Bundesve rwa l t ungsge r i ch t T r i buna l adm in istratif f édé ra l T r i buna l e ammin istrati vo f ede ra l e T r i buna l adm in istrativ f ede ra l Corte III C6854/2010 Sen tenza d e l 2 3 a go s t o 2011 Composizione Giudici: Francesco Parrino (presidente del collegio), Madeleine HirsigVouilloz, Beat Weber; Cancelliere: Dario Croci Torti Parti A.________, rappresentato dal Patronato INCA, Ufficio legale, casella postale 287, 4005 Basilea, ricorrente, Contro Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli assicurati residenti all'estero UAIE, avenue Edmond Vaucher 18, casella postale 3100, 1211 Ginevra 2, autorità inferiore. Oggetto Assicurazione invalidità (decisione dell'8 settembre 2010).
C6854/2010 Pagina 2 Fatti: A. A.________, cittadino italiano, nato il , ha lavorato in Svizzera dal 1965 al 1992, solvendo regolari contributi all'assicurazione svizzera per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità durante tale periodo. Dopo il rimpatrio, ha continuato a svolgere un'attività lucrativa come bracciante agricolo fino al 28 luglio 2007, quando ha cessato ogni lavoro per sopraggiunti problemi di salute (doc. 17). In data 23 dicembre 2009, il nominato ha presentato una domanda volta al conseguimento di una prestazione dell'assicurazione svizzera per l'invalidità (doc. 6, 9). B. Il richiedente è stato visitato l'11 gennaio 2010 presso i servizi medici dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) di Brindisi, ove il sanitario incaricato ha evidenziato la diagnosi di esiti di duplice intervento per coxartrosi bilaterale (giugno 2008 a sinistra e maggio 2009 a destra), broncopneumopatia cronica ostruttiva con sindrome delle apnee ostruttive del sonno in trattamento con ventilazione CPAP, modesta obesità, spondiloartrosi cervicolombare ed ha posto un tasso d'invalidità dell'80% (doc. 42). Sono stati esibiti documenti oggettivi, quali: una cartella clinica relativa alla degenza dal 9 al 19 giugno 2008 per coxartrosi sinistra ed istallazione di artroprotesi (doc. 36); un referto radiologico della colonna cervicale, del ginocchio sinistro, dell'anca sinistra e della spalla sinistra del 2 agosto 2008 (doc. 37); un breve rapporto del servizio di ventilopatia notturna del 12 gennaio 2009 (doc. 39); la cartella clinica relativa alle degenza dal 30 maggio al 4 luglio 2009 per coxartrosi destra ed istallazione di artroprotesi (doc. 40); un certificato medico del Dott. Arnesano del 10 dicembre 2009 espresso su modulo ufficiale INPS che conferma la nota diagnosi (doc. 41), documenti medici concernenti il periodo dal 2000 al 2007 (doc. 1835). C. Nel suo rapporto del 30 maggio 2010, il Dott. Bähler, medico dell'Ufficio
C6854/2010 Pagina 3 dell'assicurazione per l'invalidità per gli assicurati residenti all'estero (UAIE), dopo aver ripreso la diagnosi sopra riferita, ha affermato che l'interessato non potrebbe più svolgere il precedente lavoro di contadino (dall'11 gennaio 2010), ma a lui sarebbero proponibili, attività leggere/semisedentarie in misura completa (doc. 44). L'amministrazione ha effettuato un calcolo comparativo dei redditi (doc. 45) e dallo stesso è risultato che svolgendo attività alternative in misura completa, invece di quella di bracciante agricolo, l'interessato subirebbe una perdita di guadagno del 28%. Con progetto di decisione del 6 luglio 2010, l'UAIE ha disposto la reiezione della domanda di rendita. L'interpellato ha rinunciato ad una presa di posizione in merito al progetto (doc. 48). Mediante decisione dell'8 settembre 2010, l'UAIE ha respinto la domanda di rendita per carenza d'invalidità di livello pensionabile. D. Con il ricorso depositato il 22 settembre 2010, A.________, regolarmente rappresentato dal Patronato INCA di Basilea, chiede, sostanzialmente, l'annullamento del summenzionato provvedimento amministrativo e il riconoscimento del suo diritto a una mezza rendita AI da maggio 2010. A suffragio delle sue conclusioni produce, in un secondo tempo: una relazione d'esame pneumologico del 30 settembre 2010 attestante la nota bronco pneumopatia, la sindrome delle apnee notturne (corretta da CPAP), obesità e sinusite cronica e la presenza di dispnea diurna; un breve certificato d'esame ortopedico (senza esame clinicooggettivo) del 6 settembre 2010, attestante, oltre ai problemi alle due anche, anche gonartrosi bilaterale, e cervicodorsoartrosi; un certificato del medico curante Dott. Arnesano del 20 settembre 2010. E. Nelle sue osservazioni ricorsuali del 14 dicembre 2010, l'UAIE propone la reiezione dell'impugnativa con argomenti di cui, per quanto occorra, si riferirà nei considerandi in diritto del presente giudizio. Dopo aver preso atto della risposta dell'amministrazione e di altra documentazione di rilievo, il Patronato INCA, con scritto dell'8 febbraio 2011, ha ribadito l'intenzione del proprio assistito di mantenere il ricorso, osservando come l'amministrazione non abbia esaminato la refertazione esibita con il gravame.
C6854/2010 Pagina 4 F. Con decisione incidentale del 10 febbraio 2011, il Tribunale amministrativo federale (TAF) ha invitato la parte ricorrente a versare un anticipo di Fr. 400. a titolo di copertura delle presunte spese processuali. Detto anticipo è stato regolarmente versato il 23 febbraio 2011 nella misura di Fr. 422.. Diritto: 1. Riservate le eccezioni di cui all'art. 32 della legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale (LTAF, RS 173.32), il Tribunale amministrativo federale (TAF) giudica, in virtù dell'art. 31 LTAF, i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 della legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA, RS 172.021) emanate dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF. In particolare, le decisioni rese dall'UAIE concernenti l'assicurazione per l'invalidità possono essere portate innanzi al TAF conformemente all'art. 69 cpv. 1 lett. b della legge federale del 19 giugno 1959 sull'assicurazione per l'invalidità (LAI, RS 831.20). 2. 2.1. In virtù dell'art. 3 lett. dbis PA la procedura in materia di assicurazioni sociali non è disciplinata dalla PA nella misura in cui è applicabile la legge federale del 6 ottobre 2000 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA, RS 830.1). Giusta l'art. 1 LAI le disposizioni della LPGA sono applicabili all'assicurazione per l'invalidità (art. 1a26bis e 2870), sempre che la presente legge non preveda espressamente una deroga. 2.2. Secondo l'art. 59 LPGA ha diritto di ricorrere chiunque è toccato dalla decisione o dalla decisione su opposizione ed ha un interesse degno di protezione al suo annullamento o alla sua modificazione. Queste condizioni sono adempiute nella specie. 2.3. Il ricorso è tempestivo e rispetta i requisiti minimi prescritti dalla legge (art. 60 LPGA e 52 PA). L'interessato ha versato l'anticipo delle presunte spese processuali nella misura di Fr. 422.. Il gravame è dunque ammissibile, nulla ostando all'esame del merito dello stesso.
