Corte IV D-1274/2009 {T 0/2} Sentenza d e l 5 marzo 2009 Giudice Claudia Cotting-Schalch, giudice unico, con l'approvazione del giudice Bendicht Tellenbach; cancelliera Chiara Piras. A._______, Nigeria, alias B._______, Nigeria, alias C.______, Nigeria, ricorrente, contro Ufficio federale della migrazione (UFM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore. Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento; decisione dell'UFM del 23 febbraio 2009 / N [...]. Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Composizione Parti Oggetto
D-1274/2009 Fatti: A. Il 30 novembre 2008, l'interessato, originario di D._______ (Nigeria), ha presentato una domanda d'asilo in Svizzera. Ha dichiarato, nella sostanza e per quanto qui di rilievo ([...]) d'essere espatriato il [...] o il [...] per il timore di essere ucciso dai suoi zii, i quali avrebbero ucciso il padre dell'interessato a causa del suo rifiuto di prendere il posto di stregone al momento della morte del loro padre. L'interessato sarebbe fuggito con l'aiuto del datore di lavoro illegalmente verso E._______ (Repubblica del Benin), dove avrebbe preso un volo verso un Paese a lui sconosciuto. Da lì avrebbe proseguito in treno, arrivando dopo cinque giorni in Svizzera. B. Dal rapporto della guardia di confine CGCF (cfr. rapporto agli atti), con particolare riferimento al confronto delle impronte digitali (AFIS), è emerso che l'interessato, in data [...], ha tentato una prima volta di entrare in Svizzera dichiarando il nome di B._______. È stato intercettato alla frontiera italo-svizzera ed in seguito respinto con procedura semplificata in Italia. C. Il [...], l'interessato ha tentato una seconda volta di entrare in Svizzera (cfr. rapporto agli atti) dichiarando però il nome di C._______. È stato nuovamente intercettato alla frontiera italo-svizzera ed in seguito respinto con procedura semplificata in Italia. D. Il 17 febbraio 2009, le autorità italiane si sono dichiarate disposte ad accettare nuovamente l'interessato sul loro territorio. E. Il 23 febbraio 2009, l'UFM non è entrato nel merito della citata domanda d'asilo ai sensi dell'art. 34 cpv. 2 lett. a della legge sull'asilo del 26 giugno 1998 (LAsi, RS 142.31). Detto Ufficio ha pure pronunciato l'allontanamento dell'interessato dalla Svizzera nonché l'esecuzione dell'allontanamento verso l'Italia siccome lecita, esigibile e possibile (v. Accordo di riammissione Italo-Svizzero del [...]). Pagina 2
D-1274/2009 F. Il 27 febbraio 2009, l'interessato ha inoltrato ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo federale (TAF) contro la menzionata decisione dell'UFM. Ha chiesto l'annullamento della decisione impugnata e la trasmissione degli atti di causa all'autorità inferiore per una nuova decisione di merito. Ha altresì presentato una domanda d'esenzione dal versamento delle spese processuali e del relativo anticipo. Diritto: 1. Il TAF giudica definitivamente i ricorsi contro le decisioni dell'UFM in materia d'asilo (art. 31 e art. 33 lett. d della legge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005 [LTAF, RS 173.32], art. 105 LAsi, e art. 83 lett d della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 [LTF, RS 173.110]). 2. V'è motivo d'entrare nel merito del ricorso che adempie le condizioni d'ammissibilità di cui all'art. 48 cpv. 1 e all'art. 52 della legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021) nonché all'art. 108 cpv. 2 LAsi. 3. 3.1 Giusta l'art. 33a cpv. 2 PA, applicabile per rimando dell'art. 6 LAsi e dell'art. 37 LTAF, nei procedimenti su ricorso è determinante la lingua della decisione impugnata. Se le parti utilizzano un'altra lingua, il procedimento può svolgersi in tale lingua. 3.2 Nel caso concreto, la decisione impugnata è stata resa in italiano ed il ricorso è stato presentato in tale lingua, di modo che la presente sentenza è redatta in italiano. 4. Nella decisione impugnata, l'UFM ha considerato che l'Italia è stata designata dal Consiglio federale come Stato terzo sicuro, dove sussiste la presunzione del rispetto del principio di divieto di respingimento. Detto Ufficio constata che il richiedente sarebbe stato Pagina 3
D-1274/2009 respinto già due volte dalla Svizzera e consegnato alle autorità italiane, le quali peraltro, in data [...], si sarebbero dichiarate disposte a riammetterlo sul loro territorio. Inoltre, il richiedente non avrebbe presentato alcun motivo in grado di confutare la presunzione, secondo la quale in Italia ci sarebbe una protezione effettiva dal respingimento. Dalle dichiarazioni del richiedente, non risulterebbe che in Svizzera vivono persone con cui egli intrattenga rapporti stretti o siano suoi parenti prossimi. Oltre a ciò, l'UFM ha ritenuto inverosimile la storia resa dallo stesso a sostegno della sua domanda d'asilo, ritenuto che le sue dichiarazioni sono vaghe, stereotipate e contraddittorie. In particolare, egli si sarebbe contraddetto sulla data del decesso del nonno e dell'incendio della casa di famiglia, nonché sulla persona, la quale lo avrebbe informato della morte del padre. Per conseguenza, l'UFM ha considerato che il richiedente non adempie manifestamente la qualità di rifugiato, in quanto non esistono motivi manifesti per ritenere che egli possa essere esposto in Patria a seri pregiudizi ai sensi dell'art. 3 LAsi. 5. Nel gravame, l'insorgente ha fatto valere in sostanza di non condividere l'opinione dell'autorità inferiore, ribadendo di essere stato fermato dalle guardie di frontiera, ma di non avere saputo dove si trovasse. Inoltre, avrebbe raccontato tutta la verità e fornito delle spiegazioni sulle contraddizioni ed inesattezze riscontrate nel suo racconto. Infine, il ricorrente ha allegato che il suo rinvio verso l'Italia non sarebbe esigibile poiché in suddetto Paese non beneficierebbe di alcuna protezione effettiva, e sarebbe lasciato a se stesso senza assistenza, abitazione né lavoro. 6. 6.1 Secondo l'art. 6a cpv. 2 lett. b LAsi, in vigore dal 1° gennaio 2008, il Consiglio federale designa gli Stati terzi sicuri in cui, secondo i suoi accertamenti, v'è una protezione effettiva dal respingimento ai sensi dell'art. 5 cpv. 1 LAsi. 6.2 Giusta l'art. 34 cpv. 2 lett. a LAsi, non si entra nel merito di una domanda d'asilo se il richiedente può ritornare in uno Stato terzo sicuro secondo l'art. 6a cpv. 2 lett. b LAsi nel quale aveva soggiornato precedentemente. Giusta l'art. 34 cpv. 3 LAsi, il cpv. 2 non si applica se in Svizzera vivono persone con cui il richiedente intrattiene rapporti stretti o suoi parenti stretti (lett. a), se il richiedente adempie Pagina 4
D-1274/2009 manifestamente la qualità di rifugiato secondo l'art. 3 LAsi (lett. b), o se vi sono indizi che nello Stato terzo non vi sia una protezione effettiva dal respingimento ai sensi dell'art. 5 cpv. 1 LAsi (lett. c). 7. 7.1 Le condizioni d'applicazione dell'art. 34 cpv. 2 lett. a LAsi sono manifestamente realizzate, ritenuti gli incontestabili respingimenti del ricorrente verso l'Italia, avvenuti alla frontiera il [...] ed il [...] (cfr. rapporti agli atti), da dove egli proveniva sotto altre identità. Tale fatto è, peraltro, in netta contraddizione con l'inverosimile racconto reso dal medesimo circa le circostanze del suo viaggio d'espatrio e rispettivamente della sua entrata in Svizzera, secondo cui egli avrebbe viaggiato in aereo da E._______ fino ad un Paese a lui sconosciuto senza ricordarsi la data del volo, né subire controlli personali all'aeroporto o pagare il viaggio. Pertanto, v'è motivo di ritenere che l'insorgente abbia soggiornato in Italia antecedentemente la sua entrata illegale in Svizzera, al fine di inoltrare la sua domanda d'asilo. Inoltre, giova rilevare che la durata del soggiorno nello Stato terzo sicuro antecedente l'entrata del ricorrente in Svizzera non è decisiva per l'allontanamento verso tale Stato (v. sentenza del TAF D-6775/2008 dell'11 novembre 2008 e relativi riferimenti). Infine, l'Italia - designata come Stato terzo sicuro dal Consiglio federale il 14 dicembre 2007 - ha dato il suo accordo alla riammissione dell'insorgente, in applicazione dell'Accordo del 10 settembre 1998 tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica italiana sulla riammissione delle persone in situazione irregolare (RS 0.142.114.549), in data [...]. Giusta l'art. 6 n. 3 del succitato Accordo, l'autorizzazione di riammissione ha la validità di un mese dalla data della sua notifica e tale termine può essere prorogato su domanda della Parte contraente. Nel caso concreto, è da considerare ancora valida la riammissione. 7.2 Questo Tribunale osserva che dalle carte processuali non emergono elementi da cui si possa desumere che in Svizzera si trovino persone con cui il ricorrente intrattenga rapporti stretti o siano suoi parenti prossimi. Da quanto esposto, discende che, nel caso concreto, non sono dati i presupposti dell'art. 34 cpv. 3 lett. a LAsi. 7.3 Contrariamente a quanto preteso nel gravame, l'insorgente non è manifestamente riuscito a comprovare la propria qualità di rifugiato secondo l'art. 3 LAsi. Il TAF rileva, altresì, che il ricorrente in corso di procedura non ha presentato, all'infuori di generiche censure, Pagina 5
D-1274/2009 argomenti o prove suscettibili di giustificare una diversa valutazione, rispetto a quella di cui all'impugnata decisione. Le allegazioni decisive in materia d'asilo s'esauriscono, infatti, in mere affermazioni di parte non corroborate da alcun elemento della benché minima consistenza, in sostanza per le ragioni indicate nel provvedimento litigioso (art. 109 cpv. 3 LTF in relazione all'art. 6 LAsi, all'art. 37 LTAF ed all'art. 4 PA). Basti rilevare che - come rettamente constatato dall'UFM - l'insorgente si è contraddetto in maniera palese su punti essenziali del proprio racconto. A titolo d'esempio, nell'ambito dell'audizione del [...], il ricorrente ha situato la morte del nonno e del padre, come anche l'incendio della sua abitazione ed il suo viaggio d'espatrio nel [...] ([...]) mentre che, durante l'audizione del [...], confrontato con i due tentativi di entrata in Svizzera avvenuti nell'[...], ha cambiato versione dei fatti, asserendo che i citati eventi sarebbero avvenuti già nel mese di [...]. Inoltre, l'insorgente si è contraddetto sulla persona, la quale lo avrebbe informato della morte del padre (il datore di lavoro durante l'audizione del [...], o la madre durante l'audizione del [...]), sull'indirizzo del suo domicilio ([...]), come anche sulla richiesta di un passaporto o di una carta d'identità ([...]). Mal si comprende dunque come tali contraddizioni e incongruenze - che tra l'altro il ricorrente non ha nemmeno contestato in sede di ricorso possano giustificarsi con una certa confusione e difficoltà di memoria da parte del ricorrente ([...]). Infine, il TAF osserva che l'insorgente si è limitato a mere congetture, non confortate da alcun elemento serio e concreto sull'eventualità di persecuzione - a cui tra l'altro egli non fa riferimento alcuno in sede di ricorso - a causa delle presunte minacce da parte dei suoi familiari. Non appare, dunque, motivo per ritenere che l'insorgente non possa ottenere in patria, se opportunamente sollecitata, un'appropriata protezione contro l'eventuale futuro agire illegittimo di terzi nei suoi confronti. In siffatto contesto, codesto Tribunale ha ragione di ritenere che il racconto reso da parte dell'insorgente è inverosimile. In virtù di quanto precede, nel caso di specie, l'eccezione prevista dall'art. 34 cpv. 3 lett. b LAsi non è applicabile. 7.4 Dato che l'Italia è considerata uno Stato terzo sicuro, incombe all'insorgente invalidare la presunzione di protezione effettiva dal respingimento. Nella fattispecie, il ricorrente non è manifestamente riuscito in tale intento. Infatti, nell'incartamento non vi sono indizi secondo cui le autorità italiane, confrontate ad elementi e prove suscettibili ad attestare la qualità di rifugiato, non accorderebbero Pagina 6
D-1274/2009 un'appropriata protezione. Pertanto, l'art. 34 cpv. 3 lett. c LAsi non trova applicazione nella fattispecie. 8. Di conseguenza, il ricorso in materia di non entrata nel merito, destituito d'ogni e benché minimo fondamento, non merita tutela e la decisione impugnata va confermata. 9. L'insorgente non adempie le condizioni in virtù delle quali l'UFM avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla Svizzera (art. 14 cpv. 1 e cpv. 2, art. 44 cpv. 1 LAsi nonché art. 32 dell'Ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311]). 10. 10.1 Non emerge dalle carte processuali alcun serio indizio da cui desumere che l'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente in Italia possa violare l'art. 25 cpv. 2 della Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 (Cost., RS 101), l'art. 33 della Convenzione sullo statuto dei rifugiati del 28 luglio 1951 (Conv., RS 0.142.30), l'art. 5 LAsi (divieto di respingimento) nonché l'art. 83 cpv. 3 della legge federale del 16 dicembre 2005 sugli stranieri (LStr, RS 142.20) o esporre l'insorgente al rischio reale ed immediato di trattamenti contrari all'art. 3 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali del 4 novembre 1950 (CEDU, RS 0.101) o all'art. 3 della Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 10 dicembre 1984 (Conv. Tortura, RS 0.105). 10.2 Premesso ciò, quanto agli ostacoli all'esecuzione dell'allontanamento riconducibili all'art. 83 cpv. 4 LStr, il TAF osserva che né la nota situazione generale esistente in Italia, che non è caratterizzata da guerra, guerra civile o violenza generalizzata che coinvolga l'insieme della popolazione nella totalità del territorio nazionale, né altri motivi deducibili dalle carte processuali conducono a pensare che, in caso d'allontanamento in questo Paese, vi sia una messa in pericolo concreta del ricorrente. 10.3 Inoltre, l'insorgente è giovane, ha una formazione scolastica perlomeno di base nonché un'esperienza professionale quale Pagina 7
D-1274/2009 meccanico ([...]). Egli non ha altresì preteso nel gravame di soffrire di gravi problemi di salute che possano giustificare un'ammissione provvisoria (v. sulla problematica Giurisprudenza ed Informazioni della Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo [GICRA] 2003 n. 24), senza che da un esame d'ufficio degli atti di causa emerga la necessità di una permanenza del ricorrente in Svizzera per motivi medici. 10.4 Per di più, non risultano impedimenti neppure dal profilo della possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 83 cpv. 2 LStr). Le autorità italiane si sono dichiarate disposte a riammettere l'insorgente sul loro territorio (v. Accordo di riammissione Italo-Svizzero del [...]). L'esecuzione dell'allontanamento è dunque pure possibile. 11. L'esecuzione dell'allontanamento è ammissibile, esigibile e possibile per le ragioni indicate al considerando 10 del presente giudizio. Per conseguenza, anche in materia d'allontanamento ed esecuzione dell'allontanamento, il gravame va disatteso e la querelata decisione confermata. 12. Il ricorso, manifestamente infondato, è deciso in procedura semplificata (art. 111a LAsi) dal giudice unico, con l'approvazione di un secondo giudice (art. 111 lett. e LAsi). 13. Il TAF, avendo statuito nel merito del ricorso, la domanda d'esenzione dal versamento di un anticipo equivalente alle presumibili spese processuali, è divenuta senza oggetto. Per contro, la richiesta d'assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese processuali, è respinta, ritenuto che il ricorso era privo di probabilità d'esito favorevole. 14. Visto l'esito della procedura, le spese processuali, che seguono la soccombenza, sono poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e cpv. 5 PA nonché 3 lett. b del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]). (dispositivo alla pagina seguente) Pagina 8
D-1274/2009 Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia: 1. Il ricorso è respinto. 2. La domanda d'esenzione dal versamento dell'anticipo a copertura delle presumibili spese processuali è divenuta senza oggetto. 3. La richiesta d'assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese processuali, è respinta. 4. Le spese processuali, di CHF 600.-, sono poste a carico del ricorrente. Tale ammontare dev'essere versato alla cassa del Tribunale amministrativo federale entro un termine di 30 giorni dalla data di spedizione della presente sentenza. 5. Comunicazione a: - ricorrente (plico raccomandato; allegato: bollettino di versamento) - UFM, Divisione soggiorno (in copia; n. di rif. N [...]) - F._______ (in copia) Il giudice unico: La cancelliera: Claudia Cotting-Schalch Chiara Piras Data di spedizione: Pagina 9