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Bundesverwaltungsgericht 20.03.2020 D-1140/2020

20 mars 2020·Italiano·CH·CH_BVGE·PDF·4,557 mots·~23 min·6

Résumé

Asilo (senza esecuzione dell'allontanamento) | Asilo (senza esecuzione dell'allontanamento).

Texte intégral

Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral

Corte IV D-1140/2020

Sentenza d e l 2 0 marzo 2020 Composizione Giudici Daniele Cattaneo (presidente del collegio), Grégory Sauder, Daniela Brüschweiler, cancelliera Sebastiana Bosshardt.

Parti A._______, nato il (…), Afghanistan, patrocinato dal lic. iur. Mario Amato, SOS Ticino Protezione giuridica della Regione Ticino e Svizzera centrale - Caritas Svizzera, ricorrente,

contro

Segreteria di Stato della migrazione (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore.

Oggetto Asilo (senza esecuzione dell'allontanamento); decisione della SEM del 18 febbraio 2020 / N (…).

D-1140/2020 Pagina 2

Fatti: A. L'interessato, cittadino afghano nato e cresciuto nel villaggio di B._______, zona di C._______, distretto di Malestan, provincia di Ghazni, ha presentato domanda d'asilo in Svizzera il 12 agosto 2019 (cfr. verbale di rilevamento dei dati personali del 23 agosto 2019 [atto {…}-15/13], pag. 3). B. Il richiedente, essendosi dichiarato minorenne all'arrivo in Svizzera, è stato sottoposto ad una perizia medico-legale al fine di determinare la sua età (cfr. perizia del 13 settembre 2019, atto 21/10). Egli è stato sottoposto ad un esame clinico e ad esami radiologici (panoramica dentaria [OPT], radiografia standard della mano sinistra e TAC delle articolazioni sterno-clavicolari). C. La SEM, con scritto del 2 ottobre 2019, ha concesso al richiedente il diritto di essere sentito in merito ai risultati della perizia, ai dubbi in merito all'identità addotta ed all'intenzione della modifica dei dati nel Sistema d'informazione centrale sulla migrazione (SIMIC). D. Il 4 ottobre 2019 l'interessato si è espresso in merito alle osservazioni della SEM. E. Sentito approfonditamente sui suoi motivi d'asilo, il richiedente ha allegato di essere espatriato poiché il villaggio in cui viveva sarebbe stato passato sotto il controllo dei Talebani i quali hanno richiesto ad ogni famiglia che una persona partecipasse alla Jihad (cfr. audizione del 6 febbraio 2020, atto 32/11, D14). I Talebani si sarebbero presentati a casa sua mentre lui era assente e l'avrebbero convocato. Per non dover presentarsi egli sarebbe espatriato (cfr. ibidem). F. Il 17 febbraio 2020 l'interessato ha presentato su invito della SEM il parere in merito al progetto di decisione del 14 febbraio 2020. G. Con decisione del 18 febbraio 2020, notificata il medesimo giorno (cfr.

D-1140/2020 Pagina 3 atto 41/1), la SEM ha respinto la domanda d'asilo dell'interessato, pronunciato il suo allontanamento dalla Svizzera ammettendolo tuttavia provvisoriamente in Svizzera in quanto l'esecuzione dell'allontanamento non sarebbe ragionevolmente esigibile. H. Il 26 febbraio 2020 (cfr. timbro del plico raccomandato; data d'entrata: 27 febbraio 2020) l'interessato è insorto contro la summenzionata decisione con ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale), chiedendo, in via principale, l'annullamento della decisione impugnata ed il riconoscimento della qualità di rifugiato e la concessione dell’asilo, in subordine, la restituzione degli atti alla SEM per un nuovo esame delle allegazioni. Altresì, egli ha presentato una domanda di esenzione dal pagamento anticipato delle presumibili spese processuali con protestate, tasse, spese e ripetibili. I. Ulteriori fatti ed argomenti addotti dalle parti negli scritti verranno ripresi nei considerandi qualora risultino decisivi per l'esito della vertenza.

Diritto: 1. Le procedure in materia d'asilo sono rette dalla PA, dalla LTAF e dalla LTF, in quanto la legge sull'asilo (LAsi, RS 142.31) non preveda altrimenti (art. 6 LAsi). Fatta eccezione per le decisioni previste all'art. 32 LTAF, il Tribunale, in virtù dell'art. 31 LTAF, giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 PA prese dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF. La SEM rientra tra dette autorità (art. 105 LAsi). L'atto impugnato costituisce una decisione ai sensi dell'art. 5 PA. Il ricorrente ha partecipato al procedimento dinanzi all'autorità inferiore, è particolarmente toccato dalla decisione impugnata e vanta un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modificazione della stessa (art. 48 cpv. 1 PA). Pertanto è legittimato ad aggravarsi contro di essa. I requisiti relativi ai termini di ricorso (art. 108 cpv. 1 LAsi), alla forma e al contenuto dell'atto di ricorso (art. 52 PA) sono soddisfatti.

D-1140/2020 Pagina 4 Occorre pertanto entrare nel merito del ricorso. 2. Ai sensi dell’art. 111a cpv. 1 LAsi, il Tribunale rinuncia allo scambio di scritti. 3. Con ricorso al Tribunale, possono essere invocati la violazione del diritto federale e l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi, cfr. DTAF 2014/26 consid. 5). Il Tribunale non è vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle argomentazioni delle parti (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2). 4. 4.1 Nella decisione impugnata la SEM ha innanzitutto ritenuto che il richiedente non ha reso verosimile di essere minorenne. Egli non avrebbe fornito alcun documento o prova a sostegno della sua pretesa età e le sue allegazioni in merito sarebbero state vaghe e stereotipate. Invero, egli conoscerebbe unicamente il suo anno di nascita nel calendario solare (1381), salvo poi aver dichiarato di essere nato nel 2002 (calendario gregoriano) e di avere attualmente 16 anni, ciò che non corrisponderebbe all'anno di nascita dichiarato. L'interessato avrebbe poi fornito dichiarazioni contrastanti in merito al percorso scolastico. In seguito, dalla perizia svolta dall'autorità inferiore volta all'accertamento dell'età del richiedente, come stabilito dalla giurisprudenza, ne sarebbe risultato un forte indizio di maggiore età. Invero, malgrado soltanto l'età minima dell'esame odontostomatologico sarebbe risultata superiore ai 18 anni – mentre quella concernente la tomografia sterno-clavicolare sarebbe risultata di 17.6 anni – gli intervalli di età possibili stimati per entrambe le analisi si sovrappongono. Considerato dunque il valore probante del risultato della perizia, l'apprezzamento generale delle prove risulterebbe essere proporzionalmente meno necessario. Per quanto riguarda i motivi d'asilo, la SEM li ha invece analizzati sotto l'angolo della rilevanza. L'autorità inferiore ha in particolare ritenuto che la chiamata dei talebani costituirebbe un fatto di comune criminalità non riconducile ad uno dei motivi dell'art. 3 LAsi. Per quanto riguarda l'opinione del rappresentante legale espressa nel parere, ovvero che la tesi dell'autorità inferiore sarebbe antistorica e in contrasto con la realtà poiché non terrebbe in conto né la situazione della provincia di Ghazni – dove i talebani andrebbero ritenuti un'entità quasi statale – né della pulizia etnica subita dagli hazara nel 2001. La SEM ha rilevato che nelle audizioni svolte l'interessato non avrebbe mai menzionato di aver subito pregiudizi o aver avuto

