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Corte III C-8458/2025
Decisione d e l 1 5 luglio 2026 Composizione
Giudice Vito Valenti, giudice unico, cancelliera Marcella Lurà.
Parti
A._______, (Italia), rappresentata dal Patronato INAS, ricorrente,
contro
Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli assicurati residenti all'estero (UAIE), autorità inferiore.
Oggetto
Assicurazione per l'invalidità; quarta domanda di rendita (decisione dell'8 ottobre 2025).
C-8458/2025 Pagina 2 Ritenuto in fatto e considerato in diritto: 1. Con decisione del 20 febbraio 2013 (doc. 23 dell’incarto dell’autorità inferiore [di seguito, doc. UAIE 23]), l’Ufficio dell’assicurazione invalidità del Cantone B._______ (UAI-B._______) ha respinto la domanda di prestazioni dell’assicurazione svizzera per l’invalidità presentata il 31 gennaio 2012 da A._______ (di seguito, interessata, ricorrente o insorgente) – cittadina italiana, nata il (…; doc. UAIE 3) – ritenuto che la medesima non aveva presentato un anno di inabilità lavorativa di almeno il 40% (ai sensi dell’art. 28 cpv. 1 lett. b LAI), il danno alla salute (lombalgia acuta, neurite ottica destra, cefalea, sindrome ansioso-depressiva [rapporto del medico SMR del maggio 2012; doc. UAIE 17]) avendo comportato un’incapacità al lavoro del 100% dal 12 settembre 2011, del 50% dal 12 dicembre 2011 e del 20% dal 13 febbraio 2012, ma l’interessata avendo ripreso l’esercizio dell’attività (di addetta all’imballaggio) in misura completa dal 12 marzo 2012. Questa decisione è cresciuta incontestata in giudicato. 2. Con decisione del 2 marzo 2015 (doc. UAIE 50), l’UAI-B._______ ha respinto la seconda domanda di prestazioni dell’assicurazione svizzera per l’invalidità presentata dall’interessata il 20 giugno 2014 (doc. UAIE 30), ritenuto che la stessa non aveva presentato un anno di inabilità lavorativa di almeno il 40% (ai sensi dell’art. 28 cpv. 1 lett. b LAI), il danno alla salute (esiti di nefrectomia parziale sinistra [rapporto del medico SMR del gennaio 2015; doc. UAIE 48]) avendo comportato un’incapacità al lavoro del 100% dal 13 gennaio 2014 e del 50% dall’8 settembre 2014, ma dal 3 novembre 2014 la medesima essendo abile al lavoro a tempo pieno in una qualsiasi attività lucrativa. Anche questa decisione è cresciuta incontestata in giudicato. 3. Con decisione del 25 maggio 2022 (doc. UAIE 79), l’Ufficio dell’assicurazione per l’invalidità per gli assicurati residenti all’estero (UAIE) ha assegnato all’interessata una rendita intera d’invalidità svizzera dal 1° giugno al 31 luglio 2021. Nella motivazione della decisione, è stato indicato che la stessa (affetta segnatamente da periartrite recidivante alla spalla destra, sindrome del tunnel carpale bilaterale [rapporto del medico SMR del febbraio 2022; doc. UAIE 72]) presentava un’incapacità al lavoro del 100% dal 1° giugno 2020, del 50% dal 24 agosto 2020 e del 100% dal 1° novembre 2020, ma dal 1° agosto 2021 era nuovamente abile al lavoro in misura
C-8458/2025 Pagina 3 completa nell’attività (di ausiliaria servizi generali [pulizie e lavanderia]). Pure questa decisione è cresciuta incontestata in giudicato. 4. Con decisione dell’8 ottobre 2025 (doc. UAIE 140), l’UAIE ha respinto la quarta domanda di prestazioni dell’assicurazione svizzera per l’invalidità presentata dall’interessata il 3 luglio 2024 (doc. UAIE 84). Nella motivazione della decisione, è stato indicato che la medesima (affetta segnatamente da sindrome panvertebrale con componente spondilogena cronica, esiti di intervento alla spalla destra, gonartrosi destra, metatarsalgie sinistra, sindrome fibromialgica generalizzata, sindrome del tunnel carpale bilaterale di lieve entità, disturbo dell’adattamento, emicrania episodica con aura visiva [rapporto del medico SMR del 2 luglio 2025; doc. UAIE 132]), presenta, fermo restando un’incapacità lavorativa del 100% dal 20 febbraio 2024 al 31 gennaio 2025, una capacità al lavoro, dal 1° febbraio 2025, del 75% nell’attività di ausiliaria servizi generali (pulizie e lavanderia) e del 100% in un’attività confacente allo stato di salute, ciò che comporta un grado d’invalidità del 3%, insufficiente per giustificare il diritto ad una rendita d’invalidità. 