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Bundesverwaltungsgericht 12.04.2007 C-7560/2006

12 avril 2007·Italiano·CH·CH_BVGE·PDF·820 mots·~4 min·2

Résumé

Assicurazione per l'invalidità (altro) | prestazioni dell'assicurazione invalidità

Texte intégral

Corte III C-7560/2006 {T 0/2} Sentenza del 12 aprile 2007 Composizione: Giudici Parrino, Frölicher e Avenati-Carpani; Cancelliere Croci Torti. A._______, ricorrente, contro U._______, autorità inferiore concernente prestazioni dell'assicurazione invalidità. Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal

2 Ritenuto in fatto considerando in diritto che: A._______, cittadina italiana, nata il 13 gennaio 1947, ha formulato in data 19 ottobre 2005, una domanda volta al conseguimento di una rendita dell'assicurazione svizzera per l'invalidità; a due riprese, ma senza esito positivo, l'Ufficio AI per gli assicurati residenti all'estero (UAIE) ha invitato la richiedente a voler far compilare diversi formulari ed esibire alcune attestazioni di pubblici uffici locali; una diffida è stata inviata il 3 agosto 2006, ove si invitava l'interessata a voler spedire quanto richiesto entro 30 giorni, mediante decisione del 20 novembre 2006, l'UAIE ha comunicato alla richiedente che la sua domanda non sarebbe stata esaminata per carenza di collaborazione; con tempestivo gravame del 10 dicembre 2006, depositato alla posta il 13 dicembre successivo, A._______ fa presente di aver inviato la documentazione richiesta il 2 settembre 2006, plico che è stato ricevuto dall'amministrazione, in base alla ricevuta postale di ritorno, l'11 settembre successivo; preso atto del ricorso d'A._______, l'UAIE, nelle sue osservazioni ricorsuali del 12 marzo 2007, ha riconosciuto che all'insorgente non può essere rimproverato alcun difetto evidente di collaborazione, atteso che quanto richiesto era stato tempestivamente inviato il 2 settembre 2006 e regolarmente ricevuto; l'UAIE propone dunque l'accoglimento del gravame, l'annullamento dell'impugnata decisione ed il rinvio degli atti perché possa entrare nel merito della domanda di rendita AI; con ordinanza del 16 marzo 2007, la scrivente autorità ha comunicato all'insorgente la composizione del collegio giudicante e le ha trasmesso per conoscenza la risposta dell'UAIE del 12 marzo 2007; i ricorsi pendenti presso le Commissioni federali di ricorso o d'arbitrato o presso i servizi di ricorso dei dipartimenti il 1° gennaio 2007 sono trattati dal Tribunale amministrativo federale nella misura in cui è competente; è applicabile il nuovo diritto di procedura (cfr. art. 53 cpv. 2 Legge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005 [LTAF, RS 173.32]); in virtù dell'art. 31 LTAF, questo tribunale giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 della Legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021) emanate dalle autorità menzionate agli art. 33 e 34 LTAF, riservate le eccezioni di cui all'art. 32; in particolare, le decisioni rese dall'Ufficio AI per gli assicurati residenti all'estero (UAI) concernenti l'assicurazione per l'invalidità possono essere portate innanzi al TAF conformemente all'art. 69 cpv. 1 lett. b della Legge federale su l'assicurazione per l'invalidità del 19 giugno

3 1959 (LAI, RS 831.20); ai sensi dell'art. 48 cpv. 1 PA, ha diritto di ricorrere chi ha partecipato al procedimento dinanzi all'autorità inferiore o è stato privato della possibilità di farlo, è particolarmente toccato dalla decisione impugnata ed ha un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modificazione della stessa; queste condizioni sono adempiute nella specie; il ricorso è stato introdotto nei termini e nella forma prescritti dalla legge (art. 52 PA e 60 della Legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali del 6 ottobre 2000 [LPGA, RS830.1]), è pertanto necessario entrare nel merito; ora, vista la proposta formulata dall'amministrazione, volta ad accogliere il gravame e rinviare l'inserto di causa perché entri nel merito della domanda di rendita AI, il ricorso deve essere integralmente accolto e gli atti rinviati all'autorità inferiore; non si percepiscono spese; Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia: 1. Il ricorso è accolto e la decisione impugnata del 20 novembre 2006 annullata. 2. Gli atti sono rinviati all'Ufficio AI per gli assicurati residenti all'estero perché entri nel merito della domanda di prestazioni dell'assicurazione svizzera per l'invalidità. 3. Non si prelevano spese. 4. Comunicazione: - alla ricorrente (raccomandata AR) - all'autorità inferiore (n. di rif. ; raccomandata) - all'Ufficio federale delle assicurazioni sociali, Berna (raccomandata)

4 Rimedi di diritto Questa sentenza può essere impugnata entro 30 giorni dalla notifica innanzi al Tribunale federale svizzero, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna (cfr. art. 42, 48, 100 della legge federale del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale, LTF, RS 173.110). In applicazione dell'Accordo fra la Svizzera e la Comunità europea ed i suoi stati membri sulla libera circolazione delle persone del 21 giugno 1999, dell'allegato II e del Regolamento (CEE) 1408/71, il ricorso può essere depositato nel termine di 30 giorni presso un ufficio postale del Paese di domicilio dell'assicurato o presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale locale. Il Giudice: Il Cancelliere: Francesco Parrino Dario Croci Torti Data di spedizione:

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