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Bundesverwaltungsgericht 28.02.2023 D-1072/2023

28 février 2023·Italiano·CH·CH_BVGE·PDF·2,681 mots·~13 min·2

Résumé

Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento (procedura Dublino - art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi) | Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento (procedura Dublino - art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi); decisione della SEM del 20 febbraio 2023

Texte intégral

Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral

Corte IV D-1072/2023

Sentenza d e l 2 8 febbraio 2023 Composizione Giudice Chiara Piras, giudice unica, con l'approvazione del giudice Thomas Segessenmann; cancelliera Sebastiana Bosshardt.

Parti A._______, nato il (…), Nigeria, (…), ricorrente,

contro

Segreteria di Stato della migrazione (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore.

Oggetto Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento (procedura Dublino - art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi); decisione della SEM del 20 febbraio 2023 / N (…).

D-1072/2023 Pagina 2 Visto: la domanda di asilo che A._______ ha presentato in Svizzera il 19 dicembre 2022, l'estratto della banca dati dattiloscopica "EURODAC" del 29 dicembre 2022, da cui si evince che l'interessato è stato interpellato in Spagna il 29 agosto 2022, la procura del 2 gennaio 2023 conferita alla rappresentanza legale assegnatagli, il colloquio personale del 10 gennaio 2023 conformemente all'art. 5 del Regolamento (UE) n. 604/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide (rifusione; Gazzetta ufficiale dell'Unione europea [GU] L 180/31 del 29 giugno 2013; di seguito: Regolamento Dublino III) nel corso del quale all'interessato è stato concesso il diritto di essere sentito in merito all'eventuale competenza della Spagna per la trattazione della sua domanda d'asilo ed all'accertamento medico, la richiesta di presa in carico del richiedente del 10 gennaio 2023 presentata dalla Segreteria di Stato della migrazione (di seguito: SEM) alle competenti autorità spagnole ai sensi dell'art. 13 par. 1 Regolamento Dublino III, l'accettazione della richiesta da parte delle autorità spagnole in data 13 gennaio 2023 in applicazione della medesima disposizione, la decisione del 20 febbraio 2023, notificata il 21 febbraio 2023, mediante la quale la SEM non è entrata nel merito della domanda d'asilo ai sensi dell'art. 31a cpv. 1 lett. b della legge sull'asilo del 26 giugno 1998 (LAsi, RS 142.31) ed ha pronunciato il trasferimento dell'interessato verso la Spagna, il ricorso del 23 febbraio 2023 (cfr. timbro del plico raccomandato) inoltrato dinanzi al Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale) contro la decisione della SEM con il quale il ricorrente ha chiesto la possibilità di restare in Svizzera,

D-1072/2023 Pagina 3 e considerato: che le procedure in materia d'asilo sono rette dalla legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021), dalla legge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005 (LTAF, RS 173.32) e dalla legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 (LTF, RS 173.110), in quanto la LAsi non preveda altrimenti (art. 6 LAsi), che presentato tempestivamente (art. 108 cpv. 3 LAsi) contro una decisione in materia di asilo della SEM (art. 6 e 105 LAsi; art. 31‒33 LTAF), il ricorso è di principio ammissibile sotto il profilo degli art. 5, 48 cpv. 1 lett. a‒ c e art. 52 PA ed occorre pertanto entrare nel merito del gravame, che i ricorsi manifestamente infondati, ai sensi dei motivi che seguono, sono decisi in procedura semplificata (art. 111a LAsi) dalla giudice unica, con l'approvazione di un secondo giudice (art. 111 lett. e LAsi) e la decisione è motivata soltanto sommariamente (art. 111a cpv. 2 LAsi), che giusta l'art. 111a cpv. 1 LAsi, il Tribunale rinuncia allo scambio di scritti, che in sede di colloquio Dublino l'interessato ha dichiarato che in Spagna sarebbe rimasto quattro mesi in un centro e non avrebbe ricevuto nessuna risposta in merito ad una possibile domanda d'asilo; che egli sarebbe stato ignorato dalle autorità; che il centro in cui alloggiava sarebbe stato chiuso ed egli avrebbe dunque deciso di lasciare la Spagna; che egli non vorrebbe fare ritorno in tale Paese poiché non sarebbe stato trattato bene e sarebbe dannoso anche per la sua salute, che nella querelata decisione l'autorità inferiore ha dapprima constatato la competenza della Spagna per l'esame della domanda d'asilo; che in seguito, è stata esclusa la sussistenza di carenze sistemiche ai sensi dell'art. 3 par. 2 Regolamento Dublino III o di un rischio di trattamenti contrari all'art. 3 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali del 4 novembre 1950 (CEDU, RS 0.101) o di violazione del principio del divieto di respingimento; che infine, non sussisterebbero motivi che giustificherebbero l'applicazione dell'art. 16 par. 1 Regolamento Dublino III o della clausola di sovranità ai sensi dell'art. 17 par. 1 Regolamento Dublino III e dell'art. 29a cpv. 3 dell'Ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 (OAsi 1, RS 142.311), che in sede ricorsuale l'insorgente chiede di poter rimanere in Svizzera poiché in Spagna avrebbero chiuso il campo in cui avrebbe alloggiato; che egli sarebbe stato discriminato rispetto ai musulmani e ad altri migranti di