5. Il 4 novembre 2025 (e con atto di complemento del 19 dicembre 2025; doc. TAF 1 e TAF 6), l’interessata ha interposto ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo federale contro la decisione dell’UAIE dell’8 ottobre 2025 mediante il quale ha chiesto l’accoglimento del gravame, l’annullamento della decisione impugnata e il riconoscimento di (una rendita d’invalidità per) un’inabilità lavorativa totale e quindi (per) un grado d’invalidità del 100%, sia nell’attività di ausiliaria servizi generali sia in attività esigibili, anche dopo il 1° febbraio 2025. Si è doluta, in virtù dei documenti medici dell’ottobre e dicembre 2025, allegati in copia, di un’errata valutazione del suo stato di salute e della sua capacità lavorativa. Il 30 gennaio 2026, ha esibito il formulario “Domanda di gratuito patrocinio” (doc. TAF 10). 6. Con risposta al ricorso del 17 febbraio 2026 (doc. TAF 11), l’UAIE ha proposto la reiezione del ricorso e la conferma della decisione impugnata. Ha rinviato al preavviso dell’UAI-B._______ del 10 febbraio 2026, secondo il quale, in virtù del rapporto del 2 luglio 2025 del medico SMR, la ricorrente è abile al lavoro, da febbraio 2025, al 75% nell’attività di ausiliaria di pulizie ed al 100% in attività confacenti allo stato di salute. Detto Ufficio ha poi precisato che i documenti medici prodotti in sede di ricorso non comportano elementi tali da modificare la valutazione clinico-lavorativa dell’insorgente.
C-8458/2025 Pagina 4 7. Nella replica del 16 aprile 2024 (doc. TAF 16), l’insorgente ha segnalato che, secondo i documenti medici di marzo ed aprile 2026, allegati in copia, vi è stato un peggioramento del suo stato di salute. Il 17 aprile 2024 (doc. TAF 18), ha esibito un documento medico dell’aprile 2026. 8. Nella duplica del 26 maggio 2026 (doc. TAF 22), l’UAIE ha proposto l’ammissione del ricorso, l’annullamento della decisione impugnata e il rinvio degli atti di causa all’amministrazione affinché la stessa possa procedere conformemente alla duplica dell’UAI-B._______ del 15 maggio 2026, il quale rinvia a sua volta all’annotazione del medico SMR del 15 maggio 2026, in cui è indicato che “è opportuno un aggiornamento degli atti ortopedici e psichiatrici”. 9. Invitata ad esprimersi sulla proposta dell’UAIE, con scritto di osservazioni del 29 maggio 2026 (doc. TAF 24), la ricorrente ha indicato che condivide la posizione espressa dall’UAIE nella duplica del 26 maggio 2024, in cui è proposta “l’ammissione del ricorso, l’annullamento della decisione impugnata e il rinvio della causa all’amministrazione affinché venga proceduto conformemente alla presa di posizione precitata”. 10. 10.1 Questo Tribunale giudica, in virtù dell’art. 31 LTAF in combinazione con l’art. 33 lett. d LTAF, l’art. 69 cpv. 1 lett. b LAI (RS 831.20) e l’art. 40 cpv. 2 OAI (RS 831.201), i ricorsi contro le decisioni, ai sensi dell'art. 5 PA, pronunciate dall'Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli assicurati residenti all'estero (UAIE). 10.2 La procedura dinanzi al Tribunale amministrativo federale è retta dalla PA, in quanto la LTAF non disponga altrimenti (art. 37 LTAF). 10.3 Presentato da una parte direttamente toccata dalla decisione e avente un interesse degno di protezione al suo annullamento o alla sua modifica (art. 48 PA), il ricorso – che è stato interposto tempestivamente (art. 50 PA) e che rispetta i requisiti previsti dalla legge (art. 52 cpv. 1 PA) – è pertanto ammissibile.
C-8458/2025 Pagina 5 11. 11.1 Secondo l'art. 43 cpv. 1 LPGA e l'art. 69 cpv. 1 e 2 OAI, l'UAIE esamina le domande concernenti le prestazioni d'invalidità, intraprende d'ufficio i necessari accertamenti e raccoglie le informazioni di cui ha bisogno, in particolare circa lo stato di salute del richiedente, la sua attività, la sua capacità di lavoro e la sua idoneità all'integrazione. 11.2 Inoltre, giusta l'art. 49 lett. b PA, l'accertamento inesatto ed incompleto dei fatti giuridicamente rilevanti è un motivo di ricorso. 12. Dal momento che è entrata nel merito della quarta domanda di prestazioni AI presentata dall'insorgente il 3 luglio 2024, all'autorità inferiore incombeva, in analogia ad una revisione ai sensi dell'art. 17 LPGA, di esaminare se tra la situazione esistente al momento dell'ultima decisione cresciuta in giudicato che è stata oggetto di un esame materiale del diritto alla rendita e la situazione al momento dell'emanazione della decisione impugnata è intervenuta una significativa modifica del grado d'invalidità (DTF 133 V 108 consid. 5; 130 V 71 consid. 3; sentenze del TF 8C_40/2024 del 21 novembre 2024 consid. 3.2.1 e 9C_602/2019 del 10 giugno 2020 consid. 2). 13. 13.1 L’art. 50 cpv. 3 LPGA, per rimando dell’art. 4 PA, prevede che i capoversi 1 e 2 dell’art. 50 LPGA sono applicabili, naturalmente solo per analogia, nella procedura di ricorso (DTF 140 V 108 consid. 5.2 con rinvii). 13.2 Giusta l’art. 50 cpv. 1 LPGA, le controversie nell'ambito delle assicurazioni sociali possono essere composte con transazione. Secondo il capoverso 2, l'assicuratore è tenuto a comunicare la transazione sotto forma di decisione impugnabile. Per controversie “nell'ambito delle assicurazioni sociali”, si intendono vertenze concernenti le prestazioni ai sensi degli art. 14 e segg. LPGA (prestazioni in natura [art. 14 LPGA] e prestazioni pecuniarie [art. 15 LPGA]; DTF 140 V 108 consid. 5.2 con rinvii). 14. 14.1 L’UAIE, nella duplica del 26 maggio 2026 (doc. TAF 22), ha proposto l’accoglimento del ricorso, l’annullamento della decisione dell’8 ottobre 2025 e il rinvio degli atti di causa all’amministrazione affinché la stessa completi l’istruttoria (con riferimento allo stato di salute e alla residua capacità lavorativa della ricorrente), segnatamente con un aggiornamento degli
C-8458/2025 Pagina 6 atti medici dal profilo ortopedico e dal profilo psichiatrico, ritenuto che secondo il medico SMR, “non si può escludere un peggioramento della gonalgia destra da 09.2024 e dello stato psicologico da 01.2025” (annotazione del medico SMR del 15 maggio 2026; doc. TAF 22). 14.2 L’insorgente ha poi dichiarato, nello scritto del 29 maggio 2026 (doc. TAF 24), di condividere la posizione espressa dall’UAIE nella duplica del 26 maggio 2026, in cui è proposta “l’ammissione del ricorso, l’annullamento della decisione impugnata e il rinvio della causa all’amministrazione affinché venga proceduto conformemente alla presa di posizione precitata”. 14.3 Secondo giurisprudenza, le parti, per la natura imperativa del diritto pubblico, non possono disporre liberamente dei loro rapporti giuridici, ma solo sottoporre al giudice, per approvazione, una proposta concorde. Il Tribunale federale ha già affermato l'ammissibilità di principio delle transazioni nell'ambito di una procedura giudiziaria amministrativa, stabilendo che, in simile evenienza, il giudice deve esaminare la conformità della transazione con la situazione di fatto e di diritto (sentenza del TF I 522/02 del 3 giugno 2003 consid. 2). Non è per contro sufficiente che il giudice prenda semplicemente atto di una transazione conclusa tra le parti e si limiti a stralciare dai ruoli la causa per intervenuta transazione (sentenza del TF C 143/06 del 3 ottobre 2007 consid. 8.2 [considerando non pubblicato in DTF 133 V 593]). Il decreto con cui un Tribunale stralcia la causa in seguito a una transazione intervenuta durante la procedura ricorsuale deve quantomeno contenere una motivazione sommaria che spieghi in quale misura l'accordo sia conforme allo stato di fatto e di diritto (DTF 135 V 65 consid. 2.1 a 2.6 con rinvii; cfr. anche la sentenza del TF 9C_42/2010 del 31 maggio 2010 consid. 3.2). 14.4 In merito alla natura giuridica della transazione giudiziale va ricordato che si tratta di un contratto a carattere processuale stipulato fra le parti che, con accordi, hanno stabilito una determinata definizione dei loro diritti ed obblighi (sentenza del TF 8C_823/2014 del 16 aprile 2015 consid. 5.3.1 con rinvii). 14.5 Di regola questa Corte giudica nella composizione di tre giudici un ricorso nell’ambito del quale l’amministrazione formula essa stessa una proposta di rinvio degli atti per completamento dell’istruttoria e pronuncia di una nuova decisione, dando così seguito ad una conclusione ricorsuale, perlomeno laddove tale proposta non è unica ed univoca (cfr., fra le tante, la sentenza del TAF C-5080/2017 del 16 novembre 2018 consid. 8.4), o non lo sono neppure le conclusioni ricorsuali.
C-8458/2025 Pagina 7 14.6 Eccezioni sono possibili in caso di transazione tra ricorrente e amministrazione/autorità inferiore (cfr. sentenza del TAF C-61/2017 del 10 agosto 2017, segnatamente consid. 8.2 con rinvii), pure allorquando detta transazione consiste nell’annullamento della decisione resa dall’amministrazione e nel rinvio degli atti all’amministrazione medesima per complemento dell’istruttoria (cfr., al riguardo, le sentenze del TF 9C_359/2018 del 31 agosto 2018 consid. A.b e 9C_816/2014 del 17 dicembre 2015 consid. A.b; v. anche le sentenze del TAF C-9106/2025 dell’11 marzo 2026 consid. 10.4 e C-8531/2025 del 18 febbraio 2026 consid. 8.5 con rinvii). 14.7 Indipendentemente dal fatto che una transazione fra le parti in sede ricorsuale interviene, di principio, nell'ambito di un'udienza di comparizione delle parti dinanzi al Tribunale medesimo oppure mediante la sottoscrizione di un accordo scritto che viene poi sottoposto al Tribunale (cfr., sulla questione, le sentenze del TF 9C_42/2010 del 31 maggio 2010 consid. 3.2, 9C_32/2010 del 28 aprile 2010, 9C_542/2009 del 18 aprile 2010 e 9C_671/2009 del 16 novembre 2009; v. pure la sentenza del TAF C- 5278/2011 del 20 marzo 2012), nulla si oppone al fatto che nel caso concreto – in considerazione delle circostanze particolari della fattispecie (accordo univoco e senza riserve tra le parti sulla necessità dell’annullamento della decisione impugnata con rinvio degli atti all’autorità inferiore per completamento dell’istruttoria e nuova decisione) – si possa senz'altro ritenere che pendente causa è intervenuta tra le parti, perlomeno da un punto di vista materiale, una transazione (cfr., sulla questione, la sentenza del TF I 522/02 del 3 giugno 2003 consid. 2; cfr. pure le sentenze del TAF C-9106/2025 dell’11 marzo 2026 consid. 10.5 e C-8531/2025 del 18 febbraio 2026 consid. 8.6 con rinvii). 14.8 Questo Tribunale rileva che, nel settembre, ottobre e dicembre 2024 e nel gennaio 2025, la ricorrente è stata sottoposta ad una valutazione reumatologica, ad una valutazione psichiatrica e ad una valutazione neurologica da parte di specialisti (incaricati dall’[…] assicurazioni). 14.8.1 Nel rapporto del 17 settembre 2024 (doc. UAIE 252), il dott. C._______, specialista in reumatologia, ha posto la diagnosi segnatamente di sindrome panvertebrale con componente spondilogena cronica, in alterazioni degenerative plurisegmentali del rachide cervicale, dorsale e lombare, esiti da intervento ricostruttivo della cuffia rotatoria alla spalla destra, gonartrosi a destra, metatarsalgie a sinistra, sindrome fibromialgica generalizzata. Nel rapporto del 27 gennaio 2025 (doc. TAF 11), ha poi concluso che la ricorrente è abile al lavoro nell’ultima attività di ausiliaria di pulizie sull’arco di una giornata lavorativa abituale di otto-nove ore con una
C-8458/2025 Pagina 8 diminuzione del rendimento del 25%, mentre in un’attività confacente allo stato di salute è abile al lavoro sull’arco di una giornata lavorativa normale di otto-nove ore, con rendimento del 100%. 14.8.2 Nel rapporto del 26 ottobre 2024 (doc. UAIE 254), il dott. D._______, specialista in psichiatria e psicoterapia, ha diagnosticato un disturbo dell’adattamento con reazione mista ansioso-depressiva (ICD 10 F 43.22). Secondo il medico, la ripresa di un’attività lavorativa, almeno in misura del 50%, al più tardi dal 1° gennaio 2025, “sarebbe indicata anche dal profilo terapeutico”. 14.8.3 Nel rapporto del 13 dicembre 2024 (doc. UAIE 256), la dott.ssa E._______, specialista in neurologia, ha posto la diagnosi segnatamente di sintomatologia dolorosa pluridistrettuale verosimilmente secondaria ad una sindrome del dolore cronico e sindrome fibromialgica, cefalea emicranica episodica, sindrome del tunnel carpale bilaterale di grado molto lieve, discopatie a plurimi livelli. Dal profilo neurologico, non si giustifica, a suo giudizio, alcuna incapacità lavorativa. 14.9 In virtù delle menzionate visite peritali, nel rapporto del 2 luglio 2025 (doc. UAIE 132; rapporto su cui è basata la decisione impugnata), la dott.ssa F._______, medico SMR, ha posto la diagnosi di sindrome panvertebrale con componente spondilogena cronica, esiti di intervento alla spalla destra, gonartrosi destra, metatarsalgie sinistra, sindrome fibromialgica generalizzata (con ripercussione sulla capacità lavorativa) e di sindrome del tunnel carpale bilaterale di lieve entità, disturbo dell’adattamento, emicrania episodica con aura visiva (senza ripercussione sulla capacità lavorativa) nonché ritenuto, fermo restando una completa incapacità lavorativa dal 20 febbraio 2024 al 31 gennaio 2025, una capacità al lavoro, dal 1° febbraio 2025, del 75% nell’attività di ausiliaria pulizia e lavanderia e del 100% in un’attività sostitutiva adeguata. 14.10 Con decisione dell’8 ottobre 2025 (doc. UAIE 140), l’UAIE ha poi respinto la domanda di prestazioni dell’assicurazione svizzera per l’invalidità ritenuto che malgrado il danno alla salute l’esercizio di un’attività confacente allo stato di salute è da considerare esigibile in misura sufficiente per escludere il diritto alla rendita e l’adozione di provvedimenti professionali. 14.11 La proposta transattiva di cui al considerando 14.1 del presente giudizio può senz’altro essere approvata. Nel caso in esame, la ricorrente e l’autorità inferiore sono concordi nel ritenere che occorre procedere all’annullamento della decisione impugnata con rinvio degli atti di causa
C-8458/2025 Pagina 9 all’amministrazione affinché la stessa proceda al completamento dell’istruttoria – conformemente alle indicazioni di cui alla duplica dell’UAI- B._______ del 15 maggio 2026 – con riferimento allo stato di salute e alla residua capacità lavorativa dell’insorgente, segnatamente con un aggiornamento degli atti medici dal profilo ortopedico e dal profilo psichiatrico, non potendosi escludere – come indicato nella presa di posizione del SMR del 15 maggio 2026 dopo esame degli atti e in particolare delle perizie reumatologica (doc. UAIE 252), psichiatrica (doc. UAIE 254) e neurologica (doc UAIE 256) allestite su mandato dell’assicuratore infortuni – un peggioramento dello stato di salute della ricorrente anteriormente alla pronuncia della decisione impugnata dell’8 ottobre 2025 rilevante dal profilo dell’assicurazione per l’invalidità. Ciò premesso, l’espletamento del proposto aggiornamento degli atti medici dal profilo ortopedico e dal profilo psichiatrico (doc. TAF 22) è indispensabile, riservato ogni ulteriore esame che l’evoluzione nel tempo dello stato di salute dell’insorgente dovesse pure rendere necessario. Gli atti di causa sono pertanto ritornati all’amministrazione affinché proceda al completamento dell’istruttoria dal profilo medico (nel senso precedentemente indicato e secondo la volontà concordante della ricorrente e dell’autorità inferiore) ed all’emanazione di una nuova decisione. 