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Bundesverwaltungsgericht 10.10.2014 C-7187/2013

10 octobre 2014·Italiano·CH·CH_BVGE·PDF·4,183 mots·~21 min·2

Résumé

Formazione e perfezionamento | Rifiuto dell'approvazione alla proroga del permesso di dimora e ordine di partenza della Svizzera

Texte intégral

Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral

Corte III C-7187/2013

Sentenza d e l 1 0 ottobre 2014 Composizione

Giudici Daniele Cattaneo (presidente del collegio), Jenny de Coulon Scuntaro, Marie-Chantal May Canellas, cancelliere Reto Peterhans.

Parti

A._______, patrocinata dall'avv. Fulvio Pezzati, Via Soldino 22, casella postale 743, 6903 Lugano, ricorrente,

contro

Ufficio federale della migrazione (UFM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore.

Oggetto

Rifiuto dell'approvazione alla proroga del permesso di dimora e ordine di partenza della Svizzera.

C-7187/2013 Pagina 2

Fatti: A. A._______, cittadina iraniana è nata il (…) a (…), è entrata in Svizzera nel settembre del 2010 al fine di iscriversi a un master in B._______ presso l'Università della Svizzera italiana (USI) a Lugano. B. L'8 settembre 2010 le competenti autorità ticinesi le hanno rilasciato un permesso di dimora per formazione, valido fino al 19 settembre 2011. Il permesso in parola è stato rinnovato in due occasioni, nel 2011 e nel 2012. Nel 2013 è stato richiesto un ulteriore rinnovo. A seguito dell'aggiunta dell'Iran alla lista degli Stati per cui è necessaria l'autorizzazione federale al rilascio di permessi di dimora, la Sezione della popolazione di Bellinzona (SPOP) ha trasmesso all'Ufficio federale della migrazione (UFM) il dossier di A._______, preavvisando favorevolmente il rinnovo. C. Il 15 ottobre 2013 l'UFM ha comunicato all'interessata la sua intenzione di rifiutare la proroga del permesso di dimora, invitandola a esprimere eventuali osservazioni, osservazioni pervenute all'autorità intimata in data 24 ottobre 2013. Con decisione del 25 novembre 2013 l'UFM ha pronunciato una decisione di rifiuto della proroga di un permesso di dimora per formazione e un ordine di lasciare la Svizzera nei confronti di A._______, negando nel contempo l'effetto sospensivo ad un eventuale ricorso. L'autorità inferiore ha motivato la sua decisione in primo luogo evidenziando come la ricorrente, al momento della richiesta di rilascio del permesso di dimora, non disponesse delle conoscenze necessarie per iscriversi al master in B._______ presso l'USI. Le citate lacune sono la causa per la quale il soggiorno dell'interessata, che inizialmente avrebbe dovuto durare al massimo tre anni, si è notevolmente prolungato. Al momento del suo arrivo nel nostro Paese, era previsto che A._______ frequentasse alcuni corsi preparatori al master desiderato, allo scopo di colmare le lacune dovute alla formazione in ingegneria elettronica conseguita in Iran. Con il passare dei mesi però, è emerso che tali carenze avrebbero potuto compromettere le possibilità di superare gli esami del master in B._______, pertanto l'USI suggeriva all'interessata di seguire l'intero programma di bachelor in informatica dell'ateneo (con l'esenzione però di alcuni corsi), la cui durata complessiva è di tre anni, iniziando il master solo successivamente. A._______ ha effettivamente ottenuto il

C-7187/2013 Pagina 3 bachelor nell'estate del 2013. L'UFM ha poi evidenziato che qualora la ricorrente terminasse il percorso accademico senza ulteriori ritardi, la durata totale della sua permanenza in Svizzera ammonterebbe a cinque anni, in quanto l'ottenimento del master desiderato è previsto per l'estate 2015. Tale data non può tuttavia essere ritenuta certa, siccome non è garantito che A._______ riesca a superare tutti gli esami previsti senza ritardi. A sostegno della propria decisione l'autorità inferiore ha rilevato inoltre come l'interessata disponga già ora di due diplomi universitari, uno conseguito in Iran, il secondo nel nostro Paese; pertanto la solida formazione conseguita le permetterebbe di trovare se del caso lavoro in Patria e l'ottenimento di un ulteriore diploma a Lugano, seppur proficuo, non appare indispensabile. In occasione del preavviso del 15 ottobre 2013 l'UFM aveva inoltre sollevato la questione dell'età relativamente avanzata della ricorrente, nata nel 1980. D. Il 20 dicembre 2013, agendo per il tramite del proprio patrocinatore, A._______ ha interposto ricorso contro la citata decisione dinanzi al Tribunale amministrativo federale (di seguito: Tribunale). Con il suo gravame la ricorrente ha postulato principalmente l'annullamento della decisione impugnata con il conseguente rinnovo del permesso di dimora, oltre alla restituzione dell'effetto sospensivo tolto dall'UFM. L'interessata ha motivato il proprio ricorso affermando innanzitutto che la decisione dell'UFM avrebbe per effetto l'interruzione del programma di master, costringendola ad abbandonare i seminari ed i progetti a cui sta lavorando. La ricorrente rileva inoltre come ha ottenuto il bachelor rispettando il piano ed i tempi di studio. L'aumento della durata del soggiorno in Svizzera è dovuto alle vicissitudini che hanno ritardato l'accesso al master. Se la ricorrente al momento della richiesta del permesso di dimora fosse stata cosciente delle citate traversie, avrebbe domandato un autorizzazione per una durata maggiore; infine rileva come la proroga richiesta valga unicamente per il tempo necessario al completamento della formazione, e che a questo proposito non vi siano elementi che facciano pensare ad uno sforamento nei tempi di conclusione del master, come neppure ad un intenzione di rimanere nel nostro Paese una volta completati il percorso formativo. E. Invitata ad esprimersi in merito al ricorso, l'autorità inferiore si è riconfermata nelle argomentazioni espresse nella decisione attaccata, affermando che il ricorso non contiene nuovi elementi che potrebbero indurla a ri-

C-7187/2013 Pagina 4 vedere le proprie conclusioni. L'UFM si è inoltre opposto al ripristino dell'effetto sospensivo tolto al ricorso e concesso dal TAF in via supercautelare. F. Invitata anch'essa ad esprimersi in merito alla questione dell'effetto sospensivo, il 17 marzo 2014 la ricorrente ha insistito sul fatto che un eventuale applicazione immediata della decisione dell'UFM comporterebbe il suo abbandono degli studi, e che ne comprometterebbe un eventuale ripresa in caso di accoglimento nel merito del gravame. A._______ ha inoltre rilevato come l'autorità inferiore non abbia minimamente esposto quelli che sarebbero gli interessi pubblici preponderanti giustificanti l'immediata esecuzione della decisione. Al fine di illustrare la sua situazione l'interessata ha prodotto la documentazione attestante lo stato attuale dei suoi studi presso l'USI. G. Con duplica del 26 marzo 2014 l'UFM ha ribadito la propria posizione non intravvedendo elementi, nelle allegazioni della ricorrente, suscettibili di giustificare una modifica della decisione attaccata. H. In data 25 aprile 2014 A._______ ha presentato la propria replica nel merito della questione del rinnovo del permesso di dimora per formazione, ribadendo le argomentazioni espresse in sede di ricorso e sottolineando come lo svolgimento del master stia rispettando i tempi previsti e come essa si trovi ormai ad uno stadio molto avanzato degli studi, che in ogni caso non raggiungeranno la durata massima di otto anni prevista all'art. 23 cpv. 3 dell'ordinanza sull'ammissione, il soggiorno e l'attività lucrativa del 24 ottobre 2007 (OASA, RS 142.201). Inoltre, a mente della ricorrente, non vi sarebbero i presupposti legali per non concedere la proroga del permesso di dimora. Il cambiamento di regolamentazione per il rilascio permessi di studio a cittadini iraniani, il quale necessita ormai dell'approvazione dell'UFM, dovrebbe applicarsi unicamente al rilascio di nuovi permessi e non al rinnovo di quelli concessi prima del 17 settembre 2013 in virtù del principio di affidamento. I. Il 7 maggio 2014 la ricorrente ha comunicato al Tribunale che un'azienda statunitense le ha offerto un posto di lavoro quale specialista informatica in Florida, una volta completata la formazione presso l'USI.

C-7187/2013 Pagina 5 J. Nel frattempo, con decisione incidentale del 10 aprile 2014 il Tribunale ha tolto l'effetto sospensivo al ricorso inoltrato da A._______. Il 23 maggio 2014 il Tribunale federale ha dichiarato inammissibile il ricorso interposto dalla ricorrente contro la decisione di revoca dell'effetto sospensivo.

Diritto: 1. 1.1 Riservate le eccezioni previste all'art. 32 LTAF, giusta l'art. 31 LTAF il Tribunale amministrativo federale giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 PA prese dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF. 1.2 In particolare, le decisioni di rifiuto dell'approvazione alla proroga di un permesso di dimora rese dall'UFM - il quale costituisce un'unità dell'amministrazione federale come definita all'art. 33 lett. d LTAF - possono essere impugnate dinnanzi al TAF che nella presente fattispecie statuisce in via definitiva (art. 83 lett. c cifra 2 LTF). 1.3 Salvo i casi in cui la LTAF non disponga altrimenti, la procedura davanti al Tribunale è retta dalla PA (art. 37 LTAF). 1.4 A._______ ha diritto di ricorrere (art. 48 cpv. 1 PA) ed il suo ricorso, presentato nella forma e nei termini prescritti dalla legge, è ricevibile in ordine (artt. 50 e 52 PA). 2. Ai sensi dell'art. 49 PA, i motivi di ricorso sono la violazione del diritto federale, compreso l'eccesso o l'abuso del potere di apprezzamento, l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti nonché l'inadeguatezza, nella misura in cui un'autorità cantonale non abbia giudicato come autorità di ricorso. Il Tribunale applica d'ufficio il diritto federale nella procedura ricorsuale e non è vincolato in nessun caso dai motivi del ricorso (art. 62 cpv. 4 PA). Rilevanti sono in primo luogo la situazione di fatto e di diritto al momento del giudizio (DTAF 2012/21 consid. 5; DTAF 2011/1 consid. 2 e giurisprudenza ivi citata).

C-7187/2013 Pagina 6 3. 3.1 Giusta l'art. 10 cpv. 1 LStr (RS 142.20) per un soggiorno di tre mesi al massimo senza attività lucrativa lo straniero non necessita di un permesso, a meno che il visto preveda un soggiorno di durata inferiore; inoltre lo straniero che intende soggiornare in Svizzera per oltre tre mesi senza attività lucrativa necessita di un permesso (art. 10 cpv. 2 LStr). 3.2 Qualora lo straniero preveda di soggiornarvi temporaneamente deve offrire la garanzia che partirà dalla Svizzera. 3.3 Nell’esercizio del loro potere discrezionale, le autorità competenti tengono conto degli interessi pubblici e della situazione personale nonché del grado d’integrazione dello straniero (art. 96 cpv. 1 LStr). 4. 4.1 Conformemente all'art. 99 LStr in relazione con l'art. 40 cpv. 1 LStr, il Consiglio federale determina i casi in cui i permessi di soggiorno di breve durata, di dimora e di domicilio nonché le decisioni preliminari delle autorità cantonali preposte al mercato del lavoro sono soggetti all'approvazione dell'Ufficio federale. Quest'ultimo può rifiutare l'approvazione o limitare la portata della decisione cantonale (cfr. art. 40 cpv. 1 LStr). 4.2 Giusta l'art. 85 cpv. 1 lett. a e b dell'ordinanza del 24 ottobre 2007 sull'ammissione, il soggiorno e l'attività lucrativa (OASA, RS 142.201) l'UFM è competente per l'approvazione del rilascio dei permessi di soggiorno di breve durata, di dimora o domicilio e alla proroga dei permessi di dimora se ritiene necessaria una procedura d'approvazione per determinate categorie di stranieri e domande o qualora una tale procedura si rileva indispensabile per un singolo caso. L'autorità inferiore può negare l'approvazione o vincolarla a condizioni (cfr. art. 86 OASA). 4.3 Sul piano formale, il nuovo diritto entrato in vigore il 1° gennaio 2008, prevede all’art. 86 cpv. 2 lett. a e c OASA, il rifiuto di approvare il primo rilascio del permesso di dimora e di prorogarlo, qualora le condizioni d’ammissione non siano adempiute. Nel caso di specie, la competenza decisionale appartiene alla Confederazione in virtù delle regole procedurali citate (vedi anche cifre 1.3.1.1 e 1.3.1.4 lett. c delle Istruzioni e commenti dell'UFM, pubblicate sul sito internet www.bfm.admin.ch > Documentazione > Basi legali > Istruzioni e circolari > Settore degli stranieri, versione del 4 luglio 2014 [sito internet

C-7187/2013 Pagina 7 consultato nell'agosto 2014]). Ne discende che né il Tribunale, né l'UFM sono vincolati dal preavviso della SPOP ticinese in merito al rinnovo del permesso di dimora, e di conseguenza possono discostarsi dall'apprezzamento effettuato dalla citata autorità cantonale. 4.4 Nel suo atto ricorsuale del 20 dicembre 2013, A._______ fa riferimento al preavviso favorevole del 5 febbraio precedente dell'autorità cantonale, disposta a prorogare il suo permesso di dimora in conformità all'art. 40 LStr. Questo argomento non può essere accolto in virtù dei principi testé enunciati, non occorre dunque dilungarvisi ulteriormente. 5. 5.1 Gli artt. 27 a 29 LStr stabiliscono le condizioni per l'ammissione ed il soggiorno degli stranieri senza attività lucrativa. In particolare ai sensi dell'art. 27 cpv. 1 LStr uno straniero può essere ammesso in Svizzera per seguire una formazione o un perfezionamento professionale se la direzione dell'istituto scolastico conferma che la formazione o il perfezionamento può essere intrapreso, vi è a disposizione un alloggio conforme ai suoi bisogni, dispone dei mezzi finanziari necessari e possiede un livello di formazione ed i requisiti per seguire la formazione o il perfezionamento previsti. L'art. 23 cpv. 2 OASA, nella versione in vigore dal 1° gennaio 2011 dispone che le condizioni personali (art. 27 cpv. 1 lett. d LStr) sono in particolare adempiute se non vi sono precedenti soggiorni e procedure di domanda oppure altre circostanze che lascino presagire che la prevista formazione o il previsto perfezionamento serva esclusivamente ad eludere le disposizioni in materia di ammissione e di soggiorno degli stranieri. Il capoverso 3 della medesima disposizione, in vigore dal 1° gennaio 2010, precisa che i corsi di formazione o perfezionamento sono autorizzati di regola per una durata massima di otto anni. Sono possibili deroghe per corsi di formazione o perfezionamento mirati. 5.2 Giusta l'art. 24 OASA, le scuole che formano o perfezionano stranieri devono garantire una formazione o un perfezionamento confacenti e il rispetto del programma d'insegnamento. Le competenti autorità possono limitare a scuole riconosciute l'ammissione in vista di una formazione o di un perfezionamento (cpv. 1). Il programma d'insegnamento e la durata della formazione o del perfezionamento devono essere stabiliti (cpv. 2). La direzione della scuola deve confermare che il candidato possiede la

C-7187/2013 Pagina 8 formazione e le conoscenze linguistiche necessarie per seguire la formazione o il perfezionamento previsti (cpv. 3). In casi motivati, le competenti autorità possono anche esigere un esame linguistico (cpv. 4). 5.3 Il Tribunale rileva altresì che, anche qualora le condizioni cumulative sopramenzionate siano ottemperate, l'art. 27 LStr è una norma legale redatta in forma potestativa o "Kannvorschrift", di modo che gli interessati non possono prevalersi di un diritto alla concessione del permesso di soggiorno, a meno che si fondino su una disposizione specifica di diritto federale o di un trattato internazionale che conferisca loro tale diritto, ciò che non è tuttavia il caso nella fattispecie in esame. Ne discende dunque che in questo caso le autorità federali beneficiano di un importante potere discrezionale, che esercitano tenendo conto degli interessi pubblici e della situazione personale nonché del grado d'integrazione degli stranieri (cfr. art. 96 LStr). Tenuto conto dell'alto numero di domande presentate da cittadini stranieri per formazioni nel nostro Paese, nonché della necessità di salvaguardare la possibilità di accogliere il maggior numero possibile di nuovi studenti in Svizzera, le autorità sono tenute a far prova di rigore in questo ambito. Pertanto, secondo una prassi costante, la priorità sarà data ai giovani studenti desiderosi di acquisire una prima formazione sul territorio elvetico. Occorre inoltre impedire che il rilascio di un permesso di dimora in vista di una formazione serva ad eludere condizioni di ammissione più severe. 6. 6.1 Nella decisione impugnata l'UFM considera innanzitutto che al momento della presentazione della domanda di rilascio di un permesso di dimora la ricorrente disattendeva la condizione di possedere il livello di formazione ed i requisiti personali necessari per seguire il percorso formativo previsto (art. 27 cpv. 1 lett. d LStr), in quanto la stessa USI attestava che l'iscrizione al master in B._______ sarebbe stata possibile solamente dopo il superamento di sette esami. 6.2 La ricorrente è giunta in Ticino al fine di completare la formazione universitaria di ingegnere informatico, acquisita in patria, con il citato master presso l'USI. La scelta dell'ateneo luganese è stata effettuata in quanto, oltre ad un'università in Germania, questo era l'unico istituto in grado di offrire la formazione desiderata.

C-7187/2013 Pagina 9 Dall'istruttoria di causa è emerso come l'USI, una volta superati alcuni esami, ritenesse A._______ sufficientemente preparata per il master ai sensi dell'art. 27 cpv. 1 lett. d LStr. Quanto alle altre condizioni poste da questa norma, il Tribunale ritiene che non sia necessario soffermarvisi ulteriormente, siccome la ricorrente ha dimostrato di adempierle, ciò che peraltro l'UFM non ha contestato. In merito all'esigenza dell'art. 27 cpv. 1 lett. d LStr il Tribunale è dell'avviso che la mancanza di preparazione in vista del percorso formativo voluto – peraltro emersa successivamente all'iscrizione della stessa all'USI – non possa essere imputata alla ricorrente che in buona fede si era fidata delle assicurazioni dell'università, secondo la quale essa era perfettamente in grado, dopo il superamento di alcuni esami, di frequentare i corsi di master in B._______. 6.3 Il rifiuto dell'UFM di prorogare il permesso di dimora alla ricorrente è altresì motivato con l'importante prolungamento della durata del soggiorno rispetto a quanto inizialmente previsto a causa del completamento del bachelor. Questa circostanza è la diretta conseguenza delle citate lacune, che per essere colmate hanno necessitato di tre anni al posto dei pochi mesi previsti qualora fosse stato sufficiente recuperare unicamente alcuni corsi di preparazione al master. In sostanza, se A._______ dovesse ottenere il master, che ha nel frattempo iniziato, entro i termini usuali, la durata totale della sua permanenza in Svizzera sarebbe di cinque anni (dal settembre 2010 all'estate 2015). Il Tribunale considera che sebbene più lunga rispetto a quanto inizialmente previsto, la durata degli studi in Svizzera della ricorrente non ha nulla di eccezionale, ma come si è visto è dovuta unicamente al bisogno di conseguire il bachelor in vista del master. Indipendentemente da ciò, l'interessata, sebbene non abbia ottenuto note eccezionali, risulta essere una studentessa seria ed impegnata. Essa sta in effetti rispettando i tempi normali per questo genere di studi. Infine occorre osservare come la durata massima di otto anni per la quale può essere autorizzato un soggiorno di formazione o perfezionamento ai sensi dell'art. 23 cpv. 3 OASA è lungi dall'essere raggiunta. 6.4 Come precedentemente rilevato, secondo una prassi constante, la priorità nella concessione di permessi di dimora per formazione è data ai giovani studenti che desiderano intraprendere la loro prima formazione in Svizzera. Invece, tra i cittadini stranieri già in possesso di un diploma conseguito nel loro paese d'origine, sarà data precedenza a coloro che

C-7187/2013 Pagina 10 desiderano ottenere un perfezionamento professionale che rappresenta il prolungamento diretto della loro formazione di base (sentenza del TAF C-6702/2011 del 14 febbraio 2013 consid. 7.2.2 e giurisprudenza ivi citata). Quo all'età dei candidati, il Tribunale ha già stabilito che fatta salva la presenza di circostanze particolari, le persone di età maggiore a trent'anni non possono beneficiare di un permesso di soggiorno per formazione o perfezionamento (sentenze del TAF C-219/2011 dell'8 agosto 2013 consid. 7.2.2 [pag. 14]; C-5497/2009 del 30 marzo 2010 consid. 6.2 e referenze ivi citate; direttive UFM precitate cifra 5.1.2). La necessità di eseguire questa formazione o perfezionamento in Svizzera non rappresenta una condizione per il rilascio di un permesso di dimora, ma può esserne tenuto conto in vista della valutazione degli interessi in causa nell'ambito del potere di apprezzamento dell'autorità, qualora i citati studi possono essere effettuati anche altrove. 6.5 Il Tribunale constata che la ricorrente è nata nel 1980, ne discende che al termine degli studi avrà compiuto trentacinque anni, ovvero un'età piuttosto avanzata per una studentessa. A._______ è giunta in Ticino nel 2010 all'età di trent'anni, dopo essere stata attiva professionalmente in Iran a partire dal 2002, anno in cui si è laureata in ingegneria elettronica presso l'università di C._______ (Iran). Questa prima formazione le ha dunque permesso di intraprendere una carriera professionale di un certo livello nel suo paese d'origine. Il diploma che la ricorrente vorrebbe ottenere presso l'USI, ovvero il master in B._______, non è dunque la prima formazione universitaria intrapresa. Rispetto al diploma conseguito in patria, questo nuovo curricolo non ne rappresenta la naturale continuazione, ma appare piuttosto come un nuovo percorso formativo, sebbene le materie siano relativamente simili. In sede di ricorso e di replica l'interessata ha affermato che l'USI non è l'unica università in grado di offrire il master desiderato, al contrario anche un'accademia in Germania offre questa possibilità. Di conseguenza A._______ avrebbe la possibilità di ottenere il diploma voluto non solo all'USI, ma anche altrove. 6.6 Per stabilire se l'interesse privato della ricorrente a studiare in Svizzera sia compatibile con l'interesse pubblico, occorre tener conto dell'art. 3

C-7187/2013 Pagina 11 cpv. 2 LStr, secondo cui nell'ammissione di stranieri è tenuto conto dell'evoluzione demografica, sociale e sociopolitica della Svizzera. Occorre inoltre rammentare che l'ammissione di uno straniero è una decisione autonoma che spetta ad ogni Stato sovrano, fatti salvi gli impegni di diritto internazionale pubblico. In generale non esiste dunque alcun diritto ad entrare o soggiornare in uno Stato (Messaggio del Consiglio federale dell'8 marzo 2002 concernente la legge federale sugli stranieri, FF 2002 3327, n. 1.2.3, pag. 3343). 6.7 Nella fattispecie non vi sono dubbi in merito all'utilità che il master in B._______ presso l'USI rappresenta per l'interessata e del suo desiderio di conseguire questo perfezionamento accademico. La ricorrente ha poi portato a termine già gran parte della citata formazione. Secondo il programma accademico ed alla luce dei risultati conseguiti, ella dovrebbe terminare il master nella primavera del 2015. Come si è visto, ella rispetta le condizioni legali per l'ottenimento ed il rinnovo di un permesso di dimora ex art. 27 LStr, in particolare A._______ dispone dei mezzi finanziari necessari e di un alloggio conforme ai suoi bisogni. Va osservato che l'interessata ha già sin da oggi ottime prospettive professionali. In effetti una società americana si è dichiarata pronta ad assumerla non appena avrà terminato il master in B._______ (cfr. scritto del 7 maggio 2014 con allegata la dichiarazione del giorno precedente della società D._______, Florida, Stati Uniti). Anche eventuali dubbi circa la volontà dell'interessata di lasciare il suolo elvetico una volta terminati gli studi, non sembrano pertanto essere giustificati, vista la concreta possibilità di partenza dalla Svizzera. A._______ è una studentessa seria ed impegnata, non vi sono elementi che inducano a pensare che essa prolungherà ulteriormente i suoi studi e la sua permanenza all'USI. Altresì nulla induce a credere che l'ottenimento del permesso di dimora per formazione miri ad eludere le disposizioni in materia di ammissione e soggiorno degli stranieri. Gli elementi a sfavore del rinnovo del permesso di dimora, segnatamente il prolungamento della durata degli studi (che come si è già ampiamente visto non è imputabile alla ricorrente) e l'età piuttosto elevata per una studentessa, a mente del Tribunale non appaiono eccessivi viste la situazione particolare di A._______. 7. In conclusione, visto quanto sopra ed effettuata una ponderazione di tutti gli elementi della fattispecie, il Tribunale non ritiene nel caso specifico che

C-7187/2013 Pagina 12 vi siano ragioni per non rinnovare del permesso di dimora ex art. 27 LStr in favore dell'interessata, in quanto, allo stato attuale, l'interesse di quest'ultima a terminare i suoi studi nel nostro Paese può essere tutelato, fermo restando che l'interesse di regolamentare il flusso degli studenti stranieri, in particolare favorendo chi vuole conseguire una prima formazione accademica, rimane prioritario. Pertanto, il ricorso interposto da A._______ deve essere accolto e la decisione attaccata è annullata. L'autorità inferiore è invitata ad approvare il rinnovo del permesso di dimora per formazione ai sensi dell'art. 27 LStr. 8. Visto l'esito della procedura, non si prelevano spese processuali (art. 63 cpv. 1 e 2 PA) e l'anticipo spese di fr. 800.– versato dalla ricorrente in data 31 gennaio 2014 le è restituito. Giusta l'art. 64 cpv. 1 PA in relazione con l'art. 7 del regolamento del 21 febbraio 2008 sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale (TS-TAF, RS 173.320.2), l'autorità di ricorso, se ammette il gravame in tutto o in parte, può, d'ufficio o su domanda, assegnare al ricorrente un'indennità per le spese processuali indispensabili e relativamente elevate che ha sopportato. In concerto si constata che l'interessata è patrocinata da un rappresentante legale. In ragione dell'insieme delle circostanze della fattispecie, della sua difficoltà, nonché della mole di lavoro svolto, il Tribunale ritiene, ai sensi degli artt. 8 e segg. TS- TAF, che il versamento alla ricorrente di un'indennità di fr. 1'000.– a titolo di spese ripetibili appaia equo.

(dispositivo alla pagina seguente)

C-7187/2013 Pagina 13 Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia: 1. Il ricorso è accolto e la decisione dell'UFM del 25 novembre 2013 è annullata. 2. L'UFM è invitato ad approvare la proroga dell'autorizzazione del permesso di dimora in favore di A._______. 3. Non si prelevano spese processuali. L'anticipo di fr. 800.– versato in data 31 gennaio 2014 è restituito alla ricorrente. 4. L'autorità inferiore verserà alla ricorrente un'indennità di fr. 1'000.– a titolo di spese ripetibili. 5. Comunicazione a: – ricorrente (raccomandata) – autorità inferiore (incarto n. […] di ritorno) – autorità cantonale, per informazione

Il presidente del collegio: Il cancelliere:

Daniele Cattaneo Reto Peterhans

Data di spedizione:

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