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Bundesverwaltungsgericht 12.05.2011 C-930/2010

12 mai 2011·Italiano·CH·CH_BVGE·PDF·4,664 mots·~23 min·1

Résumé

Diritto alla rendita | Assicurazione invalidità, decisione del 4 novembre 2009

Texte intégral

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Corte III C-930/2010 Sentenza del 12 maggio 2011 Composizione Giudice unica Elena Avenati-Carpani, cancelliere Dario Quirici. Parti A:_______, patrocinato dall'avv. Mauro Belgeri, Via Franscini 2A, casella postale 1216, 6601 Locarno, ricorrente, contro Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli assicurati residenti all'estero UAIE, avenue Edmond-Vaucher 18, casella postale 3100, 1211 Ginevra 2, autorità inferiore. Oggetto Assicurazione invalidità, decisione del 4 novembre 2009.

C-930/2010 Pagina 2 Fatti: A. A._______, cittadino italiano nato il (…), coniugato e padre di una figlia, ha lavorato in Svizzera come carrozziere negli anni 1970 e 1971 e dal 1973 in poi, versando i contributi obbligatori all'assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (AVS/AI; incarto AI, passim). B. Il 5 luglio 2007 l'assicurato ha annunciato all'assicurazione malattia collettiva del proprio datore di lavoro, l'Helsana, un'incapacità lavorativa completa dal 2 luglio 2007 per problemi cardiaci, i quali hanno necessitato un intervento di bypass coronarico quadruplo arterioso, effettuato in Italia il 9 luglio 2007 (incarto Helsana, doc. 1 a 3). Pronunciandosi sugli esiti postoperatori nel suo rapporto del 26 febbraio 2008 (incarto Helsana, doc. 4), il dott. B._______, medico di fiducia dell'Helsana, internista e specialista in medicina manuale, ha diagnosticato una malattia coronarica dopo intervento di bypass aortocoronarico, una valvulopatia aortica leggera post-febbre reumatica e una leggera problematica di attrito sottoacromiale a destra e a sinistra, concludendo ad un'incapacità lavorativa del 50% e, contemporaneamente, alla necessità di eseguire una perizia cardiologica con una valutazione ergometrica. Quest'ultima è stata effettuata dal dott. C._______, internista e cardiologo, il quale, nel suo rapporto del 18 aprile 2008 (incarto Helsana, doc. 8/2 a 6), ha diagnosticato una cardiopatia ischemica, un'angina CCS (Canadian Cardiovascular Society) di grado II, una malattia coronarica trivasale, degli esiti di rivascolarizzazione miocardica mediante quadruplo bypass aorto-coronarico totalmente arterioso, dei dolori toracici atipici, una cardiopatia valvolare aortica con lieve-moderata insufficienza valvulopatica aortica verosimilmente postreumatica, una normale funzione ventricolare sinistra sistolica globale (frazione d'eiezione del 60%), un'ipercolesterolemia, un'ipertensione arteriosa, un fenomeno di Raynaud alle mani, una leggera problematica di attrito sottoacromiale a destra e a sinistra e degli esiti da ustione al braccio destro quand'era bambino. Il perito ha concluso la propria valutazione del caso fissando, dal punto di vista cardiaco, la ripresa del lavoro a tempo completo a decorrere dal 21 aprile 2008.