D-1072/2023 Pagina 4 nazionalità marocchina; che inoltre, il suo nome e la sua nazionalità sarebbero state registrate erroneamente, che, giusta l'art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi, di norma non si entra nel merito di una domanda di asilo se il richiedente può partire alla volta di uno Stato terzo cui compete, in virtù di un trattato internazionale, l'esecuzione della procedura di asilo e allontanamento, che, prima di applicare la precitata disposizione, la SEM esamina la competenza relativa al trattamento di una domanda di asilo secondo i criteri previsti dal Regolamento Dublino III, che, se in base a questo esame è individuato un altro Stato quale responsabile per l'esame della domanda di asilo, la SEM pronuncia la non entrata nel merito previa accettazione, espressa o tacita, di presa a carico del richiedente l'asilo da parte dello Stato in questione (cfr. DTAF 2017 VI/5 consid. 6.2), che, ai sensi dell'art. 3 par. 1 Regolamento Dublino III, la domanda di protezione internazionale è esaminata da un solo Stato membro, ossia quello individuato in base ai criteri enunciati al capo III (art. 7–15), che nel caso di una procedura di presa in carico (inglese: "take charge"), come nel caso di specie, ogni criterio per la determinazione dello Stato membro competente – enumerato al capo III – è applicabile solo se, nella gerarchia dei criteri elencati all'art. 7 par. 1 Regolamento Dublino III, quello precedente previsto dal Regolamento non trova applicazione nella fattispecie (principio della gerarchia dei criteri), che, giusta l'art. 3 par. 2 Regolamento Dublino III, qualora sia impossibile trasferire un richiedente verso lo Stato membro inizialmente designato come competente in quanto si hanno fondati motivi di ritenere che sussistono delle carenze sistemiche nella procedura di asilo e nelle condizioni di accoglienza dei richiedenti, che implichino il rischio di un trattamento inumano o degradante ai sensi dell'art. 4 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (di seguito: CartaUE), lo Stato membro che ha avviato la procedura di determinazione dello Stato membro competente prosegue l'esame dei criteri di cui al capo III per verificare se un altro Stato membro possa essere designato come competente, che lo Stato membro competente in forza del presente regolamento è tenuto a prendere in carico – in ossequio alle condizioni poste agli art. 21, 22