14.12 Da quanto esposto, discende che il ricorso – conto tenuto delle particolarità del caso di specie e segnatamente dell’intervenuta chiara transazione tra la ricorrente e l’autorità inferiore, consistente nell’annullamento della decisione impugnata dell’8 ottobre 2025 e nel rinvio degli atti all’autorità inferiore per completamento dell’istruttoria e nuova decisione ai sensi dei considerandi – può essere stralciato dai ruoli. 15. Il giudice dell’istruzione decide quale giudice unico lo stralcio dal ruolo delle cause divenute prive di oggetto (art. 23 cpv. 1 lett. a LTAF). 16. 16.1 Visto l'esito della causa, non sono prelevate delle spese processuali (art. 63 PA). La domanda di assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese processuali, è pertanto divenuta senza oggetto. 16.2 Ritenuto che l'insorgente è rappresentata in questa sede da mandatario professionale, si giustifica altresì l'attribuzione di spese ripetibili (art. 64 PA in combinazione con l'art. 7 segg. del regolamento del 21 febbraio
C-8458/2025 Pagina 10 2008 sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale [TS-TAF, RS 173.320.2]). L’ammontare di quest’ultime, in assenza di una nota dettagliata, è fissato d'ufficio (art. 14 cpv. 2 TS-TAF) in fr. 1’000.- (compresi i disborsi ed esclusa l’imposta sull’IVA [cfr. su quest’ultimo punto, fra le tante, la sentenza del TAF C-3197/2018 del 13 luglio 2020 consid. 12.2 con rinvii]), tenuto conto del lavoro utile e necessario, relativamente contenuto, svolto dal rappresentante della ricorrente (cfr., sulla questione del diritto a ripetibili da parte del Patronato e sul diritto a ripetibili in caso di stralcio dai ruoli della causa per intervenuta transazione v. le sentenze del TAF C-9106/2025 dell’11 marzo 2026 consid. 12.2 e C-8531/2025 del 18 febbraio 2026 consid. 10.2 con rinvii). L'indennità per ripetibili è posta a carico dell'UAIE.
(dispositivo alla pagina seguente)
C-8458/2025 Pagina 11 Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale decide: 1. La causa C-8458/2025 è stralciata dai ruoli per intervenuta transazione tra la ricorrente e l’autorità inferiore – che può essere approvata in questa sede – consistente nell’annullamento della decisione impugnata dell’8 ottobre 2025 e nel rinvio degli atti di causa all’autorità inferiore medesima per completamento dell’istruttoria (come da proposta concorde delle parti [v. considerando 14.11 e 14.12. del presente giudizio]) e nuova decisione. 2. Non si prelevano spese processuali. La domanda di assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese processuali, è pertanto divenuta senza oggetto. 3. L'UAIE rifonderà alla ricorrente fr. 1'000.- a titolo di spese ripetibili. 4. Questa decisione è comunicata alla ricorrente, all'autorità inferiore e all’UFAS.
Il giudice unico: La cancelliera:
Vito Valenti Marcella Lurà
I rimedi giuridici sono menzionati alla pagina seguente.
C-8458/2025 Pagina 12 Rimedi giuridici: Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro un termine di 30 giorni dalla sua notificazione, nella misura in cui sono adempiute le condizioni di cui agli art. 82 segg. e 100 LTF. Il termine è reputato osservato se gli atti scritti sono consegnati al Tribunale federale oppure, all'indirizzo di questo, alla posta svizzera o a una rappresentanza diplomatica o consolare svizzera al più tardi l'ultimo giorno del termine (art. 48 cpv. 1 LTF). Gli atti scritti devono contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati. La decisione impugnata e – se in possesso della parte ricorrente – i documenti indicati come mezzi di prova devono essere allegati (art. 42 LTF).
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