C6854/2010 Pagina 5 3. 3.1. Il 1° giugno 2002 sono entrati in vigore l'Accordo tra la Confederazione svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i suoi Stati membri, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone del 21 giugno 1999 (ALC, RS 0.142.112.681) ed il correlato Allegato II che regola il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale nonché il Regolamento (CEE) n° 1408/71 del Consiglio del 14 giugno 1971 relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità (RS 0.831.109.268.1) come pure il corrispondente Regolamento di applicazione (Regolamento CEE n° 574/72 del Consiglio del 21 marzo 1972 relativo all'applicazione del Regolamento n° 1408/71, RS 0.831.109.268.11). Si tratta di una normativa che si applica a tutte le rendite il cui diritto sorge a far data dal 1° giugno 2002 o successivamente e che sancisce il principio della parità di trattamento tra cittadini che risiedono in uno Stato membro della Comunità europea ed i cittadini svizzeri (art. 3 e 6 del Regolamento CEE n° 1408/71). 3.2. Giusta l'art. 20 ALC, salvo disposizione contraria contenuta nell'allegato II, gli accordi bilaterali tra la Svizzera e gli Stati membri della Comunità europea in materia di sicurezza sociale vengono sospesi a decorrere dall'entrata in vigore del presente Accordo qualora il medesimo campo sia disciplinato da quest'ultimo. Nella misura in cui l'Accordo, in particolare l'Allegato II che regola il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale (art. 8 ALC), non prevede disposizioni contrarie, l'organizzazione della procedura come pure l'esame delle condizioni di ottenimento di una rendita di invalidità svizzera sono regolate dal diritto interno svizzero (DTF 130 V 257 consid. 2.4). 3.3. L'art. 80a LAI sancisce espressamente l'applicabilità nella presente procedura, trattandosi di un cittadino che risiede nell'Unione europea, dell'ALC e dei Regolamenti (CEE) n° 1408/71 del Consiglio del 14 giugno 1971 e (CEE) n° 574/72 del Consiglio del 21 marzo 1972 relativo all'applicazione del Regolamento n° 1408/71. 4. Relativamente al diritto applicabile, deve essere precisato che, a partire dal 1° gennaio 2008, la presente procedura è retta dalla LAI nel suo
C6854/2010 Pagina 6 tenore modificato il 6 ottobre 2006 (5a revisione), ritenuto tuttavia il principio secondo il quale le norme applicabili sono quelle in vigore al momento in cui dei fatti giuridicamente rilevanti si sono verificati. Il periodo di cognizione giudiziaria dello scrivente Tribunale amministrativo federale si estende fino all'8 settembre 2010, data dell'impugnata decisione. Il giudice delle assicurazioni sociali analizza, infatti, la legalità della decisione impugnata, in generale, secondo lo stato di fatto esistente al momento in cui la decisione in lite è stata resa (DTF 136 V 24 consid. 4.3 con i rinvii). 5. Per avere diritto ad una rendita dell'assicurazione invalidità svizzera, ogni richiedente deve adempiere cumulativamente le seguenti condizioni: essere invalido ai sensi della legge svizzera; aver versato contributi all'AVS/AI svizzera per almeno tre anni (art. 36 LAI). A tal fine è possibile prendere in considerazione anche i contributi versati ad un'assicurazione sociale assimilata di uno Stato membro dell'Unione europea (UE) o dell'Associazione europea di libero scambio (AELS), a condizione che almeno un anno di contributi sia registrato all'AVS/AI svizzera (FF 2005 p. 4065; art. 45 del regolamento 1408/71). Nella specie, il ricorrente ha versato contributi all'AVS/AI svizzera per un periodo superiore ai 3 anni. Pertanto, adempie la condizione della durata minima di contribuzione, alla quale la legge subordina l'erogazione di una rendita. Rimane ora da esaminare se sia invalido ai sensi di legge. 6. 6.1. In base all'art. 8 LPGA è considerata invalidità l'incapacità al guadagno totale o parziale presumibilmente permanente o di lunga durata. L'art. 4 LAI precisa che l'invalidità può essere conseguente ad infermità congenita, malattia o infortunio; il cpv. 2 della stessa norma stabilisce che l'invalidità è considerata insorgere quando, per natura e gravità, motiva il diritto alla singola prestazione. 6.2. L'art. 28 cpv. 1 LAI stabilisce che l'assicurato ha diritto ad una rendita alle seguenti condizioni: a. la sua capacità di guadagno o la sua capacità di svolgere le mansioni consuete non può essere ristabilita, mantenuta o migliorata mediante provvedimenti d'integrazione ragionevolmente esigibili; b. ha avuto un'incapacità di lavoro (art. 6 LPGA) almeno del 40%