D-1072/2023 Pagina 5 e 29 – il richiedente che ha presentato la domanda in un altro Stato membro (art. 18 par. 1 lett. a Regolamento Dublino III), che, giusta l'art. 17 par. 1 Regolamento Dublino III ("clausola di sovranità"), in deroga ai criteri di competenza sopra definiti, ciascuno Stato membro può decidere di esaminare una domanda di protezione internazionale presentata da un cittadino di un paese terzo o da un apolide, anche se tale esame non gli compete, che, nel caso di specie, dagli atti risulta che l'insorgente è stato interpellato in Spagna in data 29 agosto 2022 (cfr. atto SEM 8/1), che la richiesta di presa in carico, fondata sull'art. 13 par. 1 Regolamento Dublino III presentata dalla SEM alle autorità spagnole competenti il 10 gennaio 2023 è stata espressamente accettata dalla Spagna in applicazione della stessa disposizione (cfr. atti SEM 13/7 e 16/2), che, di conseguenza, la competenza della Spagna, peraltro non contestata in sede ricorsuale, è di principio data, che in seguito, non vi sono fondati motivi di ritenere che in Spagna sussistano carenze sistemiche nella procedura di asilo e nelle condizioni di accoglienza dei richiedenti, che implichino il rischio di un trattamento inumano o degradante ai sensi dell'art. 4 della CartaUE (cfr. art. 3 par. 2 2a frase Regolamento Dublino III), che, peraltro, il paese in questione è legato alla CartaUE e firmatario, della CEDU, della Convenzione del 10 dicembre 1984 contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti (Conv. tortura, RS 0.105), della Convenzione del 28 luglio 1951 sullo statuto dei rifugiati (Conv. rifugiati, RS 0.142.30), oltre che del relativo Protocollo aggiuntivo del 31 gennaio 1967 (RS 0.142.301) e ne applica le disposizioni, che di conseguenza, il rispetto della sicurezza dei richiedenti l'asilo, in particolare il diritto alla trattazione della propria domanda secondo una procedura giusta ed equa ed una protezione conforme al diritto internazionale ed europeo, è presunto da parte dello Stato in questione (cfr. direttiva 2013/32/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale [di seguito: direttiva procedura]; direttiva 2013/33/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013

D-1072/2023 Pagina 6 recante norme relative all'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale [di seguito: direttiva accoglienza]), che tale presunzione non è assoluta e può essere confutata in presenza di violazioni sistemiche delle garanzie minime previste dall’Unione europea o dal diritto internazionale (cfr. DTAF 2011/9 consid. 6; sentenza della CorteEDU M.S.S. contro Belgio e Grecia del 21 gennaio 2011, 30696/09) oppure in presenza di indizi seri che, nel caso concreto, le autorità di tale Stato non rispetterebbero il diritto internazionale (cfr. DTAF 2010/45 consid. 7.4 e 7.5), che ciò non è manifestamente il caso in Spagna, aspetto che del resto neppure è censurato dal ricorrente, che conseguentemente, l'applicazione dell'art. 3 par. 2 2a frase Regolamento Dublino III non si giustifica nel caso di specie, che ai sensi dell'art. 29a cpv. 3 OAsi 1, disposizione che concretizza in diritto interno svizzero la clausola di sovranità (art. 17 par. 1 Regolamento Dublino III), se "motivi umanitari" lo giustificano la SEM può entrare nel merito della domanda anche qualora giusta il Regolamento Dublino III un altro Stato sarebbe competente per il trattamento della stessa, che la SEM, nell'applicazione dell'art. 29a cpv. 3 OAsi 1, dispone di potere di apprezzamento (cfr. DTAF 2015/9 consid. 7 seg.); che al contrario, se il trasferimento del richiedente nel paese di destinazione contravviene ad una norma imperativa del diritto internazionale, tra cui quelle della CEDU, l'autorità inferiore è obbligata ad applicare la clausola di sovranità e ad entrare nel merito della domanda d'asilo ed il Tribunale dispone di potere di controllo al riguardo (cfr. DTAF 2015/9 consid. 8.2.1), che nel caso di specie, va in primo luogo osservato come spetti innanzitutto al ricorrente presentare al più presto una domanda d'asilo alle autorità spagnole competenti e rispettare le loro istruzioni, ciò che gli permetterà di beneficiare dei diritti previsti dalla direttiva accoglienza, che il ricorrente non ha dimostrato che lo Stato di destinazione non sia intenzionato a prenderlo in carico, che inoltre, il ricorrente non ha apportato qualsivoglia indizio serio e concreto suscettibile di dimostrare che lo Stato di destinazione non rispetterebbe il principio del divieto di respingimento e, dunque, verrebbe meno nell'ossequio dei suoi obblighi internazionali, riviandolo in un paese dove

