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Corte IV D-1076/2018
Sentenza d e l 6 novembre 2018 Composizione Giudice Daniele Cattaneo, giudice unico, con l’approvazione della giudice Esther Marti, cancelliera Alissa Vallenari.
Parti A._______, nato il (…), alias B._______, nato il (…), alias C._______, nato il (…), Afghanistan, ricorrente,
contro
Segreteria di Stato della migrazione (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore.
Oggetto Asilo (senza esecuzione dell’allontanamento); decisione della SEM del 29 gennaio 2018 / N (…).
D-1076/2018 Pagina 2 Visto: la domanda di asilo che A._______ ha presentato il (…) novembre 2015 in Svizzera (cfr. atto A2/2 e atto A22/17, p.to 5.5, pag. 9), i verbali di audizione del richiedente rispettivamente del 16 maggio 2017 (cfr. atto A22/17, di seguito: verbale 1) e del 10 gennaio 2018 (cfr. atto A29/9, di seguito: verbale 2), una lettera minatoria dei talebani e la taskara che egli ha consegnato quali mezzi di prova a supporto della sua domanda d’asilo (cfr. atto A21), la decisione della Segreteria di Stato della migrazione (di seguito: SEM) del 29 gennaio 2018, notificata il più presto il 30 gennaio 2018, con cui l’autorità precitata non ha riconosciuto la qualità di rifugiato al richiedente ed ha respinto la sua domanda d’asilo, pronunciando altresì il suo allontanamento dalla Svizzera, tuttavia ammettendolo provvisoriamente su suolo elvetico, in quanto l’esecuzione dell’allontanamento non sarebbe ragionevolmente esigibile, il ricorso del 21 febbraio 2018 (cfr. timbro del plico raccomandato; data d’entrata: 22 febbraio 2018) con cui l’interessato è insorto al Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale) avverso la decisione dell’autorità di prime cure, chiedendo a titolo principale che gli sia concesso l’asilo in Svizzera; a titolo subordinato ha postulato che gli atti siano restituiti alla SEM per una nuova decisione; altresì ha presentato una domanda di assistenza giudiziaria, secondo il senso, della dispensa dalle spese processuali e del relativo anticipo, i fatti del caso di specie che, se necessari, verranno ripresi ai considerandi che seguono,
e considerato: che le procedure in materia d’asilo sono rette dalla PA, dalla LTAF e dalla LTF, in quanto la legge sull’asilo (LAsi, RS 142.31) non preveda altrimenti (art. 6 LAsi), che fatta eccezione per le decisioni previste all’art. 32 LTAF, il Tribunale, in virtù dell’art. 31 LTAF, giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell’art. 5 PA prese dalle autorità menzionate all’art. 33 LTAF,
D-1076/2018 Pagina 3 che la SEM rientra tra dette autorità (art. 105 LAsi) e l’atto impugnato costituisce una decisione ai sensi dell’art. 5 PA, che il ricorrente è toccato dalla decisione impugnata e vanta un interesse degno di protezione all’annullamento o alla modificazione della stessa (art. 48 cpv. 1 lett. a – c PA), per il che è legittimato ad aggravarsi contro di essa, che i requisiti relativi ai termini di ricorso (art. 108 cpv. 1 LAsi), alla forma e al contenuto dell’atto di ricorso (art. 52 cpv. 1 PA) sono soddisfatti, che occorre pertanto entrare nel merito del gravame, che come verrà motivato dappresso, il ricorso è manifestamente infondato e pertanto la decisione verrà presa dal giudice, in qualità di giudice unico, con l’approvazione di un secondo giudice (art. 111 lett. e LAsi) e la decisione sarà motivata soltanto sommariamente (art. 111a cpv. 2 LAsi), che ai sensi dell’art. 111a cpv. 1 LAsi, si rinuncia allo scambio di scritti, che con ricorso al Tribunale possono essere invocati, in materia d’asilo, la violazione del diritto federale e l’accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi; cfr. DTAF 2014/26 consid. 