Corte III C-860/2006 {T 0/2} Sentenza del 16 luglio 2007 Composizione: Elena Avenati-Carpani (presidente del collegio), Ruth Beutler e Blaise Vuille, giudici. Graziano Mordasini, cancelliere. X._______, ricorrente, patrocinata dal Soccorso operaio svizzero SOS, via Zurigo 17, 6900 Lugano, contro Ufficio federale della migrazione (UFM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità intimata, concernente Rifiuto dell'autorizzazione d'entrata relativa a Y._______. Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal
2 Il Tribunale amministrativo federale considera: che con lettera del 3 giugno 2006, X._______ ha invitato la suocera Y._______, cittadina congolese nata il ..., a venire in Svizzera per una visita di due mesi, garantendo nel contempo l'assunzione di tutte le spese, vitto, alloggio ed ogni altra incombenza di ordine finanziario relative al soggiorno di quest'ultima (cfr. assicurazione conclusa a favore dell'interessata); che in data 21 giugno 2006, Y._______ ha presentato all'Ambasciata di Svizzera a Kinshasa una domanda di visto per la Svizzera al fine di effettuare una visita famigliare di due mesi, precisando nel contempo di essere divorziata e casalinga; che a sostegno della succitata domanda di visto, la richiedente ha in particolare prodotto agli atti una copia della riservazione di un biglietto aereo per la Svizzera, un'attestazione di divorzio ed una dichiarazione con la quale essa si impegnava a non prolungare la sua permanenza sul territorio della Confederazione al termine del soggiorno auspicato; che il 18 agosto 2006, l'UFM ha emesso una decisione di rifiuto dell'autorizzazione d'entrata nei confronti di Y._______, considerando in sostanza che, tenuto conto della situazione socioeconomica prevalente nella Repubblica Democratica del Congo (di seguito: RDC), ed in particolare delle disparità economiche esistenti tra questo paese e la Svizzera, la sua uscita dal territorio della Confederazione alla scadenza del soggiorno previsto non poteva essere considerata come sufficientemente assicurata; che con scritto del 18 settembre 2006, X._______, agendo per il tramite del suo patrocinatore, ha interposto ricorso avverso la precitata decisione; che essa ha affermato che Y._______ intrattiene stretti legami con la RDC, paese in cui risiede l'intera sua famiglia, tra cui due figli ancora minorenni ed una figlia maggiorenne claudicante, nubile e madre di due bambini di cui l'interessata deve occuparsi; che l'invitante ha poi sottolineato come la richiedente intenda venire in Svizzera con l'unico scopo di conoscere, dopo 15 anni, il luogo dove vive il figlio (cfr. email all'Ambasciata a Kinshasa del 5 luglio 2006); che, a mente della ricorrente, la decisione impugnata appare fondata su un pregiudizio, più che su indizi concreti in merito ai rischi legati ad una partenza dalla Svizzera allo scadere del visto; che essa ha infine dichiarato che, in ragione della politica immigratoria svizzera assai restrittiva e del paese di provenienza dell'invitata, risulta tutt'altro che facile per quest'ultima ottenere un permesso di soggiorno che l'autorizzi ad esercitare un'attività lucrativa sul territorio della Confederazione; che chiamato ad esprimersi sul ricorso, con preavviso del 1° novembre 2006, l'UFM ha postulato la reiezione del gravame, sottolineando in particolar modo come il rientro in patria della richiedente non fosse sufficientemente garantito; che, invitata a prendere posizione in merito al preavviso dell'autorità intimata, la
3 ricorrente nella sua replica del 1° dicembre 2006 ha ripreso le argomentazioni sviluppate nel quadro del ricorso; che, riservate le eccezioni previste all'art. 32 della legge federale del 17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale (LTAF, RS 173.32), giusta l'art. 31 LTAF il Tribunale amministrativo federale (TAF) giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 della legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA, RS 172.021) prese dalle autorità menzionate agli art. 33 e 34 LTAF; che in particolare, le decisioni rese dall'UFM in materia di rifiuto dell'autorizzazione d'entrata in Svizzera possono essere impugnate dinanzi al Tribunale amministrativo federale conformemente all'art. 20 cpv. 1 della Legge federale del 26 marzo 1931 concernente la dimora e il domicilio degli stranieri (LDDS, RS 142.20); che nella presente fattispecie un ricorso al Tribunale federale è inammissibile in ragione della materia (art. 83 let. c cifra 1 della legge federale del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale [LTF, RS 173.110], di modo che il Tribunale amministrativo