D-1072/2023 Pagina 7 la sua vita, integrità corporale o libertà sarebbero seriamente minacciate o da dove rischierebbe di essere respinto in un tale paese, che agli atti non figurano elementi tali da indurre a concludere che un trasferimento nello Stato in questione esporrebbe il ricorrente al rischio di essere privato del sostentamento minimo e di subire delle condizioni di vita indegna in violazione della direttiva accoglienza, che in altre parole, egli non ha fornito indizi seri suscettibili di comprovare che le sue condizioni di vita o la sua situazione personale sarebbero tali da contravvenire all'art. 4 della CartaUE, all'art. 3 CEDU o all'art. 3 Conv. tortura in caso di esecuzione del trasferimento in Spagna, che per quanto riguarda le asserite discriminazioni subite, si rileva che la Spagna è uno stato di diritto con un'autorità di polizia funzionante, disposta ed in grado di offrire la protezione adeguata, che pertanto, appartiene al ricorrente sollevare l'eventuale violazione dei suoi diritti fondamentali, utilizzando le adeguate vie di diritto dinanzi alle autorità dello Stato in questione, che dall'incarto non risultano inoltre problemi di salute che potrebbero essere ostativi all'esecuzione del trasferimento, che infine, non risultano neppure esserci indizi che permettano di ritenere che la SEM abbia esercitato in maniera arbitraria il potere di apprezzamento di cui dispone nell'applicazione dell'art. 29a cpv. 3 OAsi 1 (cfr. DTAF 2015/9 consid. 7 seg.), che pertanto, non vi è motivo di applicare la clausola discrezionale di cui all'art. 17 par. 1 Regolamento Dublino III ("clausola di sovranità"), che di conseguenza, in mancanza dell'applicazione di tale norma da parte della Svizzera, la Spagna è competente dell'esame della domanda di asilo del ricorrente ai sensi Regolamento Dublino III ed è tenuto a prenderlo in carico in ossequio alle condizioni poste agli art. 21, 22, 29 Regolamento Dublino III, che quindi, è a giusto titolo che la SEM non è entrata nel merito della domanda di asilo del ricorrente, in applicazione dell'art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi ed ha pronunciato il suo trasferimento verso la Spagna conformemente all'art. 44 LAsi, posto che il ricorrente non possiede un'autorizzazione di soggiorno in Svizzera (cfr. art. 32 lett. a OAsi 1),

D-1072/2023 Pagina 8 che in siffatte circostanze, non vi è più luogo di esaminare in maniera distinta le questioni relative all'esistenza di un impedimento all'esecuzione del trasferimento per i motivi giusta i cpv. 3 e 4 dell'art. 83 della legge sugli stranieri e la loro integrazione del 16 dicembre 2005 (LStrI, RS 142.20), dal momento che detti motivi sono indissociabili dal giudizio di non entrata nel merito nel quadro di una procedura Dublino (cfr. DTAF 2015/18 consid. 5.2), che, visto quanto precede, il ricorso deve essere respinto e la decisione della SEM, che rifiuta l'entrata nel merito della domanda di asilo e pronuncia il trasferimento dalla Svizzera verso la Spagna, confermata, che, visto l'esito della procedura, le spese processuali di CHF 750.– che seguono la soccombenza sono poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 1-3 del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]), che la decisione è definitiva e non può, in principio, essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF).

(dispositivo alla pagina seguente)

D-1072/2023 Pagina 9 Il Tribunale amministrativo federale pronuncia: 1. Il ricorso è respinto. 2. Le spese processuali, di CHF 750.–, sono poste a carico del ricorrente. Tale ammontare deve essere versato alla cassa del Tribunale amministrativo federale, entro un termine di 30 giorni dalla spedizione della presente sentenza. 3. Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all'autorità cantonale.

La giudice unica: La cancelliera:

Chiara Piras Sebastiana Bosshardt

Data di spedizione:

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