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Bundesverwaltungsgericht 16.07.2026 C-712/2024

16 juillet 2026·Italiano·CH·CH_BVGE·PDF·9,164 mots·~46 min·5

Résumé

Assicurazione contro gli infortuni (altro) | Assicurazione contro gli infortuni; sicurezza sul lavoro e tutela della salute; avvertimento (decisione su opposizione del 19 dicembre 2023)

Texte intégral

Bundesverwaltu ng sgeri ch t Trib un a l ad ministratif f éd éral Trib un a l e am m in istrati vo federale Trib un a l ad ministrativ fe deral

Corte III C-712/2024

Sentenza d e l 1 6 luglio 2026 Composizione

Giudici Vito Valenti (presidente del collegio), Philipp Egli, Viktoria Helfenstein, cancelliera Ambra Martignoni.

Parti

A._______, rappresentata dall'avv. Vincenzo Luisoni, Studio legale e notarile Luisoni, ricorrente,

contro

Istituto nazionale svizzero di assicurazione contro gli infortuni (Suva), autorità inferiore.

Oggetto

Assicurazione contro gli infortuni; sicurezza sul lavoro e tutela della salute; avvertimento di livello 2 (decisione su opposizione del 19 dicembre 2023).

C-712/2024 Pagina 2 Fatti: A. A.a A._______ è una società anonima (di seguito: ditta, datore di lavoro, interessata, insorgente o ricorrente), iscritta al Registro di commercio del Cantone B._______ dal (…) 2020, avente quale scopo l’“Esecuzione di costruzioni edili in genere ed in particolare le strutture in legno, incluse tutte le lavorazioni a secco abbinate al legno (opere di cartongesso e finiture annesse e opere da cappottista e impermeabilizzazione acque delle strutture lignee e non solo) oltre alle opere di carpenteria, di sopra e sottostruttura. La società può eseguire tutte le lavorazioni edili in generale inclusi i trasporti, gli scavi, movimentazioni di terra; attività di impresa generale (general contractor), acquisto e vendita di materiale per edilizia o di altro genere ad essa connesso, compresa la rappresentanza dei relativi prodotti. La società potrà inoltre svolgere la direzione lavori in ambito edile, la gestione di uffici tecnici in ambito architettonico ed ingegneristico, allestire perizie e svolgere consulenze tecniche in tutti gli ambiti edili, compreso quelle delle energie rinnovabili ed in particolare nel settore degli edifici a basso consumo energetico. La società può acquistare, vendere e amministrare immobili. La società può svolgere tutte le attività connesse o utili al raggiungimento del suo scopo sociale. Può aprire filiali e succursali sia in Svizzera che all'estero.” (cfr. estratto del Registro di commercio del Cantone B._______ consultato on-line il 17 giugno 2026). La ditta è obbligatoriamente assicurata all’assicurazione svizzera contro gli infortuni. A.b In seguito ad un controllo effettuato il 18 agosto 2023 dall’esperto C._______ dell’Istituto nazionale svizzero di assicurazione contro gli infortuni (di seguito: Suva o autorità inferiore), il medesimo giorno la Suva ha emanato un avvertimento di livello 1 nei confronti della ditta, conto tenuto che sul cantiere D._______ a E._______ erano state riscontrate delle carenze nell’attuazione delle misure necessarie a garantire la sicurezza sul lavoro e la tutela della salute (doc. 5 dell’incarto della Suva; di seguito doc. Suva 5). Segnatamente, non era stata installata una protezione laterale nei posti di lavoro e nelle vie di passaggio con un’altezza di caduta oltre i due metri e il termine per il controllo del funzionamento della gru utilizzata nel cantiere da parte di un esperto del settore gruistico era scaduto. Al riguardo, il 21 agosto 2023, la Suva ha pertanto emanato una decisione con termine, intimando alla ditta che, in caso di mancato ossequio dell’attuazione del controllo del funzionamento della gru, sarebbe stata soggetta a una multa (ai sensi dell’art. 292 del Codice penale svizzero; doc. Suva 6). Sia l’avvertimento di livello 1 del 18 agosto 2023, che la decisione del 21

C-712/2024 Pagina 3 agosto 2023, sono cresciute incontestate in giudicato. Il 22 agosto 2023, la ditta ha trasmesso alla Suva il formulario “Conferma d’attuazione” indicando di avere eseguito le misure ordinate e di avere quindi eliminato le criticità riscontrate durante il sopralluogo del 18 agosto 2023 (doc. Suva 7 e doc. Suva 8). B. B.a Il 23 ottobre 2023, la Suva ha emanato un avvertimento di livello 2 nei confronti della ditta, sulla base delle carenze in materia di sicurezza sul lavoro constatate dall’esperto della Suva, C._______, durante un nuovo controllo del cantiere D._______ a E._______, effettuato il 19 ottobre 2023 (doc. Suva 10). Nell’allegato documento, intitolato “Constatazioni e misure”, sono state esplicitate le carenze con rischio accresciuto in materia di sicurezza poste a fondamento del menzionato avvertimento di livello 2. In particolare, sono state evidenziate la mancata osservanza dell’obbligo di indossare il casco di protezione nelle situazioni previste dall’art. 6 dell’ordinanza sulla sicurezza e la protezione della salute dei lavoratori nei lavori di costruzione (OLCostr; RS 832.311.141 [constatazione 1)] nonché l’utilizzo sbagliato, rispettivamente non conforme alle indicazioni del fabbricante degli accessori di imbracatura della gru (constatazione 2) giusta l’art. 6 dell’Ordinanza sulle gru (RS 832.312.15) e l’art. 32a dell’Ordinanza sulla prevenzione degli infortuni (OPI; RS 832.30 [constatazione 2]). Nella stessa documentazione sono state riportate anche le misure da adottare per rimediare a tali carenze/violazioni (doc. Suva 10, pagg. 3 e 4). All’avvertimento di livello 2 del 23 ottobre 2023 sono stati anche allegati la documentazione fotografica (relativa alla constatazione 2), il formulario “Conferma d’attuazione” (da ritornare all’autorità inferiore entro il 30 ottobre 2023), nonché il prospetto “Violazione delle disposizioni in materia di sicurezza sul lavoro: le conseguenze per il datore di lavoro” (doc. Suva 10, pagg. 5-8). B.b Con opposizione del 13 novembre 2023, l’interessata ha contestato l’avvertimento di livello 2 del 23 ottobre 2023 (doc. Suva 11). Per quanto concerne la prima constatazione, la ditta ha indicato in particolare che, al momento del controllo da parte dell’esperto Suva, i dipendenti erano appena giunti sul cantiere ed erano scesi dal furgone e si stavano apprestando ad attrezzarsi per l’inizio delle lavorazioni. Quanto alla seconda constatazione, la ditta ha fatto valere in particolare che, al momento del controllo, nessuno stava operando con la gru (nel senso che non era in corso nessuna attività di sollevamento) e che la presenza di cinghie stabilizzatrici sui cassoni ha indotto erroneamente l’esperto Suva a dedurre un utilizzo

C-712/2024 Pagina 4 non conforme in caso di sollevamento, ma che, in realtà, tali cinghie vengono utilizzate per stabilizzare il trasporto dei cassoni all’interno dei furgoni. Ha dunque chiesto la rettifica e la correzione dell’avvertimento di livello 2. B.c Con decisione su opposizione del 19 dicembre 2023, l’autorità inferiore ha respinto l’opposizione del 13 novembre 2023 e confermato l’avvertimento di livello 2 del 23 ottobre 2023 (doc. Suva 13). La Suva ha inoltre osservato che non le era ancora pervenuto il formulario “Conferma d’attuazione” attestante l’effettuazione delle misure ordinate mediante l’avvertimento contestato. Considerato inoltre l’interesse pubblico volto a tutelare i lavoratori e per motivi preventivi, l’autorità inferiore ha tolto l’effetto sospensivo ad un eventuale ricorso. Nella motivazione della decisione ha richiamato segnatamente l’art. 92 LAINF, l’art 6 OLCostr nonché gli art. 3, 5, 6 e 32a OPI, l’art. 6 dell’Ordinanza sulle gru nonché il Manuale della Commissione federale di coordinamento per la sicurezza sul lavoro 6030 (Manuale CFSL [della procedura d’esecuzione per la sicurezza sul lavoro], 6a edizione rielaborata – marzo 2020, n° 5.2.7). Ha altresì precisato, con riferimento alla constatazione 1, che in occasione del sopralluogo l’esperto Suva ha potuto constatare che il personale stava lavorando sul ponteggio senza indossare un casco di protezione. C. C.a Il 1° febbraio 2024, la ditta ha interposto ricorso contro la decisione su opposizione della Suva del 19 dicembre 2023 dinanzi al Tribunale amministrativo federale (di seguito: TAF o Tribunale). Ha in particolare sostenuto che le violazioni rimproveratele non sono state accertate in modo corretto dall’autorità inferiore, difettando le necessarie prove a loro sostegno e che, pertanto, essendo in presenza di un accertamento errato dei fatti, la decisione su opposizione impugnata non merita tutela e va annullata. La ricorrente ha chiesto l’accoglimento del ricorso e, in via principale, l’annullamento della decisione su opposizione impugnata con conseguente annullamento dell’avvertimento di livello 2, oppure, in via subordinata, il rinvio degli atti alla Suva per nuova decisione nel rispetto di quanto esposto nel ricorso. La ricorrente non ha altresì chiesto la restituzione dell’effetto sospensivo al ricorso. Ha in particolare fatto valere che al momento della verifica non risulta che vi fossero propri operai sul ponteggio del cantiere in questione, che gli operai erano appena giunto sul cantiere e che quanto visionato dall’esperto della Suva coincide con la fase iniziale dell’attività degli operai – quella preparatoria – e di conseguenza eventuali lacune nell’equipaggiamento sarebbero state sanate di lì a poco con l’avvio effettivo dell’attività cantieristica. La ricorrente ha chiesto l’audizione

C-712/2024 Pagina 5 testimoniale dei propri operai gli operai presenti sul cantiere che potrebbero riferire in merito alla loro presenza sul cantiere, al fatto che non si trovassero sul ponteggio al momento del sopralluogo dell’esperto Suva e al tipo di attività svolte in quel momento (doc. 1 e allegati dell’incarto del TAF; di seguito: doc. TAF 1 e allegati). C.b Con versamento del 7 marzo 2024, la ricorrente ha provveduto al richiesto versamento di fr. 3'000.- a copertura delle presumibili spese processuali (doc. TAF 3 e doc. TAF 4 e allegato). C.c Nella risposta al ricorso del 14 maggio 2024 (cfr. timbro postale; doc. TAF 8), la Suva ha proposto la reiezione del ricorso e la conferma della decisione su opposizione impugnata. Ha in particolare precisato che l’art. 6 cpv. 1 OLCostr non prevede una distinzione fra la fase preparatoria dei lavori su un cantiere e l’attività cantieristica vera e propria. Inoltre, nel settore edile il mancato rispetto dell’obbligo di portare il casco rappresenta una violazione di una regola di sicurezza con minaccia elevata, la quale conduce alla pronuncia di un avvertimento nei confronti del datore di lavoro. Peraltro, gli operai si sarebbero trovati, in abiti da lavoro, a 25 metri dal furgone della ditta, con baracca del cantiere e magazzino aperti, al momento del sopralluogo dell’esperto Suva. C.d Con replica del 5 luglio 2024 (doc. TAF 10), la ricorrente ha indicato di non avere ricevuto l’intero incarto dell’autorità inferiore, ma solo alcuni documenti. Ha tuttavia precisato che la mancanza dell’intero dossier della Suva era ininfluente per la redazione dell’atto di replica. L’insorgente ha in particolare ribadito che le violazioni di cui all’avvertimento di livello 2 impugnato sono parzialmente contestate (per quanto riguarda la constatazione 1, la presenza di operai sul ponteggio a 25 metri dal furgone; con riferimento alla constatazione 2, le conclusioni tratte dall’autorità inferiore sulla base delle fotografie di un cassone depositato a terra cui sono legate delle cinghie). L’insorgente ha dunque riconfermato integralmente quanto già esposto nel ricorso e ha chiesto, in via principale, l’annullamento dell’avvertimento di livello 2 e, in via subordinata, il rinvio dell’incarto alla Suva per nuova decisione. C.e Con provvedimento dell’11 luglio 2024, questo Tribunale ha trasmesso alla ricorrente copia dell’intero incarto dell’autorità inferiore (doc. TAF 11). C.f Nella duplica del 18 settembre 2024 (cfr. timbro postale; doc. TAF 15), la Suva ha indicato in special modo che i fatti alla base dell’avvertimento di

C-712/2024 Pagina 6 livello 2 sono comprovati. Ha quindi nuovamente chiesto la reiezione del ricorso e la conferma della decisione su opposizione impugnata. C.g Nelle osservazioni del 24 ottobre 2024 (doc. TAF 17), l’insorgente – confermando integralmente il contenuto, l’esposizione e le richieste giuridiche di cui al ricorso e alla replica – si duole in particolare del fatto che la Suva non abbia indicato già nella decisione del 23 ottobre 2023, come a suo giudizio avrebbe dovuto fare, i fatti rilevanti posti a fondamento della constatazione 1, ossia che i propri operai si sarebbero trovati, ciò che è contestato, sul ponteggio rispettivamente a 25 metri dal furgone al momento del sopralluogo dell’esperto Suva. C.h Del contenuto degli atti, e in particolare del tenore delle censure sollevate dall’insorgente come delle argomentazioni dell’autorità inferiore, si dirà più in dettaglio, per quanto necessario ai fini del giudizio, nei considerandi in diritto. Diritto: 1. 1.1 Il Tribunale amministrativo federale esamina d'ufficio e con piena cognizione la sua competenza (art. 31 e segg. LTAF) rispettivamente l'ammissibilità dei gravami che gli vengono sottoposti (DTF 133 I 185 consid. 2 con rinvii). 1.2 Riservate le eccezioni – non realizzate nel caso di specie – di cui all'art. 32 LTAF, questo Tribunale giudica, in virtù dell'art. 31 LTAF in combinazione con l'art. 33 lett. e LTAF e con l'art. 109 lett. c LAINF (RS 832.20), i ricorsi contro le decisioni su opposizione, ai sensi dell'art. 5 PA, rese dalla Suva in materia di disposizioni per prevenire gli infortuni e le malattie professionali. 1.3 In virtù dell'art. 37 LTAF, la procedura dinanzi al Tribunale amministrativo federale è retta dalla PA, in quanto la LTAF non disponga altrimenti. Secondo l'art. 3 lett. dbis PA, la procedura in materia di assicurazioni sociali non è disciplinata dalla PA nella misura in cui è applicabile la LPGA (RS 830.1). Giusta l'art. 2 LPGA, le disposizioni della LPGA sono applicabili alle assicurazioni sociali disciplinate dalla legislazione federale, se e per quanto le singole leggi sulle assicurazioni sociali lo prevedano. Ora, l'art. 1 LAINF stabilisce che le disposizioni della LPGA sono applicabili all'assicurazione contro gli infortuni, sempre che la LAINF non deroghi alla LPGA.

C-712/2024 Pagina 7 1.4 1.4.1 Ai sensi dell'art. 59 LPGA, ha diritto di ricorrere chiunque è toccato dalla decisione o dalla decisione su opposizione ed ha un interesse degno di protezione al suo annullamento o alla sua modifica. 1.4.2 L'avvertimento ai sensi dell’art. 62 cpv. 1 dell'ordinanza del 19 dicembre 1983 sulla prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali (OPI; RS 832.30) è un atto mediante il quale il datore di lavoro è invitato ad ovviare per il futuro alla violazione delle prescrizioni in materia di sicurezza sul lavoro. Detto provvedimento è impugnabile mediante ricorso, potendo comportare diverse conseguenze per l’azienda destinataria. L'interesse a ricorrere sussiste anche se le misure richieste sono state eseguite o se il cantiere è terminato (sentenze del TAF C-629/2013 del 1° giugno 2015 consid. 3.2 e C-7967/2010 del 3 dicembre 2012 consid. 1.4 con rinvii; DTAF 2010/37 consid. 2.4.3 e 2.4.4). 1.4.3 La ricorrente ha un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modifica della decisione su opposizione impugnata dal momento che, quale datrice di lavoro, è particolarmente toccata dal suddetto provvedimento con cui è stato pronunciato nei suoi confronti un avvertimento di livello 2 per infrazione alle prescrizioni concernenti la sicurezza sul lavoro. Di conseguenza l’insorgente è legittimata a ricorrere nel caso in esame (art. 59 LPGA). 1.5 Il ricorso è stato interposto tempestivamente e rispetta i requisiti previsti dalla legge (art. 50 e 52 PA). L'anticipo spese è stato corrisposto entro i termini accordati. Il ricorso è pertanto ammissibile. 2. 2.1 Nell’ambito della procedura di ricorso l’insorgente può fare valere la violazione del diritto federale, l'eccesso o l'abuso del potere d'apprezzamento, l'accertamento inesatto ed incompleto dei fatti giuridicamente rilevanti e l'inadeguatezza (art. 49 PA per rimando dell'art. 37 LTAF). 2.2 Il Tribunale amministrativo federale esamina liberamente il diritto federale, l'accertamento dei fatti e l'inadeguatezza senza essere vincolato dai considerandi della decisione impugnata o dai motivi invocati dalle parti. In altri termini, il ricorso potrebbe essere accolto per ragioni diverse da quelle addotte dalla ricorrente (art. 62 cpv. 4 PA) o respinto in virtù d'argomenti che la decisione impugnata non ha preso in considerazione (cfr. DTF 134

C-712/2024 Pagina 8 III 102 consid. 1.1 e 133 V 515 consid. 1.3 con rinvio; sentenza del TAF C- 3900/2018 del 29 novembre 2021 consid. 3). 3. 3.1 Secondo l'art. 85 cpv. 1 LAINF gli organi esecutivi della Suva si occupano dell'attuazione delle disposizioni in materia di prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali. 3.2 I controlli relativi alle prescrizioni concernenti la sicurezza sul lavoro, in esecuzione degli art. 81-88 LAINF, sono retti dagli art. 60 segg. OPI. A norma dell'art. 62 OPI, l'organo d'esecuzione competente, se, durante un'ispezione, accerta un'infrazione alle prescrizioni concernenti la sicurezza sul lavoro, ne avverte il datore di lavoro e gli fissa un congruo termine per ovviarvi. L'avvertimento deve essere confermato per scritto al datore di lavoro (cpv. 1). In caso d'urgenza, l'organo d'esecuzione rinuncia all'avvertimento e prende una decisione secondo l'art. 64 OPI. Se sono necessari provvedimenti provvisionali, dev'essere informata l'autorità cantonale incaricata dell'assistenza giudiziaria (cpv. 2). Dal tenore dell'art. 62 OPI emerge che requisito per la pronuncia di un avvertimento è l'esistenza di un'infrazione alle prescrizioni in materia di sicurezza sul lavoro. Determinanti sono in particolare le norme atte a prevenire gli infortuni e le malattie professionali (sentenza del TAF C-629/2013 consid. 6.4; DTF 116 V 255 consid. 4). 3.3 Secondo il Manuale CFSL della procedura d'esecuzione per la sicurezza sul lavoro, l'organo d'esecuzione competente pronuncia di regola dapprima quattro avvertimenti e poi sanziona il datore di lavoro con un aumento dei premi (art. 92 al. 3 LAINF). In caso d'urgenza, l'organo d'esecuzione competente rinuncia all'avvertimento e prende una decisione (art. 62 cpv. 2 OPI). Giusta l'art. 92 cpv. 3 LAINF, ogni infrazione alle prescrizioni relative alla sicurezza sul lavoro – a prescindere dalla gravità dell'infrazione e indipendentemente dal fatto che un incidente si sia, o meno, verificato – può essere sanzionata con un aumento del premio se tale provvedimento è conforme ai principi generali del diritto, quali in particolare il principio della proporzionalità. Ora, per procedere alla ponderazione dei diversi interessi coinvolti, l'autorità deve prendere in considerazione tutte le infrazioni commesse dal datore di lavoro, indipendentemente dalla procedura nell'ambito della quale le infrazioni sono state constatate (sentenze del TAF C- 7967/2010 consid. 2.2.5 e C-640/2008 del 18 agosto 2009 consid. 4.2.4; DTAF 37/2010 consid. 2.4.2.2 e 2.4.2.3).

C-712/2024 Pagina 9 4. 4.1 Oggetto impugnato è la decisione su opposizione del 19 dicembre 2023 della Suva con cui è stato confermato l’avvertimento di livello 2 del 23 ottobre 2023. 4.2 Litigiosa è la questione di sapere se la ricorrente abbia, o meno, violato le disposizioni in materia di sicurezza e protezione della salute dei lavoratori nel cantiere edilizio in questione in relazione alle constatazioni 1 e 2 del formulario “Constatazioni e misure” e, quindi, se l’avvertimento di livello 2 del 23 ottobre 2023 pronunciato nei suoi confronti da parte della Suva fosse, o meno, giustificato. 5. Argomentazioni delle parti 5.1 Il 23 ottobre 2023, la Suva, sulla base delle carenze constatate dall’esperto durante il sopralluogo del 19 ottobre 2023, ha emanato un avvertimento di livello 2 nei confronti della ricorrente (doc. Suva 10). Nell’allegato documento, intitolato “Constatazioni e misure”, sono state indicate le carenze con rischio accresciuto in materia di sicurezza poste a fondamento del menzionato avvertimento di livello 2. Sono state evidenziate la mancata osservanza dell’obbligo di indossare il casco di protezione (art. 6 OLCostr [constatazione 1]) e l’utilizzo non conforme alle indicazioni del fabbricante degli accessori di imbracatura della gru (art. 6 cpv. 2 Ordinanza sulle gru e art. 32a OPI [constatazione 2]). 5.2 Con opposizione del 13 novembre 2023, l’interessata ha contestato l’avvertimento di livello 2 del 23 ottobre 2023 (doc. Suva 11). Per quanto concerne la constatazione 1, la ditta ha indicato che l’esperto Suva si è “presentato in cantiere qualche istante dopo l’arrivo dei nostri collaboratori. Gli stessi, essendo appena scesi dal furgone, non potevano già indossare il casco di protezione, infatti, si stavano attrezzando per l’inizio delle lavorazioni. I caschi vengono sempre indossati ed alcuni sono a disposizione anche per eventuali tecnici in visita al cantiere”. Quanto alla constatazione 2, la ditta ha ribadito che l’esperto si è presentato in cantiere qualche istante dopo l’arrivo degli operai, i quali, in quel momento, non stavano operando con la gru. La presenza di cinghie stabilizzatrici sui cassoni in cantiere ha indotto erroneamente l’esperto Suva a dedurre un utilizzo non conforme in caso di sollevamento. In realtà, tali cinghie fotografate vengono utilizzate per stabilizzare il trasporto dei cassoni attrezzi all’interno dei furgoni. Ha aggiunto che nessuna attività di sollevamento era in corso e

C-712/2024 Pagina 10 che le attività di sollevamento vengono eseguite solo da personale idoneo e formato. 5.3 Nella decisione su opposizione del 19 dicembre 2023 (doc. Suva 13), la Suva ha osservato, per quanto concerne la constatazione 1, che l’esperto della Suva ha rilevato che, al momento del controllo eseguito alle 11.30 del 19 ottobre 2023, il personale della ditta interessata stava lavorando sul ponteggio senza indossare i caschi di protezione. La Suva ha sottolineato che il mancato rispetto dell’obbligo di indossare il casco di protezione costituisce una violazione di una regola vitale (con minaccia elevata) in materia di sicurezza sui posti di lavoro nell’edilizia e che ciò giustifica già di per sé la notifica di un avvertimento. Ha inoltre fatto notare che il controllo è avvenuto in un orario (11.30) in cui i lavori in cantiere sono notoriamente già iniziati da tempo, motivo per cui l’argomento presentato dall’interessata, secondo cui gli operai erano appena giunti sul cantiere, non appare pertinente. Per quanto attiene alla seconda constatazione, la Suva ha preso atto del fatto che l’interessata ha contestato un’attività di sollevamento al momento del sopralluogo e ha rilevato che nell’avvertimento di livello 2 non si affermava che dei dipendenti della ditta, non adatti e non istruiti, stessero effettuando un sollevamento con la gru, bensì che gli accessori di imbracatura relativi alla gru (le cinghie) erano stati utilizzati in modo errato e che ciò sarebbe confermato dalle foto allegate all’avvertimento di livello 2 in questione. La Suva ha quindi ritenuto corretta, sulla base del Manuale CFSL e secondo i principi del libero apprezzamento delle prove e della proporzionalità, l’emanazione dell’avvertimento di livello 2. L’autorità inferiore ha aggiunto che non solo aveva la facoltà, ma le incombeva l’obbligo di emettere un avvertimento di livello 2, tenuto conto che la ditta in questione era già stata oggetto di un avvertimento di livello 1 per aver violato diverse norme di sicurezza sul lavoro il 18 agosto 2023 (cfr. consid. A.b di questa sentenza). 5.4 Nel suo ricorso del 1° febbraio 2024 (doc. TAF 1), l’insorgente ha contestato di avere commesso le violazioni che le sono state attribuite nella decisione su opposizione del 19 dicembre 2023, in quanto il personale si è comportato nel rispetto delle norme applicabili e ossequiando i necessari criteri di prudenza e sicurezza. Ha altresì fatto valere che le infrazioni non sono state debitamente comprovate e che i fatti non sono stati appurati correttamente. Quanto alla constatazione 1, la ditta ha ribadito che alle 11.30 il personale era appena giunto sul cantiere, in quanto precedentemente impegnato in un altro cantiere. Ha altresì indicato che, al momento del controllo, non risulta vi fossero operai sul ponteggio intenti a lavorare e che l’attività cantieristica non era ancora iniziata. La ricorrente ha allegato

C-712/2024 Pagina 11 che il personale si stava preparando con l’attrezzatura necessaria, compresa quella protettiva di sicurezza individuale, per l’inizio dei lavori, e dunque l’attività osservata dall’esperto era di tipo preparatoria ed eventuali lacune nell’equipaggiamento sarebbero state sanate di lì a poco con l’effettivo avvio dell’attività cantieristica. Ha chiesto altresì l’audizione testimoniale di tre suoi dipendenti in merito alla loro presenza sul cantiere D._______ a E._______ e alle attività da loro ivi svolte al momento del sopralluogo dell’esperto Suva. Quanto alla constatazione 2, la ditta ha rilevato che non vi è alcuna prova di un uso errato delle cinghie, in quanto le stesse vengono utilizzate per il fissaggio del carico trasportato con i furgoni. Ha fatto valere che non vi è stato alcun utilizzo della gru e che pertanto l’Ordinanza sulle gru non trova applicazione nella fattispecie. Ha inoltre fatto valere che pure l’art. 32a OPI non trova applicazione, difettando l’elemento dell’”impiego”, poiché le cinghie, al momento del controllo, si trovavano semplicemente attaccate ad una scatola di metallo, senza essere in uso. 5.5 Nella risposta al ricorso del 14 maggio 2024 (doc. TAF 8), l’autorità inferiore ha confermato che in occasione del sopralluogo del 19 ottobre 2023 diverse norme di sicurezza sono state violate. In merito alla constatazione 1, ha ribadito che l’esperto Suva ha rilevato che il personale stava lavorando sul ponteggio e osservato che, tenuto conto del mandato legale conferitole in qualità di organo d’esecuzione per il controllo delle norme di sicurezza sul lavoro, occorreva dare maggiore credito alle constatazioni dell’esperto della Suva rispetto ad eventuali testimonianze dei dipendenti della ditta, ritenuto che in considerazione del contratto di lavoro e del rapporto di dipendenza, i dipendenti sono più propensi a confermare le allegazioni del datore di lavoro. La Suva ha altresì precisato che al momento del controllo nessuno dei dipendenti ha segnalato di essere appena arrivato sul cantiere e che questi si trovavano, in abiti da lavoro, ad oltre 25 metri dal furgone, con baracca del cantiere e magazzino aperti. Ha poi citato l’art. 6 cpv. 1 OLCostr, il quale menziona che i lavoratori devono indossare un casco di protezione per tutti i lavori in cui sono esposti al pericolo della caduta di oggetti o di materiali ed in particolare nonché l’art. 6 cpv. 2 lett. a OLCostr, che prevede che è obbligatorio portare il casco di protezione nell’edilizia e nella costruzione di ponti fino a ultimazione della struttura grezza. Ha altresì indicato che giusta l’art. 6 cpv. 1 OLCostr non vi è una distinzione tra la fase preparatoria dei lavori e l’attività cantieristica vera a propria. Gli infortuni sul cantiere con lesioni alla testa non possono mai essere esclusi nell’edilizia, visti i movimenti di materiali pesanti e possibili cadute di oggetti. Ciò premesso, l’autorità inferiore ha considerato che nell’edilizia indossare il casco di protezione individuale è d’obbligo. Quanto

C-712/2024 Pagina 12 alla constatazione 2, ha in particolare osservato che quest’ultima non ha condotto alla pronuncia dell’avvertimento di livello 2. Ha poi aggiunto che il cassone era fissato con le cinghie in modo sbagliato e che, conto tenuto che era posato a terra nel cantiere, deve essere stato precedentemente trasportato con l’ausilio di una gru. 5.6 Nella replica del 5 luglio 2024 (doc. TAF 10), l’insorgente ha in particolare ribadito che le violazioni che hanno condotto all’avvertimento di livello 2 impugnato sono parzialmente contestate (ossia, la presenza di propri operai sul ponteggio a 25 metri dal furgone [constatazione 1] e le conclusioni tratte dall’autorità inferiore sulla base delle fotografie di un cassone depositato a terra cui sono legate delle cinghie [constatazione 2]). La ricorrente ha altresì osservato un’incoerenza nelle affermazioni della Suva, nel senso che nell’avvertimento di livello 2 del 23 ottobre 2023 è stato indicato che nessuno dei lavoratori indossava il casco, mentre nella decisione su opposizione del 19 dicembre 2023 è indicato che i lavoratori stavano lavorando sul ponteggio senza indossare il casco ed infine nella risposta di causa che gli operai si trovavano a 25 metri dal furgone della ditta. Secondo la ricorrente, tenuto conto del fatto che nessuno degli operai stava lavorando sul ponteggio al momento del sopralluogo, non vi è stata alcuna violazione dell’art. 6 OLCostr. Al riguardo la ricorrente ripropone le testimonianze dei tre propri collaboratori e ribadisce che non vi sono prove oggettive di una violazione. La ricorrente fa inoltre valere che anche per quanto concerne la seconda violazione – preso atto che non avrebbe comunque portato alla pronuncia dell’avvertimento impugnato – la documentazione agli atti non corrobora quanto affermato dall’esperto Suva. Infatti, le fotografie darebbero atto unicamente di un carico a terra con delle cinghie, ma non è stata rilevata alcuna violazione concreta durante il sopralluogo. La violazione asserita dalla Suva non risulta né comprovata né verosimile, al contrario della versione fornita dalla ricorrente, secondo la quale le cinghie fotografate sono da ricondurre al trasporto del cassone con un furgone aziendale con vano di carico chiuso e non all’uso irregolare della gru. Pertanto, gli art. 32a OPI e 6 cpv. 2 Ordinanza sulle gru non trovano applicazione. In conclusione, il sopralluogo dell’esperto Suva non ha permesso di rilevare violazioni a carico della ricorrente e non vi sono agli atti gli elementi probatori necessari affinché le affermazioni dell’esperto possano essere ritenute sufficienti per giustificare l’emanazione dell’avvertimento di livello 2. 5.7 Nella duplica del 18 settembre 2024 (doc. TAF 15), l’autorità inferiore ha indicato che l’esperto, al momento del controllo, ha potuto constatare che l’attività di cantiere era effettivamente iniziata e che gli operai stavano lavorando sul ponteggio senza indossare il casco di protezione. Secondo

C-712/2024 Pagina 13 l’autorità inferiore non era possibile segnalare già nella decisione iniziale del 23 ottobre 2023 tutti i fatti e i motivi alla base della constatazione 1, la quale ha condotto alla pronuncia dell’avvertimento di livello 2, ritenuto che la decisione su opposizione sostituisce la prima decisione e diventa in caso di ricorso l’oggetto del litigio (citata la sentenza del TF 8C_121/2009 del 29 giugno 2009, consid. 3.5). In concreto, la decisione (su opposizione) del 19 dicembre 2023 è stata debitamente motivata, con i fatti determinanti ritenuti dalla Suva, in particolare che gli operai visti dall’esperto Suva stavano lavorando sul ponteggio senza portare il casco. L’autorità inferiore ha altresì allegato che l’indicazione secondo cui gli operai erano a 25 metri dal furgone non esclude il fatto che stavano lavorando sul ponteggio. Inoltre, l’autorità inferiore ha ribadito che al momento del controllo nessuno degli operai ha informato l’esperto di essere appena arrivato sul cantiere. La Suva ha osservato inoltre che la ricorrente ha dapprima, segnatamente nell’opposizione, affermato che i dipendenti erano appena scesi dal furgone, mentre nel ricorso ha sostenuto che gli operai erano giunti sul cantiere pochi istanti prima dell’esperto Suva, perché precedentemente occupati in un altro cantiere, senza tuttavia fornire alcun dettaglio su tale luogo di lavoro. Inoltre, è insolito che i dipendenti inizino a lavorare mezz’ora prima della pausa pomeridiana. La Suva ha inoltre fatto valere che in virtù della giurisprudenza (DTF 121 V 45 e sentenza del TAF C-2173/2019 del 13 ottobre 2020), le dichiarazioni spontanee o della prima ora sono di norma più imparziali e affidabili dei resoconti successivi che possono essere consapevolmente o inconsapevolmente influenzati da considerazioni seguenti di natura assicurativa o di un altro tipo. La Suva ha poi osservato di non avere emanato, contrariamente a quanto ritenuto dalla ricorrente, una decisione su opposizione sulla base di prove soggettive e ha precisato che, se ciò fosse invece stato il caso, avrebbe ignorato il suo ruolo come organo d’esecuzione incaricato di sorvegliare l’applicazione delle prescrizioni sulla prevenzione degli infortuni professionali nelle aziende (di cui all’art. 85 LAINF). L’autorità inferiore ha indicato che, assumendo un compito statale d’applicazione della legge, la Suva stessa è tenuta all’obiettività in materia di diritto delle prove ed è costretta ad avvertire il datore di lavoro quando constata delle violazioni (è richiamato l’art. 62 OPI). L’autorità inferiore ha quindi indicato che non ha alcun interesse soggettivo a riportare in un verbale o in un avvertimento constatazioni non rispondenti alla realtà. Pertanto, secondo l’autorità inferiore, l’assenza della documentazione fotografica a sostegno della constatazione 1 non significa che il mancato rispetto dell’art. 6 OLCostr non sia esistito in concreto: detta violazione è stata, secondo la Suva, consegnata e riportata nell’avvertimento dopo un’ispezione visiva effettuata in tutta oggettività dal proprio esperto. Per quanto concerne la constatazione 2, ha nuovamente segnalato che la stessa non ha

C-712/2024 Pagina 14 condotto all’emanazione dell’avvertimento di livello 2. Peraltro, solo nella replica la ricorrente ha spiegato che le cinghie legate al cassone sono da ricondurre ad un trasporto effettuato con un veicolo aziendale con vano chiuso. Secondo la Suva tale affermazione non corrisponde a quanto affermato nell’opposizione del 13 novembre 2023 e pertanto non appare attendibile conto tenuto della succitata giurisprudenza in merito alle dichiarazioni della prima ora. 5.8 Nelle osservazioni del 24 ottobre 2024 (doc. TAF 17), l’insorgente si è riconfermata nelle sue precedenti argomentazioni nonché conclusioni e ha inoltre affermato che le tesi sostenute dalla Suva nella duplica risultano infondate. Non risulterebbe altresì sostenibile il motivo per il quale non sarebbe stato possibile segnalare già nella decisione del 23 ottobre 2023 tutti i fatti posti a fondamento della constatazione 1 alla base della decisione impugnata, in quanto, sebbene la decisione su opposizione vada a sostituire la prima decisione, questo non deve però permettere di giustificare eventuali lacune o incoerenze della prima decisione. L’insorgente deve infatti poter disporre di tutti gli elementi oggettivamente rilevanti per poter formulare le eventuali dovute osservazioni in maniera puntuale, precisa ed esaustiva. Peraltro, il fatto di avere omesso di indicare il cantiere di provenienza degli operai sarebbe irrilevante. La circostanza essenziale ai fini del giudizio “è che gli operai di A._______ erano di fatto giunti poco prima dell’avvenuto controllo sul cantiere” in esame. Peraltro, che siano giunti sul cantiere alle ore 11.30 avrebbe comunque permesso loro una mezz’ora di lavoro che rappresenta un lasso di tempo non per forza trascurabile sull’arco di una giornata lavorativa. In merito alla constatazione 2, l’insorgente ha spiegato di non essersi contraddetta nelle sue affermazioni in quanto in sede di opposizione ha spiegato che le cinghie in questione vengono utilizzate per stabilizzare il trasporto dei cassoni attrezzi all’interno dei furgoni e in sede di replica ha specificato che le cinghie nelle fotografie erano da ricondurre ad un trasporto effettuato tramite il furgone aziendale con vano di carico chiuso e non all’uso di una gru. 6. Occorre verificare se l’autorità inferiore ha accertato in modo sufficiente i fatti giuridicamente rilevanti, segnatamente quelli attinenti alla constatazione 1, per giustificare la pronuncia della decisione impugnata di avvertimento di livello 2. 6.1 In merito alla constatazione 1 6.1.1 Ai sensi dell’art. 61 cpv. 4 OPI, nell’ambito di una visita d’azienda, l’organo d’esecuzione competente deve annotare gli accertamenti fatti

C-712/2024 Pagina 15 durante l’ispezione e il risultato dell’indagine. Nel Manuale CFSL si legge che nell’ambito delle suddette visite devono essere documentate per iscritto le constatazioni fatte, ciò che può essere fatto nel verbale di visita o con una lettera inviata all’azienda. Vanno verbalizzati soprattutto le lacune constatate e l’esito dell’eventuale inchiesta presso il datore di lavoro o i lavoratori (cfr. Manuale CFSL, n° 4.4.1). 6.1.2 La ricorrente non ha fatto valere una violazione dei suoi diritti di parte, (cfr. sulla questione DTF 121 V 150), in relazione all’espletamento del controllo/sopralluogo effettuato il 19 ottobre 2023 dall’esperto della Suva, né appare una ragione per un intervento d’ufficio su questo punto da parte di questo Tribunale. Da un lato, un controllo/sopralluogo come quello in esame può rispondere al suo scopo solo se non è stato preannunciato (cfr. DTF 121 V 150, segnatamente consid. 4a e 4b), senza peraltro dimenticare che vi erano tre operai della ricorrente nel cantiere al momento del sopralluogo. Dall’altro lato, nel caso in esame è comunque incontestato in questa sede che gli operai della ricorrente si trovavano nel cantiere D._______ a E._______ sprovvisti di casco di protezione al momento del controllo/sopralluogo da parte dell’esperto Suva, avvenuto verso le ore 11.30 del 19 ottobre 2023. 6.1.3 Inoltre, giusta l’art. 42 LPGA (cfr. anche art. 30 cpv. 2 lett. b) le parti non devono obbligatoriamente essere sentite prima dell’emanazione di decisioni, come quella del 23 ottobre 2023, impugnabili mediante opposizione (DTF 132 V 368 6.2 con rinvii). La ricorrente ha altresì potuto pienamente esercitare il suo diritto di essere sentita dapprima in sede di opposizione e poi dinanzi al TAF, autorità di ricorso che gode di piena cognizione nell’ambito in esame. 6.2 Di principio, l’amministrazione deve procedere ad un corretto accertamento dei fatti anteriormente all’emanazione della propria decisione e non in procedura di opposizione (DTF 132 V 368 consid. 6.2). Restano tuttavia riservati gli accertamenti complementari resi necessari, per esempio, dalle obiezioni sollevate in sede di opposizione (DTF 132 V 368 consid. 6.2 con rinvii; SK-ATSG-Wiederkehr, art. 43 n. 16 con rinvii [in riferimento al sopralluogo, vedi n. 47]). 6.2.1 Nel caso concreto, questo Tribunale rileva che il rapporto redatto a seguito dell’ispezione visiva, denominato “Constatazioni e misure”, contiene una succinta descrizione inerente alla constatazione 1, ossia “Nessuno dei lavoratori indossa il casco di protezione; OLCostr, art. 6”.

C-712/2024 Pagina 16 6.2.2 La ricorrente – benché non contesti che i suoi operai si trovassero sul cantiere D._______ a E._______ sprovvisti di casco di protezione al momento del controllo/sopralluogo, avvenuto verso le ore 11.30 del 19 ottobre 2023, da parte dell’esperto Suva – fa valere, da un lato, che tale constatazione è insufficiente per giustificare un avvertimento e, dall’altro lato, si duole del fatto che l’autorità inferiore abbia, senza valida ragione, completato i fatti di causa, peraltro perlomeno in parte contestati (principalmente che gli operai si trovassero sul ponteggio), dapprima in sede di decisione su opposizione e poi ancora nella procedura dinanzi al TAF. 6.2.3 In effetti, nella decisione su opposizione e poi nella risposta al ricorso, l’autorità inferiore ha progressivamente integrato la propria ricostruzione dei fatti, indicando che al momento del controllo/sopralluogo gli operai stavano lavorando, senza casco, sui ponteggi (decisione su opposizione), poi che si trovavano a circa 25 metri dal furgone della ditta, che indossavano abiti da lavoro e che la baracca del cantiere e il magazzino erano aperti (riposta al ricorso, pag. 3). Tali elementi fattuali, tuttavia, non erano stati verbalizzati nel rapporto di constatazione del 23 ottobre 2023. L’autorità inferiore ha altresì allegato, nella risposta al ricorso del 13 maggio 2024, che al momento del controllo effettuato il 23 ottobre 2023 (recte: 19 ottobre 2023) nessuno dei collaboratori della ricorrente ha segnalato che erano appena giunti sul cantiere e che l’attività si trovava nella sua fase iniziale (ossia che si stessero attrezzando per l’inizio dei lavori), di modo che non le può essere rimproverato un completamento successivo, rispetto alla versione del rapporto di constatazione del 23 ottobre 2023, dei fatti osservati dall’esperto Suva al momento del controllo/sopralluogo. 6.2.4 Ora, a prescindere dal fatto che sarebbe stato auspicabile che l’esperto Suva avesse indicato già nel rapporto di constatazione del 23 ottobre 2023 l’insieme dei fatti osservati sul cantiere durante il controllo/sopralluogo, la ricorrente ha comunque avuto ampia facoltà di esprimersi su quanto indicato nel menzionato rapporto di constatazione, nella decisione su opposizione e nelle successive prese di posizione dell’autorità inferiore in sede di ricorso, segnatamente nella riposta al ricorso. Peraltro, secondo questo Tribunale, il non avere immediatamente citato l’insieme dei fatti osservati dall’esperto Suva nel controllo/sopralluogo del 19 ottobre 2023 già nel rapporto di constatazione del 23 ottobre 2023 non costituisce – nell’ambito in esame e nel caso concreto – una violazione insanabile del diritto di essere sentito della ricorrente (avente per conseguenza l’annullamento puro e semplice della decisione impugnata), non essendo altresì ipotizzabile, per ovvie ragioni, un rinvio degli atti di causa all’autorità inferiore per

C-712/2024 Pagina 17 ulteriori accertamenti in relazione alle constatazioni effettuate nel controllo/sopralluogo del 19 ottobre 2023. 6.2.5 Tenuto conto che nel diritto delle assicurazioni sociali vige, in linea di principio, il grado di prova della verosimiglianza preponderante (DTF 138 V 218 consid. 6), il giudice deve basarsi su quella ricostruzione dei fatti che, tra tutte le possibili versioni, ritiene la più probabile (BGE 126 V 353 consid. 5b.). Peraltro, in base al principio del libero apprezzamento delle prove (o della libera valutazione delle prove [art. 40 PCF per rimando dell’art. 19 PA]), per il valore probatorio non sono determinanti né l’origine del mezzo di prova né la sua denominazione (DTF 125 V 351; 122 V 157 consid. 1c). Il tribunale deve pertanto esaminare in modo oggettivo tutti i mezzi di prova, indipendentemente dalla loro provenienza, e decidere successivamente se gli atti disponibili consentono una valutazione attendibile della questione controversa (125 V 351 consid. 3a; DTF 122 V 157 consid. 1c). Tale è il caso nella presente fattispecie per i motivi che saranno esposti di seguito. 6.2.6 A tenore dell'art. 81 LAINF le prescrizioni inerenti alla prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali si applicano, salvo eccezioni espresse, a tutte le aziende i cui lavoratori eseguono lavori in Svizzera. L'art. 82 cpv. 1 LAINF stabilisce che il datore di lavoro deve prendere tutte le misure ritenute per esperienza necessarie, tecnicamente applicabili e adatte alle circostanze, al fine di prevenire gli infortuni professionali e le malattie professionali. A tale scopo, in base alla delega conferita dall'art. 83 cpv. 1 LAINF, il Consiglio federale ha emanato una serie di prescrizioni, fra le quali figurano in particolare le già citate ordinanze sulla prevenzione degli infortuni (OPI) e sui lavori di costruzione (OLCostr). 6.2.7 Ai sensi dell’art. 6 cpv. 1 OLCostr, i lavoratori devono indossare un casco di protezione per tutti i lavori in cui sono esposti al pericolo della caduta di oggetti o di materiali; inoltre, l’art. 6 cpv. 2 OLCostr, elenca le attività in cui è obbligatorio indossare il casco di protezione: nell’edilizia e nella costruzione di ponti fino a ultimazione della struttura grezza (lett. a); nei lavori eseguiti in prossimità di gru, di scavatrici e di macchine speciali del genio civile (lett. b); nella realizzazione di scavi e di pozzi nonché di scavi generali (lett. c); nei lavori nelle cave di pietra (lett. d); nei lavori in sotteraneo, esclusi i lavori di installazione in locali tecnici nei quali si può escludere un pericolo dovuto alla caduta di oggetti o materiali (lett. e); nei lavori con esplosivi (lett. f); nei lavori di smantellamento o di demolizione (lett. g); nei lavori di costruzione di ponteggi (lett. h); nei lavori alle canalizzazioni e all’interno delle canalizzazioni (lett. i). L’art. 6 cpv. 3 prevede poi

C-712/2024 Pagina 18 l’obbligo di indossare un casco di protezione con cinturino sottogola per i lavorii con dispositivi di protezione individuale contro le cadute (fune di sicurezza; lett. a), per i lavori in sospensione a corde portanti (lett. b) e per i lavori con l’elicottero (lett. c). Ai sensi dell’art. 2 lett. a OLCostr, per lavori di costruzione si intende: la realizzazione, la riparazione, la modifica, la manutenzione, il controllo, lo smantellamento e la demolizione di costruzioni, compresi i lavori preparatori e finali, segnatamente i lavori sui tetti, sui ponteggi e con i ponteggi, i lavori negli scavi, nei pozzi e negli scavi generali, i lavori di estrazione di pietra, ghiaia e sabbia, i lavori agli impianti termici e ai camini di fabbrica, i lavori in sospensione a corde portanti, i lavori alle canalizzazioni e all’interno delle canalizzazioni nonché i lavori in sotterraneo e la lavorazione della pietra. 6.2.8 A giusta ragione, con riferimento alla constatazione 1, l’autorità inferiore ha indicato che i lavoratori devono indossare un casco di protezione per tutti i lavori in cui sono esposti al pericolo di caduta di oggetti o di materiali (art. 6 cpv. 1 OLCostr), che è obbligatorio portare il casco di protezione nell’edilizia e nella costruzione di ponti fino all’ultimazione della struttura grezza (art. 6 cpv. 2 lett. a OLCostr) e che, secondo l’art. 6 cpv. 3 OPI, spetta al datore di lavoro controllare che i propri dipendenti rispettino i provvedimenti relativi alla sicurezza sul lavoro. Inoltre, ha pure rettamente rilevato che l’art. 6 OLCostr non prevede una distinzione tra la fase preparatoria dei lavori su un cantiere e l’attività cantieristica vera e propria (cfr. risposta al ricorso, pag. 3 e 4). 6.2.9 In effetti, l’art. 6 cpv. 2 lett. a OLCostr prevede un chiaro obbligo di indossare il casco di protezione nell’edilizia (Hochbauarbeiten nella versione dell’OLCostr in lingua tedesca e travaux de construction in quella di lingua francese) fino a ultimazione della struttura grezza. L’insorgente non ha mai contestato in corso di procedura che il cantiere D._______ a E._______ fosse un cantiere edile e che vi si svolgeva attività edilizia (peraltro rientrante nello scopo aziendale della ricorrente [lett. A.a del riassunto dei fatti con rinvio all’estratto del registro di commercio]). Non ha altresì mai sostenuto che la struttura grezza fosse già ultimata. Peraltro, va rilevato che risaputamente all’interno di un cantiere edile – indipendentemente dall’attività che vi si sta svolgendo o dalla posizione in cui ci si trovi – si è pure esposti al pericolo costante della caduta di oggetti o materiali (art. 6 cpv. 1 OLCostr), ciò che l’art. 6 cpv. 2 lett. a OLCostr implicitamente presuppone. Al caso di specie è pertanto applicabile l’art. 6 cpv. 2 lett. a OL- Costr.

C-712/2024 Pagina 19 6.2.10 La ricorrente non ha contestato che i suoi operai si trovavano all’interno del cantiere edile D._______ a E._______ al momento del controllo/sopralluogo in esame, ma ha fatto valere che i suoi operai erano appena giunti sul cantiere medesimo e non vi stavano ancora svolgendo attività cantieristica, ma si stavano preparando con l’attrezzatura necessaria, compresa quella protettiva di sicurezza individuale. Questo Tribunale rileva che all’art. 2 lett. a OLCostr è ancorata la definizione di lavori di costruzione (Bauarbeiten nella versione tedesca e travaux de construction in quella francese): la norma indica varie attività, non è esaustiva e menziona espressamente che i lavori preparatori sono compresi nella definizione (cfr. consid. 6.2.7 per la citazione completa dell’articolo di legge in esame). Come indicato dall’autorità inferiore nella risposta al ricorso, non è pertanto giustificata una generica distinzione tra attività preparatoria (che dunque, secondo la ricorrente, non richiederebbe che sia indossato il casco di protezione) e l’attività cantieristica vera e propria (che invece ad essa sola, sempre secondo l’insorgente, giustificherebbe che sia portato il casco di protezione). Una distinzione tra lavori preparatori e lavori cantieristici veri e propri come formulata dalla ricorrente, non è compatibile con quanto previsto all’art. 2 lett. a OLCostr, i suoi contorni sarebbero altresì difficilmente definibili/tracciabili e nella sostanza metterebbe in discussione il principio stesso dell’obbligo di indossare il casco nell’edilizia di cui all’art. 6 cpv. 2 lett. a OLCostr. 6.2.11 Ora, se è vero che l’allegato rapporto “Constatazioni e misure” fornisce, per la constatazione 1, solo una succinta descrizione da parte dell’esperto Suva – “Nessuno degli operai indossa il casco (art. 6 OLCostr)” – e non vi è dunque stata un’immediata indicazione nel rapporto di constatazione del 23 ottobre 2023 degli ulteriori elementi fattuali poi riportati nella decisione su opposizione e poi nella risposta al ricorso, né sono state fornite dalla Suva prove fotografiche che i dipendenti della ricorrente si trovassero sul ponteggio e/o a 25 metri dal furgone con cui erano giunti sul cantiere – va comunque rilevato che la ricorrente non ha esplicitamente contestato che i propri dipendenti siano stati visti, dall’esperto Suva, nel cantiere edile di D._______ a E._______ in abiti di lavoro (con magazzino e baracca del cantiere aperti [cfr. risposta al ricorso, pag. 3]). Si deve pertanto ritenere che questa versione dei fatti è verosimile, perlomeno nel senso della probabilità preponderante, conto tenuto anche del fatto che erano giunti sul cantiere in questione verso le 11.30 in provenienza da un altro cantiere. In siffatta evenienza, ben poteva l’autorità inferiore concludere che il fatto di non portare il casco di protezione all’interno del cantiere edile costituiva – in assenza di una spiegazione logica/intelligibile – una violazione dell’art. 6 OLCostr giustificante un avvertimento di livello 2. La

C-712/2024 Pagina 20 stessa può pertanto essere confermata in questa sede, indipendentemente dal fatto se i dipendenti della ricorrente si trovassero, o meno, sul ponteggio e/o a 25 metri di distanza dal furgone. In effetti, il casco di protezione, ai sensi dell’art. 6 cpv. 2 lett. a in combinazione con l’art. 2 lett. a OLCOstr, va indossato obbligatoriamente ovunque in un cantiere edilizio, anche durante le attività preparatorie. 6.2.12 Da quanto precede, risulta che la constatazione 1 della Suva è corretta, avendo la ricorrente, perlomeno con il grado di verosimiglianza preponderante richiesto nel diritto delle assicurazioni sociali (cfr. consid. 2.4), violato l’art. 6 cpv. 1 e cpv. 2 lett. a OLCostr, vigendo per gli operai, al momento del sopralluogo in esame, l’obbligo di indossare il casco di protezione. 6.3 Tale inadempienza ha comportato una minaccia elevata per i lavoratori coinvolti (cfr. anche Manuale CFSL N 4.3.3, secondo cui nel settore edile il mancato rispetto dell’obbligo del casco di protezione sul cantiere rappresenta una mancanza con minaccia elevata). A tal proposito, il menzionato Manuale CFSL ricorda che giusta l’art. 92 cpv. 3 LAINF, ogni infrazione alle prescrizioni relative alla sicurezza sul lavoro potrebbe essere punita con un aumento del premio ma che sarebbe tuttavia sproporzionato sanzionare in questo modo ogni infrazione. Il Manuale CFSL specifica altresì che le contravvenzioni con minaccia elevata o con minaccia ancora più rilevante comportano di regola un avvertimento o un grado di avvertimento superiore (vedi Manuale CFSL N. 5.2.7). Alla luce di quanto esposto, nella fattispecie, avendo l’infrazione riportata nella constatazione 1 comportato una minaccia elevata per la vita dei lavoratori, la SUVA aveva l’obbligo di emettere, dopo quello precedente di livello 1, almeno un avvertimento di livello 2 (indipendentemente dall’ulteriore carenza riscontrata dalla Suva, di cui si dirà nel consid. 6.4). Si tratta, peraltro, del provvedimento meno incisivo tra quelli a disposizione dell’autorità inferiore, motivo per cui il principio di proporzionalità risulta ossequiato. 6.4 In merito alla constatazione 2 6.4.1 In merito alla constatazione 2, l’autorità inferiore, nella decisione su opposizione del 19 dicembre 2023 (doc. Suva 13), ha precisato di non aver rimproverato alla ricorrente (in sede d’avvertimento del 23 ottobre 2023) che i suoi operai avevano sollevato il carico o che la gru era utilizzata da personale non idoneo o non adeguatamente istruito, ma che gli accessori di imbracatura relativi alla gru presente sul cantiere, segnatamente le cinghie, fossero stati utilizzati in modo scorretto e non conforme alle

C-712/2024 Pagina 21 indicazioni del fabbricante, richiamando a sostegno la documentazione fotografica allegata all’avvertimento di livello 2. Successivamente, nella risposta al ricorso del 14 maggio 2024 (doc. TAF 8), l’autorità inferiore ha aggiunto che il cassone raffigurato nelle fotografie si trovava posato a terra sul cantiere e che, vista la posizione in cui era stato depositato, doveva essere stato precedentemente trasportato con l’aiuto di una gru. Su questa base, ha ritenuto pertanto applicabili l’Ordinanza sulle gru e l’art. 32a OPI. L’autorità inferiore ha tuttavia precisato che la constatazione 2 non ha dato luogo all’emanazione dell’avvertimento 2. Anche nella duplica del 18 settembre 2024 (doc. TAF 15), l’autorità inferiore ha ribadito che la seconda constatazione non ha condotto alla pronuncia dell’avvertimento di livello 2. 6.4.2 L’art. 6 cpv. 1 dell’Ordinanza concernente la sicurezza nell’uso delle gru (RS 832.312.15, Ordinanza sulle gru) prevede che il carico deve essere assicurato per il sollevamento agganciato (assicurato al gancio della gru) e posato, a sollevamento avvenuto, in modo che non possa rovesciarsi, precipitare o scivolare creando situazioni di pericolo. I dispositivi di sollevamento e gli accessori di imbracatura devono essere adatti al tipo di trasporto e in perfetto stato di funzionamento (art. 6 cpv. 2 dell’Ordinanza sulle gru). Secondo l’art. 32a cpv. 1 OPI, le attrezzature di lavoro devono essere impiegate solo secondo le condizioni d’uso previste. È consentito segnatamente usarle solo per i lavori e nei luoghi per i quali sono idonee. Devono essere osservate le indicazioni del fabbricante in merito al loro uso. 6.4.3 Nel caso concreto, questo Tribunale ritiene che con riferimento alla constatazione 2, la questione dell’applicabilità materiale dell’art. 6 dell’Ordinanza sulle gru e dell’art. 32a OPI non necessiti di ulteriore approfondimento nel caso concreto, essendo che la constatazione 1 è già sufficiente, di per sé, a giustificare l’emanazione dell’avvertimento 2 confermato nella decisione su opposizione del 19 dicembre 2023, oggetto del presente litigio. 7. 7.1 Secondo costante giurisprudenza del Tribunale federale, il diritto di essere sentito non conferisce un diritto incondizionato all’assunzione di tutte le prove offerte; esso è rispettato anche quando l’autorità, procedendo a un apprezzamento anticipato delle prove, rinunci all’assunzione di ulteriori mezzi probatori qualora, sulla base degli elementi già raccolti, ritenga senza arbitrio che essi non siano idonei a modificare il proprio convincimento (DTF 136 I 229 consid. 5.3; DTF 134 I 140 consid. 5.3).

C-712/2024 Pagina 22 7.2 La ricorrente ha chiesto l’audizione testimoniale degli operai che potrebbero riferire in merito alla loro presenza sul cantiere, al fatto che non si trovassero sul ponteggio al momento del sopralluogo dell’esperto Suva e al tipo di attività svolte in quel momento (doc. TAF 1, 10 e 17). Tuttavia, dall’assunzione di siffatte testimonianze – al di là del fatto che potrebbero essere influenzate da considerazioni legate all’auspicato esito delle lite in un senso favorevole al proprio datore di lavoro – non sono da attendersi nuovi elementi decisivi per l’esito della causa, dal momento che il tipo di attività svolta e la presenza o meno sul ponteggio dei dipendenti della ricorrente presenti al momento del controllo/sopralluogo dell’esperto della Suva nulla cambierebbero all’esito della causa, in quanto questo Tribunale ha già raggiunto il proprio convincimento con gli elementi presenti e incontestati di cui agli atti di causa. La richiesta d’audizione dei dipendenti della ricorrente presenti sul cantiere D._______ a E._______ il 19 ottobre 2023 è pertanto respinta. 7.3 A titolo abbondanziale e, sebbene non richiesto dall’autorità inferiore, questo Tribunale ritiene che neppure l’eventuale audizione dell’esperto SUVA non si renda necessaria, in quanto questo Tribunale già conferma le conclusioni formulate dall’autorità inferiore sulla base degli atti di causa al loro stato attuale. 8. Da quanto esposto, discende che il ricorso deve essere respinto e la decisione impugnata confermata. 9. 9.1 Visto l’esito della causa, le spese processuali di fr. 3'000.- (v. su questo punto anche la sentenza del TAF C-4557/2021 dell’11 agosto 2023 consid. 11.1) sono poste a carico della ricorrente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 3 lett. b del regolamento del 21 febbraio 2008 sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale [TS-TAF {RS 173.320.2}]. Esse sono computate con l’anticipo spese di fr. 3'000.versato dall’insorgente il 7 marzo 2024 (doc. TAF 3 e doc. TAF 4). 9.2 All’insorgente, soccombente, non spetta altresì alcuna indennità per spese ripetibili (art. 64 PA in combinazione con l’art. 7 cpv. 1 e 2 TS-TAF a contrario). Peraltro, le autorità federali, quand’anche vincenti, non hanno di principio diritto a un’indennità a titolo di ripetibili (art. 7 cpv. 3 TS-TAF), salvo eccezioni non ravvisabili nel caso concreto (cfr., fra l’altro, DTF 127 V 205). (dispositivo alla pagina seguente)

C-712/2024 Pagina 23 Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia: 1. Il ricorso è respinto. 2. Le spese processuali di fr. 3'000.-, sono poste a carico della ricorrente. L’anticipo equivalente alle presumibili spese processuali di fr. 3'000.-, versato dall’insorgente il 7 marzo 2024, è computato con le spese processuali. 3. Non si assegnano indennità per spese ripetibili. 4. Questa sentenza è comunicata alla ricorrente, all'autorità inferiore e all’UFSP.

Il presidente del collegio: La cancelliera:

Vito Valenti Ambra Martignoni

I rimedi giuridici sono menzionati alla pagina seguente

C-712/2024 Pagina 24 Rimedi giuridici: Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro un termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 e segg., 90 e segg. e 100 LTF). Il termine è reputato osservato se gli atti scritti sono consegnati al Tribunale federale oppure, all'indirizzo di questo, alla posta svizzera o a una rappresentanza diplomatica o consolare svizzera al più tardi l'ultimo giorno del termine (art. 48 cpv. 1 LTF). Gli atti scritti devono contenere le conclusioni, i motivi e l’indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati. La decisione impugnata e – se in possesso della parte ricorrente – i documenti indicati come mezzi di prova devono essere allegati (art. 42 LTF).

Data di spedizione:

C-712/2024 — Bundesverwaltungsgericht 16.07.2026 C-712/2024 — Swissrulings