Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral
Corte III C-880/2019
Sentenza d e l 1 9 febbraio 2020 Composizione
Giudici Michela Bürki Moreni (presidente del collegio), Viktoria Helfenstein, Vito Valenti, cancelliere Graziano Mordasini.
Parti
A._______, (Italia) ricorrente,
contro
Cassa svizzera di compensazione CSC, autorità inferiore.
Oggetto
Assicurazione per la vecchiaia e i superstiti, importo della rendita vecchiaia (decisione su opposizione del 21 novembre 2018).
C-880/2019 Pagina 2 Fatti: A. A._______, cittadino italiano, residente in Italia, nato il (…) 1952, coniugato dal 24 luglio 1975 con B._______, ha lavorato in Svizzera perlomeno nel 1970, 1971, 1974, 1975 e 1980 presso diversi datori di lavoro solvendo regolari contributi all’AVS (doc. 2, 5 e 21 dell’incarto della Cassa svizzera di compensazione [CSC]). B. B.a In data 10 luglio 2018, l'assicurato ha formulato alla CSC una richiesta volta al conseguimento di una rendita dell'assicurazione svizzera per la vecchiaia (doc. CSC 1). Per il tramite dell’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale (INPS) di (…) il 19 aprile 2018 sono poi stati trasmessi i moduli E202 (istruttoria di una domanda di pensione di vecchiaia, doc. CSC 2) e E205 (attestato concernente la carriera assicurativa in Italia e in Svizzera, doc. CSC 3 e 6). B.b Al fine di stabilire l'importo della rendita la CSC ha riunito i conti individuali di spettanza del richiedente, dai quali figurava che aveva lavorato in Svizzera da gennaio a febbraio 1970, nel 1974, da febbraio a dicembre 1975 e da marzo a settembre 1980 (doc. CSC 4 pag. 2 e 6, doc. CSC 5 pag. 2 e doc. CSC 6 pag. 2). L'amministrazione ha quindi calcolato la prestazione (doc. CSC 5) e, mediante decisione del 25 maggio 2018, erogato, in favore di A._______, una rendita ordinaria dell'assicurazione svizzera per la vecchiaia a decorrere dal 1° marzo 2017 dell'importo di fr. 70.- mensili, per avvenuto compimento del 65° anno di età (doc. CSC 8). L’importo è stato calcolato in base ad un periodo contributivo di 2 anni e 8 mesi, alla scala delle rendite 2 e ad un reddito annuo medio determinante di fr. 31'020.-. C. C.a In data 11/17 luglio 2018 A._______ ha formulato opposizione contro il suddetto provvedimento, facendo presente di aver lavorato in Svizzera anche dal 1° marzo al 31 dicembre 1969, per l’integralità degli anni 1970 e 1971, dal 1° gennaio al 30 giugno 1972, per dodici mesi sia nel 1974 che nel 1975, nonché per sette mesi nel 1980 sempre presso la C._______ AG di (...) (doc. CSC 11 pag. 8 e 10). A riprova di questa circostanza l’assicurato ha prodotto copia dei permessi di dimora per stagionali per gli anni 1969, 1970, 1974, 1975 e 1980 rilasciati dalle competenti autorità del Canton D._______ (doc. CSC 11 pag. 11-15).
C-880/2019 Pagina 3 C.b L'amministrazione ha quindi svolto inchieste presso la Cassa di compensazione dell’artigianato svizzero (Ausgleichskasse des Schweizerischen Gewerbes) e presso la Cassa di compensazione del Canton D._______ (Sozialversicherungsanstalt des Kantons D._____ [SVA […]] doc. CSC 13 e 14) riguardo all’esistenza di contributi in favore dell’assicurato nel periodo compreso tra il 1969 e il 1975. C.c Dalle informazioni fornite dalle succitate Casse di compensazione (doc. CSC 15 e 18) è emerso in particolare che A._______ ha versato contributi per le attività svolte nel 1970 presso la E._______ AG di (…) (ora: F._______ AG […]) e presso la G._______ AG di (…) (ora: H._______ AG […]), per nove mesi nel 1971 presso la I._______ AG di (...) (ora: L._______ AG [...]) e presso la C._______ di (...) (ora M._______[...]) negli anni 1974 e 1975. C.d Alla luce degli accertamenti esperiti, che hanno portato alla modifica del conto individuale, nel quale sono stati iscritti anche i periodi contributivi da aprile a dicembre 1971 (doc. CSC 21 pag. 2), con decisione su opposizione del 21 novembre 2018 (doc. CSC 23) l’autorità inferiore ha riconosciuto una rendita ordinaria di vecchiaia di fr. 101.- mensili dal 1° marzo 2017, importo calcolato in base ad un periodo contributivo di 3 anni e 5 mesi, alla scala delle rendite 3 e ad un reddito annuo medio determinante di fr. 28’200.-. C.e Con scritto del 21 novembre 2018 (doc. CSC 24) l’amministrazione ha poi comunicato all’assicurato la sostituzione della decisione del 25 maggio 2018 (doc. CSC 8) con la decisione su opposizione del 21 novembre 2018 (doc. CSC 23), con la quale l’opposizione dell’interessato (doc. CSC 11 pag. 8 e 10) è stata parzialmente accolta. D. Con ricorso depositato il 12 gennaio 2019 (timbro postale, allegato al doc. TAF 1) notificato alla CSC (doc. TAF 1 e allegati) e trasmesso per competenza al Tribunale amministrativo federale il 18 febbraio seguente (doc. TAF 2), A._______ chiede, sostanzialmente, il riconoscimento dei contributi relativi all'attività svolta in Svizzera per tutto il 1969, 1970 e 1971, per tre mesi nel 1972 e per cinque mesi nel 1973. E. Con risposta del 3 maggio 2019 la CSC propone la reiezione dell'impugnativa con argomenti di cui, per quanto occorra, si riferirà nei considerandi in diritto (doc. TAF 5).
C-880/2019 Pagina 4 F. Invitato il 9 maggio 2019 dalla Corte adita a replicare nonché a trasmettere documenti in suo possesso atti a dimostrare che aveva lavorato e pagato i contributi AVS/AI anche nel periodo dal 1969 al 1973 (doc. TAF 6) l'assicurato non ha reagito. G. G.a Il 30/31 luglio 2019 (doc. TAF 8, 9, 10 e 12) la giudice dell’istruzione si è rivolta agli ex datori di lavoro (F._______ AG, H._______ AG, L._______ AG e M._______) al fine di raccogliere informazioni riguardo all’assicurato, e meglio l’esistenza di un contratto di lavoro, la durata dell’impiego e il versamento di contributi per i periodi contestati. G.b Con scritti del 13 agosto (doc. TAF 16), 14 agosto (doc. TAF 17), 23 agosto (doc. TAF 18) e 25 settembre 2019 (doc. TAF 20), le ditte interpellate hanno fornito, per quanto ancora in loro possesso, le informazioni richieste. Del contenuto si riferirà, per quanto occorra, nei considerandi in diritto. H. Chiamato dalla giudice dell’istruzione a pronunciarsi in merito alla succitata documentazione (doc. TAF 24), con osservazioni del 10 ottobre 2019 (doc. TAF 25), trasmesse all’insorgente il 17 ottobre successivo (doc. TAF 26), l’autorità inferiore si è riconfermata nelle proprie argomentazioni. I. Dal canto suo il ricorrente non ha dato seguito all’invito del TAF.
Diritto: 1. Riservate le eccezioni di cui all'art. 32 LTAF, questa Corte giudica, in virtù dell'art. 31 LTAF, i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 PA emanate dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF. In particolare, le decisioni rese dalla CSC possono essere impugnate innanzi al TAF conformemente all'art. 85bis cpv. 1 LAVS (RS 831.10).
C-880/2019 Pagina 5 2. 2.1 In virtù dell'art. 3 lett. dbis PA la procedura in materia di assicurazioni sociali non è disciplinata dalla PA nella misura in cui è applicabile la LPGA (RS 830.1). Giusta l'art. 1 LAVS le disposizioni della LPGA sono applicabili all’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti, sempre che la presente legge non preveda espressamente una deroga alla LPGA. 2.2 Secondo l'art. 59 LPGA ha diritto di ricorrere chiunque è toccato dalla decisione o dalla decisione su opposizione ed ha un interesse degno di protezione al suo annullamento o alla sua modificazione. Queste condizioni sono adempiute nella fattispecie. 2.3 Presentato da una parte direttamente toccata dalla decisione e avente un interesse degno di protezione al suo annullamento o alla sua modifica (art. 59 LPGA), il ricorso – interposto tempestivamente e rispettoso dei requisiti previsti dalla legge (art. 60 LPGA nonché art. 52 PA) – è ammissibile. 3. Oggetto del contendere è l’ammontare della rendita ordinaria di vecchiaia spettante a A._______ e meglio la durata del periodo contributivo. 3.1 Il ricorrente sostiene infatti di aver esercitato un'attività lavorativa soggetta ad obbligo contributivo in misura più estesa rispetto a quella accertata tramite le iscrizioni nei conti individuali dalla CSC e chiede che gli sia riconosciuto il versamento di contributi per tutto il 1969, tra marzo e dicembre 1970, tra gennaio e marzo 1971, nonché per tre mesi nel 1972 e cinque mesi nel 1973. 3.2 Dal canto suo la CSC si attiene alle indicazioni figuranti sul conto individuale, non avendo trovato traccia di ulteriori contribuzioni per i periodi di cui si prevale l’insorgente. 4. 4.1 Dal profilo temporale sono applicabili le disposizioni in vigore al momento della realizzazione dello stato di fatto che deve essere valutato giuridicamente o che produce conseguenze giuridiche (DTF 136 V 24 consid. 4.3 e 130 V 445 consid. 1.2 e relativi riferimenti nonché 129 V 1 consid. 1.2). Se è intervenuto un cambiamento delle norme legislative nel corso del periodo sottoposto ad esame giudiziario, il diritto alle prestazioni
C-880/2019 Pagina 6 si determina secondo le vecchie disposizioni per il periodo anteriore e secondo le nuove a partire della loro entrata in vigore (applicazione pro rata temporis; DTF 130 V 445). 4.2 In concreto il diritto alla rendita di vecchiaia è sorto il 1° marzo 2017 (art. 21 cpv. 2 LAVS). Secondo il Tribunale federale lo stato di fatto che deve essere valutato giuridicamente o che produce conseguenze giuridiche è tuttavia il compimento del 65esimo anno di età da parte del ricorrente, intervenuto il 16 febbraio 2017 (DTF 140 V 154 consid. 7.1; 130 V 156 consid. 5.2; 113 V 98 consid. 104). Ne consegue che, in concreto, è di principio applicabile la LAVS nel tenore in vigore a tale data, eccettuate eventuali disposizioni transitorie. 5. Di principio, il giudice delle assicurazioni sociali esamina la decisione impugnata sulla base della situazione di fatto esistente al momento in cui essa è stata resa (DTF 130 V 445 consid. 1.2.1). Tiene conto dei fatti verificatisi dopo tale data quando essi possano imporsi quali elementi d'accertamento retrospettivo della situazione anteriore alla decisione stessa (DTF 129 V 1 consid. 1.2; 121 V 362 consid. 1b). 6. 6.1 Il ricorrente è cittadino di uno Stato membro della Comunità europea, per cui è applicabile, di principio, l'ALC (RS 0.142.112.681), entrato in vigore il 1° giugno 2002. L'allegato II è stato modificato con effetto dal 1° aprile 2012 (Decisione 1/2012 del Comitato misto del 31 marzo 2012; RU 2012 2345). Nella sua nuova versione esso prevede in particolare che le parti contraenti applicano tra di loro, nel campo del coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, gli atti giuridici di cui alla sezione A dello stesso allegato, comprese eventuali loro modifiche o altre regole equivalenti ad essi (art. 1 ch. 1) ed assimila la Svizzera, a questo scopo, ad uno Stato membro dell'Unione europea (art. 1 ch. 2). 6.2 Gli atti giuridici riportati nella sezione A dell'allegato II sono, in particolare, il regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 (RS 0.831.109.268.1) relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, con le relative modifiche, e il regolamento (CE) n. 987/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 settembre 2009 (RS 0.831.109.268.11) che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 883/2004, nonché il regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio del 14 giugno 1971 (RU 2004 121, 2008 4219 4237, 2009 4831)
C-880/2019 Pagina 7 relativo all’applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all’interno della Comunità, con le relative modifiche, e il regolamento (CEE) n. 574/72 del Consiglio del 21 marzo 1972 (RU 2005 3909, 2008 4273, 2009 621 4845) che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1408/71, con le relative modifiche, entrambi applicabili tra la Svizzera e gli Stati membri fino al 31 marzo 2012 e quando vi si fa riferimento nel regolamento (CE) n. 883/2004 o nel regolamento (CE) n. 987/2009 oppure quando si tratta di casi verificatisi in passato. 6.3 Gli atti giuridici elencati nella sezione B dell'allegato II rappresentano diverse decisioni della Commissione amministrativa per il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, mentre quelli esposti nella sezione C corrispondono a due raccomandazioni della stessa commissione. Secondo l'art. 4 del regolamento (CE) n. 883/2004, salvo quanto diversamente previsto dallo stesso, le persone ad esso soggette godono delle medesime prestazioni e sottostanno agli stessi obblighi di cui alla legislazione di ciascuno Stato membro, alle stesse condizioni dei cittadini di tale Stato. 6.4 Giusta l'art. 20 ALC, salvo disposizione contraria contenuta nell'allegato II, gli accordi bilaterali tra la Svizzera e gli Stati membri della Comunità europea in materia di sicurezza sociale vengono sospesi a decorrere dall'entrata in vigore del presente Accordo qualora il medesimo campo sia disciplinato da quest'ultimo. 6.5 Nella misura in cui l'Accordo, in particolare l'Allegato II che regola il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale (art. 8 ALC), non prevede disposizioni contrarie, l'organizzazione della procedura, come pure l'esame delle condizioni di ottenimento di una rendita dell'assicurazione svizzera per la vecchiaia, sono regolate dal diritto interno svizzero (DTF 130 V 253 consid. 2.4). 7. 7.1 Giusta l'art. 21 cpv. 1 LAVS, hanno diritto ad una rendita di vecchiaia gli uomini che hanno compiuto i 65 anni e le donne che hanno compiuto i 64 anni. 7.2 Secondo l'art. 29 cpv. 1 LAVS possono pretendere una rendita ordinaria di vecchiaia tutti gli aventi diritto ai quali possono essere computati almeno un anno intero di reddito, di accrediti per compiti educativi o assistenziali. Si ha un anno intero di contribuzione quando una persona è stata
C-880/2019 Pagina 8 assicurata secondo gli articoli 1a o 2 LAVS durante più di undici mesi in totale e se, durante detto periodo, essa ha versato il contributo minimo o se presenta periodi di contribuzione secondo l'art. 29ter cpv. 2 lett. b e c LAVS (art. 50 OAVS). Per l’art. 1a cpv. 1 LAVS sono, tra l’altro, assicurati in conformità della presente legge: a. le persone fisiche domiciliate in Svizzera; b. le persone fisiche che esercitano un'attività lucrativa nella Svizzera; 7.3 Secondo l'art. 29bis cpv. 1 LAVS il calcolo della rendita è determinato in particolare dagli anni di contribuzione, dai redditi dell'attività lucrativa nonché dagli accrediti per compiti educativi o d'assistenza tra il 1° gennaio successivo alla data in cui l'avente diritto ha compiuto i 20 anni e il 31 dicembre che precede l'insorgere dell'evento assicurato. 7.4 Per l'art. 29ter cpv. 1 LAVS il periodo di contributo è completo se una persona presenta lo stesso numero di anni di contribuzione degli assicurati della sua classe d'età. Per il capoverso 2 (nel tenore in vigore dal 1° gennaio 1997) sono considerati anni di contribuzione i periodi: a. durante i quali una persona ha pagato i contributi; b. durante i quali il suo coniuge, giusta l'articolo 3 capoverso 3, ha versato almeno il doppio del contributo minimo; c. durante i quali possono essere computati accrediti per compiti educativi o d’assistenza. 8. 8.1 In base all'art. 30ter cpv. 1 LAVS, per ogni assicurato obbligato a pagare i contributi è tenuto un conto individuale sul quale sono annotate le indicazioni necessarie al calcolo delle rendite ordinarie. 8.2 Di regola, la registrazione nel conto individuale di un assicurato ha luogo una volta all'anno (art. 139 dell'ordinanza sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti del 31 ottobre 1947 [OAVS, RS 831.101]). La registrazione nel conto individuale dell'assicurato comprende, fra l'altro, il
C-880/2019 Pagina 9 reddito annuo in franchi, l'anno di contribuzione e la durata contributiva espressa in mesi (art. 140 OAVS). Un assicurato ha diritto di esigere da ogni cassa di compensazione che tiene per lui un conto individuale un estratto delle registrazioni ivi fatte, con indicazione degli eventuali datori di lavoro (art. 141 cpv. 1 OAVS). Questi può inoltre chiedere alla cassa una rettificazione dell'estratto conto entro 30 giorni dal ricevimento (art. 141 cpv. 2 OAVS). La cassa di compensazione si pronuncia mediante decisione. 8.3 Per l'art. 141 cpv. 3 OAVS, se non è domandato nessun estratto del conto o nessuna rettificazione, o se la richiesta di rettificazione è stata respinta, la rettificazione delle registrazioni fatte nel conto individuale può essere richiesta, al momento in cui si verifica l'evento assicurato, soltanto quando gli errori di registrazione siano evidenti o debitamente provati. Secondo la giurisprudenza, si può operare una rettifica qualora sia apportata la prova assoluta che un datore di lavoro ha effettivamente trattenuto i contributi AVS sui redditi versati o che una convenzione di salario netto – mediante la quale le parti hanno convenuto che i contributi alle assicurazioni sociali sono a carico esclusivamente del datore di lavoro – è stata conclusa (DTF 130 V 335 consid. 4.1). La rettifica del conto individuale comprende tutta la durata di contribuzione dell'assicurato, ivi compresi gli anni caduti in prescrizione giusta l'art. 16 cpv. 1 LAVS (RCC 1984 p. 184 e 459). 8.4 Secondo la giurisprudenza, per motivi legati alla sicurezza del diritto, occorre mostrarsi severi in materia di apprezzamento delle prove se un assicurato sostiene, in occasione della nascita del diritto a prestazioni, di aver esercitato un'attività lavorativa soggetta ad obbligo contributivo in misura più estesa rispetto a quella accertata nei conti individuali. La regola in tema di prova indicata dall'art. 141 cpv. 3 OAVS, secondo cui la rettifica delle iscrizioni al momento in cui si verifica l'evento assicurato necessita la prova piena, non esclude in ogni modo l'applicazione del principio inquisitorio, di modo che questa deve essere fornita secondo le disposizioni usuali sull'assunzione e l'onere della prova valido nell'ambito delle assicurazioni sociali, l'obbligo di collaborare della parte essendo in questo caso accresciuto (DTF 107 V 12 consid. 2a, 117 V 265 consid. 3d, sentenza del Tribunale federale H 193/04 dell'11 gennaio 2006 consid. 2). Indagini presso il datore di lavoro si impongono in particolare in presenza di indicazioni concrete e credibili. In particolare va rilevato che l’accertamento dell’esercizio di un’attività lucrativa non è sufficiente, dovendo essere data la prova che il datore di lavoro ha effettivamente trattenuto i contributi sul salario versato (DTF 130 V 335 consid. 4.1).
