Skip to content

Bundesverwaltungsgericht 12.03.2026 D-10093/2025

12 mars 2026·Italiano·CH·CH_BVGE·PDF·3,886 mots·~19 min·2

Résumé

Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento (paese terzo sicuro - art. 31a cpv. 1 lett. a LAsi) | Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento (paese terzo sicuro - art. 31a cpv. 1 lett. a LAsi); decisione della SEM del 19 dicembre 2025

Texte intégral

Bundesverwaltu ng sgeri ch t Trib un a l ad ministratif f éd éral Trib un a l e am m in istrati vo federale Trib un a l ad ministrativ fe deral

Corte IV D-10093/2025

Sentenza d e l 1 2 marzo 2026 Composizione Giudici Manuel Borla (presidente del collegio), Chrystel Tornare Villanueva, Walter Lang, cancelliera Ambra Antognoli.

Parti A._______, nata il (…), Eritrea, patrocinata da Tindara Santoro, (…), ricorrente,

contro

Segreteria di Stato della migrazione (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore.

Oggetto Esecuzione dell’allontanamento (paese terzo sicuro art. 31a cpv. 1 lett. a LAsi); decisione della SEM del 19 dicembre 2025.

D-10093/2025 Pagina 2 Fatti: A. A.a L’interessata, cittadina eritrea, ha presentato una domanda d’asilo in Svizzera il 15 novembre 2025 (cfr. atto della Segreteria di Stato della migrazione [di seguito: SEM o autorità inferiore] n. (…)-3/2). A.b Dai riscontri dattiloscopici nell’unità centrale del sistema europeo “Eurodac” è risultato ch’ella aveva già depositato una domanda d’asilo in Grecia il (…) gennaio 2024, ottenendo la protezione internazionale quale rifugiata il (…) febbraio 2024 (cfr. atto SEM n. 9/1). A.c Il 18 novembre 2025 la SEM ha presentato alle competenti autorità greche una richiesta di riammissione della richiedente conformemente alla Direttiva 2008/115/CE del Parlamento europeo e del Consiglio recante le norme e procedure comuni applicabili negli Stati membri al rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (GU L 348/98 del 24 dicembre 2008; di seguito: direttiva ritorno) e all’Accordo bilaterale di riammissione tra la Grecia e la Svizzera per le persone a beneficio di una protezione internazionale (Accordo tra il Consiglio federale svizzero e il Governo della Repubblica ellenica concernente la riammissione di persone in situazione irregolare [RS 0.142.113.729]) (cfr. atto SEM n. 11/3). A.d Il 4 dicembre 2025, alla presenza di un team di genere femminile, la SEM ha effettuato con l’interessata un colloquio in merito al rinvio verso uno Stato terzo sicuro, nel contesto del quale le è stato concesso il diritto di essere sentita in relazione al suo stato di salute, alla possibile non entrata nel merito della domanda d’asilo secondo l’art. 31a cpv. 1 lett. a LAsi (RS 142.31), nonché al prospettato allontanamento dalla Svizzera verso la Grecia (cfr. atto SEM n. 20/8). Nel corso dell’audizione, l’interessata ha dichiarato che, dopo il riconoscimento della protezione internazionale in Grecia, avrebbe continuato a soggiornare di nascosto per ulteriori tre mesi presso il centro di accoglienza. Successivamente si sarebbe trasferita ad B._______, dove avrebbe vissuto in diversi luoghi: inizialmente per circa due giorni in strada, in seguito per circa un anno presso abitazioni riconducibili alla comunità Habesha, e successivamente per alcune settimane presso un’amica nonché presso lo zio paterno e la di lui sorella. Durante il soggiorno presso lo zio, quest’ultimo avrebbe esercitato pressioni affinché ella contrasse matrimonio con un suo conoscente. A causa di tali pressioni, la richiedente si sarebbe trasferita temporaneamente presso un’amica; in tale contesto, il compagno di quest’ultima avrebbe abusato di lei. Dopo tale episodio, ella sarebbe tornata a vivere dallo zio, il quale avrebbe reiterato

D-10093/2025 Pagina 3 le pressioni finalizzate al matrimonio. Alla luce di tali circostanze, l’interessata avrebbe deciso di lasciare la Grecia e di recarsi in Svizzera. A.e Il 4 dicembre 2025, la Grecia ha accettato la riammissione dell’interessata sul proprio territorio, confermando il suo statuto di rifugiata a far tempo dal (…) febbraio 2024, unitamente ad un permesso di soggiorno valido dal medesimo giorno fino al (…) febbraio 2027 (cfr. atto SEM n. 22/1). A.f Il 16 dicembre 2025, l’interessata ha trasmesso uno scritto nel quale ha esposto gli eventi antecedenti al suo arrivo in Svizzera (cfr. atto SEM n. 26/2). B. Con decisione del 19 dicembre 2025, notificata il 22 dicembre seguente, la SEM non è entrata nel merito della domanda d’asilo in oggetto e ha pronunciato l’allontanamento dell’interessata dalla Svizzera (verso la Grecia), incaricando il Cantone C._______ dell’esecuzione di quest’ultima misura e disponendo la consegna degli atti procedurali conformemente al relativo indice (cfr. atti SEM n. 30/18 e 31/1). C. Con ricorso del 30 dicembre 2025, l’interessata ha avversato la decisione succitata dinanzi al Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale o TAF) concludendo, principalmente, all’annullamento della stessa e alla concessione dell’ammissione provvisoria in Svizzera e, in subordine, alla restituzione degli atti alla SEM per un completamento istruttorio. Sul piano procedurale, ella ha postulato la concessione dell’assistenza giudiziaria, nel senso dell’esenzione dal versamento delle spese processuali e del relativo anticipo, con protesta di tasse e spese.

Diritto: 1. 1.1 Le procedure in materia d’asilo sono rette dalla PA, dalla LTAF e dalla LTF, in quanto la LAsi non preveda altrimenti (art. 6 LAsi). 1.2 Il ricorso, presentato tempestivamente (cfr. art. 108 cpv. 3 LAsi) contro una decisione in materia di asilo della SEM (art. 6 e 105 LAsi; art. 31‒ 33 LTAF), è di principio ammissibile sotto il profilo degli art. 5, 48 cpv. 1 lett. ac nonché 52 cpv. 1 PA. Occorre pertanto entrare nel merito del gravame.

D-10093/2025 Pagina 4 1.3 Il Tribunale rileva preliminarmente che, secondo il senso e i motivi del ricorso, l’insorgente contesta unicamente l’esecuzione del suo allontanamento, nonostante postuli l’annullamento integrale della decisione avversata. L’oggetto della lite si limita, pertanto, a tale questione giuridica. 1.4 Il Tribunale rinuncia allo scambio degli scritti conformemente all’art. 111a cpv. 1 LAsi. 2. In materia d’asilo, il potere di cognizione del Tribunale e le censure ammissibili sono disciplinati dall’art. 106 cpv. 1 LAsi (art. 62 cpv. 4 PA; DTAF 2014/1 consid. 2; 2014/26 consid. 5 secondo cui, in materia di diritto degli stranieri, resta censurabile l’inadeguatezza ai sensi dell’art. 49 PA). Adito su ricorso contro una decisione di non entrata nel merito di una domanda d’asilo, il Tribunale si limita ad esaminare la fondatezza di tale decisione (cfr. DTAF 2012/4 consid. 2.2; 2009/54 consid. 1.3.3; 2007/8 consid. 5). 3. 3.1 Nella decisione impugnata, la SEM rileva anzitutto che, in virtù della sua qualità di rifugiata, la Grecia avrebbe già accettato la domanda della ricorrente di riammissione sul proprio territorio. Inoltre, il Consiglio federale avrebbe designato detto Paese come Stato terzo sicuro ai sensi dell’art. 6a cpv. 2 lett. b LAsi. In virtù dell’art. 31a cpv. 1 lett. a LAsi, tali circostanze imporrebbero quindi di non entrare nel merito della domanda d’asilo in oggetto. Inoltre, considerate le dichiarazioni relative alle vicende occorse durante il precedente soggiorno in Grecia, la richiedente potrebbe rientrarvi senza temere trattamenti contrari agli impegni di diritto internazionale pubblico della Svizzera o un allontanamento in violazione del divieto di respingimento. Ella non apparterrebbe inoltre alla categoria delle persone particolarmente vulnerabili. L’insorgente potrebbe altresì rivolgersi alle autorità greche per reclamare i diritti derivanti dal suo statuto di rifugiata posta al beneficio della protezione internazionale, segnatamente per cercare un lavoro e un alloggio, nonché per ottenere assistenza medica in caso di bisogno. Per quanto riguarda la presunta violenza sessuale subita, la SEM ribadisce che in Grecia è possibile denunciare eventuali infrazioni penali, in quanto le autorità di polizia sarebbero disposte e in grado di offrire un’adeguata protezione. In questo senso, l’esecuzione del suo allontanamento sarebbe ammissibile, possibile e ragionevolmente esigibile. 3.2 Nel suo ricorso, la ricorrente si limita a rimproverare all’autorità inferiore di non aver adeguatamente valutato l’ammissibilità e l’esigibilità dell’esecuzione del suo allontanamento verso la Grecia. Il rinvio in tale Paese

D-10093/2025 Pagina 5 comporterebbe diversi profili di rischio, segnatamente alla luce delle condizioni di precarietà in cui si troverebbe a vivere, nonché del suo stato di salute e della sua particolare vulnerabilità quale donna sola e vittima di violenza di genere. Ella ritiene di presentare un profilo di particolare vulnerabilità e che un ritorno in Grecia comporterebbe un concreto rischio di deterioramento del suo stato di salute psichica. Ella chiede inoltre che, prima dell’esecuzione dell’allontanamento, vengano ottenute specifiche garanzie individuali da parte delle autorità elleniche, affinché queste ultime siano debitamente informate dei suoi bisogni e possano tenerne conto conformemente agli obblighi derivanti dal diritto internazionale. 4. 4.1 L’art. 83 della legge sugli stranieri e la loro integrazione del 16 dicembre 2005 (LStrI, RS 142.20), applicabile per rinvio dell’art. 44 LAsi, dispone che l’esecuzione dell'allontanamento dev’essere possibile (art. 83 cpv. 2 LStrI), ammissibile (art. 83 cpv. 3 LStrI) e ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStrI). Qualora non sia adempiuta una di queste condizioni, la SEM dispone l’ammissione provvisoria in Svizzera (art. 83 cpv. 1 LStrI). 4.2 4.2.1 Giusta l’art. 83 cpv. 3 LStrI, l’esecuzione dell’allontanamento non è ammissibile quando comporta una violazione degli impegni di diritto internazionale pubblico della Svizzera. Detta norma non si esaurisce nel principio del divieto di respingimento. Infatti, anche altri impegni di diritto internazionale possono risultare ostativi all’esecuzione del rimpatrio, in particolare l’art. 3 CEDU o l’art. 3 della Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti (Conv. Tortura, RS 0.105). In proposito, la Corte europea dei diritti dell’uomo (Corte EDU) ha più volte ribadito che la sola possibilità di subire dei maltrattamenti dovuti a una situazione di insicurezza generale o di violenza generalizzata nel Paese di destinazione non è tuttavia sufficiente per ritenere una violazione dell’art. 3 CEDU. Spetta infatti all’interessato provare o rendere verosimile l’esistenza di seri motivi che permettano di ritenere ch’egli correrà un reale rischio (“real risk”) di essere sottoposto, nel Paese verso il quale sarà allontanato, a trattamenti contrari a detti articoli (cfr. DTAF 2013/27 consid. 8.2). 4.2.2 In punto all’ammissibilità dell’esecuzione dell’allontanamento verso la Grecia, il Tribunale ha poi stabilito che vanno riconosciuti degli ostacoli unicamente a condizioni molto severe (cfr. sentenza del TAF E-3427/2021, E-3431/2021 del 28 marzo 2022 consid. 11.2 [sentenza di riferimento]). Si può infatti partire dal presupposto che, essendo la Grecia firmataria della CEDU, della Conv. tortura e della Conv. rifugiati, essa rispetti di principio

D-10093/2025 Pagina 6 gli obblighi di diritto internazionale. Sebbene dalle informazioni a disposizione di questo Tribunale risulti che i beneficiari della protezione sussidiaria, così come i rifugiati, siano esposti al rischio di vivere in condizioni precarie, non emergono da fonti attendibili e concordi degli elementi che comprovino l’adozione di una pratica sistematica di discriminazione nei confronti di tali soggetti rispetto ai cittadini greci, in relazione all’accesso all’occupazione, all’assistenza sociale, all’assistenza sanitaria, all’istruzione e all’alloggio. Nonostante le carenze nel sistema d’accoglienza, non è inoltre possibile ammettere che, in detto Stato, le persone beneficiarie della protezione internazionale si trovino, in maniera generale (quindi indipendentemente dalle fattispecie concrete), totalmente dipendenti dall’aiuto pubblico, confrontate all’indifferenza delle autorità oppure in una situazione di privazione o mancanza di assistenza incompatibile con la dignità umana (sentenza E-3427/2021 e E-3431/2021 consid. 9 e 11.2 confermata a più riprese, cfr. sentenze del TAF D-6873/2024 del 25 novembre 2024 consid. 8.2.1; D-4625/2024 del 20 agosto 2024 consid. 6.2.3.2). Il Tribunale ha recentemente ribadito tale conclusione nella sentenza D-2590/2025 dell’11 settembre 2025 [sentenza di riferimento], dopo aver svolto un’analisi aggiornata e approfondita della situazione dei beneficiari di protezione internazionale in Grecia, basata su una pluralità di fonti recenti, affidabili e pertinenti (cfr. consid. 8 e 9). 4.2.3 4.2.3.1 Nel caso concreto, si osserva anzitutto che la ricorrente è rinviata in uno Stato terzo designato come sicuro da parte del Consiglio federale (art. 6a cpv. 2 lett. b LAsi), dove sussiste una presunzione di rispetto degli impegni di diritto internazionale pubblico, tra cui il principio di non respingimento ai sensi dell’art. 5 cpv. 1 LAsi, così come il principio del divieto della tortura sancito dall’art. 3 CEDU e dall’art. 3 della Conv. tortura. 4.2.3.2 Le censure proposte nel gravame, non sono in grado di sovvertire la giurisprudenza di riferimento succitata (cfr. consid. 3.4.2 supra). In Grecia, la ricorrente ha infatti ottenuto la protezione internazionale a fronte della sua qualità di rifugiata. Ella può quindi contare sulle garanzie derivanti dalla Direttiva 2011/95/UE del Parlamento e del Consiglio del 13 dicembre 2011 recante norme sull’attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di beneficiario di protezione internazionale, su uno status uniforme per i rifugiati o per le persone aventi titolo a beneficiare della protezione sussidiaria, nonché sul contenuto della protezione riconosciuta (rifusione; GU L 337/9 del 20.12.2011 [di seguito: direttiva qualificazione]). Quest’ultima è stata trasposta nel diritto nazionale interno greco con decreto presidenziale (P.D.) 141/2013, pubblicato nella gazzetta ufficiale A

D-10093/2025 Pagina 7 226/21.10.2013. In particolare, gli obblighi della Grecia nei confronti dei beneficiari della protezione internazionale impongono l’accesso all’occupazione, all’istruzione, all’assistenza sociale, all’assistenza sanitaria, all’accesso all’alloggio nonché agli strumenti di integrazione (cfr. capo VII [contenuto della protezione internazionale] della direttiva qualificazione). La richiedente potrà quindi rivolgersi alle competenti autorità greche per far valere i diritti che le spettano. Peraltro, dagli atti di causa non risulta che ella abbia richiesto il sostegno delle autorità elleniche, né che tale supporto le sia stato negato o che le siano state rifiutate le condizioni minime di vita a lei spettanti. Si osserva altresì che, in caso di violazione dei diritti sanciti dalla CEDU, le persone interessate possono poi adire i tribunali greci e, in ultima istanza, la Corte EDU (art. 34 CEDU). 4.2.3.3 Quanto al presunto abuso sessuale perpetrato dal compagno dell’amica e all’asserito tentativo di matrimonio forzato attribuito allo zio, il Tribunale osserva che, per stessa ammissione dell’interessata, tali fatti non sono stati oggetto di denuncia alle autorità competenti per ragioni di natura culturale. Si osserva tuttavia che le autorità elleniche sono ritenute in grado e disposte a offrire un’adeguata protezione in tali situazioni. Alla luce delle circostanze esposte, si considera pertanto che, in futuro e in caso di necessità, l’insorgente – donna maggiorenne, dotata di conoscenze di base della lingua inglese e non affetta da gravi problematiche di salute – potrà indirizzarsi alle preposte autorità elleniche per segnalare eventuali maltrattamenti o per far valere i propri diritti di rifugiata al beneficio della protezione internazionale (cfr. ex pluris sentenze del TAF E-8131/2024 dell’8 gennaio 2025 consid. 9.6; D-7503/2024 del 5 dicembre 2024 consid. 9.7; D- 1337/2022 del 5 aprile 2022 consid. 8.3.6.1). 4.2.3.4 In esito, non si può ammettere che l’interessata sarà confrontata con una situazione di emergenza esistenziale oppure esposta a trattamenti vietati dalle norme di diritto internazionale. L’esecuzione dell’allontanamento risulta quindi ammissibile. 4.3 4.3.1 Secondo l’art. 83 cpv. 4 LStrI, l’esecuzione dell’allontanamento non può essere ragionevolmente esigibile qualora, nello Stato d’origine o di provenienza, lo straniero venisse a trovarsi concretamente in pericolo a seguito di situazioni quali guerra, guerra civile, violenza generalizzata o emergenza medica. 4.3.2 Ai sensi dell’art. 83 cpv. 5 LStrI, l’allontanamento verso i Paesi UE/AELS è da ritenersi di principio esigibile e tale presunzione legale può

D-10093/2025 Pagina 8 essere sovvertita solo se la persona interessata rende verosimile che, per delle ragioni personali, varrebbe il contrario (cfr. sentenza del TAF D-559/2020 del 13 febbraio 2020 consid. 9 [sentenza di riferimento]). A tal fine, la persona richiedente d’asilo deve addurre seri indizi che, con riferimento al caso specifico, le autorità dello Stato in questione violino il diritto internazionale, non le concedano la necessaria protezione o la espongano a condizioni di vita disumane, oppure che si troverebbe in una situazione d’emergenza esistenziale a causa di circostanze individuali di natura sociale, economica o sanitaria (cfr. sentenze del TAF D-628/2024 del 9 febbraio 2024 consid. 12.2; D-4606/2022 del 9 dicembre 2022 consid. 6.4; D-911/2021 del 25 maggio 2022 consid. 9.3). Il Tribunale ha inoltre statuito che l’esecuzione dell’allontanamento in Grecia di persone beneficiarie della protezione internazionale rimane esigibile anche se trattasi di persone vulnerabili, come ad esempio donne incinte o persone che soffrono di problemi di salute, che non sono da considerare come malattie gravi (cfr. sentenza E-3427/2021 e E-3431/2021 consid. 11.3–11.5.1). La giurisprudenza ha fissato dei criteri più rigidi soltanto per i nuclei familiari e per le persone particolarmente vulnerabili, quali i minorenni non accompagnati o persone il cui stato di salute è compromesso in modo particolarmente grave, tale da esporle ad un rischio di trovarsi, in modo duraturo, in gravi difficoltà in ragione dell’impossibilità di rivendicare con le proprie forze i loro diritti (idem consid. 11.5.2-11.5.3). Tale analisi, nella misura in cui riguarda le persone sole affette da problemi di salute, non è stata modificata dalla sentenza D-2590/2025 succitata (cfr. consid. 8.2), nella quale il Tribunale ha ribadito che i beneficiari di uno statuto di protezione in Grecia hanno diritto all’assistenza medica alle stesse condizioni previste per i cittadini greci e che, in caso di emergenza, tutte le strutture sanitarie pubbliche sono tenute a fornire gratuitamente le cure mediche di prima necessità e a dispensare i farmaci necessari, indipendentemente dalla presentazione di un numero di previdenza sociale (cfr. consid. 9.7.1 e riferimenti citati). 4.3.3 Nel caso concreto, la ricorrente non ha fornito elementi concreti a dimostrazione del fatto che la Grecia non le garantirebbe le prestazioni assistenziali a cui ha diritto. Dagli atti di causa emerge inoltre che, durante il periodo trascorso in tale Paese, ella ha avuto per la maggior parte del tempo accesso a un alloggio e ha svolto attività lavorative in vari ambiti. La ricorrente dispone di conoscenze linguistiche di arabo, amarico e turco nonché, a livello di base, di inglese (cfr. atto SEM n. 20/8, D41), circostanza idonea a favorire il suo reinserimento socio-professionale e la ricerca di un’attività lavorativa in Grecia. Peraltro, non risulta che ella abbia intrapreso delle misure concrete volte a ottenere sostegno da parte delle autorità greche, di terze persone o di ONG, ad eccezione dei contatti iniziali

D-10093/2025 Pagina 9 intrattenuti con il Woman Center (cfr. atto SEM n. 20/8 D40: “[ella] sentiv[a] di avere forza, volev[a] lavorare senza chiedere nulla a nessuno”). Infine, con riferimento ai suoi problemi di salute, si evince dagli atti che la ricorrente soffre attualmente di un disturbo post traumatico da stress e di reflusso gastroesofageo e verosimilmente gastrite, in ultimo trattamento con (…) (cfr. atto SEM n. 44/5). Il rapporto del (…) gennaio 2026 indica inoltre che “la paziente riferisce di sentirsi meglio con la terapia farmacologica (…). La paziente si presenta stabile, con umore maggiormente migliorato e meno deflesso, senza ideazione anticonservativa” (cfr. atto SEM n. 43/5). Dal medesimo documento emerge altresì la necessità di una valutazione specialistica in medicina interna generale, in considerazione della persistenza della sintomatologia caratterizzata da bruciore e reflusso gastroesofageo, con indicazione all’esecuzione di un elettrocardiogramma di controllo e di esami laboratoristici nell’ambito di un check-up generale. L’ulteriore rapporto del (…) febbraio 2026 conferma che l’interessata “[r]iferisce di sentirsi complessivamente meglio rispetto ai mesi precedenti, in particolare grazie al sostegno farmacologico che rappresenta per lei una risorsa. Descrive una maggiore stabilità emotiva e una lieve riduzione della sintomatologia ansioso-depressiva, con miglioramento del sonno e della capacità di affrontare le attività quotidiane” (cfr. atto SEM n. 44/5). Infine, il trattamento per la schistosomiasi (parassitosi) risulta essersi concluso già in data (…) gennaio 2026, non essendo stata trasmessa ulteriore documentazione medica (cfr. atto SEM n. 24/2). Ciò posto, pur non volendo minimizzare i problemi di salute succitati, non si evincono indicatori quanto all’esistenza, finanche potenziale, di affezioni suscettibili d’iscriversi nella restrittiva giurisprudenza esposta. Infatti la Grecia dispone di strutture mediche sufficienti, in grado di garantire i trattamenti necessari in relazione allo stato fisico e psicologico dell’interessata, ai quali vi ha accesso alle stesse condizioni previste per i cittadini greci (artt. 2 lett. b e lett. g cum 30 par. 1 della direttiva qualificazione; cfr. sentenza E-3427/2021 e E-3431/2021 consid. 8-9.10; ex pluris sentenze del TAF D-2685/2024 del 10 maggio 2024 consid. 7.4.4; D-1522/2024 del 14 marzo 2024 consid. 11.2.3). Il Tribunale non ritiene inoltre necessario attendere la visita specialistica menzionata nell’ultimo rapporto (cfr. atto SEM n. 43/5), in quanto non emergono elementi indicativi di una condizione clinica grave o urgente. Tali accertamenti potranno pertanto essere effettuati in Grecia, ritenuto anche che i referti medici agli atti non indicano un rischio di estremo peggioramento in caso di rinvio e neppure la stretta necessità di svolgere tali analisi in Svizzera poiché sarebbero impraticabili sul territorio ellenico.

D-10093/2025 Pagina 10 Lo stato valetudinario succitato non è altresì suscettibile, dal profilo della sua gravità, di porre concretamente e seriamente in pericolo la vita o la salute a breve termine in caso di un suo ritorno in Grecia, rispettivamente di considerare la ricorrente come una persona vulnerabile incapace di integrarsi nel sistema sociale ed economico greco. Il Tribunale non trascura le difficoltà che l’inserimento dell’interessata nelle strutture greche potrebbe comportare. Dagli atti di causa non risulta, tuttavia, che sia così indifesa da non essere in grado di far valere autonomamente i diritti che le spettano, rischiando di ritrovarsi in una grave situazione di necessità o indigenza estrema. La presenza delle problematiche di salute sopracitate non è sufficiente per ammettere un grave profilo di estrema vulnerabilità ai sensi della giurisprudenza succitata (cfr. ex pluris sentenze del TAF D- 7975/2025 del 17 novembre 2025 consid. 3.5.3; D-1142/2025 del 18 marzo 2025 consid. 8.2 e 8.4.2; E-1162/2025 del 12 marzo 2025 consid. 6.3). 4.3.4 Per queste ragioni, l’esecuzione dell’allontanamento si rivela pure ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStrI in relazione all’art. 44 LAsi). 4.4 Non risultano infine impedimenti dal profilo della possibilità dell’esecuzione dell’allontanamento (artt. 44 LAsi e 83 cpv. 2 LStr), ritenuto peraltro che le autorità elleniche hanno accettato la riammissione dell’insorgente sul proprio territorio. 4.5 In esito, le richieste subordinate di giudizio tendenti alla concessione dell’ammissione provvisoria in Svizzera e all’ottenimento di garanzie specifiche da parte delle autorità greche vanno respinte poiché infondate (cfr. in questo senso, ex pluris sentenze del TAF E-5745/2024 del 25 settembre 2024 consid. 7.7; E-5645/2024 del 18 settembre 2024 consid. 8.8). 5. Visto quanto precede, la SEM non ha violato il diritto federale e neppure accertato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi). La decisione non è inoltre inadeguata per quanto attiene alla valutazione dell’esecuzione dell’allontanamento pronunciato (cfr. art. 49 PA). Il ricorso va pertanto respinto e la decisione avversata confermata. 6. Avendo il Tribunale statuito nel merito del gravame, la domanda procedurale tendente all’esenzione dal versamento di un anticipo equivalente alle presunte spese processuali è divenuta senza oggetto.

D-10093/2025 Pagina 11 7. Poiché le richieste di giudizio non erano sprovviste di probabilità di esito favorevole, va accolta la domanda di assistenza giudiziaria. Le spese giudiziarie non vengono quindi prelevate (art. 65 cpv. 1 PA). 8. Questa sentenza è definitiva e non può essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF).

(dispositivo alla pagina seguente)

D-10093/2025 Pagina 12 Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia: 1. Il ricorso è respinto. 2. La domanda di assistenza giudiziaria, nel senso dell’esenzione dal pagamento delle spese processuali, è accolta. 3. Non si prelevano spese processuali. 4. Questa sentenza è comunicata alla ricorrente, alla SEM e all'autorità cantonale competente.

Il presidente del collegio: La cancelliera:

Manuel Borla Ambra Antognoli

Data di spedizione:

D-10093/2025 — Bundesverwaltungsgericht 12.03.2026 D-10093/2025 — Swissrulings