Skip to content

Bundesverwaltungsgericht 12.03.2008 C-7550/2006

12 mars 2008·Italiano·CH·CH_BVGE·PDF·2,073 mots·~10 min·2

Résumé

Affiliazione obbligatoria all'istituto collettore | Previdenza professionale (decisione del 1° dicembr...

Texte intégral

Corte II I C-7550/2006 {T 0/2} Sentenza d e l 1 2 marzo 2008 Giudici Francesco Parrino (presidente del collegio), Franziska Schneider, Michael Peterli, cancelliere Dario Croci Torti. A._______ SAGL, ricorrente, contro Fondazione istituto collettore LPP, via Cantonale 18, casella postale 224, 6928 Manno controparte, Previdenza professionale (decisione del 1° dicembre 2006). Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Composizione Parti Oggetto

C-7550/2006 Fatti: A. La società a garanzia limitata A._______, di cui X. è socio e gerente, è stata iscritta al Registro di commercio il e ha per scopo, tra gli altri, il commercio al minuto ed all'ingrosso di ..., ecc., nonché la realizzazione di ...., compreso il .... Nel mese di aprile 2006, la A._______ Sagl ha aperto un esercizio di ... ed ha assunto una dipendente (cfr. questionario per l'affiliazione delle persone giuridiche sottoscritto il 12 aprile 2006). Rispondendo ad una richiesta della Fondazione istituto collettore LPP, il datore di lavoro ha precisato di non essere affiliato ad un istituto di previdenza poiché il salone era ancora in fase di allestimento (cfr. lettera del 2 maggio 2006). B. Con lettera raccomandata del 2 novembre 2006, la Fondazione istituto collettore LPP, su segnalazione della competente Cassa di compensazione AVS, ha constatato che la A._______ Sagl non era affiliata a un istituto di previdenza in qualità di datore di lavoro. Risultava infatti dalla dichiarazione dei salari alla Cassa di compensazione che A._______ Sagl aveva impiegato una persona come salariata dall'11 aprile al 31 ottobre 2006 per un compenso di Fr. 12'420.-. La Fondazione ha pertanto invitato la società a garanzia limitata ad affiliarsi a un istituto di previdenza con la comminatoria che, nel caso contrario, l'avrebbe affiliata d'ufficio con susseguenti spese amministrative a suo carico. Alla società veniva impartito un termine scadente il 23 novembre 2006 per rispondere. Con lettera del 28 novembre 2006, la A._______ Sagl ha informato la Fondazione che effettivamente aveva impiegato una persona la quale però aveva subito un infortunio il 4 agosto 2006. Il 28 agosto il datore di lavoro ha disdetto il contratto per fine ottobre 2006. Vengono allegati i documenti relativi alla dichiarazione di sinistro all'attenzione della SUVA. Dando seguito alla comminatoria del 2 novembre 2006, la Fondazione ha affiliato d'ufficio la A._______ Sagl, con decisione del 1° dicembre 2006, mettendo a suo carico la tassa di decisione di Fr. 825.-, maggiorata da un importo di Fr. 200.- per i costi amministrativi straordinari. Pagina 2

C-7550/2006 C. A._______ Sagl ha inoltrato un ricorso il 2 gennaio 2007 contro questa decisione chiedendo di essere esentata dal pagamento dalle spese amministrative. L'insorgente fa valere che la fiduciaria che si occupava delle questioni amministrative ha disdetto il mandato in data 27 settembre 2006 (produce una copia della lettera di disdetta) e che la mancata affiliazione è dovuta ad un disguido. L'interessata spiega inoltre di avere nel frattempo licenziato la sua dipendente. Tra l'altro, quest'ultima sarebbe stata assunta con un contratto di durata determinata limitato a 3 mesi con lo scopo di riprendere il salone di parrucchiere dopo questo periodo. Invitata a pronunciarsi sul gravame, la Fondazione ha proposto di respingere il ricorso ritenendo l'affiliazione d'ufficio giustificata. Inoltre, aggiunge l'insorgente, un evento previdenziale si è verificato il 4 agosto 2006 senza la dovuta copertura assicurativa. In sede di replica, il 9 maggio 2007, la ricorrente insiste nel ritenere che la mancata affiliazione d'ufficio era dovuta al cambiamento della fiduciaria e che vi è buona fede da parte sua. D. In data 23 maggio 2007 A._______ Sagl ha versato l'anticipo per le presunte spese processuali pari a Fr. 400.- che le era stato richiesto con decisione incidentale del 15 maggio 2007. Con ordinanza del 28 febbraio 2008 il Tribunale amministrativo federale ha comunicato alle parti la composizione del collegio giudicante. Entro il termine impartito non sono state presentate istanze di ricusa. Diritto: 1. In virtù dell'art. 31 della legge federale del 17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale [LTAF, RS 173.32]), questo tribunale giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 della legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA, RS 172.021) emanate dalle autorità menzionate agli art. 33 e 34 LTAF, riservate le eccezioni di cui all'art. 32 LTAF. In particolare, le decisioni rese dagli Istituti collettori concernenti la previdenza professionale Pagina 3

C-7550/2006 possono essere portate innanzi al TAF conformemente all'art. 33 lett. h LTAF. 2. 2.1 Secondo l'art. 48 PA ha diritto di ricorrere chi ha partecipato al procedimento dinanzi all'autorità inferiore (o è stato privato di farlo), è particolarmente toccato dalla decisione impugnata e ha un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modificazione della stessa. A._______ Sagl adempie nella fattispecie queste condizioni. 2.2 Il ricorso del 2 gennaio 2007 è tempestivo e rispetta i requisiti minimi prescritti dalla legge (art. 52 PA). Il gravame è dunque ricevibile, nulla ostando all'esame del merito dello stesso. 2.3 Il ricorrente può di principio fare valere la violazione del diritto federale, compreso l'eccesso o l'abuso del potere di apprezzamento, l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti e l'inadeguatezza della decisione (art. 49 PA). L'autorità di ricorso non è comunque vincolata dai motivi del gravame (art. 62 cpv. 4 PA). 3. Secondo l'art. 11 cpv. 1 della legge federale del 25 giugno 1982 sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (LPP, RS 831.40) il datore di lavoro che occupa lavoratori da assicurare obbligatoriamente deve essere affiliato a un istituto di previdenza iscritto nel registro della previdenza professionale. La Cassa di compensazione dell'AVS verifica se i datori di lavoro ad essa assoggettati sono affiliati a un istituto di previdenza registrato (cpv. 4). La Cassa di compensazione dell'AVS ingiunge al datore di lavoro che non ha dato seguito all'obbligo previsto nel capoverso 1 di affiliarsi entro due mesi a un istituto di previdenza registrato (cpv. 5). Se il datore di lavoro non si conforma all'ingiunzione entro il termine impartito, la Cassa di compensazione dell'AVS lo annuncia all'istituto collettore per l'affiliazione con effetto retroattivo (cpv. 6). L'istituto collettore e la Cassa di compensazione dell'AVS conteggiano al datore di lavoro moroso le spese amministrative che ha causato (cpv. 7). 4. Secondo l'art. 60 cpv. 1 e 2 lett. a LPP l'istituto collettore è un istituto di previdenza che è tenuto ad affiliare d'ufficio i datori di lavoro che non adempiono l'obbligo di affiliarsi a un istituto di previdenza. Pagina 4

C-7550/2006 5. Nella fattispecie, la Fondazione ha affiliato d'ufficio A._______ Sagl mettendo a suo carico le spese amministrative causate da questa operazione. L'insorgente contesta di dovere pagare queste spese ma non si oppone al principio dell'affiliazione d'ufficio. L'oggetto del litigio è quindi limitato al pagamento delle spese amministrative fissate al punto 4 della decisione impugnata. Non spetta invece allo scrivente Tribunale riesaminare se le condizioni per procedere all'affiliazione d'ufficio erano nella fattispecie adempiute (DTF 122 V 36 consid. 2a, 117 V 295 consid. 2a, 112 V 99 consid. 1a, 110 V 51 consid. 3c con i rif.). 6. 6.1 Per completezza va comunque ricordato che sottostanno all'assicurazione obbligatoria i lavoratori che hanno più di 17 anni e riscuotono da un datore di lavoro un salario annuo superiore all'importo minimo stabilito dalla legge (art. 2 cpv. 1 LPP in relazione all'art. 5 dell'ordinanza del 18 aprile 1984 sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità [OPP2, RS 831.441.1]) e che sono assicurati all'AVS (art. 5 cpv. 1 LPP). L'art. 7 LPP precisa che i lavoratori che riscuotono da un datore di lavoro un salario annuo di oltre Fr. 18'990.- sottostanno all'assicurazione obbligatoria per i rischi di morte e invalidità dal 1° gennaio dopo che hanno compiuto il 17° anno di età e per la vecchiaia dal 1° gennaio dopo che hanno compiuto il 24° anno di età. Di regola è tenuto conto del salario determinante giusta la legge federale del 20 dicembre 1946 sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (LAVS, RS 831.10). Il salario dichiarato alla cassa di compensazione fa fede, con riserva di eventuali salari non dichiarati. 6.2 Al momento dell'entrata in vigore della LPP, il 1° gennaio 1985, il salario annuo minimo era di Fr. 16'560.-. In seguito è stato regolarmente aumentato fino a Fr. 25'320.- nel 2003 e 2004. Con la prima revisione della LPP, in vigore dal 1° gennaio 2005, l'importo minimo è stato fissato Fr. 19'350.- (art. 5 OPP2) per permettere ai lavoratori con redditi modesti di beneficiare della previdenza professionale. L'importo minimo è di Fr. 19'890.- dal 1° gennaio 2007. Se il lavoratore è occupato presso un datore di lavoro per un periodo inferiore a un anno è considerato salario annuo quello che avrebbe percepito per un anno intero di occupazione (art. 2 cpv. 2 LPP). Pagina 5

C-7550/2006 7. 7.1 Le spese amministrative relative alla decisione di affiliazione sono state stabilite in applicazione dell'ordinanza del 28 agosto 1985 concernente i diritti dell'istituto collettore in materia di previdenza professionale (RS 831.434). Conformemente all'art. 3 cpv. 4 di questa ordinanza il datore di lavoro deve risarcire all'istituto collettore tutte le spese inerenti alla sua affiliazione. In base a questa disposizione la Fondazione ha emanato un regolamento dei costi a copertura degli oneri amministrativi straordinari che è allegato alle condizioni d'affiliazioni. 7.2 Il regolamento della Fondazione prevede una tassa di decisione per affiliazione obbligatoria di Fr. 450.- e di gestione affiliazione obbligatoria di Fr. 375.- per un totale di Fr. 825.-. La decisione di affiliazione del 1° dicembre 2006 ha inoltre addebitato al datore di lavoro Fr. 200.- per costi amministrativi straordinari. Si tratta dell'importo che di regola viene fatturato retroattivamente per ogni persona assicurata e per ogni anno. Nella fattispecie, questo importo di Fr. 200.- era giustificato. Oltretutto va osservato che l'unica dipendente della ditta ha avuto un infortunio il quale avrebbe potuto essere coperto dall'istituto di previdenza. 7.3 Il ricorrente fa valere che non si è affiliato prima a causa di un disguido dovuto al cambiamento della fiduciaria che si occupava delle sue questioni amministrative. Osserva che il mandato della fiduciaria è stato disdetto da quest'ultima con effetto immediato e che ci è voluto un certo tempo per riorganizzare la società. Ora, le motivazioni addotte dal ricorrente non permettono a questo Tribunale di criticare la decisione della Fondazione. Gli importi, rispettivamente di Fr. 450.-, Fr. 375.- e Fr. 200.-, sono standard e sono sempre dovuti quando la Fondazione deve procedere ad un'affiliazione d'ufficio e all'assicurazione retroattiva di un salariato. Il ricorso del 2 gennaio 2007 deve essere pertanto respinto e la decisione del 1° dicembre 2006 confermata, in particolare per quanto riguarda il punto 4 del dispositivo. 8. 8.1 Secondo l'art. 63 cpv. 1 PA, l'autorità di ricorso mette nel dispositivo le spese processuali a carico della parte soccombente. Se Pagina 6

C-7550/2006 questa soccombe solo parzialmente, le spese processuali sono ridotte. Nella fattispecie, le spese processuali sono fissate a Fr. 400.-. Questo importo è compensato con l'anticipo già prestato. 8.2 Non sono assegnate indennità per le spese ripetibili (art. 64 PA e art. 7 del regolamento dell'11 dicembre 2006 sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale [TS- TAF, RS 173.320.2]). Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia: 1. Il ricorso è respinto. 2. Le spese processuali di Fr. 400.- sono poste a carico di A._______ Sagl. Esse sono computate con l'anticipo spese di Fr. 400.-. 3. Non sono assegnate indennità per le spese ripetibili. 4. Comunicazione a: - ricorrente (Atto giudiziario) - autorità inferiore (n. di rif. ; Atto giudiziario) - Ufficio federale delle assicurazioni sociali (Atto giudiziario) I rimedi giuridici sono menzionati alla pagina seguente. Il presidente del collegio: Il cancelliere: Francesco Parrino Dario Croci Torti Pagina 7

C-7550/2006 Rimedi giuridici: Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro un termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 e segg., 90 e segg. e 100 della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 [LTF, RS 173.110]. Gli atti scritti devono essere redatti in una lingua ufficiale, contenere le conclusioni, i motivi e l’indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati. La decisione impugnata e – se in possesso della parte – i documenti indicati come mezzi di prova devono essere allegati (art. 42 LTF). Data di spedizione: Pagina 8

C-7550/2006 — Bundesverwaltungsgericht 12.03.2008 C-7550/2006 — Swissrulings