C-880/2019 Pagina 10 8.5 In materia di prova della durata contributiva, l’allora Tribunale federale delle assicurazioni (TFA; dal 1 gennaio 2007 TF) ha precisato che nel caso in cui venga documentato che lo straniero era al beneficio di un permesso C, oppure un permesso di tipo B (annuale), occorre considerare una durata contributiva completa (sentenza del TFA H 94/84 del 24 luglio 1985). In altre parole, il permesso di tipo B è assimilato al domicilio in Svizzera ai sensi dell'art. 24 cpv. 2 CC: di conseguenza, giusta l'art. 1a lett. a LAVS, l'interessato è da ritenersi persona assicurata per tutta la durata di validità del permesso, sempre che abbia versato il contributo minimo annuale di cui agli articoli 28 e 50 OAVS. Nella sentenza H 195/01 del 17 luglio 2002, la massima autorità giudiziaria ha rinviato gli atti all'amministrazione affinché completasse l'istruttoria. Il TFA ha in sostanza ritenuto necessario indagare su ogni elemento atto a determinare la durata di contribuzione e la contribuzione stessa, se necessario, presso l'autorità cantonale (p. es. l'Ufficio cantonale degli stranieri) e, presso gli ex datori di lavoro, se ancora esistenti. A questo proposito l'allora TFA si è espresso nelle sentenze H 161/01 del 21 agosto 2001, H 163/01 del 25 settembre 2001 e H 336/01 del 26 aprile 2002. 9. 9.1 Nel caso di specie il ricorrente adduce di avere versato contributi previdenziali non solo per due mesi nel 1970 (gennaio e febbraio, si confronti doc. CSC 4 pag. 2, doc. CSC 5 pag. 2 e doc. CSC 6 pag. 2), nove mesi nel 1971, dodici mesi nel 1974, undici mesi nel 1975 e sette mesi nel 1980, come ammesso pendente causa amministrativa dalla CSC, ma anche per tutto il 1969, per ulteriori dieci mesi nel 1970 (presumibilmente da marzo a dicembre, si confronti anche doc. CSC 4 pag. 2 e 4, doc. CSC 5 pag. 2 e doc. CSC 6 pag. 2), da gennaio a marzo 1971, per sei mesi nel 1972 e per cinque mesi nel 1973. A sostegno della propria tesi, l’assicurato si è prevalso dei permessi di dimora per lavoratori stagionali per gli anni 1969, 1970, 1974, 1975 e 1980 (doc. CSC 11 pag. 11-15), nonché della “ dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà “ emessa dalle autorità italiane l’11 luglio 2018 secondo cui avrebbe lavorato, sempre presso la C._______, dal marzo al dicembre 1969, per l’integralità degli anni 1970- 1971 e 1975, nonché per sei mesi nel 1972 (doc. CSC 11 pag. 10). 9.2 L’autorità inferiore, in sede di opposizione, preso atto delle allegazioni dell’assicurato e della documentazione prodotta, ha effettuato delle ricerche supplementari. Le informazioni raccolte presso la Cassa di compensazione del Canton D._______ e quella dell’artigianato svizzero hanno in par-
C-880/2019 Pagina 11 ticolare confermato che da aprile a dicembre 1971 è stato registrato il versamento di redditi (il datore di lavoro o il genere di reddito non sono stati registrati, doc. CSC 18 pag. 5) ed hanno di conseguenza permesso di rettificare il conto individuale dell’insorgente ed integrare nel calcolo della rendita di vecchiaia anche i contributi versati nel 1971 pari a nove mesi (doc. CSC 21 pag. 2). 10. Pendente causa, codesto Tribunale ha chiesto ulteriori delucidazioni alla F._______ AG, H._______ AG, L._______ AG e M._______, ex datori di lavoro dell’insorgente (doc. TAF 8, 9, 10 e 12). Alla luce di tali accertamenti non è stato tuttavia possibile raccogliere informazioni utili, ai fini del presente giudizio, per far luce sul periodo compreso tra il 1969 e il 1975. Infatti sia la H._______ AG con messaggio di posta elettronica del 13 agosto 2019 (doc. TAF 16), sia la F._______ AG tramite lettera del giorno seguente (doc. TAF 18), nonché la M._______ con scritto del 25 settembre 2019 (doc. TAF 20) hanno indicato di non disporre (più) di alcun dato riguardante i periodi contestati. Quest’ultima ha precisato che negli anni 1969-1975 l’insorgente non aveva lavorato per lei, o, perlomeno, non in modo continuo. Infine i periodi contributivi tra il 26 aprile e il 17 dicembre 1971, indicati dalla L._______ AG con scritto del 14 agosto 2019 (doc. TAF 17) erano già stati presi in considerazione nella decisione su opposizione del 21 novembre 2018 (consid. 