C6854/2010 Pagina 7 in media durante un anno senza notevole interruzione; e c. al termine di questo anno è invalido almeno al 40%. Tuttavia, il diritto alla rendita nasce al più presto dopo 6 mesi dalla data in cui l'assicurato ha rivendicato il diritto alle prestazioni conformemente all'art. 29 cpv. 1 LPGA, ma al più presto a partire dal mese seguente il compimento dei 18 anni (art. 29 cpv. 1 LAI). 6.3. L'assicurato ha diritto ad una rendita intera se è invalido per almeno il 70%, a tre quarti di rendita se è invalido per almeno il 60%, ad una mezza rendita se è invalido per almeno la metà e ad un quarto di rendita se è invalido per almeno il 40% (art. 28 cpv. 2 LAI). In seguito all'entrata in vigore dell'Accordo bilaterale, la limitazione prevista dall'art. 29 cpv. 4 LAI, secondo il quale le rendite per un grado d'invalidità inferiore al 50% sono versate solo ad assicurati che sono domiciliati e dimorano abitualmente in Svizzera (art. 13 LPGA), non è più applicabile quando l'assicurato è cittadino dell'UE e vi risiede (DTF 130 V 253 consid. 2.3). 6.4. Per incapacità al lavoro s'intende qualsiasi incapacità, totale o parziale, derivante da un danno alla salute fisica, mentale o psichica di compiere un lavoro ragionevolmente esigibile nella professione o nel campo di attività abituale. In caso d'incapacità al lavoro di lunga durata possono essere prese in considerazione anche le mansioni esigibili in un'altra professione o campo d'attività (art. 6 LPGA). L'incapacità al guadagno è definita all'art. 7 LPGA e consiste nella perdita, totale o parziale, della possibilità di guadagno sul mercato del lavoro equilibrato che entra in considerazione, provocata da un danno alla salute fisica, mentale o psichica e che perdura dopo aver sottoposto l'assicurato alle cure ed alle misure d'integrazione ragionevolmente esigibili. Per valutare la presenza di un'incapacità al guadagno sono considerate esclusivamente le conseguenze del danno alla salute; inoltre, sussiste un'incapacità al guadagno soltanto se essa non è obbiettivamente superabile (art. 7 cpv. 2 LPGA). 7. 7.1. Dopo il rimpatrio, avvenuto nel 1992, A.________ ha lavorato come bracciante agricolo fino al 28 luglio 2007, quando, per problemi di salute, ha cessato ogni attività lucrativa. 7.2. La nozione d'invalidità di cui all'art. 4 LAI e 8 LPGA è di carattere giuridico economico, non medico (DTF 116 V 249 consid. 1b). In base all'art. 16 LPGA, applicabile per il rinvio dell'art. art. 28a cpv. 1 LAI, per
C6854/2010 Pagina 8 valutare il grado d'invalidità, il reddito che l'assicurato potrebbe conseguire esercitando l'attività ragionevolmente esigibile da lui dopo la cura medica e l'eventuale esecuzione di provvedimenti d'integrazione (reddito da invalido), tenuto conto di una situazione equilibrata del mercato del lavoro, è confrontato con il reddito che egli avrebbe potuto ottenere se non fosse diventato invalido (reddito da valido). In altri termini l'assicurazione svizzera per l'invalidità risarcisce soltanto la perdita economica che deriva da un danno alla salute fisica o psichica dovuto a malattia o infortunio, non la malattia o la conseguente incapacità lavorativa. 7.3. In carenza di documentazione economica, la documentazione medica costituisce un importante elemento di giudizio per determinare quali lavori siano ancora esigibili dall'assicurato, ma non spetta al medico graduare il tasso d'invalidità dell'assicurato (DTF 114 V 314). Infatti, per costante giurisprudenza le certificazioni mediche possono costituire importanti elementi d'apprezzamento del danno invalidante, allorché permettono di valutare l'incapacità lavorativa e di guadagno dell'interessato in un'attività da lui ragionevolmente esigibile (DTF 115 V 134 consid. 2). Inoltre, perché un rapporto medico abbia valore probatorio è determinante che esso valuti ed esamini in maniera completa i punti litigiosi, si fondi su degli esami approfonditi, prenda conto di tutte le affezioni di cui si lamenta l'assicurato, sia stabilito in piena conoscenza dei suoi antecedenti (anamnesi) e sia chiaro nell'esposizione delle correlazioni mediche o nell'apprezzamento della situazione medica; le conclusioni dell'esperto devono inoltre essere motivate (DTF 125 V 352 e 122 V 160). 8. Nella fattispecie, l'interessato soffre degli esiti di un duplice intervento chirurgico per coxartrosi bilaterale; il primo avvenuto nel giugno 2008 (artroprotesi anca sinistra completa) ed il secondo è avvenuto nel maggio 2009 (artroprotesi destra completa). Il nominato presenta anche una marcata bronco pneumopatia cronica ostruttiva con sindrome delle apnee del sonno parzialmente corretta da impianto ventilatorio notturno CPAP e dispnea da sforzo. È presente anche una spondilo artrosi cervico lombare, una leggera gonartrosi, obesità e diabete mellito. 9.
C6854/2010 Pagina 9 9.1. Per quanto concerne le conseguenze invalidanti delle menzionate affezioni, il servizio medico dell'INPS pone un tasso d'invalidità dell'80%. Dal canto suo, il Dott. Bähler, medico dell'UAIE, afferma che l'assicurato, a partire dall'11 gennaio 2010 (data della perizia E 213), non potrebbe più svolgere attività come la precedente (bracciante agricolo), ma a lui sarebbero proponibili lavori leggeri e/o semisedentari in misura completa a partire dalla stessa data. Per quanto riguarda i certificati prodotti dal ricorrente dopo il ricorso, va rilevato che si limitano a riformulare la diagnosi e che sono peraltro privi di riscontri oggettivi. Non sono quindi determinanti per la valutazione del caso di specie. 9.2. Lo scrivente Tribunale considera che la l'istruttoria non è stata adeguatamente svolta dall'autorità inferiore. Il giudizio del Dott. Bähler si basa sulla sola perizia medica particolareggiata dell'INPS, pur non condividendone le conclusioni. In particolare, manca ad atti un adeguato ed approfondito referto d'esame ortopedico ed un'attualizzazione, con esami strumentali e radiografici, della problematica della anche. Inoltre, il rapporto del Dott. Bähler è scarsamente motivato. Egli si limita a riportare una parte della diagnosi ed esprimere un parere privo di supporti oggettivi. Peraltro, egli indica la data di decorrenza dell'invalidità all'11 gennaio 2010, data della perizia E 213, quando invece determinanti per l'inizio dell'incapacità lavorativa sono eventualmente gli interventi alle anche. Va rilevato che A.________ ha smesso di lavorare a fine luglio 2007 ed è stato operato nel giugno dell'anno successivo. Non è dunque escluso, procedendo ad un esame anamnestico, che in quel lasso di tempo, il nominato era da considerarsi invalido in misura marcata anche in attività di sostituzione in quanto la patologia all'anca sinistra, necessitante la sostituzione completa, non è sicuramente sorta improvvisamente (trattasi peraltro di un processo di coxartrosi). Parimenti, nemmeno un anno dopo l'intervento di artroprotesi sinistra, si è reso indispensabile un intervento all'anca destra. Ora, anche in quel lasso di tempo, è difficile sostenere che il paziente era da considerarsi valido al cento per cento in attività di sostituzione. Un esame ortopedico avrebbe permesso di meglio apprezzare la situazione valetudinaria dell'assicurato perlomeno dalla data di cessazione dell'attività lucrativa fino a 6 mesi/un anno dopo il secondo intervento di artroprotesi. Anche per quel che attiene la broncopneumopatia, atteso che A.________ presenta turbe respiratorie del sonno (apnee) e una
C6854/2010 Pagina 10 dispnea da sforzo, sarebbe stato giustificato far eseguire un esame pneumologico accompagnato da una spirometria. Oltretutto l'insorgente lamenta nella memoria ricorsuale di soffrire di un impingement ad ambedue le spalle, ma che questa patologia non ha fatto oggetto di alcuna analisi da parte del servizio medico dell'UAIE. 9.3. Quando il parere del servizio medico dell'UAIE diverge nettamente dagli altri giudizi, e non può essere fondato su documentazione oggettiva avente la qualità di prova, occorre procedere ad una nuova investigazione medica. Infatti, è compito del consulente medico stabilire in che misura il danno alla salute limita l’interessato nelle sue capacità psicofisiche, attenendosi unicamente alle funzioni importanti relative alle attività lavorative che, secondo la sua esperienza di vita, entrano in linea di conto nel caso concreto (art. 49 OAI, vedi anche DTF 125 V 261 consid. 4). 