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Bundesverwaltungsgericht 06.03.2009 D-1193/2009

6 mars 2009·Italiano·CH·CH_BVGE·PDF·2,849 mots·~14 min·1

Résumé

Asilo (non entrata nel merito) e allontanamento | Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento; ...

Texte intégral

Corte IV D-1193/2009 {T 0/2} Sentenza d e l 6 marzo 2009 Giudice Claudia Cotting-Schalch, giudice unico, con l'approvazione del giudice Walter Stöckli; cancelliere Carlo Monti. A._______, Afghanistan, ricorrente, contro Ufficio federale della migrazione (UFM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore. Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento; decisione dell'UFM del 13 febbraio 2009 / N [...]. Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Composizione Parti Oggetto

D-1193/2009 Fatti: A. Il 6 novembre 2008, l'interessato, originario di Kandahar in Afghanistan, ha presentato una domanda d'asilo in Svizzera. Ha allegato, nella sostanza e per quanto qui di rilievo, d'essere espatriato il 19 agosto 2008 per il timore di essere ucciso da parte dei Talebani nel caso in cui dovesse rientrare in patria per essersi rifiutato di combattere con quest'ultimi ([...]). Egli avrebbe quindi ottenuto il denaro per l'espatrio da suo cognato e si sarebbe recato in auto fino a Herat, da dove avrebbe raggiunto la Grecia in un TIR, per poi arrivare in Svizzera con un altro TIR. Infine, l'interessato ha allegato di non sapere quali Paesi avrebbe transitato e per quanto tempo avrebbe soggiornato in Italia essendo stato rinchiuso nel TIR per tutto il viaggio ([...]). B. Il 13 febbraio 2009, l'UFM non è entrato nel merito della citata domanda d'asilo ai sensi dell'art. 34 cpv. 2 lett. a legge sull'asilo del 26 giugno 1998 (LAsi, RS 142.31). Detto Ufficio ha pure pronunciato l'allontanamento dell'interessato dalla Svizzera nonché l'esecuzione dell'allontanamento verso l'Italia siccome lecita, esigibile e possibile (v. accordo di riammissione Italo-Svizzero del 3 febbraio 2009). C. Il 24 febbraio 2008, l'interessato ha inoltrato ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo federale (TAF) contro la menzionata decisione dell'UFM. Ha chiesto l'annullamento della decisione impugnata e la trasmissione degli atti di causa all'autorità inferiore per una nuova decisione di merito. Ha altresì presentato una domanda d'assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese processuali e del relativo anticipo. Diritto: 1. Il TAF giudica definitivamente i ricorsi contro le decisioni dell'UFM in materia d'asilo (art. 31 e art. 33 lett. d della legge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005 [LTAF, RS 173.32], art. 105 LAsi, e art. 83 lett d della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 [LTF, RS 173.110]). Pagina 2

