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Bundesverwaltungsgericht 24.02.2009 D-1058/2009

24 février 2009·Italiano·CH·CH_BVGE·PDF·3,160 mots·~16 min·2

Résumé

Asilo (non entrata nel merito) e allontanamento | Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento; ...

Texte intégral

Corte IV D-1058/2009 D-1059/2009 D-1002/2009 {T 0/2} Sentenza d e l 2 4 febbraio 2009 Giudice Pietro Angeli-Busi, giudice unico, con l'approvazione del giudice Thomas Wespi; cancelliera Chiara Piras. A._______ B._______ C._______ D._______ E._______ F._______ E._______, Afghanistan, ricorrenti, contro Ufficio federale della migrazione (UFM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore. Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento; decisioni dell'UFM del 6 e del 9 febbraio 2009 / N (...), N (...), N (...). Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Composizione Parti Oggetto

D-1058/2009 Fatti: A. Il 1° settembre 2008, gli interessati - cittadini afghani di etnia tagica, residenti ad H._______ (provincia di Herat) - hanno presentato una domanda d'asilo in Svizzera. Hanno dichiarato, in sostanza e per quanto è qui di rilievo (cfr. verbali d'audizione del 26 settembre e del 2 dicembre 2008), di essere espatriati a causa del sequestro del capofamiglia nell'(...). Il primogenito, A._______, avrebbe svolto dal (...) in patria propaganda per il cinema e la TV contro le piantagioni di oppio e di papaveri. A causa di tale attività sarebbe stato minacciato prima per telefono ed in seguito tramite lettere minatorie da parte di sconosciuti. Una sera nell'(...) del (...) ([...], [...], [...], [...] o [...]) cinque o sei persone vestite da agenti di polizia si sarebbero presentate all'abitazione della famiglia chiedendo di A._______. Non trovandolo, avrebbero rapito il capofamiglia. Il giorno seguente, l'intera famiglia si sarebbe trasferita a I._______, a mezz'ora da H._______, dove sarebbero rimasti nascosti fino all'espatrio. Avrebbero denunciato la scomparsa due volte alla polizia, senza esito favorevole. Gli interessati non avrebbero infatti avuto più notizie concrete del marito, rispettivamente del padre, scomparso. A._______ avrebbe ricevuto alcune chiamate telefoniche da parte dei rapinatori, che gli intimavano di incontrarli di persona. L'interessato avrebbero però preferito rendersi irreperibile ed avrebbe proseguito il proprio lavoro clandestinamente ad H._______, prima di lasciare il Paese con tutta la famiglia passando per l'Iran, la Turchia e l'Italia prima di arrivare in Svizzera. Gli interessati hanno dichiarato di avere lasciato l'Afghanistan unicamente per i motivi legati all'attività di A._______. B. In data (...), gli interessati hanno tentato una prima volta di entrare in Svizzera. Sono stati intercettati alla frontiera italo-svizzera ed in seguito respinti in Italia. C. Il (...), rispettivamente il (...), le autorità italiane si sono dichiarate per la seconda volta disposte a riaccettare nuovamente gli interessati sul loro territorio. D. Tramite tre decisioni distinte, datate del 6 e del 9 febbraio 2009 (tutte Pagina 2

D-1058/2009 notificate il 10 febbraio 2009), l'UFM non è entrato nel merito delle citate domande d'asilo ai sensi dell'art. 34 cpv. 2 lett. a della legge sull'asilo del 26 giugno 1998 (LAsi, RS 142.31). Detto Ufficio ha pure pronunciato l'allontanamento degli interessati dalla Svizzera nonché l'esecuzione dell'allontanamento verso l'Italia siccome lecita, esigibile e possibile (v. Accordi di riammissione Italo-Svizzero del [...] rispettivamente del [...]). E. Il 17 febbraio 2009, gli interessati hanno inoltrato ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo federale (TAF) contro la menzionata decisione dell'UFM. Hanno chiesto di presentare un unico ricorso contro le decisioni dell'UFM, l'annullamento di tali decisioni e la trasmissione degli atti di causa all'autorità inferiore per una nuova decisione di merito. Hanno altresì presentato una domanda d'esenzione dal versamento delle spese processuali e del relativo anticipo. Diritto: 1. Il TAF giudica definitivamente i ricorsi contro le decisioni dell'UFM in materia d'asilo (art. 31 e art. 33 lett. d della legge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005 [LTAF, RS 173.32], art. 105 LAsi, e art. 83 lett d della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 [LTF, RS 173.110]). 2. V'è motivo d'entrare nel merito dei ricorsi che adempiono le condizioni d'ammissibilità di cui all'art. 48 cpv. 1 e all'art. 52 della legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021) nonché all'art. 108 cpv. 2 LAsi. 3. I ricorrenti hanno presentato congiuntamente ricorso contro le rispettive decisioni dell'UFM, le quali concernono fatti di medesima natura e pongono temi di diritto comuni, di modo che si giustifica la congiunzione delle cause e la pronuncia di una sola sentenza finale (v. anche decisione del Tribunale Federale [DTF] 128 V 126 consid. 1 e relativi riferimenti). Pagina 3

D-1058/2009 4. 4.1 Giusta l'art. 33a cpv. 2 PA, applicabile per rimando dell'art. 6 LAsi e dell'art. 37 LTAF, nei procedimenti su ricorso è determinante la lingua della decisione impugnata. Se le parti utilizzano un'altra lingua, il procedimento può svolgersi in tale lingua. 4.2 Nel caso concreto, la decisione impugnata è stata resa in italiano ed il ricorso è stato presentato in tale lingua, di modo che la presente sentenza è redatta in italiano. 5. Nelle decisioni impugnate, l'UFM ha considerato che l'Italia è stata designata dal Consiglio federale come Stato terzo sicuro, dove sussiste la presunzione del rispetto del principio di divieto di respingimento. Nella decisione concernente A._______ (N [...]), l'UFM ha sottolineato che egli ha fornito un resoconto vago, contraddittorio e contrario alla logica per quanto riguarda elementi essenziali e rispetto al racconto fornito invece sia dal fratello B._______ che dalla madre C._______. Le contraddizioni comprendono dettagli sul rientro a casa di A._______ dopo il rapimento del padre e sulla sua conoscenza di tale avvenimento, sulle telefonate ricevute dai rapinatori e sulla carte SIM del suo telefono. Inoltre, il ricorrente avrebbe continuato la sua attività ad H._______ per più di un anno, e così mostrato un comportamento contrario ai timori allegati di persecuzioni. Nelle decisioni concernenti gli altri familiari (N [...] e N [...]) l'autorità inferiore ha ribadito le contraddizioni rilevate durante le audizioni e sottolineato che gli altri familiari non hanno addotto motivi d'asilo propri e non avrebbero mai avuto problemi né con le autorità, né con terzi in patria. 6. Nel gravame, gli insorgenti hanno fatto valere di essere venuti in Svizzera per gli stessi motivi, vale a dire i problemi legati alle attività di A._______ in patria. Hanno sottolineato che le contraddizioni emerse nell'ambito delle audizioni non sarebbero tali da condurre ad una decisione di non entrata nel merito e sostenuto che le decisioni dell'UFM non sarebbero sufficientemente motivate. Pertanto, hanno ribadito che la loro intenzione era dal principio di venire in Svizzera e sarebbero, già una prima volta, stati ingiustamente rinviati in Italia. Inoltre, il loro rinvio verso l'Italia non sarebbe esigibile, poiché suddetto Paese non disporrebbe di una legge sull'asilo e non garantirebbe una protezione concreta e sostanziale contro il respingimento, ma Pagina 4

