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Bundesverwaltungsgericht 17.02.2010 C-7913/2009

17 février 2010·Italiano·CH·CH_BVGE·PDF·1,874 mots·~9 min·3

Résumé

Periodo del contributo minimo | Assicurazione vecchiaia e superstiti (decisione su...

Texte intégral

Corte II I C-7913/2009 {T 0/2} Sentenza d e l 1 7 febbraio 2010 Giudici: Francesco Parrino (presidente del collegio), Vito Valenti, Stefan Mesmer; Cancelliere: Dario Croci Torti A._______, rappresentato dal Patronato INCA CGIL, 71 Union Avenue, Suite 204, US-Rutherford N.J. 07070, ricorrente, contro Cassa svizzera di compensazione, avenue Edmond-Vaucher 18, casella postale 3100, 1211 Ginevra 2, autorità inferiore. Assicurazione vecchiaia e superstiti (decisione su opposizione del 2 dicembre 2009) Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Composizione Parti Oggetto

C-7913/2009 Fatti: A. Mediante decisione del 7 settembre 2009 (doc. 17, 18), la Cassa svizzera di compensazione (CSC) ha erogato in favore di A._______, cittadino italostatunitense, nato il 23 giugno 1944, una rendita ordinaria dell'assicurazione svizzera per la vecchiaia, a decorrere dal 1° luglio 2009. Questa prestazione, ammontante a Fr. 53.- mensili, si fondava tra l'altro su di una durata di contribuzione di 2 anni e 10 mesi. Il provvedimento è stato inviato al Patronato INCA di Losanna, sebbene l'incarto contenga una procura in favore del Patronato INCA/USA New Jersey Branch di Rutherford (doc. 9), il quale ha tra l'altro presentato la richiesta di rendita (doc. 3). B. Con telecopia del 21 settembre 2009 (doc. 23) spedita dal Patronato INCA statunitense, l'assicurato ha formulato opposizione contro la suddetta decisione contestando la durata di contribuzione. Trattandosi di telecopia, la CSC, con scritto del 26 ottobre 2009 (raccomandato), ha invitato il Patronato INCA di Losanna a voler porre la firma sull'atto d'opposizione, entro il 20 novembre successivo (doc. 26). Non avendo ricevuto quanto richiesto entro il termine impartito, con decisione del 2 dicembre 2009 (sempre indirizzata al Patronato INCA di Losanna), la CSC ha dichiarato irricevibile l'opposizione del 21 settembre precedente (doc. 28). C. Il 7 dicembre 2009, la CSC ha ricevuto l'opposizione firmata accompagnata da altri documenti a sostegno della argomentazioni di merito (doc. 30-41), plico spedito dal Patronato INCA di Rutherford il 30 novembre 2009 (doc. 36). Si osserva che in una nota del 4 dicembre 2009 della CSC, la stessa ha ricevuto una comunicazione telefonica del Patronato INCA di Losanna ove si spiega che la diffida del 26 ottobre 2009 è stata spedita alla sua sede negli Stati Uniti il 29 ottobre ed è stata ricevuta da detto Patronato il 28 novembre 2009 (doc. 29). D. Con il ricorso depositato il 14 dicembre 2009 dal Patronato INCA di Pagina 2

C-7913/2009 Rutherford, l'insorgente fa valere, oltre a questioni di merito (durata assicurativa), che la diffida del 26 ottobre di cui sopra, oltretutto inviata al Patronato di Losanna, concedeva un termine non adeguato per poter rispondere avuto riguardo ai tempi ed ai modi di notifica. Nelle sue osservazioni ricorsuali del 21 gennaio 2010, la CSC rileva che il fatto di semplicemente firmare ed imbucare una lettera richiede pochi istanti e che il temine concesso di circa tre settimane era più che sufficiente. Con ordinanza del 28 gennaio 2010, il Tribunale amministrativo federale (TAF) ha inviato, per conoscenza, copia del preavviso dell'amministrazione al ricorrente. Diritto: 1. 1.1 In virtù dell'art. 31 della legge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005 (LTAF, RS 173.32), questo tribunale giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 della legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021), emanate dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF, riservate le eccezioni di cui all'art. 32. In particolare, le decisioni rese dalla CSC concernenti l'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti, possono essere portate davanti al Tribunale amministrativo federale, conformemente all'art. 85bis cpv. 1 della legge federale sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti del 20 dicembre 1946 (LAVS, RS 831.10). 1.2 Secondo l'art. 3 lett. dbis PA, la procedura in materia di assicurazioni sociali non è disciplinata dalla PA, nella misura in cui è applicabile la legge federale del 6 ottobre 2000 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA, RS 830.1). Giusta l'art. 1 LAVS, le disposizioni della LPGA sono applicabili alla prima parte della LAVS, sempre che la presente legge non preveda espressamente una deroga. 1.3 Conformemente all'art. 59 LPGA, ha diritto di ricorrere chiunque è toccato dalla decisione o dalla decisione su opposizione ed ha un Pagina 3

C-7913/2009 interesse degno di protezione al suo annullamento o alla sua modificazione. Il ricorso deve essere interposto entro 30 giorni dalla notificazione della decisione o della decisione contro cui l'opposizione è esclusa (art. 60 LPGA). Esso deve contenere le conclusioni, i motivi, l'indicazione dei mezzi di prova e la firma del ricorrente o del suo rappresentante, con allegati la decisione impugnata e i documenti indicati come mezzi di prova, se sono in possesso del ricorrente (art. 52 cpv. 1 PA). 1.4 In concreto, il ricorso è stato presentato tempestivamente, nel rispetto dei requisiti previsti dalla legge (art. 59 e 60 LPGA, nonché l'art. 52 cpv. 1 PA), ed è pertanto ammissibile. 2. 2.1 Con la LPGA è stata introdotta una procedura d'opposizione. L'art. 52 LPGA prevede che le decisioni possono essere impugnate entro trenta giorni facendo opposizione presso il servizio che le ha notificate; fanno eccezione le decisioni processuali e pregiudiziali; le decisioni su opposizione vanno pronunciate entro un termine adeguato, sono motivate e contengono un avvertimento relativo ai rimedi giuridici; la procedura d'opposizione è gratuita; di regola non sono accordate ripetibili. Se non è inoltrata alcuna opposizione contro una decisione dell'amministrazione, quest'ultima passa in giudicato (art. 54 cpv. 1 lett. a LPGA). Il giudice delle assicurazioni sociali non può quindi esaminare le decisioni che non hanno fatto l'oggetto di un'opposizione tempestiva (UELI KIESER, Kommentar zum Bundesgesetz über den Allgemeinen Teil des Sozialversicherungsrechts vom 6. Oktober 2000, Zurigo, 2009, ad art. 52, n. 26). 2.2 Secondo l'art. 10 cpv. 1 dell'ordinanza sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali dell'11 settembre 2002 (OPGA, RS 830.11), l'opposizione deve contenere una conclusione e una motivazione. L'opposizione scritta deve portare la firma dell'opponente o del suo patrocinatore (cpv. 4 prima frase OPGA). L'art. 10 cpv. 5 OPGA precisa che se l'opposizione non soddisfa ai requisiti di cui al cpv. 1 o se manca la firma, l'assicuratore assegna un congruo termine per rimediarvi, con la comminatoria che in caso contrario non si entrerà nel merito (cfr., nello stesso senso, l'art. 52 cpv. 3 PA). 2.3 I termini stabiliti dalla legge sono perentori e non possono essere prorogati (art. 40 LPGA). Se il termine è computato in giorni o in mesi, Pagina 4

C-7913/2009 inizia a decorrere il giorno dopo la notificazione. Se l'ultimo giorno del termine è un sabato, una domenica o un giorno festivo del Cantone in cui ha domicilio o sede la parte o il suo rappresentante, il termine scade il primo giorno feriale seguente (art. 38 cpv. 1 e 3 LPGA). I termini stabiliti dalla legge o dall'autorità in giorni o in mesi non decorrono durante le ferie giudiziarie (art. 38 cpv. 4 LPGA). Le richieste scritte devono essere consegnate all'assicuratore oppure, a lui indirizzate, a un ufficio postale svizzero o a una rappresentanza diplomatica o consolare svizzera al più tardi l'ultimo giorno del termine (art. 39 cpv. 1 LPGA). 3. 3.1 Nella fattispecie, la parte ricorrente non ha dato seguito nel termine impartito alla diffida del 26 ottobre 2009, che la invitava a firmare l'opposizione, e pertanto la CSC non è entrata nel merito dell'opposizione. L'amministrazione, nella sua risposta, osserva che un termine di tre settimane era adeguato all'obbiettivo richiesto con la diffida del 26 ottobre 2009 e sarebbe dunque conforme a quanto disposto dall'art. 10 cpv. 5 OPGA. 3.2 In realtà, occorre evidenziare che la notifica della diffida del 26 ottobre 2009, come pure quella degli altri atti amministrativi, era chiaramente difettosa, in quanto inviata alla sede di Losanna del Patronato INCA. Infatti, il rappresentante dell'opponente era ed è il Patronato INCA di Rutherford e non il Patronato INCA di Losanna. Quest'ultimo ha trasmesso la diffida del 26 ottobre 2009 al Patronato competente negli Stati Uniti, il che di tutta evidenza, ha richiesto diverso tempo, da cui il ritardo nella presentazione dell'opposizione firmata. Ora, giusta l'art. 11 cpv. 3 PA, fintanto che la parte non revochi la procura, l'autorità comunica con il rappresentante. Inoltre, secondo l'art. 38 PA, una notificazione difettosa non può cagionare alle parti alcun pregiudizio. Alla luce di queste circostanze, atteso che la notifica era difettosa, non si può imputare all'opponente di aver omesso di adempiere alle sue incombenze entro il termine assegnato. Il rappresentante di A._______ avrebbe dovuto disporre del termine impartito per poter rispondere all'amministrazione ed adempiere alle incombenze richieste (cfr. in questo senso la sentenza I 565/02 del Pagina 5

C-7913/2009 Tribunale federale delle assicurazioni del 6 maggio 2003 consid. 3.1 e referenze menzionate). L'interessato, tramite il suo regolare rappresentante, ha adempiuto ai suoi obblighi non appena è venuto a conoscenza – il 28 novembre 2009 – della lettera/diffida dell'amministrazione del 26 ottobre 2006. Il plico, con la documentazione annessa, è stato ricevuto dall'amministrazione il 7 dicembre 2009 (doc. 35, 36) con data di spedizione da un ufficio postale degli Stati Uniti, Air Mail, per quel che si può leggere, 30 novembre 2009 (doc. 36). Viste le circostanze sopra esposte, è da ritenere che l'opposizione del 30 novembre 2009 è tempestiva. Di conseguenza, il ricorso deve essere accolto e la decisione su opposizione annullata. L'incarto è trasmesso alla CSC, affinché emani una nuova decisione su opposizione. 4. 4.1 Visto l'esito del ricorso, non si prelevano spese processuali. 4.2 In base all'art. 64 PA, l'autorità di ricorso, se ammette il ricorso in tutto o in parte, può assegnare al ricorrente un'indennità per le spese indispensabili e relativamente elevate che ha sopportato. Nel caso in esame, vista la memoria di ricorso, si giustifica riconoscere alla parte ricorrente un'indennità per spese ripetibili di Fr. 300.-, da porre a carico della CSC. Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia: 1. Il ricorso è accolto e la decisione su opposizione del 2 dicembre 2009 annullata. 2. Gli atti sono rinviati alla Cassa svizzera di compensazione perché entri nel merito dell'opposizione. Pagina 6

C-7913/2009 3. Non si prelevano spese processuali. 4. Alla parte ricorrente viene riconosciuta un'indennità per spese ripetibili di Fr. 300.-, la quale è posta a carico della Cassa svizzera di compensazione. 5. Comunicazione a: - rappresentante ricorrente (raccomandata A/R) - autorità inferiore (n. di rif. ) - Patronato INCA, Rue St. Roch 40, Losanna (per conoscenza) - Ufficio federale delle assicurazioni sociali, Berna Il presidente del collegio: Il cancelliere: Francesco Parrino Dario Croci Torti Rimedi giuridici: Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro un termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 e segg., 90 e segg. e 100 della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 [LTF, RS 173.110]). Gli atti scritti devono contenere le conclusioni, i motivi e l’indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati. La decisione impugnata e – se in possesso della parte ricorrente – i documenti indicati come mezzi di prova devono essere allegati (art. 42 LTF). Data di spedizione: Pagina 7

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