D-1193/2009 2. V'è motivo d'entrare nel merito del ricorso che adempie le condizioni d'ammissibilità di cui all'art. 48 cpv. 1 e all'art. 52 della legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021) nonché all'art. 108 cpv. 2 LAsi. 3. 3.1 Giusta l'art. 33a cpv. 2 PA, applicabile per rimando dell'art. 6 LAsi e dell'art. 37 LTAF, nei procedimenti su ricorso è determinante la lingua della decisione impugnata. Se le parti utilizzano un'altra lingua, il procedimento può svolgersi in tale lingua. 3.2 Nel caso concreto, la decisione impugnata è stata resa in italiano ed il ricorso è stato presentato in tale lingua, di modo che la presente sentenza è redatta in italiano. 4. 4.1 Nella decisione impugnata, l'UFM ha ritenuto che l'interessato non sarebbe riuscito a convincere l'autorità della sua minore età, non avendo presentato documenti idonei a confermarla. Inoltre, l'interessato si sarebbe contraddetto sulla data di nascita. Egli avrebbe pure sostenuto di aver vissuto presso sua madre fino all'età di nove anni e mezzo o dieci anni, oppure di 11 o 12 anni. Peraltro, non avrebbe fornito indicazioni dettagliate relative all'età dei fratelli e delle sorelle e si sarebbe espresso in maniera confusa e contraddittoria sull'età del fratello minore. In aggiunta, il richiedente non sarebbe stato in grado di spiegare come mai vi sarebbe la data di nascita figurante l'anno 1988 su di un documento delle autorità italiane, dando la colpa al passatore e alle autorità italiane. L'UFM ha altresì considerato che l'Italia è stata designata dal Consiglio federale come Stato terzo sicuro, dove sussiste la presunzione del rispetto del principio di divieto di respingimento. Detto Ufficio constata che l'interessato avrebbe soggiornato in Italia prima di entrare in Svizzera, in quanto sarebbe stato in possesso di una decisione delle autorità italiane datata del 3 novembre 2008. Inoltre, le autorità italiane si sarebbero dichiarate disposte a riammetterlo sul loro territorio. Invitato a far valere le proprie osservazioni in merito ad un allontanamento verso l'Italia, egli avrebbe allegato di non sapere che il Paese in cui sarebbe stato intercettato era l'Italia e di non avervi depositato alcuna domanda d'asilo. Peraltro, ha precisato che la sua intenzione sarebbe quella di Pagina 3

D-1193/2009 venire in Svizzera per depositarvi la sua domanda d'asilo e si sarebbe opposto al suo allontanamento verso l'Italia. Per di più, il richiedente non avrebbe vincoli stretti con la Svizzera. In aggiunta, non avrebbe la qualità di rifugiato avendo presentato diverse divergenze nel suo racconto. Lo stesso avrebbe, in un primo momento, fornito i nomi di tre comandanti talebani, per poi allegare di non essere stato messo al corrente dei loro nomi. Inoltre, sarebbe illogico che l'interessato, il cui padre avrebbe voluto che partecipasse a dei combattimenti, non sia mai stato informato sull'uso di un'arma. Infine, sarebbe inverosimile che il richiedente non sia in grado di fornire maggiori informazioni sul luogo di soggiorno, sull'organizzazione e sulle attività esatte dei Talebani dopo aver passato sei anni insieme a loro. 4.2 Nel ricorso, l'insorgente ha ribadito di avere 16 anni e di essere nato nel 1994, secondo quanto gli avrebbe riferito sua madre. Inoltre, ha fatto valere in sostanza di non avere alcun tipo di contatto in Italia e di esservi stato fermato e controllato mentre cercava di raggiungere la Svizzera. Peraltro, l'Italia non disporrebbe di una legge sull'asilo e l'assistenza sarebbe di fatto inesistente. Per di più, sarebbe costretto a vivere per strada e non gli sarebbero garantite le condizioni materiali per potersi difendere contro un eventuale respingimento. Infine, ha allegato di non aver mai usato un'arma e di contestare il fatto che il suo racconto non sia preciso e circostanziato. 5. 5.1 Giusta l'art. 7 cpv. 2 dell'Ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 (OAsi 1, RS 142.311), per il richiedente l'asilo minorenne, che non è accompagnato, viene nominata una persona di fiducia per la durata della procedura d'asilo o d'allontanamento, ma al massimo fino alla nomina di un curatore o di un tutore, oppure fino al raggiungimento della maggiore età. La designazione di una persona di fiducia presuppone tuttavia la dimostrazione da parte del richiedente l'asilo, perlomeno nel senso della probabilità preponderante, dell'allegata minorità (v. Giurisprudenza ed Informazioni della Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo [GICRA] 2001 n. 22 e relativo riferimento). Nell'ambito dell'accertamento dei fatti è altresì possibile ricorrere all'ausilio di metodi scientifici (art. 7 cpv. 1 OAsi 1). 5.2 Nella fattispecie, il TAF osserva che, da un lato, l'insorgente non ha saputo fornire indicazioni suscettibili di rendere altrimenti plausibile Pagina 4

D-1193/2009 la dichiarata minore età. Inoltre, non ha fornito valide giustificazioni per la mancata produzione di documenti d'identità o di viaggio ed è stato impreciso sulla sua biografia. In particolare, ha dichiarato nel corso della procedura di prima istanza, in un primo momento, di essere nato nel 1993, per poi indicare il 1994 ([...]). Inoltre, confrontato con il verbale della polizia di stato italiana del [...], nel quale v'è indicato che egli sarebbe nato il 1° gennaio 1988, quest'ultimo ha allegato che sarebbe stata la polizia a decidere la sua data di nascita ([...]). In aggiunta, l'insorgente non ha spiegato in sede di ricorso le divergenze sollevate dall'UFM nella sua decisione e si è limitato a ribadire un'affermazione matematicamente impossible, secondo cui egli avrebbe 16 anni essendo nato nel 1994. Infine, dall'esame radiologico, effettuato l'11 novembre 2008, risulta un'età ossea del ricorrente superiore ai 18 anni. Pertanto, conto tenuto dell'insieme delle circostanze del caso di specie, segnatamente della genericità ed imprecisione delle argomentazioni ricorsuali, non v'è ragione di censurare la mancata designazione al ricorrente di una persona di fiducia ai sensi dell'art. 17 cpv. 3 LAsi, in quanto l'insorgente non è stato in grado di corroborare l'allegata minorità. 6. 6.1 Secondo l'art. 6a cpv. 2 lett. b LAsi, in vigore dal 1° gennaio 2008, il Consiglio federale designa gli Stati terzi sicuri in cui, secondo i suoi accertamenti, v'è una protezione effettiva dal respingimento ai sensi dell'art. 5 cpv. 1 LAsi. 6.2 Giusta l'art. 34 cpv. 2 lett. a LAsi, non si entra nel merito di una domanda d'asilo se il richiedente può ritornare in uno Stato terzo sicuro secondo l'art. 6a cpv. 2 lett. b LAsi nel quale aveva soggiornato precedentemente. Giusta l'art. 34 cpv. 3 LAsi, il cpv. 2 non si applica se in Svizzera vivono persone con cui il richiedente intrattiene rapporti stretti o suoi parenti stretti (lett. a), se il richiedente adempie manifestamente la qualità di rifugiato secondo l'art. 3 LAsi (lett. b), o se vi sono indizi che nello Stato terzo non vi sia una protezione effettiva dal respingimento ai sensi dell'art. 5 cpv. 1 LAsi (lett. c). 7. 7.1 Le condizioni d'applicazione dell'art. 34 cpv. 2 lett. a LAsi sono manifestamente realizzate, essendo evidente che l'insorgente abbia perlomeno soggiornato in Italia il 3 novembre 2008 ([...]). Inoltre, giova Pagina 5

D-1193/2009 rilevare che la durata del soggiorno nello Stato terzo sicuro antecedente l'entrata del ricorrente in Svizzera non è decisiva per l'allontanamento verso tale Stato (v. Sentenza del TAF D-6775/2008 dell'11 novembre 2008 e relativi riferimenti). Peraltro, l'Italia – designata come Stato terzo sicuro dal Consiglio federale il 14 dicembre 2007 – ha dato il suo consenso alla riammissione dell'insorgente, in applicazione dell'Accordo del 10 settembre 1998 tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica italiana sulla riammissione delle persone in situazione irregolare (in seguito: Accordo; RS 0.142.114.549), in data 11 dicembre 2008 e ulteriormente in data 3 febbraio 2009. Giusta l'art. 6 n. 3 dell'Accordo, l'autorizzazione di riammissione ha la validità di un mese dalla data della sua notifica; tale termine può essere prorogato su domanda della Parte contraente richiedente. Nella fattispecie, l'autorità inferiore ha interposto una nuova domanda di riammissione e le autorità italiane si sono dichiarate nuovamente disposte a riammettere l'insorgente nel loro Paese. Per conseguenza, è da considerare ancora valida la riammissione. 7.2 Questo Tribunale osserva che dalle carte processuali non emergono elementi da cui si possa desumere che in Svizzera si trovino persone con cui il ricorrente intrattenga rapporti stretti o siano suoi parenti prossimi. Da quanto esposto, discende che, nel caso concreto, non sono dati i presupposti dell'art. 34 cpv. 3 lett. a LAsi. 7.3 Contrariamente a quanto preteso nel gravame, l'insorgente non è manifestamente riuscito a comprovare la propria qualità di rifugiato secondo l'art. 3 LAsi. Il TAF rileva, altresì, che il ricorrente in corso di procedura non ha presentato, all'infuori di generiche censure, argomenti o prove suscettibili di giustificare una diversa valutazione, rispetto a quella di cui all'impugnata decisione. Le allegazioni decisive in materia d'asilo s'esauriscono, infatti, in mere affermazioni di parte non corroborate da alcun elemento della benché minima consistenza, in sostanza per le ragioni indicate nel provvedimento litigioso, cui può essere rimandato (art. 109 cpv. 3 LTF in relazione all'art. 6 LAsi, all'art. 37 LTAF ed all'art. 4 PA). Basti rilevare che, come rettamente rilevato dall'UFM, il ricorrente non ha saputo fornire informazioni sufficientemente dettagliate circa il movimento dei Talebani, né particolari relativi alla sua attività specifica quotidiana pur avendo vissuto per sei anni con quest'ultimi. In particolare, egli si è limitato ad indicare in modo generico che i Talebani si spostavano nelle province Pagina 6

D-1193/2009 di Kandahar, Khowst e Helmand, senza però descrivere in modo preciso, almeno una base con riferimenti geografici ([...]). Inoltre, non ha saputo indicare i compiti giornalieri di suo padre ([...]). Peraltro, ha allegato nel corso della prima audizione di aver avuto un'arma in mano, ma di non averla mai utilizzata e di essere stato istruito da suo padre e suo fratello, per poi asserire nella seconda audizione di non essere mai stato istruito nell'uso delle armi da fuoco e di aver soltanto trasportato le armi per i Talebani ([...]). Ciò, nonostante, l'autore del gravame non si è espresso in merito a questa contraddizione nel ricorso, ma si è limitato a ribadire la prima versione ([...]). In siffatto contesto, codesto Tribunale ha ragione di ritenere che il racconto reso da parte dell'insorgente è inverosimile. In virtù di quanto precede, nel caso di specie, l'eccezione prevista dall'art. 34 cpv. 3 lett. b LAsi non è applicabile. 7.4 Dato che l'Italia è considerata uno Stato terzo sicuro, incombe all'insorgente invalidare la presunzione di protezione effettiva dal respingimento. Nella fattispecie, il ricorrente non è manifestamente riuscito in tale intento. Infatti, nell'incartamento non vi sono indizi secondo cui le autorità italiane, confrontate ad elementi e prove suscettibili ad attestare la qualità di rifugiato, non accorderebbero un'appropriata protezione. Pertanto, l'art. 34 cpv. 3 lett. c LAsi non trova applicazione nella fattispecie. 8. Di conseguenza, il ricorso in materia di non entrata nel merito, destituito d'ogni e benché minimo fondamento, non merita tutela e la decisione impugnata va confermata. 9. L'insorgente non adempie le condizioni in virtù delle quali l'UFM avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla Svizzera (art. 14 cpv. 1 e cpv. 2, art. 44 cpv. 1 LAsi nonché art. 32 dell'Ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311]). 10. 10.1 Non emerge dalle carte processuali alcun serio indizio da cui desumere che l'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente in Italia possa violare l'art. 25 cpv. 2 della Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 (Cost., RS 101), l'art. 33 Pagina 7

D-1193/2009 della Convenzione sullo statuto dei rifugiati del 28 luglio 1951 (Conv., RS 0.142.30), l'art. 5 LAsi (divieto di respingimento) nonché l'art. 83 cpv. 3 della legge federale del 16 dicembre 2005 sugli stranieri (LStr, RS 142.20) o esporre l'insorgente al rischio reale ed immediato di trattamenti contrari all'art. 3 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali del 4 novembre 1950 (CEDU, RS 0.101) o all'art. 3 della Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 10 dicembre 1984 (Conv. Tortura, RS 0.105). 10.2 Premesso ciò, quanto agli ostacoli all'esecuzione dell'allontanamento riconducibili all'art. 83 cpv. 4 LStr, il TAF osserva che né la nota situazione generale esistente in Italia, che non è caratterizzata da guerra, guerra civile o violenza generalizzata che coinvolga l'insieme della popolazione nella totalità del territorio nazionale, né altri motivi deducibili dalle carte processuali conducono a pensare che, in caso d'allontanamento in questo Paese, vi sia una messa in pericolo concreta del ricorrente. 10.3 Inoltre, l'insorgente è giovane ed ha una formazione scolastica perlomeno di base avendo frequentato una scuola coranica per sei anni ([...]). Egli non ha altresì preteso nel gravame di soffrire di gravi problemi di salute che possano giustificare un'ammissione provvisoria (GICRA 2003 n. 24), senza che da un esame d'ufficio degli atti di causa emerga la necessità di una permanenza del ricorrente in Svizzera per motivi medici. 10.4 Per di più, non risultano impedimenti neppure dal profilo della possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 83 cpv. 2 LStr). Le autorità italiane si sono dichiarate disposte a riammettere l'insorgente sul loro territorio (v. Accordo di riammissione Italo-Svizzero del 3 febbraio 2009). L'esecuzione dell'allontanamento è dunque pure possibile. 11. L'esecuzione dell'allontanamento è ammissibile, esigibile e possibile per le ragioni indicate al considerando 10 del presente giudizio. Per conseguenza, anche in materia d'allontanamento ed esecuzione dell'allontanamento, il gravame va disatteso e la querelata decisione confermata. Pagina 8

D-1193/2009 12. Il ricorso, manifestamente infondato, è deciso in procedura semplificata (art. 111a cpv. 2 LAsi) dal giudice unico, con l'approvazione di un secondo giudice (art. 111 lett. e LAsi). 13. Avendo il TAF statuito nel merito del ricorso, la domanda d'esenzione dal versamento di un anticipo a copertura delle presumibili spese processuali è divenuta senza oggetto. 14. Ritenuto che il ricorso era privo di probabilità d'esito favorevole, la domanda d'assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese processuali, è respinta (art. 65 cpv. 1 PA). 15. Visto l'esito della procedura, le spese processuali, che seguono la soccombenza, sono poste a carico dell'insorgente (art. 63 cpv. 1 e cpv. 5 PA nonché art. 3 lett. a del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]). (dispositivo alla pagina seguente) Pagina 9

D-1193/2009 Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia: 1. Il ricorso è respinto. 2. La domanda d'esenzione dal versamento di un anticipo a copertura delle presumibili spese processuali è divenuta senza oggetto. 3. La domanda d'assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese processuali, è respinta. 4. Le spese processuali, di CHF 600.-, sono poste a carico del ricorrente. Tale ammontare dev'essere versato alla cassa del Tribunale entro un termine di 30 giorni dalla data di spedizione della presente sentenza. 5. Comunicazione a: - ricorrente (plico raccomandato; allegato: bollettino di versamento) - UFM, Divisione Soggiorno (in copia, n. di rif. N [...]; allegato: incarto UFM) - B._______ (in copia) La giudice unica: Il cancelliere: Claudia Cotting-Schalch Carlo Monti Data di spedizione: Pagina 10

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