D-1058/2009 sarebbero certamente lasciati a se stessi senza assistenza né abitazione. 7. 7.1 Questo Tribunale osserva che l'obbligo della motivazione (art. 35 PA) è formalità essenziale e se, da un lato, rappresenta un limite intrinseco alla libertà di convincimento, costringendo l'autorità giudicante a rendere ragione della razionalità del percorso seguito per giungere alla decisione, dall'altro si configura quale premessa logica imprescindibile per l'esercizio del successivo controllo sulle linee di formazione di quel convincimento. Per conseguenza, attraverso doverosi passaggi argomentativi imperniati sull'indicazione delle risultanze probatorie legittimamente acquisite, nonché sull'indicazione dei criteri di valutazione impiegati, l'autorità giudicante dovrà in concreto ricostruire, anzitutto per la propria consapevolezza, il percorso logico-conoscitivo che l'ha condotta ad apprezzare in un certo modo le prove disponibili e a trarne determinate conclusioni. Pertanto, essa ha l'obbligo d'esplicitare, nel modo più rigoroso e completo nonché necessario, la motivazione posta a fondamento della decisione adottata, ancorando così il principio del libero convincimento all'esigenza d'indicazione specifica dei risultati acquisiti e dei criteri adottati, allo scopo d'evitare che detto principio venga attuato per un uso arbitrario. Invero, nella motivazione della decisione, l'autorità non è tenuta a compiere un'analisi approfondita di tutte le deduzioni delle parti e a prendere in esame dettagliatamente tutte le risultanze processuali, essendo sufficiente che, anche attraverso una valutazione globale di quelle deduzioni e risultanze, spieghi, in modo logico ed adeguato, le ragioni che hanno determinato il suo convincimento, dimostrando d'avere tenuto presente ogni fatto decisivo (DTF 129 I 232 consid. 3.2; sentenze del Tribunale amministrativo federale D-3322/2006 del 3 aprile 2008 consid. 6.1 e D-1267/2008 del 5 maggio 2008 consid. 6.1). 7.2 Nel caso di specie, i fatti ed i motivi che hanno influito sulla valutazione dell'autorità inferiore sono stati esposti in modo sufficientemente esaustivo per consentire ai ricorrenti di comprendere la portata delle decisioni impugnate e dunque di ricorrere con criteri adeguati. Infatti, le argomentazioni dell'autorità inferiore circa i documenti versati agli atti da parte dei ricorrenti sono da considerarsi complete e rispettose dell'obbligo della motivazione nei sensi della Pagina 5

D-1058/2009 legge. Peraltro, questo Tribunale condivide l'opinione dell'UFM, secondo cui i mezzi di prova presentati da A._______ (N [...], agli atti; 1 a 6), concernono l'insorgente, ma – come rettamente rilevato dall'autorità inferiore nel provvedimento impugnato – non apportano degli elementi decisivi per essere ritenuti rilevanti ai sensi di una protezione in materia d'asilo. Di conseguenza, i mezzi di prova presentati, peraltro in copia e non in originale, non appaiono idonei a chiarire i fatti e la censura di carente motivazione, manifestamente infondata, va respinta. 8. 8.1 Secondo l'art. 6a cpv. 2 lett. b LAsi, in vigore dal 1° gennaio 2008, il Consiglio federale designa gli Stati terzi sicuri in cui, secondo i suoi accertamenti, v'è una protezione effettiva dal respingimento ai sensi dell'art. 5 cpv. 1 LAsi. 8.2 Giusta l'art. 34 cpv. 2 lett. a LAsi, non si entra nel merito di una domanda d'asilo se il richiedente può ritornare in uno Stato terzo sicuro secondo l'art. 6a cpv. 2 lett. b LAsi nel quale aveva soggiornato precedentemente. Giusta l'art. 34 cpv. 3 LAsi, il cpv. 2 non si applica se in Svizzera vivono persone con cui il richiedente intrattiene rapporti stretti o suoi parenti stretti (lett. a), se il richiedente adempie manifestamente la qualità di rifugiato secondo l'art. 3 LAsi (lett. b), o se vi sono indizi che nello Stato terzo non vi sia una protezione effettiva dal respingimento ai sensi dell'art. 5 cpv. 1 LAsi (lett. c). 9. 9.1 Le condizioni d'applicazione dell'art. 34 cpv. 2 lett. a LAsi sono manifestamente realizzate, ritenuto l'incontestabile respingimento dei ricorrenti verso l'Italia, avvenuto alla frontiera il (...) (cfr. gli atti), da dove provenivano con dei passaporti falsi. Pertanto, v'è motivo di ritenere che gli insorgenti abbiano soggiornato in Italia antecedentemente la loro entrata illegale in Svizzera, al fine di inoltrare la loro domanda d'asilo. Inoltre, giova rilevare che la durata del soggiorno nello Stato terzo sicuro antecedente l'entrata del ricorrente in Svizzera non è decisiva per l'allontanamento verso tale Stato (v. Sentenza del TAF D-6775/2008 dell'11 novembre 2008 e relativi riferimenti). Infine, l'Italia - designata come Stato terzo sicuro dal Consiglio federale il 14 dicembre 2007 - ha dato una seconda volta il suo accordo alla riammissione degli insorgenti, in applicazione Pagina 6

D-1058/2009 dell'Accordo del 10 settembre 1998 tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica italiana sulla riammissione delle persone in situazione irregolare (RS 0.142.114.549) in data (...) rispettivamente (...). Giusta l'art. 6 n. 3 del succitato Accordo, l'autorizzazione di riammissione ha la validità di un mese dalla data della sua notifica e tale termine può essere prorogato su domanda della Parte contraente. Nel caso concreto, è da considerare ancora valida la riammissione in quanto, se del caso, potrà essere chiesta un'ulteriore proroga del termine di validità, ritenuto che i ricorrenti non soggiornano ancora da più di sei mesi sul territorio elvetico (art. 4 lett. c del succitato Accordo). 9.2 Questo Tribunale osserva che dalle carte processuali non emergono elementi da cui si possa desumere che in Svizzera si trovino persone con cui i ricorrenti intrattengano rapporti stretti o siano suoi parenti prossimi. Da quanto esposto, discende che, nel caso concreto, non sono dati i presupposti dell'art. 34 cpv. 3 lett. a LAsi. 9.3 Contrariamente a quanto preteso nel gravame, gli insorgenti non sono manifestamente riusciti a comprovare la propria qualità di rifugiati secondo l'art. 3 LAsi. Il TAF rileva, altresì, che i ricorrenti, in corso di procedura, non hanno presentato, all'infuori di generiche censure, argomenti o prove suscettibili di giustificare una diversa valutazione, rispetto a quella di cui alle impugnate decisioni. Le allegazioni decisive in materia d'asilo s'esauriscono, infatti, in mere affermazioni di parte non corroborate da alcun elemento della benché minima consistenza, in sostanza per le ragioni indicate nei provvedimenti litigiosi, cui può essere rimandato (art. 109 cpv. 3 LTF in relazione all'art. 6 LAsi, all'art. 37 LTAF ed all'art. 4 PA). Basti ancora rilevare che – come rettamente constatato dall'UFM – gli insorgenti si sono contraddetti in punti cruciali del loro racconto. A titolo d'esempio sia A._______ che B._______ e C._______ si sono contraddetti su punti decisivi delle loro allegazioni, come sulle lettere minatorie ricevute prima del sequestro del padre, rispettivamente del marito (cfr. verbali d'audizione del 2 dicembre 2008 di A._______ pag. 7, di B._______ pag. 6, C._______ pag. 3, 5) e sulle telefonate da parte dei rapinatori (cfr. ibidem, A._______ pag. 8, B._______ pag. 7, C._______ pag. 6). Inoltre, questo Tribunale constata che nell'ambito delle audizioni sostenute dai ricorrenti, C._______ e B._______ si sono ripetutamente espressi in modo vago, stereotipato e manifestamente evasivo (cfr. verbale d'audizione del 2 dicembre 2008 di C._______ pag. 3 e 5, di B._______ pag. 5, 6 e 8), mancando di fornire dettagli sull'accaduto e Pagina 7

D-1058/2009 sulla loro vita prima e dopo il sequestro del padre di famiglia al punto tale che non può essere escluso che tali descrizioni lacunose siano state consapevolmente construite ad arte per i bisogni della causa. Per di più, va rilevato come il comportamento dei ricorrenti, che appaiono avere vissuto per un anno in Afghanistan dopo l'accaduto e, nel caso di A._______, avere continuato a lavorare, seppur clandestinamente, ad H._______ nell'ambito di propaganda contro le piantagioni di oppio e di papaveri, dimostra l'assenza di seri timori d'esposizione a persecuzioni nel loro Paese d'origine. Giova rilevare, altresì, che non vi è ragione di ritenere che le autorità statali, se nuovamente sollecitate, in particolare dopo le presunte chiamate telefoniche da parte dei rapinatori, non avrebbero accordato ai ricorrenti un'appropriata protezione contro l'eventuale agire illegittimo di terzi nei loro confronti o sostenuto la famiglia nel liberare il capofamiglia dalla custodia dei rapinatori. 9.4 Dato che l'Italia è considerata uno Stato terzo sicuro, incombe agli insorgenti invalidare la presunzione di protezione effettiva dal respingimento. Nella fattispecie, i ricorrenti non sono manifestamente riusciti in tale intento. Infatti, nell'incartamento non vi sono indizi secondo cui le autorità italiane, confrontate ad elementi e prove suscettibili ad attestare la qualità di rifugiati, non accorderebbero un'appropriata protezione. Pertanto, l'art. 34 cpv. 3 lett. c LAsi non trova applicazione nella fattispecie. 10. Di conseguenza, il ricorso in materia di non entrata nel merito, destituito d'ogni e benché minimo fondamento, non merita tutela e le decisioni impugnate vanno confermate. 11. I ricorrenti non adempiono le condizioni in virtù delle quali l'UFM avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla Svizzera (art. 14 cpv. 1 e cpv. 2, art. 44 cpv. 1 LAsi nonché art. 32 dell'Ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311]). 12. Pagina 8

D-1058/2009 12.1 Non emerge dalle carte processuali alcun serio indizio da cui desumere che l'esecuzione dell'allontanamento dei ricorrenti in Italia possa violare l'art. 25 cpv. 2 della Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 (Cost., RS 101), l'art. 33 della Convenzione sullo statuto dei rifugiati del 28 luglio 1951 (Conv., RS 0.142.30), l'art. 5 LAsi (divieto di respingimento) nonché l'art. 83 cpv. 3 della legge federale del 16 dicembre 2005 sugli stranieri (LStr, RS 142.20) o esporre gli insorgenti al rischio reale ed immediato di trattamenti contrari all'art. 3 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali del 4 novembre 1950 (CEDU, RS 0.101) o all'art. 3 della Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 10 dicembre 1984 (Conv. Tortura, RS 0.105). 12.2 Premesso ciò, quanto agli ostacoli all'esecuzione dell'allontanamento riconducibili all'art. 83 cpv. 4 LStr, il TAF osserva che né la nota situazione generale esistente in Italia, che non è caratterizzata da guerra, guerra civile o violenza generalizzata che coinvolga l'insieme della popolazione nella totalità del territorio nazionale, né altri motivi deducibili dalle carte processuali conducono a pensare che, in caso d'allontanamento in questo Paese, vi sia una messa in pericolo concreta dei ricorrenti. 12.3 Inoltre, gli insorgenti sono giovani, A._______ ha una formazione scolastica perlomeno di base nonché, come suo fratello B._______, un'esperienza professionale (cfr. verbale d'audizioni del 23 settembre 2008 pag. 2). Non hanno altresì preteso nel gravame di soffrire di gravi problemi di salute che possano giustificare un'ammissione provvisoria (v. sulla problematica Giurisprudenza ed Informazioni della Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo [GICRA] 2003 n. 24), senza che da un esame d'ufficio degli atti di causa emerga la necessità di una permanenza dei ricorrenti in Svizzera per motivi medici. 12.4 Per di più, non risultano impedimenti neppure dal profilo della possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 83 cpv. 2 LStr). Le autorità italiane si sono dichiarate disposte a riammettere gli insorgenti sul loro territorio (v. Accordo di riammissione Italo-Svizzero del [...] rispettivamente del [...] e consid. 9.1 del presente giudizio). L'esecuzione dell'allontanamento è dunque pure possibile. Pagina 9

D-1058/2009 13. L'esecuzione dell'allontanamento è ammissibile, esigibile e possibile per le ragioni indicate al considerando 12 del presente giudizio. Per conseguenza, anche in materia d'allontanamento ed esecuzione dell'allontanamento, il gravame va disatteso e la querelata decisione confermata. 14. Il ricorso, manifestamente infondato, è deciso in procedura semplificata (art. 111a LAsi) dal giudice unico, con l'approvazione di un secondo giudice (art. 111 lett. e LAsi). 15. Il TAF, avendo statuito nel merito del ricorso, la domanda d'esenzione dal versamento dell'anticipo a copertura delle presumibili spese processuali è divenuta senza oggetto. Per contro, la richiesta d'assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese processuali, è respinta, ritenuto che il ricorso era privo di probabilità d'esito favorevole. 16. Visto l'esito della procedura, le spese processuali, che seguono la soccombenza, sono poste a carico dei ricorrenti (art. 63 cpv. 1 e cpv. 5 PA nonché 3 lett. b del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]). (dispositivo alla pagina seguente) Pagina 10

D-1058/2009 Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia: 1. Il ricorso è respinto. 2. La domanda d'esenzione dal versamento di un anticipo a copertura delle presumibili spese processuali è divenuta senza oggetto. 3. La richiesta d'assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese processuali, è respinta. 4. Le spese processuali, di CHF 600.-, sono poste a carico dei ricorrenti. Tale ammontare dev'essere versato alla cassa del Tribunale entro un termine di 30 giorni dalla data di spedizione della presente sentenza. 5. Comunicazione a: - ricorrenti (plico raccomandato; allegato: bollettino di versamento) - UFM, Divisione soggiorno (in copia; n. di rif. N [...], N [...], N [...]; allegati: incarti UFM) - J._______ (in copia) Il giudice unico: La cancelliera: Pietro Angeli-Busi Chiara Piras Data di spedizione: Pagina 11

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