Corte II I C-6480/2009/ {T 0/2} Sentenza d e l 3 agosto 2010 Giudici Elena Avenati-Carpani (presidente del collegio), Vito Valenti, Franziska Schneider, cancelliere Dario Quirici. A._______, patrocinata dall'avvocato Valentina Errico, via F. Petrarca 27, IT-73100 Lecce, ricorrente, contro Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli assicurati residenti all'estero UAIE, avenue Edmond-Vaucher 18, casella postale 3100, 1211 Ginevra 2, autorità inferiore. Assicurazione invalidità (decisione del 31 agosto 2009). Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Composizione Parti Oggetto
C-6480/2009 Fatti: A. A._______, cittadina italiana nata il (...), coniugata, ha lavorato in Svizzera come operaia dal 1982 al 1999, versando i contributi obbligatori all'assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (AVS/AI; doc. 6). Il 25 novembre 2008, per il tramite dell'Istituto nazionale italiano della previdenza sociale (INPS), l'assicurata ha formulato all'Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli assicurati residenti all'estero (UAIE) una domanda di rendita d'invalidità svizzera (doc. 4). B. Nell'ambito dell'istruzione della domanda di rendita, l'UAIE ha acquisito, tra gli altri, i documenti seguenti: - il questionario per il datore di lavoro, del 9 marzo 2009 (doc. 10), dal quale traspare che l'assicurata è stata impiegata in Svizzera come operaia nell'industria del cioccolato, dal 1° settembre 1986 all'11 novembre 1999, quando ha cessato la propria attività dopo avere disdetto il contratto di lavoro per la fine di novembre 1999 (doc. 10.1), eseguendo nel 1999 quarantuno ore alla settimana e percependo un salario di Fr. 20.77- all'ora e Fr. 14'236.-, - il questionario per assicurati occupati nell'economia domestica, dell'11 marzo 1999 (doc. 11), dal quale si evince, in particolare, che l'economia domestica dell'assicurata si compone di quattro persone, viventi in uno spazio di cinque locali, e che tutte le mansioni casalinghe sono svolte da membri della sua famiglia, - il questionario per l'assicurata, dell'11 marzo 1999 (doc. 13), dal quale risulta, sostanzialmente, che quest'ultima ha cessato la propria attività d'operaia-macchinista in una fabbrica di cioccolata il 30 novembre 1999, e ciò per rientrare in Italia nonché per motivi di salute, - un referto d'ecografia ginecologica del 18 gennaio 2007 (doc. 16), nel quale è riferito, tra l'altro, che lo stato dell'utero dell'assicurata è regolare, - un referto d'isteroscopia del 15 aprile 2007 (doc. 17), facente stato, riassuntivamente, della diagnosi di polipo endometriale e di polipo Pagina 2
C-6480/2009 cervicale, e nel quale è menzionata la necessità di procedere ad una polipectomia, - una cartella clinica di dimissione del 3 maggio 2007 (doc. 18), relativa ad un ricovero avvenuto lo stesso giorno, nella quale è posta la diagnosi di spotting, di polipo endometriale e di polipo cervicale, ed è riportato che sono state eseguite un'isteroscopia diagnostica ed una polipectomia endometriale e cervicale, - un referto d'analisi otorinolaringologica del 9 luglio 2007 (doc. 19), facente stato di un'ipoacusia di grave entità, - una scheda di dimissione ospedaliera del 21 luglio 2007 (doc. 20), relativa ad un ricovero protrattosi dal 16 al 21 luglio 2007, nella quale è posta la diagnosi di tumori maligni del corpo dell'utero, eccetto l'istmo, ed è indicato che sono state eseguite un'isterectomia addominale totale nonché la rimozione delle ovaie, - un referto d'analisi diabetologica del 18 settembre 2008 (doc. 21), di difficile lettura, diagnosticante un diabete mellito di tipo II e definente la terapia da seguire, - un referto oncologico del 13 ottobre 2008, relativo a delle tomografie computerizzate (TC) dell'addome inferiore, dell'addome superiore e del torace (doc. 24), - un referto d'analisi diabetologica del 3 dicembre 