C-930/2010 Pagina 3 Mediante scritti del 16 e 29 maggio 2008 (incarto Helsana, doc. 5 e 6), l'Helsana ha tuttavia riconosciuto all'assicurato, sulla base di un nuovo certificato del suo medico curante, un'incapacità lavorativa del 25%. A partire dal 29 settembre 2008, l'assicurato ha ripreso la sua attività a tempo completo (incarto Helsana, doc. 9), quindi, il 28 novembre 2008, ha annunciato una ricaduta con un'incapacità lavorativa del 25% (incarto Helsana, doc. 11). Con lettera del 28 luglio 2009 (incarto Helsana, doc. 16), l'Helsana ha comunicato all'assicurato l'estinzione del suo diritto all'indennità giornaliera per perdita di guadagno, erogatagli in virtù del contratto d'assicurazione malattia collettiva concluso dal suo datore di lavoro, a fare stato dal 22 agosto 2009. C. Nel frattempo, nel mese di settembre 2008, per il tramite dell'Istituto nazionale italiano della previdenza sociale (INPS), l'assicurato, rappresentato dal Patronato INAS, aveva formulato all'Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli assicurati residenti all'estero (UAIE) una domanda di rendita d'invalidità svizzera, trasmessa da quest'ultimo per competenza all'Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità del cantone Ticino (UAI-TI; incarto AI, doc. 1 a 3, 5 e 6). Nell'ambito dell'istruzione della stessa, l'UAI-TI ha acquisito, tra gli altri, i documenti seguenti: - l'incarto Helsana, tra i cui documenti risulta la lista delle indennità giornaliere per perdita di guadagno percepite dall'assicurato in seguito a malattia (incarto Helsana, doc. 18), - una perizia medica particolareggiata E 213 della dott.ssa D._______, medico dell'INPS, dell'8 settembre 2008 (incarto AI, doc. 4), diagnosticante degli esiti da quadruplice bypass aorto-coronarico nel quadro di una cardiopatia ischemica, un'insufficienza aortica lievemoderata e un'ipertensione arteriosa attualmente in buon compenso di circolo con frazione d'eiezione normale, e nella quale è precisato che l'assicurato può svolgere regolarmente lavori pesanti, senza alcuna controindicazione, il grado d'invalidità essendo cionondimeno fissato, secondo il diritto italiano, al 50%, - diversa documentazione medica relativa all'intervento di bypass ed ai suoi postumi (incarto AI, doc. 4/12 a 25),

C-930/2010 Pagina 4 - un rapporto del medico curante dell'assicurato, del 17 novembre 2008 (incarto AI, doc. 11), dal quale si evince, oltre alla nota diagnosi e al tipo di mansioni esigibili, un'incapacità lavorativa completa dal 2 luglio al 21 ottobre 2007, del 50% dal 22 ottobre 2007 al 27 aprile 2008, del 25% dal 28 aprile al 28 settembre 2008 ed una piena capacità lavorativa dal 29 settembre 2008, - un questionario per il datore di lavoro, del 9 dicembre 2008 (incarto AI, doc. 13), dal quale risulta, in particolare, che l'assicurato ha svolto a partire dal 1985 l'attività di verniciatore e lattoniere presso la carrozzeria (...) a (…), otto ore al giorno durante cinque giorni alla settimana, per un salario orario di Fr. 27.61, e che egli ha ricominciato a lavorare al 75% dal 13 novembre 2008, dopo avere tentato di riprendere la sua attività a tempo pieno dal 1° ottobre al 12 novembre 2008. Nel questionario è pure riportata un'incapacità lavorativa completa dal 24 marzo all'8 aprile 2007 e dal 2 luglio al 21 ottobre 2007, del 50% dal 22 ottobre 2007 al 27 aprile 2008, del 25% dal 28 aprile al 28 settembre 2008 ed una piena capacità lavorativa dal 29 settembre 2008, ed è specificato che l'assicurato lavora con più lentezza e difficoltà in seguito all'intervento al cuore. D. Mediante comunicazione telefonica del 10 agosto 2009 (incarto AI, doc. 15), l'Helsana ha indicato all'UAI-TI che l'assicurato aveva presentato un'incapacità lavorativa completa dal 2 luglio al 21 ottobre 2007, del 50% dal 22 ottobre 2007 al 20 aprile 2008, nulla dal 21 al 27 aprile 2008, del 25% dal 28 aprile 2008 al 13 giugno 2009, del 50% dal 14 al 28 giugno 2009 e del 25% dal 29 giugno, e che il 21 agosto 2009 avrebbe segnato l'estinzione del diritto all'indennità per perdita di guadagno. L'UAI-TI ha quindi sottoposto l'incarto alla valutazione del proprio servizio medico, nella persona del dott. D._______, il quale, nelle sue annotazioni del 17 e nel suo rapporto del 31 agosto 2009 (incarto AI, doc. 17 e 19), ha rilevato, una volta diagnosticati degli esiti da quadruplo bypass aortocoronarico totalmente arterioso ed elencati i periodi d'incapacità lavorativa sopraesposti, che l'assicurato, dopo l'intervento di rivascolarizzazione miocardica, non ha più riferito sintomi cardiaci e che la cicloergometria si rivelava, dai punti di vista clinico ed elettrocardiografico, negativa sia per l'ischemia, sia per le aritmie. Il 9 settembre 2009 l'UAI-TI ha quindi approntato un progetto di decisione (incarto AI, doc. 20), con il quale ha prospettato all'assicurato il rigetto

