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Corte III C-957/2021
Decisione d e l 3 1 marzo 2021 Composizione
Giudice Vito Valenti, giudice unico, cancelliere Oliver Engel.
Parti
A._______ Sagl, ricorrente,
contro
Fondazione istituto collettore LPP Agenzia regionale della Svizzera italiana, autorità inferiore.
Oggetto
Previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità, affiliazione obbligatoria all'Istituto collettore (decisione del 17 febbraio 2021).
C-957/2021 Pagina 2
Ritenuto in fatto e considerato in diritto: 1. Con decisione del 17 febbraio 2021, l’autorità inferiore ha constatato che la A._______ Sagl (di seguito: interessata, ricorrente o insorgente), pur impiegando lavoratori salariati dal 1° maggio 2018, non si era affiliata ad un istituto di previdenza professionale. Di conseguenza, la ricorrente è stata affiliata d’ufficio alla Fondazione Istituto Collettore LPP a partire dal 1° maggio 2018 (doc. TAF 1). 2. Il 3 marzo 2021 (cfr. timbro sulla busta contenente il gravame [doc. TAF 1]), l’interessata ha inoltrato ricorso contro la summenzionata decisione, chiedendo di essere esentata dall’obbligo di affiliazione. 3. Con provvedimento del 10 marzo 2021, questo Tribunale ha invitato la ricorrente a versare, entro il 12 aprile 2021, un anticipo di CHF 800.- (al netto d'eventuali spese postali o bancarie a carico della ricorrente) a copertura delle presumibili spese processuali, con comminatoria di inammissibilità del ricorso in caso di decorso infruttuoso del termine (art. 63 cpv. 4 PA). Questo Tribunale ha altresì invitato l'insorgente a produrre, sempre entro il 12 aprile 2021, idonea documentazione attestante che l'importo di CHF 800.- è stato tempestivamente versato alla posta svizzera o addebitato a un conto postale o bancario in Svizzera, in favore del Tribunale (doc. TAF 2). 4. Con scritto del 26 marzo 2021 la ricorrente ha trasmesso a questo Tribunale copia dello scritto raccomandato indirizzato al Tribunale Federale, Lucerna, con cui indicava di volersi affiliare “per i mesi di maggio e giugno 2018” e che intende abbandonare la causa, chiedendo l’annullamento della decisione incidentale relativa all’anticipo sulle presumibili spese processuali (doc. TAF 4 e 5). 5. Il Tribunale amministrativo federale giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell’art. 5 PA, emanate dalle autorità menzionate all’art. 33 LTAF, riservate le eccezioni di cui all’art. 32 LTAF. In particolare, le decisioni pronunciate dalla Fondazione istituto collettore LPP in materia di affiliazione obbligatoria possono essere impugnate dinanzi al Tribunale amministrativo
C-957/2021 Pagina 3 in conformità all’art. 33 lett. h LTAF (peraltro la previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità è stata attribuita nuovamente alla Corte III con decisione della Corte plenaria del 16 giugno 2020). La procedura dinanzi al Tribunale amministrativo federale è retta dalla PA, in quanto la LTAF non disponga altrimenti (cfr. art. 37 LTAF). 6. Questo Tribunale constata che la ricorrente, nel menzionato scritto del 26 marzo 2021, pur essendo stato l’originale erroneamente indirizzato al Tribunale federale di Lucerna, ha indicato chiaramente di “abbandonare la causa” e dunque di desistere senza condizioni dal suo ricorso del 3 marzo 2021. Da quanto esposto, discende che il citato ricorso va stralciato dai ruoli, essendo venuto meno l'interesse degno di protezione della ricorrente all'annullamento o alla modificazione della decisione impugnata del 17 febbraio 2021. 7. Il giudice dell'istruzione decide quale giudice unico lo stralcio dal ruolo delle cause divenute prive d'oggetto (art. 23 cpv. 1 lett. a LTAF). 8. Per eccezione, non si prelevano spese processuali (art. 63 cpv. 1 PA nonché art. 6 lett. b del regolamento del 21 febbraio 2008 sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale [TS-TAF; RS 173.320.2]), fermo restando che la decisione incidentale del TAF del 10 marzo 2021 concernente la richiesta di un anticipo a copertura delle presumibili spese processuali è divenuta priva d’oggetto. 9. Visto quanto precede, non si giustifica l'attribuzione di spese ripetibili (art. 15 TS-TAF in combinazione con l'art. 7 TS-TAF; DTF 109 V 234).
(dispositivo alla pagina seguente)
C-957/2021 Pagina 4 Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale decide: 1. La causa C-957/2021 è stralciata dai ruoli a seguito del ritiro del ricorso. 2. Non si prelevano spese processuali. 3. Non si attribuiscono ripetibili. 4. Comunicazione a: – ricorrente (Atto giudiziario); – autorità inferiore (n. di rif. […]; Raccomandata; allegato: copia dei doc. TAF 4 e 5); – Ufficio federale delle assicurazioni sociali (Raccomandata); – Commissione di alta vigilanza (Raccomandata)
Il giudice unico: Il cancelliere:
Vito Valenti Oliver Engel
I rimedi giuridici sono menzionati alla pagina seguente.
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Rimedi giuridici: Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro un termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 e segg., 90 e segg. e 100 LTF). Il termine è reputato osservato se gli atti scritti sono consegnati al Tribunale federale oppure, all'indirizzo di questo, alla posta svizzera o a una rappresentanza diplomatica o consolare svizzera al più tardi l'ultimo giorno del termine (art. 48 cpv. 1 LTF). Gli atti scritti devono contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati. La decisione impugnata e – se in possesso della parte ricorrente – i documenti indicati come mezzi di prova devono essere allegati (art. 42 LTF).
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