2008 (doc. 26), di difficile lettura, nel quale è posta la diagnosi di diabete mellito di tipo II ed è descritta la terapia consigliata, - una perizia medica particolareggiata E 213 della dott.ssa B._______, del 14 gennaio 2009 (doc. 27), da cui risulta che l'assicurata, portatrice di una protesi acustica bilaterale, lamenta vampate e una facile irritabilità, e che, dal punto di vista diagnostico, soffre di esiti di laparoisterectomia con annessiectomia bilaterale per adenocarcinoma endometrioide di basso grado con aspetti villo-ghiandolari e acantomatosi, di diabete mellito di tipo II e d'ipertensione arteriosa, entrambi in trattamento, nel quadro di un'eccedenza ponderale e di condizioni psichiche caratterizzate da note ansioso-depressive. Dalla perizia si evince pure che l'assicurata è in grado di svolgere regolarmente lavori leggeri, senza controindicazioni, e di esercitare, Pagina 3
C-6480/2009 durante due o tre ore al giorno, attività adeguate alle sue condizioni nonché il suo ultimo lavoro, il tasso d'invalidità essendo valutato, conformemente al diritto italiano, al 60%. C. L'UAIE ha quindi sottoposto la documentazione raccolta per apprezzamento al proprio servizio medico, nella persona del dott. C._______, il quale, nel suo rapporto finale del 25 maggio 2009 (doc. 29), ha formulato la diagnosi di esiti di laparoisterectomia con annessiectomia bilaterale per adenocarcinoma endometrioide di basso grado con aspetti villo-ghiandolari, d'obesità e di diabete mellito di tipo II, e ha stabilito che non sussiste alcuna incapacità lavorativa per l'attività abituale dell'assicurata, né per le mansioni domestiche o per altre attività a lei confacenti. Il 28 maggio 2009 l'UAIE ha approntato un progetto di decisione (doc. 30), con il quale ha preannunciato all'assicurata il rigetto della sua domanda d'invalidità, invitandola nel contempo a formulare eventuali osservazioni entro un termine di trenta giorni. Con lettera del 16 giugno 2009 (doc. 33), rappresentata dall'Ente nazionale confederale italiano di assistenza ai lavoratori (ENCAL), l'assicurata si è opposta al progetto di decisione, rilevando la gravità delle affezioni di cui soffre, ed ha esibito due referti d'analisi del sangue e delle urine (doc. 31 e 32). Il dott. C._______ si è pronunciato su questi due referti con presa di posizione del 26 agosto 2009 (doc. 35), sottolineando che essi non modificano il quadro diagnostico e che, per questo motivo, l'apprezzamento del caso rimane invariato. Il 31 agosto 2009 l'UAIE ha così emanato una decisione (doc. 36), mediante la quale ha respinto la domanda di rendita presentata dall'assicurata il 25 novembre 2008. D. Contro questa decisione, patrocinata dall'avvocata Errico, l'assicurata ha inoltrato ricorso al Tribunale amministrativo federale il 10 ottobre 2009, chiedendo, a titolo principale, che le sia accordata una rendita sulla base di un grado d'invalidità pari o superiore al 70%, ovvero, in via subordinata, pari o superiore al 40%, a far tempo dalla domanda o Pagina 4
C-6480/2009 dalla data che sarà accertata, e ha prodotto diversa documentazione medica, già agli atti, salvo un certificato del 3 novembre 2008, di difficile lettura, facente stato, in particolare, di un diabete mellito di tipo II, di problemi all'udito, d'adiposità e d'ipertensione. Il dott. D._______, medico dell'UAIE, ha preso posizione su questo certificato il 15 dicembre 2009 (doc. 38), affermando che esso non presenta nuovi elementi diagnostici e che, di conseguenza, la valutazione del caso non cambia. L'UAIE ha risposto al ricorso il 6 gennaio 2010, postulando che sia respinto e che la decisione impugnata sia confermata. La risposta dell'UAIE è stata notificata alla ricorrente, la quale non ha replicato. E. Con decisione incidentale del 23 marzo 2010, questo Tribunale ha invitato la ricorrente a versare un anticipo equivalente alle presunte spese processuali. Il relativo pagamento è stato effettuato il 19 aprile 2010. Diritto: 1. 