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Bundesverwaltungsgericht 03.10.2008 C-985/2007

3 octobre 2008·Italiano·CH·CH_BVGE·PDF·591 mots·~3 min·3

Résumé

Assicurazione per l'invalidità (AI) | decisione del 1° dicembre 2006 in materia di assic...

Texte intégral

Corte II I C-985/2007 {T 0/2} Sentenza d e l 3 ottobre 2008 Giudice Francesco Parrino, giudice unico, cancelliere Dario Croci Torti. A.________, rappresentata dal Patronato ENAPA, Sede Zonale di Martano, via Clemente Antonaci n. 17, IT-73025 Martano, ricorrente, contro Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli assicurati residenti all'estero UAIE, avenue Edmond-Vaucher 18, casella postale 3100, 1211 Ginevra 2, autorità inferiore. decisione del 1° dicembre 2006 in materia di assicurazione per l'invalidità. Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Composizione Parti Oggetto

C-985/2007 Ritenuto in fatto e considerato in diritto: che, con decisione del 1° dicembre 2006, l'Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli assicurati residenti all'estero (UAIE) ha respinto la domanda di rendita AI presentata da A.________ per carenza del requisito d'invalidità, che in data 4 gennaio 2007, A.________ ha interposto ricorso contro detta decisione dinanzi al Tribunale amministrativo federale, che giusta l’art. 31 della legge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005 (LTAF, RS 173.32) il Tribunale amministrativo federale giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell’art. 5 della legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021), riservate le eccezioni previste all’art. 32 della LTAF, che sono considerate autorità inferiori quelle di cui agli art. 33 e 34 LTAF, che in particolare, le decisioni rese dall'Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli assicurati residenti all'estero possono essere impugnate dinanzi al Tribunale amministrativo federale conformemente all'art. 69 cpv. 1 della legge federale del 19 giugno 1959 sull'assicurazione per l'invalidità (LAI, RS 831.20), che con decisione incidentale del 31 luglio 2008, il Tribunale amministrativo federale ha ingiunto alla ricorrente di versare entro 30 giorni dal ricevimento della stessa un anticipo dell’ammontare di 300 franchi, con la comminatoria che altrimenti non sarebbe entrato nel merito del ricorso, che l’anticipo richiesto non è stato versato entro il termine impartito, che il ricorso è pertanto inammissibile, che giusta l'art. 23 cpv. 1 lett. b LTAF, il giudice unico pronuncia la non entrata nel merito su impugnazioni manifestamente inammissibili, che, in virtù dell'art. 6 del regolamento del 21 febbraio 2008 (TS-TAF, RS 173.320.2) sulle tasse e sulle spese ripetibili fissate dal Tribunale amministrativo federale le spese processuali possono essere condonate. Pagina 2

C-985/2007 Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia: 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Non si prelevano spese processuali. 3. Comunicazione a: - Ricorrente ( Raccomanda AR) - autorità inferiore (n. di rif. IT/893.48.543.211) - Ufficio federale delle assicurazioni sociali Il giudice unico: Il cancelliere: Francesco Parrino Dario Croci Torti Rimedi giuridici: Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro un termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 e segg., 90 e segg. e 100 della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 [LTF, RS 173.110]. Gli atti scritti devono contenere le conclusioni, i motivi e l’indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati. La decisione impugnata e – se in possesso della parte ricorrente – i documenti indicati come mezzi di prova devono essere allegati (art. 42 LTF). Data di spedizione: Pagina 3

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