D-1140/2020 Pagina 5 problemi per via della sua etnia ed oltretutto la pulizia etnica sarebbe avvenuta 19 anni fa. In seguito, quand'anche si considerassero i talebani, un'entità statale, i motivi addotti non sarebbero comunque rilevanti ai sensi dell'art. 3 LAsi. Infatti, il reclutamento forzato da parte dei talebani, nella fattispecie non sarebbe da considerarsi una persecuzione mirata nei confronti del richiedente poiché avrebbero reclutato una persona di ogni famiglia nel suo Paese. In merito ad una tale costellazione, ovvero un reclutamento da parte dei talebani di persone di una determinata zona, di una certa età e di genere maschio si sarebbe espresso anche il Tribunale il quale avrebbe stabilito che queste caratteristiche non farebbero parte di quelle previste dall'art. 3 LAsi. 4.2 In sede ricorsuale l'insorgente contesta le considerazioni della SEM innanzitutto per quanto riguarda la minore età. Il ricorrente ritiene che andrebbe tenuto conto del fatto che egli sarebbe un giovane poco scolarizzato, di estrazione sociale modesta, proveniente da un contesto culturale che attribuisce scarsa importanza agli aspetti legati al percorso biografico. Nel contesto della prima audizione sarebbero emerse delle imprecisioni legate alla esatta determinazione dell'età, delle date e del percorso scolastico. Più in generale, sarebbe emersa una certa difficoltà da parte dell'insorgente nel riferire con precisione e esattezza le date legate al suo percorso biografico. Ciò non dovrebbe tuttavia necessariamente condurre a ritenere che la minore età del richiedente non sarebbe verosimile. Le imprecisioni sarebbero infatti da ricondurre al contesto sociale e culturale del ricorrente. Di conseguenza le considerazioni della SEM in ordine alla vaghezza del suo percorso scolastico e biografico non sarebbero conclusive. In seguito, l'insorgente contesta la ritenuta contraddizione circa la conoscenza della sua data di nascita nel calendario gregoriano. Invero, egli avrebbe da una parte riferito di non conoscerla e dall'altra avrebbe indicato che i documenti consegnatigli in Grecia riporterebbero il 2002 quale anno di nascita. Egli non avrebbe tuttavia mai affermato di essere nato nel 2002. Altresì, su questi aspetti, il ricorrente rileva che lo stile di conduzione della prima audizione non rispetterebbe i principi espressi dalla giurisprudenza sul modo di conduzione di un'audizione di un minorenne. Inoltre, egli sarebbe stato in grado di riferire di avere 16 anni perché saprebbe di essere nato nel 1381 e conoscerebbe l'anno in cui avrebbe svolto l'audizione nel calendario solare. Le autorità elleniche avrebbero poi anche già proceduto ad un accertamento medico-legale dell'età del richiedente e sarebbero giunte alla conclusione che lo stesso dovrebbe essere considerato minorenne. Non vi sarebbero dunque motivi per scostarsi da una valutazione già effettuata. Per quanto concerne infine a perizia medico-legale effettuata

D-1140/2020 Pagina 6 in Svizzera, la stessa non giungerebbe a conclusioni univoche e non permetterebbe dunque di determinare con certezza se il richiedente debba esser considerato minorenne o meno. L'esame osseo condurrebbe difatti ad un'età minima di 16.1 anni, il metodo Greulich & Pyle, che condurrebbe ad un'età ossea di 19 anni sarebbe poco affidabile. Pertanto sulla base dei metodi di stima dell'età ossea, l'età minima del richiedente sarebbe di 17.6 anni. Dalle risultanze dell'esame odontostomatologico risulterebbe invece un'età minima di 18.5 anni. Tuttavia la differenza tra l'età ossea e quella relativa alla panoramica dentaria sarebbe troppo piccola per giungere ad una conclusione certa e definitiva dell'età del richiedente. Pertanto, non si potrebbe escludere a priori che il ricorrente sia effettivamente minorenne. Per quanto riguarda invece i motivi d'asilo, l'insorgente rileva che apparirebbe indubbio che in alcune zone dell'Afghanistan, tra cui la provincia da cui proverrebbe l'interessato, i Talebani eserciterebbero di fatto il potere e le persecuzioni sarebbero dunque ascrivibili ad un'entità quasi statale. L'atteggiamento del ricorrente, ovvero lascare il villaggio la sera stessa della visita dei Talebani, potrebbe essere equiparato ad un atto di renitenza alla leva, punito severamente e in modo sproporzionato dai Talebani. Egli aggiunge poi che il fatto di aver indicato nel parere sul progetto di decisione che gli hazara sarebbero particolarmente presi di mira dai Talebani avrebbe avuto lo scopo di segnalare che diversamente da quanto ritenuto dalla SEM, gli atti posti in essere dai Talebani non potrebbero essere equiparati a fatti di criminalità comune. Facendo riferimento ai fatti avvenuti nel 2001, l'insorgente avrebbe voluto semplicemente inquadrare in un contesto più ampio le sue vicende. Egli non vorrebbe sostenere l'esistenza di una persecuzione collettiva degli hazara da parte dei Talebani, tuttavia il ricorrente apparterrebbe ad un'etnia particolarmente colpita dall'operato dei Talebani, per il che non sarebbe del tutto fuori luogo sostenere che egli potrebbe far valere un fondato timore di esposizione a seri pregiudizi. D'altra parte, per il semplice fatto che l'interessato sarebbe stato ammesso provvisoriamente in Svizzera, occorrerebbe poter giungere alla conclusione che non vi sarebbero le condizioni per il riconoscimento dell'esistenza di un'alternativa di protezione interna in un'altra parte dell'Afghanistan. In conclusione dunque, la decisione avversata sarebbe stata resa su un accertamento incompleto e inesatto dei fatti rilevanti per la procedura d'asilo. 5. Preliminarmente, essendo stato posto il ricorrente al beneficio dell'ammissione provvisoria per inesigibilità dell'esecuzione dell'allontanamento con decisione del 18 febbraio 2020 e non avendo censurato la pronuncia

D-1140/2020 Pagina 7 dell'allontanamento, oggetto del litigio in questa sede risulta pertanto essere esclusivamente la decisione riguardante il rifiuto della sua domanda d'asilo. 6. Il ricorrente ha anzitutto contestato in sede ricorsuale la maggiore età ritenuta dall'autorità inferiore. In tale contesto, si ricorda in limine che, qualora la questione della minore età dell’interessato sia contestata, si necessita di dirimere preliminarmente tale aspetto, essendo lo stesso determinante a livello procedurale, in quanto se ne è provata la verosimiglianza, occorrerà retrocedere gli atti all’autorità inferiore e riprendere la procedura in circostanze idonee all’età del richiedente l’asilo (cfr. Giurisprudenza ed informazioni della Commissione svizzera di ricorso in materia di asilo [GICRA] 2004 n. 30 consid. 6.4.5), in quanto la qualità di minore non accompagnato, impone alla SEM il rispetto di alcune esigenze procedurali nell’ambito della trattazione della domanda d’asilo, in particolare al momento dello svolgimento dell’audizione sui motivi, esaminate già nella DTAF 2014/30. 6.1 Salvo casi particolari (cfr. DTAF 2011/23), qualora vi siano dubbi in proposito, la SEM ha il diritto di pronunciarsi a titolo pregiudiziale sulla minore età di un richiedente l’asilo (cfr. DTAF 2009/54 consid. 4.1). Per giungere ad una determinazione al riguardo, l’autorità si basa sui documenti d’identità autentici depositati agli atti così come sui risultati delle audizioni relativamente al contesto personale dell’interessato nel paese d’origine, alla sua cerchia famigliare ed al suo curriculum scolastico. Se necessario ordina una perizia medica volta alla determinazione dell’età (cfr. DTAF 2018 VI/3 consid. 4.2.2; sentenza del Tribunale F-5354/2018 del 27 settembre 2018). In tale contesto, per valutare la verosimiglianza dell’allegata minore età, l’autorità deve procedere ad un apprezzamento globale di tutti gli elementi in presenza (art. 7 LAsi). L’onere di rendere verosimile la propria minore età appartiene in primo luogo al richiedente l’asilo che se ne prevale, in ossequio all’art. 8 CC (cfr. DTAF 2009/54 consid. 4.1 e giurisprudenza ivi citata). 6.2 I metodi applicati in Svizzera per la determinazione medica dell’età forniscono, a seconda del risultato, indizi da ponderare in modo diverso per stabilire se una persona è maggiorenne. Gli accertamenti fondati sull’approccio a tre pilastri prevedono, di norma, un esame clinico ed una radiografia della mano seguiti da una tomografia sterno clavicolare e da un esame dello sviluppo dentale. L’esame clinico e la radiografia della mano non permettono di determinare in modo attendibile se una persona ha raggiunto o meno la maggiore età. La radiografia della mano viene però

D-1140/2020 Pagina 8 tutt’ora regolarmente utilizzata per stabilire se è necessario procedere con la tomografia sterno clavicolare e con l’analisi dello sviluppo dentale. La consultazione clinica permette invece, congiuntamente ad un’anamnesi dell’interessato, di riscontrare eventuali anomalie nello sviluppo corporeo influenti sulla stima dell’età. La tomografia sterno clavicolare e l’esame dello sviluppo dentale, possono invece, a seconda del risultato, condurre ad indizi più o meno concreti sulla maggiore età del richiedente l’asilo. Qualora entrambe le investigazioni indichino un’età minima superiore a 18 anni, v’è da ritenere un indizio molto forte di maggiore età. Se da uno solo degli esami in parola risulti un’età minima superiore a 18 anni ma i rispettivi intervalli tra età minima e massima si sovrappongano, la maggiore età permane altamente probabile. La stessa è invece solo debolmente probabile se con una sola età minima superiore a 18 anni non vi è sovrapposizione tra gli intervalli, pur in presenza una spiegazione medica plausibile giustificante la diversa scala di valori. Vi sono poi ulteriori casistiche nelle quali le risultanze della tomografia sterno clavicolare e dell’esame dello sviluppo dentale apportino solo indizi molto deboli rispettivamente nessun indizio di maggiore età. Ad ogni modo, quanto più gli accertamenti medici costituiscono un indizio a favore della maggiore età, tanto meno è necessario procedere ad un apprezzamento generale delle prove (cfr. DTAF 2018 VI/3 consid. 4.2 e riferimenti citati). 6.3 La valutazione dei referti medici in parola da parte delle autorità preposte si effettua in applicazione delle norme processuali usuali (cfr. DTAF 2018 VI/3 consid. 4.2.3). Per accertare i fatti, l’autorità si serve, se necessario, di documenti, di informazioni delle parti, di informazioni o testimonianze di terzi, di sopralluoghi e di perizie (art. 12 lett. a-e PA). L’elemento determinate per giudicare del valore probatorio di un mezzo di prova non è né l’origine del mezzo di prova né la sua designazione come rapporto o come perizia (GICRA 2002 n. 18 consid. 4). Gli accertamenti medici volti a determinare l’età rientrano nelle informazioni scritte ai sensi dell’art. 49 della Legge di procedura civile federale (PCF; RS 283), applicabile su rimando dell’art. 19 PA. Tali referti soggiacciono al libero apprezzamento delle prove (art. 40 PCF e 19 PA). Tuttavia, dal momento che i riscontri in essi contenuti sono resi da una persona con conoscenze specifiche, ci si può scostare dagli stessi solo in presenza di indizi concreti atti a metterne in dubbio l’affidabilità (cfr. per maggiori sviluppi GICRA 2004 n. 31 consid. 5-6; DTF 122 V 157). 7. 7.1 Ora, nella presente fattispecie, dall'esame odontostomatologico è risultata un'età minima di 18.5 anni, mentre dalla tomografia sterno-clavicolare

D-1140/2020 Pagina 9 è risultata un'età minima di 17.6 anni (cfr. atto 21/10 pag. 4). Per questo motivo, conformemente alla giurisprudenza (DTAF 2018 VI/3 consid. 4.2) e contrariamente a quanto ritenuto dall'insorgente in sede ricorsuale, è necessario verificare se i rispettivi intervalli tra età minima ed età massima si sovrappongono o meno. Dalla panoramica dentaria è risultato un intervallo che si situa tra i 18,5 anni ed i 22. 4 anni, con un'età media di 20.5 anni. D'altro canto l'esame sterno-clavicolare riporta unicamente l'età minima – come detto 17.6 anni – e l'età media, ovvero di 21.7 anni. Quand'anche tale esame non riporti l'età massima, anche considerate l'età minima e l'età media, risulta chiaramente che tale intervallo si sovrappone con l'intervallo dell'esame odontostomatologico (18.5-22.4 anni). Di conseguenza, come stabilito dalla giurisprudenza, la perizia costituisce un forte indizio di maggiore età, per il che risulta essere tanto meno necessario procedere ad un apprezzamento generale delle prove (cfr. DTAF 2018 VI/3 consid. 4.2). In questo senso, non può essere seguita la censura ricorsuale secondocui la Grecia avrebbe già effettuato una perizia al fine di accertare l'età del richiedente e dunque non vi sarebbero motivi per scostarsi da tale perizia. Invero, non risultano esservi informazioni su tale perizia, né sui metodi con cui essa è stata svolta. 7.2 Altresì, dagli atti non traspare che le esigenze formali minime prescritte dalla giurisprudenza non siano in casu state rispettate. Il rapporto non è infatti contraddittorio e si riferisce direttamente alla persona dell’insorgente. Lo stesso è ben motivato e tiene in debita considerazione l’anamnesi dell’interessato. 7.3 È altresì vero che l’insorgente non ha depositato alcun documento atto a comprovare o quantomeno a rendere verosimile l’asserita minore età. Del resto, anche le affermazioni in merito alla sua data di nascita così come al percorso scolastico non risultano sufficientemente dettagliate e a tratti contraddittorie. Segnatamente, egli ha da una parte allegato di conoscere il suo anno di nascita nel calendario solare, ovvero il 1381, e di non conoscerlo nel calendario gregoriano, salvo poco dopo dichiarare di aver appreso di essere nato nel 2002 dai documenti delle autorità greche e di essere ad ogni modo in grado lui stesso di calcolare la sua data di nascita nel calendario gregoriano, avendo studiato sette anni (cfr. atto 15/13 pag. 3). Tuttavia, se egli fosse nato nel 2002 come allegato, al momento dell'audizione non avrebbe avuto 16 anni come dichiarato, ma bensì 17 (cfr. atto 15/13 pag. 3 e pag. 6). In seguito, il fatto che egli non sarebbe stato neppure in grado di riferire la data del deposito della domanda d'asilo (cfr. atto 15/13 pag. 5), risulterebbe poco convincente dal momento che

D-1140/2020 Pagina 10 avrebbe saputo soprendentemente indicare la data esatta di entrata in Grecia (cfr. atto 15/13 pag.4). Altresì, anche per quanto riguarda le allegazioni in merito al percorso scolastico risultano oltremodo vaghe e non costituiscono un indizio a favore della verosimiglianza della sua minore età. Invero, egli ha dichiarato di avere frequentato 7 anni di scuola, di averla iniziata all'età di 7 anni e di averla terminata 3 anni fa a 14 (cfr. atto 15/13 pag. 6). Interpellato sull'incongruenza, dal momento che aveva dichiarato di avere 16 anni, egli si è corretto ed ha indicato di aver terminato la scuola a 13 anni (cfr. ibidem). Ciò non corrisponderebbe tuttavia alla durata del suo percorso scolastico. Infine, per ciò che concerne le modalità dell'audizione del 23 agosto 2019 va rilevato che il richiedente era accompagnato dal rappresentante legale e persona di fiducia Signor Mario Amato, il quale non è intervenuto sollevando alcun problema. Rilevare ora in sede ricorsuale che lo stile di conduzione non ha rispettato i principi emessi dalla giurisprudenza appare dunque quantomeno pretestuoso. Il fatto che il ricorrente sia nato e cresciuto in un contesto sociale e culturale diverso non giunge ad ogni modo in soccorso della sua versione, non avendo egli nel complesso fornito alle autorità d’asilo alcun elemento valido a sostegno dell’asserita minore età. 7.4 In definitiva, è dunque a giusto titolo che l’autorità di prima istanza ha ritenuto che l’interessato non sia riuscito a rendere verosimile di essere minorenne al momento della registrazione della sua domanda d’asilo in Svizzera. 8. La Svizzera, su domanda, accorda asilo ai rifugiati secondo le disposizioni della LAsi (art. 2 LAsi). L'asilo comprende la protezione e lo statuto accordati a persone in Svizzera in ragione della loro qualità di rifugiato. Esso include il diritto di risiedere in Svizzera. 8.1 Sono rifugiati le persone che, nel Paese d'origine o d'ultima residenza, sono esposte a seri pregiudizi a causa della loro razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le loro opinioni politiche, ovvero hanno fondato timore d'essere esposte a tali pregiudizi. Sono pregiudizi seri segnatamente l'esposizione a pericolo della vita, dell'integrità fisica o della libertà, nonché le misure che comportano una pressione psichica insopportabile (art. 3 cpv. 2 LAsi). 8.2 A tenore dell'art. 7 cpv. 1 LAsi, chiunque domanda asilo deve provare o per lo meno rendere verosimile la sua qualità di rifugiato. La qualità di rifugiato è resa verosimile se l'autorità la ritiene data con una probabilità

D-1140/2020 Pagina 11 preponderante (art. 7 cpv. 2 LAsi). Sono inverosimili in particolare le allegazioni che su punti importanti sono troppo poco fondate o contraddittorie, non corrispondono ai fatti o si basano in modo determinante su mezzi di prova falsi o falsificati (art. 7 cpv. 3 LAsi). 8.3 Il fondato timore di esposizione a seri pregiudizi, come stabilito all'art. 3 LAsi, comprende nella sua definizione un elemento oggettivo, in rapporto con la situazione reale, e un elemento soggettivo. Sarà quindi riconosciuto come rifugiato colui che ha dei motivi oggettivamente riconoscibili da terzi (elemento oggettivo) di temere (elemento soggettivo) d'essere esposto, in tutta verosimiglianza e in un futuro prossimo, ad una persecuzione (cfr. DTAF 2011/51 consid. 6.2 e 2010/57 consid. 2.5). Sul piano soggettivo, deve essere tenuto conto degli antecedenti dell'interessato, segnatamente dell'esistenza di persecuzioni anteriori, nonché della sua appartenenza ad una razza, ad un gruppo religioso, sociale o politico, che lo espongono maggiormente ad un fondato timore di future persecuzioni. Infatti, colui che è già stato vittima di persecuzione ha dei motivi oggettivi di avere un timore (soggettivo) di nuove persecuzioni più fondato di colui che ne è l'oggetto per la prima volta (DTAF 2010/57 consid. 2.5 e relativi riferimenti). Sul piano oggettivo, tale timore deve essere fondato su indizi concreti e sufficienti che facciano apparire, in un futuro prossimo e secondo un'alta probabilità, l'avvento di seri pregiudizi ai sensi dell'art. 3 LAsi. Non sono sufficienti, quindi, indizi che indicano minacce di persecuzioni ipotetiche che potrebbero prodursi in un futuro più o meno lontano (cfr. DTAF 2010/57 consid. 2.5 e relativi riferimenti). 9. 9.1 Il ricorrente ha dichiarato di essere espatriato poiché i Talebani si sarebbero presentati dalla madre e per arruolarlo e mandarlo a combattere la Jihad. Innanzitutto vi è da rilevare che nel caso in disamina la chiamata da parte dei Talebani non risulta essere mirata nei suoi confronti dal momento che, come giustamente ritenuto dalla SEM nella decisione impugnata, essi reclutavano una persona di ogni famiglia del villaggio, segnatamente i giovani. In secondo luogo vi è poi da chiedersi se nel caso in questione vi sia un motivo dell'art. 3 LAsi, dal momento che il reclutamento non sembrerebbe essere riconducibile alla sua etnia o religione. Nel corso dell'audizione invero, l'insorgente non ha mai sollevato nulla che andasse in questo senso e anche in sede ricorsuale ha confermato di non aver mai fatto menzione di pregiudizi legati alla sua etnia. Ad ogni buon conto, non si può partire dal presupposto che il ricorrente abbia un timore fondato di subire persecuzioni future. Malgrado si ritenga che i Talebani possano tut-

D-1140/2020 Pagina 12 tora avere un certo controllo sulla provincia di Ghazni (quand'anche la situazione sia da considerarsi piuttosto volatile), non vi è modo di ritenere che l'interessato sia stato identificato ed in caso di, ipotetico, ritorno nel Paese d'origine e rischi di subire delle persecuzioni per non essersi presentato. Infine, pur non essendo stata messa in discussione la verosimiglianza delle allegazioni da parte dell'autorità inferiore, il Tribunale rileva comunque a titolo abbondanziale che il racconto dell'insorgente presenta delle importanti divergenze. A titolo esemplificativo, egli ha indicato di essere stato ricercato da due, rispettivamente tre Talebani i quali si sarebbero presentati di notte, rispettivamente di giorno, a casa della madre chiedendo di lui, rispettivamente di "uno dei […] figli maggiori" (cfr. atto 15/13 pag. 11; atto 32/11, D14). 9.2 In conclusione, visto quanto precede, le allegazioni del ricorrente non soddisfano alle condizioni di rilevanza ai sensi dell'art. 3 LAsi e per i medesimi non risulta neppure necessaria la retrocessione degli atti all'autorità inferiore per complemento d'istruzione. 10. Ne discende che la SEM con la decisione impugnata non ha violato il diritto federale né abusato del suo potere d'apprezzamento ed inoltre non ha accertato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi), per il che il ricorso va respinto. 11. Avendo il Tribunale statuito nel merito del ricorso, la domanda di esenzione dal versamento di un anticipo equivalente alle presunte spese processuali è divenuta senza oggetto. 12. Visto l'esito della procedura, le spese processuali di CHF 750.–, che seguono la soccombenza, sono poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA; nonché art. 3 lett. b del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]). 13. La presente decisione non concerne persone contro le quali è pendente una domanda di estradizione presentata dallo Stato che hanno abbandonato in cerca di protezione per il che non può essere impugnata con ricorso

D-1140/2020 Pagina 13 in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF). La pronuncia è quindi definitiva.

(dispositivo alla pagina seguente)

D-1140/2020 Pagina 14 Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia: 1. Il ricorso è respinto. 2. Le spese processuali, di fr. 750.-, sono poste a carico del ricorrente. Il succitato importo dev'essere versato alla cassa del Tribunale, entro un termine di 30 giorni dalla spedizione della presente decisione. 3. Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all'autorità cantonale competente.

Il presidente del collegio: La cancelliera:

Daniele Cattaneo Sebastiana Bosshardt

Data di spedizione:

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