1.1 In virtù dell'art. 31 della legge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005 (LTAF, RS 173.32), questo tribunale giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 della legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021), emanate dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF, riservate le eccezioni di cui all'art. 32 LTAF. In particolare, le decisioni rese dall'UAIE concernenti l'assicurazione per l'invalidità possono essere portate davanti al Tribunale amministrativo federale conformemente all'art. 69 cpv. 1 lett. b della legge federale sull'assicurazione per l'invalidità del 19 giugno 1959 (LAI, RS 831.20). Di conseguenza, questo Tribunale è competente a giudicare il presente ricorso. Pagina 5
C-6480/2009 1.2 Secondo l'art. 3 lett. dbis PA, la procedura in materia di assicurazioni sociali non è disciplinata dalla PA, nella misura in cui è applicabile la legge federale del 6 ottobre 2000 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA, RS 830.1). In conformità con l'art. 2 LPGA, le disposizioni della presente legge sono applicabili alle assicurazioni sociali disciplinate dalla legislazione federale, se e per quanto le singole leggi sulle assicurazioni sociali lo prevedano. Giusta l'art. 1 cpv. 1 LAI, le disposizioni della LPGA sono applicabili all'assicurazione per l'invalidità (art. 1a-26bis e 28-70), sempreché la LAI non deroghi alla LPGA. 1.3 Conformemente all'art. 59 LPGA, ha diritto di ricorrere chiunque è toccato dalla decisione o dalla decisione su opposizione ed ha un interesse degno di protezione al suo annullamento o alla sua modificazione. Il ricorso deve essere interposto entro 30 giorni dalla notificazione della decisione o della decisione contro cui l'opposizione è esclusa (art. 60 LPGA). Esso deve contenere le conclusioni, i motivi, l'indicazione dei mezzi di prova e la firma del ricorrente o del suo rappresentante, con allegati la decisione impugnata e i documenti indicati come mezzi di prova, se sono in possesso del ricorrente (art. 52 cpv. 1 PA). 1.4 In concreto, il ricorso è ammissibile nella misura in cui è stato presentato tempestivamente e nel rispetto dei requisiti previsti dalla legge (art. 59 e 60 LPGA, nonché l'art. 52 cpv. 1 PA), e visto che l'anticipo relativo alle spese processuali, è stato versato nel termine impartito. 2. 2.1 Il 1° giugno 2002 sono entrati in vigore l'Accordo tra la Confederazione svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i suoi Stati membri, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone del 21 giugno 1999 (ALC, RS 0.142.112.681) ed il correlato Allegato II che regola il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale nonché il Regolamento (CEE) n° 1408/71 del Consiglio del 14 giugno 1971 relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità (RS 0.831.109.268.1) come pure il corrispondente Regolamento di applicazione (Regolamento CEE n° 574/72 del Consiglio del 21 marzo 1972 relativo all'applicazione del Regolamento n° 1408/71, RS 0.831.109.268.11). Si tratta di una Pagina 6
C-6480/2009 normativa che si applica a tutte le rendite il cui diritto sorge a far data dal 1° giugno 2002 o successivamente e che sancisce il principio della parità di trattamento tra i cittadini di uno Stato membro della Comunità europea, ivi risiedenti, ed i cittadini svizzeri (art. 2 e 3 del Regolamento CEE n° 1408/71). 2.2 Giusta l'art. 20 ALC, salvo disposizione contraria contenuta nell'Allegato II, gli accordi bilaterali tra la Svizzera e gli Stati membri della Comunità europea in materia di sicurezza sociale vengono sospesi a decorrere dall'entrata in vigore del presente Accordo qualora il medesimo campo sia disciplinato da quest'ultimo (art. 6 del Regolamento CEE n° 1408/71). Nella misura in cui l'Accordo, in particolare l'Allegato II che regola il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale (art. 8 ALC), non prevede disposizioni contrarie, l'organizzazione della procedura come pure l'esame delle condizioni di ottenimento di una rendita di invalidità svizzera sono regolate dal diritto interno svizzero (DTF 130 V 257 consid. 2.4). 2.3 L'art. 80a LAI sancisce espressamente l'applicabilità nella presente procedura, trattandosi di un cittadino italiano che risiede nell'Unione europea, dell'ALC e dei Regolamenti (CEE) n° 1408/71 del Consiglio del 14 giugno 1971 e (CEE) n° 574/72 del Consiglio del 21 marzo 1972 relativo all'applicazione del Regolamento n° 1408/71. 2.4 Per costante giurisprudenza, l'ottenimento di una pensione straniera d'invalidità non pregiudica l'apprezzamento di un'invalidità secondo il diritto svizzero (v. sentenza del Tribunale federale I 435/02 del 4 febbraio 2003 consid. 2). Anche in seguito all'entrata in vigore dell'ALC, il grado d'invalidità di un assicurato che pretende una rendita dell'assicurazione svizzera è determinato esclusivamente secondo il diritto svizzero (DTF 130 V 253 consid. 2.4). 3. Relativamente al diritto applicabile, deve essere ancora precisato che, a partire dal 1° gennaio 2008, la presente procedura è retta dalla LAI nel suo tenore modificato il 6 ottobre 2006 (V revisione), ritenuto tuttavia il principio secondo il quale le norme applicabili sono quelle in vigore al momento in cui dei fatti giuridicamente rilevanti si sono verificati (ATF 130 V 445 consid. 1.2). 4. La ricorrente contesta la validità materiale della decisione dell'UAIE, Pagina 7
C-6480/2009 chiedendo, implicitamente, che le sia riconosciuto il diritto ad una rendita intera d'invalidità o, a titolo sussidiario, di grado inferiore. 5. Secondo le norme applicabili, per avere diritto ad una rendita dell'assicurazione per l'invalidità svizzera, un cittadino italiano deve adempiere, cumulativamente, le seguenti condizioni: - essere invalido ai sensi della legge svizzera; - avere versato contributi all'AVS/AI svizzera durante almeno 3 anni (art. 36 cpv. 1 LAI). A tale fine è possibile prendere in considerazione anche i contributi versati ad un'assicurazione sociale assimilata di uno Stato membro dell'Unione europea (UE) o dell'Associazione europea di libero scambio (AELS), a condizione che almeno un anno di contributi sia registrato all'AVS/AI svizzera (FF 2005 p. 4065; art. 45 del Regolamento CEE n° 1408/71). In concreto, è pacifico che la ricorrente adempie la condizione della durata minima di contribuzione, alla quale la legge subordina l'erogazione di una rendita. Rimane ora da esaminare se sia invalida ai sensi di legge. 6. 6.1 In base all'art. 8 cpv. 1 LPGA è considerata invalidità l'incapacità al guadagno totale o parziale presumibilmente permanente o di lunga durata. L'art. 4 cpv. 1 LAI precisa che l'invalidità può essere conseguente ad infermità congenita, malattia o infortunio; il cpv. 2 della stessa norma stabilisce che l'invalidità è considerata insorgere quando, per natura e gravità, motiva il diritto alla singola prestazione. 6.2 L'assicurato ha diritto ad una rendita intera se è invalido per almeno il 70%, a tre quarti di rendita se è invalido per almeno il 60%, ad una mezza rendita se è invalido per almeno la metà e ad un quarto di rendita se è invalido per almeno il 40% (art. 28 cpv. 2 LAI). In seguito all'entrata in vigore dell'ALC, la limitazione prevista dall'art. 29 cpv. 4 LAI, secondo il quale le rendite per un grado d'invalidità inferiore al 50% sono versate solo ad assicurati che sono domiciliati e dimorano abitualmente in Svizzera (art. 13 LPGA), non è più applicabile quando l'assicurato è cittadino svizzero o dell'UE e vi risiede. Pagina 8
C-6480/2009 6.3 L'art. 28 cpv. 1 LAI stabilisce che l'assicurato ha diritto ad una rendita alle seguenti condizioni: (a) la sua capacità di guadagno o la sua capacità di svolgere le mansioni consuete non può essere ristabilita, mantenuta o migliorata mediante provvedimenti d'integrazione ragionevolmente esigibili; (b) ha avuto un'incapacità di lavoro (art. 6 LPGA) almeno del 40% in media durante un anno senza notevole interruzione; e (c) al termine di questo anno è invalido almeno al 40%. Tuttavia, il diritto alla rendita nasce al più presto dopo sei mesi dalla data in cui l'assicurato ha rivendicato il diritto alle prestazioni conformemente all'articolo 29 cpv. 1 LPGA, ma al più presto a partire dal mese seguente il compimento dei 18 anni (art. 29 cpv. 1 LAI). 6.4 Per incapacità al lavoro s'intende qualsiasi incapacità, totale o parziale, derivante da un danno alla salute fisica, mentale o psichica di compiere un lavoro ragionevolmente esigibile nella professione o nel campo di attività abituale. In caso d'incapacità al lavoro di lunga durata possono essere prese in considerazione anche le mansioni esigibili in un'altra professione o campo d'attività (art. 6 LPGA). L'incapacità al guadagno è definita all'art. 7 cpv. 1 LPGA e consiste nella perdita, totale o parziale, della possibilità di guadagno sul mercato del lavoro equilibrato che entra in considerazione, provocata da un danno alla salute fisica, mentale o psichica e che perdura dopo aver sottoposto l'assicurato alle cure ed alle misure d'integrazione ragionevolmente esigibili. Per valutare la presenza di un'incapacità al guadagno sono considerate esclusivamente le conseguenze del danno alla salute; inoltre, sussiste un'incapacità al guadagno soltanto se essa non è obbiettivamente superabile (art. 7 cpv. 2 LPGA nel suo nuovo tenore dal 1° gennaio 2008). 6.5 La nozione d'invalidità di cui all'art. 4 cpv. 1 LAI e 8 cpv. 1 LPGA è di carattere giuridico economico, non medico (DTF 116 V 249 consid. 1b). In base all'art. 16 LPGA, applicabile per il rinvio dell'art. 28a cpv. 1 LAI, per valutare il grado d'invalidità, il reddito che l'assicurato potrebbe conseguire esercitando l'attività ragionevolmente esigibile da lui dopo la cura medica e l'eventuale esecuzione di provvedimenti d'integrazione, tenuto conto di una situazione equilibrata del mercato del lavoro, è confrontato con il reddito che egli avrebbe potuto ottenere se non fosse diventato invalido. In altri termini, l'assicurazione svizzera per l'invalidità risarcisce soltanto la perdita economica che deriva da un danno alla salute fisica o psichica dovuto a malattia o infortunio, non la malattia o la conseguente incapacità lavorativa (metodo Pagina 9
C-6480/2009 generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30; Pratique VSI 2000 p. 84). La documentazione medica costituisce un importante elemento di giudizio per determinare quali lavori siano ancora ragionevolmente esigibili dall'assicurato, ma non spetta al medico graduare l'invalidità dell'assicurato (DTF 114 V 314). 6.6 Occorre precisare che l'invalidità dell'assicurato che non esercita un'attività lucrativa, ma svolge le mansioni consuete, e dal quale non si può ragionevolmente esigere che intraprenda un'attività lucrativa, è determinata, in deroga all'art. 16 LPGA, in funzione dell'incapacità di svolgere le mansioni consuete (art. 5 e 28 cpv. 2bis LAI e art. 8 cpv. 3 LPGA; metodo specifico). L'art. 27 OAI precisa che, per mansioni consuete di una persona senza attività lucrativa occupata nell'economia domestica, s'intendono gli usuali lavori domestici, l'educazione dei figli nonché le attività artistiche e di pubblica utilità. Per quanto riguarda la scelta del metodo di valutazione dell'invalidità di una persona assicurata che non esercita più un'attività lucrativa, si deve verificare quale sarebbe stata l'attività esercitata se non fosse subentrata l'invalidità. In altre parole, lo statuto dell'assicurato viene determinato valutando se lo stesso, da sano, quindi se non fosse subentrato il danno alla salute, avrebbe consacrato l'essenziale del suo lavoro all'economia domestica o ad un'occupazione remunerata, e questo tenendo conto dell'evoluzione della situazione fino all'emanazione della decisione impugnata. L'ipotetica ripresa di un'attività lucrativa va ammessa dove tale eventualità si presenti alla luce della situazione personale, familiare, sociale ed economica, con un grado di verosimiglianza preponderante (DTF 133 V 504 consid.3.3, 125 V 150 consid. 2c e 117 V 194 consid. 3b). 7. Il giudice delle assicurazioni sociali deve esaminare in maniera obiettiva tutti i mezzi di prova, indipendentemente dalla loro provenienza, e poi decidere se i documenti messi a disposizione permettono di giungere ad un giudizio attendibile sulle pretese giuridiche litigiose (DTF 125 V 352 consid. 3a). Per costante giurisprudenza le certificazioni mediche possono costituire importanti elementi d'apprezzamento del danno invalidante, allorché permettono di valutare l'incapacità lavorativa e di guadagno dell'interessato in un'attività da lui ragionevolmente esigibile (DTF 115 V 134 consid. 2, 114 V 314 consid. 3c). Perché un rapporto medico abbia valore Pagina 10
C-6480/2009 probatorio è determinante che esso valuti ed esamini in maniera completa i punti litigiosi, si fondi su degli esami approfonditi, prenda conto di tutte le affezioni di cui si lamenta l'assicurato, sia stabilito in piena conoscenza dei suoi antecedenti (anamnesi) e sia chiaro nell'esposizione delle correlazioni mediche o nell'apprezzamento della situazione medica; le conclusioni dell'esperto devono inoltre essere motivate (DTF 125 V 352, 122 V 160). Per quel che riguarda i rapporti concernenti il medico curante, secondo la generale esperienza della vita, il giudice deve tenere conto del fatto che, alla luce del rapporto di fiducia esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in caso di dubbio, in favore del suo paziente (DTF 125 V 353; VSI 2001 p. 109). 8. 8.1 In concreto, la ricorrente ha cessato di lavorare in Svizzera nel novembre 1999 e, da allora, non ha più cercato di reinserirsi in una nuova attività. Ora, benché la ricorrente menzioni quale motivo della cessazione della sua attività oltre che il rimpatrio anche ragioni di salute, risulta dal questionario compilato dall'ultimo datore di lavoro (doc. 10), che durante il periodo di attività protrattosi dal 1986 al novembre 1999, non erano stati rilevati problemi di salute e che, in particolare nel corso degli anni 1997 – 1999, non erano state registrate assenze per malattia. D'altronde l'assicurata ha presentato la domanda di rendita dell'AI svizzera solo alla fine del 2008. La questione se l'eventuale incapacità al lavoro debba essere valutata quale casalinga (metodo specifico) o quale persona esercitante un'attività lucrativa (metodo generale), può tuttavia restare indecisa, come si vedrà nei considerandi che seguono. 8.2 Dalla documentazione medica all'incarto e, principalmente, dalla perizia medica particolareggiata E 213 della dott.ssa B._______, medico dell'INPS, del 14 gennaio 2009 (doc. 27), e dal rapporto finale del dott. C._______, medico dell'UAIE, del 25 maggio 2009 (doc. 29), si evince la diagnosi di esiti di laparoisterectomia con annessiectomia bilaterale per adenocarcinoma endometrioide di basso grado con aspetti villo-ghiandolari, d'obesità e di diabete mellito di tipo II. Questa diagnosi è univoca agli atti e non contestata dalla ricorrente, quindi il collegio giudicante non ha motivi per scostarsene. Pagina 11
C-6480/2009 8.3 Per costante giurisprudenza, le affezioni appena menzionate sono di carattere labile, ossia suscettibili di migliorare o di peggiorare. Così, nell'assenza di uno stato di salute sufficientemente stabilizzato, il ricorrente potrebbe pretendere una rendita dell'assicurazione svizzera per l'invalidità solo a partire dal momento in cui abbia subito, senza interruzione notevole, un'incapacità lavorativa di almeno il 40% durante un anno (art. 28 cpv. 1 lett. b LAI) e, al termine di questo anno, sia invalido almeno al 40% (art. 28 cpv. 1 lett. c LAI). 9. 9.1 Rispetto all'influenza delle dette affezioni sulla capacità lavorativa, nella perizia E 213 è riportato un grado d'invalidità generale del 60%. La dott.ssa B._______ ha affermato, da un lato, che la ricorrente è in grado di svolgere regolarmente lavori leggeri, senza controindicazioni, e, dall'altro lato, che l'esercizio di attività adeguate, come pure dell'ultimo lavoro, può avvenire solamente durante due o tre ore al giorno. 9.2 Dal canto suo, il dott. C._______ ha considerato, nel suo rapporto finale, che non sussiste alcuna incapacità lavorativa per l'ultima attività esercitata dalla ricorrente, né per le mansioni domestiche o per altri lavori a lei confacenti. Il medico dell'UAIE si è riferito espressamente al referto oncologico del 13 ottobre 2008, relativo a delle TC dell'addome inferiore, dell'addome superiore e del torace (doc. 24), per sottolineare che non sono stati evidenziati segni di recidiva tumorale, come pure alla perizia E 213, per rilevare che la ricorrente si lamenta, soggettivamente, di vampate e di una facile irritabilità, mentre, dal punto di vista oggettivo, è ora affetta essenzialmente da obesità, “sans signes ou symptômes invalidants que ce soit de sa maladie ou des suites opératoires”. Questa valutazione del caso è stata confermata, nel quadro della presente procedura, pure da un altro medico dell'UAIE, il dott. D._______, mediante presa di posizione del 15 dicembre 2009 (doc. 38), il quale osserva che anche la documentazione esibita in sede di ricorso, peraltro in gran parte già agli atti, non apporta alcun elemento che influisca sulla capacità di lavoro dell'assicurata. 9.3 Occorre rilevare che sia il diabete che l'ipertensione arteriosa sono dovutamente trattati farmacologicamente, come menzionato nella perizia E 213, e che il medico dell'INPS ha rilevato un'eccedenza Pagina 12
C-6480/2009 ponderale, ma nessun elemento patologico per quanto concerne l'apparato locomotorio ed osteoarticolare (colonna vertebrale, arti superiori ed inferiori) e l'apparato respiratorio. I movimenti (forza e tono muscolare) come pure l'andatura sono stati ritenuti nella norma. L'addome è descritto globoso per adipe con cicatrice di Pfannestiel, trattabile e non dolente. Dal punto di vista psichico, sono state evidenziate unicamente delle note ansioso-depressive. In particolare, per quanto concerne l'apparato cardiocircolatorio, non viene riferito alcun indizio inquietante e la visita cardiologica con elettrocardiogramma, effettuata durante il ricovero nel luglio 2007, ha permesso di escludere segni di scompenso e di insufficienza coronarica acuta. A carico di tutti gli altri organi o apparati, escluso l'udito, la ricorrente essendo portatrice di protesi, non risultano patologie invalidanti. Inoltre, a proposito delle note ansioso-depressive, menzionate unicamente dalla dott.ssa B._______ senza neppure essere state riprese nella diagnosi formulata in conclusione, il collegio giudicante considera che esse, anche se presenti, in assenza di qualsivoglia precisazione ed indicazione di un'eventuale terapia, non possono essere ritenute tali da esplicare un'influenza sulla capacità lavorativa della ricorrente. Viste le considerazioni che precedono, e tenuto conto in special modo del fatto che fino ad oggi non vi è stata alcuna recidiva dei tumori dell'utero asportati, il collegio giudicante è dell'avviso che la ricorrente non presenta, come stabilito dai medici dell'UAIE, alcuna incapacità lavorativa per l'ultima attività lucrativa da lei svolta, né per le mansioni domestiche o per altre attività a lei confacenti, per cui non ha diritto ad una rendita d'invalidità svizzera e la sua domanda deve essere respinta. 10. È vero che l'interessata, nell'apposito questionario per gli assicurati occupati nell'economia domestica (doc. 10), ha affermato di non essere in grado di svolgere praticamente nessun lavoro di casa. Le risultanze mediche agli atti smentiscono però tale affermazione, che riflette unicamente la posizione soggettiva dell'interessata. È necessario a questo punto ricordare che, secondo un principio generale del diritto delle assicurazioni sociali, ogni assicurato ha l'obbligo di ridurre il danno conseguente alla sua invalidità (sentenza del Tribunale federale I 147/01 del 9 maggio 2001; DTF 123 V 230 Pagina 13
C-6480/2009 consid. 3c e DTF 117 V 275 consid. 2b). In virtù di tale obbligo, l'assicurato deve intraprendere tutto quanto sia ragionevolmente esigibile per ovviare nel modo migliore possibile alle conseguenza della sua invalidità, segnatamente mettendo a profitto la sua residua capacità lavorativa, se necessario in una nuova professione (sentenza del Tribunale federale I 543/03 del 27 agosto 2004; DTF 113 V 22 consid. 4a). In virtù di tale obbligo, anche le persone occupate nell'economia domestica devono contribuire, di loro propria iniziativa e in misura ragionevolmente esigibile, al miglioramento della loro capacità al lavoro, segnatamente ripartendo meglio le incombenze e in generale ricorrendo all'aiuto dei famigliari che, nell'ambito della valutazione dell'invalidità nelle attività abituali, va al di là di ciò che ci si può attendere da questi se la persona assicurata non fosse invalida (DTF 130 V 97 consid. 3.3.3 e giurisprudenza ivi citata). 11. Di conseguenza, considerato quanto sopra esposto, la decisione impugnata del 31 agosto 2009 deve essere confermata e il ricorso respinto. 12. Secondo l'art. 63 cpv. 1 PA, le spese processuali sono di regola messe a carico della parte soccombente. In concreto, visto l'esito della procedura, le spese processuali sono poste a carico della ricorrente e compensate con l'anticipo dello stesso ammontare, versato il 19 aprile 2010. In conformità con l'art. 64 cpv. 1 PA, l'autorità di ricorso, se ammette il ricorso in tutto o in parte, può assegnare al ricorrente una indennità per le spese indispensabili e relativamente elevate che ha sopportato (spese ripetibili). Considerato l'esito della procedura, non si assegnano alla ricorrente indennità per spese ripetibili. Per quanto concerne l'UAIE, le autorità federali non hanno diritto ad un'indennità a titolo di ripetibili (art. 7 cpv. 3 del Regolamento del 21 febbraio 2008 sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale [TS-TAF, RS 173.320.2]). Pagina 14
C-6480/2009 Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia: 1. Il ricorso è respinto. 2. Le spese processuali sono poste a carico della ricorrente e compensate con l'anticipo versato il 19 aprile 2010. 3. Non si assegnano indennità per spese ripetibili. 4. Comunicazione: - alla rappresentante della ricorrente (Raccomandata/AR); - all'autorità inferiore (n. di rif. ...; Raccomandata); - all'Ufficio federale delle assicurazioni sociali (Raccomandata). La presidente del collegio: Il cancelliere: Elena Avenati-Carpani Dario Quirici Rimedi giuridici: Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro un termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 e segg., 90 e segg. e 100 della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 [LTF, RS 173.110]. Gli atti scritti devono contenere le conclusioni, i motivi e l’indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati. La decisione impugnata e – se in possesso della parte ricorrente – i documenti indicati come mezzi di prova devono essere allegati (art. 42 LTF). Data di spedizione: Pagina 15