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Bundesverwaltungsgericht 28.02.2011 D-1173/2011

28 février 2011·Italiano·CH·CH_BVGE·PDF·2,784 mots·~14 min·2

Résumé

Asilo (non entrata nel merito / assenza di documenti) e allontanamento | Asilo (non entrata nel merito) e allontanamento; decisione dell'UFM del 17 febbraio 2011

Texte intégral

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Corte IV D-1173/2011 Sentenza del 28 febbraio 2011 Composizione Giudice Daniele Cattaneo, giudice unico, con l'approvazione della giudice Nina Spälti Giannakitsas; cancelliere Carlo Monti. Parti A._______, nato il (…), alias B._______, nato il (…), alias C._______, nato il (…), Algeria, ricorrente, contro Ufficio federale della migrazione (UFM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore. Oggetto Asilo (non entrata nel merito) e allontanamento; decisione dell'UFM del 17 febbraio 2011 / N […].

D-1173/2011 Pagina 2 Visto: la domanda d'asilo che l'interessato ha presentato in data 1° febbraio 2011 in Svizzera; il documento che l'Ufficio federale della migrazione (di seguito: UFM) ha rimesso al richiedente il medesimo giorno e mediante il quale l'ha reso attento circa la necessità di consegnare, entro le 48 ore successive all'inoltro della sua istanza, un documento d'identità o di viaggio, con la comminatoria che, in caso di mancata consegna e in assenza di motivi scusabili, non si entra nel merito della sua domanda d'asilo; i verbali d'audizione del 4 febbraio 2011 (di seguito: verbale 1) e del 17 febbraio 2011 (di seguito: verbale 2); la decisione dell'UFM del 17 febbraio 2011, notificata il medesimo giorno all'interessato (cfr. risultanze processuali); il ricorso inoltrato il 18 febbraio 2011 (cfr. timbro del plico raccomandato); la copia dell'incarto dell'UFM, trasmessa via fax a codesto Tribunale in data 21 febbraio 2011; ulteriori fatti ed argomenti addotti dalle parti negli scritti che verranno ripresi nei considerandi qualora risultino decisivi per l'esito della vertenza; e considerato: che le procedure in materia d'asilo sono rette dalla legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA, RS 172.021), dalla legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale (LTAF, RS 173.32) e dalla legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF, RS 173.110), in quanto la legge sull'asilo del 26 giugno 1998 (LAsi, RS 142.31) non preveda altrimenti (art. 6 LAsi); che fatta eccezione delle decisioni previste all'art. 32 LTAF, il Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale), in virtù dell'art. 31 LTAF, giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 PA prese dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF;

D-1173/2011 Pagina 3 che l'UFM rientra tra dette autorità (art. 105 LAsi); che l'atto impugnato costituisce una decisione ai sensi dell'art. 5 PA; che il ricorrente ha partecipato al procedimento dinanzi all'autorità inferiore, è particolarmente toccato dalla decisione impugnata e vanta un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modificazione della stessa (art. 48 cpv. 1 lett. a-c PA), per il che è legittimato ad aggravarsi contro di essa; che, nell'ambito di ricorsi contro decisioni di non entrata nel merito ai sensi dell'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi, l'oggetto suscettibile d'essere impugnato non può essere esteso alla questione della concessione dell'asilo, che presuppone una decisione nel merito della domanda stessa; che, di conseguenza, la conclusione ricorsuale tendente alla concessione dell'asilo è inammissibile; che i requisiti relativi ai termini di ricorso (art. 108 cpv. 2 LAsi), alla forma e al contenuto dell'atto di ricorso (art. 52 PA) sono pure soddisfatti; che occorre pertanto entrare nel merito del ricorso; che i ricorsi manifestamente infondati, ai sensi dei motivi che seguono, sono decisi in procedura semplificata (art. 111a LAsi) dal giudice unico, con l’approvazione di un secondo giudice (art. 111 lett. e LAsi) e la decisione è motivata soltanto sommariamente (art. 111a cpv. 2 LAsi); che, ai sensi dell’art. 111a cpv. 1 LAsi, si rinuncia allo scambio degli scritti; che, nell'ambito delle audizioni sui motivi d'asilo, il ricorrente ha dichiarato di essere cittadino algerino di etnia araba, nato e con ultimo domicilio ad D._______ (cfr. verbale 1, pag. 1); che, in sostanza, egli ha raccontato di essere fuggito dal suo Paese in settembre 2010, poiché sarebbe stato cacciato di casa dalla sua matrigna con l'approvazione di suo padre ed avrebbe dovuto sostenersi da solo ad D._______ (cfr. verbale 1, pag. 5); che si sarebbe quindi imbarcato su un peschereccio con il quale avrebbe raggiunto la Sardegna in una località a lui sconosciuta e senza subire controlli; che, dopo quattro giorni, avrebbe continuato il suo itinerario arrivando a E._______ in treno; che avrebbe

D-1173/2011 Pagina 4 poi vissuto in zona F._______ dormendo sui treni per quattro mesi; che in seguito sarebbe ripartito in treno, giungendo in Svizzera il 1° febbraio 2011 (cfr. verbale 1, pagg. 6-7); che, nella decisione impugnata, l'UFM ha considerato, da un lato, che il ricorrente non ha consegnato alle autorità competenti in materia d'asilo alcun documento d'identità o di viaggio valevole ai sensi dell'art. 1a lett. b e c dell'ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni pregiudiziali dell'11 agosto 1999 (OAsi 1, RS 142.311); che, dall'altro lato, detto Ufficio ha ritenuto che nessuna delle eccezioni previste all'art. 32 cpv. 3 LAsi è realizzata nel caso di specie; che, di conseguenza, l'UFM non è entrato nel merito della citata domanda ai sensi dell'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi nonché pronunciato l'allontanamento dell'interessato dalla Svizzera e l'esecuzione dell'allontanamento verso l'Algeria siccome lecita, esigibile e possibile; che, nel ricorso, l'insorgente ha, per ciò che concerne la mancata consegna di documenti d'identità, riconfermato quanto già affermato nei verbali di audizione; che, infatti, egli ribadisce di non aver mai posseduto in vita sua un passaporto, mentre la carta d'identità sarebbe rimasta a casa di suo padre, ma sarebbe impossibile recuperarla a causa dei suoi problemi familiari; che, per quanto riguarda i suoi motivi d'asilo, ha riproposto i fatti che l'avrebbero portato all'espatrio; che egli sostiene, in aggiunta, che nel suo caso vi sarebbero comunque delle ragioni per ulteriori approfondimenti, vista segnatamente la situazione generale in Algeria dove dominerebbe l'ingiustizia, il terrorismo e la violenza; che, infine, egli ritiene che comunque si dovrebbe verificare l'inesigibilità dell'esecuzione del suo allontanamento dalla Svizzera; che, in conclusione, il ricorrente ha chiesto l'annullamento della decisione impugnata e la trasmissione degli atti all'autorità inferiore per una nuova decisione nel merito della sua domanda d'asilo e, qualora non gli fosse accordato l'asilo, l'ammissione provvisoria; che, infine, ha presentato una domanda d'esenzione dal versamento di un anticipo a copertura delle presumibili spese processuali; che, giusta l'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi, non si entra nel merito di una domanda d'asilo se il richiedente non consegna alle autorità alcun

