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Bundesverwaltungsgericht 16.12.2015 C-7014/2015

16 décembre 2015·Italiano·CH·CH_BVGE·PDF·1,738 mots·~9 min·2

Résumé

Rendite | Assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (decisione su opposizione del 2 ottobre 2015)

Texte intégral

Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral

Corte III C-7014/2015

Sentenza d e l 1 6 dicembre 2015 Composizione

Giudice Vito Valenti, giudice unico, cancelliera Marcella Lurà.

Parti

A._______, rappresentata dal Patronato CLAAI, ricorrente,

contro

Cassa svizzera di compensazione (CSC), Avenue Edmond-Vaucher 18, casella postale 3100, 1211 Ginevra 2, autorità inferiore.

Oggetto

Assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (decisione su opposizione del 2 ottobre 2015).

C-7014/2015 Pagina 2 Ritenuto in fatto e considerato in diritto: 1. Con decisione del 13 maggio 2015, la Cassa svizzera di compensazione (CSC) ha deciso di erogare in favore di A._______ – cittadina italiana, nata il (…), coniugata (da […]) e madre di tre figli (nati rispettivamente nel […], […] e […]) – una rendita di vecchiaia svizzera di fr. 78.- al mese dal 1° giugno 2015, in base ad una durata di contribuzione di 1 anno ed 9 mesi, una ripartizione ed attribuzione per metà a ciascuno dei coniugi dei redditi conseguiti durante gli anni civili di matrimonio comune, un riconoscimento di accrediti per compiti educativi di 0.5 anni, un reddito annuo medio determinante di fr. 39'480.- ed una scala delle rendite 2 (doc. 19; v. anche doc. 16 [foglio di calcolo] e doc. 25 dell'incarto della CSC concernente il coniuge [decisione su opposizione della CSC del 13 maggio 2015 afferente a quest'ultimo]). 2. Con lettera inoltrata il 5 giugno 2015, l'interessata ha chiesto "il riesame della pensione e il ricalcolo della pensione estera" (doc. 20). 3. Con scritto del 20 luglio 2015, la CSC, considerando la lettera inoltrata il 5 giugno 2015 come un'opposizione, ha in particolare assegnato all'interessata un termine fino al 25 agosto 2015 per inoltrare uno scritto d'opposizione comprendente una motivazione ed una conclusione, la lettera inoltrata il 5 giugno 2015 non contenendo né motivi né conclusioni, con la precisazione che, in caso di mancato riscontro, l'opposizione sarebbe stata dichiarata irricevibile (doc. 21). 4. Con decisione su opposizione del 2 ottobre 2015, l'autorità inferiore, dopo avere constatato che l'interessata non ha prodotto un atto d'opposizione comprendente i motivi e le conclusioni, secondo quanto indicato nello scritto della CSC del 20 luglio 2015, ha dichiarato irricevibile l'opposizione inoltrata il 5 giugno 2015 (doc. 23). 5. Con scritto del 21 ottobre 2015, l'interessata ha interposto ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo federale contro la decisione su opposizione della CSC del 2 ottobre 2015 mediante il quale ha chiesto "il ricalcolo della propria pensione in quanto dai contributi versati presso lo stato estero la pensione che riceve è inferiore a quella spettante considerato che i propri figli sono stati educati in Svizzera" (doc. TAF 1).

C-7014/2015 Pagina 3 6. Riservate le eccezioni – non realizzate nel caso di specie – di cui all'art. 32 LTAF, questo Tribunale giudica, in virtù dell'art. 31 LTAF in combinazione con l'art. 33 lett. d LTAF e l'art. 85bis cpv. 1 LAVS (RS 831.10), i ricorsi contro le decisioni, ai sensi dell'art. 5 PA, rese dalla Cassa svizzera di compensazione. 7. In virtù dell'art. 3 lett. dbis PA, la procedura in materia di assicurazioni sociali non è disciplinata dalla PA nella misura in cui è applicabile la LPGA (RS 830.1). Giusta l'art. 1 cpv. 1 LAVS, le disposizioni della LPGA sono applicabili all'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti, sempre che la LAVS non deroghi alla LPGA. 8. 8.1. Giusta l'art. 52 cpv. 1 PA, per rimando dell'art. 37 LTAF, l'atto di ricorso deve contenere le conclusioni, i motivi, l'indicazione dei mezzi di prova e la firma del ricorrente o del suo rappresentante e devono essere allegati la decisione impugnata e i documenti indicati come mezzi di prova, se sono in possesso del ricorrente. 8.2. Allorquando mancano le conclusioni, i motivi oppure la firma del ricorrente o del suo rappresentante, l'autorità di ricorso assegna al ricorrente un breve termine suppletorio per rimediarvi con la comminatoria che, decorrendo infruttuoso tale termine, non entrerà nel merito del ricorso (art. 52 cpv. 2 e 3 PA). 9. Il Tribunale amministrativo federale, con decisione incidentale del 9 novembre 2015 (notificata il 17 novembre 2015; cfr. l'avviso di ricevimento postale [doc. TAF 5]), ha inviato la ricorrente a regolarizzare il ricorso del 21 ottobre 2015, nel senso dell'indicazione dei motivi e delle conclusioni del gravame (art. 52 cpv. 2 PA) riferiti alla decisione di irricevibilità dell'opposizione resa il 2 ottobre 2015, entro il termine di 5 giorni a decorrere da quello successivo alla notificazione del provvedimento medesimo, con comminatoria di inammissibilità del ricorso in assenza di una motivazione topica riferita alla decisione di irricevibilità della CSC del 2 ottobre 2015. Questo Tribunale ha in particolare segnalato all'insorgente che benché non si possa assoggettare a requisiti troppo rigorosi un ricorso (in particolare proposto da un privato che procede personalmente), occorre comunque, da un lato, che nel ricorso sia spiegato, anche se in modo

C-7014/2015 Pagina 4 conciso, perché l'atto impugnato è contestato (motivi del ricorso) – in altri termini, se è stato violato il diritto federale, o se vi è stata, e quale, una constatazione inesatta o incompleta dei fatti giuridicamente rilevanti, o se la decisione impugnata è inadeguata e perché – nonché dall'altro lato, che sia indicato cosa si chiede (conclusioni) in caso d'accoglimento del ricorso stesso. Il Tribunale ha altresì precisato alla ricorrente che se è impugnata una decisione di irricevibilità è necessaria una specifica contestazione nel ricorso dei motivi di detta irricevibilità (doc. TAF 4). 10. Il 18 novembre 2015, l'autorità inferiore ha prodotto, su richiesta di questa Corte, copia degli atti dell'incarto della CSC (doc. TAF 6). 11. 11.1. Secondo giurisprudenza, se è impugnata una decisione di irricevibilità è necessaria una specifica contestazione nel ricorso dei motivi di irricevibilità. La motivazione del ricorso, pur non dovendo essere necessariamente corretta, deve in ogni modo essere riferita al tema dell'irricevibilità medesima. Un gravame contenente censure di merito avverso un giudizio di irricevibilità non soddisfa l'esigenza di una motivazione riferita allo specifico oggetto impugnato (cfr. sentenze del TF 8C_38/2014 del 31 gennaio 2014 e 9C_864/2012 dell'8 novembre 2012; DTF 123 V 335). 11.2. Dagli atti di causa risulta che la ricorrente, con lettera inoltrata il 5 giugno 2015 (doc. 20), ha chiesto il riesame della decisione resa dalla CSC il 13 maggio 2015. Con scritto del 20 luglio 2015 (doc. 21), l'autorità inferiore ha invitato l'insorgente ad inoltrare uno scritto d'opposizione comprendente una motivazione ed una conclusione, con la precisazione che, in caso di mancata presentazione di un siffatto atto, l'opposizione inoltrata il 5 giugno 2015 sarebbe stata dichiarata irricevibile. Nella decisione su opposizione del 2 ottobre 2015 (doc. 23), la CSC, dopo avere constatato che la ricorrente non ha prodotto un atto d'opposizione comprendente i motivi e le conclusioni, secondo quanto indicato nello scritto del 20 luglio 2015, ha poi dichiarato irricevibile l'opposizione inoltrata il 5 giugno 2015 (art. 10 cpv. 1 e 5 OPGA [RS 830.11]). 11.3. L'insorgente, nel ricorso del 21 ottobre 2015 (doc. TAF 1), non si è pronunciata sulle ragioni per cui la decisione impugnata di irricevibilità dell'opposizione, a causa dell'assenza di una motivazione e di una conclusione, non fosse corretta. La ricorrente si è limitata a contestare la deter-

C-7014/2015 Pagina 5 minazione del periodo contributivo in relazione al riconoscimento di accrediti per compiti educativi. Nella misura in cui l'insorgente indica, in modo altresì generico, che i suoi figli sono stati educati in Svizzera, la stessa solleva delle censure di merito concernenti la determinazione della durata contributiva, durata contributiva che non costituisce l'oggetto della decisione su opposizione della CSC del 2 ottobre 2015. Peraltro, il termine di 5 giorni assegnato alla ricorrente, con decisione incidentale del 9 novembre 2015 di questo Tribunale, per regolarizzare il ricorso, nel senso dell'indicazione dei motivi e delle conclusioni del gravame riferiti alla decisione di irricevibilità dell'opposizione del 2 ottobre 2015, è, nel frattempo, scaduto infruttuoso. Per conseguenza, in assenza di una motivazione topica riferita alla decisione di irricevibilità resa dalla CSC il 2 ottobre 2015, il ricorso del 21 ottobre 2015 è inammissibile (art. 23 PA). 12. Il giudice dell'istruzione decide quale giudice unico la non entrata nel merito di impugnazioni manifestamente inammissibili (art. 23 cpv. 1 lett. b LTAF). 13. 13.1. Non si prelevano spese processuali (art. 85bis cpv. 2 LAVS). 13.2. Alla ricorrente, soccombente, non spetta altresì alcuna indennità per spese ripetibili della sede federale (art. 64 PA in combinazione con l'art. 7 cpv. 1 e 2 TS-TAF a contrario). Peraltro, le autorità federali, quand'anche vincenti, non hanno di principio diritto ad un'indennità a titolo di ripetibili (art. 7 cpv. 3 TS-TAF), salvo eccezioni non ravvisabili nel caso concreto (v., fra l'altro, DTF 127 V 205).

(dispositivo alla pagina seguente)

C-7014/2015 Pagina 6 Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia: 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Non si prelevano spese processuali. 3. Non si attribuiscono spese ripetibili. 4. Comunicazione a: – rappresentante della ricorrente (Raccomandata con avviso di ricevimento) – autorità inferiore (n. di rif. ; Raccomandata) – Ufficio federale delle assicurazioni sociali (Raccomandata)

Il giudice unico: La cancelliera:

Vito Valenti

Marcella Lurà

Rimedi giuridici: Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro un termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 e segg., 90 e segg. e 100 LTF). Gli atti scritti devono contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati. La decisione impugnata e – se in possesso della parte ricorrente – i documenti indicati come mezzi di prova devono essere allegati (art. 42 LTF).

Data di spedizione:

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