9.2). In buona sostanza, quindi, non risulta esservi nessun elemento né indicazione suscettibile di avvalorare la tesi proposta dal ricorrente. 11. 11.1 Ora, essendo già sopraggiunto l’evento assicurato (ovvero il pensionamento), l’art. 141 cpv. 3 OAVS impone al ricorrente di apportare la prova piena dell’avvenuto prelievo dei contributi per nove mesi nel 1969, per ulteriori dieci mesi nel 1970, per tutto il 1971, per sei mesi nel 1972 e per cinque mesi nel 1973 onde rettificare le iscrizioni al conto individuale (cfr. consid. 8.3 e 8.4). 11.2 Una tale prova, come detto, nel caso concreto non figura agli atti. Le ricerche dell’amministrazione e di questo Tribunale non hanno permesso di dimostrare che per i periodi contestati sono stati versati dei salari o che sono stati prelevati contributi dai datori di lavoro, eccezion fatta per il 1970.
C-880/2019 Pagina 12 Al riguardo va rilevato che l’insorgente è entrato in Svizzera il 18 aprile 1969 (doc. CSC 11 pag. 13) ed ha beneficiato di un permesso di dimora per stagionali valido dal 18 giugno 1969 al 30 aprile 1970 (doc. CSC 11 pag. 12-13). Che egli abbia lavorato in Svizzera nel mese di gennaio e febbraio 1970 è assodato e non è contestato (doc. CSC 21 pag. 2, conto individuale, doc. CSC 4 pag. 2, doc. CSC 18). Dagli estratti dei conti individuali è infatti emerso che nel 1970 il ricorrente ha percepito un salario di fr. 1'353.- in gennaio e febbraio. Tuttavia è altresì emerso che nel 1970 egli ha percepito ulteriori fr. 2'321.per i quali tuttavia non sono stati specificati i mesi contributivi (doc. CSC 4 pag. 2 e pag. 4 e doc. CSC 20 pag. 2). Tali redditi sono stati peraltro presi in considerazione dall’autorità inferiore già nella decisione del 25 maggio 2018 (doc. CSC 8 pag. 5), non tuttavia i periodi contributivi. Dal canto suo inoltre in fase istruttoria la Cassa di compensazione del Canton D._______ ha confermato il versamento di salari da parte di due datori di lavoro e meglio la E._______ AG e la Metallgiesserei G._______ AG, dichiarando di non essere in grado di indicare i periodi contributivi (doc. CSC 18 pag. 1- 2). Giova altresì evidenziare come dall’attestato concernente la carriera assicurativa in Italia si evince che l’insorgente non ha versato contributi in Patria nel 1970 (doc. CSC 3 pag. 2). 11.3 Alla luce di quanto sopra esposto, malgrado il permesso di dimora per stagionali fosse valido fino al 30 aprile 1970 – ciò che permetterebbe di ipotizzare un prelievo durante i mesi di marzo e aprile - non va considerato comprovato, ai sensi dell’art. 141 cpv. 3 OAVS, che il prelievo di contributi nel 1970 ecceda i mesi di gennaio e febbraio considerati dall’amministrazione. Benché il ricorrente abbia percepito il salario da due distinti datori di lavoro e i redditi risultino iscritti separatamente in due estratti del conto individuale (doc. CSC 4 pag. 2 e pag. 4 e doc. CSC 20 pag. 2), non è escluso che detti redditi (fr. 2'321.-), i cui mesi contributivi non sono stati concretizzati nel conto individuale, siano stati conseguiti anch’essi nei mesi di gennaio e febbraio. È infatti possibile che i salari iscritti nei due conti individuali siano stati conseguiti presso due datori di lavoro differenti tuttavia nello stesso periodo, tramite attività a tempo parziale. Non risulta pertanto giustificato riconoscere all’interessato due ulteriori mesi di contribuzione per il 1970. I redditi sono per contro già stati considerati.
Su questo punto il ricorso va pertanto respinto.
C-880/2019 Pagina 13 11.4 Per quanto riguarda gli ulteriori periodi contestati infine giova rammentare che A._______ non ha dato seguito né all’ingiunzione del Tribunale di produrre documentazione atta a dimostrare di aver pagato contributi AVS/AI nei periodi in esame (consid. F) né all’invito dello scrivente a pronunciarsi in merito alle informazioni fornite dagli ex datori di lavoro in corso di istruttoria (consid. I). Di conseguenza, pur essendo state intraprese, conformemente al principio inquisitorio, tutte le misure idonee e necessarie a ritrovare i contributi versati a nome dell’interessato fra il 1969 e il 1975, non è possibile riconoscere l’esistenza dei periodi contributivi di cui egli si prevale, in assenza di una prova assoluta in tal senso. Del resto è bene rammentare che non esiste nell’ambito delle assicurazioni sociali, un principio secondo cui l’amministrazione o il Tribunale debba statuire, nel dubbio, in favore della persona assicurata (DTF 126 V 319 consid. 5a; sentenza TF H139/06 del 5 ottobre 2006 consid. 2.2). 12. Occorre infine esaminare se l’insorgente possa beneficiare di altri periodi di contribuzione ai sensi dell’art. 29ter cpv. 2 LAVS (cfr. consid. 7.4).
Nel caso concreto, tuttavia, tale norma non viene in soccorso all’interessato, dal momento che non risulta che esso avesse figli a carico (lett. c; doc. 2 pag. 6), né che fosse sposato (lett. b, egli è infatti convolato a nozze nel luglio 1975 [consid. A],), né tantomeno che svolgesse compiti assistenziali (lett. c LAVS), nel periodo in parola. 13. Alla luce di quanto precede, il ricorso è respinto e la decisione su opposizione del 21 novembre 2018 (doc. CSC 23) va confermata. 14. 14.1 Essendo la procedura gratuita non vengono prelevate spese procedurali (art. 85bis cpv. 2 LAVS). 14.2 Visto l'esito della procedura, non si assegnano al ricorrente indennità per spese ripetibili (art. 64 cpv. 1 PA). Per quanto concerne la CSC, le autorità federali non hanno diritto a un'indennità a titolo di ripetibili (art. 7 cpv. 3 del Regolamento del 21 febbraio
C-880/2019 Pagina 14 2008 sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale [TS-TAF, RS 173.320.2]).
Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia: 1. Il ricorso è respinto. 2. Non si prelevano spese processuali, né si attribuisco spese ripetibili. 3. Comunicazione a: – ricorrente (raccomandata con avviso di ricevimento) – autorità inferiore (n. di rif. […]; raccomandata) – Ufficio federale delle assicurazioni sociali (raccomandata)
I rimedi giuridici sono menzionati alla pagina seguente.
La presidente del collegio: Il cancelliere:
Michela Bürki Moreni Graziano Mordasini
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Rimedi giuridici: Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro un termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 e segg., 90 e segg. e 100 LTF). Il termine è reputato osservato se gli atti scritti sono consegnati al Tribunale federale oppure, all'indirizzo di questo, alla posta svizzera o a una rappresentanza diplomatica o consolare svizzera al più tardi l'ultimo giorno del termine (art. 48 cpv. 1 LTF). Gli atti scritti devono contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati. La decisione impugnata e – se in possesso della parte ricorrente – i documenti indicati come mezzi di prova devono essere allegati (art. 42 LTF).
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