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Bundesverwaltungsgericht 05.09.2012 C-6458/2011

5 septembre 2012·Italiano·CH·CH_BVGE·PDF·4,472 mots·~22 min·2

Résumé

Diritto alla rendita | Assicurazione invalidità, decisione del 19 ottobre 2011

Texte intégral

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Corte III C-6458/2011

Sentenza d e l 5 settembre 2012 Composizione

Giudice unica Elena Avenati-Carpani, cancelliere Dario Quirici.

Parti

A._______, patrocinato dagli avv. Rodolfo Barsi e Franco Papadia, viale O. Quarta 16, IT-73100 Lecce, ricorrente,

contro

Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli assicurati residenti all'estero UAIE, avenue Edmond-Vaucher 18, casella postale 3100, 1211 Ginevra 2, autorità inferiore.

Oggetto

Assicurazione invalidità, decisione del 19 ottobre 2011.

C-6458/2011 Pagina 2

Fatti: A. A._______, cittadino italiano nato il …, coniugato e padre di quattro figli, ha lavorato in Svizzera come muratore dal 1969 al 1973 e dal 1995 al 1998, versando i relativi contributi obbligatori all'assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (AVS/AI; doc. 13 a 15). Il 21 dicembre 2010, per il tramite dell'Istituto nazionale italiano della previdenza sociale (INPS), l'assicurato ha formulato all'Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli assicurati residenti all'estero (UAIE) una domanda di rendita d'invalidità svizzera (doc. 11), la cui istruzione ha permesso di acquisire, tra gli altri, i documenti seguenti: - una scheda di dimissione ospedaliera, relativa ad un ricovero protrattosi dal 26 al 31 marzo 2004 (doc.5), facente stato di una calcolosi ureterale e di un'idronefrosi, - un referto ecografico dell'addome superiore e inferiore, del 15 febbraio 2010 (doc. 6), in cui sono descritti un fegato modicamente aumentato di volume, dei reni in sede, un pancreas, una milza, dei grandi vasi, una vescica e una prostata regolari, - un referto radiografico della colonna cervicale e dorsale, del 19 febbraio 2010 (doc. 7), in cui è riferito che la prima presenta una ridotta lordosi fisiologica con discreti fenomeni di artrosi intersomatica ed interapofisaria, e la seconda una scoliosi sinistro – convessa con artrosi intersomatica ed interapofisaria, - un referto di risonanza magnetica della spalla destra, del 28 aprile 2010 (doc. 8), in cui sono specialmente riportati dei fenomeni degenerativi della cuffia rotatoria, - un referto tomografico computerizzato del torace, del 5 maggio 2010 (doc. 9), in cui è osservato, in particolare, che non appaiono lesioni espansive e/o infiltrative del parenchima polmonare bilateralmente, - una perizia medica particolareggiata E 213 della dott.ssa B._______, medico dell'INPS, del 10 febbraio 2011 (doc. 10), diagnosticante, nel quadro di movimenti (forza e tono muscolare) e di un'andatura in generale normali, ma con una lieve limitazione dei movimenti articolari della spalla destra, dei pregressi episodi di fibrillazione atriale (FA) cardiovertiti

C-6458/2011 Pagina 3 farmacologicamente in soggetto con cardiopatia ipertensiva, un'ateromasia carotidea non stenosante, una broncopneumopatia cronica ostruttiva (BPCO), un'artropatia del rachide con discopatie lombari multiple e una sindrome della cuffia rotatoria destra a discreto impegno funzionale, una diverticolosi del sigma e una calcolosi renale. Nella perizia è inoltre specificato che l'assicurato è in grado di svolgere regolarmente lavori leggeri, adeguati alle sue condizioni, senza controindicazioni, ma che egli non può più eseguire la sua ultima attività a tempo pieno, per la quale il grado d'invalidità è valutato, secondo il diritto italiano, al 65%, - i questionari per il datore di lavoro e per l'assicurato, del 25 luglio 2011 (doc. 19 e 20), dai quali risulta che l'assicurato è attivo come muratore presso un'impresa di costruzioni italiana dal 3 dicembre 2008, lavoro qualificato di pesante ed esposto alle intemperie, otto ore giornaliere per quaranta ore settimanali, che ha potuto esercitare a tempo pieno questa attività fino al 27 gennaio 2011, con interruzioni per ragioni di salute dal 1° marzo al 18 giugno 2010 e dal 28 gennaio 2011 in poi, che l'ultimo salario mensile lordo ammontava a EUR 1'841.- e che, senza danno alla salute, guadagnerebbe EUR 2'024.- al mese. B. L'UAIE ha quindi sottoposto la documentazione raccolta alla valutazione del proprio servizio medico, nella persona del dott. C._______, il quale, mediante presa di posizione del 23 agosto 2011 (doc. 22), ha diagnosticato una broncopneumopatia cronica ostruttiva, una fibrillazione atriale convertita, una lombalgia, un'ateromasia ed un'idronefrosi, formulando un'incapacità dello 0% sia per l'attività di muratore, sia per occupazioni confacenti, a tempo pieno e implicanti la possibilità di alternare le posizioni seduta ed eretta, ma senza dovere sollevare pesi superiori ai 25 kg, quali magazziniere o venditore. Il 2 settembre 2011 l'UAIE ha quindi messo a punto un progetto di decisione (doc. 23), con il quale ha ventilato all'assicurato il rigetto della sua domanda di rendita d'invalidità, invitandolo nel contempo ad esprimere eventuali osservazioni entro un termine di trenta giorni. Rappresentato dall'ENCAL-CISAL, l'assicurato si è opposto al progetto di decisione il 21 settembre 2011, esibendo un breve certificato del 19 settembre 2011 (doc. 25), di difficile lettura, ed un referto ecografico dell'addome, del 3 settembre 2011 (doc. 26), sui quali il dott. C._______ ha preso posizione il 13 ottobre 2011 (doc. 29), rilevando che essi non giustificano alcuna restrizione della capacità lavorativa.

C-6458/2011 Pagina 4 Di conseguenza, il 19 ottobre 2011 (doc. 30), l'UAIE ha emanato una decisione di rigetto della domanda di prestazioni presentata il 21 dicembre 2010. C. Contro questa decisione, rappresentato dagli avvocati Barsi e Papadia, l'assicurato ha inoltrato ricorso al Tribunale amministrativo federale il 24 novembre 2011, chiedendo sostanzialmente che gli sia riconosciuto il diritto ad una rendita d'invalidità, intera o di grado inferiore, sulla base degli atti all'incarto e della nuova documentazione medica allegata all'impugnativa, di cui si dirà, se del caso, in seguito. D. Il dott. D._______, medico dell'UAIE, si è pronunciato sul caso il 21 febbraio 2012 (doc. 34), fissando un'incapacità lavorativa del 50% per l'attività di muratore da marzo 2011 (insorgenza di una fibrillazione atriale con tentativo inefficace di cardioversione), ed una piena capacità lavorativa in occupazioni medioleggere, che non sottopongano il sistema circolatorio, anche per motivi pneumologici, a sforzi e che non implichino la necessità di sollevare pesi superiori a 12 kg. Il 2 marzo 2011 l'UAIE ha proceduto ad un calcolo del grado d'invalidità (doc. 36). Come reddito ipotetico da valido per il 2011, secondo i dati forniti dal datore di lavoro, l'amministrazione ha ritenuto un valore di EUR 2'024.-, e, come reddito da invalido, sulla base dei dati statistici dell'Ufficio internazionale del lavoro (ILO) per il 2008, indicizzati al 2011, in attività quali cassiere o venditore al dettaglio, ha considerato un valore medio di EUR 1'431.01, ridotto del 25% in funzione delle circostanze personali dell'assicurato, ossia EUR 1'073.26. Attuando il raffronto dei due redditi, l'UAIE ha ottenuto una perdita di guadagno del 46.97%, corrispondente ad un grado d'invalidità del 47%. E. L'UAIE ha risposto al ricorso il 21 marzo 2012, sottolineando specialmente che il ricorrente avrebbe diritto ad un quarto di rendita, in conformità con le disposizioni pertinenti della legge sull'assicurazione invalidità, nella versione in vigore dal 1° gennaio 2008, a partire da marzo 2012. Tenuto conto che il giudice delle assicurazioni sociali valuta la legalità della decisione impugnata in base alla situazione di fatto esistente al momento in cui essa è stata resa, e che i fatti accaduti posteriormente devono formare oggetto di un nuovo procedimento amministrativo, l'UAIE ha concluso alla reiezione del ricorso e proposto che l'atto ricorsuale sia considerato

C-6458/2011 Pagina 5 quale nuova domanda di rendita, con trasmissione dell'incarto all'amministrazione per l'esame del diritto ad una rendita dopo la data della decisione avversata. Il ricorrente ha brevemente replicato il 12 aprile 2012, confermando le proprie conclusioni. F. Con decisione incidentale del 17 aprile 2012, questo Tribunale ha invitato il ricorrente a versare un anticipo equivalente alle presunte spese processuali di Fr. 400.-. Il relativo pagamento è stato effettuato il 16 maggio 2012.

Diritto: 1. 1.1 In virtù dell'art. 31 della legge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005 (LTAF, RS 173.32), questo tribunale giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 della legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021), emanate dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF, riservate le eccezioni di cui all'art. 32 LTAF. In particolare, le decisioni rese dall'UAIE concernenti l'assicurazione per l'invalidità possono essere portate davanti al Tribunale amministrativo federale conformemente all'art. 69 cpv. 1 lett. b della legge federale sull'assicurazione per l'invalidità del 19 giugno 1959 (LAI, RS 831.20). Di conseguenza, questo Tribunale è competente a giudicare il presente ricorso. 1.2 Secondo l'art. 3 lett. d bis PA, la procedura in materia di assicurazioni sociali non è disciplinata dalla PA, nella misura in cui è applicabile la legge federale del 6 ottobre 2000 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA, RS 830.1). In conformità con l'art. 2 LPGA, le disposizioni della presente legge sono applicabili alle assicurazioni sociali disciplinate dalla legislazione federale, se e per quanto le singole leggi sulle assicurazioni sociali lo prevedano. Giusta l'art. 1 cpv. 1 LAI, le disposizioni della LPGA sono applicabili all'assicurazione per l'invalidità (art. 1a-26 bis e 28-70), sempreché la LAI non deroghi alla LPGA.

C-6458/2011 Pagina 6 1.3 Conformemente all'art. 59 LPGA, ha diritto di ricorrere chiunque è toccato dalla decisione o dalla decisione su opposizione ed ha un interesse degno di protezione al suo annullamento o alla sua modificazione. Il ricorso deve essere interposto entro 30 giorni dalla notificazione della decisione o della decisione contro cui l'opposizione è esclusa (art. 60 LPGA). Esso deve contenere le conclusioni, i motivi, l'indicazione dei mezzi di prova e la firma del ricorrente o del suo rappresentante, con allegati la decisione impugnata e i documenti indicati come mezzi di prova, se sono in possesso del ricorrente (art. 52 cpv. 1 PA). 1.4 In concreto, il ricorso è ammissibile nella misura in cui è stato presentato tempestivamente e nel rispetto dei requisiti previsti dalla legge (art. 59 e 60 LPGA, nonché l'art. 52 cpv. 1 PA), e visto che l'anticipo di Fr. 400.-, relativo alle spese processuali, è stato versato nel termine impartito. 2. 2.1 Il 1° giugno 2002 sono entrati in vigore l'Accordo tra la Confederazione svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i suoi Stati membri, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone del 21 giugno 1999 (ALC, RS 0.142.112.681), ed il correlato Allegato II, che regola il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, nonché il Regolamento (CEE) n° 1408/71 del Consiglio del 14 giugno 1971, relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità, come pure il corrispondente Regolamento di applicazione (Regolamento CEE n° 574/72 del Consiglio del 21 marzo 1972, relativo all'applicazione del Regolamento n° 1408/71). Si tratta di una normativa che si applica a tutte le rendite il cui diritto sorge a far data dal 1° giugno 2002 o successivamente, in sostituzione delle Convenzioni di sicurezza sociale che disciplinavano i rapporti fra due o più Stati (art. 6 del Regolamento), e che sancisce il principio della parità di trattamento tra i cittadini di uno Stato membro della Comunità europea, ivi risiedenti, ed i cittadini svizzeri (art. 2 e 3 del Regolamento CEE n° 1408/71). L'Allegato II è stato modificato il 1° aprile 2012 (Decisione 1/2012 del Comitato misto del 31 marzo 2012; RU 2012 2345). Tuttavia, il caso in esame rimane regolato dalla versione dell'Allegato II in vigore fino al 31 marzo 2012 (cfr. RU 2002 1527, RU 2006 979 e 995, RU 2006

