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Bundesverwaltungsgericht 16.04.2015 D-1176/2015

16 avril 2015·Italiano·CH·CH_BVGE·PDF·2,130 mots·~11 min·2

Résumé

Asilo (non entrata nel merito / procedura Dublino) ed allontanamento | Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento (Dublino); decisione della SEM del 4 febbraio 2015

Texte intégral

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Corte IV D-1176/2015

Sentenza d e l 1 6 aprile 2015 Composizione Giudici Daniele Cattaneo (presidente del collegio), Gabriela Freihofer, Gérald Bovier, cancelliera Zoe Cometti.

Parti A._______, nata il (…), alias B._______, nata il (…), alias C._______, nata il (…), e le figlie D._______, nata il (…), alias E._______, nata il (…), F._______, nata il (…), Nigeria, rappresentate dal lic. iur. Mario Amato, ricorrenti,

contro

Segreteria di Stato della migrazione (SEM; già Ufficio federale della migrazione, UFM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore.

Oggetto Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento (Dublino); decisione della SEM del 4 febbraio 2015 / N […].

D-1176/2015 Pagina 2

Fatti: A. Il 24 ottobre 2014 A._______, cittadina nigeriana, ha presentato domanda d'asilo in Svizzera. Nel corso dell'audizione sulle generalità avvenuta il 28 ottobre 2014, ella ha dichiarato di essere giunta in Svizzera con la figlia D._______, la quale è stata quindi inclusa nella domanda d'asilo, e di essere all'ottavo mese di gravidanza. Ella ha altresì indicato di aver depositato una domanda d'asilo nel 2011 in Italia, a G._______, circostanza questa peraltro confermata dal riscontro dattiloscopico EURODAC. B. In data 4 novembre 2014 A._______ ha dato alla luce F._______, la quale è stata inclusa nella domanda d'asilo della madre. C. Il 25 novembre 2014 la Segreteria di Stato per la migrazione (di seguito: SEM; già Ufficio federale della migrazione, UFM) ha attivato una procedura Dublino inoltrando alle autorità italiane una richiesta di ripresa in carico delle interessate. D. Con decisione del 4 febbraio 2015, notificata alle richiedenti in data 18 febbraio 2015 (cfr. avviso di ricevimento agli atti), l'autorità inferiore non è entrata nel merito della domanda d'asilo, ai sensi dell'art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi (RS 142.31); ha pronunciato il trasferimento delle interessate verso l'Italia ed ordinato lo stesso al più tardi il giorno seguente la scadenza del termine di ricorso, indicando che un eventuale ricorso non avrebbe avuto effetto sospensivo. E. Non avendo ricevuto alcuna risposta in merito alla richiesta di ripresa in carico inoltrata il 25 novembre 2014, il 5 febbraio 2015 le autorità svizzere hanno informato le autorità italiane di considerare questo silenzio come un'accettazione tacita da parte dell'Italia delle proprie competenze in merito alla domanda d'asilo delle interessate. F.

D-1176/2015 Pagina 3 Il 25 febbraio 2015 (cfr. data del plico raccomandato; data d'entrata: 26 febbraio 2015) le interessate hanno inoltrato ricorso al Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale) contro la decisione della SEM del 4 febbraio 2015. Le insorgenti hanno concluso all'annullamento della decisione impugnata, alla restituzione degli atti all'autorità inferiore affinché questa provveda ad acquisire dall'Italia la garanzia concreta ed individuale che le interessate verranno ospitate in strutture adeguate e alla concessione dell'effetto sospensivo. Oltre a quanto sopra, le interessate hanno chiesto al Tribunale l'esenzione dal pagamento di un anticipo a copertura delle presunte spese processuali, con protestate tasse, spese e ripetibili. G. Il 27 febbraio 2015 il Tribunale ha ordinato supercautelarmente la sospensione dell'esecuzione dell'allontanamento delle interessate dalla Svizzera. H. Con decisione incidentale del 2 marzo 2015 il Tribunale ha accolto l'istanza di concessione dell'effetto sospensivo al ricorso ed esentato le ricorrenti dal versamento di un anticipo a copertura delle spese processuali ed ha invitato l'autorità inferiore ad inoltrare una risposta al ricorso. I. La SEM ha inoltrato le sue osservazioni in data 10 marzo 2015, confermando la decisione del 4 febbraio 2015 ed invitando il Tribunale a respingere il ricorso. J. Con ordinanza del 18 marzo 2015, il Tribunale ha invitato la SEM a inoltrare ulteriori osservazioni alla luce della sentenza del TAF E-6629/2014 del 12 marzo 2015 prevista per la pubblicazione. Il 25 marzo 2015 la SEM ha richiesto una proroga a tempo indeterminato del termine di inoltro delle osservazioni, al fine di definire la procedura da applicare circa l'ottenimento di garanzie. Ulteriori fatti ed argomenti addotti dalle parti negli scritti verranno ripresi nei considerandi qualora risultino decisivi per l'esito della vertenza.

D-1176/2015 Pagina 4 Diritto: 1. Le procedure in materia d'asilo sono rette dalla PA, dalla LTAF e dalla LTF, in quanto la LAsi non preveda altrimenti (art. 6 LAsi). Fatta eccezione per le decisioni previste all'art. 32 LTAF, il Tribunale, in virtù dell'art. 31 LTAF, giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 PA prese dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF. La SEM rientra tra dette autorità (cfr. art. 105 LAsi). L'atto impugnato costituisce una decisione ai sensi dell'art. 5 PA. Le ricorrenti hanno partecipato al procedimento dinanzi all'autorità inferiore, sono particolarmente toccate dalla decisione impugnata e vantano un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modificazione della stessa (art. 48 cpv. 1 lett. a-c PA). Pertanto sono legittimate ad aggravarsi contro di essa. I requisiti relativi ai termini di ricorso (art. 108 cpv. 2 LAsi), alla forma e al contenuto dell'atto di ricorso (art. 52 PA) sono soddisfatti. Occorre pertanto entrare nel merito del ricorso. 2. Con ricorso al Tribunale possono essere invocati, in materia d'asilo, la violazione del diritto federale e l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi) e, in materia di diritto degli stranieri, pure l'inadeguatezza ai sensi dell'art. 49 PA (cfr. DTAF 2014/26 consid. 5). 3. Nella decisione impugnata la SEM ha pronunciato l'allontanamento delle ricorrenti verso l'Italia e considerato l'esecuzione dello stesso come ammissibile e ragionevolmente esigibile. La SEM ha sottolineato che, conformemente alla sentenza Tarakhel, le autorità italiane avrebbero, in maniera generale, confermato per iscritto alla SEM che tutte le famiglie con bambini minorenni saranno accolte in strutture adatte alla loro età e che l'unità del nucleo famigliare sarà mantenuta. Inoltre prima del trasferimento delle interessate, la SEM provvederà a richiedere delle garanzie esplicite specifiche alla loro situazione e soltanto in caso di ottenimento di tali garanzie, esse verranno allontanate verso l'Italia. In questo senso l'autorità inferiore

D-1176/2015 Pagina 5 ritiene che non esistano concreti motivi di credere che, una volta rientrate in Italia, le ricorrenti potranno trovarsi in una situazione esistenziale critica. Nel ricorso le insorgenti hanno ritenuto insufficiente il modo di procedere della SEM; in particolare richiedendo delle garanzie esplicite e specifiche alla loro situazione soltanto in occasione dell'organizzazione del trasferimento, le ricorrenti resterebbero prive di tutela giurisdizionale nel caso in cui suddette garanzie non dovessero essere date. Alla luce delle molteplici critiche mosse al sistema italiano d'accoglienza dei richiedenti l'asilo, in particolar modo dei casi Dublino, circa il rispetto degli standard europei e dell'art. 3 CEDU, le ricorrenti sono dell'opinione che per ottemperare alle esigenze enunciate nella sentenza Tarakhel la SEM debba ottenere, prima dell'emanazione della sua decisione, garanzie concrete ed individuali che le interessate, una volta in Italia, verranno ospitate in strutture adeguate. Nella sua presa di posizione del 10 marzo 2015, la SEM ha evidenziato come nella sentenza Tarakhel, pur ritenendo che un trasferimento senza previe garanzie specifiche ed individuali da parte delle autorità italiane costituirebbe una violazione dell'art. 3 CEDU, la CorteEDU non determinerebbe il momento preciso nel quale tali garanzie debbano essere a disposizione della autorità svizzere. Pertanto, a mente dell'autorità inferiore, appare chiaro che tali verifiche costituiscano un aspetto delle modalità del trasferimento e non, come avanzato dalle ricorrenti, un requisito necessario per pronunciare il rinvio. 4. 4.1 Giusta l'art. 12 PA, l'autorità accerta d'ufficio i fatti. Quest'ultima deve procedere all'accertamento esatto e completo dei fatti giuridicamente rilevanti. D'un lato, v'è un accertamento inesatto dei fatti quando la decisione si fonda su fatti incorretti e non conformi agli atti, e dall'altro lato, v'è un accertamento incompleto dei fatti quando non è tenuto conto di tutte le circostanze di fatto giuridicamente rilevanti (cfr. DTAF 2012/21 consid. 5.1; KÖLZ/HÄNER/BERTSCHI, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 3a ed. 2013, n. 1043, pagg. 369 seg.).

4.2 Ai sensi dell'art. 61 cpv. 1 PA, l'autorità decide la causa o eccezionalmente la rinvia, con istruzioni vincolanti, all'autorità inferiore. Ciò conviene allorquando è necessario procedere all'accertamento di ulteriori circostanze di fatto o effettuare una dettagliata amministrazione delle prove, anziché procedere a sanatoria in sede di ricorso (cfr. DTAF 2009/53 consid. 7.3; cfr. KÖLZ/HÄNER/BERTSCHI, op. cit., n. 1155, pagg. 403 seg.).

D-1176/2015 Pagina 6 In casu, il Tribunale ritiene giudizioso, per i motivi che seguono, rinviare la presente causa alla SEM con istruzioni vincolanti per l'emanazione di una nuova decisione, giacché non può nella fattispecie ed in questa sede essere compito del Tribunale accertare i fatti giuridicamente rilevanti precludendo di conseguenza alle ricorrenti un'istanza di ricorso.

4.3 Sulla questione delle garanzie questo Tribunale si è pronunciato in una recente giurisprudenza, segnatamente sentenza del TAF E-6629/2014 del 12 marzo 2015 (prevista per la pubblicazione), riprendendo quanto stabilito nella sentenza della Grande camera della CoteEDU in re Tarakhel contro Svizzera del 4 novembre 2014, 29217/12, § 122, secondo cui la Svizzera non può procedere al trasferimento di famiglie qualora non ottenga garanzie individuali dall'Italia circa la presa in carico adeguata conforme all'età dei fanciulli ed alla preservazione dell'unità della famiglia. In assenza di tali garanzie individuali da parte dell'Italia vi sarebbe un rischio di violazione dell'art. 3 CEDU. Come ritenuto nella citata sentenza del Tribunale, la presenza di garanzie circa una presa in carico conforme all'età dei fanciulli e alla preservazione dell'unità della famiglia non costituisce una mera modalità del trasferimento, bensì rappresenta una condizione materiale alla determinazione dell'ammissibilità del trasferimento verso l'Italia. L'autorità preposta al trasferimento deve essere in possesso di garanzie individuali e concrete, che facciano riferimento al nome ed all'età degli interessati; assumendosi il compito di assicurarsi, presso le autorità italiane, che al loro arrivo in Italia i richiedenti saranno accolti in strutture e condizioni adatte all'età dei bambini e nel rispetto del principio dell'unità della famiglia. Garanzie astratte e generali preliminari alla decisione della SEM, come pure garanzie specifiche ed individuali al momento del trasferimento, non sono né sufficienti, né ritenute conformi alla giurisprudenza sopracitata. In quest'ordine di cose, le garanzie fornite dal Ministero dell'Interno italiano, per mezzo di un documento, peraltro non datato né firmato e nel quale non si fa riferimento alcuno all'identità o alla situazione delle interessate (cfr. A21/1), non ottempera ai sopracitati criteri. Ovvero, alla luce di queste considerazioni, dalle tavole processuali non si evince la presenza di tali garanzie specifiche ed individuali, tanto che si impone un rinvio per un accertamento dei fatti rilevanti. La causa viene quindi rinviata alla SEM per procedere, in termini ragionevoli agli accertamenti necessari e pronunciarsi con una nuova decisione.

5. Il ricorso va quindi accolto e la decisione impugnata del 4 febbraio 2015

D-1176/2015 Pagina 7 annullata. Gli atti di causa sono trasmessi alla SEM, la quale provvederà ad ottenere delle garanzie concrete ed individuali che le ricorrenti verranno ospitate in strutture adeguate e, conseguentemente, valuterà l'ammissibilità del trasferimento delle stesse verso l'Italia. 6. Visto l'esito della procedura non si prelevano spese processuali (art. 63 cpv. 1 seg. PA). A difetto di una nota particolareggiata, l'indennità per spese ripetibili è fissata d'ufficio dal Tribunale sulla base degli atti di causa in CHF 1'000.– (art. 14 cpv. 2 TS-TAF). 7. La presente decisione non concerne persone contro le quali è pendente una domanda d’estradizione presentata dallo Stato che hanno abbandonato in cerca di protezione, per il che non può essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF). La pronuncia è quindi definitiva.

(dispositivo alla pagina seguente)

D-1176/2015 Pagina 8 Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia: 1. Il ricorso è accolto. La decisione della SEM del 4 febbraio 2015 è annullata e gli atti di causa sono trasmessi alla SEM per la pronuncia di una nuova decisione ai sensi dei considerandi. 2. Non si prelevano spese processuali. 3. La SEM rifonderà alle ricorrenti CHF 1000. – a titolo di spese ripetibili. 4. Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all'autorità cantonale competente.

Il presidente del collegio: La cancelliera:

Daniele Cattaneo Zoe Cometti

Data di spedizione:

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