federale statuisce in via definitiva (cfr. art. 1 cpv. 2 LTAF); che il Tribunale amministrativo federale giudica, in quanto sia competente, i ricorsi pendenti presso le commissioni federali di ricorso o d'arbitrato o presso i servizi dei ricorsi dei dipartimenti al 1° gennaio 2007 (art. 53 cpv. 2 LTAF prima frase); che il nuovo diritto processuale trova applicazione (art. 53 cpv. 2 LTAF ultima frase); che, salvo i casi in cui la LTAF non disponga altrimenti, la procedura davanti al Tribunale amministrativo federale è retta dalla PA (art. 37 LTAF); che X._______, agendo in qualità di altro interessato alla procedura, ha diritto di ricorrere (art. 20 cpv. 2 LDDS e art. 48 PA); che, presentato nella forma e nei termini prescritti dalla legge, il suo ricorso è ricevibile (cfr. artt. 50-52 PA); che per l'entrata in Svizzera gli stranieri devono disporre di un visto (cfr. art. 1 cpv. 1 in fine e art. 3 dell'Ordinanza del Consiglio federale del 14 gennaio 1998 concernente l'entrata e la notificazione degli stranieri [OEnS, RS 142.211]); che, salvo disposizioni contrarie, il rilascio del visto compete all'UFM (art. 18 OEnS in relazione con l'art. 25 cpv. 1 lett. a LDDS); che nelle loro decisioni, le autorità competenti a concedere i permessi terranno conto degli interessi morali ed economici del paese nonché dell'eccesso della popolazione straniera (cfr. art. 16 cpv. 1 LDDS) e saranno tenute ad assicurare un rapporto equilibrato tra l'effettivo della popolazione svizzera e quello della popolazione straniera residente (cfr. art. 1 lett. a dell'Ordinanza del 6 ottobre 1986 che limita l'effettivo degli stranieri [OLS, RS 823.21]); che la Svizzera non può accogliere tutti gli stranieri che desiderano venire in questo paese, sia che si tratti di soggiorni di breve che di lunga durata, quindi è legittimo applicare una politica restrittiva in materia di ammissione (cfr. DTF 122
4 II 1 consid. 3a p. 6 segg.; ALAIN WURZBURGER, La jurisprudence récente du Tribunal fédéral en matière de police des étrangers, Rivista di Diritto amministrativo e di Diritto fiscale [RDAF] 1997, p. 287); che esse devono quindi assicurarsi che gli stranieri ammessi in Svizzera dispongano sia della possibilità che della volontà di rientrare nel loro paese d'origine, in caso di bisogno o al termine del loro soggiorno (cfr. art. 1 cpv. 2 lett. c e 14 cpv. 1 OEnS); che a questo proposito giova sottolineare che l'ordinamento giuridico svizzero non garantisce alcun diritto all'entrata in Svizzera, né alla concessione di un visto (cfr. art. 4 LDDS, in relazione con l'art. 9 cpv. 1 OEnS; cfr. inoltre PHILIP GRANT, La protection de la vie familiale et de la vie privée en droit des étrangers, Basilea/Ginevra/Monaco 2000, p. 24; PETER UEBERSAX, Einreise und Anwesenheit in: UEBERSAX/MÜNCH/GEISER/ARNOLD, Ausländerrecht, Basilea/Ginevra/Monaco 2002, n. 5.28ss); che il visto è rifiutato se lo straniero non adempie alle condizioni d'entrata di cui all'art. 1 OEnS (cfr. 14 cpv. 1 OEnS), vale a dire in particolare se non fornisce garanzie necessarie che la sua partenza dalla Svizzera avverrà nei termini prescritti (cfr. art. 1 cpv. 2 lett. c OenS); che un permesso d'entrata in Svizzera non può quindi essere rilasciato allorquando il rientro nel paese d'origine non è assicurato, sia in ragione della situazione politica o economica difficile prevalente, sia in funzione della situazione personale del richiedente; che nella fattispecie, tenuto conto dell'insieme delle risultanze dell'incarto, il TAF ritiene che l'uscita dalla Svizzera di Y._______ alla scadenza del soggiorno previsto non può essere considerata come sufficientemente assicurata; che in effetti, in ragione della situazione socio-economica difficile regnante nella RDC, che resta uno dei paesi più poveri al mondo, e dunque viste le considerevoli disparità economiche esistenti tra questo paese e la Svizzera, il TAF non può escludere il rischio che l'interessata non faccia ritorno in patria alla scadenza del visto richiesto; che l'esperienza insegna inoltre che sovente i beneficiari di un permesso d'entrata, dal momento in cui si trovano in Svizzera, non prendono più in considerazione il ritorno nel loro paese d'origine, e che, nonostante le promesse di lasciare il territorio della Confederazione al termine del periodo di visita concesso, non esitano ad utilizzare tutti i mezzi a loro disposizione, mettendo a profitto il loro soggiorno in questo paese per cercarvi un impiego o risiedervi ad un titolo qualsiasi; che, in ragione della situazione personale di Y._______, questa ipotesi non può essere esclusa nella fattispecie; che dagli atti di causa si evince che la richiedente è madre di otto figli, di cui sei vivono nella RDC; che dalle informazioni fornite alle autorità elvetiche nel corso della procedura, risulta inoltre che tre di questi figli vivono con l'interessata,
