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Bundesverwaltungsgericht 24.06.2016 C-6424/2013

24 juin 2016·Italiano·CH·CH_BVGE·PDF·3,170 mots·~16 min·2

Résumé

Tariffe dei fornitori di prestazioni | Tariffa per la cura ospedaliera stazionaria (decreto esecutivo del Consiglio di Stato della Repubblica e Cantone Ticino del 15 ottobre 2013)

Texte intégral

Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral

Corte III C-6424/2013

Decisione d e l 2 4 giugno 2016 Composizione

Giudice Vito Valenti, giudice unico, cancelliera Marcella Lurà.

Parti

1. CSS Versicherung AG, Tribschenstrasse 21, casella postale 2568, 6005 Lucerna, 2. Aquilana Versicherungen, Bruggerstrasse 46, 5401 Baden, 3. Moove Sympany AG, Jupiterstrasse 15, casella postale 234, 3000 Berna, 4. Kranken- und Unfallkasse Bezirkskrankenkasse Einsiedeln, Hauptstrasse 61, casella postale 57, 8840 Einsiedeln, 5. PROVITA Gesundheitsversicherung AG, Brunngasse 4, casella postale, 8401 Winterthur, 6. Sumiswalder Krankenkasse, Spitalstrasse 47, 3454 Sumiswald, 7. Genossenschaft Krankenkasse Steffisburg, Unterdorfstrasse 37, casella postale, 3612 Steffisburg, 8. CONCORDIA Schweizerische Kranken- und Unfallversicherung AG, Bundesplatz 15, 6002 Lucerna, 9. Atupri Krankenkasse, Zieglerstrasse 29, 3000 Berna, 10. Avenir Krankenversicherung AG, Rue des Cèdres 5, 1920 Martigny, 11. Krankenkasse Luzerner Hinterland, Luzernstrasse 19, 6144 Zell, 12. ÖKK Kranken- und Unfallversicherungen AG, Bahnhofstrasse 13, 7302 Landquart,

13. Vivao Sympany AG, Peter Merian-Weg 4, 4002 Basilea, 14. Krankenversicherung Flaachtal AG, Bahnhofstrasse 22, casella postale 454, 8180 Bülach, 15. Easy Sana Krankenversicherung AG, Rue du Nord 5, 1920 Martigny, 16. Genossenschaft Glarner Krankenversicherung, Säge 5, 8767 Elm, 17. Cassa da malsauns LUMNEZIANA, casella postale 41, 7144 Vella, 18. KLuG Krankenversicherung, Gubelstrasse 22, 6300 Zugo, 19. EGK Grundversicherungen, Brislachstrasse 2, casella postale, 4242 Laufen, 20. sanavals Gesundheitskasse, Haus ISIS, casella postale 18, 7132 Vals, 21. Krankenkasse SLKK, Hofwiesenstrasse 370, casella postale, 8050 Zurigo, 22. sodalis gesundheitsgruppe, Balfrinstrasse 15, 3930 Visp, 23. vita surselva, Bahnhofstrasse 33, casella postale 217, 7130 Ilanz, 24. Krankenkasse Zeneggen, Neue Scheune, 3934 Zeneggen, 25. Krankenkasse Visperterminen, Wierastrasse, 3932 Visperterminen, 26. Caisse-maladie de la Vallée d'Entremont société coopérative, Place centrale, casella postale 13, 1937 Orsières, 27. Krankenkasse Institut Ingenbohl, casella postale 57, 8840 Einsiedeln, 28. Stiftung Krankenkasse Wädenswil, Schönenbergstrasse 28, 8820 Wädenswil, 29. Krankenkasse Birchmeier, Hauptstrasse 22, 5444 Künten, 30. kmu-Krankenversicherung, Bachtelstrasse 5, 8400 Winterthur, 31. Krankenkasse Stoffel Mels, Bahnhofstrasse 63, 8887 Mels, 32. Krankenkasse Simplon, Blatt 1, 3907 Simplon Dorf, 33. SWICA Krankenversicherung AG, Römerstrasse 38, 8401 Winterthur, 34. GALENOS Kranken- und Unfallversicherung, Militärstrasse 36, casella postale, 8021 Zurigo, 35. rhenusana, Heinrich-Wild-Strasse 210, casella postale, 9435 Heerbrugg, 36. Mutuel Assurances, Rue du Nord 5, 1920 Martigny,

37. Fondation AMB, Route de Verbier 13, 1934 Le Châble, 38. INTRAS Krankenversicherung AG, Rue Blavignac 10, 1227 Carouge, 39. Philos Kranken- und Unfallversicherung, Rue des Cèdres 5, 1920 Martigny, 40. Visana AG, Weltpoststrasse 19/21, casella postale 253, 3000 Berna, 41. Agrisano Krankenkasse AG, Laurstrasse 10, 5201 Brugg, 42. sana24 AG, Weltpoststrasse 19, 3015 Berna, 43. Arcosana AG, Tribschenstrasse 21, 6005 Lucerna, 44. vivacare AG, Weltpoststrasse 19, 3015 Berna, 45. Sanagate AG, Tribschenstrasse 21, casella postale 2568, 6002 Lucerna, 46. SUPRA Caisse maladie, Chemin de Primerose 35, casella postale 190, 1000 Losanna, 47. ASSURA Kranken- und Unfallversicherung, Avenue Charles-Ferdinand-Ramuz 70, casella postale 533, 1009 Pully,

ricorrenti 2-37, 39-42, 44, 46 e 47 rappresentate da Tarifsuisse SA, Römerstrasse 20, casella postale 1561, 4500 Soletta, a sua volta rappresentata dall'avv. dott. Vincent Augustin, Studio legale Fryberg Augustin Schmid, Quaderstrasse 8, 7000 Coira,

ricorrenti 1, 38, 43 e 45 rappresentate da CSS Assicurazione malattie SA, Tribschenstrasse 21, casella postale 2568, 6002 Lucerna,

contro

Fondazione Cardiocentro Ticino, via Tesserete 48, 6900 Lugano, rappresentata dall'avv. Stefano Fornara, Studio legale Respini Jelmini Beretta Piccoli & Fornara, via Ferruccio Pelli 2, casella postale 6316, 6901 Lugano, opponente,

Consiglio di Stato della Repubblica e Cantone Ticino, Residenza Governativa, 6501 Bellinzona, rappresentato dalla Divisione della salute pubblica, Residenza governativa, 6501 Bellinzona, autorità inferiore,

Oggetto

Tariffa per la cura ospedaliera stazionaria (decreto esecutivo del Consiglio di Stato della Repubblica e Cantone Ticino del 15 ottobre 2013).

C-6424/2013 Pagina 5 Ritenuto in fatto e considerato in diritto: 1. Con decreto esecutivo del 15 ottobre 2013 (pubblicato nel Foglio ufficiale del Cantone Ticino no. 84 del 18 ottobre 2013), il Consiglio di Stato della Repubblica e Cantone Ticino, ritenuto che le parti non avevano raggiunto un accordo, ha fissato la tariffa ospedaliera per degenze presso il Cardiocentro Ticino a fr. 10'100.- dal 1° gennaio 2012 (doc. TAF 1, allegato 1). 2. 2.1 Il 15 novembre 2013, Tarifsuisse SA ha interposto ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo federale contro il decreto esecutivo del 15 ottobre 2013 del Consiglio di Stato del Cantone Ticino mediante il quale ha chiesto, in via principale, di annullare il decreto esecutivo e di fissare, con effetto al 1° gennaio 2012, una tariffa ospedaliera di fr. 8'954.- (pari a quella raccomandata dalla Sorveglianza dei prezzi). In via subordinata, ha postulato l’annullamento del decreto esecutivo ed il rinvio degli atti al Consiglio di Stato per nuova decisione (doc. TAF 1). L’11 dicembre 2013, ha versato un anticipo spese di fr. 8'000.- (doc. TAF 2 a 5). 2.2 Con scritto del 17 aprile 2015, Tarifsuisse SA ha modificato le proprie conclusioni, nel senso che è postulato unicamente l’annullamento del decreto esecutivo del 15 ottobre 2013 ed il rinvio degli atti al Consiglio di Stato del Cantone Ticino per nuova decisione (doc. TAF 14). 3. Con osservazioni del 13 maggio 2015, la Fondazione Cardiocentro Ticino ha postulato la reiezione del ricorso di Tarifsuisse SA (doc. TAF 21). 4. Nella risposta al ricorso del 18 maggio 2015, il Consiglio di Stato del Cantone Ticino ha proposto la reiezione del ricorso, precisando di aver effettuato, nell’ambito della fissazione della tariffa, dapprima un’analisi dei costi computabili per le prestazioni fornite dal Cardiocentro Ticino e poi un confronto con le tariffe di altri istituti ospedalieri (doc. TAF 22). 5. Nella presa di posizione del 3 luglio 2015, l’Ufficio federale della sanità pubblica ha postulato l’accoglimento del ricorso ed il rinvio degli atti al Consiglio di Stato del Cantone Ticino per nuova decisione, rammentando in particolare che le tariffe ospedaliere devono essere determinate in base alla remunerazione degli ospedali che forniscono la prestazione tariffata

C-6424/2013 Pagina 6 assicurata obbligatoriamente, nella qualità necessaria, in modo efficiente e vantaggioso (doc. TAF 24). 6. Nella presa di posizione del 17 agosto 2015, la Sorveglianza dei prezzi ha indicato che la tariffa ospedaliera per il Cardiocentro Ticino deve ammontare a fr. 9'480.- al massimo dal 1° gennaio 2012 (pari alla tariffa per gli ospedali acuti non universitari del Cantone Zurigo, tariffa considerata siccome conforme al diritto da parte di questo Tribunale; doc. TAF 28). 7. 7.1 Con scritto del 14 ottobre 2015, il Consiglio di Stato del Cantone Ticino ha comunicato di rinunciare ad introdurre delle osservazioni (doc. TAF 36). 7.2 Con osservazioni finali del 14 ottobre 2015, la Fondazione Cardiocentro Ticino ha modificato le proprie conclusioni, chiedendo che la tariffa ospedaliera sia fissata a fr. 10'400.- dal 1° gennaio 2012 (pari a quella risultante dal baserate calcolatorio per gli anni 2012-2014 [doc. TAF 37]; v. anche gli scritti del 29 luglio e 28 agosto 2015 [doc. TAF 26 e 29]). 7.3 Con osservazioni finali del 16 ottobre 2015, Tarifsuisse SA si è riconfermata nelle proprie argomentazioni e conclusioni (doc. TAF 38). 8. Con scritto del 14 dicembre 2015, Tarifsuisse SA ha formulato una domanda di sospensione (fino a decisione da parte del Consiglio di Stato del Cantone Ticino) della procedura di ricorso in ragione della stipulazione tra Tarifsuisse SA (ad eccezione di CSS Assicurazione malattie SA, Intras Assicurazione malattie SA, Arcosana SA e Sanagate SA) e la Fondazione Cardiocentro Ticino di un contratto tariffale (trasmesso in copia a questo Tribunale il 15 dicembre 2015) concernente “il rimborso delle prestazioni in base a SwissDRG per le cure stazionarie acute secondo la LAMal” anno 2012, anno 2013, anno 2014, anno 2015, anno 2016 e anno 2017, accordo che è stato trasmesso all’autorità cantonale per la ratifica (doc. TAF 40). 9. Con decisione incidentale del 23 dicembre 2015, il Tribunale amministrativo federale ha sospeso – segnatamente per motivi di economia processuale – la causa di cui trattasi (C-6424/2013), anche per quanto attiene agli assicuratori CSS Assicurazione malattie SA (ricorrente n. 1), Intras Assicu-

C-6424/2013 Pagina 7 razione malattie SA (ricorrente n. 38), Arcosana SA (ricorrente n. 43) e Sanagate SA (ricorrente n. 45), fino alla decisione del Consiglio di Stato del Cantone Ticino sull’approvazione della surriferita convenzione tariffale, salvo comunicazione scritta contraria da parte degli assicuratori CSS Assicurazione malattie SA, Intras Assicurazione malattie SA, Arcosana SA e Sanagate SA. Questo Tribunale ha altresì precisato che la procedura di ricorso avrebbe potuto essere ripresa – d’ufficio o su richiesta motivata di una parte – qualora fossero venuti meno i motivi che l’avevano originata (doc. TAF 42). 10. Con lettera del 18 gennaio 2016, CSS Assicurazione malattie SA ha indicato di aver rinunciato, unitamente agli assicuratori Intras Assicurazione malattie SA, Arcosana SA e Sanagate SA, ad essere rappresentati da Tarifsuisse SA, gli stessi essendo ormai rappresentati da CSS Assicurazione malattie SA (doc. TAF 47). 11. Con scritto del 17 febbraio 2016, Tarifsuisse SA ha informato questo Tribunale in merito alla stipulazione tra il gruppo di assicuratori rappresentato da CSS Assicurazione malattie SA e la Fondazione Cardiocentro Ticino di una convenzione tariffale per le prestazioni fornite dal Cardiocentro Ticino (doc. TAF 48). 12. Con decreto esecutivo del 18 maggio 2016 (pubblicato nel Foglio ufficiale del Cantone Ticino no. 40 del 20 maggio 2016), il Consiglio di Stato del Cantone Ticino ha approvato le convenzioni e i relativi allegati sottoscritti tra la Fondazione Cardiocentro Ticino e gli assicuratori malattie (Tarifsuisse SA, Cooperativa di acquisti HSK e CSS Assicurazione malattie SA) afferenti alle tariffe ospedaliere per le cure somatico acute dal 2012 al 2017. 13. Con scritto del 3 giugno 2016, Tarifsuisse SA ha segnalato che, mediante decreto esecutivo del 18 maggio 2016 (trasmesso in copia), il Consiglio di Stato del Cantone Ticino ha approvato, con effetto al 1° giugno 2012, le convenzioni sottoscritte tra il Cardiocentro Ticino e gli assicuratori malattie. Chiede pertanto, una volta cresciuto in giudicato il decreto esecutivo, di stralciare la causa dai ruoli, con fissazione delle spese processuali e delle ripetibile secondo apprezzamento di questo Tribunale (doc. TAF 49).

C-6424/2013 Pagina 8 14. Riservate le eccezioni – non realizzate nel caso di specie – di cui all'art. 32 LTAF, questo Tribunale giudica, in virtù dell'art. 31 LTAF in combinazione con l'art. 33 lett. i LTAF e gli art. 53 cpv. 1 e 90a cpv. 2 LAMal (RS 832.10), i ricorsi contro le decisioni, ai sensi dell'art. 5 PA e dell'art. 47 LAMal, del governo cantonale afferenti alla fissazione della tariffa. 15. Giusta l'art. 33a cpv. 2 prima frase PA, applicabile per rimando dell'art. 37 LTAF, nei procedimenti su ricorso è determinante la lingua della decisione impugnata. Nel caso concreto, il decreto esecutivo impugnato del 15 ottobre 2013 è stato redatto in italiano. Benché il ricorso del 15 novembre 2013 di Tarifsuisse SA sia stato redatto in tedesco, la ricorrente avendo peraltro indicato di essere d'accordo che il procedimento si svolgesse in lingua italiana, l’italiano ha costituito la lingua della procedura ricorsuale, di modo che si giustifica di redigere la presente sentenza in italiano. 16. 16.1 Questo Tribunale rileva che, nella convenzione tariffale del 1° gennaio 2012 concernente il rimborso delle prestazioni in base a SwissDRG per le cure stazionarie acute secondo la LAMal, sottoscritta da Tarifsuisse SA (ad eccezione di CSS Assicurazione malattie SA, Intras Assicurazione malattie SA, Arcosana SA e Sanagate SA) il 27 ottobre 2015 e dalla Fondazione Cardiocentro Ticino il 10 novembre 2015, la Fondazione e Tarifsuisse SA (ad eccezione dei 4 menzionati assicuratori malattie) si sono accordati in merito alla tariffa per le prestazioni del Cardiocentro Ticino per le cure somatiche acute per l’anno 2012 (baserate di fr. 9'950.-), l’anno 2013 (baserate di fr. 9'950.-), l’anno 2014 (baserate di fr. 9'900.-), l’anno 2015 (baserate di fr. 9'800.-), l’anno 2016 (baserate di fr. 9'700.-) e l’anno 2017 (baserate di fr. 9'700.-; v. in particolare il documento “Definizione tariffa” [allegato 5 della Convenzione] nelle cause C-6424/2013 e C-6450/2013). La Convenzione e i relativi allegati sono stati approvati dal Consiglio di Stato del Cantone Ticino con decreto esecutivo del 18 maggio 2016 (pubblicato nel Foglio ufficiale del Cantone Ticino no. 40 del 20 maggio 2016). 16.2 Dal decreto esecutivo del 18 maggio 2016 risulta pure che il Consiglio di Stato del Cantone Ticino ha approvato anche le convenzioni e i relativi allegati concernenti le tariffe ospedaliere per le cure somatico acute dal 2012 al 2017 sottoscritti tra la Fondazione Cardicentro Ticino e la Cooperativa di acquisti HSK nonché le convenzioni e i relativi allegati concernenti le tariffe ospedaliere per le cure somatico acute dal 2012 al 2017 sottoscritti

C-6424/2013 Pagina 9 tra la Fondazione Cardiocentro Ticino e il gruppo di assicuratori rappresentato da CSS Assicurazione malattie SA (baserate di fr. 9'950.- per il 2012, baserate di fr. 9'900.- per il 2013, baserate di fr. 9'800.- per il 2014, baserate di fr. 9'700.- per il 2015, baserate di fr. 9'650.- per il 2016 e baserate di fr. 9'650.- per il 2017). Scaduto infruttuoso il termine di ricorso, il decreto esecutivo del 18 maggio 2016 è cresciuto in giudicato il 20 giugno 2016. 16.3 Da quanto esposto, discende che la procedura della causa di ricorso C-6424/2013 ha, da un lato, da considerarsi come ripresa al più tardi il 20 giugno 2016 (momento in cui è cresciuto in giudicato il decreto esecutivo del Consiglio di Stato del Cantone Ticino del 18 maggio 2016 e in cui è venuto meno il motivo che aveva originato la sospensione della procedura). Dall’altro lato, il ricorso viene stralciato dai ruoli, essendo venuto meno l’interesse degno di protezione delle ricorrenti all’annullamento o alla modificazione del decreto impugnato, a seguito della crescita in giudicato del decreto esecutivo del 18 maggio 2016 mediante il quale il Consiglio di Stato ha approvato le convenzioni tariffali e i relativi allegati sottoscritti tra la Fondazione Cardiocentro Ticino e le ricorrenti per le prestazioni del Cardiocentro Ticino oggetto del litigio. 17. Il giudice dell'istruzione decide quale giudice unico lo stralcio dal ruolo delle cause divenute prive d'oggetto (art. 23 cpv. 1 lett. a LTAF). 18. Nel caso di specie, la regolamentazione delle spese processuali e delle ripetibili che concerne il gruppo di assicuratori rappresentato da Tarifsuisse SA, comprende anche la CSS Assicurazione malattie SA e gli assicuratori Intras Assicurazione malattie SA, Arcosana SA e Sanagate SA – ossia i ricorrenti n. 1, 38, 43 e 45 – ritenuto che sono state rappresentati da Tarifsuisse SA per l'essenziale della procedura ricorsuale (e che non hanno inoltrato allegati da quando hanno rinunciato ad essere rappresentati da Tarifsuisse SA). 18.1 Di regola, secondo l'art. 63 cpv. 1 PA, le spese processuali sono poste a carico della parte che soccombe, fermo restando che, secondo l'art. 63 cpv. 2 PA, nessuna spesa processuale è messa a carico dell'autorità inferiore. 18.1.1 Nella convenzione tariffale sottoscritta da Tarifsuisse SA (ad eccezione di CSS Assicurazione malattie SA, Intras Assicurazione malattie SA, Arcosana SA e Sanagate SA) e la Fondazione Cardiocentro Ticino è stato

C-6424/2013 Pagina 10 convenuto che le spese di procedura e le tasse di giustizia saranno ripartite in ragione di metà ciascuno (v. le cause C-6424/2013 e C-6450/2013). Con scritto del 16 giugno 2016, nell’ambito della causa C-6339/2013, la Cooperativa di acquisti HSK ha postulato che le spese siano poste a carico delle parti (v. la causa C-6339/2013). Si giustifica pertanto che ogni parte si assuma le spese processuali connesse alla causa di ricorso da lei interposta dinanzi a questo Tribunale, e meglio la Cooperativa di acquisti HSK si assumerà le spese processuali nella causa C-6339/2013, Tarifsuisse SA le spese processuali nella causa C-6424/2013 e la Fondazione Cardiocentro Ticino le spese processuali nella causa C-6450/2013. 18.1.2 Visto l’esito della causa, le spese processuali ridotte, di fr. 2'000.-, sono poste a carico di Tarifsuisse SA. Esse sono computate con l’anticipo spese, di fr. 8'000.-, versato dalla ricorrente stessa l’11 dicembre 2013. È pertanto restituito alla ricorrente l’importo eccedente di fr. 6'000.-, mediante versamento sul conto che la stessa indicherà questo Tribunale. 18.2 18.2.1 In virtù dell'art. 64 cpv. 1 PA, l'autorità di ricorso, se ammette il ricorso in tutto o in parte, può, d'ufficio o a domanda, assegnare al ricorrente un'indennità per le spese indispensabili e relativamente elevate che ha sopportato (v. anche art. 7 segg. del regolamento del 21 febbraio 2008 sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale [TS-TAF, RS 173.320.2]). 18.2.2 Nella convenzione tariffale sottoscritta tra Tarifsuisse SA (ad eccezione di CSS Assicurazione malattie SA, Intras Assicurazione malattie SA, Arcosana SA e Sanagate SA) e la Fondazione Cardiocentro Ticino è stato convenuto che ogni parte si assume le proprie spese legali rispettivamente che sarebbero state compensate le ripetibili (v. le cause C-6424/2013 e C- 6450/2013). Con scritto del 16 giugno 2016, la Cooperativa di acquisti HSK – nell’ambito della causa C-6339/2013 – ha pure postulato che le ripetibili siano compensate (doc. TAF 45). Si giustifica pertanto, come richiesto dalle parti, di compensare le ripetibili fra le parti. 19. Il ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale contro le decisioni in materia di assicurazione malattie, pronunciate dal Tribunale amministrativo federale in virtù dell'art. 33 lett. i LTAF in combinazione con gli art. 53 cpv. 1 e 90a cpv. 2 LAMal, è inammissibile, giusta l'art. 83 lett. r LTF. Pertanto, il presente giudizio è definitivo.

C-6424/2013 Pagina 11 Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia: 1. La procedura di ricorso in esame ha da considerarsi siccome ripresa al più tardi il 20 giugno 2016. 2. La causa C-6424/2013 è stralciata dai ruoli a seguito della crescita in giudicato del decreto legislativo del 18 maggio 2016 mediante il quale il Consiglio di Stato del Cantone Ticino ha approvato la convenzione tariffale e relativi allegati sottoscritti tra la Fondazione Cardiocentro Ticino e le ricorrenti per le prestazioni del Cardiocentro Ticino oggetto del litigio. 3. Le spese processuali ridotte, di fr. 2'000.-, sono poste a carico di Tarifsuisse SA. L’anticipo spese di fr. 8'000.-, versato l’11 dicembre 2013, è computato con le spese processuali. L’importo eccedente di fr. 6'000.- è restituito alle ricorrenti. 4. Le ripetibili per la procedura dinanzi al Tribunale amministrativo federale sono compensate. 5. Comunicazione a: – rappresentante Fondazione Cardiocentro Ticino (Atto giudiziario) – rappresentante Tarifsuisse SA (Atto giudiziario) – CSS Assicurazione malattie SA (Atto giudiziario) – autorità inferiore (Raccomandata) – Ufficio federale della sanità pubblica (Raccomandata) – Sorveglianza dei prezzi (Raccomandata)

Il giudice unico: La cancelliera:

Vito Valenti

Marcella Lurà

Data di spedizione:

C-6424/2013 — Bundesverwaltungsgericht 24.06.2016 C-6424/2013 — Swissrulings