C-930/2010 Pagina 5 della sua domanda d'invalidità in difetto di un'incapacità lavorativa del 40% per la durata di un anno almeno senza interruzioni, invitandolo nel contempo a formulare eventuali osservazioni entro un termine di trenta giorni. E. Con scritto del 23 settembre 2009 (incarto AI, doc. 21), l'assicurato si è opposto al progetto di decisione, facendo valere un'incapacità lavorativa del 50% dal 29 luglio al 17 settembre 2009, ed ha sottolineato che la ripresa del suo lavoro a tempo pieno, a decorrere dal 18 settembre 2009, rivestiva un carattere sperimentale, essendo condizionata dalla sostenibilità dello sforzo e dell'affaticamento. Egli ha nel contempo prodotto diversi certificati del proprio medico curante. Mediante decisione del 4 novembre 2009 (incarto AI, doc. 24), l'UAIE ha cionondimeno emanato una decisione di rigetto della domanda di rendita d'invalidità in mancanza di un'incapacità lavorativa del 40% per la durata di un anno almeno, senza interruzioni, e di un grado d'invalidità del 40% almeno al termine dell'anno in questione, indicando come autorità di ricorso il Tribunale cantonale delle assicurazioni (TCA) del Cantone Ticino. F. Contro questa decisione, rappresentato dall'avvocato Belgeri, l'assicurato ha inoltrato ricorso al TCA, il quale, mediante sentenza del 22 dicembre 2009 (incarto AI, doc. 26/24 a 27), lo ha dichiarato irricevibile e lo ha quindi trasmesso per competenza al Tribunale amministrativo federale il 16 febbraio 2010. Nel ricorso è concluso, in sostanza, al riconoscimento del diritto ad una rendita d'invalidità sulla base di un'incapacità lavorativa del 40% per la durata di un anno senza notevoli interruzioni. Ad esso è stata allegata diversa documentazione, tra cui i conteggi delle prestazioni versate dall'Helsana ed un certificato del medico curante del ricorrente, del 30 novembre 2009, nel quale è riportata un'incapacità lavorativa totale dal 2 luglio al 22 ottobre 2007, del 50% dal 23 ottobre 2007 al 20 aprile 2008, una capacità lavorativa completa dal 21 al 28 aprile 2008, un'incapacità lavorativa del 25% dal 29 aprile al 14 giugno 2009, del 50% dal 15 al 29 giugno 2009, del 25% dal 30 giugno al 29 luglio 2009, del 50% dal 30 luglio al 18 settembre 2009 ed una piena capacità lavorativa dal 19 settembre 2009.

C-930/2010 Pagina 6 G. Nell'ambito della presente proceduta, il dott. E._______, medico dell'UAI- TI, ha rivalutato il caso l'11 marzo 2010, concludendo che il certificato medico esibito con il ricorso non apporta nuovi elementi attestanti una modifica dello stato di salute del ricorrente dopo la perizia del dott. C._______ del 18 aprile 2008. Il medico dell'UAI-TI ha inoltre rimarcato che il pagamento dell'indennità giornaliera da parte dell'Helsana fino al 21 agosto 2009, non si fonda su nuovi problemi di salute documentati. L'UAI-TI ha presentato le proprie osservazioni al ricorso il 15 marzo 2010, chiedendo che sia respinto con la conseguente conferma della decisione impugnata, per il motivo che il ricorrente non ha raggiunto un anno d'incapacità lavorativa media del 40% e non ha palesato, al termine dell'anno in questione, un grado d'invalidità almeno del 40%. L'UAIE ha quindi risposto al ricorso il 18 marzo 2010, proponendo il suo rigetto e la conferma della decisione impugnata. H. Con decisione incidentale dell'11 maggio 2010, questo Tribunale ha invitato il ricorrente a versare un anticipo equivalente alle presunte spese processuali di Fr. 300.-. Il relativo pagamento è stato effettuato il 20 maggio 2010. Il 31 agosto 2010 è pervenuto a questo Tribunale, per il tramite dell'UAIE, uno scritto del Patronato INAS, del 19 agosto 2010, richiedente ragguagli sulla procedura di domanda di rendita. Questo Tribunale ha risposto al Patronato INAS il 1° settembre 2010, informandolo dell'esistenza del presente ricorso.

Diritto: 1. 1.1. In virtù dell'art. 31 della legge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005 (LTAF, RS 173.32), questo tribunale giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 della legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021), emanate dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF, riservate le eccezioni di cui all'art. 32 LTAF. In particolare, le decisioni rese dall'UAIE concernenti

C-930/2010 Pagina 7 l'assicurazione per l'invalidità possono essere portate davanti al Tribunale amministrativo federale conformemente all'art. 69 cpv. 1 lett. b della legge federale sull'assicurazione per l'invalidità del 19 giugno 1959 (LAI, RS 831.20). Di conseguenza, questo Tribunale è competente a giudicare il presente ricorso. 1.2. Secondo l'art. 3 lett. dbis PA, la procedura in materia di assicurazioni sociali non è disciplinata dalla PA, nella misura in cui è applicabile la legge federale del 6 ottobre 2000 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA, RS 830.1). In conformità con l'art. 2 LPGA, le disposizioni della presente legge sono applicabili alle assicurazioni sociali disciplinate dalla legislazione federale, se e per quanto le singole leggi sulle assicurazioni sociali lo prevedano. Giusta l'art. 1 cpv. 1 LAI, le disposizioni della LPGA sono applicabili all'assicurazione per l'invalidità (art. 1a-26bis e 28-70), sempreché la LAI non deroghi alla LPGA. 1.3. Conformemente all'art. 59 LPGA, ha diritto di ricorrere chiunque è toccato dalla decisione o dalla decisione su opposizione ed ha un interesse degno di protezione al suo annullamento o alla sua modificazione. Il ricorso deve essere interposto entro 30 giorni dalla notificazione della decisione o della decisione contro cui l'opposizione è esclusa (art. 60 LPGA). Esso deve contenere le conclusioni, i motivi, l'indicazione dei mezzi di prova e la firma del ricorrente o del suo rappresentante, con allegati la decisione impugnata e i documenti indicati come mezzi di prova, se sono in possesso del ricorrente (art. 52 cpv. 1 PA). 1.4. In concreto, il ricorso, trasmesso per competenza a questo Tribunale dal TCA, è ammissibile nella misura in cui è stato presentato tempestivamente e nel rispetto dei requisiti previsti dalla legge (art. 59 e 60 LPGA, nonché l'art. 52 cpv. 1 PA), e visto che l'anticipo di Fr. 300.-, relativo alle spese processuali, è stato versato nel termine impartito. 2. 2.1. Il 1° giugno 2002 sono entrati in vigore l'Accordo tra la Confederazione svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i suoi Stati membri, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone del 21 giugno 1999 (ALC, RS 0.142.112.681) ed il correlato Allegato II che regola il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale nonché il

C-930/2010 Pagina 8 Regolamento (CEE) n° 1408/71 del Consiglio del 14 giugno 1971 relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità (RS 0.831.109.268.1) come pure il corrispondente Regolamento di applicazione (Regolamento CEE n° 574/72 del Consiglio del 21 marzo 1972 relativo all'applicazione del Regolamento n° 1408/71, RS 0.831.109.268.11). Si tratta di una normativa che si applica a tutte le rendite il cui diritto sorge a far data dal 1° giugno 2002 o successivamente e che sancisce il principio della parità di trattamento tra i cittadini di uno Stato membro della Comunità europea, ivi risiedenti, ed i cittadini svizzeri (art. 2 e 3 del Regolamento CEE n° 1408/71). 2.2. Giusta l'art. 20 ALC, salvo disposizione contraria contenuta nell'Allegato II, gli accordi bilaterali tra la Svizzera e gli Stati membri della Comunità europea in materia di sicurezza sociale vengono sospesi a decorrere dall'entrata in vigore del presente Accordo qualora il medesimo campo sia disciplinato da quest'ultimo (art. 6 del Regolamento CEE n° 1408/71). Nella misura in cui l'Accordo, in particolare l'Allegato II che regola il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale (art. 8 ALC), non prevede disposizioni contrarie, l'organizzazione della procedura come pure l'esame delle condizioni di ottenimento di una rendita di invalidità svizzera sono regolate dal diritto interno svizzero (DTF 130 V 257 consid. 2.4). 2.3. L'art. 80a LAI sancisce espressamente l'applicabilità nella presente procedura, trattandosi di un cittadino italiano che risiede nell'Unione europea, dell'ALC e dei Regolamenti (CEE) n° 1408/71 del Consiglio del 14 giugno 1971 e (CEE) n° 574/72 del Consiglio del 21 marzo 1972 relativo all'applicazione del Regolamento n° 1408/71. 2.4. Per costante giurisprudenza, l'ottenimento di una pensione straniera d'invalidità non pregiudica l'apprezzamento di un'invalidità secondo il diritto svizzero (v. sentenza del Tribunale federale I 435/02 del 4 febbraio 2003 consid. 2). Anche in seguito all'entrata in vigore dell'ALC, il grado d'invalidità di un assicurato che pretende una rendita dell'assicurazione svizzera è determinato esclusivamente secondo il diritto svizzero (DTF 130 V 253 consid. 2.4). 3. Relativamente al diritto applicabile, deve essere ancora precisato che la presente procedura è retta dalla LAI nel suo tenore modificato il 6 ottobre 2006 (5a revisione) ed in vigore dal 1° gennaio 2008, considerato tuttavia

C-930/2010 Pagina 9 il principio secondo il quale le norme applicabili sono quelle in vigore al momento in cui dei fatti giuridicamente rilevanti si sono verificati (DTF 130 V 445 consid. 1.2). Ne consegue che il diritto alla rendita si esamina fino al 31 dicembre 2007 alla luce delle norme previgenti e, a partire da questa data, secondo le nuove disposizioni. Tuttavia, secondo le norme transitorie sulla 5a revisione della LAI (cfr. lettera circolare 253 del 12 dicembre 2007 dell'Ufficio federale delle assicurazioni sociali [UFAS]), se l'incapacità di lavoro inizia dopo il 1° gennaio 2007 ed un evento assicurato si verifica nel corso del 2008, la rendita può essere versata allo scadere del termine di attesa di un anno in deroga all'art. 28 cpv. 1 LAI in vigore dal 1° gennaio 2008, a condizione che la domanda di rendita sia presentata entro il 31 dicembre 2008. 4. Il ricorrente contesta la validità materiale della decisione dell'UAIE, chiedendo che gli sia riconosciuto, quant'anche implicitamente, il diritto ad un quarto di rendita d'invalidità. 5. 5.1. Ai sensi dell'art. 8 cpv. 1 LPGA è considerata invalidità l'incapacità al guadagno totale o parziale presumibilmente permanente o di lunga durata. L'art. 4 cpv. 1 LAI precisa che l'invalidità può essere conseguente ad infermità congenita, malattia o infortunio; il cpv. 2 della stessa norma stabilisce che l'invalidità è considerata insorgere quando, per natura e gravità, motiva il diritto alla singola prestazione. 5.2. Secondo l'art. 28 cpv. 1 LAI, nella versione in vigore fino al 31 dicembre 2007 (art. 28 cpv. 2 LAI dal 1° gennaio 2008), l'assicurato aveva diritto ad una rendita intera se era invalido per almeno il 70%, a tre quarti di rendita se era invalido per almeno il 60%, ad una mezza rendita se era invalido per almeno la metà e ad un quarto di rendita se era invalido per almeno il 40%. Va ricordato che fino al 31 dicembre 2003, la LAI prevedeva il diritto al quarto di rendita con un tasso d'invalidità del 40% almeno, alla mezza rendita con un tasso d'invalidità del 50% almeno ed alla rendita intera con un tasso d'invalidità dei due terzi (66.67%). In seguito all'entrata in vigore dell'ALC, la limitazione prevista dall'art. 28 cpv. 1ter LAI (art. 29 cpv. 4 LAI, a partire dal 1° gennaio 2008), secondo il quale le rendite per un grado d'invalidità inferiore al 50% sono versate solo ad assicurati che sono domiciliati e dimorano abitualmente in Svizzera (art. 13 LPGA), non è più applicabile quando l'assicurato è

C-930/2010 Pagina 10 cittadino svizzero o dell'Unione europea e vi risiede. Conformemente all'art. 29 cpv. 1 LAI, nella versione in vigore fino al 31 dicembre 2007, il diritto alla rendita nasce al più presto nel momento in cui l'assicurato (a) presenta un'incapacità permanente al guadagno pari almeno al 40%, oppure (b) è stato, per un anno senza notevoli interruzioni, incapace al lavoro per almeno il 40% in media. A decorrere dal 1° gennaio 2008, il nuovo art. 28 cpv. 1 LAI stabilisce che l'assicurato ha diritto ad una rendita alle seguenti condizioni: (a) la sua capacità di guadagno o la sua capacità di svolgere le mansioni consuete non può essere ristabilita, mantenuta o migliorata mediante provvedimenti d'integrazione ragionevolmente esigibili; (b) ha avuto un'incapacità di lavoro (art. 6 LPGA) almeno del 40% in media durante un anno senza notevole interruzione; e (c) al termine di questo anno è invalido almeno al 40%. 5.3. Per incapacità al lavoro s'intende qualsiasi incapacità, totale o parziale, derivante da un danno alla salute fisica, mentale o psichica di compiere un lavoro ragionevolmente esigibile nella professione o nel campo di attività abituale. In caso d'incapacità al lavoro di lunga durata possono essere prese in considerazione anche le mansioni esigibili in un'altra professione o campo d'attività (art. 6 LPGA). L'incapacità al guadagno è definita all'art. 7 cpv. 1 LPGA e consiste nella perdita, totale o parziale, della possibilità di guadagno sul mercato del lavoro equilibrato che entra in considerazione, provocata da un danno alla salute fisica, mentale o psichica e che perdura dopo aver sottoposto l'assicurato alle cure ed alle misure d'integrazione ragionevolmente esigibili. 5.4. Giova ancora ricordare che, secondo un principio generale del diritto delle assicurazioni sociali, ogni assicurato ha l'obbligo di ridurre il danno conseguente alla sua invalidità (sentenza del Tribunale federale I 147/01 del 9 maggio 2001; DTF 123 V 230 consid. 3c e DTF 117 V 275 consid. 2b). In virtù di tale obbligo, l'assicurato deve intraprendere tutto quanto sia ragionevolmente esigibile per ovviare nel modo migliore possibile alle conseguenza della sua invalidità, segnatamente mettendo a profitto la sua residua capacità lavorativa, se necessario in una nuova professione (sentenza del Tribunale federale I 543/03 del 27 agosto 2004; DTF 113 V 22 consid. 4a). 6. Il giudice delle assicurazioni sociali deve esaminare in maniera obiettiva

C-930/2010 Pagina 11 tutti i mezzi di prova, indipendentemente dalla loro provenienza, e poi decidere se i documenti messi a disposizione permettono di giungere ad un giudizio attendibile sulle pretese giuridiche litigiose (DTF 125 V 352 consid. 3a). Per costante giurisprudenza le certificazioni mediche possono costituire importanti elementi d'apprezzamento del danno invalidante, allorché permettono di valutare l'incapacità lavorativa e di guadagno dell'interessato in un'attività da lui ragionevolmente esigibile (DTF 115 V 134 consid. 2, 114 V 314 consid. 3c). Perché un rapporto medico abbia valore probatorio è determinante che esso valuti ed esamini in maniera completa i punti litigiosi, si fondi su degli esami approfonditi, prenda conto di tutte le affezioni di cui si lamenta l'assicurato, sia stabilito in piena conoscenza dei suoi antecedenti (anamnesi) e sia chiaro nell'esposizione delle correlazioni mediche o nell'apprezzamento della situazione medica; le conclusioni dell'esperto devono inoltre essere motivate (DTF 125 V 352, 122 V 160). Per quel che riguarda i rapporti concernenti il medico curante, secondo la generale esperienza della vita, il giudice deve tenere conto del fatto che, alla luce del rapporto di fiducia esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in caso di dubbio, in favore del suo paziente (DTF 125 V 353; VSI 2001 p. 109). 7. 7.1. In concreto, dalla documentazione medica agli atti e, in particolare, dal rapporto del dott. B._______, medico di fiducia dell'Helsana, internista e specialista in medicina manuale, del 26 febbraio 2008 (incarto Helsana, doc. 4), dalla perizia del dott. C._______, internista e cardiologo, del 18 aprile 2008 (incarto Helsana, doc. 8/2 a 6), dalla perizia medica particolareggiata E 213 della dott.ssa D._______, medico dell'INPS, dell'8 settembre 2008 (incarto AI, doc. 4), e dai rapporti dei dott.ri D._______ ed E._______, entrambi medici dell'UAI-TI, del 31 agosto 2009 (incarto AI, doc. 19), rispettivamente dell'11 marzo 2010, si evince essenzialmente la diagnosi di esiti da quadruplo bypass aorto-coronarico totalmente arterioso nel quadro di una cardiopatia ischemica, d'ipertensione arteriosa e d'ipercolesterolemia, come pure una leggera problematica di attrito sottoacromiale a destra e a sinistra. 7.2. Per costante giurisprudenza, tali affezioni devono essere considerate appartenere alle affezioni di carattere labile, ossia suscettibili di migliorare o di peggiorare. Così, nell'assenza di uno stato di salute sufficientemente stabilizzato, il ricorrente potrebbe pretendere una rendita dell'assicurazione svizzera per l'invalidità solo a partire dal momento in cui abbia subito, senza interruzione notevole, un'incapacità lavorativa di

C-930/2010 Pagina 12 almeno il 40% durante un anno e, al termine di questo anno, sia invalido almeno al 40% (art. 28 cpv. 1 e 29 cpv. 1 lett. b LAI, in vigore fino al 31 dicembre 2007; art. 28 cpv. 1 lett. b e c LAI dal 1° gennaio 2008). 8. Per quanto attiene all'influenza delle patologie diagnosticate sulla capacità lavorativa, il dott. C._______ ha rilevato, nella sua perizia del 18 aprile 2008, che il ricorrente, durante il periodo di riabilitazione cardiovascolare protrattosi dal 16 al 27 luglio 2007, ha presentato un ventricolo sinistro di normali dimensioni e spessore, una frazione d'eiezione conservata del 54%, una diastole normale, un atrio sinistro normale, una lieve insufficienza mitralica ed un'insufficienza aortica lievemoderata, e che la cicloergometria ha confermato una buona tolleranza allo sforzo, in assenza di sintomi e segni ecografici di ridotta riserva coronarica. Il perito ha inoltre sottolineato che il ricorrente, dopo l'intervento di rivascolarizzazione miocardica, non ha riferito sintomi cardiaci, in particolare un'angina pectoris, una dispnea, un cardiopalmo, delle sincopi e presincopi, nonostante il fatto che abbia lamentato una sintomatologia algica toracica atipica, legata alla sternotomia mediana e soprattutto alla preparazione delle arterie mammarie, nell'esecuzione di lavori con le braccia sollevate e con la leva o battendo la lamiera. Confermando un buon risultato operatorio e, in particolare, l'assenza di una sindrome da furto della succlavia, il dott. C._______ ha quindi fissato la ripresa del lavoro a tempo completo a decorrere dal 21 aprile 2008. Nel quadro della presente procedura, il dott. E._______ ha constatato, nel suo rapporto dell'11 marzo 2011, che manca qualsiasi elemento medico-clinico testimoniante a favore di una modifica dello stato di salute del ricorrente dopo la perizia del dott. C._______, ed ha quindi confermato l'esistenza di una capacità lavorativa completa dal 21 aprile 2008, nonostante il fatto che l'Helsana, fondandosi unicamente su certificati del medico curante, abbia riconosciuto un'incapacità lavorativa del 25% e, per brevi periodi, del 50%. Visto quanto precede, questo Tribunale non ha motivo di scostarsi dalle conclusioni dei dott.ri C._______ ed E._______, per cui considera che la capacità lavorativa del ricorrente è completa a fare stato dal 21 aprile 2008. 9. Rispetto alle condizioni per l'ottenimento di una rendita d'invalidità, conformemente all'art. 29 cpv. 1 LAI, nella versione in vigore fino al 31

C-930/2010 Pagina 13 dicembre 2007, e all'art. 28 cpv. 1 LAI, nella versione in vigore dal 1° gennaio 2008, ossia un'incapacità lavorativa del 40% almeno in media durante un anno, senza notevoli interruzioni, ed un grado d'invalidità del 40% almeno al termine della anno in questione (cfr. consid. 5.2), il Tribunale federale ha avuto modo di precisare a più riprese che queste due condizioni, indipendentemente dalla formulazione dell'art. 29 cpv. 1 LAI ("oppure"), sono cumulative (DTF 124 V 264, consid. 6aa-cc, 136 V 369). In concreto, il ricorrente non contesta sostanzialmente i periodi d'incapacità lavorativa considerati nella decisione impugnata. Egli fa però valere, riferendosi al certificato del suo medico curante, del 30 novembre 2009, prodotto in questa sede, che ha subito un'incapacità lavorativa del 25% dal 30 giugno al 29 luglio 2009, e del 50% dal 30 luglio al 18 settembre 2009, e non nulla dal 21 agosto 2009. Ciò detto, è assodato che l'incapacità lavorativa del ricorrente è intervenuta il 2 luglio 2007 e che, dopo avere subito delle variazioni (50, 25 e 0%), senza notevoli interruzioni, il tasso d'invalidità è risultato essere solamente del 25% il 2 luglio 2008, ossia alla scadenza del periodo d'attesa. Ora, indipendentemente dal valore medio dell'incapacità lavorativa, sul quale insiste il ricorrente e che può anche essere considerato pari o superiore al 40% sull'arco di un anno, determinante è il fatto che al termine del periodo d'attesa di un anno il ricorrente non ha mai presentato un grado d'invalidità pari ad almeno il 40%, come risulta dalla documentazione agli atti, secondo cui egli lavora nella misura del 75% almeno. Ne discende che, facendo difetto una delle due condizioni cumulative sopramenzionate, egli non può pretendere di avere diritto anche solo ad un quarto di rendita d'invalidità svizzera. 10. Di conseguenze, il ricorso deve essere respinto e la decisione impugnata confermata. 11. Secondo l'art. 63 cpv. 1 PA, le spese processuali sono di regola messe a carico della parte soccombente. In concreto, visto l'esito della procedura che vede il ricorrente soccombere, le spese processuali di Fr. 300.- sono poste a carico di quest'ultimo e compensate con l'anticipo dello stesso ammontare, versato il 20 maggio 2010. In conformità con l'art. 64 cpv. 1 PA, l'autorità di ricorso, se ammette il

C-930/2010 Pagina 14 ricorso in tutto o in parte, può assegnare al ricorrente una indennità per le spese indispensabili e relativamente elevate che ha sopportato (spese ripetibili). Visto l'esito della procedura, non si assegnano al ricorrente indennità per spese ripetibili. Per quanto concerne l'UAIE, le autorità federali non hanno diritto ad un'indennità a titolo di ripetibili (art. 7 cpv. 3 del Regolamento del 21 febbraio 2008 sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale [TS-TAF, RS 173.320.2]).

C-930/2010 Pagina 15 Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia: 1. Il ricorso è respinto. 2. Le spese processuali di Fr. 300.- sono poste a carico del ricorrente e compensate con l'anticipo dello stesso importo, versato il 20 maggio 2010. 3. Non si assegnano indennità per spese ripetibili. 4. Comunicazione: – al rappresentante del ricorrente (Atto giudiziario); – all'autorità inferiore (n. di rif. …; Raccomandata); – all'Ufficio federale delle assicurazioni sociali, Berna (Raccomandata). La giudice unica: Il cancelliere: Elena Avenati-Carpani Dario Quirici Rimedi giuridici:

C-930/2010 Pagina 16 Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro un termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 e segg., 90 e segg. e 100 della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 [LTF, RS 173.110]). Gli atti scritti devono contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati. La decisione impugnata e – se in possesso della parte ricorrente – i documenti indicati come mezzi di prova devono essere allegati (art. 42 LTF). Data di spedizione:

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