5 che, sebbene si debba riconoscere che dei legami familiari così stretti siano tali, in una certa misura, da incitare una persona a rientrare in patria al termine del soggiorno auspicato, essi non sono comunque sufficienti ad assicurarne il ritorno nel paese d'origine; che, tenuto conto della suddetta situazione personale, e nella misura in cui l'interessata ritrova in Svizzera suo figlio e la nuora, non si può escludere che, una volta arrivata sul territorio della Confederazione, essa tenti con ogni mezzo di restarvici; che nel quadro della sua domanda di visto Y._______ ha affermato di essere casalinga; che dunque essa non intrattiene alcun legame professionale, né alcuna prospettiva economica propri a garantirne il ritorno nella RDC; che, di transenna, il rifiuto di cui è stato oggetto l'interessata non è tale da costituire un ostacolo al mantenimento delle relazioni con l'invitante residente in Svizzera, potendo quest'ultima e suo marito renderle a loro volta visita, e questo nonostante gli inconvenienti di ordine pratico o economico che ne potrebbero derivare; che le garanzie fornite da X._______ in relazione alla presa a carico delle spese cagionate dal soggiorno auspicato, nonché le sue assicurazioni secondo le quali Y._______ avrebbe lasciato la Svizzera allo spirare del visto, non sono tali da impedire ad una cittadina straniera, una volta sul territorio elvetico, di intraprendere i passi necessari per stabilirvisi durevolmente; che l'esperienza ha a più riprese dimostrato come le dichiarazioni d'intenzione formulate in merito all'uscita puntuale dalla Svizzera allo scadere del visto, così come le garanzie finanziarie fornite dall'ospitante, costituiscono delle semplici dichiarazioni d'intenzione, prive di effetti giuridici e non sono pertanto sufficienti ad assicurare la partenza di una cittadina straniera nei termini stabiliti (cfr. Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione [GAAC] 57.24); che a questo proposito occorre precisare che il rifiuto dell'autorizazzione d'entrata in oggetto non è tale da mettere in discussione la buona fede di una persona residente regolarmente in Svizzera, la quale ha invitato un terzo domiciliato all'estero per un soggiorno turistico; che l'avvenuta stipulazione da parte dell'invitante di una polizza assicurativa relativa al prospettato soggiorno in Svizzera di Y._______ non è tale da modificare la situazione, in quanto le garanzie fornite sul piano finanziario, sebbene siano effettivamente prese in considerazione al momento di pronunciarsi sulla questione di sapere se un visto può essere accordato ad un cittadino straniero che lo sollecita, non possono essere considerate come decisive, nella misura in cui esse non vincolano la richiedente, la quale risponde individualmente del proprio comportamento e di conseguenza non permettono minimamente di escludere l'eventualità che l'interessata, una volta in Svizzera, non cerchi di prolungare la sua presenza (cfr. a questo proposito la decisione del Tribunale federale 6S.281/2005 del 30 settembre 2005);
6 che, alla luce di quanto esposto, pur comprendendo in una certa misura il desiderio di Y._______ di recarsi personalmente in Svizzera per incontrarvi il figlio e la nuora, il TAF ritiene che il ritorno in patria dell'interessata non può essere considerato come sufficientemente garantito (cfr. art. 1 cpv. 2 lett. c OEnS) e che quindi le condizioni per il rilascio di un permesso d'entrata non sono adempiute; che la decisione impugnata si rileva essere conforme al diritto (cfr. art. 49 PA); che il ricorso è respinto; che le spese di procedura sono pertanto poste a carico della ricorrente (cfr. art. 63 cpv. 1 prima frase PA in relazione con gli art. 1 e 3 del Regolamento dell'11 dicembre 2006 sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale [TS-TA, RS 173.320.2]); Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia: 1. Il ricorso è respinto. 2. Le spese di procedura ammontanti a Fr. 600.- sono poste a carico della ricorrente e vengono compensate con l'anticipo dello stesso importo versato in data 6 ottobre 2006. 3. La presente decisione è comunicata: - alla ricorrente (raccomandata) - all'autorità intimata (raccomandata), con incarto 2 241 412 di ritorno La presidente del collegio: Il cancelliere: Elena Avenati-Carpani Graziano Mordasini Data di spedizione:
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