C-6458/2011 Pagina 7 5851, RU 2009 2411 e 2421), secondo cui le parti contraenti applicano tra di loro il Regolamento (CEE) n° 1408/71 e il Regolamento (CEE) n° 574/72 (RU 2005 3909, RU 2009 621, RU 2009 4845). 2.2 Giusta l'art. 20 ALC, salvo disposizione contraria contenuta nell'Allegato II, gli accordi bilaterali tra la Svizzera e gli Stati membri della Comunità europea in materia di sicurezza sociale vengono sospesi a decorrere dall'entrata in vigore del presente Accordo qualora il medesimo campo sia disciplinato da quest'ultimo (art. 6 del Regolamento CEE n° 1408/71). Nella misura in cui l'Accordo, in particolare l'Allegato II che regola il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale (art. 8 ALC), non prevede disposizioni contrarie, l'organizzazione della procedura come pure l'esame delle condizioni di ottenimento di una rendita di invalidità svizzera sono regolate dal diritto interno svizzero (DTF 130 V 257 consid. 2.4). 2.3 L'art. 80a LAI sancisce espressamente l'applicabilità nella presente procedura, trattandosi di un cittadino italiano che risiede nell'Unione europea, dell'ALC e dei Regolamenti (CEE) n° 1408/71 del Consiglio del 14 giugno 1971 e (CEE) n° 574/72 del Consiglio del 21 marzo 1972, relativo all'applicazione del Regolamento n° 1408/71. 2.4 Per costante giurisprudenza, l'ottenimento di una pensione straniera d'invalidità non pregiudica l'apprezzamento di un'invalidità secondo il diritto svizzero (v. sentenza del Tribunale federale I 435/02 del 4 febbraio 2003 consid. 2). Anche in seguito all'entrata in vigore dell'ALC, il grado d'invalidità di un assicurato che pretende una rendita dell'assicurazione svizzera è determinato esclusivamente secondo il diritto svizzero (DTF 130 V 253 consid. 2.4). 3. Relativamente al diritto applicabile, deve essere precisato che, a partire dal 1° gennaio 2008, la presente procedura è retta dalla LAI nel suo tenore modificato il 6 ottobre 2006 (5 a revisione), ritenuto tuttavia il principio secondo il quale le norme applicabili sono quelle in vigore al momento in cui dei fatti giuridicamente rilevanti si sono verificati (ATF 136 V 24 consid. 4.3). Le disposizioni relative alla 6 a revisione AI (primo pacchetto di misure), che sono entrate in vigore il 1° gennaio 2012, non sono invece applicabili (RU 2011 5659, FF 2010 1603). 4. Il periodo di cognizione giudiziaria di questo Tribunale si estende fino al

C-6458/2011 Pagina 8 19 ottobre 2011, data della decisione impugnata. Il giudice delle assicurazioni sociali analizza, infatti, la legalità della decisione impugnata, in generale, secondo lo stato di fatto esistente al momento in cui la decisione in lite è stata resa (DTF 130 V 445 consid. 1.2). Il giudice delle assicurazioni sociali può tuttavia tenere conto dei fatti verificatisi dopo la data della decisione impugnata quando essi possono imporsi quali elementi d'accertamento retrospettivo della situazione anteriore alla decisione stessa (DTF 130 V 138, vedi anche 121 V 366 consid. 1b, 116 V 248 consid. 1a). 5. Il ricorrente contesta la validità materiale della decisione dell'UAIE, chiedendo che gli sia riconosciuto il diritto ad una rendita d'invalidità, intera o di grado inferiore. 6. Secondo le norme applicabili, per avere diritto ad una rendita dell'assicurazione per l'invalidità svizzera, un cittadino italiano deve adempiere, cumulativamente, le seguenti condizioni: - essere invalido ai sensi della legge svizzera; - avere versato contributi all'AVS/AI svizzera durante almeno tre anni (art. 36 LAI). A tale fine è possibile prendere in considerazione anche i contributi versati ad un'assicurazione sociale assimilata di uno Stato membro dell'Unione europea (UE) o dell'Associazione europea di libero scambio (AELS), a condizione che almeno un anno di contributi sia registrato all'AVS/AI svizzera (FF 2005 p. 4065; art. 45 del Regolamento CEE n° 1408/71). In concreto, è pacifico che il ricorrente adempie la condizione della durata minima di contribuzione, alla quale la legge subordina l'erogazione di una rendita. Rimane ora da esaminare se sia invalido ai sensi di legge. 7. 7.1 In base all'art. 8 cpv. 1 LPGA è considerata invalidità l'incapacità al guadagno totale o parziale presumibilmente permanente o di lunga durata. L'art. 4 cpv. 1 LAI precisa che l'invalidità può essere conseguente ad infermità congenita, malattia o infortunio; il cpv. 2 della stessa norma stabilisce che l'invalidità è considerata insorgere quando, per natura e gravità, motiva il diritto alla singola prestazione.

C-6458/2011 Pagina 9 7.2 L'assicurato ha diritto ad una rendita intera se è invalido per almeno il 70%, a tre quarti di rendita se è invalido per almeno il 60%, ad una mezza rendita se è invalido per almeno la metà e ad un quarto di rendita se è invalido per almeno il 40% (art. 28 cpv. 2 LAI). In seguito all'entrata in vigore dell'ALC, la limitazione prevista dall'art. 29 cpv. 4 LAI, secondo il quale le rendite per un grado d'invalidità inferiore al 50% sono versate solo ad assicurati che sono domiciliati e dimorano abitualmente in Svizzera (art. 13 LPGA), non è più applicabile quando l'assicurato è cittadino svizzero o dell'UE e vi risiede. 7.3 Il diritto alla rendita, secondo l'art. 28 cpv. 1 LAI stabilisce che l'assicurato ha diritto ad una rendita alle seguenti condizioni: (a) la sua capacità di guadagno o la sua capacità di svolgere le mansioni consuete non può essere ristabilita, mantenuta o migliorata mediante provvedimenti d'integrazione ragionevolmente esigibili; (b) ha avuto un'incapacità di lavoro (art. 6 LPGA) almeno del 40% in media durante un anno senza notevole interruzione; e (c) al termine di questo anno è invalido almeno al 40%. Tuttavia, il diritto alla rendita nasce al più presto dopo sei mesi dalla data in cui l'assicurato ha rivendicato il diritto alle prestazioni conformemente all'articolo 29 cpv. 1 LPGA, ma al più presto a partire dal mese seguente il compimento dei 18 anni (art. 29 cpv. 1 LAI). 7.4 Per incapacità al lavoro s'intende qualsiasi incapacità, totale o parziale, derivante da un danno alla salute fisica, mentale o psichica di compiere un lavoro ragionevolmente esigibile nella professione o nel campo di attività abituale. In caso d'incapacità al lavoro di lunga durata possono essere prese in considerazione anche le mansioni esigibili in un'altra professione o campo d'attività (art. 6 LPGA). L'incapacità al guadagno è definita all'art. 7 cpv. 1 LPGA e consiste nella perdita, totale o parziale, della possibilità di guadagno sul mercato del lavoro equilibrato che entra in considerazione, provocata da un danno alla salute fisica, mentale o psichica e che perdura dopo aver sottoposto l'assicurato alle cure ed alle misure d'integrazione ragionevolmente esigibili. Per valutare la presenza di un'incapacità al guadagno sono considerate esclusivamente le conseguenze del danno alla salute; inoltre, sussiste un'incapacità al guadagno soltanto se essa non è obbiettivamente superabile (art. 7 cpv. 2 LPGA, nel suo nuovo tenore dal 1° gennaio 2008). 7.5 La nozione d'invalidità di cui all'art. 4 cpv. 1 LAI e 8 cpv. 1 LPGA è di carattere giuridico economico, non medico (DTF 116 V 249 consid.

C-6458/2011 Pagina 10 1b). In base all'art. 16 LPGA, applicabile per il rinvio dell'art. 28a cpv. 1 LAI, per valutare il grado d'invalidità, il reddito che l'assicurato potrebbe conseguire esercitando l'attività ragionevolmente esigibile da lui dopo la cura medica e l'eventuale esecuzione di provvedimenti d'integrazione, tenuto conto di una situazione equilibrata del mercato del lavoro, è confrontato con il reddito che egli avrebbe potuto ottenere se non fosse diventato invalido. In altri termini, l'assicurazione svizzera per l'invalidità risarcisce soltanto la perdita economica che deriva da un danno alla salute fisica o psichica dovuto a malattia o infortunio, non la malattia o la conseguente incapacità lavorativa (metodo generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30; Pratique VSI 2000 p. 84). La documentazione medica costituisce un importante elemento di giudizio per determinare quali lavori siano ancora ragionevolmente esigibili dall'assicurato, ma non spetta al medico graduare l'invalidità dell'assicurato (DTF 114 V 314). 8. Il giudice delle assicurazioni sociali deve esaminare in maniera obiettiva tutti i mezzi di prova, indipendentemente dalla loro provenienza, e poi decidere se i documenti messi a disposizione permettono di giungere ad un giudizio attendibile sulle pretese giuridiche litigiose (DTF 125 V 352 consid. 3a). Per costante giurisprudenza le certificazioni mediche possono costituire importanti elementi d'apprezzamento del danno invalidante, allorché permettono di valutare l'incapacità lavorativa e di guadagno dell'interessato in un'attività da lui ragionevolmente esigibile (DTF 115 V 134 consid. 2, 114 V 314 consid. 3c). Perché un rapporto medico abbia valore probatorio è determinante che esso valuti ed esamini in maniera completa i punti litigiosi, si fondi su degli esami approfonditi, prenda conto di tutte le affezioni di cui si lamenta l'assicurato, sia stabilito in piena conoscenza dei suoi antecedenti (anamnesi) e sia chiaro nell'esposizione delle correlazioni mediche o nell'apprezzamento della situazione medica; le conclusioni dell'esperto devono inoltre essere motivate (DTF 125 V 352, 122 V 160). Per quel che riguarda i rapporti concernenti il medico curante, secondo la generale esperienza della vita, il giudice deve tenere conto del fatto che, alla luce del rapporto di fiducia esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in caso di dubbio, in favore del suo paziente (DTF 125 V 353; VSI 2001 p. 109).

C-6458/2011 Pagina 11 9. 9.1 In concreto, il ricorrente ha smesso di lavorare per ragioni di salute il 28 gennaio 2011 (doc. 19 e 20), e, da allora, apparentemente, non ha più ripreso alcuna attività lucrativa, anche se nella perizia E 213 del 10 febbraio 2011 è indicato che egli lavora come muratore per otto ore al giorno, dimodoché occorre fondarsi sui documenti medici per valutare la sua capacità lavorativa. Ora, dall'insieme della documentazione medica agli atti e, in particolare, dalla perizia E 213 della dott.ssa B._______, medico dell'INPS, del 10 febbraio 2011 (doc. 10), e dalle prese di posizione dei dottori C._______ e D._______, medici dell'UAIE, del 23 agosto 2011 e 21 febbraio 2012 (doc. 22 e 34), risulta la diagnosi generale di broncopneumopatia cronica ostruttiva, d'artropatia del rachide con discopatie lombari multiple e sindrome della cuffia rotatoria destra a discreto impegno funzionale, di diverticolosi del sigma e di calcolosi renale. A questi elementi diagnostici bisogna aggiungere degli esiti da politrauma dovuto ad un infortunio della circolazione stradale, con frattura di tre costole e reazione pleurica, come rilevato dal dott. D._______ nella documentazione medica prodotta con il ricorso. Visto il carattere univoco di questa diagnosi, del resto non contestata dal ricorrente, il collegio giudicante non ha motivi per non adottarla. 9.2 Rispetto alle conseguenze invalidanti delle affezioni diagnosticate, la dott.ssa B._______ ha constatato che il ricorrente è in grado di svolgere regolarmente lavori leggeri, adeguati alle sue condizioni, senza controindicazioni, ma che egli non può più eseguire la sua ultima attività di muratore a tempo pieno, per la quale il grado d'invalidità è valutato, secondo il diritto italiano, al 65%. Dal canto suo, il dott. C._______ ha formulato, il 23 agosto 2011, un'incapacità lavorativa generale dello 0%, sia per l'attività di muratore, sia per occupazioni confacenti, a tempo pieno e implicanti la possibilità di alternare le posizioni seduta ed eretta, ma senza dovere sollevare pesi superiori ai 25 kg, quali magazziniere o venditore. 9.3 Nell'ambito della presente procedura il dott. D._______ ha invece chiaramente fissato, il 21 febbraio 2012, un'incapacità lavorativa del 50% per l'attività di muratore da marzo 2011 (insorgenza di una fibrillazione atriale con tentativo inefficace di cardioversione), ed una piena capacità la-

C-6458/2011 Pagina 12 vorativa in occupazioni medioleggere, che non sottopongano il sistema circolatorio, anche per motivi pneumologici, a sforzi e che non implichino la necessità di sollevare pesi superiori a 12 kg. 9.4 Visto quanto precede, il collegio giudicante può concludere che, almeno fino alla data della decisione impugnata, il 19 ottobre 2011, il ricorrente non ha subito un'incapacità lavorativa del 40% in media durante un anno senza notevole interruzione con, al termine di questo periodo, un'invalidità minima del 40% (art. 28 cpv. 1 LAI; cfr. consid. 7.3), e che perciò non sussiste alcun diritto ad una rendita d'invalidità fino a quella data. 10. Di conseguenza, il ricorso deve essere respinto e la decisione impugnata confermata. Come proposto dall'UAIE, l'atto ricorsuale deve essere considerato quale nuova domanda di rendita e l'incarto trasmesso all'amministrazione per l'esame del diritto ad una rendita dopo la data della decisione avversata. 11. In virtù dell'art. 24 cpv. 1 LTAF, il giudice dell'istruzione decide quale giudice unico circa lo stralcio dal ruolo delle cause divenute prive di oggetto (lett. a) e la non entrata nel merito di impugnazioni manifestamente inammissibili (lett. b). Sono fatte salve, secondo il cpv. 2, le competenze del giudice unico secondo le leggi federali in materia di assicurazioni sociali.

Ai sensi dell'art. 85 bis cpv. 3 della legge federale sull'assicurazione per la vecchiaia e i superstiti (LAVS, RS 831.10), se l'esame preliminare, anteriore o posteriore a uno scambio di scritti, rileva che il ricorso al Tribunale amministrativo federale è inammissibile o manifestamente infondato, un giudice unico può, con motivazione sommaria, pronunciare la non entrata in materia o il rigetto. Questa disposizione è applicabile anche in ambito dell'assicurazione invalidità, conformemente all'art. 69 cpv. 2 3 a frase LAI.

In concreto, questo Tribunale può quindi pronunciare, quale giudice unico, il rigetto del presente ricorso. 12. Secondo l'art. 63 cpv. 1 PA, le spese processuali sono di regola messe a carico della parte soccombente. In concreto, visto l'esito della procedura, le spese processuali di Fr. 400.- sono poste a carico del ricorrente e

C-6458/2011 Pagina 13 compensate con l'anticipo dello stesso ammontare, versato il 16 maggio 2012. In conformità con l'art. 64 cpv. 1 PA, l'autorità di ricorso, se ammette il ricorso in tutto o in parte, può assegnare al ricorrente una indennità per le spese indispensabili e relativamente elevate che ha sopportato (spese ripetibili). Visto l'esito della procedura, non si assegnano al ricorrente indennità per spese ripetibili. Per quanto concerne l'UAIE, le autorità federali non hanno diritto ad un'indennità a titolo di ripetibili (art. 7 cpv. 3 del Regolamento del 21 febbraio 2008 sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale [TS-TAF, RS 173.320.2]).

C-6458/2011 Pagina 14 Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia: 1. Il ricorso è respinto. 2. L'incarto è trasmesso all'UAIE affinché proceda ai sensi del consid. 10. 3. Le spese processuali di Fr. 400.- sono poste a carico del ricorrente e compensate con l'anticipo dello stesso ammontare, versato il 16 maggio 2012. 4. Non si assegnano indennità per spese ripetibili. 5. Comunicazione: – ai rappresentanti del ricorrente (Raccomandata/AR); – all'autorità inferiore (n. di rif. …; Raccomandata); – all'Ufficio federale delle assicurazioni sociali, Berna (Raccomandata).

Giudice unica: Il cancelliere:

Elena Avenati-Carpani Dario Quirici

Rimedi giuridici: Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro un termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 e segg., 90 e segg. e 100 della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 [LTF, RS 173.110]). Gli atti scritti devono contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati. La decisione impugnata e – se in possesso della parte ricorrente – i documenti indicati come mezzi di prova devono essere allegati (art. 42 LTF). Data di spedizione:

C-6458/2011 — Bundesverwaltungsgericht 05.09.2012 C-6458/2011 — Swissrulings