5), che il Tribunale non è vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle argomentazioni delle parti (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2), che preliminarmente il Tribunale osserva che, essendo il ricorrente stato posto al beneficio dell’ammissione provvisoria per inesigibilità dell’esecuzione dell’allontanamento con la decisione impugnata, e non avendo egli censurato la pronuncia dell’allontanamento, oggetto del litigio in questa sede risulta pertanto essere esclusivamente la decisione riguardante il rifiuto della sua domanda d’asilo ed il mancato riconoscimento dello statuto di rifugiato, che nel corso dell’audizione sulle generalità l’interessato ha dichiarato di essere cittadino afghano, di etnia D._______, con ultimo domicilio a E._______, Distretto di F._______, nella Provincia di G._______ (cfr. verbale 1, p.to 2.01, pag. 6); che egli non sarebbe mai andato a scuola a causa della situazione di guerra vigente e che sin da giovane avrebbe lavorato quale contadino sulle terre di terzi (cfr. verbale 1, p.to 1.17.04, pag. 5 e p.to 1.17.05, pag. 5 seg.); che egli sarebbe espatriato illegalmente
D-1076/2018 Pagina 4 due anni ed (…) mese prima dell’audizione sulle generalità in H._______, partendo da E._______ (cfr. verbale 1, p.to 5.1, pag. 8) rispettivamente da I._______ (cfr. verbale 1, p.to 7.02, pag.11); che in seguito avrebbe proseguito per l’Europa passando dall’J._______ e dalla K._______ e giungendo in Svizzera il (…) novembre 2015 (cfr. verbale 1, p.to 5.1 segg., pag. 8 seg.); che egli ha allegato quali motivi d’asilo di temere di essere ucciso dalla famiglia, di etnia L._______, di una ragazza di nome M._______, la quale già da due anni e mezzo prima lo avrebbe importunato giornalmente con delle avances a scopo sessuale; che il padre della ragazza, di nome N._______, sarebbe stato il suo datore di lavoro ed un talebano, come pure talebano sarebbe stato il marito della ragazza; che il medesimo giorno in cui egli avrebbe visto per l’ultima volta M._______, che lo avrebbe minacciato di conseguenze se non avesse accettato le sue proposte, lo zio di quest’ultima sarebbe accorso nel campo vedendoli insieme e gli avrebbe sparato, non colpendolo; che per questi eventi egli sarebbe fuggito il medesimo giorno; che egli avrebbe appreso successivamente che sotto tortura la ragazza avrebbe confessato che egli avrebbe voluto violentarla; che pure suo padre, (…) giorni dopo la sua fuga, sarebbe stato condotto via dal suo domicilio e torturato da parenti della ragazza, il quale sarebbe stato poco dopo liberato per intercessione degli anziani del villaggio; che dopo una settimana o due dalla sua liberazione, il padre avrebbe ricevuto una lettera di minacce dove gli si intimava di consegnare il figlio, altrimenti sarebbe stato processato lui (cfr. verbale 1, p.to 7.1 segg., pag. 9 segg.), che nell’audizione sui motivi d’asilo il richiedente ha dichiarato di richiedere asilo in Svizzera, in quanto egli avrebbe avuto timore di essere ucciso dalla famiglia di M._______, famiglia presso la quale viveva e per cui lavorava, poiché lo avrebbero accusato di aver violentato la ragazza e la pena prevista sarebbe stata la lapidazione; che M._______ sino al giorno in cui egli sarebbe fuggito, avrebbe insistito per consumare dei rapporti sessuali con lui, minacciandolo altrimenti di ritorsioni; che egli non avrebbe invece mai accettato, pensando potesse accadere anche qualcosa di spiacevole alla sua famiglia; che nell’ultima occasione che la ragazza si sarebbe avvicinata a lui sempre con le stesse intenzioni, sarebbe accorso sul posto uno zio della ragazza, di nome O._______, al quale la ragazza avrebbe riferito che la voleva violentare; che lo zio gli avrebbe sparato mentre egli tentava la fuga, non colpendolo; che egli in seguito avrebbe appreso che il padre sarebbe stato torturato dai talebani, mentre di M._______ non avrebbe più avuto alcuna notizia dall’ultimo giorno in cui l’avrebbe vista (cfr. verbale 2, D13 segg., pag. 3 segg.); che a seguito del suo espatrio, l’interessato sarebbe stato avvisato dal padre che quest’ultimo avrebbe
D-1076/2018 Pagina 5 ricevuto una lettera dove gli si intimava di consegnare il figlio ai capi dei talebani, altrimenti avrebbero ucciso quest’ultimo (cfr. verbale 2, D7 segg., pag. 2 seg.), che inoltre egli ha allegato che in Afghanistan non vi sarebbe legge e che nella zona comanderebbero i talebani (cfr. verbale 2, D14, pag. 4), che nella decisione impugnata, l’autorità di prime cure, ha in primo luogo rilevato che su punti fondamentali, le dichiarazioni dell’interessato relative ai suoi motivi d’asilo sarebbero inverosimili ai sensi dell’art. 7 LAsi; che invero le allegazioni da lui esposte sia relative al modo in cui egli avrebbe appreso che M._______ lo accusava di volerla violentare, come pure in merito alle modalità con cui egli avrebbe saputo della cattura del padre e la tempistica in cui tale evento sarebbe successo, presenterebbero delle importanti divergenze; che queste ultime non sarebbero state appianate neppure dalle asserzioni, irrilevanti e non pertinenti dell’insorgente, dopo che l’autorità inferiore gli avrebbe richiesto delucidazioni in merito alle stesse, che proseguendo nell’analisi, a mente della SEM, la lettera di minacce dei talebani, prodotta quale mezzo di prova dall’interessato, avrebbe un valore probatorio esiguo, in quanto sarebbe facilmente acquistabile ai fini di causa; che altresì, un esame concreto dei documenti depositati agli atti dal richiedente, non sarebbe necessario, vista la pregressa inverosimiglianza delle sue allegazioni, che infine, riguardo alle sue asserzioni di essere espatriato dall’Afghanistan anche poiché i talebani comanderebbero e non vi sarebbe legge, le stesse in quanto generiche, non rappresenterebbero secondo l’autorità inferiore una persecuzione rilevante ai sensi dell’art. 3 LAsi, che nel ricorso, il ricorrente rileva dapprima che la prima audizione l’avrebbe in realtà sostenuta in lingua tedesca a P._______ e che della stessa non vi sarebbe erroneamente alcuna menzione nella decisione impugnata; che inoltre il tempo trascorso tra la sua domanda d’asilo e l’audizione sulle generalità avrebbe pregiudicato la sua possibilità di ricostruire e di narrare alcuni fatti e dettagli; che in seguito egli non condividerebbe le incongruenze, peraltro marginali e spiegabili, che l’autorità di prime cure avrebbe constatato nella decisione avversata; che invero le stesse potrebbero essere state influenzate dalla traduzione dell’interprete (…), che si esprimeva però in farsi afghano; che in particolare nel corso della seconda audizione l’interprete si sarebbe difatti
D-1076/2018 Pagina 6 corretto sul significato esatto o la pronuncia di alcuni termini, che non sarebbero però stati verosimilmente rettificati nel medesimo modo nel verbale reso precedentemente; che oltracciò il ricorrente contesta le singole contraddizioni sottolineate della decisione avversata; che segnatamente, le divergenze riscontrate nelle due audizioni federali circa le modalità in cui egli sarebbe venuto a conoscenza che la donna lo avrebbe accusato di volerla violentare, sarebbero imputabili alla diversa natura e tipologia dei quesiti delle due audizioni; che in merito alla supposta incongruenza relativa alle modalità causali e temporali in cui egli avrebbe appreso del fatto che il padre sarebbe stato condotto via dai parenti di M._______, egli avrebbe già spiegato e completato la stessa nel corso della prima audizione sulle generalità e per questo non gli sarebbe stato in seguito chiaro il motivo della contestazione durante la seconda audizione; che anche per quanto concerne il momento in cui il padre sarebbe stato prelevato, il ricorrente afferma che ciò sarebbe avvenuto (…) giorni dopo la sua fuga dal domicilio e che avrebbe appreso degli altri dettagli dal padre, sentendolo telefonicamente quando egli già si trovava in J._______; che infine l’insorgente censura pure che la SEM non si sia chinata sull’esame materiale della lettera da lui prodotta, escludendone aprioristicamente la sua portata quale mezzo probatorio, che in primo luogo il Tribunale rileva che la “prima audizione” che il ricorrente sostiene di avere avuto dinnanzi alla SEM, trattasi in realtà della breve audizione del 4 dicembre 2015 inerente il diritto di essere sentito del richiedente circa l’eventuale non entrata in materia della SEM ed esecuzione dell’allontanamento del medesimo secondo il regolamento (UE) n. 604/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l’esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide (rifusione) (Gazzetta ufficiale dell’Unione europea [GU] L 180/31 del 29.06.2013; di seguito: Regolamento Dublino III), verbale in merito che è stato registrato e si trova agli atti (atti A5/3 e A6/1), a differenza di quanto sostenuto dall’insorgente nel gravame, che tale breve verbale sul diritto di essere sentito del ricorrente, dato che non inerente i motivi d’asilo dell’interessato, non è stato a giusta ragione citato dalla SEM nella decisione impugnata; che inoltre il ricorrente non adduce alcun argomento a favore del contrario o che la non menzione dello stesso nella decisione impugnata gli abbia arrecato qualsivoglia pregiudizio,
D-1076/2018 Pagina 7 che pertanto la censura mossa dal ricorrente circa la mancata citazione del predetto verbale nella decisione avversata, risulta infondata, che nel merito, la Svizzera, su domanda, accorda asilo ai rifugiati secondo le disposizioni della LAsi (art. 2 cpv. 1 LAsi); che l’asilo comprende la protezione e lo statuto accordati a persone in Svizzera in ragione della loro qualità di rifugiati; che esso include il diritto di risiedere in Svizzera (art. 2 cpv. 2 LAsi), che giusta l’art. 7 cpv. 1 LAsi, chiunque domanda asilo deve provare o per lo meno rendere verosimile la sua qualità di rifugiato; che la qualità di rifugiato è resa verosimile se l’autorità la ritiene data con una probabilità preponderante (art. 7 cpv. 2 LAsi); che sono inverosimili in particolare le allegazioni che su punti importanti sono troppo poco fondate o contraddittorie, non corrispondono ai fatti o si basano in modo determinante su mezzi di prova falsi o falsificati (art. 7 cpv. 3 LAsi), che pertanto è necessario che i fatti allegati dal richiedente siano sufficientemente sostanziati, plausibili e coerenti fra loro; che in questo senso dichiarazioni vaghe, quindi suscettibili di molteplici interpretazioni, contraddittorie in punti essenziali, sprovviste di una logica interna, incongrue ai fatti o all’esperienza generale di vita, non possono essere considerate verosimili ai sensi dell’art. 7 LAsi, che è altresì necessario che il richiedente stesso appaia come una persona attendibile, ossia degna di essere creduta; che questa qualità non è data, in particolare, quando egli fonda le sue allegazioni su mezzi di prova falsi o falsificati (art. 7 cpv. 3 LAsi), omette fatti importanti o li espone consapevolmente in maniera falsata, in corso di procedura ritratta dichiarazioni rilasciate in precedenza o, senza motivo, ne introduce tardivamente di nuove, dimostra scarso interesse nella procedura oppure nega la necessaria collaborazione, che infine, non è indispensabile che le allegazioni del richiedente l’asilo siano sostenute da prove rigorose; che al contrario, è sufficiente che l’autorità giudicante, pur nutrendo degli eventuali dubbi circa alcune affermazioni, sia persuasa che, complessivamente, tale versione dei fatti, sia in preponderanza veritiera; che il giudizio sulla verosimiglianza non deve, infatti, ridursi a una mera verifica della plausibilità del contenuto di ogni singola allegazione, bensì dev’essere il frutto di una ponderazione tra gli elementi essenziali a favore e contrari ad essa; che decisivo sarà dunque determinare, da un punto di vista oggettivo, quali fra questi risultino
D-1076/2018 Pagina 8 preponderanti nella fattispecie (cfr. DTAF 2013/11 consid. 5.1 e riferimenti ivi citati), che nella presente fattispecie, come rettamente rilevato dall’autorità di prime cure nella decisione impugnata, le dichiarazioni rese dall’insorgente in merito ai suoi motivi d’asilo, risultano in più punti determinanti contraddittorie, incoerenti ed incongrue all’esperienza generale di vita, che in particolare, circa le modalità in cui avrebbe appreso delle accuse che muoveva la ragazza contro di lui, egli ha fornito una versione nettamente divergente nel corso delle due audizioni federali, che invero, durante la prima audizione sulle generalità egli ha asserito che sarebbe venuto a conoscenza del fatto che avrebbero torturato la ragazza e che ella avrebbe confessato che egli la volesse violentare, da suo padre (cfr. verbale 1, p.to 7.1 seg., pag. 9 seg.); che invece nell’audizione successiva, egli ha sostenuto di aver sentito direttamente che M._______ riferiva allo zio che lui l’avrebbe violentata, e che da quel giorno non avrebbe avuto più alcuna notizia in merito alla sorte della donna (cfr. verbale 2, D13, pag. 3 e D24, pag. 4), che tali importanti contraddizioni nelle sue allegazioni, non sono state minimamente appianate dall’insorgente nel corso della seconda audizione (cfr. verbale 2, D35, pag. 5 seg.); che le stesse non sono neppure spiegabili con l’asserzione esposta dal ricorrente nel gravame in merito alla diversa natura delle due audizioni ed alla differente tipologia dei quesiti posti durante le medesime; che invero egli, nel corso delle due audizioni già durante l’esposto libero sui motivi d’asilo si è contraddetto circa tale punto in questione (cfr. verbale 1, p.to 7.1, pag. 9 e verbale 2, D13, pag. 3); che risulta essere piuttosto incomprensibile, anche tenuto debitamente conto dello scopo dell’audizione sulle generalità, che tale evenienza determinante per il suo espatrio non sia stata narrata coerentemente dall’interessato nelle due audizioni, che oltracciò pure in merito alla concatenazione temporale e spaziale in cui egli sarebbe venuto a conoscenza che i parenti di M._______ avrebbero prelevato il padre dal suo domicilio, le dichiarazioni del ricorrente non risultano coerenti, che nel corso della prima audizione egli ha difatti asserito che il padre sarebbe stato condotto via dai famigliari della ragazza (…) giorni dopo che lo zio della ragazza li avrebbe sorpresi discutendo assieme (cfr. verbale 1,
D-1076/2018 Pagina 9 p.to 7.02, pag. 10), ciò che sarebbe avvenuto (…) mese prima il suo espatrio (cfr. verbale 1, p.to 7.02, pag. 10); che nel corso della medesima audizione egli si è in seguito contraddetto senza alcuna plausibile spiegazione su tale punto, asserendo che quando avrebbero portato via suo padre, egli si trovasse già in J._______ (cfr. verbale 1, p.to 7.02, pag. 11), rispettivamente a I._______ (cfr. verbale 1, p.to 7.02, pag. 11), che l’incompatibilità di tali diverse allegazioni, non può essere ascrivibile come sostenuto nel gravame dall’insorgente, al carattere sommario dell’audizione breve; che invero le contraddizioni rilevate, risultano essere inconciliabili, che anche circa la descrizione del viaggio d’espatrio, l’insorgente è risultato incoerente, adducendo dapprima di essere partito da E._______ a piedi sino a Q._______ nella provincia di R._______, da dove avrebbe poi proseguito il suo viaggio in auto verso il H._______ (cfr. verbale 1, p.to 5.1, pag. 8), per successivamente, nel tentativo di spiegare un’altra incoerenza contestatagli dall’auditore, affermare di essersi recato subito dopo Q._______ a I._______, da cui sarebbe espatriato dopo (…) giorni (cfr. verbale 1, p.to 7.02, pag. 11); che nel corso della seconda audizione, egli ha fornito un’ulteriore versione, asserendo di essersi recato dopo I._______ a S._______, prima di espatriare (cfr. verbale 2, D13, pag. 3), che proseguendo nell’analisi, anche circa il nome del suo datore di lavoro e padre di M._______, egli si è contraddetto, affermando dapprima che egli si chiamasse N._______ (cfr. verbale 1, p.to 7.02, pag. 10), ed in seguito invece T._______(cfr. verbale 2, D15 seg., pag. 4); che interrogato in merito a tale incongruenza, il ricorrente ha asserito aver riferito durante la rilettura del primo verbale che il nome scritto non sarebbe stato corretto (cfr. verbale 2, D16, pag. 4); che tale spiegazione non può essere seguita, in quanto, anche ponendo mente al fatto che l’insorgente sia analfabeta, nel verbale dell’audizione sulle generalità, da lui debitamente sottoscritto, non vi è traccia di tale presunto errore di traduzione, mentre invece vi si trova la rettifica, da parte del ricorrente medesimo, del nome dello zio di M._______, che si chiamerebbe U._______ e non V._______ come in precedenza sempre asserito dallo stesso (cfr. verbale 1, p.to 7.02, pag. 12 e p.to 7.02 segg., pag. 10 seg.), che anche in relazione alle generalità del marito di M._______, l’insorgente si è dimostrato nelle sue dichiarazioni incoerente, sostenendo nel corso della prima audizione di non conoscerlo, in quanto non sarebbe mai stato a casa ma aggiungendo parimenti che sarebbe figlio di una persona
D-1076/2018 Pagina 10 importante della zona (cfr. verbale 1, p.to 7.02, pag. 10); che invece nella successiva audizione ha in modo inspiegabile fornito le esatte generalità dello stesso (cfr. verbale 2, D22, pag. 4), sostenendo che non glielo avessero chiesto durante la prima audizione (cfr. verbale 2, D23, pag. 4), che le incoerenze e contraddizioni summenzionate, non possono neppure essere dipanate con le giustificazioni addotte con il ricorso dall’insorgente, circa il tempo che sarebbe trascorso tra i fatti occorsi e la prima audizione sulle generalità come pure sull’eventuale scorretta traduzione da parte dell’interprete di alcuni termini nel primo verbale d’audizione; che invero le contraddizioni rilevate risultano inconciliabili su dei punti determinanti; che inoltre non vi è alcuna menzione nei verbali delle audizioni federali, che sono stati ritradotti all’insorgente prima della sottoscrizione degli stessi da parte del medesimo, di difficoltà o errori in cui sarebbe incorso nella traduzione il traduttore; che tra l’altro l’insorgente ha sempre dichiarato di comprendere bene rispettivamente molto bene il medesimo (cfr. verbale 1, pag. 3 e p.to 9.2, pag. 13; verbale 2, D1, pag. 1 e D39, pag. 7); che pertanto tali argomentazioni risultano pure infondate, che infine non si può non rilevare che il comportamento ascritto a M._______ da parte dell’insorgente, risulta illogico ed incompatibile con l’esperienza generale di vita; che risulta infatti a dir poco sorprendente che, nel contesto politico e culturale afghano, la medesima rischiasse, sia in pieno