9.4. Va ancora aggiunto che nel caso in cui si debba valutare l'invalidità di un assicurato che si trova in età avanzata e ormai prossima a quella che dà diritto ad una rendita dell'assicurazione svizzera per la vecchiaia, bisogna procedere ad un'analisi globale della situazione e domandarsi se, nella realtà, questo assicurato è in misura di accedere ad un'attività in un mercato del lavoro supposto equilibrato (SVR 2003 IV n. 35 consid. 2.3, sentenza del Tribunale federale I 500/06 del 30 agosto 2007 consid. 4.4 e sentenza del Tribunale federale 9C_612/2007 del 14 luglio 2008 consid. 5.1 con i riferimenti). L'istruttoria dell'autorità inferiore è carente anche da questo punto di vista. 10. Ora, fatte queste considerazioni, il collegio giudicante si trova nell'impossibilità di determinare la misura dell'eventuale incapacità di svolgere le mansioni consuete subita dall'interessata e da quando questa invalidità esisterebbe. In queste circostanze è necessario accogliere parzialmente il ricorso, annullare la decisione impugnata e rinviare l'incarto all'UAIE, affinché emani una nuova decisione. Certo, l'art. 61 cpv. 1 PA permette solo eccezionalmente di ricorrere ad una tale procedura. Nel caso concreto, l'applicazione dell'eccezione prevista è tuttavia giustificata se si considerano le numerose lacune dell'incarto e l'ampiezza delle informazioni da raccogliere (sentenza del Tribunale federale 9C_243/2010 del 28 giugno 2011 consid. 4.4.1.4).
C6854/2010 Pagina 11 L'UAIE dovrà quindi completare l'istruttoria delucidando la situazione medica per il periodo dal luglio 2007 (cessazione dell'attività lucrativa per motivi di salute) fino alla data dell'impugnata decisione (8 settembre 2010). L'UAIE emanerà poi un nuovo provvedimento impugnabile. A tale fine il ricorrente dovrà essere sottoposto ad una perizia approfondita in ortopedia (anamnesi particolareggiata, stato attuale, diagnosi, terapia seguita, prognosi e valutazione) ed in pneumologia. Se del caso, l'amministrazione effettuerà poi un'indagine comparativa dei redditi, tenendo conto della reale capacità dell'assicurato di riprendere un'attività lucrativa vista la sua età. 11. 11.1. Visto l'esito del ricorso, non vengono prelevate spese processuali e l'anticipo spese versato dal ricorrente, di Fr. 422., gli viene restituito. 11.2. In base all'art. 64 PA, l'autorità di ricorso, se ammette il ricorso in tutto o in parte, può assegnare al ricorrente un'indennità per le spese indispensabili e relativamente elevate che ha sopportato. Nel caso in esame, vista la memoria di ricorso, si giustifica riconoscere alla parte ricorrente un'indennità per spese ripetibili di Fr. 700., da porre a carico dell'UAIE.
C6854/2010 Pagina 12 Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia: 1. Il ricorso è parzialmente accolto nel senso che, annullata l'impugnata decisione dell'8 settembre 2010, l'incarto è rinviato all'autorità inferiore perché proceda ai sensi del considerando 10 e statuisca di nuovo. 2. Non si prelevano spese processuali e l'anticipo di Fr. 422. è restituito alla parte ricorrente. 3. Alla parte ricorrente viene riconosciuta un'indennità per spese ripetibili di Fr. 700., la quale è posta a carico dell'autorità inferiore. 4. Comunicazione a: – rappresentante del ricorrente (atto giudiziario) – autorità inferiore (n. di rif. ) – Ufficio federale delle assicurazioni sociali, Berna Il presidente del collegio: Il cancelliere: Francesco Parrino Dario Croci Torti Rimedi giuridici: Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro un termine di 30 giorni dalla sua notificazione, nella misura in cui sono adempiute le condizioni di cui agli 72 e segg. e 100 della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 (LTF, RS 173.110). Gli atti scritti devono contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati. La decisione impugnata e – se in possesso della parte ricorrente – i documenti indicati come mezzi di prova devono essere allegati (art. 42 LTF). Data di spedizione: