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Bundesverwaltungsgericht 23.02.2010 C-7371/2009

23 février 2010·Italiano·CH·CH_BVGE·PDF·2,340 mots·~12 min·2

Résumé

Periodo del contributo minimo | Assicurazione per la vecchiaia e i superstiti (dec...

Texte intégral

Corte II I C-7371/2009 {T 0/2} Sentenza d e l 2 3 febbraio 2010 Giudice unico: Francesco Parrino Cancelliere: Dario Croci Torti A._______, ricorrente, contro Cassa svizzera di compensazione, avenue Edmond-Vaucher 18, casella postale 3100, 1211 Ginevra 2, autorità inferiore. Assicurazione per la vecchiaia e i superstiti (decisione su opposizione del 23 ottobre 2009) Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Composizione Parti Oggetto

C-7371/2009 Fatti: A. A._______, cittadino italiano, nato il 1937, ha lavorato come collaboratore esterno (giornalista) presso la Radio svizzera di lingua italiana, a diverse riprese, nel 1972-73, dal 1976 al 1979 e dal 1983 al 1993. Dai certificati di salario annuali emerge che l'interessato percepiva compensi secondo le sue prestazioni con la sola deduzione delle imposte alla fonte, ma non gli oneri sociali (assicurazione svizzera per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità; doc. 42-54). Il 30 giugno 2008, il nominato ha formulato una domanda volta al conseguimento di una rendita dell'assicurazione svizzera per la vecchiaia (doc. 29). In data 25 febbraio 2009 (doc. 37), la Cassa svizzera di compensazione ha comunicato al richiedente che non potevano essergli versate prestazioni dell'assicurazione svizzera per la vecchiaia in quanto non risultavano contributi a suo favore. B. In data 18 marzo 2009, il nominato ha presentato tempestiva opposizione contro il suddetto provvedimento amministrativo producendo diversi riepiloghi salariali annuali ove in alcuni figura la dicitura "deduzione AVS" ma con la precisazione "imposte", in altri la menzione deduzione AVS è cancellata e sostituita dalla precisazione "imposte alla fonte" (doc. 55). Ricevuta l'opposizione, l'amministrazione ha interpellato la Cassa cantonale di compensazione (doc. 56). Nel contempo ha invitato l'opponente a precisare se avesse risieduto in Svizzera nei periodi da lui rivendicati e, se del caso, in quale Comune (doc. 58). La CSC ha interpellato anche l'attuale SRG SSR idée Suisse (RTSI) per sapere, segnatamente, se A._______, nella sua qualità di collaboratore, risiedesse su territorio elvetico e se del caso, fossero stati versati contributi AVS/AI in suo favore (doc. 60). L'opponente, con lettera del 2 luglio 2009, ha fatto sapere di essersi interessato presso l'ex datore di lavoro circa la sua posizione (acclude copia della lettera di pari data indirizzata alla RTSI) e lamenta il fatto che i documenti che lo riguardano non esisterebbero più (doc. 63, 64). Pagina 2

C-7371/2009 In un'altra lettera del 9 luglio successivo, il nominato conferma di avere lavorato presso la sede della RTSI di Lugano-Besso, ma che non ha mai posseduto domicilio in Svizzera e che i compensi venivano versati in una banca svizzera (doc. 68). Da una lettera della RTSI del 24 agosto 2009 alla CSC emerge che, se i contributi dovessero esistere, questi sarebbero registrati presso la stessa Cassa federale di compensazione (26.1) e che, per il resto, non possono essere fornite ulteriori precisazioni (doc. 75). La stessa Cassa cantonale ha confermato (doc. 83) che il nominato non è ivi iscritto e che, in ogni modo, la cassa competente sarebbe quella federale (26.1). Dal canto suo la Cassa 26.1 ha confermato, con scritto del 6 ottobre 2009, non esservi contributi in favore dell'opponente (doc. 86). Mediante decisione su opposizione del 23 ottobre 2009 (doc. 89), la CSC ha respinto l'istanza dell'opponente ed ha confermato la propria decisione del 25 febbraio precedente. L'amministrazione ha ricordato, in sostanza, che l'interessato ha esercitato un'attività lucrativa per un datore di lavoro svizzero ma, per l'essenziale, all'estero e dunque non necessariamente astretto alla contribuzione sociale AVS/AI. Del resto, lo stralcio in alcuni riepiloghi retributivi della menzione "deduzione AVS" è sintomatico di tale esenzione contributiva, mentre lo stesso era tenuto a pagare le imposte alla fonte. C. Con il ricorso depositato il 23 novembre 2009, A._______ ha impugnato il suddetto provvedimento amministrativo chiedendone l'annullamento e, di conseguenza, il riconoscimento del suo diritto a prestazioni assicurative AVS. Il ricorrente non adduce motivazioni diverse da quelle già avanzate in sede d'istruttoria che, se necessario, saranno riprese nei considerandi in diritto. Nella sua risposta di causa del 18 dicembre 2009, la CSC propone la reiezione del ricorso riaffermando le motivazioni già espresse con la decisione su opposizione. D. Dopo aver preso atto delle osservazioni dell'amministrazione, A._______ ribadisce, implicitamente, di mantenere il gravame. Pagina 3

C-7371/2009 Diritto: 1. In virtù dell'art. 31 della legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale (LTAF, RS 173.32), questo tribunale giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 della legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA, RS 172.021) emanate dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF, riservate le eccezioni di cui all'art. 32. In particolare, le decisioni rese dalla CSC concernenti l'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti possono essere portate innanzi al TAF conformemente all'art. 85bis cpv. 1 della legge federale del 20 dicembre 1946 sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (LAVS, RS 831.10). 2. 2.1 In virtù dell'art. 3 lett. dbis PA la procedura in materia di assicurazioni sociali non è disciplinata dalla PA nella misura in cui è applicabile la legge federale del 6 ottobre 2000 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA, RS 830.1). Giusta l'art. 1 LAVS le disposizioni della LPGA sono applicabili alla prima parte della LAVS, sempre che la presente legge non preveda espressamente una deroga. 2.2 Secondo l'art. 59 LPGA ha diritto di ricorrere chiunque è toccato dalla decisione o dalla decisione su opposizione ed ha un interesse degno di protezione al suo annullamento o alla sua modificazione. Queste condizioni sono adempiute nella specie. 2.3 Il ricorso è tempestivo e rispetta i requisiti minimi prescritti dalla legge (art. 60 LPGA e 52 PA). Il gravame è dunque ammissibile, nulla ostando all'esame del merito dello stesso. 3. 3.1 Il 1° giugno 2002 sono entrati in vigore l'Accordo tra la Confederazione svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i suoi Stati membri, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone del 21 giugno 1999 (ALCP, RS 0.142.112.681) ed il correlato Allegato II che regola il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale nonché il Regolamento (CEE) n° 1408/71 del Consiglio del 14 giugno 1971 relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori Pagina 4

C-7371/2009 subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità (RS 0.831.109.268.1) come pure il corrispondente Regolamento di applicazione (Regolamento CEE n° 574/72 del Consiglio del 21 marzo 1972 relativo all'applicazione del Regolamento n° 1408/71, RS 0.831.109.268.11). Si tratta di una normativa che si applica a tutte le rendite il cui diritto sorge a far data dal 1° giugno 2002 o successivamente e che sancisce il principio della parità di trattamento tra cittadini che risiedono in uno Stato membro della Comunità europea ed i cittadini svizzeri (art. 3 e 6 del Regolamento CEE n° 1408/71). 3.2 Giusta l'art. 20 ALCP, salvo disposizione contraria contenuta nell'allegato II, gli accordi bilaterali tra la Svizzera e gli Stati membri della Comunità europea in materia di sicurezza sociale vengono sospesi a decorrere dall'entrata in vigore del presente Accordo qualora il medesimo campo sia disciplinato da quest'ultimo. Nella misura in cui l'Accordo, in particolare l'Allegato II che regola il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale (art. 8 ALC), non prevede disposizioni contrarie, l'organizzazione della procedura come pure l'esame delle condizioni di ottenimento di una rendita di vecchiaia o superstiti svizzera sono regolate dal diritto interno svizzero (DTF 130 V 257 consid. 2.4). 3.3 L'art. 153a LAVS sancisce espressamente l'applicabilità nella presente procedura, trattandosi di un cittadino che risiede nell'Unione europea, dell'ALCP e dei Regolamenti (CEE) n° 1408/71 del Consiglio del 14 giugno 1971 e (CEE) n° 574/72 del Consiglio del 21 marzo 1972 relativo all'applicazione del Regolamento n° 1408/71. 4. L'oggetto dell'impugnativa concerne il presunto versamento da parte del ricorrente di contributi AVS/AI nel corso della sua attività per un datore di lavoro svizzero. L'interessato fa valere di avere versato detti contributi, segnatamente rifacendosi alla menzione "imposte" inserita nei vari riassunti retributivi ad atti, mentre l'amministrazione ribadisce di non aver trovato, malgrado ulteriori ricerche, contributi in suo favore. 5. 5.1 Possono pretendere una rendita ordinaria di vecchiaia tutti gli aventi diritto ai quali possono essere computati almeno un anno intero di reddito o di accredito per compiti educativi (art. 29 cpv. 1 LAVS). In Pagina 5

C-7371/2009 base all'art. 1a LAVS, sono assicurati ai sensi della legge le persone fisiche domiciliate in Svizzera e le persone fisiche che esercitano un'attività lucrativa in Svizzera. 5.2 Va rilevato che per ogni assicurato obbligato a pagare i contributi è tenuto un conto individuale sul quale sono annotate le indicazioni necessarie per il calcolo delle rendite ordinarie (art. 30 ter LAVS). La registrazione nel conto individuale dell'assicurato comprende, fra l'altro, il reddito annuo in franchi, l'anno di contribuzione e la durata contributiva espressa in mesi (art. 140 dell'ordinanza sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti del 31 ottobre 1947 [OAVS, RS 831.101]). Per l'art. 141 cpv. 3 OAVS, se non è domandato nessun estratto del conto o nessuna rettificazione, o se la richiesta di rettificazione è stata respinta, la rettificazione delle registrazioni fatte nel conto individuale può essere richiesta, al momento in cui si verifica l'evento assicurato, soltanto quando gli errori di registrazione siano evidenti o debitamente provati. Secondo la giurisprudenza, si può operare una rettifica qualora sia rapportata la prova assoluta che un datore di lavoro ha effettivamente trattenuto i contributi AVS sui redditi versati o che una convenzione di salario netto - mediante la quale le parti hanno convenuto che i contributi alle assicurazioni sociali sono a carico esclusivamente del datore di lavoro - è stata conclusa (DTF 130 V 335 consid. 4.1). La rettifica del conto individuale comprende tutta la durata di contribuzione dell'assicurato, ivi compresi gli anni caduti in prescrizione giusta l'art. 16 cpv. 1 LAVS (RCC 1984 p. 184 e 459). La regola in tema di prova indicata dall'art. 141 cpv. 3 OAVS, secondo cui la rettifica delle iscrizioni nel momento in cui si verifica l'evento assicurato pretende la prova piena, non esclude in ogni modo l'applicazione del principio inquisitorio, di modo che questa deve essere fornita secondo le regole usuali sull'assunzione e l'onere della prova prevalenti nell'ambito delle assicurazioni sociali, l'obbligo di collaborare della parte essendo in questo caso accresciuto (DTF 117 V 265 consid. 3d). 5.3 Nella sentenza H 195/01 del 17 luglio 2002 del Tribunale federale delle assicurazioni (TFA, oggi Tribunale federale, TF), la massima autorità giudiziaria ha rinviato gli atti all'amministrazione affinché completasse in modo preciso l'istruttoria. Il TFA ha in sostanza ritenuto come sia necessario indagare su ogni elemento atto a determinare la Pagina 6

C-7371/2009 durata di contribuzione e la contribuzione stessa, se necessario, presso l'autorità cantonale (p. es. l'Ufficio cantonale degli stranieri) e, se ancora esistenti, presso gli ex datori di lavoro. A questo proposito il TFA si è espresso nelle sentenze inedite del 21 agosto 2001 (H 161/01), 25 settembre 2001 (H 163/01) e 26 aprile 2002 (H 336/01). 6. Il ricorrente ha certo provato di aver lavorato per un datore di lavoro svizzero e non pretende di essere stato domiciliato o residente in Svizzera. Egli ha incontestabilmente prodotto documenti che provano la retribuzione da lui percepita. Egli comunque non adempie il requisito assicurativo. Tale circostanza è dimostrata dal fatto che in suo favore non è mai stato aperto un conto individuale e tutte le ricerche in questo senso sono risultate negative. La sua attività deve essere equiparata ad una collaborazione professionale da parte di un cittadino straniero domiciliato all'estero, che certo può recarsi nel nostro Paese per le necessità dipendenti dal suo mandato, ma non per questo tenuto all'obbligo contributivo AVS/AI. Le sue prestazioni sono soggette alla ritenuta alla fonte, denominate, nei riepiloghi retributivi da lui prodotti, "imposte", ma sotto questo termine non si configurano i contributi AVS/AI. Del resto, in alcuni certificati di salari, la dicitura "deduzione AVS" è stata espressamente cancellata (cfr.: doc. 42, 43, 44 riepiloghi 1993, 1992, 1991), segno evidente che non si prelevava contribuzione AVS/AI. In altri certificati di salario annuali, sotto questa dicitura (AVS) non figurano importi (doc. 45, 49, 50-53), mentre risultano trattenute sotto la menzione iscritta di "imposte". Trattasi di deduzioni fiscali e non di oneri sociali. L'insorgente non ha dunque fornito la prova di un prelievo contributivo AVS/AI sulle sue retribuzioni e, le ricerche complementari svolte da parte dell'amministrazione, da ritenersi complete, non hanno dato miglior esito. Infine, la circostanza che al richiedente sia stato attribuito un numero AVS è puramente di ordine amministrativo. Infatti, ricevuta la domanda di rendita, è compito dell'amministrazione di assegnare al richiedente (se non già espressamente menzionato) un numero AVS corrispondente a determinati criteri (data di nascita, cognome e nome ecc.) in base ai quali si possa risalire ai conti individuali presenti presso le varie casse di compensazione. Pagina 7

C-7371/2009 7. 7.1 In queste circostanze il ricorso deve essere respinto e l'impugnata decisione confermata. Il ricorso, manifestamente infondato, può essere risolto da un giudice unico in applicazione dell'art. 85bis cpv. 3 LAVS. 7.2 Non sono prelevate spese processuali. Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia: 1. Il ricorso è respinto. 2. Non si prelevano spese processuali. 3. Comunicazione a: - ricorrente (Raccomandata A/R) - autorità inferiore (n. di rif. ) - Ufficio federale delle assicurazioni sociali, Berna I rimedi giuridici sono menzionati alla pagina seguente. Il giudice unico: Il cancelliere: Francesco Parrino Dario Croci Torti Pagina 8

C-7371/2009 Rimedi giuridici: Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro un termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 e segg., 90 e segg. e 100 della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 [LTF, RS 173.110]). Gli atti scritti devono contenere le conclusioni, i motivi e l’indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati. La decisione impugnata e – se in possesso della parte ricorrente – i documenti indicati come mezzi di prova devono essere allegati (art. 42 LTF). Data di spedizione: Pagina 9

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