giorno che durante la notte, e questo nel corso di due anni e mezzo, di avvicinarsi all’insorgente con propositi sessuali, senza che apparentemente la medesima non temesse di essere colta in flagrante da terze persone e di subire delle ripercussioni negative, malgrado come sostiene lo stesso insorgente, potesse essere perseguibile per adulterio, venire torturata ed anche uccisa (cfr. verbale 2, D13, pag. 3 e D33, pag. 5), che in definitiva, le allegazioni del ricorrente circa gli eventi addotti a motivo del suo espatrio, non risultano essere verosimili ai sensi dell’art. 7 LAsi, che nello stesso senso, anche i mezzi di prova prodotti dal ricorrente, non risultano tali da giustificare una diversa valutazione; che segnatamente, la presunta lettera dei talebani, può annoverarsi tra le dichiarazioni di parte, fermo considerata l’inverosimiglianza dei fatti occorsi all’insorgente in relazione con la figlia del suo datore di lavoro, che ne mettono in dubbio seriamente la sua autenticità, oltre alla notoria facilità di ottenere siffatti mezzi di prova contro pagamento o di fabbricarli personalmente; che in merito le allegazioni esposte nel gravame non apportano alcun elemento
D-1076/2018 Pagina 11 concreto e determinante a favore di una diversa conclusione; che le stesse vanno pertanto disattese, che v’è parimenti luogo di condividere la posizione dell’autorità di prime cure circa l’irrilevanza in materia d’asilo delle asserzioni dell’insorgente in merito al fatto che non vi sarebbe legge in Afghanistan e che la sua zona sarebbe sotto il comando dei talebani (cfr. verbale 2, D14, pag. 4), che per tali elementi, onde evitare inutili ripetizioni e non essendo espressa nel memoriale ricorsuale alcuna censura in merito, il Tribunale rinvia alle pertinenti motivazioni contenute nella decisione impugnata (cfr. punto II, 2, pag. 3), che alla luce di tutto quanto sopra, per quanto riguarda il punto in questione circa il riconoscimento della qualità di rifugiato e la concessione dell’asilo al ricorrente, vi è pertanto da confermare la decisione dell’autorità di prime cure, che di conseguenza, la SEM con la decisione impugnata non ha violato il diritto federale né abusato del suo potere di apprezzamento ed inoltre non ha accertato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi), che il ricorso va pertanto respinto, che avendo il Tribunale statuito nel merito del ricorso, la domanda di esenzione dal versamento di un anticipo equivalente alle presunte spese processuali è divenuta priva d’oggetto, che infine, ritenute le allegazioni ricorsuali sprovviste di probabilità di esito favorevole, la domanda di assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese processuali, è respinta, che visto l’esito della procedura, le spese processuali di CHF 750.–, che seguono la soccombenza, sono poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 3 lett. b del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]), che la decisione è definitiva e non può, in principio, essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF).
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D-1076/2018 Pagina 13 Il Tribunale amministrativo federale pronuncia: 1. Il ricorso è respinto. 2. La domanda di assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese processuali, è respinta. 3. Le spese processuali di CHF 750.–, sono poste a carico del ricorrente. Tale ammontare deve essere versato alla cassa del Tribunale amministrativo federale, entro un termine di 30 giorni dalla spedizione della presente sentenza. 4. Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all’autorità cantonale competente.
Il giudice unico: La cancelliera:
Daniele Cattaneo Alissa Vallenari
Data di spedizione: