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Corte III C-996/2019
Decisione d e l 1 2 marzo 2019 Composizione
Michela Bürki Moreni, statuente quale giudice unica, cancelliere Luca Rossi.
Parti
A._______, ricorrente,
contro
Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli assicurati residenti all'estero UAIE, Avenue Edmond-Vaucher 18, casella postale 3100, 1211 Ginevra 2, autorità inferiore.
Oggetto
assicurazione invalidità, rifiuto di entrare nel merito di una nuova domanda (decisione del 28 gennaio 2019).
C-996/2019 Pagina 2
Ritenuto in fatto e considerato in diritto che: con decisione del 28 gennaio 2019 (doc. 120 dell’incarto dell'Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli assicurati residenti all'estero [UAIE]) l’autorità inferiore ha dichiarato di non entrare nel merito della nuova richiesta di prestazioni dell’assicurazione per l’invalidità formulata da A._______ il 25 agosto 2018 (doc. 109); in data 8 febbraio 2019, A._______ ha depositato una domanda di assistenza giudiziaria in materia civile e amministrativa al Tribunale Cantonale del Canton B._______ (pervenuta il 13 febbraio 2019), tendente all’esonero delle spese procedurali e alla nomina di un avvocato d’ufficio, unitamente ai documenti giustificanti la propria situazione economica (doc. TAF 1); lo scritto, privo di riferimenti riguardo ad un’eventuale procedura ricorsuale, alla procedura amministrativa o alla decisione contestata, è stato dapprima trasmesso per competenza all’UAIE e successivamente, da quest’ultima, al Tribunale amministrativo federale, unitamente all’intero incarto AI (cfr. doc. TAF 2 e 4; si confronti anche la nota telefonica del 27 febbraio 2019 e l’incarto UAI da cui emerge che la documentazione trasmessa alla Corte adita è completa); riservate le eccezioni – non realizzate nel caso di specie – di cui all'art. 32 LTAF, questo Tribunale giudica, in virtù dell'art. 31 LTAF in combinazione con l'art. 33 lett. d LTAF e con l'art. 69 cpv. 1 lett. b LAI (RS 831.20), i ricorsi contro le decisioni, ai sensi dell'art. 5 PA, rese dall'Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli assicurati residenti all'estero (UAIE); in virtù dell'art. 3 lett. dbis PA, in combinazione con l'art. 37 LTAF, la procedura in materia di assicurazioni sociali non è disciplinata dalla PA nella misura in cui è applicabile la LPGA (RS 830.1); giusta l'art. 1 cpv. 1 LAI, le disposizioni della LPGA sono applicabili all'assicurazione per l'invalidità, sempre che la LAI non deroghi alla LPGA; secondo l’art. 7 cpv. 1 PA (a cui rinvia l’art. 37 LTAF in relazione con l’art. 2 cpv. 4 PA) l’autorità esamina d’ufficio la propria competenza; in primo luogo va rilevato che secondo la giurisprudenza, la ricevibilità di un ricorso di diritto amministrativo presuppone innanzitutto la chiara volontà di ricorrere manifestata per iscritto dall'insorgente (DTF 116 V 356
C-996/2019 Pagina 3 consid. 2b), l'impugnativa essendo ammissibile solo nella misura in cui tenda direttamente o indirettamente a conseguire la modificazione di una decisione amministrativa da considerare nell'ambito e secondo il tema oggetto di pronunzia (sentenza del TF I 186/00 del 15 settembre 2000); nella fattispecie, il formulario predisposto dall’ordinamento giudiziario del Canton B._______, dal quale emergono unicamente alcuni dati anagrafici del richiedente e delle succinte indicazioni relative alla sua situazione economica, non soddisfa i requisiti esposti sopra, in quanto contiene unicamente la richiesta di assistenza giudiziaria, l’art. 52 cpv. 1 PA prevede che l’atto di ricorso deve contenere le conclusioni, i motivi, l’indicazione dei mezzi di prova e la firma del ricorrente o del suo rappresentante; il cpv. 2 stabilisce che se il ricorso non soddisfa questi requisiti o se le conclusioni o i motivi del ricorrente non sono sufficientemente chiari, e il ricorso non sembra manifestamente inammissibile, l’autorità di ricorso assegna al ricorrente un breve termine suppletorio per rimediarvi; l’art. 52 cpv. 3, dal canto suo, prevede che l’autorità di ricorso, assegna il termine previsto al cpv. 2 con la comminatoria che, decorrendo infruttuoso, deciderà secondo l’inserto o, qualora manchino le conclusioni o la firma, non entrerà nel merito del ricorso, d’altro canto non spetta all’autorità di ricorso procedere a delle ricerche negli atti allegati al gravame, al fine di determinare l’oggetto del contendere e le motivazioni su cui il ricorrente fonda la propria impugnativa (DTF 123 V 336 consid. 1a; Sentenza U 292/02 del 17 dicembre 2002, consid. 4); oltre alla dichiarazione di ricorso mancano delle conclusioni chiare alle quali questo Tribunale possa riferirsi, nonché le ragioni per le quali l’assicurato desidera impugnare il provvedimento dell’autorità inferiore (la lapidaria menzione nel formulario di “recours: refus de rente AI”, quale indicazione riguardo alla natura del procedimento [“nature du procès” – pag. 3], non risulta infatti sufficiente); tali lacune, che potrebbero se del caso essere sanate mediante un memoriale completivo (ex art. 52 cpv. 2 PA), risultano trascurabili a fronte del fatto che dal formulario dell’8 febbraio 2019, pervenuto al Tribunale cantonale del Canton B._______ il 13 febbraio 2019 (doc. TAF 1), non emerge alcuna valida e chiara dichiarazione di ricorso non solo nei confronti della decisione del 28 gennaio 2018, bensì anche più in generale;
C-996/2019 Pagina 4 da un'interpretazione fondata sul principio della buona fede dello scritto in questione, non risulta pertanto che l'interessato abbia espresso la volontà di impugnare la decisione del 28 gennaio 2019, con cui l’UAIE non è entrata nel merito della domanda di prestazioni del 25 agosto 2018, ai fini di modificarla (cfr. DTF 116 V 356 consid. 2b e sentenza del 30 novembre 2001 in re L., H 78/01, consid. 2a e i riferimenti citati); è infatti del tutto assente ogni riferimento che permetta di determinare contro quale provvedimento l’interessato vorrebbe dirigere un’eventuale impugnativa (come la data della decisione, il numero AVS, la data della domanda di prestazioni, ecc.), in tal senso, sebbene la designazione del gravame quale ricorso non sia strettamente necessaria, è comunque imprescindibile che l’intenzione di ricorrere emerga del suo contenuto; va inoltre aggiunto che dall’esame dell’incarto, risulta che in passato l’assicurato era già stato confrontato con dei provvedimenti dell’UAIE (doc. 84 e 98) che aveva prontamente contestato nelle debite forme (cfr. doc. 85 e 99, 102), sebbene non presso le opportune istanze come gli era stato spiegato dall’autorità inferiore (doc. 104); mal si comprende pertanto, la ragione per cui quest’ultimo ha deciso di rivolgersi al Tribunale cantonale del Canton B._______, oltretutto neppure con un memoriale analogo a quelli con cui già aveva contestato i precedenti provvedimenti (cfr. anche doc. 119), ma mediante una richiesta di assistenza giudiziaria; per tutti i menzionati motivi, non può pertanto essere ammessa la volontà di impugnare la decisione del 28 gennaio 2019 dell’UAIE; in queste circostanze, il formulario datato 8 febbraio 2019 (doc. TAF 1) non contiene una dichiarazione di ricorso e questo Tribunale non è pertanto competente ad esaminarne la fondatezza; il gravame è pertanto irricevibile; il giudice dell’istruzione decide quale giudice unico la non entrata nel merito di impugnazioni manifestamente inammissibili (art. 23 cpv. 1 lett. a LTAF); non si prelevano spese processuali né si assegnano indennità per le spese ripetibili;
(il dispositivo è menzionato alla pagina seguente)
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Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale decide: 1. Lo scritto intitolato “Demande d’assistance judiciaire en matières civile et administrative” dell’8-13 febbraio 2019 è irricevibile. 2. Non si prelevano spese processuali, né si assegnano indennità per spese ripetibili. 3. Comunicazione a: – ricorrente (raccomandata con avviso di ricevimento; allegato: copia degli scritti del 21 e 28 febbraio 2019 dell’autorità inferiore [doc. TAF 2 e 4]) – autorità inferiore (n. di rif. […]; raccomandata) – Ufficio federale delle assicurazioni sociali (raccomandata)
La giudice unica: Il cancelliere: Michela Bürki Moreni Luca Rossi
Rimedi giuridici: Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro un termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 e segg., 90 e segg. e 100 LTF). Gli atti scritti devono contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati. La decisione impugnata e - se in possesso della parte ricorrente – i documenti indicati come mezzi di prova devono essere allegati (art. 42 LTF). Data di spedizione: