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Bundesverwaltungsgericht 24.08.2009 C-782/2008

24 août 2009·Italiano·CH·CH_BVGE·PDF·3,941 mots·~20 min·3

Résumé

Assicurazione per l'invalidità (AI) | Assicurazione-invalidità (decisione del 7 gennaio ...

Texte intégral

Corte II I C-782/2008 {T 0/2} Sentenza d e l 2 4 agosto 2009 Giudici: Francesco Parrino (presidente del collegio), Elena Avenati-Carpani, Franziska Schneider; Cancelliere: Dario Croci Torti A._______, rappresentato dal Patronato INAS, Waisenhausplatz 28, 3011 Berna, ricorrente, contro Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli assicurati residenti all'estero UAIE, avenue Edmond-Vaucher 18, casella postale 3100, 1211 Ginevra 2, autorità inferiore. Assicurazione invalidità (decisione del 7 gennaio 2008). Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Composizione Parti Oggetto

C-782/2008 Fatti: A. A._______, cittadino italiano, nato il , ha lavorato in Svizzera dal 1964 al 1972, solvendo regolari contributi all'assicurazione svizzera per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (AVS/AI), durante tale periodo. Dopo il rimpatrio, ha continuato ad esercitare un'attività lucrativa come carpentiere, per diversi periodi, da ultimo dal luglio 2003, a partire da quando ha lavorato per 4 ore al giorno, 20 alla settimana (doc. 10-12). B. In data 28 settembre 2006, A._______ ha formulato una domanda volta al conseguimento di una rendita dell'assicurazione svizzera per l'invalidità (doc. 1, 4). Il richiedente è stato visitato il 23 novembre 2006 presso i servizi medici dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) di Udine, ove il sanitario incaricato ha evidenziato, in sostanza, la diagnosi di cardiopatia ipertensiva con flutter atriale cronico mal controllato da terapia, probabile scarsa compliance, lieve insufficienza aortica, obesità ed ha posto un tasso d'invalidità del 70% nel suo ultimo lavoro (doc. 13). Non sono stati esibiti documenti oggettivi. C. Nel suo rapporto del 3 ottobre 2007, il Dott. Lehmann, medico dell'Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli assicurati residenti all'estero (UAIE), dopo aver ripreso la diagnosi sopra riferita ed analizzato il caso sotto il profilo delle malattie di lunga durata, ha affermato che l'interessato potrebbe svolgere il suo precedente lavoro, come prima in modo anche completo, oppure attività di ripiego in misura completa (doc. 15). Con progetto di decisione del 16 ottobre 2007, l'UAIE ha disposto la reiezione della domanda di rendita per carenza d'invalidità di livello pensionabile. L'interpellato non ha preso posizione in merito a tale progetto (doc. 17). Mediante decisione del 7 gennaio 2008, l'UAIE ha pertanto respinto la domanda di rendita (doc. 18). Pagina 2

C-782/2008 D. Con il ricorso depositato il 28 gennaio 2008 e completato il 20 febbraio seguente, A._______, rappresentato dal patronato INAS di Berna, chiede l'annullamento del summenzionato provvedimento amministrativo e, di conseguenza, il riconoscimento del suo diritto a prestazioni assicurative. A suffragio delle sue conclusioni produce: le lettere di dimissione ospedaliera concernenti le degenze dal 12 al 30 luglio 2004 per ischemia cerebellare e cerebrale ed infezione sistemica da streptococco bovis con possibile endocardite batterica, infezione batterica da streptococco bovis, dal 7 all'11 marzo 2005 per scompenso cardiaco, flutter atriale, insufficienza mitralica, insufficienza atriale, poliposi del colon; un referto di visita di controllo ambulatoriale del 13 agosto 2004 per problemi di retticolite; i risultati di una biopsia di frustolo rettale del 9 agosto 2004; la cartella concernente il ricovero dal 13 al 16 novembre 2007 per severa insufficienza valvolare mitralica con versamento pleurico basale destro, in paziente con passato di pregressa ischemia cerebellare nel luglio 2004 e scompenso cardiaco nel marzo 2005; la cartella clinica relativa al ricovero del febbraio 2008 per severa insufficienza mitralica. E. Ricevuta l'impugnativa, l'UAIE ha sottoposto gli atti al Dott. Lehmann, il quale, nelle sue relazioni del 13 maggio 2008 e del 19 giugno successivo (doc. 20 e 22), ha proposto di ammettere un'incapacità al lavoro completa da luglio 2007, mentre almeno fino a quella data, l'interessato avrebbe potuto svolgere il suo lavoro in misura non rilevante per il diritto a prestazioni (60% almeno di capacità al lavoro). Nelle sue osservazioni ricorsuali del 23 giugno 2008, l'UAIE ha proposto di respingere il ricorso, in quanto, almeno fino alla data dell'impugnata decisione, non esisterebbe alcun diritto a prestazioni AI. L'UAIE chiede che gli atti gli siano comunque ritrasmessi perché esamini il diritto a prestazioni dopo la data dell'impugnata decisione. Da parte sua il ricorrente non ha esercitato il suo diritto di replica nel termine impartito. F. Con decisione incidentale dell'11 settembre 2008, il TAF ha invitato la parte ricorrente a voler versare un anticipo di Fr. 300.-, corrispondente alle presunte spese processuali. Detto anticipo è stato regolarmente versato in misura di Fr. 288.-, il 9 ottobre 2008. Pagina 3

C-782/2008 Diritto: 1. Riservate le eccezioni di cui all'art. 32 della legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale (LTAF, RS 173.32), il Tribunale amministrativo federale giudica, in virtù dell'art. 31 LTAF, i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 della legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA, RS 172.021) emanate dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF. In particolare, le decisioni rese dall'Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli assicurati residenti all'estero (UAIE) concernenti l'assicurazione per l'invalidità possono essere portate innanzi al TAF conformemente all'art. 69 cpv. 1 lett. b della legge federale del 19 giugno 1959 sull'assicurazione per l'invalidità (LAI, RS 831.20). 2. 2.1 In virtù dell'art. 3 lett. dbis PA la procedura in materia di assicurazioni sociali non è disciplinata dalla PA nella misura in cui è applicabile la legge federale del 6 ottobre 2000 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA, RS 830.1). Giusta l'art. 1 LAI le disposizioni della LPGA sono applicabili all'assicurazione per l'invalidità (art. 1a-26bis e 28-70), sempre che la presente legge non preveda espressamente una deroga. 2.2 Secondo l'art. 59 LPGA ha diritto di ricorrere chiunque è toccato dalla decisione o dalla decisione su opposizione ed ha un interesse degno di protezione al suo annullamento o alla sua modificazione. Queste condizioni sono adempiute nella specie. 2.3 Il ricorso è tempestivo e rispetta i requisiti minimi prescritti dalla legge (art. 60 LPGA e 52 PA). L'interessato ha versato l'anticipo corrispondente alle presunte spese processuali, entro il termine impartito. Il gravame è dunque ricevibile, nulla ostando all'esame del merito dello stesso. 3. 3.1 Il 1° giugno 2002 sono entrati in vigore l'Accordo tra la Confederazione svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i suoi Stati membri, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone del 21 giugno 1999 (ALC, RS 0.142.112.681) ed il correlato Allegato II che Pagina 4

C-782/2008 regola il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale nonché il Regolamento (CEE) n° 1408/71 del Consiglio del 14 giugno 1971 relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità (RS 0.831.109.268.1) come pure il corrispondente Regolamento di applicazione (Regolamento CEE n° 574/72 del Consiglio del 21 marzo 1972 relativo all'applicazione del Regolamento n° 1408/71, RS 0.831.109.268.11). Si tratta di una normativa che si applica a tutte le rendite il cui diritto sorge a far data dal 1° giugno 2002 o successivamente e che sancisce il principio della parità di trattamento tra cittadini che risiedono in uno Stato membro della Comunità europea ed i cittadini svizzeri (art. 3 e 6 del Regolamento CEE n° 1408/71). 3.2 Giusta l'art. 20 ALC, salvo disposizione contraria contenuta nell'allegato II, gli accordi bilaterali tra la Svizzera e gli Stati membri della Comunità europea in materia di sicurezza sociale vengono sospesi a decorrere dall'entrata in vigore del presente Accordo qualora il medesimo campo sia disciplinato da quest'ultimo. Nella misura in cui l'Accordo, in particolare l'Allegato II che regola il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale (art. 8 ALC), non prevede disposizioni contrarie, l'organizzazione della procedura come pure l'esame delle condizioni di ottenimento di una rendita di invalidità svizzera sono regolate dal diritto interno svizzero (DTF 130 V 257 consid. 2.4). 3.3 L'art. 80a LAI sancisce espressamente l'applicabilità nella presente procedura, trattandosi di un cittadino che risiede nell'Unione europea, dell'ALC e dei Regolamenti (CEE) n° 1408/71 del Consiglio del 14 giugno 1971 e (CEE) n° 574/72 del Consiglio del 21 marzo 1972 relativo all'applicazione del Regolamento n° 1408/71. 4. Relativamente al diritto applicabile, deve essere ancora precisato che, a partire dal 1° gennaio 2008, la presente procedura è retta dalla LAI nel suo tenore modificato il 6 ottobre 2006 (V revisione), ritenuto tuttavia il principio secondo il quale le norme applicabili sono quelle in vigore al momento in cui dei fatti giuridicamente rilevanti si sono verificati (ATF 130 V 445 consid. 1.2). Ne consegue che, il diritto alla rendita si esamina fino al 31 dicembre 2007 alla luce delle precedenti norme e, a partire da quella data, secondo le nuove disposizioni. Pagina 5

C-782/2008 5. Il ricorrente ha presentato la domanda di rendita il 28 settembre 2006. In deroga all'art. 24 LPGA, l'art. 48 cpv. 2 LAI (nel suo tenore in vigore fino al 31 dicembre 2007) precisa che, se l'assicurato si annuncia più di dodici mesi dopo la nascita del diritto, le prestazioni possono essere assegnate soltanto per i 12 mesi precedenti la richiesta. In concreto, lo scrivente Tribunale amministrativo federale può quindi limitarsi ad esaminare se il ricorrente avesse diritto ad una rendita il 28 settembre 2005 (ossia 12 mesi precedenti la presentazione della domanda), oppure se un diritto alla rendita sia sorto tra tale data ed il 7 gennaio 2008, data dell'impugnata decisione. Il giudice delle assicurazioni sociali analizza, infatti, la legalità della decisione impugnata, in generale, secondo lo stato di fatto esistente al momento in cui la decisione in lite è stata resa (DTF 130 V 445 consid. 1.2 e 1.2.1). 6. Per avere diritto ad una rendita dell'assicurazione invalidità svizzera, un cittadino italiano deve adempiere cumulativamente le seguenti condizioni: essere invalido ai sensi della legge svizzera ed aver versato contributi all'AVS/AI svizzera durante un anno intero almeno, rispettivamente 3 anni dal 1° gennaio 2008 (art. 36 cpv. 1 LAI). Il ricorrente ha versato contributi all'AVS/AI svizzera durante più di tre anni interi in totale e, pertanto, adempie la condizione della durata minima di contribuzione, alla quale la legge subordina l'erogazione di una rendita. Rimane ora da esaminare se sia invalido ai sensi di legge. 7. 7.1 In base all'art. 8 LPGA è considerata invalidità l'incapacità al guadagno totale o parziale presumibilmente permanente o di lunga durata. L'art. 4 LAI precisa che l'invalidità può essere conseguente ad infermità congenita, malattia o infortunio; il cpv. 2 della stessa norma stabilisce che l'invalidità è considerata insorgere quando, per natura e gravità, motiva il diritto alla singola prestazione. 7.2 L'assicurato ha diritto ad una rendita intera se è invalido per almeno il 70%, a tre quarti di rendita se è invalido per almeno il 60%, ad una mezza rendita se è invalido per almeno la metà e ad un quarto di rendita se è invalido per almeno il 40% (art. 28 cpv. 1 LAI; art. 28 cpv. 2 LAI a partire dal 1° gennaio 2008). In seguito all'entrata in vigore dell'Accordo bilaterale, la limitazione prevista dall'art. 28 cpv. 1ter Pagina 6

C-782/2008 (art. 29 cpv. 4 a partire dal 1° gennaio 2008) LAI, secondo il quale le rendite per un grado d'invalidità inferiore al 50% sono versate solo ad assicurati che sono domiciliati e dimorano abitualmente in Svizzera (art. 13 LPGA), non è più applicabile quando l'assicurato è cittadino dell'UE e vi risiede. 7.3 Il diritto alla rendita, secondo l'art. 29 cpv. 1 LAI, nasce, al più presto, nel momento in cui l'assicurato presenta un'incapacità permanente di guadagno pari almeno al 40% (lettera a), oppure quando egli è stato per un anno e senza notevoli interruzioni, incapace al lavoro per almeno il 40% in media (lettera b). La prima lettera si applica allorché lo stato di salute dell'assicurato si è stabilizzato; la seconda se lo stato di salute è labile, vale a dire suscettibile di evolvere verso un miglioramento od un peggioramento (DTF 121 V 264, 111 V 21 consid. 2b). A partire dal 1° gennaio 2008, l'art. 28 cpv. 1 LAI stabilisce che l'assicurato ha diritto ad una rendita alle seguenti condizioni: a. la sua capacità di guadagno o la sua capacità di svolgere le mansioni consuete non può essere ristabilita, mantenuta o migliorata mediante provvedimenti d'integrazione ragionevolmente esigibili; b. ha avuto un'incapacità di lavoro (art. 6 LPGA) almeno del 40% in media durante un anno senza notevole interruzione; e c. al termine di questo anno è invalido almeno al 40%. 7.4 Per incapacità al lavoro s'intende qualsiasi incapacità, totale o parziale, derivante da un danno alla salute fisica, mentale o psichica di compiere un lavoro ragionevolmente esigibile nella professione o nel campo di attività abituale. In caso d'incapacità al lavoro di lunga durata possono essere prese in considerazione anche le mansioni esigibili in un'altra professione o campo d'attività (art. 6 LPGA). L'incapacità al guadagno è definita all'art. 7 LPGA e consiste nella perdita, totale o parziale, della possibilità di guadagno sul mercato del lavoro equilibrato che entra in considerazione, provocata da un danno alla salute fisica, mentale o psichica e che perdura dopo aver sottoposto l'assicurato alle cure ed alle misure d'integrazione ragionevolmente esigibili. Per valutare la presenza di un'incapacità al guadagno sono considerate esclusivamente le conseguenze del danno alla salute; inoltre, sussiste un'incapacità al guadagno soltanto se essa non è obbiettivamente superabile (art. 7 cpv. 2 LPGA nel suo nuovo tenore dal 1° gennaio 2008). Pagina 7

C-782/2008 8. 8.1 Dopo il rimpatrio, l'interessato ha ancora lavorato. Dal luglio 2003, il nominato era attivo come carpentiere per una ditta della sua zona, per la quale già aveva svolto un'attività a tempo pieno durante gli anni precedenti, in ragione di 4 ore giornaliere (20 ore settimanali). Non è dato sapere, con certezza, per quali motivi egli abbia optato, con nuovo contratto, da luglio 2003, per un'attività al 50% (doc. 11, 12). Secondo il registro di certificazione di malattia (doc. 10), le sue assenze dal lavoro sono incominciate, in modo sensibile, solo a partire dal 12 luglio 2004 e si sono protratte fino al 24 settembre dello stesso anno. Risultano poi anche inabilità al lavoro dal 7 al 25 marzo e dal 6 al 24 giugno, dal 4 al 29 luglio 2005, dal 13 al 17 febbraio, dal 29 maggio al 3 giugno, dal 30 agosto al 6 settembre, dall'11 al 15 settembre, dal 3 al 6 ottobre, dal 19 al 29 dicembre 2006 e dal 20 al 26 febbraio 2007. Queste assenze da imputare a malattie, pur frequenti, non attingono il livello del 40% su di un anno senza notevole interruzione. 8.2 La nozione d'invalidità di cui all'art. 4 LAI e 8 LPGA è di carattere giuridico economico, non medico (DTF 116 V 249 consid. 1b; 110 V 275, 105 V 207). In base all'art. 16 LPGA, applicabile per il rinvio dell'art. 28 cpv. 2 LAI (art. 28a cpv. 1 a partire dal 1° gennaio 2008), per valutare il grado d'invalidità, il reddito che l'assicurato potrebbe conseguire esercitando l'attività ragionevolmente esigibile da lui dopo la cura medica e l'eventuale esecuzione di provvedimenti d'integrazione (reddito da invalido), tenuto conto di una situazione equilibrata del mercato del lavoro, è confrontato con il reddito che egli avrebbe potuto ottenere se non fosse diventato invalido (reddito da valido). In altri termini l'assicurazione svizzera per l'invalidità risarcisce soltanto la perdita economica che deriva da un danno alla salute fisica o psichica dovuto a malattia o infortunio, non la malattia o la conseguente incapacità lavorativa (metodo generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30, 104 V 136; Pratique VSI 2000 p. 84). 8.3 In carenza di documentazione economica, la documentazione medica costituisce un importante elemento di giudizio per determinare quali lavori siano ancora esigibili dall'assicurato, ma non spetta al medico graduare il tasso d'invalidità dell'assicurato (DTF 114 V 314, 105 V 158). Infatti, per costante giurisprudenza le certificazioni mediche possono costituire importanti elementi d'apprezzamento del Pagina 8

C-782/2008 danno invalidante, allorché permettono di valutare l'incapacità lavorativa e di guadagno dell'interessato in un'attività da lui ragionevolmente esigibile (DTF 115 V 134 consid. 2, 114 V 314 consid. 3c). 8.4 Inoltre, perché un rapporto medico abbia valore probatorio è determinante che esso valuti ed esamini in maniera completa i punti litigiosi, si fondi su degli esami approfonditi, prenda conto di tutte le affezioni di cui si lamenta l'assicurato, sia stabilito in piena conoscenza dei suoi antecedenti (anamnesi) e sia chiaro nell'esposizione delle correlazioni mediche o nell'apprezzamento della situazione medica; le conclusioni dell'esperto devono inoltre essere motivate (DTF 125 V 352, 122 V 160). 9. 9.1 Nel caso in esame, in sede d'istruttoria, è stata evidenziata la diagnosi di cardiopatia ipertensiva con flutter atriale cronico mal controllato da terapia, probabile scarsa compliance, obesità, insufficienza mitro-aortica (cfr. perizia medica dettagliata del 23 novembre 2006, E 213, doc. 13). È solamente con il ricorso che vengono documentati eventi morbosi avvenuti nel 2004 e 2005, sebbene nell'E 213 fossero appena accennati nell'anamnesi. Dal 12 al 30 luglio 2004, il nominato è stato ricoverato per una ischemia cerebellare e cerebrale ed infezione sistemica da streptococco bovis con sospetta endocardite batterica, dal 7 all'11 marzo 2005 per scompenso cardiaco. Nel novembre 2007, è insorta una severa insufficienza valvolare mitralica con versamento basale pleurico a destra (cfr. documentazione esibita in sede di ricorso). Infine, viene segnalata nel febbraio 2008, di nuovo, una severa insufficienza mitralica richiedente un ricovero ospedaliero. 9.2 Giova ricordare che le affezioni in oggetto debbono, dal profilo giuridico, essere esaminate alla luce dell'art. 29 cpv. 1 lett. b LAI (nella versione in vigore fino al 31 dicembre 2007). Trattasi, infatti, di malattie che, per costante giurisprudenza, sono da configurare non già di carattere permanente (cioè di natura consolidata o irreversibile), bensì patologico-labile, ossia suscettibili di migliorare o peggiorare. Ne discende che, in mancanza di uno stato di salute sufficientemente stabilizzato, è inapplicabile la prima lettera dell'art. 29 cpv. 1 LAI, per cui può entrare in considerazione solo la seconda lettera della citata Pagina 9

C-782/2008 norma legale, la quale prevede un termine d'attesa di un anno. Pertanto, il ricorrente potrebbe pretendere una rendita dell'assicurazione svizzera per l'invalidità solo a partire dal momento in cui ha subito, senza interruzione notevole, un'incapacità lavorativa media del 40% almeno durante un anno. 10. 10.1 Per quanto concerne le conseguenze invalidanti delle menzionate affezioni, il medico dell'INPS (perizia del 23 novembre 2006) pone un tasso d'invalidità del 70% pur precisando che l'assicurato è in grado di svolgere un'attività adeguata alle sue condizioni di salute, ossia un lavoro leggero (cifre 9, 11). Dal canto suo, il Dott. Lehmann, dell'UAIE, ritiene che l'interessato, almeno fino a giugno 2007 (presunta cessazione dell'attività lucrativa) avrebbe potuto continuare il suo precedente lavoro di carpentiere, anche in misura del 100%, o, in ogni caso, superiore al 60%. A lui sarebbe stata proponibile anche ogni altra attività confacente alle sue attitudini. 10.2 Ora, fino alla data dell'impugnata decisione, la documentazione medica appariva molto succinta. Esisteva infatti solo l'E 213, peraltro quasi silente sulle patologie presenti nel 2004/2005. Con il ricorso, l'insorgente ha prodotto una documentazione medica che ha permesso al sanitario dell'UAIE di motivare la sua presa di posizione. Le cartelle cliniche contengono infatti quegli esami oggettivi necessari per pronunciarsi con affidabilità sulla gravità delle malattie e sulle conseguenze di queste sulla capacità di lavoro dell'assicurato. Ora, il paziente si è ben ripreso dall'episodio di ischemia cerebrale e cerebellare del luglio 2004. Dal registro delle assenze (doc. 10), come già rilevato al consid. 8, tutto sommato, tale evento morboso ha richiesto un periodo di riabilitazione relativamente corto ed il nominato ha ripreso il suo lavoro il 24 settembre 2004. Si tratta quindi di un episodio patologico passeggero, anche se non banale. Nel marzo 2005 ha accusato uno scompenso cardiaco, ma anche in questo caso, la sua assenza dal lavoro è stata breve (7-25 marzo). Dato che il questionario per il datore di lavoro è stato redatto nell'aprile/maggio 2007 e le assenze dal lavoro non sono d'importanza determinante per il diritto a prestazioni, si può presumere che, almeno fino a fine maggio 2007, l'interessato non ha più avuto problemi di salute. La situazione peggiora nettamente a partire dal 13 novembre 2007, data del ricovero ospedaliero per insufficienza mitralica di grado severo e Pagina 10

C-782/2008 ciò si deduce dalla lettera di dimissione ospedaliera prodotta con il ricorso. A questo proposito bisogna precisare che il riferimento a luglio 2007 menzionato dal Dott. Lehmann (episodio di endocardite), per situare la data di cessazione dell'attività, non trova riscontro negli atti. Ora, come lo rileva il Dott. Lehmann, l'assicurato lavorava in misura del 50% già dal 2003 non per documentate ragioni di salute, ma per verosimile libera scelta. Pertanto, un lavoro uguale, in misura non necessariamente del 100%, ma in ogni caso superiore al 60% sarebbe stato esigibile fino a maggio 2007. Dall'incarto non è deducibile la data esatta di cessazione dell'attività, ma questa può essere situata, al più presto, a maggio 2007 (data presumibile del questionario del datore di lavoro). 10.3 Posto questo stato di fatto, anche nell'ipotesi in cui si dovesse ammettere l'esistenza di un'invalidità di livello pensionabile a partire da maggio 2007, la richiesta di prestazioni dovrebbe essere respinta, poiché, trattandosi di malattie di tipo labile (cfr. consid. 9.2), allo scadere del periodo di attesa di un anno, ossia il 1° maggio 2008, la decisione in lite, che limita nel tempo il periodo di cognizione giudiziaria di questo collegio giudicante (cfr. consid. 5), era già stata presa. In queste circostanze, il ricorso deve essere respinto e l'impugnata decisione confermata. 11. Con il ricorso, oltre a documentazione medica riguardante gli anni 2004/2005, l'interessato ha prodotto altri referti che attestano un indubbio peggioramento delle sue condizioni di salute. Nell'ottobre/novembre 2007 è insorta una severa insufficienza mitralica, forma morbosa che si è ripetuta a febbraio 2008. Il Dott. Lehmann, nel suo rapporto del 19 giugno 2008, alla luce di tali circostanze, ha ammesso un aggravamento giustificante la cessazione dell'attività lucrativa e l'amministrazione, nelle sue osservazioni del 23 giugno 2008, ha proposto di considerare il ricorso quale nuova domanda di rendita AI. A questa proposta si deve prestare adesione e gli atti sono dunque trasmessi all'UAIE perché consideri il gravame, depositato il 28 gennaio 2008, quale nuova domanda di prestazioni. Pagina 11

C-782/2008 12. 12.1 Le spese processuali, ammontanti a Fr. 300.-, sono poste a carico del ricorrente e vengono parzialmente compensate con l'anticipo già versato di Fr. 288.-. A._______ deve alla cassa di questo Tribunale la somma rimanente di Fr. 12.-. 12.2 Visto l'esito del ricorso, non vengono riconosciute indennità per spese ripetibili. Per quel che concerne l'UAIE, le autorità federali non hanno diritto ad un'indennità a titolo di ripetibili (art. 7 cpv. 3 del regolamento del 21 febbraio 2008 sulla tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale [TS-TAF, RS 173.320.2]). Pagina 12

C-782/2008 Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia: 1. Il ricorso è respinto. 2. Gli atti vengono rinviati all'UAIE intimato perché proceda ai sensi del considerando 11. 3. Le spese processuali, di Fr. 300.-, sono poste a carico del ricorrente. Esse sono parzialmente computate con l'anticipo spese di Fr. 288.-. Il ricorrente deve a questo Tribunale la somma rimanente di Fr. 12.-. 4. Non vengono assegnate indennità per spese ripetibili. 5. Comunicazione a: - rappresentante del ricorrente (atto giudiziario) - autorità inferiore (n. di rif. AI ) - Ufficio federale delle assicurazioni sociali, Berna Il presidente del collegio: Il cancelliere: Francesco Parrino Dario Croci Torti Rimedi giuridici: Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro un termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 e segg., 90 e segg. e 100 della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 [LTF, RS 173.110]). Gli atti scritti devono contenere le Pagina 13

C-782/2008 conclusioni, i motivi e l’indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati. La decisione impugnata e – se in possesso della parte ricorrente – i documenti indicati come mezzi di prova devono essere allegati (art. 42 LTF). Data di spedizione: Pagina 14

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