D-1173/2011 Pagina 5 documento di viaggio o d'identità entro 48 ore dalla presentazione della domanda; che, giusta l'art. 32 cpv. 3 LAsi, il cpv. 2 lett. a non si applica se il richiedente può rendere verosimile di non essere in grado, per motivi scusabili, di consegnare documenti di viaggio o d'identità entro 48 ore dalla presentazione della domanda (lett. a), se la qualità di rifugiato del ricorrente è accertata in base all'audizione, nonché in base all'art. 3 e all'art. 7 LAsi (lett. b), oppure se l'audizione rileva che sono necessari ulteriori chiarimenti per accertare la qualità di rifugiato o l'esistenza di un impedimento all'esecuzione dell'allontanamento (lett. c); che sono documenti di viaggio o d'identità ai sensi di legge quelli ufficiali, segnatamente il passaporto e la carta d'identità, che permettono un'identificazione certa del richiedente l'asilo (in particolare della sua cittadinanza) e che ne assicurano il rimpatrio senza necessità di particolari formalità amministrative (DTAF 2007/7 consid. 5); che, per contro, non sono documenti validi giusta l'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi quelli emessi per altri scopi, come la licenza di condurre, la carta professionale, il certificato di nascita, la carta scolastica o l'attestato di fine degli studi (DTAF 2007/7 consid. 6); che, nel caso concreto e sebbene il 1° febbraio 2011 gli è stato letto e spiegato dall'interprete il formulario relativo all'incombenza di presentare un documento d'identità (cfr. act. A 2/1), il ricorrente, a distanza di quasi un mese dalla presentazione della sua domanda d'asilo, non ha esibito alcun documento che adempia i citati criteri; che egli si è limitato a dichiarare di aver posseduto una carta d'identità, ma di averla lasciata in patria a casa di suo padre e di non aver mai richiesto il passaporto (cfr. verbale 1, pagg. 3-4); che, interrogato circa la mancata produzione della carta d'identità, ha allegato di non essere in grado di procurarsela a causa del pessimo rapporto con suo padre e che neanche i suoi parenti in loco potrebbero recuperargliela (cfr. verbale 1, pag. 4); che in seguito ha addirittura asserito di non avere più alcun contatto in patria (cfr. verbale 2, pag. 2); che, inoltre, non ha presentato neanche in sede di ricorso delle ragioni d'impossibilità oggettiva per la presentazione di documenti d'identità, bensì ha semplicemente ribadito quanto già dichiarato in sede d'audizione (cfr. ricorso, pag. 2); che con tale comportamento egli ha chiaramente segnalato di non volere in alcun

D-1173/2011 Pagina 6 modo collaborare con le autorità elvetiche per dimostrare la sua vera identità; che, oltre a ciò, egli ha altresì dichiarato di essere sbarcato in una località a lui sconosciuta e di non conoscere il tragitto tra la Sardegna e F._______, in quanto avrebbe seguito dei ragazzi (cfr. verbale 1, pag. 6); che, peraltro, ha allegato di non avere subito controlli né durante il suo viaggio d'espatrio, né durante il soggiorno di ben quattro mesi in Italia e ciò perché non avrebbe creato problemi e sarebbe stato "un bravo ragazzo" (cfr. verbale 1, pagg. 6-7); che argomentazioni come quelle addotte appaiono tutte assolutamente inattendibili; che, oltracciò, giova rilevare che varcare il confine Schengen senza subire alcun controllo, come l'insorgente ha dichiarato di aver fatto, risulta a tutt'oggi quantomeno difficoltoso; che, vista l'inverosimiglianza delle circostanze del viaggio d'espatrio, nonché l'inconsistenza e l'inattendibilità delle suddette dichiarazioni del ricorrente circa il possesso dei documenti d'identità, il Tribunale ha ragione di concludere che il ricorrente dissimuli i propri documenti per i bisogni della causa; che, di conseguenza, non avendo né esibito alcun documento d'identità, né fornito una valida giustificazione per la mancata produzione degli stessi, l'eccezione prevista all'art. 32 cpv. 3 lett. a LAsi a favore dell'insorgente non è applicabile; che, in assenza di documenti d'identità, occorre inoltre esaminare se, in applicazione della seconda eccezione dell'art. 32 cpv. 3 lett. b LAsi, in base agli art. 3 e 7 LAsi nonché all'audizione, è accertata la qualità di rifugiato del richiedente; che, inoltre, con la modifica della LAsi del 16 dicembre 2005, il legislatore ha introdotto con l'art. 32 cpv. 2 lett. a nonché cpv. 3 LAsi una procedura sommaria nell'ambito della quale è statuito sull'adempimento o meno della qualità di rifugiato, nonostante che la stessa termini con una decisione di non entrata nel merito (DTAF 2007/8, consid. 5); che la manifesta irrilevanza può risultare, fra l'altro, dalla palese assenza di una sufficiente intensità dei pregiudizi, dall'inattualità degli stessi nonché dall'evidente esistenza di un'alternativa di rifugio interna dalle

D-1173/2011 Pagina 7 persecuzioni statali oppure di un'appropriata protezione statale contro l'agire illegittimo di terzi (DTAF 2007/8, consid. 5.6.4 e 5.6.5); che il ricorrente ha dichiarato sostanzialmente di avere lasciato il suo Paese per il fatto di avere un pessimo rapporto con suo padre e con la sua matrigna e per crearsi un futuro altrove; che il ricorrente non ha presentato, all'infuori di generiche censure, argomenti o prove suscettibili di giustificare una diversa valutazione, rispetto a quella di cui all'impugnata decisione (di non entrata nel merito della domanda d'asilo giusta l'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi); che, a mente di questo Tribunale, come rettamente evidenziato dall'autorità inferiore, la vicenda raccontata dall'insorgente a sostegno della sua domanda d'asilo non presenta alcun elemento rilevante in materia d'asilo; che, i motivi fatti valere dal ricorrente nell'ambito della procedura in esame, ovvero i problemi familiari e socio-economici, sono, come facilmente riconoscibili, palesemente irrilevanti e non costituiscono, di per sé, un indizio proprio a giustificare né la qualità di rifugiato ai sensi dell'art. 3 LAsi, né, tanto meno, la concessione della protezione provvisoria giusta gli art. 66 e segg. LAsi (che presuppone una decisione di principio del Consiglio federale che non è notoriamente data nel caso concreto); che, di conseguenza, i motivi d’asilo evocati sono stati esaminati e rettamente ritenuti dall’autorità inferiore come irrilevanti, giusta l’art. 32 cpv. 3 lett. b LAsi; che, in considerazione di quanto precede, non risultano elementi ai sensi dell'art. 32 cpv. 3 lett. c LAsi da cui dedurre la necessità d'ulteriori accertamenti ai fini della determinazione della qualità di rifugiato dell'insorgente medesimo; che, in aggiunta, non si giustificano neppure delle misure di istruzione complementari ai fini di accertare l'esistenza di un eventuale impedimento all'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente dal punto di vista dell'ammissibilità (cfr. DTAF 2009/50 consid. 5-8; DTAF 2007/8 consid. 5.6.5-5.7); che dalle carte processuali non emergono elementi da cui desumere che l'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente in Algeria possa violare

D-1173/2011 Pagina 8 l'art. 25 cpv. 2 della Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 (Cost., RS 101), l'art. 33 della Convenzione del 28 luglio 1951 sullo statuto dei rifugiati (Conv., RS 0.142.30), l'art. 5 LAsi (divieto di respingimento) nonché l'art. 83 cpv. 3 della legge federale del 16 dicembre 2005 sugli stranieri (LStr, RS 142.20) o esporre il ricorrente in patria al rischio reale ed immediato di trattamenti contrari all'art. 3 della Convenzione del 4 novembre 1950 per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU, RS 0.101) o all'art. 3 della Convenzione del 10 dicembre 1984 contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti (Conv. tortura, RS 0.105); che, da quanto esposto, ne discende che l'UFM rettamente non è entrato nel merito della domanda d'asilo ai sensi dell'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi; che, di conseguenza, in materia di non entrata nel merito, il ricorso, destituito d'ogni e benché minimo fondamento, non merita tutela e la decisione impugnata va confermata; che il ricorrente non adempie le condizioni in virtù delle quali l'UFM avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla Svizzera (art. 14 cpv. 1 e 2, art. 44 cpv. 1 LAsi nonché art. 32 OAsi 1; Giurisprudenza ed informazioni della Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo [GICRA] 2001 n. 21); che l'esecuzione dell'allontanamento è regolamentata all'art. 83 LStr, giusta il quale l'esecuzione dell'allontanamento deve essere possibile (art. 83 cpv. 2 LStr), ammissibile (art. 83 cpv. 3 LStr) e ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStr); che, in considerazione di quanto indicato poc'anzi, l'esecuzione dell'allontanamento è ammissibile (art. 44 cpv. 2 LAsi e all'art. 83 cpv. 3 LStr); che, inoltre, la situazione vigente in Algeria non è attualmente caratterizzata da una situazione di guerra, guerra civile o violenza generalizzata che coinvolga l'insieme della popolazione nella totalità del territorio nazionale; che, quanto alla situazione personale del ricorrente, si evince dagli atti che egli è ancora giovane, ha una discreta formazione scolastica ed ha un'esperienza professionale quale venditore ambulante (cfr. verbale 1, pag. 2);

D-1173/2011 Pagina 9 che egli ha altresì confermato di avere ancora parenti in patria, quali suo padre, la matrigna, delle sorellastre, dei fratellastri, due zii materni e tre zii paterni ad D._______ (cfr. verbale 1, pag. 3); che, pertanto, anche alla luce del fatto che ha vissuto ad D._______ dalla nascita fino all'espatrio, si può partire dal presupposto che disponga ancora di una fitta rete sociale in patria su cui potrà contare per reintegrarsi nella società algerina; che, in aggiunta, il ricorrente non ha preteso nel gravame di soffrire di gravi problemi di salute che possano giustificare la sua ammissione provvisoria (cfr. GICRA 2003 n. 24); che, pertanto, l'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente nel suo Paese d'origine è ragionevolmente esigibile (art. 44 cpv. 2 LAsi e art. 83 cpv. 4 LStr); che, infine, non risultano impedimenti neppure dal profilo della possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 44 cpv. 2 LAsi e art. 83 cpv. 2 LStr); che il ricorrente, usando della necessaria diligenza, potrà procurarsi ogni documento indispensabile al rimpatrio (cfr. DTAF 2008/34 consid. 12 pagg. 513-515); che l'esecuzione dell'allontanamento è dunque pure possibile; che ne discende che l'esecuzione dell'allontanamento è ammissibile, ragionevolmente esigibile e possibile; che, di conseguenza, anche in materia d'allontanamento e relativa esecuzione, il gravame va disatteso e la querelata decisione dell'autorità inferiore confermata; che l’UFM con la decisione impugnata non ha pertanto violato il diritto federale né abusato del suo potere d’apprezzamento; che esso non ha accertato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti ed inoltre la decisione non è inadeguata (art. 106 LAsi), per il che il ricorso va respinto; che, avendo il Tribunale statuito nel merito del ricorso, la domanda d'esenzione dal versamento di un anticipo equivalente alle presumibili spese processuali è divenuta senza oggetto;

D-1173/2011 Pagina 10 che, visto l'esito della procedura le spese processuali, di CHF 600.-, che seguono la soccombenza, sono poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 3 lett. a del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]); che la presente decisione non può essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d LTF); che la pronuncia è quindi definitiva. (Dispositivo alla pagina seguente)

D-1173/2011 Pagina 11 Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia: 1. Nella misura in cui ammissibile, il ricorso è respinto. 2. Le spese processuali, di CHF 600.-, sono poste a carico del ricorrente. Tale ammontare dev'essere versato alla cassa del Tribunale amministrativo federale, entro un termine di 30 giorni dalla spedizione della presente sentenza. 3. Questa sentenza è comunicata al ricorrente, all'UFM e all'autorità cantonale competente. Il giudice unico: Il cancelliere: Daniele Cattaneo Carlo Monti Data di spedizione:

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