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Bundesverwaltungsgericht 30.11.2009 C-6816/2009

30 novembre 2009·Italiano·CH·CH_BVGE·PDF·653 mots·~3 min·1

Résumé

Assicurazione per l'invalidità (AI) | Assicurazione per l'invalidità (decisione del 1°ot...

Texte intégral

Corte II I C-6816/2009 {T 0/2} Decisione d e l 3 0 novembre 2009 Giudice Vito Valenti, giudice unico, cancelliera Marcella Lurà. A._______, rappresentato dal Patronato INCA-CGIL, ricorrente, contro Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli assicurati residenti all'estero (UAIE), avenue Edmond-Vaucher 18, casella postale 3100, 1211 Ginevra 2, autorità inferiore. Assicurazione per l'invalidità (decisione del 1° ottobre 2009). Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Composizione Parti Oggetto

C-6816/2009 Ritenuto in fatto e considerato in diritto: 1. Il 1° ottobre 2009, l'Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli assicurati residenti all'estero (UAIE) ha deciso che a decorrere dal 1° dicembre 2009 la rendita intera pagata fino ad allora all'interessato è sostituita da una mezza rendita di un importo mensile di fr. 468.-- per il medesimo e di fr. 188.-- per il figlio. 2. Il 23 ottobre 2009, l'interessato ha inoltrato dinanzi all'UAIE uno scritto mediante il quale ha espresso la propria volontà di introdurre un ricorso contro la decisione resa dall'UAIE il 1° ottobre 2009. Il 28 ottobre 2009, l'UAIE ha trasmesso il citato ricorso al Tribunale amministrativo federale per competenza. 3. Riservate le eccezioni – non realizzate nel caso di specie – di cui all'art. 32 della legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale (LTAF, RS 173.32), questo Tribunale giudica, in virtù dell'art. 31 LTAF in combinazione con l'art. 33 lett. d LTAF e con l'art. 69 cpv. 1 lett. b della legge federale del 19 giugno 1959 sull'assicurazione per l'invalidità (LAI, RS 831.20), i ricorsi di persone residenti all'estero contro le decisioni, ai sensi dell'art. 5 della legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA, RS 172.021), rese dall'UAIE. 4. Con atto scritto inoltrato il 26 novembre 2009, l'insorgente ha comunicato a questo Tribunale di ritirare il ricorso interposto il 23 ottobre 2009. 5. Da quanto esposto, discende che il ricorso va stralciato dai ruoli, essendo venuto meno l'interesse degno di protezione del ricorrente all'annullamento o alla modificazione della decisione impugnata. 6. Il giudice dell'istruzione decide quale giudice unico lo stralcio dal ruolo delle cause divenute prive d'oggetto (art. 23 cpv. 1 lett. a LTAF). Pagina 2

C-6816/2009 7. Per eccezione, non si prelevano spese processuali (art. 63 cpv. 1 e cpv. 5 PA nonché art. 6 lett. a del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]). 8. Visto quanto precede, non si giustifica l'attribuzione di spese ripetibili (art. 15 TS-TAF in combinazione con l'art. 7 TS-TAF; DTF 109 V 234). (dispositivo alla pagina seguente) Pagina 3

C-6816/2009 Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia: 1. La causa C-6816/2009 è stralciata dai ruoli a seguito del ritiro del ricorso. 2. Non si percepiscono spese processuali. 3. Non si attribuiscono ripetibili. 4. Comunicazione a: - rappresentante del ricorrente (Atto giudiziario) - autorità inferiore (n. di rif. ) - Ufficio federale delle assicurazioni sociali Il giudice unico: La cancelliera: Vito Valenti Marcella Lurà Rimedi giuridici: Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro un termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 e segg., 90 e segg. e 100 della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 [LTF, RS 173.110]. Gli atti scritti devono contenere le conclusioni, i motivi e l’indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati. La decisione impugnata e – se in possesso della parte ricorrente – i documenti indicati come mezzi di prova devono essere allegati (art. 42 LTF). Data di spedizione: Pagina 4

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