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Bundesverwaltungsgericht 04.03.2011 C-711/2010

4 mars 2011·Italiano·CH·CH_BVGE·PDF·3,416 mots·~17 min·1

Résumé

Diritto alla rendita | Assicurazione per l'invalidità (decisione del 7gennaio 2010)

Texte intégral

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Corte III C-711/2010 Sentenza del 4 marzo 2011 Composizione Giudici: Francesco Parrino (presidente del collegio), Philippe Weissenberger, Beat Weber; Cancelliere: Dario Croci Torti. Parti A._______, rappresentato dal Patronato INCA, Ufficio legale, casella postale 287, 4005 Basilea, ricorrente, Contro Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli assicurati residenti all'estero UAIE, avenue Edmond- Vaucher 18, casella postale 3100, 1211 Ginevra 2, autorità inferiore. Oggetto Assicurazione invalidità (decisione del 7 gennaio 2010).

C-711/2010 Pagina 2 Fatti: A. A._______, cittadino italiano, nato il , ha lavorato in Svizzera dal 1968 al gennaio 2007 (settore edile), solvendo regolari contributi all'assicurazione svizzera per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità durante tale periodo. Dopo il rimpatrio, ha ancora lavorato a partire da marzo 2007 come meccanico/magazziniere presso un'impresa edile fino al 3 luglio 2008, quando si è ritirato dal lavoro causa malattia (doc. 18). B. In data 15 aprile 2009 ha presentato una domanda volta al conseguimento di una rendita dell'assicurazione svizzera per l'invalidità. L'indagine medica relativa a questo caso (perizia medica particolareggiata dell'INPS di Sondrio dell'11 maggio 2009, Dott.ssa Carugo) ha posto in evidenza che l'assicurato è portatore degli esiti di intervento di asportazione di adenocarcinoma del sigma (luglio/agosto 2008) PT3 pNO pMx, chemioterapia adiuvante, istallazione di ano praeternaturale, esiti di remota frattura gamba destra, ernie discali L4-L5 ed L5-S1; viene posto un tasso d'invalidità dell'80% (doc. 16). C. Sono stati esibiti documenti oggettivi, segnatamente: un rapporto d'esame radiologico dell'11 dicembre 2006 per problemi del tratto lombosacrale (doc. 8); la cartella clinica relativa alla degenza del 16 luglio/2 agosto 2008 per la neoplasia del sigma e anastomosi locale complicata da deiscenza viscerale (doc. 9); l'attestato di riconoscimento dell'invalidità civile del 3 ottobre 2008 (doc. 10); i risultati di un'ecografia dell'addome dell'11 ottobre 2008 (doc. 11); analisi ematochimiche del 10 febbraio 2009 (doc. 13); i risultati di una tomografia assiale computerizzata dell'addome in toto del 27 febbraio 2009 (doc. 15). D. Il medico dell'Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli assicurati residenti all'estero (UAIE), nel rapporto del 10 agosto 2009, ha ammesso l'esistenza di un'invalidità del 70% in ogni lavoro da luglio 2008 e del 20% da febbraio 2009 in attività di sostituzione (invece di quella di meccanico del settore edile; doc. 25). Il calcolo comparativo dei redditi ha posto in evidenza una perdita di guadagno del 70% dal 4 luglio 2008 e del 58% dall'11 febbraio 2009 (doc. 26).

C-711/2010 Pagina 3 E. Con progetto di decisione dell'8 ottobre 2009, l'UAIE ha informato A._______ che avrebbe avuto diritto alla mezza rendita AI a decorrere dal 1° ottobre 2009 (6 mesi dopo la data di presentazione della domanda). Agendo in suo nome, il patronato INCA di Basilea ha avuto l'occasione di visionare l'incarto e, con lettera del 1° dicembre 2009, ha dichiarato rinunciare a prendere posizione in merito al progetto. Tuttavia, in data 22 dicembre 2009, l'INCA ha comunicato che l'interessato è stato sottoposto a ricanalizzazione in esiti di ca sigma, allestimento di ileostomia (cfr. estratto di cartella 9-16 dicembre 2009, doc. 35). F. Mediante decisione del 7 gennaio 2010, l'UAIE ha erogato in favore del nominato una mezza rendita dell'assicurazione svizzera per l'invalidità a decorrere dal 1° ottobre 2009, ossia 6 mesi dopo la data di presentazione della domanda di prestazioni (doc. 37). G. In data 8 febbraio 2010, l'UAIE ha informato il Patronato INCA che la lettera del 22 dicembre precedente è pervenuta oltre il termine assegnato per le osservazioni al progetto di decisione (doc. 40). Il documento allora prodotto (estratto di cartella clinica del dicembre 2009) è stato comunque sottoposto al Dott. Milnersic, dell'UAIE, il quale, nel suo rapporto del 27 gennaio 2010, ha ritenuto che l'operazione di ricanalizzazione colo-rettale non dovrebbe influire sulla capacità di lavoro dell'assicurato (doc. 39) H. In data 5 febbraio 2010, il Patronato INCA aveva già comunque depositato un ricorso contro la decisione del 7 gennaio 2010 chiedendo il riconoscimento del diritto ad una rendita intera a partire da dicembre 2009. A suffragio delle sue conclusioni ha esibito l'estratto di cartella clinica del dicembre 2009 sopra menzionato. Nelle sue osservazioni ricorsuali del 12 aprile 2010, l'UAIE propone la reiezione del ricorso con argomenti di cui, per quanto occorra, si riferirà nei considerando in diritto del presente giudizio. I. Dopo aver preso atto delle osservazioni dell'amministrazione e di altra documentazione di rilievo, il Patronato INCA, con scritto dell'11 maggio 2010, ha ribadito l'intenzione del proprio assistito di mantenere il ricorso. Ha prodotto un estratto di cartella clinica concernente il ricovero dal 21 al 29 aprile 2010 per chiusura di ileostomia e colecistectomia laparoscopica;

C-711/2010 Pagina 4 si evince da tale estratto che il paziente è stato ricoverato anche il 19 dicembre 2009 per occlusione intestinale ed il 30 dicembre successivo per pancreatite acuta (cartelle cliniche non ad atti). Ricevuta la replica, l'amministrazione ha sottoposto gli atti al Dott. Kristol, del proprio servizio medico, il quale, nella sua relazione dell'11 giugno 2010 (doc. 42), ha affermato che nemmeno la documentazione esibita con la replica poneva in evidenza un'invalidità di rilievo oltre a quella già determinata in sede d'istruttoria (20% in attività di sostituzione). Duplicando in data 22 giugno 2010, l'UAIE ripropone la reiezione del ricorso. J. Con decisione incidentale del 29 giugno 2010, il Tribunale amministrativo federale ha inviato la duplica dell'UAIE, per conoscenza, alla parte ricorrente e l'ha nel contempo inviata a voler fornire un anticipo di Fr. 300.-, corrispondente alle presunte spese processuali. Detto anticipo è stato regolarmente versato il 9 luglio 2010. Diritto: 1. Riservate le eccezioni di cui all'art. 32 della legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale (LTAF, RS 173.32), il Tribunale amministrativo federale giudica, in virtù dell'art. 31 LTAF, i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 della legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA, RS 172.021) emanate dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF. In particolare, le decisioni rese dall'UAIE concernenti l'assicurazione per l'invalidità possono essere portate innanzi al TAF conformemente all'art. 69 cpv. 1 lett. b della legge federale del 19 giugno 1959 sull'assicurazione per l'invalidità (LAI, RS 831.20). 2. 2.1. In virtù dell'art. 3 lett. dbis PA la procedura in materia di assicurazioni sociali non è disciplinata dalla PA nella misura in cui è applicabile la legge federale del 6 ottobre 2000 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA, RS 830.1). Giusta l'art. 1 LAI le disposizioni della LPGA sono applicabili all'assicurazione per l'invalidità (art. 1a-26bis e 28-70), sempre che la presente legge non preveda espressamente una deroga.

C-711/2010 Pagina 5 2.2. Secondo l'art. 59 LPGA ha diritto di ricorrere chiunque è toccato dalla decisione o dalla decisione su opposizione ed ha un interesse degno di protezione al suo annullamento o alla sua modificazione. Queste condizioni sono adempiute nella specie. 2.3. Il ricorso è tempestivo e rispetta i requisiti minimi prescritti dalla legge (art. 60 LPGA e 52 PA). L'interessato ha versato l'anticipo corrispondente alle presunte spese processuali di Fr. 300.- entro il termine impartito. Il gravame è dunque ammissibile, nulla ostando all'esame del merito dello stesso. 3. 3.1. Il 1° giugno 2002 sono entrati in vigore l'Accordo tra la Confederazione svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i suoi Stati membri, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone del 21 giugno 1999 (ALC, RS 0.142.112.681) ed il correlato Allegato II che regola il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale nonché il Regolamento (CEE) n° 1408/71 del Consiglio del 14 giugno 1971 relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità (RS 0.831.109.268.1) come pure il corrispondente Regolamento di applicazione (Regolamento CEE n° 574/72 del Consiglio del 21 marzo 1972 relativo all'applicazione del Regolamento n° 1408/71, RS 0.831.109.268.11). Si tratta di una normativa che si applica a tutte le rendite il cui diritto sorge a far data dal 1° giugno 2002 o successivamente e che sancisce il principio della parità di trattamento tra cittadini che risiedono in uno Stato membro della Comunità europea ed i cittadini svizzeri (art. 3 e 6 del Regolamento CEE n° 1408/71). 3.2. Giusta l'art. 20 ALC, salvo disposizione contraria contenuta nell'allegato II, gli accordi bilaterali tra la Svizzera e gli Stati membri della Comunità europea in materia di sicurezza sociale vengono sospesi a decorrere dall'entrata in vigore del presente Accordo qualora il medesimo campo sia disciplinato da quest'ultimo. Nella misura in cui l'Accordo, in particolare l'Allegato II che regola il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale (art. 8 ALC), non prevede disposizioni contrarie, l'organizzazione della procedura come pure l'esame delle condizioni di ottenimento di una rendita di invalidità svizzera sono regolate dal diritto interno svizzero (DTF 130 V 257 consid. 2.4).

C-711/2010 Pagina 6 3.3. L'art. 80a LAI sancisce espressamente l'applicabilità nella presente procedura, trattandosi di un cittadino che risiede nell'Unione europea, dell'ALC e dei Regolamenti (CEE) n° 1408/71 del Consiglio del 14 giugno 1971 e (CEE) n° 574/72 del Consiglio del 21 marzo 1972 relativo all'applicazione del Regolamento n° 1408/71. 4. Relativamente al diritto applicabile, deve essere precisato che, a partire dal 1° gennaio 2008, la presente procedura è retta dalla LAI nel suo tenore modificato il 6 ottobre 2006 (5a revisione), ritenuto tuttavia il principio secondo il quale le norme applicabili sono quelle in vigore al momento in cui dei fatti giuridicamente rilevanti si sono verificati (DTF 130 V 445 consid. 1.2). Il periodo di cognizione giudiziaria dello scrivente Tribunale amministrativo federale si estende fino al 7 gennaio 2010, data dell'impugnata decisione. Il giudice delle assicurazioni sociali analizza, infatti, la legalità della decisione impugnata, in generale, secondo lo stato di fatto esistente al momento in cui la decisione in lite è stata resa (DTF 130 V citata). 5. Per avere diritto ad una rendita dell'assicurazione invalidità svizzera, ogni richiedente deve adempiere cumulativamente le seguenti condizioni: - essere invalido ai sensi della legge svizzera; - aver versato contributi all'AVS/AI svizzera per tre anni (art. 36 LAI). A tal fine è possibile prendere in considerazione anche i contributi versati ad un'assicurazione sociale assimilata di uno Stato membro dell'Unione europea (UE) o dell'Associazione europea di libero scambio (AELS), a condizione che almeno un anno di contributi sia registrato all'AVS/AI svizzera (FF 2005 p. 4065; art. 45 del regolamento 1408/71). Nella specie, il ricorrente ha versato contributi all'AVS/AI svizzera per un periodo superiore ai tre anni. Pertanto, l'interessato adempie la condizione della durata minima di contribuzione, alla quale la legge subordina l'erogazione di una rendita. Rimane ora da esaminare se sia invalido ai sensi di legge. 6. 6.1. In base all'art. 8 LPGA è considerata invalidità l'incapacità al guadagno totale o parziale presumibilmente permanente o di lunga durata. L'art. 4 LAI precisa che l'invalidità può essere conseguente ad infermità congenita, malattia o infortunio; il cpv. 2 della stessa norma

C-711/2010 Pagina 7 stabilisce che l'invalidità è considerata insorgere quando, per natura e gravità, motiva il diritto alla singola prestazione. 6.2. L'assicurato ha diritto ad una rendita intera se è invalido per almeno il 70%, a tre quarti di rendita se è invalido per almeno il 60%, ad una mezza rendita se è invalido per almeno la metà e ad un quarto di rendita se è invalido per almeno il 40% (art. 28 cpv. 2 LAI). In seguito all'entrata in vigore dell'Accordo bilaterale, la limitazione prevista dall'art. 29 cpv. 4 LAI, secondo il quale le rendite per un grado d'invalidità inferiore al 50% sono versate solo ad assicurati che sono domiciliati e dimorano abitualmente in Svizzera (art. 13 LPGA), non è più applicabile quando l'assicurato è cittadino svizzero o dell'UE e vi risiede. 6.3. L'art. 28 cpv. 1 LAI stabilisce che l'assicurato ha diritto ad una rendita alle seguenti condizioni: a. la sua capacità di guadagno o la sua capacità di svolgere le mansioni consuete non può essere ristabilita, mantenuta o migliorata mediante provvedimenti d'integrazione ragionevolmente esigibili; b. ha avuto un'incapacità di lavoro (art. 6 LPGA) almeno del 40% in media durante un anno senza notevole interruzione; e c. al termine di questo anno è invalido almeno al 40%. Tuttavia, il diritto alla rendita nasce al più presto dopo 6 mesi dalla data in cui l'assicurato ha rivendicato il diritto alle prestazioni conformemente all'art. 29 cpv. 1 LPGA, ma al più presto a partire dal mese seguente il compimento dei 18 anni (art. 29 cpv. 1 LAI). 6.4. Per incapacità al lavoro s'intende qualsiasi incapacità, totale o parziale, derivante da un danno alla salute fisica, mentale o psichica di compiere un lavoro ragionevolmente esigibile nella professione o nel campo di attività abituale. In caso d'incapacità al lavoro di lunga durata possono essere prese in considerazione anche le mansioni esigibili in un'altra professione o campo d'attività (art. 6 LPGA). L'incapacità al guadagno è definita all'art. 7 LPGA e consiste nella perdita, totale o parziale, della possibilità di guadagno sul mercato del lavoro equilibrato che entra in considerazione, provocata da un danno alla salute fisica, mentale o psichica e che perdura dopo aver sottoposto l'assicurato alle cure ed alle misure d'integrazione ragionevolmente esigibili. Per valutare la presenza di un'incapacità al guadagno sono considerate esclusivamente le conseguenze del danno alla salute; inoltre, sussiste un'incapacità al guadagno soltanto se essa non è obbiettivamente superabile (art. 7 cpv. 2 LPGA). 7.

C-711/2010 Pagina 8 7.1. Come risulta dal questionario compilato dall'ex datore di lavoro, l'interessato non ha più lavorato dopo il 3 luglio 2008 per ragioni di salute (doc. 18). 7.2. La nozione d'invalidità di cui all'art. 4 LAI e 8 LPGA è di carattere giuridico economico, non medico (DTF 116 V 249 consid. 1b). In base all'art. 16 LPGA, applicabile per il rinvio dell'art. 28a cpv. 1 LAI, per valutare il grado d'invalidità, il reddito che l'assicurato potrebbe conseguire esercitando l'attività ragionevolmente esigibile da lui dopo la cura medica e l'eventuale esecuzione di provvedimenti d'integrazione (reddito da invalido), tenuto conto di una situazione equilibrata del mercato del lavoro, è confrontato con il reddito che egli avrebbe potuto ottenere se non fosse diventato invalido (reddito da valido). In altri termini l'assicurazione svizzera per l'invalidità risarcisce soltanto la perdita economica che deriva da un danno alla salute fisica o psichica dovuto a malattia o infortunio, non la malattia o la conseguente incapacità lavorativa (metodo generale del raffronto dei redditi). In carenza di documentazione economica, la documentazione medica costituisce un importante elemento di giudizio per determinare quali lavori siano ancora esigibili dall'assicurato, ma non spetta al medico graduare il grado d'invalidità dell'assicurato (DTF 114 V 314). Infatti, per costante giurisprudenza le certificazioni mediche possono costituire importanti elementi d'apprezzamento del danno invalidante, allorché permettono di valutare l'incapacità lavorativa e di guadagno dell'interessato in un'attività da lui ragionevolmente esigibile (DTF 115 V 134 consid. 2). 7.3. Inoltre, perché un rapporto medico abbia valore probatorio è determinante che esso valuti ed esamini in maniera completa i punti litigiosi, si fondi su degli esami approfonditi, prenda conto di tutte le affezioni di cui si lamenta l'assicurato, sia stabilito in piena conoscenza dei suoi antecedenti (anamnesi) e sia chiaro nell'esposizione delle correlazioni mediche o nell'apprezzamento della situazione medica; le conclusioni dell'esperto devono inoltre essere motivate (DTF 125 V 352, 122 V 160). 8. Nel caso in esame è stata evidenziata la diagnosi di esiti di intervento di asportazione adenocarcinoma del sigma (emicolectomia) nel luglio 2008 (pT3, pNO, PMx), complicata da deiscenza dell'anastomosi (riapertura spontanea viscerale), chemioterapia adiuvante secondo il protocollo Mayo Clinic sino a gennaio 2009, istallazione di ano preternaturale, follow-up, esiti di remota frattura gamba destra, ernie discali L4-L5 ed L5- S1. Nel dicembre 2009 si è proceduto ad una ricanalizzazione colo-rettale

C-711/2010 Pagina 9 (allestimento di nuova ileostomia a sinistra) ed una ristrutturazione ureterale destra. Successivamente, le condizioni di salute del nominato si sono aggravate a seguito di un blocco intestinale (fine dicembre 2009) ed un colecistite acuta associata una pancreatite (dicembre 2009/gennaio 2010). Nell'aprile 2010 è stato ricoverato per procedere alla chiusura dell'ileostomia ed ad una colecistectomia in esito a coliche biliari. 9. 9.1. Per quanto concerne le conseguenze invalidanti delle menzionate affezioni, la Dott.ssa Carugo, dell'INPS di Sondrio, pone un tasso d'invalidità dell'80% (perizia dell'11 maggio 2009). Dal canto suo, il sanitario dell'UAIE, Dott. Kristol, ammette che l'interessato presenti un'incapacità di lavoro superiore al 70% nella sua precedente attività (meccanico del settore edile), ma a lui sarebbero proponibili, da febbraio 2009, attività più leggere in misura dell'80%. 9.2. La problematica in esame è essenzialmente oncologica. Il collegio giudicante non può aderire al parere del Dott. Kristol senza prima procedere ad un'istruttoria complementare. In caso di malattia neoplasica grave, come nella fattispecie, occorre far esibire un rapporto oncologico completo che riferisca su tutti gli aspetti conseguenti di tale affezione. Nelle specie, poi, il giudizio del medico dell'UAIE circa la possibilità di riprendere un'attività sostitutiva a tempo parziale non trova riscontro agli atti. L'intervento di emicolectomia è risultato difficile e complicato da una deiscenza viscerale; anche l'istallazione dell'ano preternaturale ha conosciuto complicazioni e l'impianto ha dovuto essere ricanalizzato. Altre complicazioni si sono poi succedute nel 2009 (ricostruzione ureterale destra, blocco intestinale, pancreatite acuta, colecistite, intervento di colecistectomia, ecc.). In queste condizioni non si può certo affermare che le condizioni di salute di A._______ si siano stabilizzate a tal punto che egli possa riprendere, pur all'80%%, attività di tipo leggere e/o semisedentario. Numerosi eventi patologici si sono succeduti e scarsa è la probabilità che nell'intervallo di tempo trascorso fra i vari episodi le sue condizioni gli consentissero di riprendere un lavoro. Da qui la necessità di un rapporto d'esame oncologico che faccia luce sugli aspetti ed i risvolti della malattia la quale è ancora in corso attraverso manifestazioni secondarie non necessariamente tumorali ma non certo banali. Oltretutto, l'incarto è incompleto nella misura in cui mancano le cartelle cliniche complete relative ai ricoveri del 2009 e 2010 (esistono solo gli estratti).

C-711/2010 Pagina 10 Ora, fatte queste considerazioni, il collegio giudicante si trova nell'impossibilità di determinare la misura dell'eventuale incapacità di lavoro e di guadagno subita dall'interessato e da quando questa esisterebbe. 10. 10.1. In queste circostanze è necessario accogliere parzialmente il ricorso, annullare la decisione impugnata e rinviare l'incarto all'UAIE, affinché emani una nuova decisione. Certo, l'art. 61 cpv. 1 PA permette solo eccezionalmente di ricorrere ad una tale procedura. Nel caso concreto, l'applicazione dell'eccezione prevista è tuttavia giustificata se si considerano le numerose lacune dell'incarto e l'ampiezza delle informazioni da raccogliere. 10.2. L'UAIE dovrà quindi completare l'istruttoria delucidando la situazione medica per il periodo dal luglio 2008 (data della cessazione dell'attività lucrativa) fino alla data dell'impugnata decisione (7 gennaio 2010). L'UAIE emanerà poi un nuovo provvedimento impugnabile. A tale fine il ricorrente dovrà essere sottoposto ad una perizia approfondita in oncologia e gastroenterologia, accompagnata da tutti quegli esami clinici/strumentali che il caso richiede, e ad una perizia medica particolareggiata aggiornata (E 213), accompagnata anch'essa dagli esami essenziali a seconda delle patologie riscontrate. L'incarto sarà poi inviato in esame al servizio medico dell'UAIE il quale si pronuncerà in merito all'evoluzione dell'incapacità al lavoro fra il luglio 2008 ed il 7 gennaio 2010, data della decisione impugnata e da questa data in poi, nonché in merito all'attività professionale che il ricorrente avrebbe potuto espletare nel periodo suddetto. Se del caso, l'Autorità amministrativa effettuerà poi un'adeguata e circostanziata indagine comparativa dei redditi. 11. 11.1. Visto l'esito del ricorso, non sono prelevate spese processuali e l'anticipo di Fr. 300.- versato dal ricorrente il 9 luglio 2010 gli viene restituito. 11.2. In base all'art. 64 PA, l'autorità di ricorso, se ammette il ricorso in tutto o in parte, può assegnare al ricorrente un'indennità per le spese indispensabili e relativamente elevate che ha sopportato. Nel caso in esame, viste le memorie di ricorso e di replica, si giustifica riconoscere

C-711/2010 Pagina 11 alla parte ricorrente un'indennità per spese ripetibili di Fr. 700.-, da porre a carico dell'UAIE. Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia: 1. Il ricorso è accolto nel senso che, annullata l'impugnata decisione del 7 gennaio 2010, l'incarto è rinviato all'autorità inferiore perché proceda ai sensi del considerando 10 e statuisca di nuovo. 2. Non si prelevano spese processuali. L'anticipo per le presunte spese processuali di Fr. 300.- è restituito al ricorrente. 3. Alla parte ricorrente viene riconosciuta un'indennità di Fr. 700.-, la quale è posta a carico dell'autorità inferiore. 4. Comunicazione a: – rappresentante del ricorrente (atto giudiziario) – autorità inferiore (n. di rif.) – Ufficio federale delle assicurazioni sociali, Berna I rimedi giuridici sono menzionati alla pagina seguente Il presidente del collegio: Il cancelliere: Francesco Parrino Dario Croci Torti Rimedi giuridici: Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro un termine di 30 giorni dalla sua notificazione, nelle misura in cui sono adempiute le condizioni poste dagli art. 82 e segg., 90 e segg. e 100 della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 (LTF, RS 173.110). Gli atti scritti devono contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati. La decisione impugnata e – se in

C-711/2010 Pagina 12 possesso della parte ricorrente – i documenti indicati come mezzi di prova devono essere allegati (art. 42 LTF). Data di spedizione:

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