occorre pertanto entrare nel merito del ricorso. 2. Con ricorso al Tribunale, possono essere invocati la violazione del diritto federale, l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti e l'inadeguatezza (art. 106 LAsi e art. 49 PA). Il Tribunale non è vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle argomentazioni delle parti. (cfr. DTAF 2009/57 consid. 1.2; PIERRE MOOR, Droit administratif, vol. II, 3ª ed., Berna 2011, n. 2.2.6.5). 3. Preliminarmente il Tribunale osserva che, essendo stata l'insorgente posta al beneficio dell'ammissione provvisoria con decisione dell'UFM del 24 gennaio 2011, oggetto del litigio in questa sede risulta pertanto essere esclusivamente la decisione riguardante il rifiuto della sua domanda d'asilo. 4. La Svizzera, su domanda, accorda asilo ai rifugiati secondo le disposizioni della LAsi (art. 2 LAsi). L'asilo comprende la protezione e lo statuto accordati a persone in Svizzera in ragione della loro qualità di rifugiato. Esso include il diritto di risiedere in Svizzera. Giusta l'art. 3 cpv. 1 LAsi sono rifugiate le persone che, nel Paese d'origine o di ultima residenza, sono esposte a seri pregiudizi a causa della loro razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le loro opinioni politiche, ovvero hanno fondato timore di essere esposte a tali pregiudizi. Sono pregiudizi seri segnatamente l'esposizione a pericolo della vita, dell'integralità fisica o della libertà, nonché le misure che comportano una
D-1322/2011 Pagina 5 pressione psichica insopportabile (art. 3 cpv. 2 LAsi). Occorre altresì tenere conto dei motivi di fuga specifici della condizione femminile (art. 3 cpv. 2 2 a frase LAsi). A tenore dell'art. 7 cpv. 1 LAsi, chiunque domanda asilo deve provare o per lo meno rendere verosimile la sua qualità di rifugiato. La qualità di rifugiato è resa verosimile se l'autorità la ritiene data con una probabilità preponderante (art. 7 cpv. 2 LAsi). Sono inverosimili in particolare le allegazioni che su punti importanti sono troppo poco fondate o contraddittorie, non corrispondono ai fatti o si basano in modo determinante su mezzi di prova falsi o falsificati (art. 7 cpv. 3 LAsi).
In altre parole, per poter ammettere la verosimiglianza, ai sensi dei summenzionati disposti, delle dichiarazioni determinanti rese da un richiedente l'asilo, occorre che le stesse abbiano insito un grado di convinzione logica tale da prevalere in modo preponderante sulla possibilità del contrario, così che quest'ultima risulti secondaria (cfr. Giurisprudenza ed informazioni della Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo [GICRA] 1993 n. 21). Le dichiarazioni devono essere attendibili, cioè resistenti alle obiezioni, precise, ovvero non generiche e non suscettibili di diversa interpretazione (altrettanto o più verosimile), e concordanti, o meglio non in contrasto fra loro e nemmeno con altri dati o elementi certi. Peraltro, il giudizio sulla verosimiglianza deve essere il frutto di una valutazione complessiva, e non esclusivamente atomizzata, delle singole allegazioni decisive, in modo da consentire di limitare al minimo il rischio dell'approssimazione, ovvero il pericolo di fondare il giudizio valorizzando, contro indiscutibili postulati di civiltà giuridica, semplici impressioni dell'autorità giudicante (cfr. GICRA 2005 n. 21, consid. 6.1, GICRA 1995 n. 23). 5. 5.1. Nella querelata decisione, l'UFM ha ritenuto inverosimili le dichiarazioni dell'interessata concernenti i problemi con D._______. In particolare la richiedente non sarebbe stata in grado di raccontare in modo dettagliato gli incontri avvenuti con l'uomo e in che modo questo l'avrebbe infastidita e quasi stuprata. Anche le dichiarazioni dell'interessata concernenti il suo arresto poco tempo prima dell'espatrio e il motivo di questo arresto sarebbero rimaste generali. La ricorrente non sarebbe stata in grado di rispondere alle domande in maniera concreta e dettagliata e inoltre si sarebbe contraddetta sulla durata della detenzione affermando dapprima, nel corso dell'audizione del 25 agosto 2010, di essere stata un mese in prigione, in seguito, nel corso dell'audizione del 6 settembre 2010, affermando di essere stata in prigione per due
D-1322/2011 Pagina 6 settimane. Pertanto, i motivi d'asilo presentati dall'interessata non sarebbero adeguati a reggere l'esame della verosimiglianza giusta l'art. 7 LAsi. L'autorità inferiore ha poi concluso che sarebbero fondati i timori della richiedente di essere esposta a seri pregiudizi ai sensi dell'art. 3 LAsi una volta rientrata in Eritrea, in quanto avrebbe lasciato il suo Paese in età di prestare servizio militare obbligatorio e in quanto, in siffatti casi, le autorità eritree presumerebbero di principio un atteggiamento ostile al governo punendo assai severamente le persone interessate. Non ha invece concesso l'asilo all'interessata la quale sarebbe divenuta rifugiata ai sensi dell'art. 3 LAsi soltanto con la partenza dal Paese d'origine per il che i motivi d'asilo andrebbero considerati quali motivi soggettivi insorti dopo la fuga (art. 54 LAsi). Di conseguenza, l'interessata è stata esclusa dalla concessione dell'asilo, le è stato concesso lo statuto di rifugiato ed è stata ammessa provvisoriamente. 5.2. Con il ricorso la ricorrente sostiene di aver addotto sufficienti elementi; le sue dichiarazioni infatti, per quanto concise, sarebbero comunque da ritenersi dettagliate, nel senso che dalle stesse sarebbe possibile ricavare quelle informazioni che renderebbero credibile e dunque verosimile il suo racconto. L'UFM per contro, nella decisione impugnata, non avrebbe giudicato la verosimiglianza valutando complessivamente ma fondandosi su dichiarazioni prese singolarmente. Nell'evenienza, per quanto concerne la contraddizione riguardante la durata dell'incarcerazione, l'interessata indica nell'atto ricorsuale di aver già fornito la sua spiegazione al momento dell'audizione sui motivi di asilo, si sarebbe quindi trattato di un probabile errore di traduzione durante la prima audizione. 6. Questo Tribunale osserva che, come rettamente rilevato dall'autorità inferiore nella decisione impugnata, le dichiarazioni rese dall'insorgente si esauriscono in generiche ed imprecise affermazioni di parte, non corroborate da elementi di seria consistenza, in sostanza per le ragioni indicate nel provvedimento litigioso. L'insorgente non ha saputo fornire indicazioni precise sui fatti addotti a sostegno dei motivi presentati a fondamento della sua domanda d'asilo, ragione per cui v'è motivo di concludere alla loro inverosimiglianza.
A titolo di esempio, il resoconto della ricorrente concernente i diversi atti di confisca subiti è rimasto generico; alla domanda di descrivere dettagliatamente come è stata tormentata la prima volta, ella non ha saputo ri-
D-1322/2011 Pagina 7 spondere in modo preciso ma si è limitata a ripetere che D._______ ha cercato di impedirle di fare il suo lavoro (cfr. verbale 2, pag. 8).
Anche per quanto concerne il tentativo di stupro, le indicazioni date sono sostanzialmente vaghe, oltre a non ricordarsi quando ciò sia avvenuto, il racconto manca di quegli elementi concreti che permettono di giungere al convincimento che ciò sia effettivamente avvenuto. Pure le dichiarazioni secondo le quali l'interessata si sarebbe trovata da sola in casa al momento del tentato stupro non sono convincenti in quanto ella ha dato indicazioni contraddittorie e poco credibili: ella, per esempio, ha dapprima dichiarato che i figli erano a scuola, subito dopo ha affermato che la più giovane giocava all'aperto per poi affermare che erano due i figli che giocavano all'aperto (cfr. verbale 2, pag. 9); inoltre anche il fatto che la sorella, ventiseienne, vada ancora a scuola e che, alla domanda come ciò sia possibile, la ricorrente non ha saputo rispondere (cfr. verbale 2, pag. 10), contribuisce a rendere il resoconto ancora meno verosimile.
Per quanto concerne l'arresto e la detenzione che l'interessata afferma aver subito nel mese di febbraio appena prima di lasciare il Paese, come ha rettamente rilevato l'UFM, il resoconto non è particolarmente dettagliato e la ricorrente si è contraddetta sulla durata della detenzione. La ricorrente afferma essersi trattato di un problema di traduzione durante la prima audizione (cfr. verbale 2, pag. 13). Codesto Tribunale ritiene innanzitutto inverosimile che nel caso presente si sia trattato di un errore; infatti alla domanda quando l'interessata è stata incarcerata per un mese, l'interessata avrebbe dovuto far notare l'errore incorso, ovvero che non era stata incarcerata per un mese, invece si è limitata a rispondere alla domanda posta (cfr. verbale 2, pag. 5). L'argomento perde poi di consistenza avendo comunque confermato, apponendovi la sua firma, i verbali di audizione (cfr. sulla questione tra le altre, sentenze del Tribunale amministrativo federale D-2627/2010 del 21 aprile 2010, D-2026/2009 del 6 aprile 2009).
Sulla base di quanto precede, codesto Tribunale ritiene quindi che l'autorità inferiore ha rettamente ritenuto che le dichiarazioni della ricorrente non soddisfano le condizioni di verosimiglianza previste dall'art. 7 LAsi. 7. Se respinge la domanda d'asilo o non entra nel merito, l'Ufficio federale pronuncia, di norma, l'allontanamento dalla Svizzera e ne ordina l'esecuzione; tiene però conto del principio dell'unità della famiglia (art. 44 cpv. 1 LAsi).
D-1322/2011 Pagina 8 L'insorgente non adempie le condizioni in virtù delle quali l'UFM avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla Svizzera (art. 14 cpv. 1 e 2 nonché 44 cpv. 1 LAsi come pure art. 32 dell'ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311]; DTAF 2009/50 consid. 9). Pertanto, sulla questione della pronuncia dell'allontanamento il ricorso non merita tutela e la decisione impugnata va confermata. 8. Ne discende che l'UFM con la decisione impugnata non ha violato il diritto federale, né abusato del suo potere di apprezzamento; l'autorità di prime cure non ha accertato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti ed inoltre la decisione non è inadeguata (art. 106 LAsi), per il che il ricorso va respinto. 9. Avendo il Tribunale statuito nel merito del ricorso, la domanda di esenzione dal versamento di un anticipo equivalente alle presunte spese processuali è divenuta senza oggetto. 10. Visto l'esito della procedura, le spese processuali di CHF 600.–, che seguono la soccombenza, sono poste a carico della ricorrente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 3 lett. b del Regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]). La domanda di esenzione dal pagamento delle spese processuali è respinta. 11. La presente decisione non concerne persone contro le quali è pendente una domanda d'estradizione presentata dallo Stato che hanno abbandonato in cerca di protezione per il che non può essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF). La pronuncia è quindi definitiva.
(dispositivo alla pagina seguente)
D-1322/2011 Pagina 9 Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia: 1. Il ricorso è respinto. 2. La domanda di assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese processuali, è respinta. 3. Le spese processuali, di CHF 600.–, sono poste a carico della ricorrente. Tale ammontare deve essere versato alla cassa del Tribunale amministrativo federale, entro un termine di 30 giorni dalla spedizione della presente sentenza. 4. Questa sentenza è comunicata alla ricorrente, all'UFM e all'autorità cantonale competente.
Il presidente del collegio: La cancelliera:
Daniele Cattaneo Zoe Cometti
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